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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/11/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa TA SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8208/2025 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Leandro Rivecchio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via Quintino Cataudella n.14, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via CP_1
Ciro il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria P.IVA_1
Battiato, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Provinciale INPS sita in
Catania piazza della Repubblica n.26 giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 12.08.2025, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel
Pagina 1 procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 1168/2025
r.g., in estrema sintesi, assumendo che il CTU ha sottovalutato sia le risultanze dell'esame ecografico del 20.05.2024 che “non descrive una semplice infiammazione transitoria, ma una patologia degenerativa cronica e bilaterale, con evidente compromissione strutturale tendinea
e articolare” sia le conseguenze funzionali che da essa possono derivare fino ad evolversi nella rottura tendinea o, comunque, nella rigidità articolare, specie ove si consideri la “gravità strutturale (severa + calcificazioni) documentata strumentalmente”.
Ancora, la ricorrente ha lamentato che il CTU non ha appropriatamente apprezzato le patologie ulteriori interessanti l'“apparato locomotore arto superiore” stante le emergenze dell'EMG del 10.07.2024 che documenta la presenza di sindrome del tunnel carpale a sinistra in fase iniziale ed inoltre, con riguardo agli arti inferiori, non ha attenzionato l'esame radiografico del 02.05.2024 che evidenzia “Iniziale riduzione delle linee interfalangee d'ambo i lati” che, costituendo anch'essa una patologia degenerativa e bilaterale, merita valutazione specifica con la previsione di cui al codice 7205 del D.M.
5.02.1992 potendo comportare dolore, rigidità e limitazioni nella deambulazione e nel mantenimento della stazione eretta prolungata;
infine, con riguardo all'apparato respiratorio, il tecnico d'ufficio ha omesso di valutare quanto certificato all'esito della visita pneumologica del 21.02.2025 attestante la sussistenza di un deficit ventilatorio a patogenesi restrittiva rilevante ai sensi della previsione di cui al codice 6013.
Conseguentemente, la ricorrente ha chiesto di “accertare che lo stato patologico … è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza con decorrenza dalla data della domanda ovvero da quella che verrà eventualmente riconosciuta in base alle risultanze di causa e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. … Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”. CP_ In data 28.10.2025 si è costituito l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in breve, ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi avanzate per l'assenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali, del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato e l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio; quindi, all'udienza del
28.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni,
Pagina 2 secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata
____________________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione proposta dalla parte ricorrente, atteso che l'atto introduttivo della fase de qua è stato depositato il
12.08.2025 e, dunque, in piena osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 29.07.2025, a sua volta, è stata resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento dell'1.07.2025.
Ciò posto, giova evidenziare che il procedimento de quo arresta il proprio ambito cognitivo alla verifica preventiva della sussistenza dei requisiti medico legali relativi alla pretesa fatta valere dalla parte ricorrente, laddove ogni determinazione funzionale alla concessione delle prestazioni è subordinata alla verifica da parte dell' di tutte le ulteriori condizioni di legge. CP_1
Al fine di accertare la fondatezza degli assunti difensivi formulati dalla parte ricorrente, in sede sommaria, è stato dato specifico mandato ad un CTU, il quale, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria prodotta in atti, ha ricostruito i dati anamnestici di Parte_1 evidenziando, tra l'altro, che ha riportato “Circa 12 anni addietro frattura del piede destro, non meglio specificata. Discopatie multiple. Tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente”.
Quindi, il tecnico dell'ufficio ha sottoposto la ricorrente ad esame obiettivo, riscontrando personalmente che trattasi di soggetto di “Altezza 160 cm;
peso kg 80; BMI 32”, con “Addome globoso, mal delimitabili gli organi ipocondriaci”, che “Al colloquio clinico libero” si mostra
“lucido, collaborante, orientato temporo-spazialmente e verso la situazione. Non turbe mnesiche. Capacità di critica e giudizio conservate”.
Inoltre, all'esito della visita medico legale in parola, è rimasto accertato:
- con riferimento all'apparato respiratorio, cardiovascolare e neurologico che non sussiste obiettività clinica degna di nota;
- con riferimento all'apparato osteoarticolare che i “Movimenti della colonna vertebrale
(sono) globalmente limitati di circa ¼. Lasegue lievemente positivo a sinistra, a circa 90°.
