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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/12/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. CO RL - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 885 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
corrente in Pescocostanzo (AQ), in persona Parte_1 dell'amministratore dr. rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Aledino Di Donato come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
in qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 edile, con sede in Pescocostanzo (AQ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Sciullo come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- appellato
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 42 del
Tribunale Ordinario di Sulmona, pubblicata il 20/02/2023, in materia di appalto
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in totale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata e in accoglimento dei dedotti motivi di appello, così provvedere:
- in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 42/2023 (rep.
109/23) emessa dal Tribunale civile di Sulmona in composizione monocratica, G.O. Dr.ssa Daniela D'Ambrosio, nel giudizio di cognizione n. 190/20 r.g., pubblicata il 20.02.2023 e comunicata
a mezzo PEC dalla Cancelleria il successivo 21.02.2023, rigettare la domanda della ditta perché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto, con condanna dello stesso alla restituzione delle somme versate a seguito della pubblicazione della sentenza oggetto di gravame;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15 sui compensi, cassa avvocati ed Iva se dovuta come per legge.”
Conclusioni dell'appellato
“Si chiede che, l'Ecc.ma Corte di Appello voglia così provvedere:
a) in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello;
b) nel merito, rigettare lo stesso perché infondato in fatto ed in diritto;
c)conseguentemente confermare integralmente la sentenza n.
2 42/2023 resa dal Tribunale di Sulmona;
d)condannare l'appellante al rimborso delle spese e competenze del grado di giudizio, oltre accessori, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 42 pubblicata in data 20 febbraio 2023 il Tribunale Ordinario di Sulmona condannava il Parte_1
, sito in Pescocostanzo, al pagamento al sig.
[...] CP_1
della somma di € 8.450,00, oltre ad interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dalla data di emissione delle fatture sino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto all'impresa per l'esecuzione dei lavori edili CP_1 indicati nelle fatture n. 23 e 24 emesse il 22 settembre 2017; il Tribunale condannava inoltre il a rifondere Parte_1 all'attrice le spese di lite.
1.1 Il Tribunale esponeva che il sig. aveva dedotto CP_1 di aver eseguito nel corso del 2017 su incarico del Parte_1
lavori consistenti nel rifacimento di una cappuccina sita
[...] nella palazzina C dell'edificio condominiale per l'importo di euro 7.700,00, e nella rimozione di intonaci ammalorati e pericolanti dal cornicione della palazzina B, per l'importo di euro 2.750,00; di avere inviato al le relative fatture Parte_1 senza nessuna contestazione da parte del convenuto, che aveva provveduto nell'ottobre del 2017 a versare un acconto di euro
1.000,00 in relazione alla fattura n. 23 e un altro acconto di euro 1.000,00 in relazione alla fattura n. 24; di essere pertanto rimasto creditore della somma di € 8.450,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
3 1.2. Il Tribunale riferiva che il aveva Parte_1 lamentato la mancata adesione dell'attore alla negoziazione assistita ed all'offerta di pagamento della somma di € 5.000,00; aveva evidenziato che le fatture in sede ordinaria non forniscono prova del credito e che l'impresa non aveva dato prova CP_1 né dell'an né del quantum del credito vantato, non avendo prodotto il contratto di appalto.
1.3. Il Tribunale osservava che il non aveva Parte_1 contestato l'esecuzione dei lavori indicati dall'attore ed aveva provveduto al pagamento di parte del credito da questo vantato, così riconoscendosi debitore dell'impresa che il teste CP_1 geom. , amministratore del condominio all'epoca dei Testimone_1 fatti, aveva riferito che l'incarico per l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione della cappuccina della palazzina C era stato affidato all'impresa attrice con delibera assembleare del
9/7/2015, che nel corso dei sopralluoghi erano stati rilevati distacchi di intonaco dal cornicione della palazzina B e pertanto in via di urgenza egli aveva affidato all'impresa l'incarico di rimuovere l'intonaco pericolante;
che il teste aveva inoltre dichiarato che sino al 2018, quando era terminato il suo incarico come amministratore del condominio, non vi era stata nessuna contestazione in ordine all'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dell'impresa CP_1
2. Con atto di citazione notificato il 7/9/2023 il proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di un unico motivo articolato in più censure, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto eccessivamente generico, e chiedendone nel merito il rigetto.
