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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , sezione seconda, in composizione monocratica, in persona del magistrato dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n. 1441/2021, originariamente promossa con ricorso ex art. 702 bis cpc da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3
C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4
C.F. Parte_5 CodiceFiscale_5
C.F. ) Parte_6 P.IVA_1
tutti con gli avv. Simone Perazzolo e Daniele Tonon
CONTRO
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Marco Zanon
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
- Sede secondaria e Controparte_2 Controparte_3
(nuova denominazione assunta da Controparte_4
(P. IVA – Cod. Fisc. , P.IVA_3 P.IVA_4
1 con l'Avv. Ernesto Macrì
Controparte_5 [...]
, Codice Fiscale e Partita Iva , Controparte_3 P.IVA_5 P.IVA_6
con l'avv. Massimiliano Scipioni
(P.Iva ), Controparte_6 P.IVA_7
con l'avv Chiara Silva
C.F. – P.IVA - ), e OP P.IVA_8 P.IVA_9
(già ) (P.IVA Controparte_8 Controparte_9
, P.IVA_10
entrambe con gli Avv. Francesca Rolla, Paolo Lani e Vincenzo Donadio,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI
Nel merito
-Accertato il colposo inadempimento ovvero il fatto illecito dell e Parte_7
quindi la responsabilità della struttura sanitaria convenuta con riguardo alla infezione ospedaliera
contratta dal Sig. e alla conseguente malattia e morte, condannare l' Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore di Parte_7
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in proprio e quali eredi di , tutti i danni patrimoniali e non Parte_4 Persona_1
patrimoniali patiti in relazione agli eventi per cui è causa, nella misura che risulterà secondo
giustizia nonché secondo equità, il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi dalla
data degli eventi dannosi;
-Nell'ipotesi in cui venga accertata una responsabilità esclusiva o concorrente di
[...]
e/o in relazione alla infezione contratta dal Sig. CP_7 Controparte_8 Per_1
e alla conseguente malattia e morte, condannare e
[...] OP CP_8
2 , in via fra loro solidale e anche in solido con l' Controparte_8 Parte_7
, a risarcire in favore di , , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , in proprio e quali eredi di , tutti i
[...] Parte_5 Parte_4 Persona_1
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in relazione agli eventi per cui è causa, nella misura
che risulterà secondo giustizia nonché secondo equità, il tutto maggiorato da rivalutazione
monetaria ed interessi dalla data degli eventi dannosi;
-Accertato il fatto illecito dell e quindi la responsabilità della Parte_7
struttura sanitaria convenuta con riguardo alla infezione ospedaliera contratta dal Sig. Per_1
e alla conseguente malattia e morte, condannare l' , in
[...] Parte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore di Parte_6
quale datore di lavoro del Sig. , i danni patrimoniali a quest'ultima
[...] Persona_1
cagionati e/o ai quali quest'ultima si è surrogata, nella misura che risulterà secondo giustizia
nonché secondo equità, il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi;
-Nell'ipotesi in cui venga accertata una responsabilità esclusiva o concorrente di
[...]
e/o con riguardo alla infezione ospedaliera contratta dal CP_7 Controparte_8
Sig. e alla conseguente malattia e morte, condannare e Persona_1 OP
, in via fra loro solidale e anche in solido con l' Controparte_8 Parte_7
, a risarcire in favore di quale datore di lavoro del Sig.
[...] Parte_6
, i danni patrimoniali a quest'ultima cagionati e/o ai quali quest'ultima si è Persona_1
surrogata, nella misura che risulterà secondo giustizia nonché secondo equità, il tutto maggiorato
da rivalutazione monetaria ed interessi;
-Condannare altresì condannare l' , e Parte_7 OP
, in via fra loro solidale, a rifondere/risarcire le spese tecniche Controparte_8
d'ufficio e di parte nonché le spese legali sostenute dai ricorrenti nel corso del procedimento per
a.t.p.;
3 -Con rifusione integrale delle spese, anche tecniche d'ufficio e di parte, e compensi legali della
causa di merito nonché del procedimento di mediazione civile.
In via istruttoria
-Disporre l'acquisizione della perizia a firma del e del Dott. e Persona_2 Persona_3
degli atti del procedimento n. 5072/2019 R.G.
-Disporre la c.t.u. richiesta da volta a quantificare, sulla scorta della Parte_6
documentazione prodotta, il costo a carico del datore di lavoro nel Parte_6
periodo di malattia del dipendente;
Persona_1
-Disporre l'acquisizione dei documenti di cui alle note di deposito depositate in data 09.07.2024 e
09.08.2024.
La Azienda Parte_7
Nel merito
Si chiede il rigetto di ogni domanda e/o eccezione rivolta dai ricorrenti e dai soggetti terzi chiamati
contro l'odierna convenuta in quanto infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti e che
si intendono qui richiamati. In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande presentate, per i motivi tutti
esposti e qui richiamati:
−ridurre il quantum di danno risarcibile;
−in ogni caso, condannare: , P.I. con sede legale in Controparte_8 P.IVA_11
Lindberghstrasse n. 25, D-80939, Monaco di Baviera (Germania); P.I. OP
, con sede legale in Via Benigno Crespi n. 17, Milano;
P.I. P.IVA_8 Controparte_6
, con sede legale in Via Santa Sofia n. 67, Padova;
P.IVA_7 Controparte_4
P. I. , con rappresentanza generale per l'Italia in Via
[...] P.IVA_4
Imbonati n. 18, Milano;
, P.I. con rappresentanza generale Controparte_10 P.IVA_5
per l'Italia in Corso Italia n. 13, Milano, a tenere indenne e manlevare la per tutte le Pt_8
4 conseguenze economiche (risarcitorie e non, comprese le spese legali, anche quelle sopportate per
resistere alla domanda attorea) sopportate dalla convenuta in denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, della domanda dei ricorrenti.
In ogni caso
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite.
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, previa revoca di ogni contraria ordinanza, si insiste
per le istanze istruttorie già formulate in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art.
183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c., affinché il Giudice voglia disporre:
Si insiste affinché sia disposta una nuova CTU medico-legale ovvero una integrazione di quelle
rese nel presente e nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G.
n. 5072/2019. Si chiede di integrare il quesito accertando le corrette modalità di utilizzo dei
dispositivi di regolazione della temperatura del sangue in circolazione (ossia dispositivi Heater-
Cooler Devices - CEC) nell'ambito degli interventi salvavita, come quello in esame, ed, in
particolare, se nell'ambito di tali interventi sia possibile utilizzare con sicurezza tali dispositivi
scongiurando il rischio di contaminazione da infezione batterica (microrganismo 'Mycrobacterium
Chimaera'). Si chiede, inoltre, che si accerti se la manutenzione annuale svolta da CP_7
sia stata effettuata efficacemente e se avrebbe dovuto in ogni caso impedire la
[...]
contaminazione del macchinario e, in particolare, la formazione del biofilm.
A tal fine, si chiede che:
a. al CTU sia assegnato un ausiliario esperto in tecniche costruttive e manutentive dei dispositivi
Heater-Cooler Devices;
b. il nominando consulente non sia individuato all'interno del medesimo collegio incaricato nel
procedimento di ATP.
5 b. Ci si oppone alla CTU contabile richiesta ex adverso volta a quantificare il costo/danno in capo
al datore di lavoro, in quanto meramente esplorativa e volta a sopperire ad una carenza di prova
originaria.
c.Fermo l'onere della prova e senza alcuna volontà di inversione, si chiede di essere ammessi alla
prova per testi su tutti i capitoli di prova formulati in comparsa ed in seconda memoria ex art. 183,
VI comma c.p.c. con tutti i testi indicati a prova diretta e contraria, opponendosi all'ammissibilità
delle prove per testi chieste da parti avversarie.
d Si chiede che sia dichiarata la nullità ex art. 246 c.p.c. delle deposizioni dei testimoni di parte
ricorrente indicati per incapacità a testimoniare, per tutti i motivi ribaditi nel presente atto.
CP_ si oppone alla richiesta di e esibizione Controparte_8 Controparte_12
ex art. 210 c.p.c., in quanto manifestamente infondata
(già CP_2 Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, precisa le proprie conclusioni nel modo
che segue:
“IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza di assicurazione n° 159400 per i
motivi di cui al paragrafo 3.1. della Comparsa di costituzione e risposta, e conseguentemente
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della . CP_4
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:
accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza di assicurazione n° 159400 in
relazione all'art. 25.7 della medesima polizza per i motivi di cui al paragrafo 3.2. della Comparsa
di costituzione e risposta.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:
6 accertare e dichiarare l'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale relativa
al risarcimento dei danni iure proprio per le ragioni illustrate al paragrafo 6.1.1 della Comparsa
di costituzione e risposta.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
accertare e dichiarare la totale insussistenza di profili di colpa nei confronti della Parte_9
e, di conseguenza, rigettare tutte le domande svolte con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
[...]
formalizzato dai Sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, nonché dalla Pt_4 Parte_5 Parte_6
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata e non voluta ipotesi di una condanna dell' e nell'altrettanto non Parte_7
voluta ipotesi di condanna di a garantire l' , accertare e dichiarare che CP_2 Parte_7
è comunque tenuta a rispondere solo ed esclusivamente per le somme che eventualmente CP_2
dovessero superare l'importo stabilito nella S.I.R. di cui alla polizza assicurativa n° 159400 e, in
ogni caso, entro i limiti dei massimali di polizza secondo quanto stabilito nella medesima polizza di
assicurazione.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze, ed accessori di legge anche relativamente
alla fase di accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c.”
Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza della garanzia e/o prescrizione
dell'azione proposta da parte dell nei confronti di Parte_10 Controparte_6
e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di manleva nei confronti del venditore;
Nel merito:
In via principale: rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti di in Controparte_6
quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni illustrate negli scritti difensivi;
7 In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di parte resistente, e questo
anche nei confronti di accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva per i CP_6
fatti di cui è causa della società produttrice (già Controparte_8 [...]
) con esclusione di ogni responsabilità in capo ad Controparte_9 Controparte_6
In ogni caso: ridursi il quantum del danno risarcibile.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite della causa di merito nonché del procedimento
per atp.
Controparte_13
che l'Ill.mo Tribunale adito, autorizzato il deposito dei documenti da 10 a 12 ai sensi dell'art. 153,
2° comma, c.p.c., voglia:
In via preliminare
rilevare il difetto di legittimazione passiva / titolarità dal lato passivo di OP
e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del processo nei propri confronti;
rilevare il difetto di legittimazione attiva dei Sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
, , rispetto alle domande iure hereditatis formulate nel Pt_3 Parte_4 Parte_5
proprio ricorso per le ragione esposte nei precedenti scritti difensivi.
In via preliminare, nel merito
rilevare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda svolta dall' Parte_10
nei confronti di e per le ragioni e nei
[...] Controparte_8 OP
limiti esposti nei precedenti scritti difensivi e per l'effetto respingere tale domanda;
rilevare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda svolta dagli attori nei confronti di
e per le ragioni e nei limiti esposti nei Controparte_8 OP
precedenti scritti difensivi e per l'effetto respingere tale domanda;
Nel merito
8 respingere tutte le domande svolte nei confronti di e Controparte_8 [...]
per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi;
CP_7
In via istruttoria
disporre la rinnovazione delle operazioni peritali previa nomina di altro e diverso collegio
peritale, con il medesimo quesito oggetto del procedimento R.G. 5072/2019, integrato nei termini
descritti nei precedenti scritti difensivi;
dichiarare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., la nullità della testimonianza resa dalle Sig.re
[...]
e in quanto entrambe legate a parte attrice da vincoli di parentela;
Tes_1 Testimone_2
dichiarare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., la nullità della testimonianza resa dal Sig. Tes_3
in quanto dipendente della società attrice nonché legato da
[...] Parte_6
vincoli parentela a parte attrice;
dichiarare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., la nullità della testimonianza resa da Sig. Tes_4
, in quanto dipendente dell' e in quanto tale avente interesse diretto alla
[...] Parte_7
causa.
In ogni caso
condannare al risarcimento dei danni in favore di e Parte_9 OP
ai sensi dell'articolo 96, comma 1 c.p.c., e, in ogni caso, al Controparte_8
pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.;
con vittoria di compensi e spese di lite.
Controparte_5
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e
conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata:
in via preliminare e/o pregiudiziale,
dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex
lege n. 28/2010 nei confronti di Controparte_5
9 in via preliminare e/o pregiudiziale,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_14
e conseguente estromissione della stessa dal giudizio, in relazione all'inoperatività della
[...]
polizza n. 2015RCG00100-642148 azionata nel presente giudizio in quanto CP_5
invalida/inoperativa per mancata copertura temporale del sinistro, ovvero per impossibilità di
configurare il sinistro de quo quale “sinistro in serie”, e di conseguenza anche per violazione
dell'art. 27 di polizza, ovvero esclusione di copertura assicurativa della polizza azionata ai sensi
dell'art. 25.7;
in via preliminare e/o pregiudiziale,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_15
attesa l'inoperatività della polizza n. 2015RCG00100-642148 stante la
[...] CP_5
previsione contrattuale di una S.I.R. pari ad euro 500.000,00 e di una franchigia di € 500.000,00
nella polizza azionata, con conseguente estromissione della Compagnia dal presente CP_5
giudizio;
in via preliminare e/o pregiudiziale,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dei ricorrenti attesa l'assenza o comunque la
mancanza di prova dello status di eredi del sig. con conseguente declaratoria di Persona_1
inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.;
NEL MERITO,
In via principale,
- accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui all'atto introduttivo del presente giudizio
risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo alla convenuta Parte_10
, non avendo parte ricorrente fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento
[...]
e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della struttura sanitaria convenuta,
10 - respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili le
domande tutte formulate nei confronti dell' ed assolvere interamente la Parte_10
medesima da ogni domanda e, conseguentemente,
- respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta dalla nei confronti della Parte_9
odierna deducente Controparte_15
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti e,
questo, anche nei confronti della e della Parte_10 Controparte_5
- accertare l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque,
arbitrariamente determinato;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per i fatti di cui è causa dei sanitari ovvero terzi
intervenuti, senza coinvolgimento e con esclusione di responsabilità della Parte_10
e, conseguentemente,
[...]
- accertare e dichiarare tenuta la odierna comparente a prestare la copertura Controparte_5
assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, in forza Parte_11
della polizza azionata, anche con riguardo alla esistenza di SIR per Euro 500.000,00 e franchigia
speciale per Euro 500.000,00 (per complessivi Euro 1.000.000,00);
In via ulteriormente subordinata,
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ.,
le diverse responsabilità in termini percentuale e gradazioni di colpa, se lieve o grave, dei sanitari
intervenuti rispetto alla convenuta sanitari e/o di altri medici e/o strutture e/o dei terzi a Pt_7
qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente
condanna risarcitoria graduata della convenuta con riferimento alla eventuale Parte_10
diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico
risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione di solidarietà della polizza Berkshire
11 con le altre compagnie rispondendo esclusivamente in relazione alla propria quota e limitazione di
garanzia.
- ovvero, in ulteriore subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse operante
la polizza , dichiarare la stessa tenuta a manlevare l' in concorso con la CP_5 Parte_10
polizza secondo i criteri di cui all'art.1910 c.c. in proporzione e secondo i limiti previsti dai CP_4
rispettivi contratti.
IN VIA ISTRUTTORIA
La deducente difesa si oppone alla richiesta di consulenza tecnica di parte attrice volta alla
quantificazione del costo a carico del datore di lavoro nel periodo di malattia del dipendente sig.
in quanto esplorativa. Persona_1
Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare l'esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss.,
CP_1 nei confronti dei ricorrenti, dell' e dell' , dei documenti attestanti le somme percepite a CP_17
titolo di indennità e/o rendita e/o risarcimento e/o pensione di reversibilità da meccanismi
assicurativi, assistenziali e previdenziali di carattere pubblico e/o privato.
In ogni caso, con espressa riserva di valutare e/o contestare le risultanze peritali e l'acquisizione al
presente giudizio di cognizione del fascicolo di ATP n. 5072/2019 R.G. del Tribunale di VI.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
, che era nato nel marzo del 1969, e che svolgeva per l'impresa di famiglia Persona_1
l'attività lavorativa di auto-trasportatore, fu ricoverato il 14 maggio 2015 presso l'Ospedale di
VI per essere sottoposto ad una operazione cardio-chirurgica di plastica della valvola mitrale,
essendo affetto da insufficienza mitralica degenerativa.
Nel novembre del 2016 si registrarono i primi passaggi della vicenda che lo avrebbe coinvolto,
dapprima con un marcato e incessante senso di astenia e debolezza, poi con l'effettuazione di numerosi esami ed analisi, poi con la notizia (giugno 2017) di essere stato contaminato dal batterio
12 chiamato Mycobacterium chimerae, contro il quale il suo organismo avrebbe tentato, con l'aiuto dei medici, di combattere per numerosi mesi a seguire.
Nel luglio del 2019, il avviò un procedimento per ATP, mirato a cercare conferme alla tesi Per_1
di parte secondo cui l'infezione batterica aveva avuto origine nosocomiale, e più precisamente proprio durante l'intervento chirurgico effettuato appunto in data 15 maggio 2015, in quanto la letteratura scientifica aveva fatto registrare casi di Mycobacterium chimerae insinuatisi nell'organismo di pazienti operati al cuore con l'ausilio (come era capitato al ) di macchine Per_1
per la circolazione extracorporea, ed attraverso i circuiti di tali macchine.
Il contraddittorio veniva instaurato con la con il produttore del sistema di Pt_7
riscaldamento/raffreddamento ., con la responsabile della manutenzione CP_8 [...]
con la venditrice e con le Compagnie assicuratrici OP Controparte_6
, e Controparte_5 Controparte_3 [...]
(poi divenuta Controparte_18
. CP_2
L'incarico peritale era assunto da un collegio composto dal Dott. e dal Dott. Persona_2 [...]
entrambi di Bologna. Per_4
Proprio nelle settimane finali del complesso lavoro condotto dal collegio peritale, fra aprile e maggio del 2020 le condizioni del andavano progressivamente peggiorando, il senso di Per_1
astenia si faceva sempre più grave, le risposte dell'organismo sempre meno efficaci, e le condizioni di incoscienza sempre più frequenti, fino a che egli purtroppo decedeva il giorno 19 giugno 2020.
Il Collegio peritale concludeva i suoi lavori e depositava la propria relazione, prendendo atto anche di tale triste notizia.
Nel marzo del 2021, la madre del , (con cui egli viveva, non essendosi Per_1 Parte_1
sposato e non avendo avuto figli) e i suoi fratelli , e , nonché la Parte_2 Pt_4 Pt_5 Pt_3
società di famiglia, avviavano la presente causa, nei confronti dei soggetti che, convenuti o terzi
13 chiamati, sono indicati in epigrafe, per chiedere l'accoglimento delle conclusioni che, pure, sono indicate in epigrafe.
Il Giudice istruttore, riconvocato il medesimo collegio peritale di cui al procedimento di ATP, gli affidava l'incarico di dire se vi sia stato nesso causale fra il decesso del e l'infezione Per_1
contratta da Mycobacterium chimerae.
Depositata la relazione (nel frattempo, il rito era stato convertito da sommario in ordinario) la causa
è passata in decisione.
