TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/05/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2523/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2523/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1 Controparte_2
appellato
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 13,27 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. Alessandra Moneta in sostituzione per delega orale dell'avv. FIONDO Parte_1
ANTONINO la quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello;
Per l'avv. Parte_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA .nella persona dell'avv. Luca
Maurini il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi insistendo nelle rispettive posizioni;
entrambi i procuratori si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese;
IL GIUDICE
Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 2523/2024, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza di discussione del 29/05/2025, e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Fiondo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in
Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 24/b, giusto mandato in calce all'opposizione a ordinanza ingiunzione allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 09.05.2024;
-appellante-
CONTRO
Controparte_3
, in persona del in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] CP_2
Distrettuale dello Stato di C.F. , presso i cui Uffici siti in alla Piazza CP_1 P.IVA_1 CP_1
Cavour n. 29, è ope legis domiciliata;
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 378/2023 emessa dal Giudice di Pace di Dott. Vincenzo CP_1
Rattenni, nel procedimento civile n. 3131/2022 R.G. in data 23/02/2024 e pubblicata in data 12/03/2024, non
notificata: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 53/2022 del 15.09.22 di Controparte_3 CP_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 184,70” pagina 2 di 14
CONCLUSIONI
Alla udienza del 29/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza
è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2022, presentava opposizione avanti al Giudice di Parte_1
Pace di avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 53/2022 del 15/09/2022, notificatagli in data CP_1
09/10/2022, elevata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ancona, che ordinava al ricorrente, in qualità di trasgressore e al legale rappresentante della ditta “Quality & RI s.r.l.”, in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma di complessivi € 184,70 a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione della norma di cui all'art. 57, comma 4, D.M. 29/07/2008, n.
146, punita dall'art. 53, comma 7, D.lgs. n. 171/2005, “visto il processo verbale di accertamento e
contestazione d'infrazione amministrativa n. 06/2022/P-NAV elevato in data 11.04.2022 alle ore 09:50 circa, da
militari della di a carico del sig. (…), in qualità di dipendente della Controparte_3 CP_1 Parte_1
soc. “Quality & RI s.r.l.” (…) per non aver comunicato con il preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore il
calendario della visita tecnica riferita all'imbarcazione avente matricola 3VE1828D, prevista per il giorno
08/03/2022 alle ore 17:00 presso AR CA di Ancona (…)” (cfr. doc. n. 7 all.to comparsa di costituzione e risposta in appello).
Con processo verbale di accertamento e di contestazione di infrazione dell'11.04.2022, n. 6/2022/P-
NAV, notificato il 2.05.2022, la contestava al trasgressore e Controparte_3 Parte_1
all'obbligato in solido Quality & RI s.r.l., in persona del legale rappresentante, la violazione dell'art. 57, co. 4, D.M. 29 luglio 2008 n. 146 punito dall'art. 53, co. 7, D.L. 18 luglio 2005 n. 171.
In particolare, il fatto veniva accertato il 10.03.2022 presso gli Uffici della Capitaneria di CP_3
mediante visione degli atti d'ufficio ricevuti dalla Quality & RI s.r.l., con nota assunta al CP_1
protocollo n. 6681 delll'08.03.2022; i militari verbalizzanti accertavano che la predetta società non aveva comunicato con il preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore il calendario della visita tecnica riferita all'imbarcazione avente matricola 3VE1828D, prevista per il giorno 08/03/2022 alle ore 17:00
presso AR CA di (cfr. doc. n. 1 all.to comparsa di costituzione e risposta in appello). CP_1
pagina 3 di 14 La difesa di parte ricorrente (in sintesi e per quanto d'interesse) dopo le premesse in fatto, eccepiva nel ricorso l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione del giusto procedimento, in quanto:
- il provvedimento era stato adottato e notificato oltre il termine previsto dalla legge essendo decorsi oltre 90 giorni dalla presunta infrazione avvenuta in data 08.03.2022;
- la parte non era stata invitata a comparire avanti al Comandante del Compartimento Marittimo di come richiesto nelle memorie difensive inviate, dove chiedeva di essere ascoltato CP_1 Pt_1
personalmente; dopo le prime due convocazioni, per le quali aveva chiesto il differimento per Pt_1
motivi di lavoro e una terza, di cui aveva chiesto il differimento per motivi di salute, non era Pt_1
stato più convocato dalla;
Controparte_3
- era priva di motivazione in ordine al rigetto della proposta opposizione, in quanto la motivazione non esisteva ma faceva un generico richiamo di stile alle cause di esclusione previste dall'art. 4 L.
689/1981;
- nel merito eccepiva l'inesistenza della sanzione e della violazione contestata;
infatti l'art. 57 comma 4
D.M. 146/2008 prevedeva solo le modalità tecniche di esecuzione delle visite ed accertamenti tecnici,
senza disciplinare le conseguenze per l'invio in ritardo di poche ore del calendario visite;
la violazione amministrativa contestata a non era prevista da alcuna norma, tanto che anche la sanzione, Pt_1
proprio perché non prevista per legge, veniva collegata all'art. 53 D.L. 171/2005 riguardante però le violazioni commesse con unità da diporto;
- la carenza di legittimazione passiva di in quanto l'organismo tecnico cui la norma fa Parte_1
riferimento è la Quality & RI s.r.l., che nel verbale di accertamento viene indicata come obbligata in solido ma che in realtà in base alla normativa è l'unico organismo tecnico eventualmente legittimato passivo (cfr. ricorso introduttivo in atti).
La difesa di parte ricorrente chiedeva -quindi- di sospendere l'esecutorietà provvisoria dell'ordinanza impugnata, di annullare l'ordinanza opposta in quanto nulla ed illegittima, di accertare e dichiarare l'archiviazione del verbale di infrazione sotteso, in subordine, previa declaratoria di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, di accogliere integralmente l'opposizione e di condannare il al pagamento delle spese di lite (cfr. ricorso in atti e conclusioni rassegnate a pag.
8-9 del CP_2
predetto).
Il Giudice di Pace con decreto del 26/10/2022 non sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
richiesta da parte ricorrente (cfr. decreto del 26.10.2022 di fissazione udienza).
pagina 4 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/12/2022 si costituiva in giudizio la di – per il tramite del STV (CP) - la quale chiedeva il Controparte_3 CP_1 Controparte_4
rigetto dell'opposizione presentata da con conferma dell'ordinanza - ingiunzione (cfr. Parte_1
relativa comparsa di costituzione e risposta e conclusioni rassegnate a pag. 5 della predetta).
La causa veniva istruita documentalmente;
in assenza di ulteriore attività istruttoria la causa, a seguito della assegnazione del fascicolo a nuovo giudice a seguito della vacanza del ruolo della dott.ssa Eliana
Parlato, giungeva per la decisione alla udienza dell'8.11.2023, dove il Giudice dava lettura del dispositivo in udienza, previo ritiro in camera di consiglio.
Con la sentenza n. 378/2023 pubblicata in data 12.03.2024 ivi appellata il Giudice di Pace di ha CP_1
rigettato l'opposizione e confermato l'ordinanza ingiunzione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della di per euro 100,00 (cfr. Controparte_3 CP_1
dispositivo della sentenza in atti).
In sintesi e per quanto ivi di interesse il Giudice di prime Cure nella parte motiva della sentenza ha ritenuto testualmente che:
- “… L'opposizione non è fondata e va rigettata.
- La vicenda è quella esaurientemente illustrata in atti e alla quale ci si riporta.
- I motivi dell'impugnazione sono tutti da disattendere.
- La sanzione veniva elevata perché il ricorrente non comunicava all'Autorità Marittima almeno 48 ore prima, la
visita periodica che doveva essere effettuata sull'imbarcazione, come previsto dalla normativa in materia (art. 57,
co. 4 D.M. 146/2008).
- Su questo non vi è contestazione.
- La ventilata e presunta creazione di una violazione ad hoc da parte della e quindi di una Controparte_3
sanzione inesistente comminata, e' smentita da quanto correttamente prospettato dall'autorità portuale nella
memoria di costituzione e risposta, laddove parla di una norma in bianco, l'art. 53, comma 7, del d.lgs.
171/2005, che sanziona tutte le violazioni residue del codice e del regolamento, non espressamente specificate. Ed
essendo quella all'esame una violazione dell'art. 57 del D.M. n. 146/2008, ecco che scatta la sanzione.
- La Capitaneria di Porto, dopo il verbale elevato l'11/4/2022 e l'invio degli scritti difensivi da parte del sig.
e della richiesta di essere ascoltato, aveva invitato quest'ultimo per ben quattro volte all'audizione con Pt_1
date via via successive, sempre differite dal ricorrente, sino all'ultima del 13/7/2022 quando non si presentava.
pagina 5 di 14 - Ragion per cui l'ordinanza ingiunzione è stata adottata nel termine dei novanta gg. previsto che decorrono
dalla conclusione del procedimento amministrativo (13/7/2022 data della mancata comparizione all'audizione –
15/9/2022 data del provvedimento).
- L'ordinanza ingiunzione è stata motivata riportando gli elementi essenziali della violazione e riportandosi al
verbale di contestazione, anch'esso notificato.
- Il sig. è stato accertato essere stato l'autore materiale della violazione contestata, e come tale è stato Pt_1
sanzionato.
- Altro non occorre aggiungere se non che le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente, soccombente, e
liquidate come da dispositivo, tenendo conto che la è stata in giudizio con propri Controparte_3
funzionari” (cfr. motivazione alle pag.
2-3 della sentenza in atti).
A fondamento dell'appello la difesa dell'appellante con un unico ed articolato motivo di Parte_1
impugnazione ha denunciato la “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia
– errata e falsa applicazione di legge – contraddittorietà della motivazione”.
Parte appellante evidenziava che il Giudice di primo grado non aveva motivato logicamente e giuridicamente la propria decisione, in quanto aveva erroneamente affermato che l'art. 53, comma 7,
del d.lgs. n. 171/2005 sia una norma in bianco che sanziona le violazioni amministrative residue del codice e del regolamento.
In realtà, secondo la difesa di parte appellante, l'art. 57, co. 4, D.M. n. 146/2008 prevede ed indica le modalità di esecuzione per gli accertamenti tecnici finalizzati al rilascio o convalida del certificato di sicurezza delle unità da diporto e non prevede assolutamente alcun tipo di sanzione amministrativa per l'invio in ritardo di poche ore del calendario visite.
Inoltre, l'art. 53, comma 3, D.L. n. 171/2005, riguardante le violazioni commesse con unità da diporto,
non è conferente al caso di specie. Quindi – secondo l'appellante- il Giudice di Pace contesta ad Pt_1
una violazione amministrativa non prevista da alcuna norma, la cui sanzione viene attinta è
[...]
collegata in maniera fantasiosa all'articolo 53 D.L. n. 171/2005.
Non è provata -inoltre- la convocazione per l'audizione di da parte della di porto di Pt_1 CP_3
Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è insufficiente, non essendo state valutate CP_1
anche le dichiarazioni di ai fini dell'emissione del provvedimento. Pt_1
Infine non era l'organismo tecnico, essendo un ispettore, mentre l'organismo tecnico a cui Parte_1
fa riferimento la norma è la Quality & RI s.r.l. che nel verbale di accertamento viene indicato erroneamente come coobbligato in solido (cfr. atto di appello in atti). pagina 6 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/10/2024 si costituiva in giudizio il
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - Capitaneria di Porto di in persona CP_1
del in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di CP_2 CP_1
chiedendo di rigettare l'appello, in quanto inammissibile o infondato, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza, con vittoria di spese (cfr. conclusioni a pag. 6 della comparsa).
Alla prima udienza del 31/10/2024 per la , già costituita, nessuno compariva e il Controparte_3
procuratore dell'appellante chiedeva fissarsi udienza per la discussione e per la decisione ex art. 429
c.p.c. Veniva così fissata -per la discussione orale e per la decisione- all'odierna udienza del
29/05/2025, all'esito della quale viene emessa la presente sentenza (cfr. verbale della odierna udienza).
Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente riportato) e passando all'esame dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 378/2023 del Giudice di Pace di questo Tribunale ritiene Parte_1 CP_1
che i motivi di impugnazione sono infondati e come tali vanno rigettati, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che seguono che vanno ad integrare quelle del Giudice di primo grado.
Il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante il “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”, all'art. 57 disciplina le “modalità di esecuzione
degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza”; al comma 4
stabilisce che: “4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48
ore di anticipo, all'Autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle
visite periodiche da effettuare contenente gli elementi di identificazione delle unità interessate, il relativo luogo di
ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorità marittima o consolare può intervenire, tramite
proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può verificarne l'esecuzione al termine della stessa”.
Con la circolare chiarimento n. 146/08, avente ad oggetto “il regolamento di attuazione del codice della
nautica da diporto – D.M. 20 luglio 2008, n. 146 - Titolo III - Sicurezza della navigazione da diporto. Rilascio
delle certificazioni e aspetti procedurali”, il delle Infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per CP_2
i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative in relazione alle singole disposizioni normative ed ha precisato che: “Con l'entrata in vigore del regolamento in oggetto è
stato realizzato uno strumento giuridico che, ispirandosi ad un'ottica di semplificazione e snellimento
amministrativo, consentisse di superare, in particolare sotto il profilo delle norme relative alla sicurezza della pagina 7 di 14 navigazione da diporto, la complessità e la frammentarietà della disciplina previgente. Con l'emanazione del
D.M. 146/2008 sono stati infatti esplicitamente abrogati, all'art. 93, il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, relativo
alle norme di sicurezza applicabili alle unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 mt. e il D.M. 5 ottobre
1999, n. 478, relativo a tutte le altre unità da diporto. Il novello quadro normativo detta le linee generali e
descrive molti aspetti procedurali, introducendo inoltre una specifica disciplina per le unità da diporto impiegate
in attività di noleggio. Tuttavia, per una puntuale applicazione da parte degli uffici competenti e degli operatori
tecnici, si rende necessario fornire ulteriori direttive e chiarimenti, anche sul piano strettamente pratico, in modo
da ottenere il giusto coordinamento tra gli uffici e gli operatori stessi, realizzando così uniformità
comportamentale anche nei confronti dell'utenza (…)”.
Con la circolare citata, il Ministero ha dettato, tra l'altro, “Chiarimenti in ordine all'applicazione
dell'articolo 57 – (Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici)” precisando che:
1) I commi 1 e 2 dell'art. 57 disciplinano le verifiche e gli accertamenti tecnici che devono essere eseguiti in sede di primo rilascio ovvero convalida del certificato di sicurezza.
2) Nel successivo comma 3 dell'art. 57, viene stabilita l'attività a carico degli organismi tecnici in sede di effettuazione delle procedure di rinnovo del certificato, a seguito di visita periodica.
In particolare, si prevede che sia per le unità da diporto munite di marcatura CE che per quelle che ne sono sprovviste - art. 48, comma 2, lett. A e B - l'organismo tecnico esegue, alla prevista scadenza, una visita periodica, in esito alla quale rilascia al proprietario un'attestazione di idoneità,
in virtù della quale si constata la permanenza dei requisiti di sicurezza.
Da parte dello stesso organismo tecnico, l'esito della visita e gli estremi dell'attestazione sono annotati sul certificato.
Al riguardo si precisa quanto segue.
2.1) L'attestazione di idoneità deve dare contezza dell'ispettore che ha eseguito la visita. A tal fine,
l'attestazione dovrà riportare nominativo e firma per esteso dello stesso, quale proponente il rilascio dell'attestazione, in analogia a quanto previsto per l'allegato VI (dichiarazione di idoneità al noleggio).
2.2) In ossequio ai principi di trasparenza a cui deve conformarsi l'intera attività di certificazione tecnica e la conseguente attività amministrativa, la stessa attestazione di idoneità deve essere sottoscritta da un soggetto diverso da quello che ha eseguito la visita e, in particolare, dal legale rappresentante dell'organismo tecnico o da un suo rappresentante legale territoriale, delegato in virtù di apposita procura notarile, ovvero dipendente in pianta stabile dallo stesso organismo pagina 8 di 14 tecnico con il ruolo di capo area tecnica o responsabile tecnico delle varie sedi operative,
autorizzato alla firma ai sensi della Circolare n. 30644 in data 20/04/2005 di questa Direzione
Generale, previa verifica dell'operato dell'ispettore che ha eseguito la visita.
2.3) La successiva annotazione sul certificato di sicurezza degli esiti della visita e dell'attestazione di idoneità rilasciata potrà poi essere effettuata e sottoscritta dallo stesso ispettore che ha eseguito la visita, purché munito di apposita procura notarile a rappresentare, in sede locale, l'organismo tecnico.
2.4) Delle procure rilasciate dovrà essere data comunicazione scritta entro trenta giorni dal ricevimento della presente circolare (anticipandola altresì con mezzi telematici, via fax, ecc.) alla scrivente Direzione generale ed al Comando generale del Corpo . Controparte_3
2.5) Gli organismi tecnici dovranno inoltre dare, con le medesime modalità di cui sopra, immediata evidenza di ogni modifica o revoca delle procure speciali rilasciate, allo scopo di consentire l'attività di vigilanza, verifica e coordinamento da parte di questa amministrazione centrale. Si
ricorda all'uopo che le certificazioni firmate in assenza della procura speciale o in regime di revoca della stessa, oltre ad invalidare la documentazione tecnica rilasciata, comportano anche risvolti di carattere penale.
3) Le disposizioni del successivo comma 4 dell'art. 57 sono essenzialmente propedeutiche a quelle del comma sopradescritto e, come noto, prevedono la comunicazione con almeno 48 ore di anticipo, del calendario delle visite alle autorità marittime o consolari aventi giurisdizione sul luogo di esecuzione delle visite stesse.
3.1) Le modalità di comunicazione del calendario non sono espressamente previste nell'articolo, ma tenuto conto che, come detto, lo scopo dell'intero impianto normativo si ispira a principi di semplificazione, si reputa sufficiente la comunicazione mezzo fax.
3.2) Con riguardo al luogo in cui si trova l'unità, si ritiene che competenti a ricevere le suddette comunicazioni siano le Capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e, per le acque interne,
gli uffici provinciali della motorizzazione civile. Le autorità marittime, a loro discrezione, potranno avvalersi, per verificare o presenziare all'esecuzione delle operazioni, di personale destinato presso gli uffici gerarchicamente subordinati (Uffici Locali Marittimi e Delegazioni di Spiaggia) se logisticamente ubicati più prossimi al luogo delle visite.
3.3) In proposito si richiama l'attenzione sulla circostanza che il significato della presenza dell'autorità (anche se facoltativa) all'esecuzione delle visite, va ricercato nella garanzia e trasparenza pagina 9 di 14 che deve essere assicurata reciprocamente tra amministrazione, utenza e operatori del settore, ancor più in un settore delicato come quello della sicurezza della navigazione, per cui anche se non chiaramente esplicitato dalla norma, si ritiene di dover richiedere la trasmissione del calendario anche per gli altri tipi di visite (iniziali ed occasionali), con le medesime modalità di quelle periodiche.
3.4) Per quanto riguarda il format del calendario da trasmettere, si sottolinea che in sede degli incontri succitati non si è stabilito un facsimile comune, in ogni caso sarà necessario che nella comunicazione siano indicati gli elementi essenziali previsti dall'articolo 57, segnatamente: sigla di individuazione, luogo di ormeggio e orario previsto per la visita.
