Articolo 1 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248
Articolo 2
Versione
1 luglio 1865
Art. 1.

Sono approvate ed avranno vigore in tutto il Regno le seguenti leggi:

Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, che costituisce l'allegato A.

Legge sulla Sicurezza pubblica, che costituisce l'allegato B.

Legge sulla Sanita' pubblica, che costituisce l'allegato C.

Legge sull'Istituzione del Consiglio di Stato, che costituisce l'allegato D.

Legge sul Contenzioso amministrativo, che costituisce l'allegato E.

Legge sulle Opere pubbliche, che costituisce l'allegato F.

Entrata in vigore il 1 luglio 1865