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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/11/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 355/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PANTALEONI DIOMEDE;
elettivamente domiciliato in Macerata, v. Cassiano da Fabriano n. 34, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. PETTINARI BRUNO;
elettivamente domiciliato in VIA PALLOTTA 15 CAMERINO, presso il difensore;
OGGETTO: rapporto di lavoro - precedenza nella assunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 21.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Sfornita di prova e quindi da respingersi la domanda di intesa Parte_1 all'accertamento del diritto di precedenza all'assunzione con contratto a tempo determinato pagina 1 di 3 stagionale ai sensi dell'art. 8 bis della L. 79/1983, art. 9 bis L 236/1993, art. 20 CCNL
[...]
e art. 5 del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e Parte_2 florovivaisti della Provincia di Macerata, con conseguente condanna della resistente
[...]
, che ha invece assunto altra lavoratrice stagionale senza rispettare il titolo Controparte_2 di precedenza, al risarcimento dei danni quantificati in euro 17.607,83.
2 – Sostiene la ricorrente di aver lavorato per la resistente sin dal 2011 in forza di plurimi contratti a tempo determinato come operaia livello 4 CCNL per gli operatori agricoli e florovivaisti, ultimo periodo lavorato dal 3.1.2019 al 31.12.2019 e per tal motivo di aver infruttuosamente chiesto in data 21.2.2020 di essere riassunta con precedenza su altri ai sensi dell'art. 20 del
CCNL e art. 5 del contratto provinciale di lavoro.
2.1 – Poiché la assumeva per l'anno 2020 altra lavoratrice, Controparte_2
, quantifica il risarcimento in complessivi euro 17.607,83, di cui euro 9.040,32 Persona_1 quale retribuzione non ricevuta, euro 780,18 per mancata percezione del TFR, euro 3.616,13 per non aver percepito la disoccupazione ed euro 4.171,20 per il mancato versamento dei contributi.
3 – Nega parte resistente l'instaurazione per l'anno 2019 di un rapporto di lavoro con la ricorrente;
non risulta alcun contratto scritto (l'ultimo contratto di contratti di lavoro a tempo determinato prodotto riguarda il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017) nonostante la comunicazione
UniLav che però attribuisce alla gestione precedente (fino al mese di giugno 2019, quando la compagine sociale era costituita dal gruppo famigliare della come anche le buste paga Pt_1 dell'intero anno, dalle quali risulta che la on ha prestato alcuna attività lavorativa (in busta Pt_1 zero ore lavorate per ogni mese).
4 – Gli esposti elementi in fatto, nessuno dei quali contestato dalla ricorrente (inclusa la modifica della compagine sociale), stante la contraddittorietà intrinseca anche di quelli formati sotto la gestione terminata nel mese di giugno 2019, non permettono di ritenere provata la attività lavorativa della ricorrente.
4.1 – In ogni caso non risulta provato alcuno elemento sintomatico del rapporto di lavoro asserito e del vincolo di subordinazione: la sottoposizione della lavoratrice al potere di direzione del datore di lavoro;
il suo inserimento nell'organizzazione dell'impresa con l'osservanza di orari di lavoro e turni;
l'invio elle comunicazioni di assenza per malattia al datore di lavoro, l'invio della certificazione medica comprovante la malattia o comunque del numero di protocollo del certificato.
pagina 2 di 3 5 - Così, pur senza arrivare alla -non richiesta- pronuncia di simulazione del rapporto di lavoro, non possono ritenersi provati gli elementi della prestata attività lavorativa legittimanti la richiesta della Pt_1
6 - Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge la domanda proposta da nei confronti di e la Parte_3 Controparte_2 condanna a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore del resistente in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni quindici.
Macerata, 21 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 355/2021 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. PANTALEONI DIOMEDE;
elettivamente domiciliato in Macerata, v. Cassiano da Fabriano n. 34, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. PETTINARI BRUNO;
elettivamente domiciliato in VIA PALLOTTA 15 CAMERINO, presso il difensore;
OGGETTO: rapporto di lavoro - precedenza nella assunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 21.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Sfornita di prova e quindi da respingersi la domanda di intesa Parte_1 all'accertamento del diritto di precedenza all'assunzione con contratto a tempo determinato pagina 1 di 3 stagionale ai sensi dell'art. 8 bis della L. 79/1983, art. 9 bis L 236/1993, art. 20 CCNL
[...]
e art. 5 del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e Parte_2 florovivaisti della Provincia di Macerata, con conseguente condanna della resistente
[...]
, che ha invece assunto altra lavoratrice stagionale senza rispettare il titolo Controparte_2 di precedenza, al risarcimento dei danni quantificati in euro 17.607,83.
2 – Sostiene la ricorrente di aver lavorato per la resistente sin dal 2011 in forza di plurimi contratti a tempo determinato come operaia livello 4 CCNL per gli operatori agricoli e florovivaisti, ultimo periodo lavorato dal 3.1.2019 al 31.12.2019 e per tal motivo di aver infruttuosamente chiesto in data 21.2.2020 di essere riassunta con precedenza su altri ai sensi dell'art. 20 del
CCNL e art. 5 del contratto provinciale di lavoro.
2.1 – Poiché la assumeva per l'anno 2020 altra lavoratrice, Controparte_2
, quantifica il risarcimento in complessivi euro 17.607,83, di cui euro 9.040,32 Persona_1 quale retribuzione non ricevuta, euro 780,18 per mancata percezione del TFR, euro 3.616,13 per non aver percepito la disoccupazione ed euro 4.171,20 per il mancato versamento dei contributi.
3 – Nega parte resistente l'instaurazione per l'anno 2019 di un rapporto di lavoro con la ricorrente;
non risulta alcun contratto scritto (l'ultimo contratto di contratti di lavoro a tempo determinato prodotto riguarda il periodo 1.1.2017 – 31.12.2017) nonostante la comunicazione
UniLav che però attribuisce alla gestione precedente (fino al mese di giugno 2019, quando la compagine sociale era costituita dal gruppo famigliare della come anche le buste paga Pt_1 dell'intero anno, dalle quali risulta che la on ha prestato alcuna attività lavorativa (in busta Pt_1 zero ore lavorate per ogni mese).
4 – Gli esposti elementi in fatto, nessuno dei quali contestato dalla ricorrente (inclusa la modifica della compagine sociale), stante la contraddittorietà intrinseca anche di quelli formati sotto la gestione terminata nel mese di giugno 2019, non permettono di ritenere provata la attività lavorativa della ricorrente.
4.1 – In ogni caso non risulta provato alcuno elemento sintomatico del rapporto di lavoro asserito e del vincolo di subordinazione: la sottoposizione della lavoratrice al potere di direzione del datore di lavoro;
il suo inserimento nell'organizzazione dell'impresa con l'osservanza di orari di lavoro e turni;
l'invio elle comunicazioni di assenza per malattia al datore di lavoro, l'invio della certificazione medica comprovante la malattia o comunque del numero di protocollo del certificato.
pagina 2 di 3 5 - Così, pur senza arrivare alla -non richiesta- pronuncia di simulazione del rapporto di lavoro, non possono ritenersi provati gli elementi della prestata attività lavorativa legittimanti la richiesta della Pt_1
6 - Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge la domanda proposta da nei confronti di e la Parte_3 Controparte_2 condanna a sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore del resistente in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Deposito della motivazione entro giorni quindici.
Macerata, 21 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
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