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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Consigliere designato, Dott.ssa Ginevra Chiné, ha emesso il seguente
Decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 95/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Gioia Tauro alla Controparte_1 C.F._1
Via Bellini n. 19, presso lo studio dell'Avv. Girolamo La Rosa, (c.f. ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso e che dichiara ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma
3, c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di tel/fax 0966420087
e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ed accreditata: ; Email_1
contro
; Controparte_2
Con atto depositato in data 4 marzo 2025, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2
Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con
Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento penale n. 141/2017 R.G. celebratosi presso il
Tribunale di Palmi.
Il procedimento aveva inizio in data 16.1.2017 quando il ricorrente veniva sottoposto a perquisizione dagli agenti di PS e contestualmente deferito all' CP_3
Il primo grado di giudizio si concludeva con sentenza di assoluzione n. 670/2018 del 3.8.2018.
Avverso detta sentenza veniva proposto appello dalla (proc. n. 1760/2018 R.G.) con atto Pt_1
notificato al ricorrente in data 18.9.2018 e si concludeva con sentenza del 21.1.2025 con cui la Corte dichiarava inammissibile l'appello confermando la sentenza di primo grado che, per l'effetto, diveniva esecutiva.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata complessiva (già detratto il periodo di tempo intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell'appello, il periodo di sospensione per emergenza sanitaria dal 9 marzo al 30 giugno 2020, nonché i periodi di ritardo imputabili alle parti per i rinvii disposti all'udienza del ma per la sola durata di 15 giorni quale termine di rinvio ritenuto legittimo) di anni 7 e mesi 7, ovvero anni 8 essendo la frazione di anno residua superiore a sei mesi.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il giudizio di primo grado e due anni per l'appello.
Pertanto, la durata eccedente quella ragionevole è pari ad anni 3.
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento ed il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, sulla base degli atti si deve concludere che la lunga durata del giudizio è stata determinata essenzialmente dal numero dei rinvii con notevole distanza l'uno dall'altro, circostanza non imputabile a chi ricorre ma al sovraccarico del ruolo e all'insufficienza dell'organico.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis comma 2 legge 89 del 2001, può essere quantificato nella misura di € 800,00 per ciascun anno oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del
2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti CP_2
per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto con chiarezza ritenuto dalla sentenza della Cassazione n. 16512 del
2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 237,00 per onorari ed €
27,00 per diritti (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma di € 2.400,00 oltre interessi legali, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge al il rimborso al ricorrente delle spese del presente procedimento, Controparte_2 liquidate in complessivi € 264,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali con distrazione in favore dell'avv.
Girolamo La Rosa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 18.3.2025. Il Consigliere designato
Dott.ssa Ginevra Chiné
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del
Consigliere designato, Dott.ssa Ginevra Chiné, ha emesso il seguente
Decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 95/2025 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Gioia Tauro alla Controparte_1 C.F._1
Via Bellini n. 19, presso lo studio dell'Avv. Girolamo La Rosa, (c.f. ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso e che dichiara ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma
3, c.p.c., di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di tel/fax 0966420087
e al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ed accreditata: ; Email_1
contro
; Controparte_2
Con atto depositato in data 4 marzo 2025, il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2
Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ratificata con
Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento penale n. 141/2017 R.G. celebratosi presso il
Tribunale di Palmi.
Il procedimento aveva inizio in data 16.1.2017 quando il ricorrente veniva sottoposto a perquisizione dagli agenti di PS e contestualmente deferito all' CP_3
Il primo grado di giudizio si concludeva con sentenza di assoluzione n. 670/2018 del 3.8.2018.
Avverso detta sentenza veniva proposto appello dalla (proc. n. 1760/2018 R.G.) con atto Pt_1
notificato al ricorrente in data 18.9.2018 e si concludeva con sentenza del 21.1.2025 con cui la Corte dichiarava inammissibile l'appello confermando la sentenza di primo grado che, per l'effetto, diveniva esecutiva.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies).
Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata complessiva (già detratto il periodo di tempo intercorrente tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell'appello, il periodo di sospensione per emergenza sanitaria dal 9 marzo al 30 giugno 2020, nonché i periodi di ritardo imputabili alle parti per i rinvii disposti all'udienza del ma per la sola durata di 15 giorni quale termine di rinvio ritenuto legittimo) di anni 7 e mesi 7, ovvero anni 8 essendo la frazione di anno residua superiore a sei mesi.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di tre anni per il giudizio di primo grado e due anni per l'appello.
Pertanto, la durata eccedente quella ragionevole è pari ad anni 3.
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento ed il comportamento delle parti e del giudice durante il giudizio, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione, sulla base degli atti si deve concludere che la lunga durata del giudizio è stata determinata essenzialmente dal numero dei rinvii con notevole distanza l'uno dall'altro, circostanza non imputabile a chi ricorre ma al sovraccarico del ruolo e all'insufficienza dell'organico.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis comma 2 legge 89 del 2001, può essere quantificato nella misura di € 800,00 per ciascun anno oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del
2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti CP_2
per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto con chiarezza ritenuto dalla sentenza della Cassazione n. 16512 del
2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 237,00 per onorari ed €
27,00 per diritti (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione in favore di Controparte_2 Controparte_1 della somma di € 2.400,00 oltre interessi legali, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge al il rimborso al ricorrente delle spese del presente procedimento, Controparte_2 liquidate in complessivi € 264,00 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali con distrazione in favore dell'avv.
Girolamo La Rosa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 18.3.2025. Il Consigliere designato
Dott.ssa Ginevra Chiné