Articolo 13 della Legge 3 aprile 1980, n. 115
Articolo 12Articolo 14
Versione
6 aprile 1980
Art. 13.
All'onere di lire 76.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1980 si fara' fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 aprile 1980