* * *
È opportuno iniziare la disamina della presente sentenza da un riassunto di ciò che è emerso dalla prima e dalla seconda relazione del Collegio peritale, opportunamente integrate:
• il 14 maggio 2015 fu ricoverato presso il Reparto di Cardiochirurgia Persona_1
dell'Ospedale di VI, con diagnosi di insufficienza mitralica degenerativa;
• il giorno dopo fu sottoposto a intervento di “plastica della valvola mitrale, tecnica mininvasiva (PortAccess 36; Heartport): 2 coppie di neocorde in Goretex sul lembo anteriore (a ore
7 e ore 5) ed anuloplastica con anello Sorin Sovering BAND 36; obliterazione dell'auricola sinistra”;
• nella successiva degenza in Terapia Intensiva, fu affetto da iperpiressia, e furono effettuati esami colturali con riscontro di positività all'urocoltura per Proteus Mirabilis, e fu trattato con terapia antibiotica mirata;
• fu dimesso in data 27 maggio 2015;
• il 24 novembre 2016 il fece accesso in P.S. (a Padova) per astenia e dolore continuo Per_1
in ipocondrio destro ed epigastrio, riferendo anche calo ponderale di circa 17 Kg negli ultimi 6
mesi; fu ricoverato (a Padova) per “dolore addominale in sospetta ipertensione portale e colestasi”
(in agosto 2016 per le stesse ragioni aveva già eseguito eco addome e TAC torace e addome completo);
14 • fu sottoposto nel periodo successivo a plurimi esami bio-umorali, e microbiologici (il 10
febbraio accusò anche una improvvisa sordità), finché, in data 21 marzo 2017, accompagnato dalla diagnosi di “micobatteriosi sistemica da Mycobacterium Lentiflavum”, fu ricoverato presso la UO
di Malattie infettive del P.O. di VI con diagnosi di Micobatteriosi disseminata,
malfunzionamento di protesi endocardica, sospetta endocardite (nel diario clinico si legge che qualche mese prima gli esami avevano consentito di isolare all'emocoltura del Persona_5
16.12, e all'espettorato del 19.12.16 e successivamente Per_6 Persona_7
all'emocoltura del 18.01 e Staphilococcus Aureus all'emocultura dell'1/2, e anche, appunto,
Mycobacterium Lentiflavum, e che la ragione delle indagini batteriologiche era da trovarsi nelle segnalazioni di infezioni protesiche e sistemiche da micobatteri non tubercolari del complesso aviario in soggetti sottoposti ad interventi cardiochirurgici, e considerate riferibili all'uso di apparecchiature di riscaldamento/raffreddamento utilizzate in sala operatoria);
• durante il ricovero (dal 21 marzo al 13 aprile 2017) vennero svolti numerosi altri accertamenti strumentali;
• il giorno 1 giugno 2017 si rendeva disponibile un referto di identificazione di contaminazione dal batterio Mycobacterium Chimerae;
• il 2 Agosto 2017 il fu ricoverato nuovamente presso il Reparto di Malattie infettive Per_1
e vi rimase fino al 7 agosto;
• il 12 gennaio 2018 eseguì visita infettivologica di controllo in cui si rilevava: “riferisce un peggioramento della sintomatologia isterica con dispnea da sforzo di discreta entità. La
sintomatologia sembra più correlabile ad un'astenia profonda …”;
• l'11 aprile del 2018 fu ricoverato presso il Reparto di malattie infettive dell'ospedale di
VI e fu sottoposto (il 19 aprile) ad intervento di Replastica della valvola mitrale con tecnica mininvasiva;
fu poi trasferito il 26 aprile in Malattie Infettive per essere dimesso nuovamente il giorno 11 maggio 2018;
15 • il 7 febbraio 2019 a visita infettivologica risultò: “paziente clinicamente stabile, apiretico,
riferisce astenia marcata ipostenia arti inferiori”;
• il 19 settembre 2019 il Dott. redigeva relazione medico legale in cui si legge in CP_19
particolare: “Il Sig. è stato vittima di un'infezione sistemica sostenuta da Persona_1
Mycobacterium chimaera contratta a seguito dell'esecuzione dell'intervento cardiochirurgico di sostituzione della valvola mitralica, eseguito nell'ospedale di VI il 15.05.2015 in condizioni di imperfetto controllo dei rischi infettivi in sala operatoria”;
• in effetti, per l'intervento del 15 maggio 2015 di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi associata a sostituzione dell'aorta ascendente con protesi vascolare fu necessario l'utilizzo di una speciale apparecchiatura per eseguire la circolazione extracorporea (CEC); gli interventi ove è applicata la CEC prevedono il raffreddamento del sangue, e tale raffreddamento si ottiene grazie ad una particolare apposita apparecchiatura, il sistema di riscaldamento/raffreddamento (HCU); tali dispositivi sono composti da serbatoi che forniscono l'acqua a temperatura controllata a scambiatori di calore e a coperte di riscaldamento/raffreddamento, attraverso circuiti dell'acqua chiusi;
• il Mycobacterium chimaera è un batterio identificato per la prima volta nel 2004, diffuso in natura, presente soprattutto nell'acqua, può formare biofilm, e veniva ritenuto in passato non particolarmente pericoloso per la salute umana;
appartiene al gruppo dei micobatteri non tubercolari, ossia a quei micobatteri che provocano una serie di patologie diverse dalla tubercolosi nell'ospite umano, ma solo comportandosi da opportunisti in concomitanza di particolari condizioni che abbassino le difese immunitarie dell'organismo colonizzato;
• per essere identificato, è necessario tenere in cultura i micobatteri per un periodo congruo di tempo fino a 40 giorni;
• il 15 aprile 2020 a visita infettivologica il Dott. annotò tra l'altro: paziente molto Pt_12
astenico, calo ponderale, piuttosto rallentato;
qualche giorno dopo, il 29 aprile, il fu Per_1
16 ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di Mirano per pancreatite acuta in paziente con setticemia da M. Chimaera, segnalandosi in particolare, paziente “seguito in ADI, vive con la madre, prima dell'attuale ricovero deambulava per brevi tratti”, dolore addominale ingravescente da 4-5 giorni,
non febbre né vomito;
• il 9 maggio, fu trasferito presso l'Ospedale dell'Angelo, di Mestre, e confermata la presenza di dolore addominale ingravescente;
dal 3 giugno in poi furono annotate difficoltà respiratorie, e febbre;
• l'11 giugno 2020 fu registrato: paziente polipnoico, sofferente per algie addominali,
apiretico; si provvedeva alla sostituzione del CVC;
la rx torace a letto segnalava, oltre a reperti invariati, la presenza di CVC con accesso succlavio sinistro, ed il giorno dopo: “…pz soporoso e contattabile, con scarso eloquio ed edematoso al braccio sn… lamenta dolore addominale, a tratti dispnoico. Addome teso e dolente…”; la TC torace e addome completo per “dispnea, addome meteorico e dolente, sepsi da A. infezione da M. chimera” e le stesse annotazioni di forte Per_8
sonnolenza continuavano il 14 e il 15 giugno;
• il giorno 17 giugno 2020 si annotava: “…chiede gocce di Xanax…apiretico, marcatamente astenico, rallentato. Riferisce difficoltà alla deglutizione… Cavo orale disidratato con leucoplachia e dubbie vescicole. Si sospende meropenem per escludere possibile mielotossicità. Si inizia terapia antimicotica… addome dolente in epigastrio e zona periombelicale. . … irrequieto e CP_20
sofferente … inizia ½ fl sc di Morfina x 3 /die. Presente la madre … pz non contattabile… paziente molto grave, soporoso. Sat O2 88%. PA 80/50… assistito dai suoi familiari durante la notte…”;
• la sera del 18 giugno 2020 si riportava: paziente irrequieto e sofferente, per cui si anticipava la morfina;
• alle ore 05.31 del 19 giugno 2020 si segnalava la presenza di respiro agonico;
alle ore 09.55
si constatava il decesso;
era posta diagnosi di micobatteriosi disseminata da M. Chimaerae,
pancreatite acuta, sepsi da OB AUi, insufficienza renale cronica;
17 • i casi invasivi di infezione da Mycobacterium chimaera riscontrati in Europa e in altri continenti, descritti in letteratura, sono stati associati all'utilizzo dei dispositivi di raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler Devices, HCD) necessari a regolare la temperatura del sangue in circolazione extra corporea durante gli interventi cardio-chirurgici; si tratta per lo più
di contaminazione del paziente tramite aerosol proveniente dall'acqua delle taniche dei dispositivi;
molte indagini colturali eseguite sugli HCD fabbricati sino all'autunno del 2014 sono risultati positivi per Mycobacterium chimaerae, suggerendo l'ipotesi di una colonizzazione a livello di produzione, anche se è possibile una colonizzazione anche a livello ospedaliero;
la contaminazione può verificarsi in qualunque momento, sia nel sito produttivo, sia in ospedale;
• la dal 24 agosto 2015 al 1 settembre 2015 ispezionò i due siti Controparte_21
di produzione di Monaco e Arvada e il 29 dicembre 2015 rilasciò una warning letter CP_8
rimproverando una carenza di analisi documentate sull'aggiornamento del manuale relativo a uso e disinfezione dell'HCU, una validazione inadeguata delle sue nuove procedure di disinfezione, e inadeguate procedure di segnalazione dei dispositivi medici;
• dal 2011 a oggi sono stati rilevati innumerevoli casi di infezioni cardiovascolari invasive da
Mycobacterium chimaera in pazienti sottoposti a intervento chirurgico a cuore aperto non solo in
Italia, ma anche in diversi Paesi europei fra cui Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Spagna, Regno
Unito e Svizzera, nonché negli Stati Uniti, Canada, Australia, e Hong-Kong; le difficoltà maggiori nel riconoscimento dell'infezione consistono essenzialmente nel lungo periodo di incubazione dopo l'esposizione al Mycobacterium chimaera, che riconosce una mediana di 17 mesi (range 3-72 mesi);
inoltre i segni e sintomi iniziali sono generalmente aspecifici e comprendono affaticamento,
febbricola e dimagrimento involontario;
infine non esiste una terapia specifica protocollata e il tasso di mortalità è pari a circa il 50%;
• nel 2015 il CDCE (Centro Europeo per la prevenzione e il Controllo delle Malattie) ha diffuso in tutta Europa un Rapid Risk Assessment a tutti gli specialisti e Medici di Medicina
18 Generale sulle infezioni associate a questa tipologia di attrezzature, un protocollo specifico per la identificazione dei casi con test di laboratorio e test ambientali, indicando la metodologia del test ambientale da eseguire;
a fine 2016 è stato emesso un altro Rapid Risk Assessment dell'ECDC
europeo con nuove misure preventive come la collocazione dei macchinari fuori dalla sala operatoria;
• i fabbricanti di dispositivi di riscaldamento/raffreddamento (HCU),
[...]
appartenente alla e Maquet Getinge Group, hanno emanato Controparte_9 Controparte_22
diversi avvisi di sicurezza riguardanti la modifica delle Informazioni di utilizzo e raccomandazioni per la corretta gestione delle procedure di pulizia e disinfezione da parte degli operatori sanitari;
• la tematica relativa al Mycobacterium chimaera è stata anche portata all'attenzione del
Comitato Tecnico Scientifico – Sezione dispositivi medici e gli avvisi di sicurezza sono stati regolarmente pubblicati sul sito del Ministero: http://www.
Email_1
56, così come anche i fabbricanti hanno provveduto nel contempo a fornire raccomandazioni specifiche agli operatori sanitari (complessivamente sono documentati dodici avvisi di sicurezza dal
2014 al 2018);
• il fabbricante stesso, nei suoi avvisi di sicurezza complessivi, ha sostanzialmente raccomandato agli operatori sanitari quanto segue: i dispositivi di riscaldamento/raffreddamento per i quali sussiste il sospetto o la certezza di contaminazione da Mycobacterium chimaera devono essere rimossi dalla sala operatoria o, se fattibile, dal servizio, non appena possibile;
se attuabile nella sala operatoria a propria disposizione: dirigere o incanalare lo scarico del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento lontano dal paziente, ad es. verso la bocchetta di scarico della sala operatoria secondo l'Avviso di sicurezza sul campo “Rischi da micobatteri in cardiochirurgia”;
eseguire un monitoraggio della qualità dell'acqua secondo l'Avviso di sicurezza sul campo “Rischi
da micobatteri in cardiochirurgia”;
19 • per l'intervento cardiochirurgico del 15 maggio 2015 fu utilizzata una apparecchiatura per eseguire la circolazione extracorporea (CEC) con pompa Stockert, prodotta dalla , CP_23
come dalla seguente copia della “scheda registro CEC”:
• l'avviso di sicurezza del 14 luglio 2014 risulta ricevuto sul sito web del Ministero della
Salute in data 06.02.2015; dalla documentazione in atti non emerge l'inoltro dell'avviso di sicurezza del 14.07.2014 alla U.O. di Cardiochirurgia, avviso che peraltro richiedeva una ricevuta di ritorno, anch'essa assente in atti;
• al momento dell'intervento del 15 maggio 2015 la correlazione tra interventi cardiochirurgici e infezione da Mycobacterium era nota sulla base di numerosi articoli scientifici: a)
giugno 2013: “Prosthetic valve endocarditis and bloodstream infection due to Mycobacterium
chimaera” Journal of Clinical Microbiology 51, 6, 1769-1773; b) marzo 2015 “Prolonged Outbreak
of Mycobacterium chimaera Infection After Open-Chest Heart Surgery” Clinical Infectious
Diseases 2015;61(1):67–75; c) aprile 2015: “Investigation of Mycobacterium chimaera infection associated with cardiopulmonary bypass” ; (https://www.gov.uk/government/publications/health-
protection-report-volume- 9-2015/hpr-volume-9-issue-15-news-30-april); d) aprile 2015: “Invasive
20 cardiovascular infection by Mycobacterium chimaera potentially associated with heater-cooler units used during cardiac surgery”, European Centre for Disease Prevention and Control;
• tra l'intervento cardiochirurgico del 15 maggio 2015 e la comparsa dei primi segni/sintomi di infezione da Mycobacterium nel luglio 2016 sono trascorsi 14 mesi;
• quando il paziente ha manifestato i primi segni/sintomi di infezione da Mycobacterium
chimaera (nel luglio 2016), già sia il Ministero della Salute sia e avevano in CP_7 CP_24
diversi momenti pubblicato e trasmesso ripetuti avvisi di sicurezza sul campo aggiornati sui rischi da micobatteri in cardiochirurgia, disinfezione e pulizia dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento, contenenti le raccomandazioni da seguire (avvisi di sicurezza del
14.07.2014, 06.02.2015, 03.06.2015, 09.12.2015, 15.06.2016, 21.06.2016, 01.07.2016, 08.07.2016);
l'informazione sul rischio generale di una possibile avvenuta colonizzazione era pertanto già nella disponibilità di specialisti in igiene, e responsabili di sala operatoria per cardiochirurgia;
• avendo posto diagnosi di infezione nel marzo 2017, il trattamento antibiotico combinato specifico è stato posizionato a distanza di 22 mesi dal momento dell'avvenuta colonizzazione;
questo ritardo è un fattore importante nel condizionare la prognosi del paziente;
• il Ministero della Salute, nelle “Indicazioni operative riguardanti gli aspetti di laboratorio in merito ai casi di infezione da Mycobacterium chimaera in Italia e aggiornamento delle informazioni disponibili” del 10.04.2019, riporta “Ad oggi sono stati segnalati al Ministero della Salute 18 casi di infezione invasiva da M. chimaera, inclusi 7 decessi, in 3 regioni, e 55 dispositivi HCU distribuiti in
8 regioni, che sono stati contaminati”;
• l'analisi genomica dei ceppi di chimaera isolati nei pazienti e negli scambiatori di HCU –
unità di riscaldamento/raffreddamento (Heater Cooler Unit) – risulta sovrapponibile (N. A. Hasan,
Genomic Analysis of Cardiac Surgery–Associated Mycobacterium chimaera Infections, United
States, Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 25, No. 3, March 2019);
21 • la manutenzione da parte di risulta essere stata eseguita nel febbraio-marzo 2014, CP_7
2015, 2016, e 2017 e in particolare il 12 febbraio 2015;
• non è possibile in alcun modo definire, da un punto di vista unicamente medico, se la contaminazione della macchina da circolazione extracorporea sia avvenuta nel sito di produzione della stessa o in sede ospedaliera stante anche l'ubiquità del germe in discussione;
• la disinfezione annuale da parte della è stata effettuata, e in particolare l'ultima CP_7
prima dei fatti in discussione il 12 febbraio 2015 (ovvero circa tre mesi prima dei fatti dell'intervento cardiochirurgico cui fu sottoposto il ) mentre non sembra emergere Per_1
documentazione relativa alle periodiche disinfezioni richieste dal produttore e che dovevano essere espletate a carico dell'Azienda ospedaliera;
sta di fatto comunque che la CP_21
, nella seconda metà del 2015, ha evidenziato che le istruzioni fornite dalla Azienda
[...]
produttrice per l'uso e la disinfezione della apparecchiatura per la circolazione extracorporea fornita dalla erano insufficienti;
CP_7
• pertanto, in considerazione della speciale caratteristica della contaminazione in discussione,
è molto probabile che anche una attenta procedura di disinfezione da parte dell'
[...]
, non avrebbe evitato l'infezione da micobatterio del Sig. , CP_25 Persona_1
• come di recente sottolineato nelle “International Society of Cardiovascular Infectious
Diseases Guidelines for the Diagnosis, Treatment and Prevention of Disseminated Mycobacterium
chimaera Infection Following Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass”,
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2019.10.009: la notizia di infezioni disseminate da M. chimaera secondarie a interventi cardiopolmonari è nota già dal 2013;
• inoltre tutti i casi descritti sono associati alla contaminazione di uno specifico modello di heater-cooler device (HCD) utilizzato, lo Stockert 3T della ditta CP_8
• i campioni colturali prelevati da HCD diversi dal modello 3T sono risultati tutti negativi
(van GE J, EN E, voci già citate); la direzione del flusso d'aria, la collocazione dei
22 ventilatori di raffreddamento, il raffreddamento continuo del serbatoio dell'acqua a 4°C, e un reminder elettronico del ciclo di disinfezione sono quattro differenze tra il modello 3T e gli altri,
che possono contribuire al diverso rischio infettivo documentato;
• le nuove raccomandazioni nelle procedure di disinfezione fornite da nel settembre CP_8
2014 non hanno avuto successo nell'eliminare il rischio di contaminazione da parte del M.
chimaera; conseguentemente, ha implementato una modifica del macchinario con CP_8
l'installazione di una sigillatura interna e un sistema di vuoto sui modelli nel 2017, ma i dati di sicurezza relativi a questa modifica non sono stati al momento pubblicati;
• una valutazione del rischio relativo dello scarico del 3T ha dimostrato una più alta concentrazione delle particelle cumulative misurate dietro il 3T (vicino alla ventola di scarico)
rispetto al campo operatorio durante 180 minuti di funzionamento;
• effettuando il test del fumo (smoking test) il flusso laminare di ventilazione è risultato non in grado di prevenire in fatto che l'aerosolizzazione di M. chimaerae generato dal 3T e diffuso dalla ventola di scarico della macchina si disperdesse su tutto il campo operatorio;
• il Collegio peritale si è avvalso della consultazione della Linea Guida internazionale sull'argomento “Mycobacterium chimaera Infection Following Cardiac Surgery with
Cardiopulmonary Bypass”, scaturita dall'analisi critica di tutti i casi determinatisi negli anni,
revisionati e analizzati da un gruppo internazionale multidisciplinare costituito dai principali esperti mondiali sull'argomento (infettivologi, cardiologi, patologi, radiologi, cardiochirurghi,
oftalmologi, anestesisti, microbiologi, laboratoristi, igienisti e perfusionisti), raccolti sotto l'egida dell'International Society for Cardiovascular Infectious Diseases (ISCVID), e avvallata e condivisa da tutta la comunità scientifica peer-reviewed.
Quanto al nesso causale fra l'infezione da Mycobacterium chimaera e la morte:
• in corso di terapia con antimicobatterici, in data 28 aprile 2020, si verificò una tossicità
Contro iatrogena a carico del pancreas;
già un celebre rapporto della redatto nell'aprile del 2010,
23 contava oltre 500 farmaci che sono stati segnalati come potenzialmente responsabili dell'insorgenza di una pancreatite acuta, tra cui gli antitubercolari;
• l'identificazione del rapporto causale farmaco-pancreatite costituisce la base per un corretto studio e approfondimento della problematica.
• diversi risultano essere i meccanismi patogenetici chiamati in causa e comprendono delle modalità di danno di tipo diretto e di tipo indiretto sul pancreas, e comunque riconducibili a quelli noti delle pancreatiti più comuni, tra cui particolare importanza rivestono:
1) Azione citotossica diretta sul pancreas;
2) Iperlipidemia e trombosi;
3) Spasmo dello sfintere di Per_9
4) Angioedema pancreatico con ostruzione del dotto di Wirsung;
5) Ischemia pancreatica;
6) Aumento della viscosità del succo pancreatico;
7) Ipercalcemia;
8) Immunodepressione con attivazione di infezioni latenti;
9) Ipoglicemia;
10) Danno da radicali liberi.
• la pancreatite insorge dopo un trattamento prolungato (dose – dipendente) e la sua prognosi sembra più in rapporto con lo stato clinico del paziente, che con il farmaco stesso.
• nel caso in esame l'insorgenza di questa pancreatite iatrogena ha obbligato necessariamente alla sospensione della terapia antimicobatterica;
• ciò ha portato ad un rientro progressivo degli enzimi di citolisi pancreatica ma, al contempo,
anche ad una riemergenza del in emocoltura il 21.05.2020 (referto Controparte_27
pervenuto il 02.07.2020);
24 • il graduale rientro dei valori degli enzimi pancreatici ha portato al tentativo di un riposizionamento di una terapia antimicobatterica con OL + NA +
NA il 03.06.2020, ma la quasi contemporanea emergenza di OB
AU da emocoltura (05.06.2020) ha portato ad un quadro settico non più controllabile,
sino al decesso del 19.06.2020;
• non è possibile escludere che al quadro settico abbia compartecipato anche il CP_28
in quanto (per via della sua lenta crescita) il referto laboratoristico della conferma
[...]
della sua persistenza sarebbe stato chiuso gli ultimi giorni di luglio 2020, dopo più di un mese dall'exitus del paziente;
• l'analisi cronologica dell'andamento opposto degli enzimi pancreatici e dei principali indici di flogosi permette di avere piena contezza della reversione del quadro pancreatitico alla sospensione degli antimicobatterici, e della progressione invece del quadro settico alla riemergenza del Micobacterium Chimaera e alla sovrapposizione di Acinecobacter AU;
• peraltro, tutti i C.T. delle parti hanno concordato come il decesso di occorso in Persona_1
data 19 giugno 2020 sia in stretto nesso causale con l'infezione da ed Controparte_28
hanno concordato anche sulle seguenti valutazioni del danno biologico temporaneo complessivo
(fino al decesso) conseguente all'infezione, così suddivisibile:
- totale per 231 giorni;
- parziale al 50% per 5 mesi;
- parziale al 25% per 6 mesi;
- parziale al 10% per 200 giorni.
* * *
Va detto, a questo punto, a fronte di alcune apposite eccezioni delle altre parti, che gli attori-persone fisiche, che agiscono sia in proprio sia quali eredi del , hanno adeguatamente dimostrato di Per_1
possedere quest'ultima qualità, sia attraverso la produzione dello stato di famiglia sia della
25 dichiarazione di successione, valendo del resto la proposizione di questa causa come una accettazione tacita dell'eredità del loro congiunto.
* * *
A fronte, dunque, della domanda di risarcimento proposta contro di essa dalla parte attrice, parte convenuta si costituiva contestando la propria responsabilità, atteso che Parte_7
l'intervento salvavita cardiochirurgico subìto dal presso l'Ospedale Civile di VI il 15 Per_1
maggio 2015, prestazione tecnica di particolare difficoltà , era riuscito perfettamente, e solo in data
24 novembre 2016 (ossia, un anno e mezzo dopo l'operazione) il si era recato in P.S. (a Per_1
Padova) lamentando astenia e dolore continuo in ipocondrio destro ed epigastrio, riferendo anche calo ponderale di circa 17 Kg negli ultimi 6 mesi, ed iniziando da questo momento una fase di plurimi esami ed accertamenti.
Pertanto, secondo questa tesi, nessun inadempimento potrebbe essere imputato all'azienda ospedaliera, che si era comportata con assoluta diligenza e perizia, e derivando l'infezione alfine diagnosticata (solo in giugno del 2017) non da una condotta di malpractice medica tenuta dell'Ulss
8, ma solo e soltanto dai difetti e/o dai malfunzionamenti dei sistemi HCU di riscaldamento/raffreddamento del sangue per la circolazione extra corporea utilizzati durante l'intervento chirurgico.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande e l'autorizzazione alla chiamata in causa di produttore,
venditore e manutentore del macchinario, ossia la multinazionale Controparte_8
(controllata dalla holding inglese – quale produttrice), (quale CP_24 OP
responsabile della manutenzione periodica), (quale venditrice), nonché delle Controparte_6
due proprie compagnie di assicurazione, (oggi divenuta e CP_4 CP_2 CP_5
La terza chiamata Controparte_29
(oggi divenuta , costituitasi, eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata tra
[...] CP_2
essa e l'Azienda ospedaliera, obbligata essendo a suo avviso l'altra compagnia chiamata in causa, la
26 , precedente assicuratrice in ordine di tempo dell' essendo il sinistro per cui è CP_5 Pt_8
causa collegato a precedenti sinistri in serie, il primo dei quali era stato denunciato durante la vigenza del precedente contratto.
Eccepiva inoltre la inoperatività nel caso di specie della “propria” polizza atteso che l'art. 25.7,
Precisazioni” stabilisce che: «A puro titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche per la responsabilità civile che possa gravare sull' per danni derivanti dalle voci che seguono …Somministrazione, distribuzione, Parte_11
preparazione, utilizzazione di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, dispositivi medici e protesi fatta eccezione per le responsabilità che incombano sul produttore se diverso dall'Assicurato» .
La terza chiamata in causa, società quale venditrice del macchinario, Controparte_6
eccepiva nei confronti dell' la decadenza dalla garanzia per non avere Parte_10
quest'ultima fornito la prova di aver effettuato, nei confronti della deducente, la tempestiva denuncia degli asseriti “vizi” del macchinario nei termini di legge (oppure per averlo fatto tardivamente) e la prescrizione dell'azione svolta nei suoi confronti, atteso che essa aveva venduto all'ospedale due macchinari, uno nel 2010 e l'altro nel 2012 (e non era dimostrato se e quale dei due fosse stato usato durante l'operazione del povero , mentre all'epoca dell'intervento era Per_1
in uso presso il reparto di cardiochirurgia anche un ulteriore macchinario HCU prodotto sempre da rispetto al quale era stata del tutto estranea. CP_8 CP_6
Osservava poi che sia nel 2010 sia nel 2012 essa venditrice non poteva in alcun modo essere stata a conoscenza del rischio di una possibile infezione da batterio Chimaera, per il tramite degli scambiatori di calore del dispositivo di raffreddamento/riscaldamento venduto, foss'anche lo stesso stato originato da un difetto di fabbricazione del dispositivo (ovvero da una sua contaminazione durante il ciclo produttivo), in quanto, al tempo dell'acquisto, il problema non era noto, neppure alla comunità scientifica, e i primi studi sul tema furono pubblicati, per la prima volta, solo nel 2013.
27 Le terze chiamate e si costituivano con OP Controparte_8
un unico patrocinio, pur mantenendo distinte, nei propri atti, le rispettive posizioni.
