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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.370/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
14 giugno 2024 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. MAGNANO GIOVANNI C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCARDAVILLA ANTONELLA
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 538/2020 emessa dal
Tribunale di Caltagirone in data 17.12.2020, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1. in via preliminare a. disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
b. accertare, ritenere e dichiarare nulla l'ordinanza per i motivi specificati in narrativa;
2. nel merito riformare integralmente l'ordinanza ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Caltagirone – Unica
Sezione Civile, G.O.T. D.ssa Cinzia Cattoretti (n. 538/2020 del repertorio) nel procedimento iscritto a n. 665/2017 R.G., depositata in data 17.12.2020, notificata in data 25.01.2021, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3. conseguentemente, disporre che controparte provveda senza indugio alla cancellazione di ogni eventuale trascrizione presso la conservatoria immobiliare competente della domanda restituzione e/o dell'ordinanza impugnata.
4. condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinte tutte le diverse e contrarie istanze, eccezioni e difese, statuire come segue: In via preliminare: -ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1
per violazione dell'art.348 bis c.p.c. in quanto pretestuoso e Parte_2
manifestamente infondato;
-ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg.ri e per violazione dell'art.342 c.p.c. Parte_1 Parte_2
Nel merito. - Rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'atto di appello proposto da e e confermare in ogni sua parte la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata;
- Condannare, in solido, gli appellanti al pagamento delle spese e compensi anche di questo grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 538/2020 emessa il 17.12.2020, il
Tribunale di Caltagirone dichiarava l'inefficacia nei confronti della società
[...]
per le causali di cui in motivazione ed ai sensi e per gli effetti Controparte_1
pag. 2/13 degli artt. 2901 e 2902 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale compiuto da e a rogito del Notaio Parte_1 Parte_2 [...]
del 21.02.2013, repertorio 7569, trascritto il 25.02.2013, dell'intero Per_1
fabbricato ad uso abitativo su tre livelli con annessa corte di pertinenza sito nel
Comune di Caltagirone c.da San Marco oggi Via Collegiata della superfice di mq
250 (al catasto foglio 1652, part. 847) ed appezzamento di terreno agricolo pertinenziale della superfice di are 28,07 (identificato in catasto al foglio 162 part. 846), in proprietà esclusiva di;
condannava i resistenti Parte_1 Pt_1
e , in solido tra loro, al rimborso in favore della
[...] Parte_2 CP_1
delle spese processuali.
[...]
e hanno impugnato la predetta sentenza per le ragioni Parte_1 Parte_2
meglio esaminate in motivazione, concludendo come trascritto in epigrafe.
Si è costituita la la quale ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 29/10/2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 14/06/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da pag. 3/13 sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dagli appellanti in comparsa conclusionale, di difetto di legittimazione della CP_1
[...]
A giudizio della Corte l'eccezione si palesa inammissibile.
In primo luogo va dato atto che il primo giudice ha dichiarato, preliminarmente, l'estromissione dal giudizio della a seguito Controparte_2
dell'intervenuta cessione del credito in favore della ai Controparte_1 sensi dell'art. 111 c.p.c.-
Tale statuizione non è stata espressamente impugnata nell'atto di appello con conseguente suo passaggio in giudicato.
In ogni caso, non può non richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 2951/2016, nella quale sono stati precisati alcuni chiari principi di diritto (cui si è uniformata la giurisprudenza successiva):
pag. 4/13 - la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.
Orbene, ritiene la Corte che nel caso di specie la titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla deve ritenersi provata in Controparte_1
forza del comportamento processuale tenuto dagli stessi appellanti, i quali sin dall'atto di appello hanno riconosciuto espressamente detta titolarità svolgendo difese incompatibili con la sua negazione ed anche nella stessa comparsa conclusionale al punto 4 hanno testualmente (e contraddittoriamente rispetto al successivo rilievo di cui al punto 5) scritto “è accertato che la Controparte_1
appellata (e per essa la sia
[...] Controparte_3
successore a titolo particolare del credito che l'originaria ricorrente, CP_2
sostiene di vantare nei confronti del solo appellante ”.