4 2.2 La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 15/4/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 17/4/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Nelle note depositate in sede di precisazione delle conclusioni il ha chiesto: “in riforma della Parte_1 sentenza n. 234/2023 (repert. 388/2023) emessa dal Tribunale di
Sulmona in composizione monocratica, G.I. Dr.ssa Marta Sarnelli, nel giudizio ex art. 281 decies c.p.c. n. 181/23 r.g., pubblicata
l'1/08/2023 e comunicata a mezzo PEC dalla Cancelleria in pari data, rigettare la domanda degli opponenti perché infondata in fatto ed in diritto” e, in subordine, disporre una nuova regolamentazione delle spese del giudizio.
3.1. Tali note fanno riferimento ad un giudizio diverso da quello n. 190/2020 R.G.C. definito dal Tribunale Ordinario di
Sulmona con sentenza n. 42 del 2023, oggetto della presente impugnazione. Poiché il deposito di esse appare frutto di errore materiale non si è tenuto conto del loro contenuto e si è fatto riferimento alle conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello.
4. Venendo all'esame dell'appello, va preliminarmente disattesa l'eccezione del sig. di inammissibilità CP_1
5 dell'atto di gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., tenuto conto che, dall'esame complessivo della citazione è possibile individuare le parti della sentenza colpite da impugnativa e le censure mosse dall'appellante, dovendo inoltre escludersi, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, come chiarito da Cass.
S.U. n. 27199 del 2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
5. Con l'unico motivo di appello, articolato in più censure, il deduce che l'appellato non aveva fornito Parte_1 nessuna prova del quantum del credito vantato, non avendo prodotto un preventivo o un computo metrico o un contratto di appalto idonei a giustificare l'importo richiesto;
evidenzia che il giudice aveva ritenuto sufficiente in ordine alla prova del credito le fatture prodotte dalla controparte e le dichiarazioni rese dal teste , senza considerare le contestazioni Testimone_1 in ordine all'incapacità a deporre del predetto teste, il quale, in quanto ex amministratore del poteva avere un Parte_1 interesse nella presente causa;
che le dichiarazioni rese dal geom. contenevano valutazioni;
che il giudice non aveva Tes_1 tenuto conto neppure del fatto che l'odierno appellato, non avendo depositato la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non aveva contestato quanto da lui dedotto nella comparsa di costituzione in primo grado;
che inoltre il giudice aveva riconosciuto al sig. la rivalutazione monetaria dalla CP_1 data di emissione delle fatture al saldo, nonostante la domanda di pagamento avesse ad oggetto un debito di valuta.
5.1. Sono infondate le censure dell'appellante in ordine alla mancata prova del credito vantato dalla controparte per i lavori eseguiti nel . Parte_1
6 5.2. Per quanto attiene al fatto che il giudice non avrebbe rilevato la mancata contestazione da parte del sig. delle CP_1 contestazioni contenute nella comparsa di costituzione del
, va osservato che il principio di non contestazione Parte_1 di cui all'art. 115 c.p.c. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato (vedi Cass. n. 27907 del 2022).
5.3. Infondata è anche la deduzione del Condominio in ordine all'incapacità di testimoniare del suo ex amministratore, atteso che ai sensi dell'art. 246 c.p.c. l'interesse che determina tale incapacità deve essere concreto ed attuale, mentre nel caso in esame il geom. non avrebbe nessun titolo per intervenire Tes_1 nel giudizio.
5.4. Il non ha contestato l'esecuzione da parte Parte_1 del sig. dei lavori indicati nelle fatture. CP_1
5.4.1. Nel verbale dell'assemblea condominiale del 9 luglio
2015, prodotto dallo stesso appellante, si legge in relazione al punto 10 dell'ordine del giorno, relativo ad infiltrazioni lamentate da una condomina nella sua unità immobiliare, provenienti da una cappuccina, ed al distacco di intonaco:
“L'assemblea, all'unanimità, delibera di far eseguire i lavori alla cappuccina che genera infiltrazioni d'acqua nell'unità immobiliare della condomina Tale intervento CP_2 verrà eseguito con le stesse modalità ed allo stesso costo degli interventi eseguiti in precedenza sulle altre cappuccine. Si autorizza, pertanto, l'amministratore ad emettere bollette straordinarie. Relativamente agli intonaci pericolanti delle palazzine B e C, l'assemblea sempre all'unanimità dà mandato all'amministratore di intervenire con urgenza”.