La prima, precisato di non essere il produttore del Sistema Generatore Termico 3T Stockert, e nemmeno il collaudatore, negava anche di ricoprire il ruolo di manutentore ordinario dei dispositivi:
la circostanza che essa avesse eseguito la manutenzione preventiva annuale dei dispositivi in uso presso l'Ospedale (circostanza pacifica e documentale), consistita in un'attività elettromeccanica, di disinfezione delle superfici, non la renderebbe, a suo dire, legittimata passiva /titolare dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria, per due ragioni:
i) se si accetta la tesi che la contaminazione è avvenuta nella sala operatoria, l'attività di manutenzione annuale svolta da non può in alcun modo sostituire l'attività di CP_7
manutenzione ordinaria e di disinfezione dei circuiti d'acqua (i.e. pompa, serbatoio di riscaldamento/raffreddamento, raccordi e tubi di collegamento) che, conformemente a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso del Sistema Generatore Termico 3T Stockert
dev'essere effettuata dalla stessa struttura ospedaliera ogni 14 giorni per prevenire il rischio di contaminazione;
ii) se si accetta la tesi che la contaminazione è avvenuta nella linea di fabbricazione delle macchine nel sito produttivo", allora l'eventuale responsabilità per tale presunta contaminazione non può certo essere ascritta al soggetto che ha effettuato la manutenzione annuale.
La dal canto suo eccepiva l'intervenuta prescrizione della Controparte_8
domanda di manleva dell'Ospedale sulla base dell'art. 125 e dell'art 126 del Codice del Consumo,
applicabili a suo dire anche al di fuori dei rapporti tra professionista e consumatore, visto che l'Ospedale aveva avuto (o per lo meno avrebbe dovuto avere) conoscenza del presunto danno a partire dal giorno in cui era avvenuto il primo campionamento positivo per M. Chimaera, vale a dire in data 1 giugno 2017 mentre il primo atto potenzialmente interruttivo (vale a dire l'atto di chiamata
28 in causa notificato nell'ambito del presente procedimento ex art. 702 bis c.p.c.) era stato portato alla notifica nell'ottobre del 2021, ormai decorso (nel giugno del 2020) il termine triennale.
L'eccezione di decadenza ex art 126 del Codice del Consumo si spiegava poi con riferimento alla data di messa in circolazione del dispositivo HCU asseritamente presente presso l'Ospedale
all'epoca dell'intervento per cui è causa, atteso che esso era stato collaudato nel 2004 e nel 2014 era scaduto il termine decennale di decadenza.
Affermava inoltre di avere adeguatamente avvisato l'Ulss 8 della necessità di disinfezione dei macchinari, e precisamente con :
-la comunicazione datata 14 luglio 2014, inviata via email in data 30 luglio 2014 agli indirizzi email
" e ", Email_2 Email_3
all'attenzione del Responsabile Cardiochirurgia, Responsabile Servizio Perfusione, Responsabile
servizio Ingegneria Clinica, vale a dire all'attenzione dei soggetti che più di tutti avrebbero dovuto seguire e far rispettare scrupolosamente le nuove indicazioni fornite dal produttore, ed era stata poi pubblicata in data 6 febbraio 2015 sul sito del Ministero della Salute .
Con tale comunicazione si segnalava:
"Alcuni pazienti [n.d.r. cardiochirurgici] di questo tipo hanno contratto infezioni causate da un
Mycobacterium chimaera a lenta crescita" e che "È importante assicurarsi che il personale sia consapevole del rischio associato ai micobatteri, nonché revisionare le procedure igieniche e chirurgiche in sala operatoria cardiochirurgica. Tale revisione dovrà riguardare i programmi di campionamento e monitoraggio delle fonti idriche, la preparazione delle soluzioni e i sistemi che utilizzano acqua in sala operatoria cardiochirurgica. Fra questi ultimi, per i generatori termici è
essenziale attenersi scrupolosamente alle procedure di pulizia, disinfezione e manutenzione riportate nelle Istruzioni per l'Uso (per i dispositivi Sorin, consultare l'Allegato 2). In mancanza di una rigorosa disinfezione, conforme alle Istruzioni per l'Uso, questi organismi possono moltiplicarsi in un generatore termico fino a formare potenzialmente una biopellicola.
29 Come è noto, l'acqua nei generatori termici non deve entrare a contatto diretto con il paziente. Uno
dei rischi più elevati di contaminazione per il paziente è il trasferimento, per contatto diretto, di gocce d'acqua/soluzione contenenti micobatteri nell'area chirurgica"
In tale comunicazione, forniva agli operatori sanitari le seguenti raccomandazioni: CP_8
"Riesamini le presenti informazioni e si assicuri di essere a conoscenza delle corrette procedure di gestione dell'acqua nella sala operatoria cardiochirurgica dell'ospedale. In particolare, si assicuri che il suo team conosca i micobatteri e i rischi di potenziale contaminazione in cardiochirurgia.
Nell'Allegato 1 vengono fornite informazioni introduttive. Riesamini le locali procedure di utilizzo dei generatori introduttive. Riesamini le locali procedure di utilizzo dei generatori termici e le pratiche di gestione dell'acqua nella sala operatoria cardiochirurgica. Esamini anche i generatori termici dell'ospedale alla ricerca di potenziale contaminazione. Faccia riferimento alle Istruzioni per l'Uso del generatore termico e/o all'Allegato 2 e riesamini le necessarie procedure di disinfezione,
onde assicurarsi che siano conformi alle istruzioni. Se non si sente sicuro di operare in conformità
alle Istruzioni per l'Uso, esegua un campionamento microbiologico dell'acqua nel generatore termico, quindi disinfetti tale dispositivo e stabilisca se sia necessario procedere a decontaminazione" ;
-l'avviso di sicurezza datato 3 giugno 2015 inviato all'attenzione di igienisti, responsabili di sala operatoria per cardiochirurgia, responsabili dei Rischi/della Sicurezza, Distributori, CP_30
Perfusionisti e altri utilizzatori dei dispositivi in questione e correttamente ricevuto dall'Ospedale,
nel quale si legge: è venuta a conoscenza di alcuni casi di endocardite da Controparte_13
micobatteri non tubercolari o infezione profonda a seguito di interventi cardiochirurgici con l'impiego del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento. Esiste il rischio che i pazienti chirurgici vadano incontro a infezioni cardiovascolari invasive, endocardite comprese, o ad altre infezioni profonde del sito chirurgico causate da micobatteri non tubercolari, come ad esempio il
Mycobacterium Chimaera. Poiché la manifestazione dei sintomi può essere lenta, possono trascorre
30 molti mesi, dopo la conclusione dell'intervento chirurgico, prima che il paziente chirurgico presenti un'infezione. […] Il dispositivo di riscaldamento/raffreddamento, fornito non sterile, può sviluppare acqua ad alta contaminazione in caso di mancato rispetto delle Istruzioni per l'Uso relative alla manutenzione dell'acqua e alla disinfezione del circuito idraulico. Qualora venga utilizzata acqua contaminata all'interno del dispositivo e l'utilizzatore eseguita una manutenzione inadeguata e/o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni per l'uso sulla pulizia del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento, quest'ultimo può diventare una fonte di contaminazione per l'ambiente chirurgico”, e forniva agli operatori sanitari le seguenti raccomandazioni:
ribadisce ai propri clienti che utilizzano dispositivi di riscaldamento/raffreddamento CP_7
l'importanza di attenersi sempre alla corretta manutenzione del dispositivo, e, in particolare, di verificare che venga preservata l'igiene dell'acqua. L'allegato 1 al presente avviso contiene le nuove Istruzioni per l'uso relative alla pulizia e alla disinfezione dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento Sorin.
Si prega di cestinare le istruzioni per l'uso esistenti e di attenersi alle nuove istruzioni per l'uso, che comprendono indicazioni aggiornate per la pulizia e la disinfezione. Accertatevi che il Vostro
personale sia consapevole dei micobatteri e dei rischi di contaminazione potenziale per gli interventi chirurgici […]. […] Nota: è consigliabile implementare un monitoraggio microbiologico delle qualità dell'acqua.
Qui occorre aprire una parentesi (che peraltro avrà un'ulteriore appendice anche in seguito):
rispetto all'avviso del 14 luglio 2014 l'Ospedale ha negato, nelle memorie successive, che esso gli
fosse mai pervenuto, per lo meno per le vie ufficiali, cioè tramite il protocollo generale di , Pt_8
essendo del resto assente una “ricevuta di ritorno” e del resto nell'avviso “prodotto” da CP_8
si nota che esso non risulta inviato agli indirizzi appunto del Protocollo;
aggiungeva l'Ospedale
che l'avviso è anche generico e fornisce solo indicazioni generiche e di massima senza vietare
l'utilizzo dei dispositivi HCU o prescrivere specifici processi da porre in essere.
31 Successivamente ha replicato di aver dimostrato, documentalmente, che l'avviso fu CP_8
inviato all'Ospedale completo di tutte le sue pagine”, e nell'ipotesi in cui tale documento fosse
pervenuto incompleto, controparte ben avrebbe potuto richiedere chiarimenti al mittente;
ed inoltre
che in tale avviso venivano fornite in maniera chiara specifiche e concrete indicazioni in merito ai
rischi connessi alla potenziale contaminazione dei Generatori Termici in uso.
Secondo , insomma, l'Ospedale era stato pienamente informato, e prima CP_8
dell'intervento, dei rischi di infezione de quibus nonché delle misure da adottare al fine di scongiurare tali rischi, e la comunità scientifica aveva iniziato a interessarsi del tema già a partire dal 2014 e certamente dal 2015, dopo l'identificazione del Micobatterio Chimaera quale possibile causa di infezioni gravi in pazienti sottoposti a interventi cardiochirurgici in circolazione extracorporea.
La terza chiamata si Controparte_5
costituiva eccependo l'inoperatività della propria polizza, in quanto la prima richiesta di risarcimento (29 luglio 2019) era successiva al termine del periodo di efficacia della garanzia (31
dicembre 2018) ovvero, in subordine, per l'estraneità dei fatti di causa al rischio assicurato o per violazione degli obblighi di comunicazione e salvataggio ovvero, comunque, per la presenza di una franchigia complessiva di Euro 1.000.000,00.
All'udienza del 25 novembre 2021 parte ricorrente-attrice estendeva le proprie domande a ed a . CP_8 CP_7
Disposto il mutamento del rito, le parti depositavano memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c..
Nel corso della fase istruttoria la causa veniva istruita con prove testimoniali, con l'acquisizione del fascicolo 5072/2019 R.G. relativo alla fase di ATP nella quale erano stati nominati CCTTUU i professori dott. (medico legale) e dott. (infettivologo), nonché con Per_10 Per_2 Per_4
l'integrazione peritale che si è già descritta.
La causa è oggi in decisione.
32 * * *
Nota preliminarmente il Giudicante che sono stati ammessi, e sentiti, dei testi per parte Pt_7
addotti con lo scopo di provare se l'Ospedale applicò le prescrizioni impartite dal produttore.
Oggi, re melius perpensa, quelle prove non erano da ammettere, sia perché la tesi dell'Ospedale
contrasta il fatto che esso ha sempre negato di aver ricevuto quelle istruzioni, sia perché,
eventualmente, l'effettuazione delle disinfezioni andava provata per iscritto (così come vi è prova documentale dell'effettuazione di quelle annuali).
Inoltre è inaccoglibile l'istanza di rinnovazione della CTU, atteso che quella svolta nel corso del procedimento propedeutico di accertamento tecnico preventivo, siccome integrata nella presente causa, appare pienamente esaustiva.
Infatti i Consulenti Tecnici d'Ufficio nominati nel procedimento di istruzione preventiva, previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti
Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, hanno concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici.
I CTU hanno altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle conclusioni finali.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
33 E' quindi provata l' origine iatrogena della causa mortis , sussistendo i criteri di compatibilità
scientifica, cronologica, fenomenologica, circa l'insorgenza dell'infezione e il criterio topografico attesa la localizzazione cardiaca del batterio.
* * *
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il decesso del è stato causato da concorrente Per_1
responsabilità, ai sensi dell'art. 2055 c.c., di , di e della convenuta CP_8 CP_7 Pt_7
mentre va mandata esente da colpe. CP_6
La responsabilità di emerge dalla stessa successione degli Controparte_8
avvisi di sicurezza, che dimostrano l'insufficienza di quelli precedentemente diramati, e dal successivo richiamo di parti del dispositivo HCU.
Nel secondo avviso di sicurezza, diramato nel 2015, infatti scriveva: “Si prega di CP_8
cestinare le istruzioni per l'uso esistenti e di attenersi alle nuove istruzioni per l'uso, che
comprendono indicazioni aggiornate per la pulizia e la disinfezione.” con ciò rivelando l'insufficienza delle istruzioni precedenti (in seguito, avrebbe anche richiamato parti dell'HCU).
Questa parte ha sostenuto che “il fatto che con avviso del 15 giugno 2016 abbia CP_8
provveduto al ritiro di parti del macchinario conferma esclusivamente la buona fede e lo sforzo di
nel garantire il rispetto dei più alti standard qualitativi (…); invero, dall'esame CP_8
dell'avviso di sicurezza del 15 giugno 2016 si evince come abbia disposto sì la CP_8
sostituzione di “alcuni supporti di montaggio dell'ossigenatore” (in particolare, di un tubo che
collega il circuito idraulico del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento 3T all'ossigenatore)
ma in quanto si trattava di un componente “non soggetto a disinfezione secondo le istruzioni per
l'uso” (…); per tale ragione, laddove contaminato da un HCU (quest'ultimo contenente M.
Chimaera a causa del mancato rispetto delle procedure di disinfezione prescritte da ) tale CP_8
componente avrebbe poi potuto, a sua volta, fungere da vettore e diffondere il batterio all'interno
di un nuovo HCU.”
34 Ma in realtà, secondo il Tribunale, se, un anno dopo l'operazione del , in data 15.6.16, la Per_1
stessa produttrice si preoccupava di ritirare parti del macchinario che non potevano essere decontaminate e potevano a loro volta essere vettori dell'infezione, appare chiaro che CP_8
aveva posto in commercio un prodotto pericoloso.
Considerato che già nel 2015 era elevato l'allarme da parte della Comunità scientifica per l'aumento dei casi, con intervento anche della e del Controparte_21 [...]
relativa alle infezioni da Controparte_31 Controparte_28
correlate a questi specifici strumenti, la produttrice non avrebbe dovuto limitarsi a CP_8
darne notizia tramite email ma avrebbe dovuto prendere ben più incisivi provvedimenti, come ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato e il loro adeguamento.
e hanno anche evidenziato la mancata, precisa individuazione del macchinario CP_8 CP_7
utilizzato durante e per l'operazione sul . Per_1
Tuttavia è certo, perché riportato nella cartella clinica, che era stato utilizzato un macchinario
“Stockert LivaNova”, ed è certo che l'Ospedale aveva all'epoca in uso tre macchinari CP_32
con Sistema Generatore Termico 3T Stockert, tutti prodotti da , e non è
[...] CP_8
rilevante accertare quale fosse stato usato per l'operazione sul visto che, come precisato Per_1
dai CCTTUU, è in ogni caso possibile una contaminazione ambientale della sala operatoria per effetto dell'utilizzo dell'uno o dell'altro macchinario anche in altre operazioni. CP_8
La responsabilità di poggia anche sugli artt. 114 e 117 Codice del Consumo, secondo i CP_8
quali “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” (art.114)
“1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
1. a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
…” (art.117).
35 Nel caso di specie il prodotto di va considerato “difettoso” o perché contaminato in CP_8
origine, o, in ogni caso, perché non erano state fornite adeguate istruzioni e avvertenze per il suo uso e la sua manutenzione.
Secondo la Suprema Corte “La disciplina del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (ora confluita negli artt. da 114 a 127 del cd. codice del consumo) ha per oggetto il danno da prodotti difettosi e prevede un tipo di responsabilità che prescinde dalla colpa del produttore, conseguendo alla mera utilizzazione del prodotto difettoso da parte della vittima. Ne deriva che legittimati a far valere la pretesa risarcitoria in forza di tale disciplina risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti,
anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'utilizzatore in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013).
L'applicabilità del Codice del Consumo viene ammessa anche dalla stessa , ma allo CP_8
scopo di eccepire decadenza e prescrizione ex artt. 125 e 126 dello stesso Codice, ritenendo che il primo atto interruttivo, da essa individuato nella citazione in questa causa dell'ottobre 2021 (questo
soggetto non ritiene atto interruttivo la citazione nel procedimento per ATP, nel settembre del
2019, perché non vi ravvisa i requisiti ex art 2943 cc) fosse tardivo a fronte di una conoscenza del danno risalente a quando era avvenuto il primo campionamento positivo per M. Chimaera, vale a dire in data 1 giugno 2017.
Ma va al proposito osservato che l'art. 125 Codice del consumo prevede:
“1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.”
36 Nel caso di specie, si può e si deve affermare che soltanto solo con il deposito della CTU svolta nel procedimento per ATP, avvenuto nell'ottobre del 2020, si è avuta piena contezza della causa mortis
e la piena “conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile”, per cui l'eccezione è
da respingere (e lo stesso vale in riferimento alla ordinaria responsabilità aquiliana).
Oltre alla responsabilità del produttore , sussiste concorrente responsabilità anche di CP_8
. CP_7
Si deve rammentare che questo soggetto ha ammesso di avere eseguito la manutenzione preventiva annuale dei dispositivi in uso presso l'Ospedale, pur aggiungendo che tale attività non poteva sostituire l'attività di manutenzione ordinaria e di disinfezione dei circuiti d'acqua che dovevano essere eseguite dall'Ospedale stesso;
nondimeno, proprio l'avere ammesso di essere stata coinvolta nella manutenzione del macchinario porta ad affermare la correttezza del suo coinvolgimento in causa.
E' da affermare, appunto, anche la concorrente responsabilità di . CP_7
Si è detto che essa effettuava la manutenzione annuale dei macchinari prodotti da e aveva CP_8
svolto l'ultimo intervento nel marzo del 2016.
Contrariamente a quanto sostenuto da , la manutenzione che essa doveva eseguire non era solo CP_7
di tipo elettro-meccanico ma era anche relativa alla disinfezione microbiologica del dispositivo dei macchinari: in particolare doveva rilevare la eventuale formazione del biofilm.
Di ciò si ha conferma nelle istruzioni per l'uso del Sistema Generatore Termico 3T Stockert, in cui si legge, fra l'altro, che tra le varie verifiche che essa doveva eseguire vi erano le “verifiche dello stato dei circuiti/del serbatoio dell'acqua per quanto riguarda depositi di calcare e formazione di biopellicola” (punto 6.1.3).
La rilevanza dell'esecuzione di tali verifiche risulta, poi, dagli stessi avvisi di sicurezza diramati da in cui si evidenziava che “in mancanza di una rigorosa disinfezione, conforme alle CP_8
Istruzioni per l'Uso, questi organismi (micobatteri) possono moltiplicarsi in un generatore termico
37 fino a formare potenzialmente una biopellicola” e che “quando le procedure di disinfezione e di manutenzione non sono eseguite in modo scrupoloso, conformemente alle Istruzioni per l'Uso, gli organismi possono moltiplicarsi nel dispositivo di riscaldamento/raffreddamento, con conseguente rischio di formazione di un biofilm. Il biofilm offre ai batteri, compresi i micobatteri,
l'opportunità di colonizzare il dispositivo”.
Insomma, è provata la responsabilità anche di , quale manutentrice annuale dei dispositivi, la CP_7
quale doveva procedere anche alle verifiche dello stato dei circuiti e del serbatoio dell'acqua per evitare il rischio di formazione di biopellica/biofilm, responsabile della contaminazione del macchinario: dai rapporti di lavoro non risulta che questa tipologia di verifiche sia stata eseguita
(basti considerare che effettuava un controllo dei macchinari anche il 2 marzo 2016, senza CP_7
rilevare alcunché rispetto alla formazione di una bio-pellicola, la quale, invece, dovette certamente essersi già formata, visto quanto occorso al ). Per_1
Vi è poi la concorrente responsabilità anche di 8 per non avere fatto tutto quanto possibile Pt_7
per evitare il rischio di infezione.
La responsabilità di deriva dalle carenze in sede di disinfezione dei macchinari e Pt_7
dell'ambiente operatorio, non avendo essa documentato di avere provveduto nemmeno ai campionamenti bisettimanali raccomandati dalla produttrice (si è già detto che ciò sarebbe stato da
provare per iscritto).
Da una prospettiva di più ampio raggio, il rapporto intercorso tra il paziente e l' ha ad Pt_10
oggetto il contratto c.d. di spedalità, dal quale si generano in capo all' varie Parte_7
obbligazioni, sia di tipo lato sensu alberghiere, sia di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, di strumenti e attrezzature adeguate (Cass., Sez. Un., n.
9556/2002; Cass., n. 13953/2007; Cass., Sez. Un., n. 577/2008; Cass., n. 25844/2017).
In tale contesto, l'Ente ospedaliero risponde dell'inadempimento di tali obbligazioni ex art. 1218 c.c.
Nella responsabilità contrattuale la parte attrice può limitarsi a provare l'esistenza del rapporto
38 contrattuale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento della parte debitrice, astrattamente idoneo a provocare il danno (cfr. Cass., SS.UU. 577/2008), mentre l'Ente ospedaliero è gravato dell'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile (cfr. Cass. 13.10.2017, n.
24073; Cass. 26.07.2017, n. 18392; Cass. 20.10.2015, n. 21177; Cass. 09.10.2012, n. 17143;
Cass. 11.3.2002, n. 3492; Cass. 15.1.1997, n. 364; Cass. 30.5.1996, n. 5005).
Secondo 8, le istruzioni impartite dalla casa produttrice del macchinario erano Pt_7 CP_8
insufficienti, di tal che le procedure di disinfezione raccomandate non avrebbero avuto l'effetto di impedire la contaminazione, con conseguente responsabilità delle terze chiamate ed esonero da responsabilità della convenuta.
Secondo i CCTTUU, invece, non è possibile definire con esattezza quando sia avvenuta la contaminazione del macchinario (se nel sito di produzione della stessa o in sede ospedaliera) ma di certo non vi è evidenza documentale di un adeguamento della struttura ospedaliera alle raccomandazioni suggerite atte alla disinfezione (e soprattutto al monitoraggio e campionamento delle acque e dell'aria) che, alla luce degli avvisi dell'azienda produttrice e degli alert emanati da organismi istituzionali, dovevano essere attuate dall' . Controparte_25
Pertanto, a fronte di quanto documentato nella pertinente Letteratura scientifica e di quanto segnalato dalla impresa produttrice, si può dedurre che l' convenuto non ha posto in essere CP_33
tutte le dovute procedure, misure di prevenzione, e adempimenti suggeriti al fine di scongiurare l'infezione da Controparte_28
Benché, poi, non vi è prova scientifica che le misure ulteriori sarebbero state in grado di prevenire o intercettare contaminazioni pericolose, è tuttavia lecito e logico supporre che avrebbero permesso di ridurre il rischio o quantomeno avrebbero consentito una precoce individuazione della contaminazione e conseguente dismissione immediata dello strumento contaminato (oltre che un accesso più tempestivo del alle cure antibiotiche). Per_1
39 Non si riscontrano peraltro profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari che ebbero in cura il per quanto concerne le procedure diagnostiche, chirurgiche e terapeutiche adottate Per_1
nel trattamento della patologia e nelle complicanze occorse.
I profili di responsabilità che qui si evidenziano riguardano dunque un miglior controllo e vigilanza sul rischio infettivo, solo tardivamente compreso nella gravità della problematica;
ciò giustifica la conclusione per cui se l' convenuto avesse posto in essere le raccomandazioni del caso, CP_33
l'infezione da probabilmente sarebbe stata evitata. Controparte_28
La riscontrata infezione, per la tipologia dell'agente causale e per le modalità con cui si è prodotta –
tramite la contaminazione del campo operatorio ben oltre il limite di applicabilità delle normali misure di asepsi – non può in alcun modo essere ascritta agli eventi imponderabili che per tale caratteristica potrebbero essere considerati inevitabili, trattandosi comunque di infezione nosocomiale meritevole di risarcimento.
