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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/08/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5136/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 5136/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa congiuntamente da
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avvocato RIZZA MILAZZO MARINELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avvocato VELLA DANILA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il
04/04/2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 6 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 23/12/2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 06/07/2016 a Noto (SR), atto trascritto nel Comune di Siracusa al n. 299 Parte II , Serie C, Anno 2016);
- che dalla loro unione non nascevano i figli;
All'udienza camerale del 19/06/2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate pagina 2 di 6
pagina 3 di 6 .
pagina 4 di 6 Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5136/2024
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n.
396/2000; spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 23.7.25, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 5136/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa congiuntamente da
(C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avvocato RIZZA MILAZZO MARINELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avvocato VELLA DANILA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il
04/04/2025);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
pagina 1 di 6 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato telematicamente in data 23/12/2024, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in data 06/07/2016 a Noto (SR), atto trascritto nel Comune di Siracusa al n. 299 Parte II , Serie C, Anno 2016);
- che dalla loro unione non nascevano i figli;
All'udienza camerale del 19/06/2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate pagina 2 di 6
pagina 3 di 6 .
pagina 4 di 6 Con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza camerale, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di scioglimento del matrimonio.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5136/2024
V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CP_1
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n.
396/2000; spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 23.7.25, nella camera di consiglio della Sezione
Volontaria Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Gilberto Orazio Rapisarda Veronica Milone
pagina 6 di 6