Cass. civ., sez. I, sentenza 13/10/2011, n. 21161
CASS
Sentenza 13 ottobre 2011

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Nel procedimento d'impugnazione delle sentenze di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio di appello è soggetto al rito camerale, onde l'impugnazione va proposta con ricorso e non con atto di citazione, che resta peraltro ammissibile, purché, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado, sia non soltanto notificato, ma altresì depositato in cancelleria, con l'iscrizione della causa al ruolo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/10/2011, n. 21161
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21161
Data del deposito : 13 ottobre 2011

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