Si deve rilevare dunque che, anche nel caso in cui le procedure di sanificazione e manutenzione del dispositivo fossero state eseguite a regola d'arte e secondo le disposizioni della ditta produttrice, il riscontro di una tale complicanza infettiva (ospedaliera, a tutti gli effetti) non è in alcun modo giustificabile.
Tale complicanza, oltretutto espressione di cluster documentati e tutti assimilabili a gestione errata del dispositivo e/o a difetto intrinseco, è per sé indicativa di un profilo di responsabilità.
La convenuta, dunque, non ha provato di avere adottato ogni possibile misura per prevenire l'infezione, il cui rischio era già stato ufficialmente reso noto sul sito del Ministero della Salute ai primi di febbraio del 2015.
* * *
È a questo punto che si riprende una questione già prima accennata (quando si sono descritte la comparsa di costituzione di , e le deduzioni svolte in replica dall'Ospedale), alla CP_23
luce degli sviluppi che la questione ha avuto in corso di causa.
40 Riepilogando opportunamente:
• all'inizio della causa per sgravarsi da responsabilità, affermava di avere CP_8
adeguatamente avvisato l'Ulss 8 della necessità di disinfezione dei macchinari, e precisamente con una prima comunicazione datata 14 luglio 2014, inviata via email in data
30 luglio 2014 agli indirizzi email " e Email_2
", all'attenzione del Responsabile Email_3
Cardiochirurgia, Responsabile Servizio Perfusione, Responsabile servizio Ingegneria
Clinica, comunicazione che era stata poi anche pubblicata in data 6 febbraio 2015 sul sito del Ministero della Salute;
e poi con successive comunicazioni, tutte però posteriori all'intervento subito dal;
Per_1
• l'Ospedale aveva però negato che l'avviso del luglio 2014 gli fosse mai pervenuto, per lo meno per le vie ufficiali, cioè tramite il protocollo generale di , essendo del resto Pt_8
assente una “ricevuta di ritorno” e del resto nell'avviso “prodotto” da (doc. 6) si CP_8
vede che esso non è stato mai inviato agli indirizzi appunto del Protocollo;
• ha poi aggiunto che l'avviso fu inviato completo di tutte le sue pagine ma CP_8
senza colmare la lacuna relativa alla prova di una sua ricezione da parte dell'Ufficio
istituzionale del protocollo dell'Ospedale.
Così si era impostata la questione, e tale è rimasta per quasi tutto il corso della causa, essendo evidente che l'unico avviso teoricamente rilevante, per gli scopi indicati, poteva essere quello del
2014 (l'unico antecedente all'intervento subito dal ) e non i successivi. Per_1
Senonché, sul finire della causa, e dopo lo spirare dei termini per le produzioni documentali, la difesa di ha prodotto un documento, che è una relazione datata 30 novembre 2020 redatta CP_8
dai NAS dei Carabinieri, quale Organo di Polizia Giudiziaria, delegato dal Sostituto Procuratore
della Repubblica di VI alle indagini in un fascicolo penale aperto a carico di svariati medici
41 dell' in riferimento a diversi casi di contaminazione batteriologica (fra i quali figura Pt_13
anche quello del ), deducendo quanto segue: Per_1
• le indagini riguardano il procedimento penale n. 2972/2018 RGNR,
• ha saputo dell'esistenza del documento in quanto convenuta in una causa civile (la CP_8
n. 5591/2023) nella quale il documento era stato prodotto dalla parte attrice, e solo dal momento in cui essa ebbe accesso, come convenuta, al fascicolo stesso, e cioè dal 22
febbraio 2024;
• tale momento di accesso (22/2/2024) è stato posteriore rispetto allo scadere dei termini, in questa causa, per le produzioni documentali, sicché essa può essere rimessa in termini per la produzione,
• l'interesse che il documento riveste sta soprattutto nella parte in cui i Carabinieri delegati all'indagine scrivono, all'attenzione del Sostituto Procuratore della Repubblica delegante, di aver scoperto che la mail di del 14 luglio 2014 (di cui si è scritto prima, poi anche CP_8
pubblicata sul sito del Ministero della Salute il 6 febbraio 2015) fu ricevuta dall'Ospedale il
30 di quel mese di luglio (ricezione, questa, negata dall'Ospedale nella presente causa), ed altresì nella parte in cui scrivono di aver scoperto gravi carenze e/o ritardi dell'Ospedale
nell'adeguarsi agli avvisi provenienti da CP_8
• insomma, il documento sarebbe rilevante poiché, secondo questa lettura, condurrebbe ad escludere qualunque responsabilità di e , concentrandosi tutta la CP_8 CP_7
responsabilità in capo alla Pt_7
Naturalmente, tutte le parti
contro
-interessate si sono opposte a tale produzione, svolgendo però, in parte, deduzioni non corrette.
Non è stata corretta, ad esempio, l'eccezione per cui non ha dimostrato da quale momento CP_8
essa ha saputo dell'esistenza del documento, poiché la prova invece esiste documentalmente.
42 Non è stato esatto eccepire che non ha chiesto formalmente alcuna rimessione in termini, CP_8
perché tale richiesta può essere intesa come implicita all'interno della produzione di un documento per la quale sono palesemente scaduti i termini.
Nemmeno è vero che non ha spiegato quale sarebbe l'importanza del documento, poiché CP_8
lo ha chiarito sufficientemente.
E nemmeno riveste particolare importanza il fatto che, in una vertenza con oggetto analogo, la
Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la produzione (tentata in secondo grado),
da parte di di quel medesimo documento, poiché la Corte lo ha fatto senza nemmeno una CP_8
parola di motivazione.
Ora, tutto ciò premesso, vanno distinti i due profili indicati da CP_8
Quanto al profilo della ritenuta prova della ricezione della mail del 2014:
Il documento in questione, secondo il Giudicante, è per un verso ugualmente inammissibile, e per un altro verso è irrilevante.
Per il primo verso, infatti, l'intero sistema delle regole processuali che governano il meccanismo della rimessione in termini presuppone in ogni caso che si verta intorno ad un documento che la parte, dal canto suo, non avrebbe potuto produrre all'interno dello sbarramento temporale, sicché si dà un senso alla riapertura dei termini rispetto ad un documento che la parte era nell'impossibilità di procurarsi prima.
Nel caso concreto, però, si verte intorno ad un aspetto (una prova di una ricezione di una mail) che sicuramente era stato nella disponibilità di quale mittente della mail, sicché questo CP_8
soggetto non può oggi asserire che non poteva procurarsi prima tale prova, solo perché
probabilmente l'aveva con il tempo perduta.
Per il secondo verso, è noto che la comunicazione era stata in ogni caso pubblicata sul sito del
Ministero della Salute in data anteriore rispetto all'intervento del , sicché vi era già la prova Per_1
di una conoscibilità dell'avviso da parte dell'Ospedale.
43 Quanto al profilo del ritenuto ritardo o delle ritenute carenze dell'Ospedale nell'adeguarsi agli avvisi provenienti da CP_8
Per questo aspetto, ritiene il Giudicante che il documento sia astrattamente ammissibile, e tuttavia esso abbia una valenza probatoria davvero minima, così da non giovare, alfine, alla tesi di
CP_8
Pur con tutto il rispetto che si deve ai NAS dei Carabinieri, infatti, va tenuto presente che si tratta pur sempre di meri atti di indagine, da portare all'attenzione del Magistrato inquirente, il quale valuterà poi, sulla base della qualità e della concordanza e della precisione dei dati ricavabili, quale utilità essi possano rivestire per formulare, eventualmente, dei capi di accusa nei confronti dell'uno o dell'altro degli indagati, e di tutto ciò questo Tribunale, oggi, nulla sa.
In ogni caso – e questo argomento è decisivo, e tranchant – anche a dare piena valenza a questa parte della relazione dei NAS, essa giammai esonererebbe dalla loro quota di responsabilità né
(per le considerazioni fatte nelle pagine precedenti a proposito della sua parte di attività di CP_7
manutenzione) né (pure per le considerazioni delle pagine precedenti, alle quali è CP_8
sufficiente rinviare, fra cui in particolare la spiegata insufficienza degli avvisi anteriori nel tempo rispetto all'operazione del ). Per_1
* * *
Pertanto la convenuta e le terze chiamate e devono in solido tra loro Pt_8 CP_8 CP_7
risarcire i danni subiti dai ricorrenti, secondo il principio per il quale, sia in tema di responsabilità
contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più
soggetti, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 cc costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.
44 Non è possibile, d'altra parte, pervenire a una precisa ripartizione delle responsabilità, per cui nei rapporti interni, in assenza di altri indici di ripartizione, la responsabilità va imputata per il 33% a carico dell' per il 33% a carico di e per il 33% a carico di (si è detto peraltro Pt_7 CP_8 CP_7
che parte ricorrente aveva esteso le proprie domande nei confronti di e di . CP_7 CP_8
* * *
Va invece rigettata la domanda dell' 8 contro visto che la terza chiamata aveva Pt_7 CP_6
venduto due dei macchinari in questione nel 2010 e nel 2012, ossia quando non era ancora noto nella comunità scientifica il pericolo collegato ai macchinari HCD, e che ai sensi dell'art 116 del
Codice del Consumo la responsabilità del fornitore è solo residuale rispetto a quella del produttore.
Certo, la convenuta 8 ha chiesto di essere tenuta indenne dalle proprie assicuratrici. Pt_7
Si è detto, al proposito, di come con la quale era in corso il rapporto assicurativo al CP_5
momento dei fatti, ritiene di non essere obbligata al risarcimento, in quanto la polizza è di tipo
claims made, e la domanda di risarcimento da parte degli odierni ricorrenti (25/6/2019) è successiva rispetto alla fine del rapporto assicurativo (31/12/2018), come del resto fu successiva la domanda da parte della (29/7/2019), mentre (oggi , successiva assicuratrice, ritiene di Pt_7 CP_4 CP_2
non essere obbligata perché quello per cui è causa sarebbe un “sinistro in serie” e il primo della serie era stato denunciato durante la vigenza del rapporto assicurativo fra la e . Pt_7 CP_5
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che la polizza fu stipulata appunto in CP_5
regime di claims made, con efficacia estesa al periodo compreso tra il 31.12.2015 e il 31.12.2018 e con retroattività sino al 01.01.2006; pertanto, in forza di tale peculiare conformazione negoziale, la copertura assicurativa si estende alle sole richieste di risarcimento pervenute all'assicurato nel suddetto periodo di validità.
Ora, ferme restando le date delle richieste di risarcimento, n. 8 e ritengono Pt_7 CP_4
appunto che la garanzia assicurativa della si estenderebbe anche al caso di specie, in CP_5
quanto il medesimo rientrerebbe nella categoria della “serie di sinistri” e avrebbe la “medesima
45 causa” di un altro “sinistro”, denunciato in data 19.11.2018, durante il periodo di validità della polizza , ossia un altro caso di infezione da CP_5 Controparte_28
ha replicato tuttavia che la causa effettiva del decesso è rimasta totalmente sconosciuta e CP_5
indimostrata, così come l'origine effettiva del contagio, per tutti i sinistri relativi a infezione da
Mycobacteryum Chimaera;
in conseguenza non sarebbe possibile affermare che l'evento per cui è
oggi causa sia riconducibile alla “medesima causa” di quelli denunciati entro il termine ultimo di efficacia della garanzia contrattuale (31.12.2018), in quanto per la medesimezza della CP_5
causa è un concetto che va interpretato come medesimezza del “concreto fattore scatenante” che ha portato alla morte.
Ebbene, da un punto di vista strettamente processuale, non vi sono allo stato accertamenti della causa delle morti, con sentenze passate in giudicato, per quanto consta, sui vari casi di infezione da verificatisi presso l'ospedale di VI, sicché, come ha dedotto Controparte_28
, non è possibile affermare la medesimezza delle cause fra i vari sinistri teoricamente CP_5
coinvolti nella “serie”; pertanto, la responsabilità di va esclusa. CP_5
* * *
Appare invece operativa la polizza successivamente stipulata dall' con , il cui art. 20 Pt_7 CP_4
prevede
“Art. 20 - Validità dell'assicurazione ( claims made) - Retroattività
L'assicurazione è prestata nella forma claims made e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi,
errori od omissioni avvenuti non prima della data di retroattività convenuta e a condizione che l' ne faccia regolare denuncia alla Società nel corso del periodo di durata di questo Pt_7
contratto, ivi incluso il termine di rispetto di 30 giorni previsto all'art.
6.1 per la denuncia dei sinistri . La data di retroattività convenuta è il 01/01/2006.
46 L'assicurazione comprende altresì i sinistri conseguenti a fatti o circostanze pregresse alla data di inizio della presente polizza già noti all'Azienda e/o agli Assicurati, a condizione inderogabile:
a) che gli stessi, in base alle condizioni delle polizze previgenti, non potessero essere validamente denunciati come sinistri ai precedenti assicuratori oppure b) che non fosse pervenuta una Richiesta di risarcimento come definita nella presente Polizza prima della decorrenza del presente contratto”.
Ora, alla luce delle date dell'intervento chirurgico e delle richieste di risarcimento, si può affermare che risultano rispettate tutte le condizioni di cui alla polizza citata.
ha eccepito l'inoperatività della polizza anche in considerazione della previsione dell'art. 25 CP_4
“Precisazioni”: «A puro titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'assicurazione
delimitata in questa polizza vale anche per la responsabilità civile che possa gravare
sull' per danni derivanti dalle voci che seguono (…)». 25.7: «Somministrazione, Parte_11
distribuzione, preparazione, utilizzazione di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici,
dispositivi medici e protesi fatta eccezione per le responsabilità che incombano sul produttore se
diverso dall'Assicurato» ma tale previsione non è ostativa atteso che l'assicuratrice dovrà tenere indenne nei limiti di quanto la stessa sia tenuta a pagare considerato il concorso con Pt_7
e con , e quindi, come visto, del 33% del danno complessivo. CP_8 CP_7
ha inoltre fatto presente l'esistenza di due franchigie (una denominata SELF INSURANCE CP_4
RETENTION), che a norma della polizza rimangono a carico dell'Azienda Assicurata, per cui tale somma andrà detratta da quanto la stessa dovrà rimborsare a 8. Pt_7
* * *
Passando ora alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice, si deve notare quanto segue.
NI UR AR
Preliminarmente, la e hanno fatto notare che, leggendo attentamente il Pt_7 CP_8 CP_7
ricorso introduttivo (pagg. 20 e ss.), i ricorrenti hanno graduato con precisione le proprie richieste
47 risarcitorie jure hereditario, domandando in via principale (e cioè in caso di accertato nesso causale fra l'infezione batterica e la morte) il solo danno derivato alla vittima per il decesso non immediato;
altre voci invece sono state chieste solo in caso di mancato accertamento di quel nesso (pagg. 24-
27).
Ora, è stato correttamente notato che:
48 Ebbene, quanto alla prima componente, si è detto che la perizia d'ufficio ha calcolato una inabilità
del : totale per 231 giorni;
parziale al 50% per 5 mesi;
parziale al 25% per 6 mesi;
e Per_1
parziale al 10% per 200 giorni.
Il risarcimento liquidabile, in base alle tabelle milanesi, è di euro 42.665.
Quanto alla seconda componente, liquidabile per sua natura solo in via equitativa, anche in questo caso sono stati elaborati appositi principi presso il Tribunale di Milano:
Principio di unitarietà ed onnicomprensività:
tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5
dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale...
Durata limitata:
la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Coscienza:
in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente,
49 ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.
Intensità decrescente e metodo tabellare:
pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo,
dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di
“adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi,
un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente”
Sulla base dei predetti principi, il Tribunale ritiene, per un ragionamento induttivo, e sulla base dei documenti e della perizia, raggiunta la prova, in particolare, della consapevolezza, da parte di
, della ineluttabilità della sua situazione, una volta che fu posta la diagnosi di Persona_1
contaminazione, ed una volta che egli notò come il senso di astenia e spossatezza non solo non si riduceva con le terapie, ma anzi andava sempre più aggravandosi.
Ritiene il Tribunale di operare la seguente liquidazione:
per i primi 20 giorni:
2.500 euro / giorno tot: 50.000 euro per i successivi 40: 700 euro / giorno tot. 28.000 euro per i successivi 40: 250 euro / giorno tot. 10.000 euro,
per un totale generale di euro 88.000.
Fa poi parte delle richieste, sempre jure hereditario, e comunque in via principale, la voce risarcitoria inerente la perdita di guadagno di , una volta constatata l'impossibilità Persona_1
di svolgere la precedente attività lavorativa di autotrasportatore.
50 In proposito, parte ricorrente ha dimostrato adeguatamente: che, esaminando il biennio antecedente l'evento dannoso, aveva percepito, facendo la media, una retribuzione netta annua Persona_1
di € 52.636,00, data dallo stipendio base più il riconoscimento di indennità di trasferta, straordinari,
indennità di disagio notturno, collegate all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa;
che, dopo l'evento dannoso, egli ha percepito mediamente una retribuzione annua di € 40.626,00, pari al solo stipendio base, senza quindi quelle voci accessorie non più conseguibili per la riconosciuta infermità e l'impossibilità di svolgere le mansioni di autista.
Tale danno è ammontato ad € 12.010,00 annui, per un importo complessivo, dalla assenza per malattia (l'astensione dal lavoro per malattia è iniziata in data 24.11.2016) fino alla morte (per totale 43 mesi), ad € 43.000,00, oltre rivalutazione ed interessi.
NI UR PROPRIO
DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato in via equitativa, ma per le rilevate esigenze di uniformità soccorrono le Tabelle milanesi del 2022, aggiornate dopo che la Suprema
Corte aveva ritenuto preferibile un sistema a punti che tenga conto di più variabili: “ il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza”
(Cass.n. 10579/2021).
Pare dunque a questo Tribunale che si possano redigere i seguenti prospetti, sulla base delle predette
Tabelle:
(nata nel 1943) (madre, già convivente) Parte_1
51 (nata nel 1967) (sorella, non convivente) Parte_2
(nato nel 1962) (fratello, non convivente) Parte_3
52 (nato nel 1963) (fratello, non convivente) Parte_4
(nato nel 1965) (fratello, non convivente) Parte_5
53 DEL DATORE DI LAVORO Persona_11
Tale voce di danno viene chiesta dal datore di lavoro, e consiste nel costo sopportato a titolo di integrazione, ex art. 63 lettera A comma 12 CCNL (cfr. doc. 24) e volontaria, malattia, maturazione ratei quali 13^ mensilità/14^ mensilità/ferie/permessi/ex festività, contributi previdenziali, premio
CP_
e TFR, rispetto all'assegno di malattia erogato dall tale costo è ammontato, per il CP_17
periodo della malattia, dal 01.01.2017 al 31.12.2017 ad € 31.636,65 e dal 01.01.2018 al 31.12.2018
ad € 30.237,54, complessivamente a € 61.874,19, come analiticamente riepilogato nella perizia tecnica depositata da parte attrice sub doc. 21.
Detta richiesta è fondata, e da accogliere.
ALTRI NI
Rientrano tra i danni patrimoniali anche: i compensi del Collegio peritale sia in sede di ATP che nella presente causa, i compensi del CT nominato da parte attrice, e le spese processuali sostenute in sede di ATP da parte ricorrente;
il tutto ammonta, come da idonea documentazione (da 25 a 33, e da
43 a 45) ad euro 22.694,60.
E' stato scritto, infatti, che “se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l'instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive” (Cass. sez. III, 2.2.2006 n.2275;
sez. III, 21.1.2010 n.997).
* * *
54 In conclusione i ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno pari a complessivi euro
820.357,79, il quale, ad eccezione della sotto-voce del guadagno perduto da , andrà Persona_1
devalutato al momento del fatto e (ricomprendendo poi nel calcolo anche la predetta sotto-voce) via via rivalutato secondo gli indici ISTAT oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza, quindi aumentato degli interessi di legge sino al saldo effettivo.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base delle attività espletate e alla complessità della lite, e con aumento ex art. 4
DM 55/2014 per la pluralità di controparti.
La terza chiamata assicuratrice che si è ritenuta obbligata dovrà corrispondere alla convenuta chiamante anche le spese di lite avendo infondatamente opposto la inoperatività della polizza.
Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra e Pt_7 CP_6 CP_6
e tra e , considerato che la chiamata in causa era comunque giustificata
[...] Pt_7 CP_5
alla luce della vendita di due dei macchinari in uso all'ospedale e dell'ambiguità della polizza assicurativa di . CP_5
PER QUESTI MOTIVI
1) condanna 8 e ” e Pt_7 Pt_7 Controparte_8 [...]
in solido tra di loro ( e nei rapporti interni per il 33% ciascuna) a pagare CP_7
agli attori a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 820.357,79, la quale, ad eccezione della sotto-voce del guadagno perduto da , andrà Persona_1
devalutata al momento del fatto e (ricomprendendo poi nel calcolo anche la predetta sotto-
voce) via via rivalutata secondo gli indici ISTAT oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza, quindi aumentata degli interessi di legge sino al saldo effettivo;
2) condanna e ” e Parte_7 Controparte_8 CP_7 [...]
in solido tra di loro ( e nei rapporti interni per il 33% ciascuna) a rifondere CP_7
55 agli attori le spese di questa causa, liquidate in euro 286 per anticipazioni, euro 14.103 per compensi professionali, euro 21.154,50 per la difesa di più parti, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
3) condanna / a tenere indenne 8 di quanto la stessa sia CP_4 CP_2 Pt_7 Pt_7
costretta a pagare in forza dei capi che precedono, detratte le franchigie;
4) condanna / a rifondere a 8 le spese di lite, calcolate CP_4 CP_2 Pt_7 Pt_7
secondo il valore di un terzo di quanto liquidato agli attori, e precisamente: euro 5.916 per la fase di ATP, euro 8.874 per la maggiorazione per la presenza di più parti nella fase di ATP,
euro 22.457 per compensi professionali di questa causa, euro 33.685,50 per la maggiorazione per la presenza di più parti in questa causa, oltre al rimborso forfettario, CPA
e IVA come per legge;
5) rigetta ogni ulteriore e diversa domanda,
6) compensa le spese di lite nei rapporti processuali diversi da quelli sopra contemplati.
Così deciso in VI il 6 marzo 2025
Il Giudice – dott. Massimiliano De Giovanni
56 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fra essi, è indicato anche uno dei testi che è stato sentito nella presente causa, il . Tes_4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , sezione seconda, in composizione monocratica, in persona del magistrato dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n. 1441/2021, originariamente promossa con ricorso ex art. 702 bis cpc da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2
C.F. Parte_3 CodiceFiscale_3
C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4
C.F. Parte_5 CodiceFiscale_5
C.F. ) Parte_6 P.IVA_1
tutti con gli avv. Simone Perazzolo e Daniele Tonon
CONTRO
C.F. Controparte_1 P.IVA_2
con l'avv. Marco Zanon
E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
- Sede secondaria e Controparte_2 Controparte_3
(nuova denominazione assunta da Controparte_4
(P. IVA – Cod. Fisc. , P.IVA_3 P.IVA_4
1 con l'Avv. Ernesto Macrì
Controparte_5 [...]
