Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 24 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 17/12/2021, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01320/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. – della “Cartella di pagamento n. 122 2021 00163556 45 000” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Verona, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata alla società semplice “-OMISSIS- soc. sempl.” a mezzo racc. a.r. ricevuta il 27 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 42.205,34 per “prelievi latte” relativi al periodo 2000/01, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione” (doc. 1);
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
Considerato, in particolare, il pericolo di danno grave e irreparabile rappresentato dalla parte ricorrente in considerazione della tipologia di azienda agricola condotta e in conseguenza dell’azione esecutiva per il recupero dell’importo indicato nell’atto gravato, e tenuto, altresì, conto della necessità di approfondire, nella appropriata sede di merito, le plurime questioni evidenziate in ricorso;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e, per l'effetto, sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 9 novembre 2022.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO