Articolo 1 della Legge 20 ottobre 1971, n. 944
Articolo 2
Versione
25 novembre 1971
Art. 1.
L'assistenza sanitaria e farmaceutica e' estesa ai congiunti dei caduti, dispersi e vittime civili di guerra titolari di pensione indiretta di guerra ed e' affidata all'INAM con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Entrata in vigore il 25 novembre 1971