, Codice Fiscale e Partita Iva , Controparte_3 P.IVA_5 P.IVA_6
con l'avv. Massimiliano Scipioni
(P.Iva ), Controparte_6 P.IVA_7
con l'avv Chiara Silva
C.F. – P.IVA - ), e OP P.IVA_8 P.IVA_9
(già ) (P.IVA Controparte_8 Controparte_9
, P.IVA_10
entrambe con gli Avv. Francesca Rolla, Paolo Lani e Vincenzo Donadio,
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
GLI ATTORI
Nel merito
-Accertato il colposo inadempimento ovvero il fatto illecito dell e Parte_7
quindi la responsabilità della struttura sanitaria convenuta con riguardo alla infezione ospedaliera
contratta dal Sig. e alla conseguente malattia e morte, condannare l' Persona_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore di Parte_7
, , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
in proprio e quali eredi di , tutti i danni patrimoniali e non Parte_4 Persona_1
patrimoniali patiti in relazione agli eventi per cui è causa, nella misura che risulterà secondo
giustizia nonché secondo equità, il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi dalla
data degli eventi dannosi;
-Nell'ipotesi in cui venga accertata una responsabilità esclusiva o concorrente di
[...]
e/o in relazione alla infezione contratta dal Sig. CP_7 Controparte_8 Per_1
e alla conseguente malattia e morte, condannare e
[...] OP CP_8
2 , in via fra loro solidale e anche in solido con l' Controparte_8 Parte_7
, a risarcire in favore di , , ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , in proprio e quali eredi di , tutti i
[...] Parte_5 Parte_4 Persona_1
danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in relazione agli eventi per cui è causa, nella misura
che risulterà secondo giustizia nonché secondo equità, il tutto maggiorato da rivalutazione
monetaria ed interessi dalla data degli eventi dannosi;
-Accertato il fatto illecito dell e quindi la responsabilità della Parte_7
struttura sanitaria convenuta con riguardo alla infezione ospedaliera contratta dal Sig. Per_1
e alla conseguente malattia e morte, condannare l' , in
[...] Parte_7
persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire in favore di Parte_6
quale datore di lavoro del Sig. , i danni patrimoniali a quest'ultima
[...] Persona_1
cagionati e/o ai quali quest'ultima si è surrogata, nella misura che risulterà secondo giustizia
nonché secondo equità, il tutto maggiorato da rivalutazione monetaria ed interessi;
-Nell'ipotesi in cui venga accertata una responsabilità esclusiva o concorrente di
[...]
e/o con riguardo alla infezione ospedaliera contratta dal CP_7 Controparte_8
Sig. e alla conseguente malattia e morte, condannare e Persona_1 OP
, in via fra loro solidale e anche in solido con l' Controparte_8 Parte_7
, a risarcire in favore di quale datore di lavoro del Sig.
[...] Parte_6
, i danni patrimoniali a quest'ultima cagionati e/o ai quali quest'ultima si è Persona_1
surrogata, nella misura che risulterà secondo giustizia nonché secondo equità, il tutto maggiorato
da rivalutazione monetaria ed interessi;
-Condannare altresì condannare l' , e Parte_7 OP
, in via fra loro solidale, a rifondere/risarcire le spese tecniche Controparte_8
d'ufficio e di parte nonché le spese legali sostenute dai ricorrenti nel corso del procedimento per
a.t.p.;
3 -Con rifusione integrale delle spese, anche tecniche d'ufficio e di parte, e compensi legali della
causa di merito nonché del procedimento di mediazione civile.
In via istruttoria
-Disporre l'acquisizione della perizia a firma del e del Dott. e Persona_2 Persona_3
degli atti del procedimento n. 5072/2019 R.G.
-Disporre la c.t.u. richiesta da volta a quantificare, sulla scorta della Parte_6
documentazione prodotta, il costo a carico del datore di lavoro nel Parte_6
periodo di malattia del dipendente;
Persona_1
-Disporre l'acquisizione dei documenti di cui alle note di deposito depositate in data 09.07.2024 e
09.08.2024.
La Azienda Parte_7
Nel merito
Si chiede il rigetto di ogni domanda e/o eccezione rivolta dai ricorrenti e dai soggetti terzi chiamati
contro l'odierna convenuta in quanto infondata, in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti e che
si intendono qui richiamati. In via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande presentate, per i motivi tutti
esposti e qui richiamati:
−ridurre il quantum di danno risarcibile;
−in ogni caso, condannare: , P.I. con sede legale in Controparte_8 P.IVA_11
Lindberghstrasse n. 25, D-80939, Monaco di Baviera (Germania); P.I. OP
, con sede legale in Via Benigno Crespi n. 17, Milano;
P.I. P.IVA_8 Controparte_6
, con sede legale in Via Santa Sofia n. 67, Padova;
P.IVA_7 Controparte_4
P. I. , con rappresentanza generale per l'Italia in Via
[...] P.IVA_4
Imbonati n. 18, Milano;
, P.I. con rappresentanza generale Controparte_10 P.IVA_5
per l'Italia in Corso Italia n. 13, Milano, a tenere indenne e manlevare la per tutte le Pt_8
4 conseguenze economiche (risarcitorie e non, comprese le spese legali, anche quelle sopportate per
resistere alla domanda attorea) sopportate dalla convenuta in denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, della domanda dei ricorrenti.
In ogni caso
Con vittoria dei compensi e delle spese di lite.
In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, previa revoca di ogni contraria ordinanza, si insiste
per le istanze istruttorie già formulate in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art.
183, VI comma, n. 2 e 3 c.p.c., affinché il Giudice voglia disporre:
Si insiste affinché sia disposta una nuova CTU medico-legale ovvero una integrazione di quelle
rese nel presente e nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. R.G.
n. 5072/2019. Si chiede di integrare il quesito accertando le corrette modalità di utilizzo dei
dispositivi di regolazione della temperatura del sangue in circolazione (ossia dispositivi Heater-
Cooler Devices - CEC) nell'ambito degli interventi salvavita, come quello in esame, ed, in
particolare, se nell'ambito di tali interventi sia possibile utilizzare con sicurezza tali dispositivi
scongiurando il rischio di contaminazione da infezione batterica (microrganismo 'Mycrobacterium
Chimaera'). Si chiede, inoltre, che si accerti se la manutenzione annuale svolta da CP_7
sia stata effettuata efficacemente e se avrebbe dovuto in ogni caso impedire la
[...]
contaminazione del macchinario e, in particolare, la formazione del biofilm.
A tal fine, si chiede che:
a. al CTU sia assegnato un ausiliario esperto in tecniche costruttive e manutentive dei dispositivi
Heater-Cooler Devices;
b. il nominando consulente non sia individuato all'interno del medesimo collegio incaricato nel
procedimento di ATP.
5 b. Ci si oppone alla CTU contabile richiesta ex adverso volta a quantificare il costo/danno in capo
al datore di lavoro, in quanto meramente esplorativa e volta a sopperire ad una carenza di prova
originaria.
c.Fermo l'onere della prova e senza alcuna volontà di inversione, si chiede di essere ammessi alla
prova per testi su tutti i capitoli di prova formulati in comparsa ed in seconda memoria ex art. 183,
VI comma c.p.c. con tutti i testi indicati a prova diretta e contraria, opponendosi all'ammissibilità
delle prove per testi chieste da parti avversarie.
d Si chiede che sia dichiarata la nullità ex art. 246 c.p.c. delle deposizioni dei testimoni di parte
ricorrente indicati per incapacità a testimoniare, per tutti i motivi ribaditi nel presente atto.
CP_ si oppone alla richiesta di e esibizione Controparte_8 Controparte_12
ex art. 210 c.p.c., in quanto manifestamente infondata
(già CP_2 Controparte_4
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, precisa le proprie conclusioni nel modo
che segue:
“IN VIA PRELIMINARE:
accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza di assicurazione n° 159400 per i
motivi di cui al paragrafo 3.1. della Comparsa di costituzione e risposta, e conseguentemente
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della . CP_4
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:
accertare e dichiarare la mancanza di operatività della polizza di assicurazione n° 159400 in
relazione all'art. 25.7 della medesima polizza per i motivi di cui al paragrafo 3.2. della Comparsa
di costituzione e risposta.
IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE:
6 accertare e dichiarare l'intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale relativa
al risarcimento dei danni iure proprio per le ragioni illustrate al paragrafo 6.1.1 della Comparsa
di costituzione e risposta.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
accertare e dichiarare la totale insussistenza di profili di colpa nei confronti della Parte_9
e, di conseguenza, rigettare tutte le domande svolte con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
[...]
formalizzato dai Sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, nonché dalla Pt_4 Parte_5 Parte_6
IN VIA SUBORDINATA:
nella denegata e non voluta ipotesi di una condanna dell' e nell'altrettanto non Parte_7
voluta ipotesi di condanna di a garantire l' , accertare e dichiarare che CP_2 Parte_7
è comunque tenuta a rispondere solo ed esclusivamente per le somme che eventualmente CP_2
dovessero superare l'importo stabilito nella S.I.R. di cui alla polizza assicurativa n° 159400 e, in
ogni caso, entro i limiti dei massimali di polizza secondo quanto stabilito nella medesima polizza di
assicurazione.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari e competenze, ed accessori di legge anche relativamente
alla fase di accertamento tecnico preventivo ai fini conciliativi ex art. 696 bis c.p.c.”
Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza della garanzia e/o prescrizione
dell'azione proposta da parte dell nei confronti di Parte_10 Controparte_6
e, per l'effetto, rigettarsi la domanda di manleva nei confronti del venditore;
Nel merito:
In via principale: rigettarsi ogni domanda formulata nei confronti di in Controparte_6
quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni illustrate negli scritti difensivi;
7 In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento della domanda di parte resistente, e questo
anche nei confronti di accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva per i CP_6
fatti di cui è causa della società produttrice (già Controparte_8 [...]
) con esclusione di ogni responsabilità in capo ad Controparte_9 Controparte_6
In ogni caso: ridursi il quantum del danno risarcibile.
In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite della causa di merito nonché del procedimento
per atp.
Controparte_13
che l'Ill.mo Tribunale adito, autorizzato il deposito dei documenti da 10 a 12 ai sensi dell'art. 153,
2° comma, c.p.c., voglia:
In via preliminare
rilevare il difetto di legittimazione passiva / titolarità dal lato passivo di OP
e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del processo nei propri confronti;
rilevare il difetto di legittimazione attiva dei Sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
, , rispetto alle domande iure hereditatis formulate nel Pt_3 Parte_4 Parte_5
proprio ricorso per le ragione esposte nei precedenti scritti difensivi.
In via preliminare, nel merito
rilevare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda svolta dall' Parte_10
nei confronti di e per le ragioni e nei
[...] Controparte_8 OP
limiti esposti nei precedenti scritti difensivi e per l'effetto respingere tale domanda;
rilevare l'intervenuta prescrizione e decadenza della domanda svolta dagli attori nei confronti di
e per le ragioni e nei limiti esposti nei Controparte_8 OP
precedenti scritti difensivi e per l'effetto respingere tale domanda;
Nel merito
8 respingere tutte le domande svolte nei confronti di e Controparte_8 [...]
per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi;
CP_7
In via istruttoria
disporre la rinnovazione delle operazioni peritali previa nomina di altro e diverso collegio
peritale, con il medesimo quesito oggetto del procedimento R.G. 5072/2019, integrato nei termini
descritti nei precedenti scritti difensivi;
dichiarare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., la nullità della testimonianza resa dalle Sig.re
[...]
e in quanto entrambe legate a parte attrice da vincoli di parentela;
Tes_1 Testimone_2
dichiarare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., la nullità della testimonianza resa dal Sig. Tes_3
in quanto dipendente della società attrice nonché legato da
[...] Parte_6
vincoli parentela a parte attrice;
dichiarare, ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., la nullità della testimonianza resa da Sig. Tes_4
, in quanto dipendente dell' e in quanto tale avente interesse diretto alla
[...] Parte_7
causa.
In ogni caso
condannare al risarcimento dei danni in favore di e Parte_9 OP
ai sensi dell'articolo 96, comma 1 c.p.c., e, in ogni caso, al Controparte_8
pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c.;
con vittoria di compensi e spese di lite.
Controparte_5
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza eccezione e
conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata:
in via preliminare e/o pregiudiziale,
dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex
lege n. 28/2010 nei confronti di Controparte_5
9 in via preliminare e/o pregiudiziale,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_14
e conseguente estromissione della stessa dal giudizio, in relazione all'inoperatività della
[...]
polizza n. 2015RCG00100-642148 azionata nel presente giudizio in quanto CP_5
invalida/inoperativa per mancata copertura temporale del sinistro, ovvero per impossibilità di
configurare il sinistro de quo quale “sinistro in serie”, e di conseguenza anche per violazione
dell'art. 27 di polizza, ovvero esclusione di copertura assicurativa della polizza azionata ai sensi
dell'art. 25.7;
in via preliminare e/o pregiudiziale,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_15
attesa l'inoperatività della polizza n. 2015RCG00100-642148 stante la
[...] CP_5
previsione contrattuale di una S.I.R. pari ad euro 500.000,00 e di una franchigia di € 500.000,00
nella polizza azionata, con conseguente estromissione della Compagnia dal presente CP_5
giudizio;
in via preliminare e/o pregiudiziale,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione dei ricorrenti attesa l'assenza o comunque la
mancanza di prova dello status di eredi del sig. con conseguente declaratoria di Persona_1
inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c.;
NEL MERITO,
In via principale,
- accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui all'atto introduttivo del presente giudizio
risultano infondate sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo alla convenuta Parte_10
, non avendo parte ricorrente fornito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento
[...]
e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della struttura sanitaria convenuta,
10 - respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili le
domande tutte formulate nei confronti dell' ed assolvere interamente la Parte_10
medesima da ogni domanda e, conseguentemente,
- respingere la domanda di garanzia assicurativa svolta dalla nei confronti della Parte_9
odierna deducente Controparte_15
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti e,
questo, anche nei confronti della e della Parte_10 Controparte_5
- accertare l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque,
arbitrariamente determinato;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva per i fatti di cui è causa dei sanitari ovvero terzi
intervenuti, senza coinvolgimento e con esclusione di responsabilità della Parte_10
e, conseguentemente,
[...]
- accertare e dichiarare tenuta la odierna comparente a prestare la copertura Controparte_5
assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, in forza Parte_11
della polizza azionata, anche con riguardo alla esistenza di SIR per Euro 500.000,00 e franchigia
speciale per Euro 500.000,00 (per complessivi Euro 1.000.000,00);
In via ulteriormente subordinata,
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ.,
le diverse responsabilità in termini percentuale e gradazioni di colpa, se lieve o grave, dei sanitari
intervenuti rispetto alla convenuta sanitari e/o di altri medici e/o strutture e/o dei terzi a Pt_7
qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente
condanna risarcitoria graduata della convenuta con riferimento alla eventuale Parte_10
diseguale efficienza causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico
risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione di solidarietà della polizza Berkshire
11 con le altre compagnie rispondendo esclusivamente in relazione alla propria quota e limitazione di
garanzia.
- ovvero, in ulteriore subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse operante
la polizza , dichiarare la stessa tenuta a manlevare l' in concorso con la CP_5 Parte_10
polizza secondo i criteri di cui all'art.1910 c.c. in proporzione e secondo i limiti previsti dai CP_4
rispettivi contratti.
IN VIA ISTRUTTORIA
La deducente difesa si oppone alla richiesta di consulenza tecnica di parte attrice volta alla
quantificazione del costo a carico del datore di lavoro nel periodo di malattia del dipendente sig.
in quanto esplorativa. Persona_1
Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia ordinare l'esibizione, ex artt. 210 c.p.c. e ss.,
CP_1 nei confronti dei ricorrenti, dell' e dell' , dei documenti attestanti le somme percepite a CP_17
titolo di indennità e/o rendita e/o risarcimento e/o pensione di reversibilità da meccanismi
assicurativi, assistenziali e previdenziali di carattere pubblico e/o privato.
In ogni caso, con espressa riserva di valutare e/o contestare le risultanze peritali e l'acquisizione al
presente giudizio di cognizione del fascicolo di ATP n. 5072/2019 R.G. del Tribunale di VI.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
, che era nato nel marzo del 1969, e che svolgeva per l'impresa di famiglia Persona_1
l'attività lavorativa di auto-trasportatore, fu ricoverato il 14 maggio 2015 presso l'Ospedale di
VI per essere sottoposto ad una operazione cardio-chirurgica di plastica della valvola mitrale,
essendo affetto da insufficienza mitralica degenerativa.
Nel novembre del 2016 si registrarono i primi passaggi della vicenda che lo avrebbe coinvolto,
dapprima con un marcato e incessante senso di astenia e debolezza, poi con l'effettuazione di numerosi esami ed analisi, poi con la notizia (giugno 2017) di essere stato contaminato dal batterio
12 chiamato Mycobacterium chimerae, contro il quale il suo organismo avrebbe tentato, con l'aiuto dei medici, di combattere per numerosi mesi a seguire.
Nel luglio del 2019, il avviò un procedimento per ATP, mirato a cercare conferme alla tesi Per_1
di parte secondo cui l'infezione batterica aveva avuto origine nosocomiale, e più precisamente proprio durante l'intervento chirurgico effettuato appunto in data 15 maggio 2015, in quanto la letteratura scientifica aveva fatto registrare casi di Mycobacterium chimerae insinuatisi nell'organismo di pazienti operati al cuore con l'ausilio (come era capitato al ) di macchine Per_1
per la circolazione extracorporea, ed attraverso i circuiti di tali macchine.
Il contraddittorio veniva instaurato con la con il produttore del sistema di Pt_7
riscaldamento/raffreddamento ., con la responsabile della manutenzione CP_8 [...]
con la venditrice e con le Compagnie assicuratrici OP Controparte_6
, e Controparte_5 Controparte_3 [...]
(poi divenuta Controparte_18
. CP_2
L'incarico peritale era assunto da un collegio composto dal Dott. e dal Dott. Persona_2 [...]
entrambi di Bologna. Per_4
Proprio nelle settimane finali del complesso lavoro condotto dal collegio peritale, fra aprile e maggio del 2020 le condizioni del andavano progressivamente peggiorando, il senso di Per_1
astenia si faceva sempre più grave, le risposte dell'organismo sempre meno efficaci, e le condizioni di incoscienza sempre più frequenti, fino a che egli purtroppo decedeva il giorno 19 giugno 2020.
Il Collegio peritale concludeva i suoi lavori e depositava la propria relazione, prendendo atto anche di tale triste notizia.
Nel marzo del 2021, la madre del , (con cui egli viveva, non essendosi Per_1 Parte_1
sposato e non avendo avuto figli) e i suoi fratelli , e , nonché la Parte_2 Pt_4 Pt_5 Pt_3
società di famiglia, avviavano la presente causa, nei confronti dei soggetti che, convenuti o terzi
13 chiamati, sono indicati in epigrafe, per chiedere l'accoglimento delle conclusioni che, pure, sono indicate in epigrafe.
Il Giudice istruttore, riconvocato il medesimo collegio peritale di cui al procedimento di ATP, gli affidava l'incarico di dire se vi sia stato nesso causale fra il decesso del e l'infezione Per_1
contratta da Mycobacterium chimerae.
Depositata la relazione (nel frattempo, il rito era stato convertito da sommario in ordinario) la causa
è passata in decisione.