Lordosi lombare ed appianamento della cifosi dorsale. Arti superiori con limitazione funzionale ai gradi massimi. Motilità degli arti inferiori con articolarità conservata, rispetto all'età.
Masse muscolari normotoniche e normotrofiche.
Deambulazione e passaggi posturali eseguiti in totale autonomia”.
Pagina 3 Alla luce della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie sopra richiamate unitamente a quelle risultanti dalla documentazione prodotta in atti, tra cui, si rinvengono apprezzati a pag. 5 dell'elaborato peritale il “REFERTO ESAME RADIOGRAFICO … del
02/05/2024, … (il) CERTIFICATO, rilasciato dall'ASP in data 15/05/2024 ... (il) CP_2
REFERTO ESAME ECOGRAFICO spalle, effettuato presso l'ASP di Catania in data
20/05/2024 … (il) REFERTO ESAME EMG, effettuato presso in data 10/07/2024 …”, CP_3
l'ausiliare dell'Ufficio ha diagnosticato che la ricorrente è affetta da “Obesità di I grado con complicanze artrosiche polidistrettuali, spondilodiscopatia e tendinopatia della cuffia dei rotatori bilateralmente, complesso patologico a scarsa incidenza funzionale”.
In particolare, nel compendiare l'incidenza invalidante delle patologie de quibus, considerata la natura e l'entità delle menomazioni accertate e valutati i criteri tabellari, il predetto CTU ha sottolineato che il quadro scheletrico con allegata obesità di I grado denota una scarsa incidenza funzionale ed assumendo quali referenti le fattispecie di cui al codice 7105, avente ad oggetto
“obesità – (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche”, per la quale è previsto un range invalidante tra il 31% e il 40%, nonché la previsione del codice
7010 relativa ad “anchilosi rachide lombare” con range invalidante tra il 31% e il 40%, applicando la pertinente formula, ha concluso che la ricorrente è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 50% a far data dalla domanda amministrativa.
Nel contesto considerato, il diverso apprezzamento relativo alla rilevanza delle patologie osteoarticolari ricondotte dalla parte ricorrente:
• nel codice 7215, relativo ad “anchilosi o rigidità di spalla superiore al 70% in posizione favorevole”,
• nel codice 7202 che a ben vedere, regolamenta l'ipotesi dell'“anchilosi delle articolazioni della mano in posizione favorevole” (laddove, diversamente da quanto assunto in ricorso, la sindrome del tunnel carpale con deficit sensitivi non si rinviene apertis verbis codificata nelle richiamate tabelle) e
• nel codice 7205 afferente all'“anchilosi di ginocchio rettilinea”, anziché in termini di complicanze artrosiche correlate alla condizione di obesità di primo grado, all'uopo estendendo in via analogica la previsione tabellare di cui al codice 7105 –stante l'indice di massa corporea compreso tra 30 e 34,9 e non tra 35 e 40 per come previsto per le obesità di II grado oggetto della previsione tabellare de qua–, associate alle problematiche rachidee, si risolve in un mero dissenso diagnostico, atteso che l'accertamento tecnico per cui è causa deve fotografare rebus sic stantibus lo stato di salute documentato e riscontrato a carico della periziata, potendo attribuirsi tutela alla potenzialità degenerativa di una patologia solo una
Pagina 4 volta fornito riscontro del verificarsi dell'effettivo aggravamento di essa e nella misura in cui tale evenienza resti integrata.
Invero, da una attenta disamina dei certificati medici prodotti dalla ricorrente non risulta attestata alcuna rottura tendinea né una quasi totale rigidità articolare delle spalle e tanto meno la sussistenza di una condizione articolare periferica limitativa della capacità deambulatoria e del mantenimento della stazione eretta prolungata, laddove, in sede peritale, il CTU ha appurato che le problematiche osteoarticolari consentono ancora il compimento dei movimenti del rachide, sia pure con limitazioni di circa un quarto e, altresì, che la ricorrente conserva la mobilità degli arti superiori per quanto abbia delle limitazioni ai gradi massimi e, peraltro, in rapporto all'età, possiede la motilità degli arti inferiori e delle articolarità e ciò in soggetto ancora dotato di masse muscolari normotoniche e normotrofiche, perfettamente capace di eseguire in autonomia la deambulazione e i passaggi posturali.
