Ordinanza presidenziale 27 settembre 2023
Ordinanza collegiale 23 novembre 2023
Ordinanza collegiale 6 febbraio 2024
Decreto cautelare 8 gennaio 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 4252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4252 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04252/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04044/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4044 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Via Toledo n. 323;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Investigativa Antimafia - Centro Operativo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
- (quanto al ricorso introduttivo):
a) del provvedimento della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- di emissione della informativa ostativa antimafia in uno alla relativa comunicazione;
b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare del verbale del GIA del -OMISSIS-;
c) di tutti gli atti istruttori acquisiti ai fini della emanazione del provvedimento ostativo, ivi compresa l'informativa del -OMISSIS- redatta dalla DIA, non ancora conosciuti;
d) ove esistente del provvedimento ANAC avente ad oggetto la “comunicazione di avvenuta segnalazione e dell''inserimento nel Casellario della relativa annotazione” ad oggi non conosciuto;
e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 27/11/2023):
del provvedimento e degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo nonché: e) ove e per quanto lesiva, della relazione prefettizia prot. -OMISSIS- f) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 5/1/2024):
1) del provvedimento della Prefettura di Napoli prot. n. -OMISSIS- nella parte in cui non è stata data integrale ottemperanza all'ordinanza del TAR Campania - Napoli n. -OMISSIS- e non sono pertanto stati trasmessi gli atti richiesti con l'istanza di accesso agli atti prot. -OMISSIS-;
2) ove e per quanto lesiva della nota prot. n. -OMISSIS- della DIA - Centro Operativo di Napoli, conosciuta solo in data -OMISSIS-, nella parte in cui non ha dato integrale ottemperanza alla suddetta ordinanza del TAR Campania - Napoli n. -OMISSIS-;
3) ove e per quanto lesivo del verbale di accesso agli atti del -OMISSIS-;
4) ove e per quanto lesiva della nota prefettizia n. -OMISSIS-;
5) ove e per quanto lesiva dell''informativa DIA -OMISSIS- del -OMISSIS-, acquisita al protocollo prefettizio in data -OMISSIS-;
6) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- con cui è stata parzialmente denegata l'istanza di accesso agli atti prot. -OMISSIS- (già impugnato con istanza di accesso ex art. 116 comma 2 cpa -OMISSIS-);
nonché per l'ottemperanza all'ordinanza collegiale n. 6459 del 22.11.2023 e per l'accertamento del relativo diritto della Società ricorrente all'accesso ed affinché venga disposto l'ordine di esibizione della documentazione richiesta a carico dell'Amministrazione resistente, con ogni conseguente dovere dell'Ente intimato;
nonché avverso e per l'annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi integrativi;
- (quanto ai motivi aggiunti depositati il 7/1/2025):
dei seguenti atti conosciuti a seguito dell'accesso perfezionatosi presso la Prefettura di Napoli in data -OMISSIS-:
α) ove e per quanto lesiva della nota prot. -OMISSIS- della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
β) ove e per quanto lesiva della nota prot. -OMISSIS- della DIA Centro Operativo di Napoli;
γ) ove e per quanto lesive delle trascrizioni delle intercettazioni ambientali n. -OMISSIS-;
δ) ove e per quanto lesivo del verbale delle dichiarazioni rese -OMISSIS-;
ε) ove e per quanto lesivo del verbale di accesso del -OMISSIS-;
ζ) ove e per quanto lesiva della nota della Prefettura di Napoli -OMISSIS-;
nonché degli atti già impugnati con motivi aggiunti del 5.1.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con il ricorso introduttivo è stata impugnata l’informativa ostativa antimafia del Prefetto di Napoli prot. -OMISSIS-, contestando che il provvedimento possa fondatamente poggiarsi sul requisito di attualità e concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione della Società ricorrente, nonché denunciando la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento e contrastando la valutazione in ordine all’insussistenza dei presupposti per far luogo ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa, di cui all’art. 94- bis del d.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha adempiuto all’ordine istruttorio formulato con ordinanza presidenziale del 27/9/2023 n. 573 e prodotto memoria difensiva.
2.- Con istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., notificata e depositata -OMISSIS-, la ricorrente ha chiesto che sia ordinata la trasmissione della documentazione richiesta con istanza di accesso prot. -OMISSIS- tra cui (oltre ai verbali del Gruppo Interforze Antimafia -OMISSIS-, acquisiti agli atti del giudizio in adempimento della predetta ordinanza presidenziale):
- l’informativa -OMISSIS- redatta dalla DIA;
- la trascrizione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia indicati nell’istanza di accesso e delle intercettazioni richiamate nel provvedimento interdittivo;
- ogni altro documento su cui si è basata l’informativa antimafia, compresa l’o.c.c.c. -OMISSIS- e tutti gli altri provvedimenti giurisdizionali richiamati.
Con motivi aggiunti depositati il 27/11/2023, avverso la documentazione prodotta agli atti del giudizio, la ricorrente ha manifestato che l’accesso era stato parzialmente soddisfatto, mediante l’esibizione dei richiamati verbali del GIA e dell’ordinanza di custodia cautelare, ad esclusione della predetta informativa della DIA e delle trascrizioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni.
In relazione a ciò, l’istanza incidentale di accesso è stata accolta con ordinanza collegiale del 23/11/2023 n. 6459.
L’Amministrazione ha depositato l’informativa della DIA -OMISSIS-, rappresentando che di tale unico atto era stata autorizzata la trasmissione dalla Procura della Repubblica, su richiesta della Prefettura (con esclusione quindi delle trascrizioni delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni).
3.-La ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti, depositati il 5/1/2024, contenenti una nuova istanza ex art. 116, co. 2, c.p.a., con cui ha reiterato la richiesta di accesso alle menzionate trascrizioni.
La nuova istanza incidentale è stata respinta con ordinanza collegiale del 6/2/2024 n. 922, valutando non predicabile l’obbligo della Prefettura di rendere ostensibili le trascrizioni, contenute in un documento che essa non ha formato né detiene, stante l’opposizione manifestata dai Sostituti Procuratori presso la D.D.A. del Tribunale di Napoli, “ per desumibili ragioni correlate all’indagine penale ”, nel contempo revocando la precedente ordinanza collegiale che aveva accolto l’istanza incidentale di accesso.
Con sentenza della sez. III del 28/5/2024 n. 4746 il Consiglio di Stato ha annullato l’ordinanza e accolto in sede di ottemperanza, con sentenza del 4/11/2024 n. 8736, l’istanza di esecuzione, ordinando la Prefettura di Napoli di consegnare al ricorrente la documentazione richiesta, alle precisate condizioni di riservatezza, nominando in caso di inottemperanza Commissario ad acta il Dirigente della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con facoltà di delega.
4.- Con gli ultimi motivi aggiunti, depositati il 7/1/2025, la ricorrente impugnato gli atti conosciuti a seguito dell’accesso perfezionatosi presso la Prefettura di Napoli in -OMISSIS-, in epigrafe indicati.
5.- L’Amministrazione ha depositato memoria e documentazione per l’udienza di merito già fissata.
All’udienza in camera di consiglio del 29/1/2025, la ricorrente ha rinunciato alla trattazione dell’istanza cautelare proposta con gli ultimi motivi aggiunti e ha poi depositato memoria.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1.- Sulla scorta delle valutazioni rese dal Gruppo Interforze Antimafia con verbali -OMISSIS-, l’impugnata interdittiva del Prefetto di Napoli prot. -OMISSIS- ravvisa la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della Società ricorrente, muovendo dal rapporto di coniugio dell’amministratore e socio unico -OMISSIS- con l’ex -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS-, detentore dell’intero capitale sociale -OMISSIS- (a sua volta destinataria di interdittiva antimafia -OMISSIS-), di cui lo stesso -OMISSIS- è procuratore.