3.5) Per completare la disamina dell'articolato, si precisa che la copia del certificato annotato e l'attestazione di idoneità in originale devono essere trasmesse, anticipandone copia a mezzo fax alla stessa autorità a cui originariamente è stato comunicato il calendario, con successiva spedizione a mezzo di raccomandata con A.R., ovvero consegna diretta a mano (è consentita la spedizione contestuale di documentazione afferente a più unità sottoposte a visita) in modo da assicurare una tracciabilità dei documenti a tutela dell'utenza.
4) Da ultimo, meritano un breve cenno le previsioni dell'art. 6 del regolamento che, nei casi di riacquisto del possesso dell'unità, dispone una “visita di ricognizione” dell'unità. Data la finalità della visita, cioè di rilascio di una nuova licenza di navigazione, è evidente che la citata visita sia riconducibile ad una visita iniziale, finalizzata a confermare il possesso dei requisiti di sicurezza dell'unità (cfr. circolare chiarimenti 14608 Ministero Infrastrutture e Trasporti cit.).
L'espressione “organismo tecnico” richiamato dall'art. 57, comma 4, D.M. n. 146/08 si riferisce a soggetti che, in base a regolamenti o leggi specifiche, sono competenti a rilasciare attestazioni di idoneità per determinate attività.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "nel sistema introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n.
689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la
persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui
responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista
esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione,
rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto
altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L. n. 689 cit., art. 6, il
quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o pagina 10 di 14 incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della
responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel
rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente" (Cass. n. 12264 del 2007). Più di
recente si è anche precisato che "in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o
l'omissione che integra la violazione;
ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società
di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci
amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che
abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale" (Cass. n. 26238 del 2011)”
(cfr. Cass., n. 3879/2012).
Orbene, nel caso di specie, correttamente il Giudice di Pace ha disatteso il motivo di opposizione –
riproposto dall'appellante nel presente grado di giudizio - con il quale l'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affermando che l'unico organismo tecnico eventualmente legittimato passivo è la Quality & RI s.r.l.
Ai sensi dell'art. 6 della legge 689 del 1981 che pone il principio generale della solidarietà nelle sanzioni amministrative: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in
sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la
cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della
direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione”.
In relazione al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 689/1981 che disciplina la solidarietà nelle violazioni amministrative, è stato precisato che in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o pagina 11 di 14 incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima (Sez. 1, Sentenza n. 177
del 11/01/1999 Rv. 522143).
Sempre con riferimento alla applicabilità della solidarietà più recenti pronunzie della Suprema Corte
- hanno affermato il principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione;
ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica concorre con quella della persona fisica autore materiale dell'illecito.
Si è inoltre precisato che la disposizione del citato art.
6 - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico o di lavoro subordinato, ma anche tutte le ipotesi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento o di avvalimento (inteso come attività della quale il committente profitta); ciò a condizione che l'attività sia riconducibile all'iniziativa dell'obbligato quale committente o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica.
Correttamente -quindi- il Giudice di primo grado ha ritenuto che era stato sanzionato in quanto Pt_1
era stato accertato che lo stesso era l'autore materiale della violazione contestata posta in essere nell'interesse e per conto della società Quality & RI s.r.l. (in particolare nella veste di ispettore autorizzato della società Quality & RI dal Ministero dei Trasporti e dello Sviluppo Economico,
come espressamente riportato nella comunicazione effettuata in ritardo).
Dalla documentazione prodotta in atti emerge -infatti- che:
- non aveva comunicato con il preavviso minimo di 48 ore il calendario della visita tecnica Parte_1
riferita all'imbarcazione avente matricola 3VE1828D prevista per l'8.03.2022 alle ore 17:00 presso
AR CA di (cfr processo verbale di accertamento e di contestazione dell'infrazione); CP_1
- con pec dell'8.03.2022 delle ore 12:07 – nelle veste di ispettore autorizzato della società Parte_1
Quality & RI dal Ministero dei Trasporti e dello Sviluppo Economico- aveva inviato una variazione al calendario visite fissato e inviato in data 6.03.2022 alle ore 15:57;
- non veniva -pertanto- rispettato il preavviso minimo (e come tale inderogabile vista la finalità cui il citato termine è diretto) di 48 ore richiesto dalla norma, come del resto riconosciuto dallo stesso Pt_1 pagina 12 di 14 il quale ha affermato di avere inviato “in ritardo di poche ore” il calendario visite (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo);
- la di a seguito della richiesta di audizione formulata dal sig. , lo Controparte_3 CP_1 Pt_1
invitava a mezzo pec a presentarsi ai fini della sua audizione personale nelle date del 30.05.2022,
14.06.2022, 22.06.2022, 13.07.2022 (cfr. doc.ti nn. 3 – 4 – 5 – 6 all.ti comparsa), e il ricorrente chiedeva per le prime tre convocazioni un rinvio per motivi di lavoro / di salute, fino alla data della quarta convocazione, fissata per il 13/07/2022, quando non si presentava, come attestato dal C.F. (CP) Pt_1
della di Gianluca in data 13.07.22 (cfr. doc. n. 6 all.to comparsa). Controparte_3 CP_1 CP_5
Quindi ed in conclusione l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata, sia pur integrata con le argomentazioni di cui sopra.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore di parte appellata ex DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022 (ed in via equitativa in assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma oggetto di ingiunzione -
quindi- lo scaglione è quello fino ad E. 1.100,00, valori medi) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività gli importi relativi alla fase della
“trattazione/istruzione” non vengono liquidati;
mentre quelli relativi alla fase decisionale vengono liquidati nella misura del 50% tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione al rito decisionale ivi applicato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 2523/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
RIGETTA
L'appello proposto da perché infondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza ivi appellata;
CONDANNA
al pagamento in favore della Ministero delle Parte_1 Controparte_3
Infrastrutture e dei Trasporti, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano – per le pagina 13 di 14 causali di cui in motivazione- in E. 462,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit.
Ancona 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2523/2024 tra
Parte_1
appellante e
Controparte_1 Controparte_2
appellato
Oggi 29 maggio 2025 ad ore 13,27 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. Alessandra Moneta in sostituzione per delega orale dell'avv. FIONDO Parte_1
ANTONINO la quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello;
Per l'avv. Parte_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA .nella persona dell'avv. Luca
Maurini il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione in appello;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi insistendo nelle rispettive posizioni;
entrambi i procuratori si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese;
IL GIUDICE
Dato atto, si ritira in Camera di Consiglio;
all'esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 2523/2024, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza di discussione del 29/05/2025, e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Fiondo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in
Piano di Sorrento (NA) al Corso Italia n. 24/b, giusto mandato in calce all'opposizione a ordinanza ingiunzione allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 09.05.2024;
-appellante-
CONTRO
Controparte_3
, in persona del in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
[...] CP_2
Distrettuale dello Stato di C.F. , presso i cui Uffici siti in alla Piazza CP_1 P.IVA_1 CP_1
Cavour n. 29, è ope legis domiciliata;
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 378/2023 emessa dal Giudice di Pace di Dott. Vincenzo CP_1
Rattenni, nel procedimento civile n. 3131/2022 R.G. in data 23/02/2024 e pubblicata in data 12/03/2024, non
notificata: opposizione a ordinanza ingiunzione n. 53/2022 del 15.09.22 di Controparte_3 CP_1
avente ad oggetto il pagamento della somma di € 184,70” pagina 2 di 14
CONCLUSIONI
Alla udienza del 29/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza
è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2022, presentava opposizione avanti al Giudice di Parte_1
Pace di avverso l'ordinanza – ingiunzione n. 53/2022 del 15/09/2022, notificatagli in data CP_1
09/10/2022, elevata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Ancona, che ordinava al ricorrente, in qualità di trasgressore e al legale rappresentante della ditta “Quality & RI s.r.l.”, in qualità di obbligata in solido, il pagamento della somma di complessivi € 184,70 a titolo di sanzione amministrativa dovuta per la violazione della norma di cui all'art. 57, comma 4, D.M. 29/07/2008, n.
146, punita dall'art. 53, comma 7, D.lgs. n. 171/2005, “visto il processo verbale di accertamento e
contestazione d'infrazione amministrativa n. 06/2022/P-NAV elevato in data 11.04.2022 alle ore 09:50 circa, da
militari della di a carico del sig. (…), in qualità di dipendente della Controparte_3 CP_1 Parte_1
soc. “Quality & RI s.r.l.” (…) per non aver comunicato con il preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore il
calendario della visita tecnica riferita all'imbarcazione avente matricola 3VE1828D, prevista per il giorno
08/03/2022 alle ore 17:00 presso AR CA di Ancona (…)” (cfr. doc. n. 7 all.to comparsa di costituzione e risposta in appello).
Con processo verbale di accertamento e di contestazione di infrazione dell'11.04.2022, n. 6/2022/P-
NAV, notificato il 2.05.2022, la contestava al trasgressore e Controparte_3 Parte_1
all'obbligato in solido Quality & RI s.r.l., in persona del legale rappresentante, la violazione dell'art. 57, co. 4, D.M. 29 luglio 2008 n. 146 punito dall'art. 53, co. 7, D.L. 18 luglio 2005 n. 171.
In particolare, il fatto veniva accertato il 10.03.2022 presso gli Uffici della Capitaneria di CP_3
mediante visione degli atti d'ufficio ricevuti dalla Quality & RI s.r.l., con nota assunta al CP_1
protocollo n. 6681 delll'08.03.2022; i militari verbalizzanti accertavano che la predetta società non aveva comunicato con il preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore il calendario della visita tecnica riferita all'imbarcazione avente matricola 3VE1828D, prevista per il giorno 08/03/2022 alle ore 17:00
presso AR CA di (cfr. doc. n. 1 all.to comparsa di costituzione e risposta in appello). CP_1
pagina 3 di 14 La difesa di parte ricorrente (in sintesi e per quanto d'interesse) dopo le premesse in fatto, eccepiva nel ricorso l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per violazione del giusto procedimento, in quanto:
- il provvedimento era stato adottato e notificato oltre il termine previsto dalla legge essendo decorsi oltre 90 giorni dalla presunta infrazione avvenuta in data 08.03.2022;
- la parte non era stata invitata a comparire avanti al Comandante del Compartimento Marittimo di come richiesto nelle memorie difensive inviate, dove chiedeva di essere ascoltato CP_1 Pt_1
personalmente; dopo le prime due convocazioni, per le quali aveva chiesto il differimento per Pt_1
motivi di lavoro e una terza, di cui aveva chiesto il differimento per motivi di salute, non era Pt_1
stato più convocato dalla;
Controparte_3
- era priva di motivazione in ordine al rigetto della proposta opposizione, in quanto la motivazione non esisteva ma faceva un generico richiamo di stile alle cause di esclusione previste dall'art. 4 L.
689/1981;
- nel merito eccepiva l'inesistenza della sanzione e della violazione contestata;
infatti l'art. 57 comma 4
D.M. 146/2008 prevedeva solo le modalità tecniche di esecuzione delle visite ed accertamenti tecnici,
senza disciplinare le conseguenze per l'invio in ritardo di poche ore del calendario visite;
la violazione amministrativa contestata a non era prevista da alcuna norma, tanto che anche la sanzione, Pt_1
proprio perché non prevista per legge, veniva collegata all'art. 53 D.L. 171/2005 riguardante però le violazioni commesse con unità da diporto;
- la carenza di legittimazione passiva di in quanto l'organismo tecnico cui la norma fa Parte_1
riferimento è la Quality & RI s.r.l., che nel verbale di accertamento viene indicata come obbligata in solido ma che in realtà in base alla normativa è l'unico organismo tecnico eventualmente legittimato passivo (cfr. ricorso introduttivo in atti).
La difesa di parte ricorrente chiedeva -quindi- di sospendere l'esecutorietà provvisoria dell'ordinanza impugnata, di annullare l'ordinanza opposta in quanto nulla ed illegittima, di accertare e dichiarare l'archiviazione del verbale di infrazione sotteso, in subordine, previa declaratoria di annullamento dell'ordinanza di ingiunzione opposta, di accogliere integralmente l'opposizione e di condannare il al pagamento delle spese di lite (cfr. ricorso in atti e conclusioni rassegnate a pag.
8-9 del CP_2
predetto).
Il Giudice di Pace con decreto del 26/10/2022 non sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato,
richiesta da parte ricorrente (cfr. decreto del 26.10.2022 di fissazione udienza).
pagina 4 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/12/2022 si costituiva in giudizio la di – per il tramite del STV (CP) - la quale chiedeva il Controparte_3 CP_1 Controparte_4
rigetto dell'opposizione presentata da con conferma dell'ordinanza - ingiunzione (cfr. Parte_1
relativa comparsa di costituzione e risposta e conclusioni rassegnate a pag. 5 della predetta).