* * *
È opportuno iniziare la disamina della presente sentenza da un riassunto di ciò che è emerso dalla prima e dalla seconda relazione del Collegio peritale, opportunamente integrate:
• il 14 maggio 2015 fu ricoverato presso il Reparto di Cardiochirurgia Persona_1
dell'Ospedale di VI, con diagnosi di insufficienza mitralica degenerativa;
• il giorno dopo fu sottoposto a intervento di “plastica della valvola mitrale, tecnica mininvasiva (PortAccess 36; Heartport): 2 coppie di neocorde in Goretex sul lembo anteriore (a ore
7 e ore 5) ed anuloplastica con anello Sorin Sovering BAND 36; obliterazione dell'auricola sinistra”;
• nella successiva degenza in Terapia Intensiva, fu affetto da iperpiressia, e furono effettuati esami colturali con riscontro di positività all'urocoltura per Proteus Mirabilis, e fu trattato con terapia antibiotica mirata;
• fu dimesso in data 27 maggio 2015;
• il 24 novembre 2016 il fece accesso in P.S. (a Padova) per astenia e dolore continuo Per_1
in ipocondrio destro ed epigastrio, riferendo anche calo ponderale di circa 17 Kg negli ultimi 6
mesi; fu ricoverato (a Padova) per “dolore addominale in sospetta ipertensione portale e colestasi”
(in agosto 2016 per le stesse ragioni aveva già eseguito eco addome e TAC torace e addome completo);
14 • fu sottoposto nel periodo successivo a plurimi esami bio-umorali, e microbiologici (il 10
febbraio accusò anche una improvvisa sordità), finché, in data 21 marzo 2017, accompagnato dalla diagnosi di “micobatteriosi sistemica da Mycobacterium Lentiflavum”, fu ricoverato presso la UO
di Malattie infettive del P.O. di VI con diagnosi di Micobatteriosi disseminata,
malfunzionamento di protesi endocardica, sospetta endocardite (nel diario clinico si legge che qualche mese prima gli esami avevano consentito di isolare all'emocoltura del Persona_5
16.12, e all'espettorato del 19.12.16 e successivamente Per_6 Persona_7
all'emocoltura del 18.01 e Staphilococcus Aureus all'emocultura dell'1/2, e anche, appunto,
Mycobacterium Lentiflavum, e che la ragione delle indagini batteriologiche era da trovarsi nelle segnalazioni di infezioni protesiche e sistemiche da micobatteri non tubercolari del complesso aviario in soggetti sottoposti ad interventi cardiochirurgici, e considerate riferibili all'uso di apparecchiature di riscaldamento/raffreddamento utilizzate in sala operatoria);
• durante il ricovero (dal 21 marzo al 13 aprile 2017) vennero svolti numerosi altri accertamenti strumentali;
• il giorno 1 giugno 2017 si rendeva disponibile un referto di identificazione di contaminazione dal batterio Mycobacterium Chimerae;
• il 2 Agosto 2017 il fu ricoverato nuovamente presso il Reparto di Malattie infettive Per_1
e vi rimase fino al 7 agosto;
• il 12 gennaio 2018 eseguì visita infettivologica di controllo in cui si rilevava: “riferisce un peggioramento della sintomatologia isterica con dispnea da sforzo di discreta entità. La
sintomatologia sembra più correlabile ad un'astenia profonda …”;
• l'11 aprile del 2018 fu ricoverato presso il Reparto di malattie infettive dell'ospedale di
VI e fu sottoposto (il 19 aprile) ad intervento di Replastica della valvola mitrale con tecnica mininvasiva;
fu poi trasferito il 26 aprile in Malattie Infettive per essere dimesso nuovamente il giorno 11 maggio 2018;
15 • il 7 febbraio 2019 a visita infettivologica risultò: “paziente clinicamente stabile, apiretico,
riferisce astenia marcata ipostenia arti inferiori”;
• il 19 settembre 2019 il Dott. redigeva relazione medico legale in cui si legge in CP_19
particolare: “Il Sig. è stato vittima di un'infezione sistemica sostenuta da Persona_1
Mycobacterium chimaera contratta a seguito dell'esecuzione dell'intervento cardiochirurgico di sostituzione della valvola mitralica, eseguito nell'ospedale di VI il 15.05.2015 in condizioni di imperfetto controllo dei rischi infettivi in sala operatoria”;
• in effetti, per l'intervento del 15 maggio 2015 di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi associata a sostituzione dell'aorta ascendente con protesi vascolare fu necessario l'utilizzo di una speciale apparecchiatura per eseguire la circolazione extracorporea (CEC); gli interventi ove è applicata la CEC prevedono il raffreddamento del sangue, e tale raffreddamento si ottiene grazie ad una particolare apposita apparecchiatura, il sistema di riscaldamento/raffreddamento (HCU); tali dispositivi sono composti da serbatoi che forniscono l'acqua a temperatura controllata a scambiatori di calore e a coperte di riscaldamento/raffreddamento, attraverso circuiti dell'acqua chiusi;
• il Mycobacterium chimaera è un batterio identificato per la prima volta nel 2004, diffuso in natura, presente soprattutto nell'acqua, può formare biofilm, e veniva ritenuto in passato non particolarmente pericoloso per la salute umana;
appartiene al gruppo dei micobatteri non tubercolari, ossia a quei micobatteri che provocano una serie di patologie diverse dalla tubercolosi nell'ospite umano, ma solo comportandosi da opportunisti in concomitanza di particolari condizioni che abbassino le difese immunitarie dell'organismo colonizzato;
• per essere identificato, è necessario tenere in cultura i micobatteri per un periodo congruo di tempo fino a 40 giorni;
• il 15 aprile 2020 a visita infettivologica il Dott. annotò tra l'altro: paziente molto Pt_12
astenico, calo ponderale, piuttosto rallentato;
qualche giorno dopo, il 29 aprile, il fu Per_1
16 ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di Mirano per pancreatite acuta in paziente con setticemia da M. Chimaera, segnalandosi in particolare, paziente “seguito in ADI, vive con la madre, prima dell'attuale ricovero deambulava per brevi tratti”, dolore addominale ingravescente da 4-5 giorni,
non febbre né vomito;
• il 9 maggio, fu trasferito presso l'Ospedale dell'Angelo, di Mestre, e confermata la presenza di dolore addominale ingravescente;
dal 3 giugno in poi furono annotate difficoltà respiratorie, e febbre;
• l'11 giugno 2020 fu registrato: paziente polipnoico, sofferente per algie addominali,
apiretico; si provvedeva alla sostituzione del CVC;
la rx torace a letto segnalava, oltre a reperti invariati, la presenza di CVC con accesso succlavio sinistro, ed il giorno dopo: “…pz soporoso e contattabile, con scarso eloquio ed edematoso al braccio sn… lamenta dolore addominale, a tratti dispnoico. Addome teso e dolente…”; la TC torace e addome completo per “dispnea, addome meteorico e dolente, sepsi da A. infezione da M. chimera” e le stesse annotazioni di forte Per_8
sonnolenza continuavano il 14 e il 15 giugno;
• il giorno 17 giugno 2020 si annotava: “…chiede gocce di Xanax…apiretico, marcatamente astenico, rallentato. Riferisce difficoltà alla deglutizione… Cavo orale disidratato con leucoplachia e dubbie vescicole. Si sospende meropenem per escludere possibile mielotossicità. Si inizia terapia antimicotica… addome dolente in epigastrio e zona periombelicale. . … irrequieto e CP_20
sofferente … inizia ½ fl sc di Morfina x 3 /die. Presente la madre … pz non contattabile… paziente molto grave, soporoso. Sat O2 88%. PA 80/50… assistito dai suoi familiari durante la notte…”;
• la sera del 18 giugno 2020 si riportava: paziente irrequieto e sofferente, per cui si anticipava la morfina;
• alle ore 05.31 del 19 giugno 2020 si segnalava la presenza di respiro agonico;
alle ore 09.55
si constatava il decesso;
era posta diagnosi di micobatteriosi disseminata da M. Chimaerae,
pancreatite acuta, sepsi da OB AUi, insufficienza renale cronica;
17 • i casi invasivi di infezione da Mycobacterium chimaera riscontrati in Europa e in altri continenti, descritti in letteratura, sono stati associati all'utilizzo dei dispositivi di raffreddamento/riscaldamento (Heater-Cooler Devices, HCD) necessari a regolare la temperatura del sangue in circolazione extra corporea durante gli interventi cardio-chirurgici; si tratta per lo più
di contaminazione del paziente tramite aerosol proveniente dall'acqua delle taniche dei dispositivi;
molte indagini colturali eseguite sugli HCD fabbricati sino all'autunno del 2014 sono risultati positivi per Mycobacterium chimaerae, suggerendo l'ipotesi di una colonizzazione a livello di produzione, anche se è possibile una colonizzazione anche a livello ospedaliero;
la contaminazione può verificarsi in qualunque momento, sia nel sito produttivo, sia in ospedale;
• la dal 24 agosto 2015 al 1 settembre 2015 ispezionò i due siti Controparte_21
di produzione di Monaco e Arvada e il 29 dicembre 2015 rilasciò una warning letter CP_8
rimproverando una carenza di analisi documentate sull'aggiornamento del manuale relativo a uso e disinfezione dell'HCU, una validazione inadeguata delle sue nuove procedure di disinfezione, e inadeguate procedure di segnalazione dei dispositivi medici;
• dal 2011 a oggi sono stati rilevati innumerevoli casi di infezioni cardiovascolari invasive da
Mycobacterium chimaera in pazienti sottoposti a intervento chirurgico a cuore aperto non solo in
Italia, ma anche in diversi Paesi europei fra cui Francia, Germania, Irlanda, Olanda, Spagna, Regno
Unito e Svizzera, nonché negli Stati Uniti, Canada, Australia, e Hong-Kong; le difficoltà maggiori nel riconoscimento dell'infezione consistono essenzialmente nel lungo periodo di incubazione dopo l'esposizione al Mycobacterium chimaera, che riconosce una mediana di 17 mesi (range 3-72 mesi);
inoltre i segni e sintomi iniziali sono generalmente aspecifici e comprendono affaticamento,
febbricola e dimagrimento involontario;
infine non esiste una terapia specifica protocollata e il tasso di mortalità è pari a circa il 50%;
• nel 2015 il CDCE (Centro Europeo per la prevenzione e il Controllo delle Malattie) ha diffuso in tutta Europa un Rapid Risk Assessment a tutti gli specialisti e Medici di Medicina
18 Generale sulle infezioni associate a questa tipologia di attrezzature, un protocollo specifico per la identificazione dei casi con test di laboratorio e test ambientali, indicando la metodologia del test ambientale da eseguire;
a fine 2016 è stato emesso un altro Rapid Risk Assessment dell'ECDC
europeo con nuove misure preventive come la collocazione dei macchinari fuori dalla sala operatoria;
• i fabbricanti di dispositivi di riscaldamento/raffreddamento (HCU),
[...]
appartenente alla e Maquet Getinge Group, hanno emanato Controparte_9 Controparte_22
diversi avvisi di sicurezza riguardanti la modifica delle Informazioni di utilizzo e raccomandazioni per la corretta gestione delle procedure di pulizia e disinfezione da parte degli operatori sanitari;
• la tematica relativa al Mycobacterium chimaera è stata anche portata all'attenzione del
Comitato Tecnico Scientifico – Sezione dispositivi medici e gli avvisi di sicurezza sono stati regolarmente pubblicati sul sito del Ministero: http://www.
Email_1
56, così come anche i fabbricanti hanno provveduto nel contempo a fornire raccomandazioni specifiche agli operatori sanitari (complessivamente sono documentati dodici avvisi di sicurezza dal
2014 al 2018);
• il fabbricante stesso, nei suoi avvisi di sicurezza complessivi, ha sostanzialmente raccomandato agli operatori sanitari quanto segue: i dispositivi di riscaldamento/raffreddamento per i quali sussiste il sospetto o la certezza di contaminazione da Mycobacterium chimaera devono essere rimossi dalla sala operatoria o, se fattibile, dal servizio, non appena possibile;
se attuabile nella sala operatoria a propria disposizione: dirigere o incanalare lo scarico del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento lontano dal paziente, ad es. verso la bocchetta di scarico della sala operatoria secondo l'Avviso di sicurezza sul campo “Rischi da micobatteri in cardiochirurgia”;
eseguire un monitoraggio della qualità dell'acqua secondo l'Avviso di sicurezza sul campo “Rischi
da micobatteri in cardiochirurgia”;
19 • per l'intervento cardiochirurgico del 15 maggio 2015 fu utilizzata una apparecchiatura per eseguire la circolazione extracorporea (CEC) con pompa Stockert, prodotta dalla , CP_23
come dalla seguente copia della “scheda registro CEC”:
• l'avviso di sicurezza del 14 luglio 2014 risulta ricevuto sul sito web del Ministero della
Salute in data 06.02.2015; dalla documentazione in atti non emerge l'inoltro dell'avviso di sicurezza del 14.07.2014 alla U.O. di Cardiochirurgia, avviso che peraltro richiedeva una ricevuta di ritorno, anch'essa assente in atti;
• al momento dell'intervento del 15 maggio 2015 la correlazione tra interventi cardiochirurgici e infezione da Mycobacterium era nota sulla base di numerosi articoli scientifici: a)
giugno 2013: “Prosthetic valve endocarditis and bloodstream infection due to Mycobacterium
chimaera” Journal of Clinical Microbiology 51, 6, 1769-1773; b) marzo 2015 “Prolonged Outbreak
of Mycobacterium chimaera Infection After Open-Chest Heart Surgery” Clinical Infectious
Diseases 2015;61(1):67–75; c) aprile 2015: “Investigation of Mycobacterium chimaera infection associated with cardiopulmonary bypass” ; (https://www.gov.uk/government/publications/health-
protection-report-volume- 9-2015/hpr-volume-9-issue-15-news-30-april); d) aprile 2015: “Invasive
20 cardiovascular infection by Mycobacterium chimaera potentially associated with heater-cooler units used during cardiac surgery”, European Centre for Disease Prevention and Control;
• tra l'intervento cardiochirurgico del 15 maggio 2015 e la comparsa dei primi segni/sintomi di infezione da Mycobacterium nel luglio 2016 sono trascorsi 14 mesi;
• quando il paziente ha manifestato i primi segni/sintomi di infezione da Mycobacterium
chimaera (nel luglio 2016), già sia il Ministero della Salute sia e avevano in CP_7 CP_24
diversi momenti pubblicato e trasmesso ripetuti avvisi di sicurezza sul campo aggiornati sui rischi da micobatteri in cardiochirurgia, disinfezione e pulizia dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento, contenenti le raccomandazioni da seguire (avvisi di sicurezza del
14.07.2014, 06.02.2015, 03.06.2015, 09.12.2015, 15.06.2016, 21.06.2016, 01.07.2016, 08.07.2016);
l'informazione sul rischio generale di una possibile avvenuta colonizzazione era pertanto già nella disponibilità di specialisti in igiene, e responsabili di sala operatoria per cardiochirurgia;
• avendo posto diagnosi di infezione nel marzo 2017, il trattamento antibiotico combinato specifico è stato posizionato a distanza di 22 mesi dal momento dell'avvenuta colonizzazione;
questo ritardo è un fattore importante nel condizionare la prognosi del paziente;
• il Ministero della Salute, nelle “Indicazioni operative riguardanti gli aspetti di laboratorio in merito ai casi di infezione da Mycobacterium chimaera in Italia e aggiornamento delle informazioni disponibili” del 10.04.2019, riporta “Ad oggi sono stati segnalati al Ministero della Salute 18 casi di infezione invasiva da M. chimaera, inclusi 7 decessi, in 3 regioni, e 55 dispositivi HCU distribuiti in
8 regioni, che sono stati contaminati”;
• l'analisi genomica dei ceppi di chimaera isolati nei pazienti e negli scambiatori di HCU –
unità di riscaldamento/raffreddamento (Heater Cooler Unit) – risulta sovrapponibile (N. A. Hasan,
Genomic Analysis of Cardiac Surgery–Associated Mycobacterium chimaera Infections, United
States, Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 25, No. 3, March 2019);
21 • la manutenzione da parte di risulta essere stata eseguita nel febbraio-marzo 2014, CP_7
2015, 2016, e 2017 e in particolare il 12 febbraio 2015;
• non è possibile in alcun modo definire, da un punto di vista unicamente medico, se la contaminazione della macchina da circolazione extracorporea sia avvenuta nel sito di produzione della stessa o in sede ospedaliera stante anche l'ubiquità del germe in discussione;
• la disinfezione annuale da parte della è stata effettuata, e in particolare l'ultima CP_7
prima dei fatti in discussione il 12 febbraio 2015 (ovvero circa tre mesi prima dei fatti dell'intervento cardiochirurgico cui fu sottoposto il ) mentre non sembra emergere Per_1
documentazione relativa alle periodiche disinfezioni richieste dal produttore e che dovevano essere espletate a carico dell'Azienda ospedaliera;
sta di fatto comunque che la CP_21
, nella seconda metà del 2015, ha evidenziato che le istruzioni fornite dalla Azienda
[...]
produttrice per l'uso e la disinfezione della apparecchiatura per la circolazione extracorporea fornita dalla erano insufficienti;
CP_7
• pertanto, in considerazione della speciale caratteristica della contaminazione in discussione,
è molto probabile che anche una attenta procedura di disinfezione da parte dell'
[...]
, non avrebbe evitato l'infezione da micobatterio del Sig. , CP_25 Persona_1
• come di recente sottolineato nelle “International Society of Cardiovascular Infectious
Diseases Guidelines for the Diagnosis, Treatment and Prevention of Disseminated Mycobacterium
chimaera Infection Following Cardiac Surgery with Cardiopulmonary Bypass”,
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2019.10.009: la notizia di infezioni disseminate da M. chimaera secondarie a interventi cardiopolmonari è nota già dal 2013;
• inoltre tutti i casi descritti sono associati alla contaminazione di uno specifico modello di heater-cooler device (HCD) utilizzato, lo Stockert 3T della ditta CP_8
• i campioni colturali prelevati da HCD diversi dal modello 3T sono risultati tutti negativi
(van GE J, EN E, voci già citate); la direzione del flusso d'aria, la collocazione dei
22 ventilatori di raffreddamento, il raffreddamento continuo del serbatoio dell'acqua a 4°C, e un reminder elettronico del ciclo di disinfezione sono quattro differenze tra il modello 3T e gli altri,
che possono contribuire al diverso rischio infettivo documentato;
• le nuove raccomandazioni nelle procedure di disinfezione fornite da nel settembre CP_8
2014 non hanno avuto successo nell'eliminare il rischio di contaminazione da parte del M.
chimaera; conseguentemente, ha implementato una modifica del macchinario con CP_8
l'installazione di una sigillatura interna e un sistema di vuoto sui modelli nel 2017, ma i dati di sicurezza relativi a questa modifica non sono stati al momento pubblicati;
• una valutazione del rischio relativo dello scarico del 3T ha dimostrato una più alta concentrazione delle particelle cumulative misurate dietro il 3T (vicino alla ventola di scarico)
rispetto al campo operatorio durante 180 minuti di funzionamento;
• effettuando il test del fumo (smoking test) il flusso laminare di ventilazione è risultato non in grado di prevenire in fatto che l'aerosolizzazione di M. chimaerae generato dal 3T e diffuso dalla ventola di scarico della macchina si disperdesse su tutto il campo operatorio;
• il Collegio peritale si è avvalso della consultazione della Linea Guida internazionale sull'argomento “Mycobacterium chimaera Infection Following Cardiac Surgery with
Cardiopulmonary Bypass”, scaturita dall'analisi critica di tutti i casi determinatisi negli anni,
revisionati e analizzati da un gruppo internazionale multidisciplinare costituito dai principali esperti mondiali sull'argomento (infettivologi, cardiologi, patologi, radiologi, cardiochirurghi,
oftalmologi, anestesisti, microbiologi, laboratoristi, igienisti e perfusionisti), raccolti sotto l'egida dell'International Society for Cardiovascular Infectious Diseases (ISCVID), e avvallata e condivisa da tutta la comunità scientifica peer-reviewed.
Quanto al nesso causale fra l'infezione da Mycobacterium chimaera e la morte:
• in corso di terapia con antimicobatterici, in data 28 aprile 2020, si verificò una tossicità
Contro iatrogena a carico del pancreas;
già un celebre rapporto della redatto nell'aprile del 2010,
23 contava oltre 500 farmaci che sono stati segnalati come potenzialmente responsabili dell'insorgenza di una pancreatite acuta, tra cui gli antitubercolari;
• l'identificazione del rapporto causale farmaco-pancreatite costituisce la base per un corretto studio e approfondimento della problematica.
• diversi risultano essere i meccanismi patogenetici chiamati in causa e comprendono delle modalità di danno di tipo diretto e di tipo indiretto sul pancreas, e comunque riconducibili a quelli noti delle pancreatiti più comuni, tra cui particolare importanza rivestono:
1) Azione citotossica diretta sul pancreas;
2) Iperlipidemia e trombosi;
3) Spasmo dello sfintere di Per_9
4) Angioedema pancreatico con ostruzione del dotto di Wirsung;
5) Ischemia pancreatica;
6) Aumento della viscosità del succo pancreatico;
7) Ipercalcemia;
8) Immunodepressione con attivazione di infezioni latenti;
9) Ipoglicemia;
10) Danno da radicali liberi.
• la pancreatite insorge dopo un trattamento prolungato (dose – dipendente) e la sua prognosi sembra più in rapporto con lo stato clinico del paziente, che con il farmaco stesso.
• nel caso in esame l'insorgenza di questa pancreatite iatrogena ha obbligato necessariamente alla sospensione della terapia antimicobatterica;
• ciò ha portato ad un rientro progressivo degli enzimi di citolisi pancreatica ma, al contempo,
anche ad una riemergenza del in emocoltura il 21.05.2020 (referto Controparte_27
pervenuto il 02.07.2020);
24 • il graduale rientro dei valori degli enzimi pancreatici ha portato al tentativo di un riposizionamento di una terapia antimicobatterica con OL + NA +
NA il 03.06.2020, ma la quasi contemporanea emergenza di OB
AU da emocoltura (05.06.2020) ha portato ad un quadro settico non più controllabile,
sino al decesso del 19.06.2020;
• non è possibile escludere che al quadro settico abbia compartecipato anche il CP_28
in quanto (per via della sua lenta crescita) il referto laboratoristico della conferma
[...]
della sua persistenza sarebbe stato chiuso gli ultimi giorni di luglio 2020, dopo più di un mese dall'exitus del paziente;
• l'analisi cronologica dell'andamento opposto degli enzimi pancreatici e dei principali indici di flogosi permette di avere piena contezza della reversione del quadro pancreatitico alla sospensione degli antimicobatterici, e della progressione invece del quadro settico alla riemergenza del Micobacterium Chimaera e alla sovrapposizione di Acinecobacter AU;
• peraltro, tutti i C.T. delle parti hanno concordato come il decesso di occorso in Persona_1
data 19 giugno 2020 sia in stretto nesso causale con l'infezione da ed Controparte_28
hanno concordato anche sulle seguenti valutazioni del danno biologico temporaneo complessivo
(fino al decesso) conseguente all'infezione, così suddivisibile:
- totale per 231 giorni;
- parziale al 50% per 5 mesi;
- parziale al 25% per 6 mesi;
- parziale al 10% per 200 giorni.
* * *
Va detto, a questo punto, a fronte di alcune apposite eccezioni delle altre parti, che gli attori-persone fisiche, che agiscono sia in proprio sia quali eredi del , hanno adeguatamente dimostrato di Per_1
possedere quest'ultima qualità, sia attraverso la produzione dello stato di famiglia sia della
25 dichiarazione di successione, valendo del resto la proposizione di questa causa come una accettazione tacita dell'eredità del loro congiunto.
* * *
A fronte, dunque, della domanda di risarcimento proposta contro di essa dalla parte attrice, parte convenuta si costituiva contestando la propria responsabilità, atteso che Parte_7
l'intervento salvavita cardiochirurgico subìto dal presso l'Ospedale Civile di VI il 15 Per_1
maggio 2015, prestazione tecnica di particolare difficoltà , era riuscito perfettamente, e solo in data
24 novembre 2016 (ossia, un anno e mezzo dopo l'operazione) il si era recato in P.S. (a Per_1
Padova) lamentando astenia e dolore continuo in ipocondrio destro ed epigastrio, riferendo anche calo ponderale di circa 17 Kg negli ultimi 6 mesi, ed iniziando da questo momento una fase di plurimi esami ed accertamenti.
Pertanto, secondo questa tesi, nessun inadempimento potrebbe essere imputato all'azienda ospedaliera, che si era comportata con assoluta diligenza e perizia, e derivando l'infezione alfine diagnosticata (solo in giugno del 2017) non da una condotta di malpractice medica tenuta dell'Ulss
8, ma solo e soltanto dai difetti e/o dai malfunzionamenti dei sistemi HCU di riscaldamento/raffreddamento del sangue per la circolazione extra corporea utilizzati durante l'intervento chirurgico.
Chiedeva pertanto il rigetto delle domande e l'autorizzazione alla chiamata in causa di produttore,
venditore e manutentore del macchinario, ossia la multinazionale Controparte_8
(controllata dalla holding inglese – quale produttrice), (quale CP_24 OP
responsabile della manutenzione periodica), (quale venditrice), nonché delle Controparte_6
due proprie compagnie di assicurazione, (oggi divenuta e CP_4 CP_2 CP_5
La terza chiamata Controparte_29
(oggi divenuta , costituitasi, eccepiva l'inoperatività della polizza stipulata tra
[...] CP_2
essa e l'Azienda ospedaliera, obbligata essendo a suo avviso l'altra compagnia chiamata in causa, la
26 , precedente assicuratrice in ordine di tempo dell' essendo il sinistro per cui è CP_5 Pt_8
causa collegato a precedenti sinistri in serie, il primo dei quali era stato denunciato durante la vigenza del precedente contratto.
Eccepiva inoltre la inoperatività nel caso di specie della “propria” polizza atteso che l'art. 25.7,
Precisazioni” stabilisce che: «A puro titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche per la responsabilità civile che possa gravare sull' per danni derivanti dalle voci che seguono …Somministrazione, distribuzione, Parte_11
preparazione, utilizzazione di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, dispositivi medici e protesi fatta eccezione per le responsabilità che incombano sul produttore se diverso dall'Assicurato» .
La terza chiamata in causa, società quale venditrice del macchinario, Controparte_6
eccepiva nei confronti dell' la decadenza dalla garanzia per non avere Parte_10
quest'ultima fornito la prova di aver effettuato, nei confronti della deducente, la tempestiva denuncia degli asseriti “vizi” del macchinario nei termini di legge (oppure per averlo fatto tardivamente) e la prescrizione dell'azione svolta nei suoi confronti, atteso che essa aveva venduto all'ospedale due macchinari, uno nel 2010 e l'altro nel 2012 (e non era dimostrato se e quale dei due fosse stato usato durante l'operazione del povero , mentre all'epoca dell'intervento era Per_1
in uso presso il reparto di cardiochirurgia anche un ulteriore macchinario HCU prodotto sempre da rispetto al quale era stata del tutto estranea. CP_8 CP_6
Osservava poi che sia nel 2010 sia nel 2012 essa venditrice non poteva in alcun modo essere stata a conoscenza del rischio di una possibile infezione da batterio Chimaera, per il tramite degli scambiatori di calore del dispositivo di raffreddamento/riscaldamento venduto, foss'anche lo stesso stato originato da un difetto di fabbricazione del dispositivo (ovvero da una sua contaminazione durante il ciclo produttivo), in quanto, al tempo dell'acquisto, il problema non era noto, neppure alla comunità scientifica, e i primi studi sul tema furono pubblicati, per la prima volta, solo nel 2013.
27 Le terze chiamate e si costituivano con OP Controparte_8
un unico patrocinio, pur mantenendo distinte, nei propri atti, le rispettive posizioni.