7 5.4.2. Risulta pertanto provato che l'amministratore era autorizzato dall'assemblea, stante l'urgenza di provvedere, a conferire incarico ad impresa di sua fiducia, pattuendo il relativo corrispettivo, per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, coincidenti con quelli indicati nelle fatture di cui l'impresa ha chiesto il pagamento nel presente giudizio. CP_1
5.4.3. Il geom. , all'epoca dei fatti amministratore Tes_1 del appellante, ha precisato che il corrispettivo Parte_1 pattuito con l'impresa era in linea con quanto richiesto CP_1 negli anni passati da altre ditte per analoghi interventi sulle cappuccine, con una differenza di circa 600,00 euro in più, dovuta alla difficoltà di montaggio dei ponteggi.
5.4.4. Sul punto va osservato che, trattandosi di lavori urgenti per la conservazione di parti comuni, l'amministratore avrebbe potuto procedere al conferimento dell'incarico all'impresa edile anche in assenza di delibera assembleare, in base a quanto disposto dall'art. 1135 c.c., impegnando validamente il condominio (Cass. n. 2807 del 2017).
5.5. Come osservato dal giudice di primo grado, nessuna contestazione in ordine al quantum richiesto dall'impresa venne sollevata dal quando ricevette le CP_1 Parte_1 fatture oggetto di causa, in relazione alle quali risulta versato dall'appellante l'acconto di 1.000,00 euro ciascuna, con due bonifici bancari per detrazioni fiscali nei quali si fa espresso riferimento alle due fatture.
6. Fondata è invece la contestazione dell'appellante in ordine al riconoscimento all'impresa della rivalutazione monetaria, nonostante la domanda di pagamento avesse ad oggetto un debito di valuta.
8 6.1. La Corte di cassazione ha più volte spiegato che in caso di inadempimento contrattuale di una obbligazione pecuniaria, il creditore che voglia ottenere ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. il maggior danno subito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, deve fornire la prova del pregiudizio sofferto, non essendo sufficiente richiedere la rivalutazione monetaria dell'importo (vedi Cass.
n. 17572 del 2023; Cass. S.U. n. 5743 del 2015).
6.2. Nel caso in esame l'impresa non ha richiesto CP_1 il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. e non ha fornito nessuna prova di avere subito, a seguito del ritardo nel pagamento, un pregiudizio non coperto dalla misura degli interessi al tasso legale.
7. Sulla base di quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello, il deve essere condannato al Parte_1 pagamento a della somma di euro 8.450,00, con Controparte_1 interessi al tasso legale dall'emissione delle fatture al saldo, non avendo l'appellante formulato nessuna censura in ordine alla decorrenza degli interessi, senza alcuna rivalutazione monetaria.
8. Tenuto conto della parziale soccombenza dell'appellato, appare equo compensare nella misura di un quinto le spese del giudizio, che si liquidano per la restante quota di quattro quinti in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, sulla base dei valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto della semplicità della controversia, esclusi in appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
9
P.Q.M.
La Corte d'appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna il al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 8.450,00, con interessi Controparte_1 al tasso legale decorrenti dalla data di emissione delle fatture e sino al saldo;
2) Compensa le spese del giudizio nella misura di un quinto e condanna il al pagamento all'Avv. Roberto Parte_1
Sciullo, antistatario, della residua quota di quattro quinti, che liquida per il primo grado in euro 2.032,00, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per questo grado di appello in euro 3.172,80, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 2/12/2025
La Presidente est.
dr. CO RL
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. CO RL - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 885 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
corrente in Pescocostanzo (AQ), in persona Parte_1 dell'amministratore dr. rappresentato e Parte_2 difeso dall'Avv. Aledino Di Donato come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
in qualità di titolare dell'omonima impresa Controparte_1 edile, con sede in Pescocostanzo (AQ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Sciullo come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- appellato
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 42 del
Tribunale Ordinario di Sulmona, pubblicata il 20/02/2023, in materia di appalto
Conclusioni dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in totale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata e in accoglimento dei dedotti motivi di appello, così provvedere:
- in via principale e nel merito, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 42/2023 (rep.