[...] Parte_1
Ciò premesso, con il primo motivo, gli appellanti denunciano l'erronea dichiarazione della loro contumacia in primo grado avendo parte ricorrente prodotto, unitamente al ricorso ed al decreto, la relata di notifica con la copia pag. 5/13 solamente di uno dei due frontespizi degli avvisi di raccomandata indirizzati agli odierni appellanti.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che i documenti attinenti alla notifica prodotti in primo grado consentono di accertare la corrispondenza tra il numero di raccomandata a.r. indicate in seno alla relata di notifica e gli avvisi di raccomandata a.r. prodotti, essendo stati depositati anche i modelli A dell'ufficiale giudiziario in cui è riportato il numero cronologico degli atti da notificare che corrisponde a quello indicato negli avvisi di raccomandata (n.
4473).
In ogni caso parte appellata ha prodotto in questa sede tutta la documentazione attestante l'avvenuta notificazione ai sensi degli art. 140 e 157 c.p.c. (v. doc. 7).
Tale produzione non può ritenersi inammissibile posto che – secondo l'orientamento pacifico della Corte di Cassazione – “nel procedimento sommario di cognizione, in appello sono ammessi nuovi documenti, ai sensi dell'articolo
702-quater del Cpc, quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento di primo grado per causa ad essa non imputabile. In alternativa alla valutazione di indispensabilità, l'articolo 702-quater del Cpc consente
l'ammissione di nuovi documenti che la parte non abbia potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Ai sensi dell'articolo
702 quater del Cpc, sono considerati nuovi mezzi di prova o documenti indispensabili per la decisione, quelli idonei a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. II - 12/06/2024, n. 16292).
pag. 6/13 Nel caso di specie la documentazione prodotta elimina con evidenza ogni possibile incertezza circa la ricostruzione accolta dalla sentenza gravata e non lascia margini di dubbio in merito al compimento di tutte le formalità necessarie per la regolare notifica del ricorso.
Con il secondo motivo di appello, i sig.ri e hanno denunciato la Pt_1 Pt_2
violazione art. 292 c.p.c. per omessa notifica ai contumaci dell'atto intervento del successore particolare nel diritto controverso con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata.
Il motivo è infondato.
È sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento”, precisando in motivazione che la massimazione della sentenza n.
17238 del 2015, non rispecchia del tutto fedelmente il contenuto della motivazione. Si legge nella motivazione che "in effetti vi può essere incertezza se la comparsa di costituzione nel caso di specie (successione a titolo particolare nel diritto controverso) dev'essere essere notificata al convenuto contumace". Il
Collegio optò poi nel senso della necessità della notifica, pena la nullità della sentenza, in considerazione della natura di atto di intervento nel processo del successore, dopo che si era verificata una causa di interruzione del processo per morte del procuratore della dante causa (interruzione non dichiarata), in considerazione dell'argomento che quando vi è riassunzione del processo promossa da una parte prima dell'evento interruttivo non presente in giudizio il
pag. 7/13 relativo atto va notificato al contumace” (cfr. Cassazione civile sez. III -
23/01/2023, n. 1935).
D'altra parte il tenore dell'art. 292 c.p.c. è chiaro nell'indicare gli atti soggetti alla notifica personale al contumace: l''ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte.
La comparsa di intervento di non rientra in nessuna Controparte_1
delle predette ipotesi.
Con il terzo, quarto e quinto motivo, gli appellanti hanno dedotto:
- l'inesistenza della garanzia a favore del successore particolare
[...]
nel diritto controverso, sostenendo che le garanzie Controparte_1
citate nel ricorso della difficilmente possono essere Controparte_2
inquadrate nell'ambito della figura delle fideiussioni, tipizzate dagli artt.