La prima, precisato di non essere il produttore del Sistema Generatore Termico 3T Stockert, e nemmeno il collaudatore, negava anche di ricoprire il ruolo di manutentore ordinario dei dispositivi:
la circostanza che essa avesse eseguito la manutenzione preventiva annuale dei dispositivi in uso presso l'Ospedale (circostanza pacifica e documentale), consistita in un'attività elettromeccanica, di disinfezione delle superfici, non la renderebbe, a suo dire, legittimata passiva /titolare dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria, per due ragioni:
i) se si accetta la tesi che la contaminazione è avvenuta nella sala operatoria, l'attività di manutenzione annuale svolta da non può in alcun modo sostituire l'attività di CP_7
manutenzione ordinaria e di disinfezione dei circuiti d'acqua (i.e. pompa, serbatoio di riscaldamento/raffreddamento, raccordi e tubi di collegamento) che, conformemente a quanto indicato nelle istruzioni per l'uso del Sistema Generatore Termico 3T Stockert
dev'essere effettuata dalla stessa struttura ospedaliera ogni 14 giorni per prevenire il rischio di contaminazione;
ii) se si accetta la tesi che la contaminazione è avvenuta nella linea di fabbricazione delle macchine nel sito produttivo", allora l'eventuale responsabilità per tale presunta contaminazione non può certo essere ascritta al soggetto che ha effettuato la manutenzione annuale.
La dal canto suo eccepiva l'intervenuta prescrizione della Controparte_8
domanda di manleva dell'Ospedale sulla base dell'art. 125 e dell'art 126 del Codice del Consumo,
applicabili a suo dire anche al di fuori dei rapporti tra professionista e consumatore, visto che l'Ospedale aveva avuto (o per lo meno avrebbe dovuto avere) conoscenza del presunto danno a partire dal giorno in cui era avvenuto il primo campionamento positivo per M. Chimaera, vale a dire in data 1 giugno 2017 mentre il primo atto potenzialmente interruttivo (vale a dire l'atto di chiamata
28 in causa notificato nell'ambito del presente procedimento ex art. 702 bis c.p.c.) era stato portato alla notifica nell'ottobre del 2021, ormai decorso (nel giugno del 2020) il termine triennale.
L'eccezione di decadenza ex art 126 del Codice del Consumo si spiegava poi con riferimento alla data di messa in circolazione del dispositivo HCU asseritamente presente presso l'Ospedale
all'epoca dell'intervento per cui è causa, atteso che esso era stato collaudato nel 2004 e nel 2014 era scaduto il termine decennale di decadenza.
Affermava inoltre di avere adeguatamente avvisato l'Ulss 8 della necessità di disinfezione dei macchinari, e precisamente con :
-la comunicazione datata 14 luglio 2014, inviata via email in data 30 luglio 2014 agli indirizzi email
" e ", Email_2 Email_3
all'attenzione del Responsabile Cardiochirurgia, Responsabile Servizio Perfusione, Responsabile
servizio Ingegneria Clinica, vale a dire all'attenzione dei soggetti che più di tutti avrebbero dovuto seguire e far rispettare scrupolosamente le nuove indicazioni fornite dal produttore, ed era stata poi pubblicata in data 6 febbraio 2015 sul sito del Ministero della Salute .
Con tale comunicazione si segnalava:
"Alcuni pazienti [n.d.r. cardiochirurgici] di questo tipo hanno contratto infezioni causate da un
Mycobacterium chimaera a lenta crescita" e che "È importante assicurarsi che il personale sia consapevole del rischio associato ai micobatteri, nonché revisionare le procedure igieniche e chirurgiche in sala operatoria cardiochirurgica. Tale revisione dovrà riguardare i programmi di campionamento e monitoraggio delle fonti idriche, la preparazione delle soluzioni e i sistemi che utilizzano acqua in sala operatoria cardiochirurgica. Fra questi ultimi, per i generatori termici è
essenziale attenersi scrupolosamente alle procedure di pulizia, disinfezione e manutenzione riportate nelle Istruzioni per l'Uso (per i dispositivi Sorin, consultare l'Allegato 2). In mancanza di una rigorosa disinfezione, conforme alle Istruzioni per l'Uso, questi organismi possono moltiplicarsi in un generatore termico fino a formare potenzialmente una biopellicola.
29 Come è noto, l'acqua nei generatori termici non deve entrare a contatto diretto con il paziente. Uno
dei rischi più elevati di contaminazione per il paziente è il trasferimento, per contatto diretto, di gocce d'acqua/soluzione contenenti micobatteri nell'area chirurgica"
In tale comunicazione, forniva agli operatori sanitari le seguenti raccomandazioni: CP_8
"Riesamini le presenti informazioni e si assicuri di essere a conoscenza delle corrette procedure di gestione dell'acqua nella sala operatoria cardiochirurgica dell'ospedale. In particolare, si assicuri che il suo team conosca i micobatteri e i rischi di potenziale contaminazione in cardiochirurgia.
Nell'Allegato 1 vengono fornite informazioni introduttive. Riesamini le locali procedure di utilizzo dei generatori introduttive. Riesamini le locali procedure di utilizzo dei generatori termici e le pratiche di gestione dell'acqua nella sala operatoria cardiochirurgica. Esamini anche i generatori termici dell'ospedale alla ricerca di potenziale contaminazione. Faccia riferimento alle Istruzioni per l'Uso del generatore termico e/o all'Allegato 2 e riesamini le necessarie procedure di disinfezione,
onde assicurarsi che siano conformi alle istruzioni. Se non si sente sicuro di operare in conformità
alle Istruzioni per l'Uso, esegua un campionamento microbiologico dell'acqua nel generatore termico, quindi disinfetti tale dispositivo e stabilisca se sia necessario procedere a decontaminazione" ;
-l'avviso di sicurezza datato 3 giugno 2015 inviato all'attenzione di igienisti, responsabili di sala operatoria per cardiochirurgia, responsabili dei Rischi/della Sicurezza, Distributori, CP_30
Perfusionisti e altri utilizzatori dei dispositivi in questione e correttamente ricevuto dall'Ospedale,
nel quale si legge: è venuta a conoscenza di alcuni casi di endocardite da Controparte_13
micobatteri non tubercolari o infezione profonda a seguito di interventi cardiochirurgici con l'impiego del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento. Esiste il rischio che i pazienti chirurgici vadano incontro a infezioni cardiovascolari invasive, endocardite comprese, o ad altre infezioni profonde del sito chirurgico causate da micobatteri non tubercolari, come ad esempio il
Mycobacterium Chimaera. Poiché la manifestazione dei sintomi può essere lenta, possono trascorre
30 molti mesi, dopo la conclusione dell'intervento chirurgico, prima che il paziente chirurgico presenti un'infezione. […] Il dispositivo di riscaldamento/raffreddamento, fornito non sterile, può sviluppare acqua ad alta contaminazione in caso di mancato rispetto delle Istruzioni per l'Uso relative alla manutenzione dell'acqua e alla disinfezione del circuito idraulico. Qualora venga utilizzata acqua contaminata all'interno del dispositivo e l'utilizzatore eseguita una manutenzione inadeguata e/o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni per l'uso sulla pulizia del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento, quest'ultimo può diventare una fonte di contaminazione per l'ambiente chirurgico”, e forniva agli operatori sanitari le seguenti raccomandazioni:
ribadisce ai propri clienti che utilizzano dispositivi di riscaldamento/raffreddamento CP_7
l'importanza di attenersi sempre alla corretta manutenzione del dispositivo, e, in particolare, di verificare che venga preservata l'igiene dell'acqua. L'allegato 1 al presente avviso contiene le nuove Istruzioni per l'uso relative alla pulizia e alla disinfezione dei dispositivi di riscaldamento/raffreddamento Sorin.
Si prega di cestinare le istruzioni per l'uso esistenti e di attenersi alle nuove istruzioni per l'uso, che comprendono indicazioni aggiornate per la pulizia e la disinfezione. Accertatevi che il Vostro
personale sia consapevole dei micobatteri e dei rischi di contaminazione potenziale per gli interventi chirurgici […]. […] Nota: è consigliabile implementare un monitoraggio microbiologico delle qualità dell'acqua.
Qui occorre aprire una parentesi (che peraltro avrà un'ulteriore appendice anche in seguito):
rispetto all'avviso del 14 luglio 2014 l'Ospedale ha negato, nelle memorie successive, che esso gli
fosse mai pervenuto, per lo meno per le vie ufficiali, cioè tramite il protocollo generale di , Pt_8
essendo del resto assente una “ricevuta di ritorno” e del resto nell'avviso “prodotto” da CP_8
si nota che esso non risulta inviato agli indirizzi appunto del Protocollo;
aggiungeva l'Ospedale
che l'avviso è anche generico e fornisce solo indicazioni generiche e di massima senza vietare
l'utilizzo dei dispositivi HCU o prescrivere specifici processi da porre in essere.
31 Successivamente ha replicato di aver dimostrato, documentalmente, che l'avviso fu CP_8
inviato all'Ospedale completo di tutte le sue pagine”, e nell'ipotesi in cui tale documento fosse
pervenuto incompleto, controparte ben avrebbe potuto richiedere chiarimenti al mittente;
ed inoltre
che in tale avviso venivano fornite in maniera chiara specifiche e concrete indicazioni in merito ai
rischi connessi alla potenziale contaminazione dei Generatori Termici in uso.
Secondo , insomma, l'Ospedale era stato pienamente informato, e prima CP_8
dell'intervento, dei rischi di infezione de quibus nonché delle misure da adottare al fine di scongiurare tali rischi, e la comunità scientifica aveva iniziato a interessarsi del tema già a partire dal 2014 e certamente dal 2015, dopo l'identificazione del Micobatterio Chimaera quale possibile causa di infezioni gravi in pazienti sottoposti a interventi cardiochirurgici in circolazione extracorporea.
La terza chiamata si Controparte_5
costituiva eccependo l'inoperatività della propria polizza, in quanto la prima richiesta di risarcimento (29 luglio 2019) era successiva al termine del periodo di efficacia della garanzia (31
dicembre 2018) ovvero, in subordine, per l'estraneità dei fatti di causa al rischio assicurato o per violazione degli obblighi di comunicazione e salvataggio ovvero, comunque, per la presenza di una franchigia complessiva di Euro 1.000.000,00.
All'udienza del 25 novembre 2021 parte ricorrente-attrice estendeva le proprie domande a ed a . CP_8 CP_7
Disposto il mutamento del rito, le parti depositavano memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c..
Nel corso della fase istruttoria la causa veniva istruita con prove testimoniali, con l'acquisizione del fascicolo 5072/2019 R.G. relativo alla fase di ATP nella quale erano stati nominati CCTTUU i professori dott. (medico legale) e dott. (infettivologo), nonché con Per_10 Per_2 Per_4
l'integrazione peritale che si è già descritta.
La causa è oggi in decisione.
32 * * *
Nota preliminarmente il Giudicante che sono stati ammessi, e sentiti, dei testi per parte Pt_7
addotti con lo scopo di provare se l'Ospedale applicò le prescrizioni impartite dal produttore.
Oggi, re melius perpensa, quelle prove non erano da ammettere, sia perché la tesi dell'Ospedale
contrasta il fatto che esso ha sempre negato di aver ricevuto quelle istruzioni, sia perché,
eventualmente, l'effettuazione delle disinfezioni andava provata per iscritto (così come vi è prova documentale dell'effettuazione di quelle annuali).
Inoltre è inaccoglibile l'istanza di rinnovazione della CTU, atteso che quella svolta nel corso del procedimento propedeutico di accertamento tecnico preventivo, siccome integrata nella presente causa, appare pienamente esaustiva.
Infatti i Consulenti Tecnici d'Ufficio nominati nel procedimento di istruzione preventiva, previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti
Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, hanno concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici.
I CTU hanno altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle conclusioni finali.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015).
33 E' quindi provata l' origine iatrogena della causa mortis , sussistendo i criteri di compatibilità
scientifica, cronologica, fenomenologica, circa l'insorgenza dell'infezione e il criterio topografico attesa la localizzazione cardiaca del batterio.
* * *
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che il decesso del è stato causato da concorrente Per_1
responsabilità, ai sensi dell'art. 2055 c.c., di , di e della convenuta CP_8 CP_7 Pt_7
mentre va mandata esente da colpe. CP_6
La responsabilità di emerge dalla stessa successione degli Controparte_8
avvisi di sicurezza, che dimostrano l'insufficienza di quelli precedentemente diramati, e dal successivo richiamo di parti del dispositivo HCU.
Nel secondo avviso di sicurezza, diramato nel 2015, infatti scriveva: “Si prega di CP_8
cestinare le istruzioni per l'uso esistenti e di attenersi alle nuove istruzioni per l'uso, che
comprendono indicazioni aggiornate per la pulizia e la disinfezione.” con ciò rivelando l'insufficienza delle istruzioni precedenti (in seguito, avrebbe anche richiamato parti dell'HCU).
Questa parte ha sostenuto che “il fatto che con avviso del 15 giugno 2016 abbia CP_8
provveduto al ritiro di parti del macchinario conferma esclusivamente la buona fede e lo sforzo di
nel garantire il rispetto dei più alti standard qualitativi (…); invero, dall'esame CP_8
dell'avviso di sicurezza del 15 giugno 2016 si evince come abbia disposto sì la CP_8
sostituzione di “alcuni supporti di montaggio dell'ossigenatore” (in particolare, di un tubo che
collega il circuito idraulico del dispositivo di riscaldamento/raffreddamento 3T all'ossigenatore)
ma in quanto si trattava di un componente “non soggetto a disinfezione secondo le istruzioni per
l'uso” (…); per tale ragione, laddove contaminato da un HCU (quest'ultimo contenente M.
Chimaera a causa del mancato rispetto delle procedure di disinfezione prescritte da ) tale CP_8
componente avrebbe poi potuto, a sua volta, fungere da vettore e diffondere il batterio all'interno
di un nuovo HCU.”
34 Ma in realtà, secondo il Tribunale, se, un anno dopo l'operazione del , in data 15.6.16, la Per_1
stessa produttrice si preoccupava di ritirare parti del macchinario che non potevano essere decontaminate e potevano a loro volta essere vettori dell'infezione, appare chiaro che CP_8
aveva posto in commercio un prodotto pericoloso.
Considerato che già nel 2015 era elevato l'allarme da parte della Comunità scientifica per l'aumento dei casi, con intervento anche della e del Controparte_21 [...]
relativa alle infezioni da Controparte_31 Controparte_28
correlate a questi specifici strumenti, la produttrice non avrebbe dovuto limitarsi a CP_8
darne notizia tramite email ma avrebbe dovuto prendere ben più incisivi provvedimenti, come ad esempio il ritiro dei prodotti dal mercato e il loro adeguamento.
e hanno anche evidenziato la mancata, precisa individuazione del macchinario CP_8 CP_7
utilizzato durante e per l'operazione sul . Per_1
Tuttavia è certo, perché riportato nella cartella clinica, che era stato utilizzato un macchinario
“Stockert LivaNova”, ed è certo che l'Ospedale aveva all'epoca in uso tre macchinari CP_32
con Sistema Generatore Termico 3T Stockert, tutti prodotti da , e non è
[...] CP_8
rilevante accertare quale fosse stato usato per l'operazione sul visto che, come precisato Per_1
dai CCTTUU, è in ogni caso possibile una contaminazione ambientale della sala operatoria per effetto dell'utilizzo dell'uno o dell'altro macchinario anche in altre operazioni. CP_8
La responsabilità di poggia anche sugli artt. 114 e 117 Codice del Consumo, secondo i CP_8
quali “il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto” (art.114)
“1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
1. a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
…” (art.117).
35 Nel caso di specie il prodotto di va considerato “difettoso” o perché contaminato in CP_8
origine, o, in ogni caso, perché non erano state fornite adeguate istruzioni e avvertenze per il suo uso e la sua manutenzione.
Secondo la Suprema Corte “La disciplina del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224 (ora confluita negli artt. da 114 a 127 del cd. codice del consumo) ha per oggetto il danno da prodotti difettosi e prevede un tipo di responsabilità che prescinde dalla colpa del produttore, conseguendo alla mera utilizzazione del prodotto difettoso da parte della vittima. Ne deriva che legittimati a far valere la pretesa risarcitoria in forza di tale disciplina risultano tutti i soggetti che si sono trovati esposti,
anche in maniera occasionale, al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all'utilizzatore in senso lato, e non esclusivamente al consumatore o all'utilizzatore non professionale” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13458 del 29/05/2013).
L'applicabilità del Codice del Consumo viene ammessa anche dalla stessa , ma allo CP_8
scopo di eccepire decadenza e prescrizione ex artt. 125 e 126 dello stesso Codice, ritenendo che il primo atto interruttivo, da essa individuato nella citazione in questa causa dell'ottobre 2021 (questo
soggetto non ritiene atto interruttivo la citazione nel procedimento per ATP, nel settembre del
2019, perché non vi ravvisa i requisiti ex art 2943 cc) fosse tardivo a fronte di una conoscenza del danno risalente a quando era avvenuto il primo campionamento positivo per M. Chimaera, vale a dire in data 1 giugno 2017.
Ma va al proposito osservato che l'art. 125 Codice del consumo prevede:
“1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.”
36 Nel caso di specie, si può e si deve affermare che soltanto solo con il deposito della CTU svolta nel procedimento per ATP, avvenuto nell'ottobre del 2020, si è avuta piena contezza della causa mortis
e la piena “conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile”, per cui l'eccezione è
da respingere (e lo stesso vale in riferimento alla ordinaria responsabilità aquiliana).
Oltre alla responsabilità del produttore , sussiste concorrente responsabilità anche di CP_8
. CP_7
Si deve rammentare che questo soggetto ha ammesso di avere eseguito la manutenzione preventiva annuale dei dispositivi in uso presso l'Ospedale, pur aggiungendo che tale attività non poteva sostituire l'attività di manutenzione ordinaria e di disinfezione dei circuiti d'acqua che dovevano essere eseguite dall'Ospedale stesso;
nondimeno, proprio l'avere ammesso di essere stata coinvolta nella manutenzione del macchinario porta ad affermare la correttezza del suo coinvolgimento in causa.
E' da affermare, appunto, anche la concorrente responsabilità di . CP_7
Si è detto che essa effettuava la manutenzione annuale dei macchinari prodotti da e aveva CP_8
svolto l'ultimo intervento nel marzo del 2016.
Contrariamente a quanto sostenuto da , la manutenzione che essa doveva eseguire non era solo CP_7
di tipo elettro-meccanico ma era anche relativa alla disinfezione microbiologica del dispositivo dei macchinari: in particolare doveva rilevare la eventuale formazione del biofilm.
Di ciò si ha conferma nelle istruzioni per l'uso del Sistema Generatore Termico 3T Stockert, in cui si legge, fra l'altro, che tra le varie verifiche che essa doveva eseguire vi erano le “verifiche dello stato dei circuiti/del serbatoio dell'acqua per quanto riguarda depositi di calcare e formazione di biopellicola” (punto 6.1.3).
La rilevanza dell'esecuzione di tali verifiche risulta, poi, dagli stessi avvisi di sicurezza diramati da in cui si evidenziava che “in mancanza di una rigorosa disinfezione, conforme alle CP_8
Istruzioni per l'Uso, questi organismi (micobatteri) possono moltiplicarsi in un generatore termico
37 fino a formare potenzialmente una biopellicola” e che “quando le procedure di disinfezione e di manutenzione non sono eseguite in modo scrupoloso, conformemente alle Istruzioni per l'Uso, gli organismi possono moltiplicarsi nel dispositivo di riscaldamento/raffreddamento, con conseguente rischio di formazione di un biofilm. Il biofilm offre ai batteri, compresi i micobatteri,
l'opportunità di colonizzare il dispositivo”.
Insomma, è provata la responsabilità anche di , quale manutentrice annuale dei dispositivi, la CP_7
quale doveva procedere anche alle verifiche dello stato dei circuiti e del serbatoio dell'acqua per evitare il rischio di formazione di biopellica/biofilm, responsabile della contaminazione del macchinario: dai rapporti di lavoro non risulta che questa tipologia di verifiche sia stata eseguita
(basti considerare che effettuava un controllo dei macchinari anche il 2 marzo 2016, senza CP_7
rilevare alcunché rispetto alla formazione di una bio-pellicola, la quale, invece, dovette certamente essersi già formata, visto quanto occorso al ). Per_1
Vi è poi la concorrente responsabilità anche di 8 per non avere fatto tutto quanto possibile Pt_7
per evitare il rischio di infezione.
La responsabilità di deriva dalle carenze in sede di disinfezione dei macchinari e Pt_7
dell'ambiente operatorio, non avendo essa documentato di avere provveduto nemmeno ai campionamenti bisettimanali raccomandati dalla produttrice (si è già detto che ciò sarebbe stato da
provare per iscritto).
Da una prospettiva di più ampio raggio, il rapporto intercorso tra il paziente e l' ha ad Pt_10
oggetto il contratto c.d. di spedalità, dal quale si generano in capo all' varie Parte_7
obbligazioni, sia di tipo lato sensu alberghiere, sia di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, di strumenti e attrezzature adeguate (Cass., Sez. Un., n.
9556/2002; Cass., n. 13953/2007; Cass., Sez. Un., n. 577/2008; Cass., n. 25844/2017).
In tale contesto, l'Ente ospedaliero risponde dell'inadempimento di tali obbligazioni ex art. 1218 c.c.
Nella responsabilità contrattuale la parte attrice può limitarsi a provare l'esistenza del rapporto
38 contrattuale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, ed allegare l'inadempimento della parte debitrice, astrattamente idoneo a provocare il danno (cfr. Cass., SS.UU. 577/2008), mentre l'Ente ospedaliero è gravato dell'onere di dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile (cfr. Cass. 13.10.2017, n.
24073; Cass. 26.07.2017, n. 18392; Cass. 20.10.2015, n. 21177; Cass. 09.10.2012, n. 17143;
Cass. 11.3.2002, n. 3492; Cass. 15.1.1997, n. 364; Cass. 30.5.1996, n. 5005).
Secondo 8, le istruzioni impartite dalla casa produttrice del macchinario erano Pt_7 CP_8
insufficienti, di tal che le procedure di disinfezione raccomandate non avrebbero avuto l'effetto di impedire la contaminazione, con conseguente responsabilità delle terze chiamate ed esonero da responsabilità della convenuta.
Secondo i CCTTUU, invece, non è possibile definire con esattezza quando sia avvenuta la contaminazione del macchinario (se nel sito di produzione della stessa o in sede ospedaliera) ma di certo non vi è evidenza documentale di un adeguamento della struttura ospedaliera alle raccomandazioni suggerite atte alla disinfezione (e soprattutto al monitoraggio e campionamento delle acque e dell'aria) che, alla luce degli avvisi dell'azienda produttrice e degli alert emanati da organismi istituzionali, dovevano essere attuate dall' . Controparte_25
Pertanto, a fronte di quanto documentato nella pertinente Letteratura scientifica e di quanto segnalato dalla impresa produttrice, si può dedurre che l' convenuto non ha posto in essere CP_33
tutte le dovute procedure, misure di prevenzione, e adempimenti suggeriti al fine di scongiurare l'infezione da Controparte_28
Benché, poi, non vi è prova scientifica che le misure ulteriori sarebbero state in grado di prevenire o intercettare contaminazioni pericolose, è tuttavia lecito e logico supporre che avrebbero permesso di ridurre il rischio o quantomeno avrebbero consentito una precoce individuazione della contaminazione e conseguente dismissione immediata dello strumento contaminato (oltre che un accesso più tempestivo del alle cure antibiotiche). Per_1
39 Non si riscontrano peraltro profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari che ebbero in cura il per quanto concerne le procedure diagnostiche, chirurgiche e terapeutiche adottate Per_1
nel trattamento della patologia e nelle complicanze occorse.
