Art. 1.
L'assistenza sanitaria e farmaceutica e' estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra titolari di pensione indiretta di guerra ed e' affidata all'INAM con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
L'assistenza sanitaria e farmaceutica e' estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra titolari di pensione indiretta di guerra ed e' affidata all'INAM con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.