1936 e ss. cod. civ. bensì andrebbero più correttamente inquadrate nell'ambito del contratto (atipico) autonomo di garanzia, che, a differenza delle fideiussioni, sono prive del carattere dell'accessorietà, con la conseguenza che contratti autonomi di garanzia sono privi della
“ambulatorietà” in assenza di specifica accettazione da parte del Garante;
- l'inesistenza delle garanzie contro a favore dell'originario Parte_1
titolare del credito rilevando che, anche qualificando le Controparte_2
presunte garanzie prestate dal a favore della banca come Parte_1
fideiussioni, le stesse sono colpite da insanabili motivi di nullità, già eccepite dall'appellante innanzi all'autorità giudiziaria, in altro procedimento, per i seguenti motivi che di seguito sinteticamente si riferiscono: a. violazione art. 2 l. 287 del 10.10.1990 e succ. mod. ed int.
(legge antitrust) nullità derivata fideiussioni;
b. decadenza delle fideiussione ex art.1957 cod. civ. c. violazione limite alla prestata garanzia pag. 8/13 fideiussoria d. violazione art.1956. peggioramento della condizione del garantito - violazione art. 1175 e 1375;
- la inesistenza del credito di con riferimento alle asserite: Controparte_2
a. nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale;
b. nullità e illegittimità della richiesta della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione della stessa;
c. nullità della clausola determinativa di interessi per giorni di valuta, determinazione della valuta;
d. nullità clausola spesa tenuta conto e commissioni istruttoria veloce;
e. violazione art. 1815 cod. civ. e l. 108/96 e succ. mod. ed int.. tasso effettivo globale (t.e.g.) e tasso annuale effettivo globale (t.a.e.g.); f. nullità mutui n. 3706092 del 20.01.2011, n. 3850746 del 26.05.2011, fideiussioni specifiche e omnibus del 20.01.2011 e 26.05.2011. art. 1418 cod. civ.; g. nullità relativa alla apertura del credito per anticipi su fatture non canalizzate in relazione al c.c.b. 50001166.
I motivi sono infondati.
A giudizio del Collegio i predetti rilievi esulano dall'ambito del presente giudizio.
Occorre ricordare che la legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901
c.c. non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo avanzata dal debitore né da altre questioni riguardanti il titolo.
Ed invero, “in ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art.
2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli atti con cui un fideiussore aveva conferito i
pag. 9/13 propri beni in un fondo patrimoniale e in un "trust" potesse essere precluso dalla proposizione, da parte di quest'ultimo, dell'eccezione riconvenzionale di nullità dei contratti di garanzia per abuso del diritto)” (cfr. Cassazione civile sez. III -
30/05/2023, n. 15275).
Tale orientamento si inquadra peraltro nel più ampio orientamento secondo cui
“In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. III - 06/10/2023, n. 28141)
Con il sesto motivo viene denunziata la inesistenza dei presupposti ex art. 2901 sotto il profilo del rigoroso esame anche sotto il profilo temporale degli atti di disposizione di cui se ne chiede l'inefficacia.
Deducono gli appellanti che nel caso specifico tale accertamento è mancato:
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in questione risulta stipulato in data
21.02.2013 allorquando i rapporti bancari erano in regolare corso e la banca continuava a concedere ed erogare credito alle società garantite, provocando l'aggravamento della posizione debitoria delle società debitrici principali e dei garanti anche attraverso addebito di interessi e costi. La stessa banca, inoltre, era a perfetta conoscenza dell'istituzione del fondo patrimoniale.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio, a migliore specificazione di quanto riportato nella sentenza oggetto di appello. che:
a) con l'atto impugnato è stato costituito un fondo patrimoniale e secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (art. 167
pag. 10/13 ss. c.c.) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (cfr. Cass.
n.6267/05).
“Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901, comma 1, c.c., giacché con l'azione revocatoria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione all'esercizio delle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia” (cfr. Cass. n. 5934/2010 e da ultimo
Cass. 12/05/2022, n.15257).
b) il credito è certamente sorto prima del compimento dell'atto dispositivo impugnato. Ed invero, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo 2901, n. 1, prima parte, del codice civile, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito” (cfr. tra le tante, da ultimo Cass. 10/01/2023, n.330);
c) ne consegue che, come specificato anche nella pronuncia sopra citata
(Cass. n.15257/2022) “In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il
pag. 11/13 requisito della scientia damni richiesto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), del codice civile si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. In particolare, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui
l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”;
d) risulta documentalmente provato in atti che , oltre ad essere Parte_1
garante, era amministratore unico della società Controparte_4
(poi dichiarata fallita), è altresì socio al 33% del capitale della
[...]
società Buda Salvatore S.r.l., di cui era legale Parte_2
rappresentante, con la conseguenza che il stesso non poteva non Pt_1
essere consapevole della diminuzione della garanzia patrimoniale derivante dal compimento dell'atto impugnato.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, avuto riguardo, ex art. 5 del citato DM, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, esclusa la fase di trattazione non espletata in questa fase di gravame).
pag. 12/13 Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 538/2020 emessa dal
[...]
Tribunale di Caltagirone in data 17.12.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 18.511,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 19/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.370/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
14 giugno 2024 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), assistiti e difesi dall'Avv. MAGNANO GIOVANNI C.F._2
APPELLANTE
e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SCARDAVILLA ANTONELLA
APPELLATO
In punto: appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 538/2020 emessa dal
Tribunale di Caltagirone in data 17.12.2020, avente ad oggetto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, 1. in via preliminare a. disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
b. accertare, ritenere e dichiarare nulla l'ordinanza per i motivi specificati in narrativa;
2. nel merito riformare integralmente l'ordinanza ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Caltagirone – Unica
Sezione Civile, G.O.T. D.ssa Cinzia Cattoretti (n. 538/2020 del repertorio) nel procedimento iscritto a n. 665/2017 R.G., depositata in data 17.12.2020, notificata in data 25.01.2021, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
3. conseguentemente, disporre che controparte provveda senza indugio alla cancellazione di ogni eventuale trascrizione presso la conservatoria immobiliare competente della domanda restituzione e/o dell'ordinanza impugnata.
4. condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
Per Parte Appellata:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinte tutte le diverse e contrarie istanze, eccezioni e difese, statuire come segue: In via preliminare: -ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1
per violazione dell'art.348 bis c.p.c. in quanto pretestuoso e Parte_2
manifestamente infondato;
-ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dai sigg.ri e per violazione dell'art.342 c.p.c. Parte_1 Parte_2
Nel merito. - Rigettare, perché infondato in fatto e in diritto, l'atto di appello proposto da e e confermare in ogni sua parte la Parte_1 Parte_2
sentenza impugnata;
- Condannare, in solido, gli appellanti al pagamento delle spese e compensi anche di questo grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 538/2020 emessa il 17.12.2020, il
Tribunale di Caltagirone dichiarava l'inefficacia nei confronti della società
[...]
per le causali di cui in motivazione ed ai sensi e per gli effetti Controparte_1
pag. 2/13 degli artt. 2901 e 2902 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale compiuto da e a rogito del Notaio Parte_1 Parte_2 [...]
del 21.02.2013, repertorio 7569, trascritto il 25.02.2013, dell'intero Per_1
fabbricato ad uso abitativo su tre livelli con annessa corte di pertinenza sito nel
Comune di Caltagirone c.da San Marco oggi Via Collegiata della superfice di mq
250 (al catasto foglio 1652, part. 847) ed appezzamento di terreno agricolo pertinenziale della superfice di are 28,07 (identificato in catasto al foglio 162 part. 846), in proprietà esclusiva di;
condannava i resistenti Parte_1 Pt_1
e , in solido tra loro, al rimborso in favore della
[...] Parte_2 CP_1
delle spese processuali.
