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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5857 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12794/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa NN BA Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. NZ LI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da:
(C.F. ; ), n. in GHANA Parte_1 C.F._1 CodiceFiscale_2 GHANA il 09/10/1991, con il patrocinio dell'Avv. RIZZATO MASSIMO RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dd. 28/06/2024 ha impugnato il diniego di protezione speciale, Parte_1 notificato il 20/06/2024. Con decreto dd. 14/07/2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato. Con successive note dd. 11/11/2024 il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione del fatto che il ricorrente nelle more del giudizio ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale. È stata prodotta in giudizio copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di CP_1 in data 01/08/2024. Il ricorrente ha ottenuto il bene della vita oggetto del presente giudizio;
è pertanto effettivamente cessata la materia del contendere. Le spese di lite vanno compensate in ragione della natura delle situazioni giuridiche oggetto di giudizio, attinenti da un lato al diritto del ricorrente alla permanenza sul territorio dello Stato e dall'altro al controllo del fenomeno migratorio da parte dell'Autorità pubblica. Ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio l'istante dovrà depositare, nel termine di venti giorni dalla comunicazione del presente decreto, la delibera di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di ammissione nonché una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente – con sottoscrizione autenticata dal difensore – in cui il medesimo richiedente attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, per tutte le singole annualità, a partire dall'anno precedente l'introduzione del giudizio e sino all'attualità; l'anteriorità dell'istanza di ammissione di gratuito patrocinio rispetto alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite;
3. riserva di provvedere con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, all'esito dell'integrazione richiesta. Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025. Il Giudice est. La Presidente
NZ LI NN BA
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa NN BA Presidente dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. NZ LI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da:
(C.F. ; ), n. in GHANA Parte_1 C.F._1 CodiceFiscale_2 GHANA il 09/10/1991, con il patrocinio dell'Avv. RIZZATO MASSIMO RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso dd. 28/06/2024 ha impugnato il diniego di protezione speciale, Parte_1 notificato il 20/06/2024. Con decreto dd. 14/07/2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato. Con successive note dd. 11/11/2024 il ricorrente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione del fatto che il ricorrente nelle more del giudizio ha ottenuto il permesso di soggiorno per protezione speciale. È stata prodotta in giudizio copia del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di CP_1 in data 01/08/2024. Il ricorrente ha ottenuto il bene della vita oggetto del presente giudizio;
è pertanto effettivamente cessata la materia del contendere. Le spese di lite vanno compensate in ragione della natura delle situazioni giuridiche oggetto di giudizio, attinenti da un lato al diritto del ricorrente alla permanenza sul territorio dello Stato e dall'altro al controllo del fenomeno migratorio da parte dell'Autorità pubblica. Ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio l'istante dovrà depositare, nel termine di venti giorni dalla comunicazione del presente decreto, la delibera di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di ammissione nonché una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente – con sottoscrizione autenticata dal difensore – in cui il medesimo richiedente attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, per tutte le singole annualità, a partire dall'anno precedente l'introduzione del giudizio e sino all'attualità; l'anteriorità dell'istanza di ammissione di gratuito patrocinio rispetto alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
1 Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite;
3. riserva di provvedere con separato provvedimento alla liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, all'esito dell'integrazione richiesta. Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 13/11/2025. Il Giudice est. La Presidente
NZ LI NN BA
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