109/23) emessa dal Tribunale civile di Sulmona in composizione monocratica, G.O. Dr.ssa Daniela D'Ambrosio, nel giudizio di cognizione n. 190/20 r.g., pubblicata il 20.02.2023 e comunicata
a mezzo PEC dalla Cancelleria il successivo 21.02.2023, rigettare la domanda della ditta perché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto, con condanna dello stesso alla restituzione delle somme versate a seguito della pubblicazione della sentenza oggetto di gravame;
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15 sui compensi, cassa avvocati ed Iva se dovuta come per legge.”
Conclusioni dell'appellato
“Si chiede che, l'Ecc.ma Corte di Appello voglia così provvedere:
a) in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello;
b) nel merito, rigettare lo stesso perché infondato in fatto ed in diritto;
c)conseguentemente confermare integralmente la sentenza n.
2 42/2023 resa dal Tribunale di Sulmona;
d)condannare l'appellante al rimborso delle spese e competenze del grado di giudizio, oltre accessori, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 42 pubblicata in data 20 febbraio 2023 il Tribunale Ordinario di Sulmona condannava il Parte_1
, sito in Pescocostanzo, al pagamento al sig.
[...] CP_1
della somma di € 8.450,00, oltre ad interessi legali e
[...] rivalutazione monetaria dalla data di emissione delle fatture sino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo del corrispettivo dovuto all'impresa per l'esecuzione dei lavori edili CP_1 indicati nelle fatture n. 23 e 24 emesse il 22 settembre 2017; il Tribunale condannava inoltre il a rifondere Parte_1 all'attrice le spese di lite.
1.1 Il Tribunale esponeva che il sig. aveva dedotto CP_1 di aver eseguito nel corso del 2017 su incarico del Parte_1
lavori consistenti nel rifacimento di una cappuccina sita
[...] nella palazzina C dell'edificio condominiale per l'importo di euro 7.700,00, e nella rimozione di intonaci ammalorati e pericolanti dal cornicione della palazzina B, per l'importo di euro 2.750,00; di avere inviato al le relative fatture Parte_1 senza nessuna contestazione da parte del convenuto, che aveva provveduto nell'ottobre del 2017 a versare un acconto di euro
1.000,00 in relazione alla fattura n. 23 e un altro acconto di euro 1.000,00 in relazione alla fattura n. 24; di essere pertanto rimasto creditore della somma di € 8.450,00, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria.
3 1.2. Il Tribunale riferiva che il aveva Parte_1 lamentato la mancata adesione dell'attore alla negoziazione assistita ed all'offerta di pagamento della somma di € 5.000,00; aveva evidenziato che le fatture in sede ordinaria non forniscono prova del credito e che l'impresa non aveva dato prova CP_1 né dell'an né del quantum del credito vantato, non avendo prodotto il contratto di appalto.
1.3. Il Tribunale osservava che il non aveva Parte_1 contestato l'esecuzione dei lavori indicati dall'attore ed aveva provveduto al pagamento di parte del credito da questo vantato, così riconoscendosi debitore dell'impresa che il teste CP_1 geom. , amministratore del condominio all'epoca dei Testimone_1 fatti, aveva riferito che l'incarico per l'esecuzione dei lavori urgenti di riparazione della cappuccina della palazzina C era stato affidato all'impresa attrice con delibera assembleare del
9/7/2015, che nel corso dei sopralluoghi erano stati rilevati distacchi di intonaco dal cornicione della palazzina B e pertanto in via di urgenza egli aveva affidato all'impresa l'incarico di rimuovere l'intonaco pericolante;
che il teste aveva inoltre dichiarato che sino al 2018, quando era terminato il suo incarico come amministratore del condominio, non vi era stata nessuna contestazione in ordine all'esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dell'impresa CP_1
2. Con atto di citazione notificato il 7/9/2023 il proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di un unico motivo articolato in più censure, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello, in quanto eccessivamente generico, e chiedendone nel merito il rigetto.