Il quadro clinico in parola appare coerente con le emergenze del referto del 20.05.2024 che nell'attestare a carico delle spalle una tendinosi di grado severo con “non distensione fluida della guaina del tendine del capo lungo del bicipite omerale” ed “alterazione flogistica degenerativa a carico dell'articolazione acromion-claveare”, comunque sottolinea l'insussistenza di alterazioni a carico dei tendini del sottospinoso e del piccolo rotondo e, con riferimento al tendine sottoscapolare, “la regolarità per morfologia ed ecostruttura”, nonché del referto rilasciato dall'ASP di Catania in data 15.05.2024 ove è attestata la presenza di “Rot normoelicitabili, Lasegue positivo a sin, marcia sulle punte e sui talloni eseguibile” con prescrizione di calo ponderale.
Quanto poi alla sindrome del tunnel carpale, è sufficiente notare che non sussistono evidenze cliniche obiettive per affermare che esso abbia un impatto funzionale tale da compromettere la capacità lavorativa e la vita quotidiana, laddove, il certificato del 10.07.2024 ha accertato che tale sindrome è ancora in fase iniziale e, peraltro, presente solo a sinistra, non apparendo superfluo allora ricordare che nella valutazione complessiva del complesso invalidante non assumono incidenza le infermità con percentuale inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori: circostanze queste che per la patologia in parola non risultano provate, per cui il fatto che il CTU circoscriva l'apprezzamento invalidante ad alcune infermità rispetto al quadro patologico globale esistente a carico della ricorrente non costituisce vizio invalidante della relazione d'ufficio acquisita in atti.
Infine, quanto alle risultanze del certificato della visita pneumologica del 21.02.2025, prodotto solo in questa fase di giudizio, è assorbente evidenziare che il deficit respiratorio è a
Pagina 5 probabile patogenesi restrittiva e non ostruttiva, ed è stato valorizzato dalla parte ricorrente richiamando la previsione tabellare di cui al codice 6013 (ossia quella della “tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve”): ebbene, anche ove restasse attribuita per essa una incidenza invalidante nella misura massima del 20% piuttosto che nella misura minima dell'11% o in altra intermedia –così, volendo trascurare l'assenza in atti di ulteriori esami diagnostici che ne appurino la gravità e l'impatto funzionale complessivo–, in ogni caso, il riconoscimento de quo non consentirebbe alla ricorrente di integrare il requisito sanitario afferente al beneficio oggetto di causa.
Alla luce di quanto precede, le doglianze mosse dalla parte ricorrente alla CTU si risolvono in una manifestazione difensiva di mero dissenso diagnostico del predetto difensore, di per sé sole insufficienti a legittimare la rinnovazione della consulenza peritale (in tal senso, tra le tante, Cass. 09.12.2019, n. 32075; Cass. 21.11.2019, n. 30418; Cass. 27.06.2019, n. 17374;
Cass. 6.08.2015, n.16552, conf., ex plurimis, Cass. 19.04.1966, n. 991).
Pertanto, in assenza in atti di nuove certificazioni sanitarie attestanti l'aggravamento delle condizioni di salute di le conclusioni a cui è prevenuto il consulente d'ufficio Pt_1
applicando la formula preposta, restano condivise e fatte proprie da questo giudice e, per l'effetto, la ricorrente va dichiarata invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 50%, sin dall'epoca di presentazione dell'istanza domanda amministrativa, con conseguente rigetto delle pretese di cui al ricorso.
Le spese processuali della fase sommaria e della fase di opposizione vanno dichiarate irripetibili, in ragione delle condizioni reddituali del ricorrente rilevanti a norma dell'art. 152 delle disp. att. c.p.c. e, sempre per questa ragione, le spese di CTU della fase sommaria sono definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
ACCERTA che è persona invalida con riduzione della capacità lavorativa in Parte_1
misura pari al 50% dalla domanda amministrativa
PONE definitivamente gli esborsi delle CTU a carico dell' CP_1
DICHIARA irripetibili le spese processuali della fase sommaria e della fase dell'opposizione
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania il 29.11.2025 Il Giudice
Dott.ssa TA SI
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