Articolo 19 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
Articolo 18Articolo 20
Versione
10 febbraio 1970
Art. 19. Le spese ordinarie e straordinarie dell'A-
zienda predetta, accertate nell'esercizio
finanziario 1960-61, per la competenza pro-
pria dell'esercizio stesso, sono stabilite
in.......................................... L. 24.467.644.729 delle quali furono pagate................... " 13.375.005.492
-------------- e rimasero da pagare........................ L. 11.092.639.237
--------------
Entrata in vigore il 10 febbraio 1970