Art. 4.
A ciascuno dei tre Comuni e' data facolta' di concedere patenti di guide, corrieri, facchini, portieri d'albergo, di pubbliche vetture, omnibus, automobili pel servizio viaggiatori agli arrivi e alle partenze della stazione ferroviaria di Bagni di Montecatini.
Il comune di Bagni di Montecatini non potra' opporsi all'impianto di linee tramviarie che congiungano tra loro i tre nuovi Comuni e le due stazioni della ferrovia e funicolare, salvo il diritto di rimborso per maggiori spese di manutenzione delle strade predette.
A ciascuno dei tre Comuni e' data facolta' di concedere patenti di guide, corrieri, facchini, portieri d'albergo, di pubbliche vetture, omnibus, automobili pel servizio viaggiatori agli arrivi e alle partenze della stazione ferroviaria di Bagni di Montecatini.
Il comune di Bagni di Montecatini non potra' opporsi all'impianto di linee tramviarie che congiungano tra loro i tre nuovi Comuni e le due stazioni della ferrovia e funicolare, salvo il diritto di rimborso per maggiori spese di manutenzione delle strade predette.