[...]
e hanno impugnato la predetta sentenza per le ragioni Parte_1 Parte_2
meglio esaminate in motivazione, concludendo come trascritto in epigrafe.
Si è costituita la la quale ha eccepito preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e nel merito la sua infondatezza, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 29/10/2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 14/06/2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da pag. 3/13 sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione sollevata dagli appellanti in comparsa conclusionale, di difetto di legittimazione della CP_1
[...]
A giudizio della Corte l'eccezione si palesa inammissibile.
In primo luogo va dato atto che il primo giudice ha dichiarato, preliminarmente, l'estromissione dal giudizio della a seguito Controparte_2
dell'intervenuta cessione del credito in favore della ai Controparte_1 sensi dell'art. 111 c.p.c.-
Tale statuizione non è stata espressamente impugnata nell'atto di appello con conseguente suo passaggio in giudicato.
In ogni caso, non può non richiamarsi la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 2951/2016, nella quale sono stati precisati alcuni chiari principi di diritto (cui si è uniformata la giurisprudenza successiva):
pag. 4/13 - la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa.
Orbene, ritiene la Corte che nel caso di specie la titolarità attiva del rapporto controverso in capo alla deve ritenersi provata in Controparte_1
forza del comportamento processuale tenuto dagli stessi appellanti, i quali sin dall'atto di appello hanno riconosciuto espressamente detta titolarità svolgendo difese incompatibili con la sua negazione ed anche nella stessa comparsa conclusionale al punto 4 hanno testualmente (e contraddittoriamente rispetto al successivo rilievo di cui al punto 5) scritto “è accertato che la Controparte_1
appellata (e per essa la sia
[...] Controparte_3
successore a titolo particolare del credito che l'originaria ricorrente, CP_2
sostiene di vantare nei confronti del solo appellante ”.
[...] Parte_1
Ciò premesso, con il primo motivo, gli appellanti denunciano l'erronea dichiarazione della loro contumacia in primo grado avendo parte ricorrente prodotto, unitamente al ricorso ed al decreto, la relata di notifica con la copia pag. 5/13 solamente di uno dei due frontespizi degli avvisi di raccomandata indirizzati agli odierni appellanti.
Il motivo è infondato.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che i documenti attinenti alla notifica prodotti in primo grado consentono di accertare la corrispondenza tra il numero di raccomandata a.r. indicate in seno alla relata di notifica e gli avvisi di raccomandata a.r. prodotti, essendo stati depositati anche i modelli A dell'ufficiale giudiziario in cui è riportato il numero cronologico degli atti da notificare che corrisponde a quello indicato negli avvisi di raccomandata (n.
4473).
In ogni caso parte appellata ha prodotto in questa sede tutta la documentazione attestante l'avvenuta notificazione ai sensi degli art. 140 e 157 c.p.c. (v. doc. 7).
Tale produzione non può ritenersi inammissibile posto che – secondo l'orientamento pacifico della Corte di Cassazione – “nel procedimento sommario di cognizione, in appello sono ammessi nuovi documenti, ai sensi dell'articolo
702-quater del Cpc, quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento di primo grado per causa ad essa non imputabile. In alternativa alla valutazione di indispensabilità, l'articolo 702-quater del Cpc consente
l'ammissione di nuovi documenti che la parte non abbia potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Ai sensi dell'articolo
702 quater del Cpc, sono considerati nuovi mezzi di prova o documenti indispensabili per la decisione, quelli idonei a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla sentenza gravata senza lasciare margini di dubbio, ovvero quelli che provano quello che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, indipendentemente dal rilievo e dalle ragioni della mancata deduzione o produzione in primo grado” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. II - 12/06/2024, n. 16292).
pag. 6/13 Nel caso di specie la documentazione prodotta elimina con evidenza ogni possibile incertezza circa la ricostruzione accolta dalla sentenza gravata e non lascia margini di dubbio in merito al compimento di tutte le formalità necessarie per la regolare notifica del ricorso.