4 2.2 La causa veniva rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 15/4/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 17/4/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Nelle note depositate in sede di precisazione delle conclusioni il ha chiesto: “in riforma della Parte_1 sentenza n. 234/2023 (repert. 388/2023) emessa dal Tribunale di
Sulmona in composizione monocratica, G.I. Dr.ssa Marta Sarnelli, nel giudizio ex art. 281 decies c.p.c. n. 181/23 r.g., pubblicata
l'1/08/2023 e comunicata a mezzo PEC dalla Cancelleria in pari data, rigettare la domanda degli opponenti perché infondata in fatto ed in diritto” e, in subordine, disporre una nuova regolamentazione delle spese del giudizio.
3.1. Tali note fanno riferimento ad un giudizio diverso da quello n. 190/2020 R.G.C. definito dal Tribunale Ordinario di
Sulmona con sentenza n. 42 del 2023, oggetto della presente impugnazione. Poiché il deposito di esse appare frutto di errore materiale non si è tenuto conto del loro contenuto e si è fatto riferimento alle conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello.
4. Venendo all'esame dell'appello, va preliminarmente disattesa l'eccezione del sig. di inammissibilità CP_1
5 dell'atto di gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c., tenuto conto che, dall'esame complessivo della citazione è possibile individuare le parti della sentenza colpite da impugnativa e le censure mosse dall'appellante, dovendo inoltre escludersi, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, come chiarito da Cass.
S.U. n. 27199 del 2017, la necessità di utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
5. Con l'unico motivo di appello, articolato in più censure, il deduce che l'appellato non aveva fornito Parte_1 nessuna prova del quantum del credito vantato, non avendo prodotto un preventivo o un computo metrico o un contratto di appalto idonei a giustificare l'importo richiesto;
evidenzia che il giudice aveva ritenuto sufficiente in ordine alla prova del credito le fatture prodotte dalla controparte e le dichiarazioni rese dal teste , senza considerare le contestazioni Testimone_1 in ordine all'incapacità a deporre del predetto teste, il quale, in quanto ex amministratore del poteva avere un Parte_1 interesse nella presente causa;
che le dichiarazioni rese dal geom. contenevano valutazioni;
che il giudice non aveva Tes_1 tenuto conto neppure del fatto che l'odierno appellato, non avendo depositato la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., non aveva contestato quanto da lui dedotto nella comparsa di costituzione in primo grado;
che inoltre il giudice aveva riconosciuto al sig. la rivalutazione monetaria dalla CP_1 data di emissione delle fatture al saldo, nonostante la domanda di pagamento avesse ad oggetto un debito di valuta.
5.1. Sono infondate le censure dell'appellante in ordine alla mancata prova del credito vantato dalla controparte per i lavori eseguiti nel . Parte_1
6 5.2. Per quanto attiene al fatto che il giudice non avrebbe rilevato la mancata contestazione da parte del sig. delle CP_1 contestazioni contenute nella comparsa di costituzione del
, va osservato che il principio di non contestazione Parte_1 di cui all'art. 115 c.p.c. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato (vedi Cass. n. 27907 del 2022).
5.3. Infondata è anche la deduzione del Condominio in ordine all'incapacità di testimoniare del suo ex amministratore, atteso che ai sensi dell'art. 246 c.p.c. l'interesse che determina tale incapacità deve essere concreto ed attuale, mentre nel caso in esame il geom. non avrebbe nessun titolo per intervenire Tes_1 nel giudizio.