La causa veniva istruita documentalmente;
in assenza di ulteriore attività istruttoria la causa, a seguito della assegnazione del fascicolo a nuovo giudice a seguito della vacanza del ruolo della dott.ssa Eliana
Parlato, giungeva per la decisione alla udienza dell'8.11.2023, dove il Giudice dava lettura del dispositivo in udienza, previo ritiro in camera di consiglio.
Con la sentenza n. 378/2023 pubblicata in data 12.03.2024 ivi appellata il Giudice di Pace di ha CP_1
rigettato l'opposizione e confermato l'ordinanza ingiunzione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della di per euro 100,00 (cfr. Controparte_3 CP_1
dispositivo della sentenza in atti).
In sintesi e per quanto ivi di interesse il Giudice di prime Cure nella parte motiva della sentenza ha ritenuto testualmente che:
- “… L'opposizione non è fondata e va rigettata.
- La vicenda è quella esaurientemente illustrata in atti e alla quale ci si riporta.
- I motivi dell'impugnazione sono tutti da disattendere.
- La sanzione veniva elevata perché il ricorrente non comunicava all'Autorità Marittima almeno 48 ore prima, la
visita periodica che doveva essere effettuata sull'imbarcazione, come previsto dalla normativa in materia (art. 57,
co. 4 D.M. 146/2008).
- Su questo non vi è contestazione.
- La ventilata e presunta creazione di una violazione ad hoc da parte della e quindi di una Controparte_3
sanzione inesistente comminata, e' smentita da quanto correttamente prospettato dall'autorità portuale nella
memoria di costituzione e risposta, laddove parla di una norma in bianco, l'art. 53, comma 7, del d.lgs.
171/2005, che sanziona tutte le violazioni residue del codice e del regolamento, non espressamente specificate. Ed
essendo quella all'esame una violazione dell'art. 57 del D.M. n. 146/2008, ecco che scatta la sanzione.
- La Capitaneria di Porto, dopo il verbale elevato l'11/4/2022 e l'invio degli scritti difensivi da parte del sig.
e della richiesta di essere ascoltato, aveva invitato quest'ultimo per ben quattro volte all'audizione con Pt_1
date via via successive, sempre differite dal ricorrente, sino all'ultima del 13/7/2022 quando non si presentava.
pagina 5 di 14 - Ragion per cui l'ordinanza ingiunzione è stata adottata nel termine dei novanta gg. previsto che decorrono
dalla conclusione del procedimento amministrativo (13/7/2022 data della mancata comparizione all'audizione –
15/9/2022 data del provvedimento).
- L'ordinanza ingiunzione è stata motivata riportando gli elementi essenziali della violazione e riportandosi al
verbale di contestazione, anch'esso notificato.
- Il sig. è stato accertato essere stato l'autore materiale della violazione contestata, e come tale è stato Pt_1
sanzionato.
- Altro non occorre aggiungere se non che le spese di lite vengono poste a carico del ricorrente, soccombente, e
liquidate come da dispositivo, tenendo conto che la è stata in giudizio con propri Controparte_3
funzionari” (cfr. motivazione alle pag.
2-3 della sentenza in atti).
A fondamento dell'appello la difesa dell'appellante con un unico ed articolato motivo di Parte_1
impugnazione ha denunciato la “omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia
– errata e falsa applicazione di legge – contraddittorietà della motivazione”.
Parte appellante evidenziava che il Giudice di primo grado non aveva motivato logicamente e giuridicamente la propria decisione, in quanto aveva erroneamente affermato che l'art. 53, comma 7,
del d.lgs. n. 171/2005 sia una norma in bianco che sanziona le violazioni amministrative residue del codice e del regolamento.
In realtà, secondo la difesa di parte appellante, l'art. 57, co. 4, D.M. n. 146/2008 prevede ed indica le modalità di esecuzione per gli accertamenti tecnici finalizzati al rilascio o convalida del certificato di sicurezza delle unità da diporto e non prevede assolutamente alcun tipo di sanzione amministrativa per l'invio in ritardo di poche ore del calendario visite.
Inoltre, l'art. 53, comma 3, D.L. n. 171/2005, riguardante le violazioni commesse con unità da diporto,
non è conferente al caso di specie. Quindi – secondo l'appellante- il Giudice di Pace contesta ad Pt_1
una violazione amministrativa non prevista da alcuna norma, la cui sanzione viene attinta è
[...]
collegata in maniera fantasiosa all'articolo 53 D.L. n. 171/2005.
Non è provata -inoltre- la convocazione per l'audizione di da parte della di porto di Pt_1 CP_3
Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è insufficiente, non essendo state valutate CP_1
anche le dichiarazioni di ai fini dell'emissione del provvedimento. Pt_1
Infine non era l'organismo tecnico, essendo un ispettore, mentre l'organismo tecnico a cui Parte_1
fa riferimento la norma è la Quality & RI s.r.l. che nel verbale di accertamento viene indicato erroneamente come coobbligato in solido (cfr. atto di appello in atti). pagina 6 di 14 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22/10/2024 si costituiva in giudizio il
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili - Capitaneria di Porto di in persona CP_1
del in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di CP_2 CP_1
chiedendo di rigettare l'appello, in quanto inammissibile o infondato, sia in fatto che in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza, con vittoria di spese (cfr. conclusioni a pag. 6 della comparsa).
Alla prima udienza del 31/10/2024 per la , già costituita, nessuno compariva e il Controparte_3
procuratore dell'appellante chiedeva fissarsi udienza per la discussione e per la decisione ex art. 429
c.p.c. Veniva così fissata -per la discussione orale e per la decisione- all'odierna udienza del
29/05/2025, all'esito della quale viene emessa la presente sentenza (cfr. verbale della odierna udienza).
Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente riportato) e passando all'esame dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 378/2023 del Giudice di Pace di questo Tribunale ritiene Parte_1 CP_1
che i motivi di impugnazione sono infondati e come tali vanno rigettati, con conseguente conferma del provvedimento impugnato.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che seguono che vanno ad integrare quelle del Giudice di primo grado.
Il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante il “Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”, all'art. 57 disciplina le “modalità di esecuzione
degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza”; al comma 4
stabilisce che: “4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48
ore di anticipo, all'Autorità marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle
visite periodiche da effettuare contenente gli elementi di identificazione delle unità interessate, il relativo luogo di
ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorità marittima o consolare può intervenire, tramite
proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero può verificarne l'esecuzione al termine della stessa”.