Con il secondo motivo di appello, i sig.ri e hanno denunciato la Pt_1 Pt_2
violazione art. 292 c.p.c. per omessa notifica ai contumaci dell'atto intervento del successore particolare nel diritto controverso con conseguente nullità dell'ordinanza impugnata.
Il motivo è infondato.
È sufficiente richiamare quanto affermato dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che “la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l'art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento”, precisando in motivazione che la massimazione della sentenza n.
17238 del 2015, non rispecchia del tutto fedelmente il contenuto della motivazione. Si legge nella motivazione che "in effetti vi può essere incertezza se la comparsa di costituzione nel caso di specie (successione a titolo particolare nel diritto controverso) dev'essere essere notificata al convenuto contumace". Il
Collegio optò poi nel senso della necessità della notifica, pena la nullità della sentenza, in considerazione della natura di atto di intervento nel processo del successore, dopo che si era verificata una causa di interruzione del processo per morte del procuratore della dante causa (interruzione non dichiarata), in considerazione dell'argomento che quando vi è riassunzione del processo promossa da una parte prima dell'evento interruttivo non presente in giudizio il
pag. 7/13 relativo atto va notificato al contumace” (cfr. Cassazione civile sez. III -
23/01/2023, n. 1935).
D'altra parte il tenore dell'art. 292 c.p.c. è chiaro nell'indicare gli atti soggetti alla notifica personale al contumace: l''ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte.
La comparsa di intervento di non rientra in nessuna Controparte_1
delle predette ipotesi.
Con il terzo, quarto e quinto motivo, gli appellanti hanno dedotto:
- l'inesistenza della garanzia a favore del successore particolare
[...]
nel diritto controverso, sostenendo che le garanzie Controparte_1
citate nel ricorso della difficilmente possono essere Controparte_2
inquadrate nell'ambito della figura delle fideiussioni, tipizzate dagli artt.
1936 e ss. cod. civ. bensì andrebbero più correttamente inquadrate nell'ambito del contratto (atipico) autonomo di garanzia, che, a differenza delle fideiussioni, sono prive del carattere dell'accessorietà, con la conseguenza che contratti autonomi di garanzia sono privi della
“ambulatorietà” in assenza di specifica accettazione da parte del Garante;
- l'inesistenza delle garanzie contro a favore dell'originario Parte_1
titolare del credito rilevando che, anche qualificando le Controparte_2
presunte garanzie prestate dal a favore della banca come Parte_1
fideiussioni, le stesse sono colpite da insanabili motivi di nullità, già eccepite dall'appellante innanzi all'autorità giudiziaria, in altro procedimento, per i seguenti motivi che di seguito sinteticamente si riferiscono: a. violazione art. 2 l. 287 del 10.10.1990 e succ. mod. ed int.
(legge antitrust) nullità derivata fideiussioni;
b. decadenza delle fideiussione ex art.1957 cod. civ. c. violazione limite alla prestata garanzia pag. 8/13 fideiussoria d. violazione art.1956. peggioramento della condizione del garantito - violazione art. 1175 e 1375;
- la inesistenza del credito di con riferimento alle asserite: Controparte_2
a. nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale;
b. nullità e illegittimità della richiesta della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione della stessa;
c. nullità della clausola determinativa di interessi per giorni di valuta, determinazione della valuta;
d. nullità clausola spesa tenuta conto e commissioni istruttoria veloce;
e. violazione art. 1815 cod. civ. e l. 108/96 e succ. mod. ed int.. tasso effettivo globale (t.e.g.) e tasso annuale effettivo globale (t.a.e.g.); f. nullità mutui n. 3706092 del 20.01.2011, n. 3850746 del 26.05.2011, fideiussioni specifiche e omnibus del 20.01.2011 e 26.05.2011. art. 1418 cod. civ.; g. nullità relativa alla apertura del credito per anticipi su fatture non canalizzate in relazione al c.c.b. 50001166.
I motivi sono infondati.
A giudizio del Collegio i predetti rilievi esulano dall'ambito del presente giudizio.