5.4. Il non ha contestato l'esecuzione da parte Parte_1 del sig. dei lavori indicati nelle fatture. CP_1
5.4.1. Nel verbale dell'assemblea condominiale del 9 luglio
2015, prodotto dallo stesso appellante, si legge in relazione al punto 10 dell'ordine del giorno, relativo ad infiltrazioni lamentate da una condomina nella sua unità immobiliare, provenienti da una cappuccina, ed al distacco di intonaco:
“L'assemblea, all'unanimità, delibera di far eseguire i lavori alla cappuccina che genera infiltrazioni d'acqua nell'unità immobiliare della condomina Tale intervento CP_2 verrà eseguito con le stesse modalità ed allo stesso costo degli interventi eseguiti in precedenza sulle altre cappuccine. Si autorizza, pertanto, l'amministratore ad emettere bollette straordinarie. Relativamente agli intonaci pericolanti delle palazzine B e C, l'assemblea sempre all'unanimità dà mandato all'amministratore di intervenire con urgenza”.
7 5.4.2. Risulta pertanto provato che l'amministratore era autorizzato dall'assemblea, stante l'urgenza di provvedere, a conferire incarico ad impresa di sua fiducia, pattuendo il relativo corrispettivo, per l'esecuzione dei lavori sopra indicati, coincidenti con quelli indicati nelle fatture di cui l'impresa ha chiesto il pagamento nel presente giudizio. CP_1
5.4.3. Il geom. , all'epoca dei fatti amministratore Tes_1 del appellante, ha precisato che il corrispettivo Parte_1 pattuito con l'impresa era in linea con quanto richiesto CP_1 negli anni passati da altre ditte per analoghi interventi sulle cappuccine, con una differenza di circa 600,00 euro in più, dovuta alla difficoltà di montaggio dei ponteggi.
5.4.4. Sul punto va osservato che, trattandosi di lavori urgenti per la conservazione di parti comuni, l'amministratore avrebbe potuto procedere al conferimento dell'incarico all'impresa edile anche in assenza di delibera assembleare, in base a quanto disposto dall'art. 1135 c.c., impegnando validamente il condominio (Cass. n. 2807 del 2017).
5.5. Come osservato dal giudice di primo grado, nessuna contestazione in ordine al quantum richiesto dall'impresa venne sollevata dal quando ricevette le CP_1 Parte_1 fatture oggetto di causa, in relazione alle quali risulta versato dall'appellante l'acconto di 1.000,00 euro ciascuna, con due bonifici bancari per detrazioni fiscali nei quali si fa espresso riferimento alle due fatture.
6. Fondata è invece la contestazione dell'appellante in ordine al riconoscimento all'impresa della rivalutazione monetaria, nonostante la domanda di pagamento avesse ad oggetto un debito di valuta.
8 6.1. La Corte di cassazione ha più volte spiegato che in caso di inadempimento contrattuale di una obbligazione pecuniaria, il creditore che voglia ottenere ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. il maggior danno subito per la svalutazione monetaria a seguito del ritardo nel pagamento, deve fornire la prova del pregiudizio sofferto, non essendo sufficiente richiedere la rivalutazione monetaria dell'importo (vedi Cass.
n. 17572 del 2023; Cass. S.U. n. 5743 del 2015).
6.2. Nel caso in esame l'impresa non ha richiesto CP_1 il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. e non ha fornito nessuna prova di avere subito, a seguito del ritardo nel pagamento, un pregiudizio non coperto dalla misura degli interessi al tasso legale.
7. Sulla base di quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello, il deve essere condannato al Parte_1 pagamento a della somma di euro 8.450,00, con Controparte_1 interessi al tasso legale dall'emissione delle fatture al saldo, non avendo l'appellante formulato nessuna censura in ordine alla decorrenza degli interessi, senza alcuna rivalutazione monetaria.
8. Tenuto conto della parziale soccombenza dell'appellato, appare equo compensare nella misura di un quinto le spese del giudizio, che si liquidano per la restante quota di quattro quinti in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, sulla base dei valori minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto della semplicità della controversia, esclusi in appello i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
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P.Q.M.
La Corte d'appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Condanna il al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 8.450,00, con interessi Controparte_1 al tasso legale decorrenti dalla data di emissione delle fatture e sino al saldo;
2) Compensa le spese del giudizio nella misura di un quinto e condanna il al pagamento all'Avv. Roberto Parte_1
Sciullo, antistatario, della residua quota di quattro quinti, che liquida per il primo grado in euro 2.032,00, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per questo grado di appello in euro 3.172,80, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 2/12/2025
La Presidente est.
dr. CO RL
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