I profili di responsabilità che qui si evidenziano riguardano dunque un miglior controllo e vigilanza sul rischio infettivo, solo tardivamente compreso nella gravità della problematica;
ciò giustifica la conclusione per cui se l' convenuto avesse posto in essere le raccomandazioni del caso, CP_33
l'infezione da probabilmente sarebbe stata evitata. Controparte_28
La riscontrata infezione, per la tipologia dell'agente causale e per le modalità con cui si è prodotta –
tramite la contaminazione del campo operatorio ben oltre il limite di applicabilità delle normali misure di asepsi – non può in alcun modo essere ascritta agli eventi imponderabili che per tale caratteristica potrebbero essere considerati inevitabili, trattandosi comunque di infezione nosocomiale meritevole di risarcimento.
Si deve rilevare dunque che, anche nel caso in cui le procedure di sanificazione e manutenzione del dispositivo fossero state eseguite a regola d'arte e secondo le disposizioni della ditta produttrice, il riscontro di una tale complicanza infettiva (ospedaliera, a tutti gli effetti) non è in alcun modo giustificabile.
Tale complicanza, oltretutto espressione di cluster documentati e tutti assimilabili a gestione errata del dispositivo e/o a difetto intrinseco, è per sé indicativa di un profilo di responsabilità.
La convenuta, dunque, non ha provato di avere adottato ogni possibile misura per prevenire l'infezione, il cui rischio era già stato ufficialmente reso noto sul sito del Ministero della Salute ai primi di febbraio del 2015.
* * *
È a questo punto che si riprende una questione già prima accennata (quando si sono descritte la comparsa di costituzione di , e le deduzioni svolte in replica dall'Ospedale), alla CP_23
luce degli sviluppi che la questione ha avuto in corso di causa.
40 Riepilogando opportunamente:
• all'inizio della causa per sgravarsi da responsabilità, affermava di avere CP_8
adeguatamente avvisato l'Ulss 8 della necessità di disinfezione dei macchinari, e precisamente con una prima comunicazione datata 14 luglio 2014, inviata via email in data
30 luglio 2014 agli indirizzi email " e Email_2
", all'attenzione del Responsabile Email_3
Cardiochirurgia, Responsabile Servizio Perfusione, Responsabile servizio Ingegneria
Clinica, comunicazione che era stata poi anche pubblicata in data 6 febbraio 2015 sul sito del Ministero della Salute;
e poi con successive comunicazioni, tutte però posteriori all'intervento subito dal;
Per_1
• l'Ospedale aveva però negato che l'avviso del luglio 2014 gli fosse mai pervenuto, per lo meno per le vie ufficiali, cioè tramite il protocollo generale di , essendo del resto Pt_8
assente una “ricevuta di ritorno” e del resto nell'avviso “prodotto” da (doc. 6) si CP_8
vede che esso non è stato mai inviato agli indirizzi appunto del Protocollo;
• ha poi aggiunto che l'avviso fu inviato completo di tutte le sue pagine ma CP_8
senza colmare la lacuna relativa alla prova di una sua ricezione da parte dell'Ufficio
istituzionale del protocollo dell'Ospedale.
Così si era impostata la questione, e tale è rimasta per quasi tutto il corso della causa, essendo evidente che l'unico avviso teoricamente rilevante, per gli scopi indicati, poteva essere quello del
2014 (l'unico antecedente all'intervento subito dal ) e non i successivi. Per_1
Senonché, sul finire della causa, e dopo lo spirare dei termini per le produzioni documentali, la difesa di ha prodotto un documento, che è una relazione datata 30 novembre 2020 redatta CP_8
dai NAS dei Carabinieri, quale Organo di Polizia Giudiziaria, delegato dal Sostituto Procuratore
della Repubblica di VI alle indagini in un fascicolo penale aperto a carico di svariati medici
41 dell' in riferimento a diversi casi di contaminazione batteriologica (fra i quali figura Pt_13
anche quello del ), deducendo quanto segue: Per_1
• le indagini riguardano il procedimento penale n. 2972/2018 RGNR,
• ha saputo dell'esistenza del documento in quanto convenuta in una causa civile (la CP_8
n. 5591/2023) nella quale il documento era stato prodotto dalla parte attrice, e solo dal momento in cui essa ebbe accesso, come convenuta, al fascicolo stesso, e cioè dal 22
febbraio 2024;
• tale momento di accesso (22/2/2024) è stato posteriore rispetto allo scadere dei termini, in questa causa, per le produzioni documentali, sicché essa può essere rimessa in termini per la produzione,
• l'interesse che il documento riveste sta soprattutto nella parte in cui i Carabinieri delegati all'indagine scrivono, all'attenzione del Sostituto Procuratore della Repubblica delegante, di aver scoperto che la mail di del 14 luglio 2014 (di cui si è scritto prima, poi anche CP_8
pubblicata sul sito del Ministero della Salute il 6 febbraio 2015) fu ricevuta dall'Ospedale il
30 di quel mese di luglio (ricezione, questa, negata dall'Ospedale nella presente causa), ed altresì nella parte in cui scrivono di aver scoperto gravi carenze e/o ritardi dell'Ospedale
nell'adeguarsi agli avvisi provenienti da CP_8
• insomma, il documento sarebbe rilevante poiché, secondo questa lettura, condurrebbe ad escludere qualunque responsabilità di e , concentrandosi tutta la CP_8 CP_7
responsabilità in capo alla Pt_7
Naturalmente, tutte le parti
contro
-interessate si sono opposte a tale produzione, svolgendo però, in parte, deduzioni non corrette.
Non è stata corretta, ad esempio, l'eccezione per cui non ha dimostrato da quale momento CP_8
essa ha saputo dell'esistenza del documento, poiché la prova invece esiste documentalmente.
42 Non è stato esatto eccepire che non ha chiesto formalmente alcuna rimessione in termini, CP_8
perché tale richiesta può essere intesa come implicita all'interno della produzione di un documento per la quale sono palesemente scaduti i termini.
Nemmeno è vero che non ha spiegato quale sarebbe l'importanza del documento, poiché CP_8
lo ha chiarito sufficientemente.
E nemmeno riveste particolare importanza il fatto che, in una vertenza con oggetto analogo, la
Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile la produzione (tentata in secondo grado),
da parte di di quel medesimo documento, poiché la Corte lo ha fatto senza nemmeno una CP_8
parola di motivazione.
Ora, tutto ciò premesso, vanno distinti i due profili indicati da CP_8
Quanto al profilo della ritenuta prova della ricezione della mail del 2014:
Il documento in questione, secondo il Giudicante, è per un verso ugualmente inammissibile, e per un altro verso è irrilevante.
Per il primo verso, infatti, l'intero sistema delle regole processuali che governano il meccanismo della rimessione in termini presuppone in ogni caso che si verta intorno ad un documento che la parte, dal canto suo, non avrebbe potuto produrre all'interno dello sbarramento temporale, sicché si dà un senso alla riapertura dei termini rispetto ad un documento che la parte era nell'impossibilità di procurarsi prima.
Nel caso concreto, però, si verte intorno ad un aspetto (una prova di una ricezione di una mail) che sicuramente era stato nella disponibilità di quale mittente della mail, sicché questo CP_8
soggetto non può oggi asserire che non poteva procurarsi prima tale prova, solo perché
probabilmente l'aveva con il tempo perduta.
Per il secondo verso, è noto che la comunicazione era stata in ogni caso pubblicata sul sito del
Ministero della Salute in data anteriore rispetto all'intervento del , sicché vi era già la prova Per_1
di una conoscibilità dell'avviso da parte dell'Ospedale.
43 Quanto al profilo del ritenuto ritardo o delle ritenute carenze dell'Ospedale nell'adeguarsi agli avvisi provenienti da CP_8
Per questo aspetto, ritiene il Giudicante che il documento sia astrattamente ammissibile, e tuttavia esso abbia una valenza probatoria davvero minima, così da non giovare, alfine, alla tesi di
CP_8
Pur con tutto il rispetto che si deve ai NAS dei Carabinieri, infatti, va tenuto presente che si tratta pur sempre di meri atti di indagine, da portare all'attenzione del Magistrato inquirente, il quale valuterà poi, sulla base della qualità e della concordanza e della precisione dei dati ricavabili, quale utilità essi possano rivestire per formulare, eventualmente, dei capi di accusa nei confronti dell'uno o dell'altro degli indagati, e di tutto ciò questo Tribunale, oggi, nulla sa.
In ogni caso – e questo argomento è decisivo, e tranchant – anche a dare piena valenza a questa parte della relazione dei NAS, essa giammai esonererebbe dalla loro quota di responsabilità né
(per le considerazioni fatte nelle pagine precedenti a proposito della sua parte di attività di CP_7
manutenzione) né (pure per le considerazioni delle pagine precedenti, alle quali è CP_8
sufficiente rinviare, fra cui in particolare la spiegata insufficienza degli avvisi anteriori nel tempo rispetto all'operazione del ). Per_1
* * *
Pertanto la convenuta e le terze chiamate e devono in solido tra loro Pt_8 CP_8 CP_7
risarcire i danni subiti dai ricorrenti, secondo il principio per il quale, sia in tema di responsabilità
contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più
soggetti, al fine di ritenere la responsabilità di tutti nell'obbligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 cc costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo.
44 Non è possibile, d'altra parte, pervenire a una precisa ripartizione delle responsabilità, per cui nei rapporti interni, in assenza di altri indici di ripartizione, la responsabilità va imputata per il 33% a carico dell' per il 33% a carico di e per il 33% a carico di (si è detto peraltro Pt_7 CP_8 CP_7
che parte ricorrente aveva esteso le proprie domande nei confronti di e di . CP_7 CP_8
* * *
Va invece rigettata la domanda dell' 8 contro visto che la terza chiamata aveva Pt_7 CP_6
venduto due dei macchinari in questione nel 2010 e nel 2012, ossia quando non era ancora noto nella comunità scientifica il pericolo collegato ai macchinari HCD, e che ai sensi dell'art 116 del
Codice del Consumo la responsabilità del fornitore è solo residuale rispetto a quella del produttore.
Certo, la convenuta 8 ha chiesto di essere tenuta indenne dalle proprie assicuratrici. Pt_7
Si è detto, al proposito, di come con la quale era in corso il rapporto assicurativo al CP_5
momento dei fatti, ritiene di non essere obbligata al risarcimento, in quanto la polizza è di tipo
claims made, e la domanda di risarcimento da parte degli odierni ricorrenti (25/6/2019) è successiva rispetto alla fine del rapporto assicurativo (31/12/2018), come del resto fu successiva la domanda da parte della (29/7/2019), mentre (oggi , successiva assicuratrice, ritiene di Pt_7 CP_4 CP_2
non essere obbligata perché quello per cui è causa sarebbe un “sinistro in serie” e il primo della serie era stato denunciato durante la vigenza del rapporto assicurativo fra la e . Pt_7 CP_5
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che la polizza fu stipulata appunto in CP_5
regime di claims made, con efficacia estesa al periodo compreso tra il 31.12.2015 e il 31.12.2018 e con retroattività sino al 01.01.2006; pertanto, in forza di tale peculiare conformazione negoziale, la copertura assicurativa si estende alle sole richieste di risarcimento pervenute all'assicurato nel suddetto periodo di validità.
Ora, ferme restando le date delle richieste di risarcimento, n. 8 e ritengono Pt_7 CP_4
appunto che la garanzia assicurativa della si estenderebbe anche al caso di specie, in CP_5
quanto il medesimo rientrerebbe nella categoria della “serie di sinistri” e avrebbe la “medesima
45 causa” di un altro “sinistro”, denunciato in data 19.11.2018, durante il periodo di validità della polizza , ossia un altro caso di infezione da CP_5 Controparte_28
ha replicato tuttavia che la causa effettiva del decesso è rimasta totalmente sconosciuta e CP_5
indimostrata, così come l'origine effettiva del contagio, per tutti i sinistri relativi a infezione da
Mycobacteryum Chimaera;
in conseguenza non sarebbe possibile affermare che l'evento per cui è
oggi causa sia riconducibile alla “medesima causa” di quelli denunciati entro il termine ultimo di efficacia della garanzia contrattuale (31.12.2018), in quanto per la medesimezza della CP_5
causa è un concetto che va interpretato come medesimezza del “concreto fattore scatenante” che ha portato alla morte.
Ebbene, da un punto di vista strettamente processuale, non vi sono allo stato accertamenti della causa delle morti, con sentenze passate in giudicato, per quanto consta, sui vari casi di infezione da verificatisi presso l'ospedale di VI, sicché, come ha dedotto Controparte_28
, non è possibile affermare la medesimezza delle cause fra i vari sinistri teoricamente CP_5
coinvolti nella “serie”; pertanto, la responsabilità di va esclusa. CP_5
* * *
Appare invece operativa la polizza successivamente stipulata dall' con , il cui art. 20 Pt_7 CP_4
prevede
“Art. 20 - Validità dell'assicurazione ( claims made) - Retroattività
L'assicurazione è prestata nella forma claims made e vale per i sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del periodo di durata di questo contratto, purché siano conseguenza di eventi,
errori od omissioni avvenuti non prima della data di retroattività convenuta e a condizione che l' ne faccia regolare denuncia alla Società nel corso del periodo di durata di questo Pt_7
contratto, ivi incluso il termine di rispetto di 30 giorni previsto all'art.
6.1 per la denuncia dei sinistri . La data di retroattività convenuta è il 01/01/2006.
46 L'assicurazione comprende altresì i sinistri conseguenti a fatti o circostanze pregresse alla data di inizio della presente polizza già noti all'Azienda e/o agli Assicurati, a condizione inderogabile:
a) che gli stessi, in base alle condizioni delle polizze previgenti, non potessero essere validamente denunciati come sinistri ai precedenti assicuratori oppure b) che non fosse pervenuta una Richiesta di risarcimento come definita nella presente Polizza prima della decorrenza del presente contratto”.
Ora, alla luce delle date dell'intervento chirurgico e delle richieste di risarcimento, si può affermare che risultano rispettate tutte le condizioni di cui alla polizza citata.
ha eccepito l'inoperatività della polizza anche in considerazione della previsione dell'art. 25 CP_4
“Precisazioni”: «A puro titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che l'assicurazione
delimitata in questa polizza vale anche per la responsabilità civile che possa gravare
sull' per danni derivanti dalle voci che seguono (…)». 25.7: «Somministrazione, Parte_11
distribuzione, preparazione, utilizzazione di prodotti medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici,
dispositivi medici e protesi fatta eccezione per le responsabilità che incombano sul produttore se
diverso dall'Assicurato» ma tale previsione non è ostativa atteso che l'assicuratrice dovrà tenere indenne nei limiti di quanto la stessa sia tenuta a pagare considerato il concorso con Pt_7
e con , e quindi, come visto, del 33% del danno complessivo. CP_8 CP_7
ha inoltre fatto presente l'esistenza di due franchigie (una denominata SELF INSURANCE CP_4
RETENTION), che a norma della polizza rimangono a carico dell'Azienda Assicurata, per cui tale somma andrà detratta da quanto la stessa dovrà rimborsare a 8. Pt_7
* * *
Passando ora alla liquidazione dei danni richiesti da parte attrice, si deve notare quanto segue.
NI UR AR
Preliminarmente, la e hanno fatto notare che, leggendo attentamente il Pt_7 CP_8 CP_7
ricorso introduttivo (pagg. 20 e ss.), i ricorrenti hanno graduato con precisione le proprie richieste
47 risarcitorie jure hereditario, domandando in via principale (e cioè in caso di accertato nesso causale fra l'infezione batterica e la morte) il solo danno derivato alla vittima per il decesso non immediato;
altre voci invece sono state chieste solo in caso di mancato accertamento di quel nesso (pagg. 24-
27).
Ora, è stato correttamente notato che:
48 Ebbene, quanto alla prima componente, si è detto che la perizia d'ufficio ha calcolato una inabilità
del : totale per 231 giorni;
parziale al 50% per 5 mesi;
parziale al 25% per 6 mesi;
e Per_1
parziale al 10% per 200 giorni.
Il risarcimento liquidabile, in base alle tabelle milanesi, è di euro 42.665.
Quanto alla seconda componente, liquidabile per sua natura solo in via equitativa, anche in questo caso sono stati elaborati appositi principi presso il Tribunale di Milano:
Principio di unitarietà ed onnicomprensività:
tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5
dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale...
Durata limitata:
la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Coscienza:
in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente,
49 ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.
Intensità decrescente e metodo tabellare:
pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, si è ritenuto di porre quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo,
dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di
“adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi,
un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente”
Sulla base dei predetti principi, il Tribunale ritiene, per un ragionamento induttivo, e sulla base dei documenti e della perizia, raggiunta la prova, in particolare, della consapevolezza, da parte di
, della ineluttabilità della sua situazione, una volta che fu posta la diagnosi di Persona_1
contaminazione, ed una volta che egli notò come il senso di astenia e spossatezza non solo non si riduceva con le terapie, ma anzi andava sempre più aggravandosi.
Ritiene il Tribunale di operare la seguente liquidazione:
per i primi 20 giorni:
2.500 euro / giorno tot: 50.000 euro per i successivi 40: 700 euro / giorno tot. 28.000 euro per i successivi 40: 250 euro / giorno tot. 10.000 euro,
per un totale generale di euro 88.000.
Fa poi parte delle richieste, sempre jure hereditario, e comunque in via principale, la voce risarcitoria inerente la perdita di guadagno di , una volta constatata l'impossibilità Persona_1
di svolgere la precedente attività lavorativa di autotrasportatore.
50 In proposito, parte ricorrente ha dimostrato adeguatamente: che, esaminando il biennio antecedente l'evento dannoso, aveva percepito, facendo la media, una retribuzione netta annua Persona_1
di € 52.636,00, data dallo stipendio base più il riconoscimento di indennità di trasferta, straordinari,
indennità di disagio notturno, collegate all'effettivo espletamento dell'attività lavorativa;
che, dopo l'evento dannoso, egli ha percepito mediamente una retribuzione annua di € 40.626,00, pari al solo stipendio base, senza quindi quelle voci accessorie non più conseguibili per la riconosciuta infermità e l'impossibilità di svolgere le mansioni di autista.
Tale danno è ammontato ad € 12.010,00 annui, per un importo complessivo, dalla assenza per malattia (l'astensione dal lavoro per malattia è iniziata in data 24.11.2016) fino alla morte (per totale 43 mesi), ad € 43.000,00, oltre rivalutazione ed interessi.
NI UR PROPRIO
DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato in via equitativa, ma per le rilevate esigenze di uniformità soccorrono le Tabelle milanesi del 2022, aggiornate dopo che la Suprema
Corte aveva ritenuto preferibile un sistema a punti che tenga conto di più variabili: “ il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali,
indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza”
(Cass.n. 10579/2021).
Pare dunque a questo Tribunale che si possano redigere i seguenti prospetti, sulla base delle predette
Tabelle:
(nata nel 1943) (madre, già convivente) Parte_1
51 (nata nel 1967) (sorella, non convivente) Parte_2
(nato nel 1962) (fratello, non convivente) Parte_3
52 (nato nel 1963) (fratello, non convivente) Parte_4
(nato nel 1965) (fratello, non convivente) Parte_5
53 DEL DATORE DI LAVORO Persona_11
Tale voce di danno viene chiesta dal datore di lavoro, e consiste nel costo sopportato a titolo di integrazione, ex art. 63 lettera A comma 12 CCNL (cfr. doc. 24) e volontaria, malattia, maturazione ratei quali 13^ mensilità/14^ mensilità/ferie/permessi/ex festività, contributi previdenziali, premio
CP_
e TFR, rispetto all'assegno di malattia erogato dall tale costo è ammontato, per il CP_17
periodo della malattia, dal 01.01.2017 al 31.12.2017 ad € 31.636,65 e dal 01.01.2018 al 31.12.2018
ad € 30.237,54, complessivamente a € 61.874,19, come analiticamente riepilogato nella perizia tecnica depositata da parte attrice sub doc. 21.
Detta richiesta è fondata, e da accogliere.
ALTRI NI
Rientrano tra i danni patrimoniali anche: i compensi del Collegio peritale sia in sede di ATP che nella presente causa, i compensi del CT nominato da parte attrice, e le spese processuali sostenute in sede di ATP da parte ricorrente;
il tutto ammonta, come da idonea documentazione (da 25 a 33, e da
43 a 45) ad euro 22.694,60.
E' stato scritto, infatti, che “se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l'instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive” (Cass. sez. III, 2.2.2006 n.2275;
sez. III, 21.1.2010 n.997).
* * *
54 In conclusione i ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno pari a complessivi euro
820.357,79, il quale, ad eccezione della sotto-voce del guadagno perduto da , andrà Persona_1
devalutato al momento del fatto e (ricomprendendo poi nel calcolo anche la predetta sotto-voce) via via rivalutato secondo gli indici ISTAT oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza, quindi aumentato degli interessi di legge sino al saldo effettivo.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base delle attività espletate e alla complessità della lite, e con aumento ex art. 4
DM 55/2014 per la pluralità di controparti.
La terza chiamata assicuratrice che si è ritenuta obbligata dovrà corrispondere alla convenuta chiamante anche le spese di lite avendo infondatamente opposto la inoperatività della polizza.
Si ravvisano giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra e Pt_7 CP_6 CP_6
e tra e , considerato che la chiamata in causa era comunque giustificata
[...] Pt_7 CP_5
alla luce della vendita di due dei macchinari in uso all'ospedale e dell'ambiguità della polizza assicurativa di . CP_5
PER QUESTI MOTIVI
1) condanna 8 e ” e Pt_7 Pt_7 Controparte_8 [...]
in solido tra di loro ( e nei rapporti interni per il 33% ciascuna) a pagare CP_7
agli attori a titolo di risarcimento del danno la somma complessiva di euro 820.357,79, la quale, ad eccezione della sotto-voce del guadagno perduto da , andrà Persona_1
devalutata al momento del fatto e (ricomprendendo poi nel calcolo anche la predetta sotto-
voce) via via rivalutata secondo gli indici ISTAT oltre agli interessi di legge sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza, quindi aumentata degli interessi di legge sino al saldo effettivo;
2) condanna e ” e Parte_7 Controparte_8 CP_7 [...]
in solido tra di loro ( e nei rapporti interni per il 33% ciascuna) a rifondere CP_7
55 agli attori le spese di questa causa, liquidate in euro 286 per anticipazioni, euro 14.103 per compensi professionali, euro 21.154,50 per la difesa di più parti, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
3) condanna / a tenere indenne 8 di quanto la stessa sia CP_4 CP_2 Pt_7 Pt_7
costretta a pagare in forza dei capi che precedono, detratte le franchigie;
4) condanna / a rifondere a 8 le spese di lite, calcolate CP_4 CP_2 Pt_7 Pt_7
secondo il valore di un terzo di quanto liquidato agli attori, e precisamente: euro 5.916 per la fase di ATP, euro 8.874 per la maggiorazione per la presenza di più parti nella fase di ATP,
euro 22.457 per compensi professionali di questa causa, euro 33.685,50 per la maggiorazione per la presenza di più parti in questa causa, oltre al rimborso forfettario, CPA
e IVA come per legge;
5) rigetta ogni ulteriore e diversa domanda,
6) compensa le spese di lite nei rapporti processuali diversi da quelli sopra contemplati.
Così deciso in VI il 6 marzo 2025
Il Giudice – dott. Massimiliano De Giovanni
56 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fra essi, è indicato anche uno dei testi che è stato sentito nella presente causa, il . Tes_4