Occorre ricordare che la legittimazione attiva a proporre l'azione ex art. 2901
c.c. non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo avanzata dal debitore né da altre questioni riguardanti il titolo.
Ed invero, “in ragione della sufficienza della natura eventuale o "litigiosa" del credito, quale fondamento della legittimazione attiva a proporre l'azione ex art.
2901 c.c., quest'ultima non è preclusa dall'eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto, ponendosi il rapporto tra azione di nullità e azione revocatoria in termini non di dipendenza dallo stesso titolo, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., ma di pregiudizialità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che l'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti degli atti con cui un fideiussore aveva conferito i
pag. 9/13 propri beni in un fondo patrimoniale e in un "trust" potesse essere precluso dalla proposizione, da parte di quest'ultimo, dell'eccezione riconvenzionale di nullità dei contratti di garanzia per abuso del diritto)” (cfr. Cassazione civile sez. III -
30/05/2023, n. 15275).
Tale orientamento si inquadra peraltro nel più ampio orientamento secondo cui
“In tema di azione revocatoria ordinaria, l'art. 2901 c.c. accoglie una nozione lata di "credito", comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell'azione, che non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali” (cfr. tra le tante Cassazione civile sez. III - 06/10/2023, n. 28141)
Con il sesto motivo viene denunziata la inesistenza dei presupposti ex art. 2901 sotto il profilo del rigoroso esame anche sotto il profilo temporale degli atti di disposizione di cui se ne chiede l'inefficacia.
Deducono gli appellanti che nel caso specifico tale accertamento è mancato:
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale in questione risulta stipulato in data
21.02.2013 allorquando i rapporti bancari erano in regolare corso e la banca continuava a concedere ed erogare credito alle società garantite, provocando l'aggravamento della posizione debitoria delle società debitrici principali e dei garanti anche attraverso addebito di interessi e costi. La stessa banca, inoltre, era a perfetta conoscenza dell'istituzione del fondo patrimoniale.
Il motivo è infondato.
Osserva il Collegio, a migliore specificazione di quanto riportato nella sentenza oggetto di appello. che:
a) con l'atto impugnato è stato costituito un fondo patrimoniale e secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia (art. 167
pag. 10/13 ss. c.c.) non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (cfr. Cass.
n.6267/05).
“Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo dell'azione revocatoria ordinaria di cui all'art. 2901, comma 1, c.c., giacché con l'azione revocatoria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione all'esercizio delle azioni esecutive che l'art. 170 c.c. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia” (cfr. Cass. n. 5934/2010 e da ultimo
Cass. 12/05/2022, n.15257).
b) il credito è certamente sorto prima del compimento dell'atto dispositivo impugnato. Ed invero, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'articolo 2901, n. 1, prima parte, del codice civile, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetta scientia damni); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito” (cfr. tra le tante, da ultimo Cass. 10/01/2023, n.330);
c) ne consegue che, come specificato anche nella pronuncia sopra citata
(Cass. n.15257/2022) “In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il
pag. 11/13 requisito della scientia damni richiesto dall'articolo 2901, comma 1, n. 1), del codice civile si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. In particolare, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cosiddetto eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui
l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”;
d) risulta documentalmente provato in atti che , oltre ad essere Parte_1
garante, era amministratore unico della società Controparte_4
(poi dichiarata fallita), è altresì socio al 33% del capitale della
[...]
società Buda Salvatore S.r.l., di cui era legale Parte_2
rappresentante, con la conseguenza che il stesso non poteva non Pt_1
essere consapevole della diminuzione della garanzia patrimoniale derivante dal compimento dell'atto impugnato.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, avuto riguardo, ex art. 5 del citato DM, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, esclusa la fase di trattazione non espletata in questa fase di gravame).
pag. 12/13 Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 538/2020 emessa dal
[...]
Tribunale di Caltagirone in data 17.12.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 18.511,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 19/02/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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