Articolo 4 della Legge 29 giugno 1905, n. 353
Articolo 3Articolo 5
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30 luglio 1905
Art. 4.

A ciascuno dei tre Comuni e' data facolta' di concedere patenti di guide, corrieri, facchini, portieri d'albergo, di pubbliche vetture, omnibus, automobili pel servizio viaggiatori agli arrivi e alle partenze della stazione ferroviaria di Bagni di Montecatini.

Il comune di Bagni di Montecatini non potra' opporsi all'impianto di linee tramviarie che congiungano tra loro i tre nuovi Comuni e le due stazioni della ferrovia e funicolare, salvo il diritto di rimborso per maggiori spese di manutenzione delle strade predette.

Entrata in vigore il 30 luglio 1905