Con la circolare chiarimento n. 146/08, avente ad oggetto “il regolamento di attuazione del codice della
nautica da diporto – D.M. 20 luglio 2008, n. 146 - Titolo III - Sicurezza della navigazione da diporto. Rilascio
delle certificazioni e aspetti procedurali”, il delle Infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per CP_2
i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative in relazione alle singole disposizioni normative ed ha precisato che: “Con l'entrata in vigore del regolamento in oggetto è
stato realizzato uno strumento giuridico che, ispirandosi ad un'ottica di semplificazione e snellimento
amministrativo, consentisse di superare, in particolare sotto il profilo delle norme relative alla sicurezza della pagina 7 di 14 navigazione da diporto, la complessità e la frammentarietà della disciplina previgente. Con l'emanazione del
D.M. 146/2008 sono stati infatti esplicitamente abrogati, all'art. 93, il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, relativo
alle norme di sicurezza applicabili alle unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 mt. e il D.M. 5 ottobre
1999, n. 478, relativo a tutte le altre unità da diporto. Il novello quadro normativo detta le linee generali e
descrive molti aspetti procedurali, introducendo inoltre una specifica disciplina per le unità da diporto impiegate
in attività di noleggio. Tuttavia, per una puntuale applicazione da parte degli uffici competenti e degli operatori
tecnici, si rende necessario fornire ulteriori direttive e chiarimenti, anche sul piano strettamente pratico, in modo
da ottenere il giusto coordinamento tra gli uffici e gli operatori stessi, realizzando così uniformità
comportamentale anche nei confronti dell'utenza (…)”.
Con la circolare citata, il Ministero ha dettato, tra l'altro, “Chiarimenti in ordine all'applicazione
dell'articolo 57 – (Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici)” precisando che:
1) I commi 1 e 2 dell'art. 57 disciplinano le verifiche e gli accertamenti tecnici che devono essere eseguiti in sede di primo rilascio ovvero convalida del certificato di sicurezza.
2) Nel successivo comma 3 dell'art. 57, viene stabilita l'attività a carico degli organismi tecnici in sede di effettuazione delle procedure di rinnovo del certificato, a seguito di visita periodica.
In particolare, si prevede che sia per le unità da diporto munite di marcatura CE che per quelle che ne sono sprovviste - art. 48, comma 2, lett. A e B - l'organismo tecnico esegue, alla prevista scadenza, una visita periodica, in esito alla quale rilascia al proprietario un'attestazione di idoneità,
in virtù della quale si constata la permanenza dei requisiti di sicurezza.
Da parte dello stesso organismo tecnico, l'esito della visita e gli estremi dell'attestazione sono annotati sul certificato.
Al riguardo si precisa quanto segue.
2.1) L'attestazione di idoneità deve dare contezza dell'ispettore che ha eseguito la visita. A tal fine,
l'attestazione dovrà riportare nominativo e firma per esteso dello stesso, quale proponente il rilascio dell'attestazione, in analogia a quanto previsto per l'allegato VI (dichiarazione di idoneità al noleggio).
2.2) In ossequio ai principi di trasparenza a cui deve conformarsi l'intera attività di certificazione tecnica e la conseguente attività amministrativa, la stessa attestazione di idoneità deve essere sottoscritta da un soggetto diverso da quello che ha eseguito la visita e, in particolare, dal legale rappresentante dell'organismo tecnico o da un suo rappresentante legale territoriale, delegato in virtù di apposita procura notarile, ovvero dipendente in pianta stabile dallo stesso organismo pagina 8 di 14 tecnico con il ruolo di capo area tecnica o responsabile tecnico delle varie sedi operative,
autorizzato alla firma ai sensi della Circolare n. 30644 in data 20/04/2005 di questa Direzione
Generale, previa verifica dell'operato dell'ispettore che ha eseguito la visita.
2.3) La successiva annotazione sul certificato di sicurezza degli esiti della visita e dell'attestazione di idoneità rilasciata potrà poi essere effettuata e sottoscritta dallo stesso ispettore che ha eseguito la visita, purché munito di apposita procura notarile a rappresentare, in sede locale, l'organismo tecnico.
2.4) Delle procure rilasciate dovrà essere data comunicazione scritta entro trenta giorni dal ricevimento della presente circolare (anticipandola altresì con mezzi telematici, via fax, ecc.) alla scrivente Direzione generale ed al Comando generale del Corpo . Controparte_3
2.5) Gli organismi tecnici dovranno inoltre dare, con le medesime modalità di cui sopra, immediata evidenza di ogni modifica o revoca delle procure speciali rilasciate, allo scopo di consentire l'attività di vigilanza, verifica e coordinamento da parte di questa amministrazione centrale. Si
ricorda all'uopo che le certificazioni firmate in assenza della procura speciale o in regime di revoca della stessa, oltre ad invalidare la documentazione tecnica rilasciata, comportano anche risvolti di carattere penale.
3) Le disposizioni del successivo comma 4 dell'art. 57 sono essenzialmente propedeutiche a quelle del comma sopradescritto e, come noto, prevedono la comunicazione con almeno 48 ore di anticipo, del calendario delle visite alle autorità marittime o consolari aventi giurisdizione sul luogo di esecuzione delle visite stesse.
3.1) Le modalità di comunicazione del calendario non sono espressamente previste nell'articolo, ma tenuto conto che, come detto, lo scopo dell'intero impianto normativo si ispira a principi di semplificazione, si reputa sufficiente la comunicazione mezzo fax.
3.2) Con riguardo al luogo in cui si trova l'unità, si ritiene che competenti a ricevere le suddette comunicazioni siano le Capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e, per le acque interne,
gli uffici provinciali della motorizzazione civile. Le autorità marittime, a loro discrezione, potranno avvalersi, per verificare o presenziare all'esecuzione delle operazioni, di personale destinato presso gli uffici gerarchicamente subordinati (Uffici Locali Marittimi e Delegazioni di Spiaggia) se logisticamente ubicati più prossimi al luogo delle visite.
3.3) In proposito si richiama l'attenzione sulla circostanza che il significato della presenza dell'autorità (anche se facoltativa) all'esecuzione delle visite, va ricercato nella garanzia e trasparenza pagina 9 di 14 che deve essere assicurata reciprocamente tra amministrazione, utenza e operatori del settore, ancor più in un settore delicato come quello della sicurezza della navigazione, per cui anche se non chiaramente esplicitato dalla norma, si ritiene di dover richiedere la trasmissione del calendario anche per gli altri tipi di visite (iniziali ed occasionali), con le medesime modalità di quelle periodiche.
3.4) Per quanto riguarda il format del calendario da trasmettere, si sottolinea che in sede degli incontri succitati non si è stabilito un facsimile comune, in ogni caso sarà necessario che nella comunicazione siano indicati gli elementi essenziali previsti dall'articolo 57, segnatamente: sigla di individuazione, luogo di ormeggio e orario previsto per la visita.
3.5) Per completare la disamina dell'articolato, si precisa che la copia del certificato annotato e l'attestazione di idoneità in originale devono essere trasmesse, anticipandone copia a mezzo fax alla stessa autorità a cui originariamente è stato comunicato il calendario, con successiva spedizione a mezzo di raccomandata con A.R., ovvero consegna diretta a mano (è consentita la spedizione contestuale di documentazione afferente a più unità sottoposte a visita) in modo da assicurare una tracciabilità dei documenti a tutela dell'utenza.
4) Da ultimo, meritano un breve cenno le previsioni dell'art. 6 del regolamento che, nei casi di riacquisto del possesso dell'unità, dispone una “visita di ricognizione” dell'unità. Data la finalità della visita, cioè di rilascio di una nuova licenza di navigazione, è evidente che la citata visita sia riconducibile ad una visita iniziale, finalizzata a confermare il possesso dei requisiti di sicurezza dell'unità (cfr. circolare chiarimenti 14608 Ministero Infrastrutture e Trasporti cit.).
L'espressione “organismo tecnico” richiamato dall'art. 57, comma 4, D.M. n. 146/08 si riferisce a soggetti che, in base a regolamenti o leggi specifiche, sono competenti a rilasciare attestazioni di idoneità per determinate attività.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che "nel sistema introdotto dalla L. 24 novembre 1981, n.
689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la
persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui
responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista
esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione,
rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto
altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dalla L. n. 689 cit., art. 6, il
quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o pagina 10 di 14 incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della
responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel
rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente" (Cass. n. 12264 del 2007). Più di
recente si è anche precisato che "in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 3, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o
l'omissione che integra la violazione;
ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società
di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci
amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che
abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale" (Cass. n. 26238 del 2011)”
(cfr. Cass., n. 3879/2012).
Orbene, nel caso di specie, correttamente il Giudice di Pace ha disatteso il motivo di opposizione –
riproposto dall'appellante nel presente grado di giudizio - con il quale l'opponente ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, affermando che l'unico organismo tecnico eventualmente legittimato passivo è la Quality & RI s.r.l.
Ai sensi dell'art. 6 della legge 689 del 1981 che pone il principio generale della solidarietà nelle sanzioni amministrative: “Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in
sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la
cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della
direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore
della violazione”.
In relazione al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 689/1981 che disciplina la solidarietà nelle violazioni amministrative, è stato precisato che in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o pagina 11 di 14 incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima (Sez. 1, Sentenza n. 177
del 11/01/1999 Rv. 522143).
Sempre con riferimento alla applicabilità della solidarietà più recenti pronunzie della Suprema Corte
- hanno affermato il principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione;
ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica concorre con quella della persona fisica autore materiale dell'illecito.
Si è inoltre precisato che la disposizione del citato art.
6 - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico o di lavoro subordinato, ma anche tutte le ipotesi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento o di avvalimento (inteso come attività della quale il committente profitta); ciò a condizione che l'attività sia riconducibile all'iniziativa dell'obbligato quale committente o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica.
Correttamente -quindi- il Giudice di primo grado ha ritenuto che era stato sanzionato in quanto Pt_1
era stato accertato che lo stesso era l'autore materiale della violazione contestata posta in essere nell'interesse e per conto della società Quality & RI s.r.l. (in particolare nella veste di ispettore autorizzato della società Quality & RI dal Ministero dei Trasporti e dello Sviluppo Economico,
come espressamente riportato nella comunicazione effettuata in ritardo).
Dalla documentazione prodotta in atti emerge -infatti- che:
- non aveva comunicato con il preavviso minimo di 48 ore il calendario della visita tecnica Parte_1
riferita all'imbarcazione avente matricola 3VE1828D prevista per l'8.03.2022 alle ore 17:00 presso
AR CA di (cfr processo verbale di accertamento e di contestazione dell'infrazione); CP_1
- con pec dell'8.03.2022 delle ore 12:07 – nelle veste di ispettore autorizzato della società Parte_1
Quality & RI dal Ministero dei Trasporti e dello Sviluppo Economico- aveva inviato una variazione al calendario visite fissato e inviato in data 6.03.2022 alle ore 15:57;
- non veniva -pertanto- rispettato il preavviso minimo (e come tale inderogabile vista la finalità cui il citato termine è diretto) di 48 ore richiesto dalla norma, come del resto riconosciuto dallo stesso Pt_1 pagina 12 di 14 il quale ha affermato di avere inviato “in ritardo di poche ore” il calendario visite (cfr. pag. 6 ricorso introduttivo);
- la di a seguito della richiesta di audizione formulata dal sig. , lo Controparte_3 CP_1 Pt_1
invitava a mezzo pec a presentarsi ai fini della sua audizione personale nelle date del 30.05.2022,
14.06.2022, 22.06.2022, 13.07.2022 (cfr. doc.ti nn. 3 – 4 – 5 – 6 all.ti comparsa), e il ricorrente chiedeva per le prime tre convocazioni un rinvio per motivi di lavoro / di salute, fino alla data della quarta convocazione, fissata per il 13/07/2022, quando non si presentava, come attestato dal C.F. (CP) Pt_1
della di Gianluca in data 13.07.22 (cfr. doc. n. 6 all.to comparsa). Controparte_3 CP_1 CP_5
Quindi ed in conclusione l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata, sia pur integrata con le argomentazioni di cui sopra.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore di parte appellata ex DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022 (ed in via equitativa in assenza di nota spese) tenuto conto del valore della controversia (pari alla somma oggetto di ingiunzione -
quindi- lo scaglione è quello fino ad E. 1.100,00, valori medi) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività gli importi relativi alla fase della
“trattazione/istruzione” non vengono liquidati;
mentre quelli relativi alla fase decisionale vengono liquidati nella misura del 50% tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione al rito decisionale ivi applicato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 2523/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
RIGETTA
L'appello proposto da perché infondato per le causali di cui in motivazione;
Parte_1
per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza ivi appellata;
CONDANNA
al pagamento in favore della Ministero delle Parte_1 Controparte_3
Infrastrutture e dei Trasporti, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano – per le pagina 13 di 14 causali di cui in motivazione- in E. 462,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit.
Ancona 29/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 14 di 14