È evidenziato quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere del G.I.P. del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS- nei confronti del predetto -OMISSIS-, accusato principalmente del delitto di cui all’art. 416- ter c.p., legato alla condotta tenuta in occasione del rinnovo del Consiglio comunale di -OMISSIS-, consistita nell’adesione alle sollecitazioni degli indicati affiliati di spicco -OMISSIS- -OMISSIS-, per far avere al candidato -OMISSIS- “ i voti degli appartenenti -OMISSIS-, dei soggetti ad essi legati -OMISSIS- ”, attraverso pressioni e intimidazioni in cambio di erogazione di somme di denaro e altre utilità.
Con ampia riproposizione delle vicende riguardanti lo scambio elettorale politico mafioso, viene riportato che, secondo la contestazione, -OMISSIS- avrebbe “ accettato, in relazione al turno di ballottaggio -OMISSIS-, e concedendo in cambio di danaro, posti di lavoro e altre utilità, la promessa di sostegno -OMISSIS- ”.
Vi si aggiunge che -OMISSIS- figura “ come imprenditore coinvolto nelle pratiche che possono aver determinato l’intervento -OMISSIS- ”, “ indicato dal collaboratore -OMISSIS-ma come disponibile a sostenere gli interessi dei -OMISSIS- ”.
È riferito che le intercettazioni disposte sull’utenza telefonica di -OMISSIS- “ confermano i contatti con persone legate alla criminalità organizzata ” e che la lettura delle conversazioni registrate “ risulta particolarmente illuminante in ordine alla evoluzione degli accordi -OMISSIS- ”.
Segue la doviziosa esposizione dei comportamenti ascritti a -OMISSIS- ed è ulteriormente indicato che la -OMISSIS-, che ha utilizzato tale ruolo per intessere rapporti) ha cointeressenze societarie con -OMISSIS-, anch’egli ritenuto collegato a sodalizi criminali operanti sul territorio (per gli elementi compiutamente esposti), a cui è di fatto riferibile il possesso delle quote -OMISSIS-, oggetto di sequestro e che, per la restante quota di capitale -OMISSIS-, appartiene alle -OMISSIS-, le cui aziende di riferimento sono destinatarie di interdittive antimafia.
Il provvedimento valuta che il quadro indiziario “ pone in evidenza come il -OMISSIS-, amministratore e socio unico della ditta in trattazione, sia incardinato - sia per il rapporto di coniugio con -OMISSIS- e sia per cointeressenze in altra impresa interdetta ai fini antimafia - in contesti imprenditoriali riferibili a soggetti permeabili alla criminalità organizzata ”.
2.- Le censure articolate nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti (contenenti l’articolazione dei rilievi già manifestati) possono essere trattate congiuntamente.
2.1. Con il primo motivo del ricorso introduttivo è contestato che possa ritenersi attuale e concreto il pericolo di infiltrazione mafiosa della Società ricorrente, attraverso la figura di -OMISSIS-, occorrendo rinvenire elementi univoci che militino in tal senso.
Viene osservato che la presunta attività di alterazione delle elezioni del Comune di -OMISSIS-, addebitata -OMISSIS-, non può riflettersi sulla Società ricorrente, sul cui amministratore non è spesa alcuna considerazione.
Inoltre, anche per ciò che concerne -OMISSIS-, non è verosimile che lo stesso possa aver tenuto condotte ed essersi reso disponibile a sostenere clan -OMISSIS-, per cui acriticamente è stata recepita l’affermazione di un collaboratore di giustizia, senza approfondirne la veridicità.
Anche per ciò che concerne l’esistenza di cointeressenze societarie tra -OMISSIS-, si sostiene che non sono chiariti i legami con la criminalità organizzata e i riflessi sulla ritenuta permeabilità mafiosa della Società ricorrente.
Le censure sono sviluppate (pagg. 11 ss. del ricorso introduttivo), rappresentando una serie di elementi che si assumono non adeguatamente valutati, riguardanti il decesso in un agguato dell’-OMISSIS- che avrebbe avuto rapporti con l’-OMISSIS-, l’ininfluenza dei rapporti con la Società ammessa al controllo giudiziario -OMISSIS-, la risalenza delle vicende coinvolgenti altri soggetti quale -OMISSIS-, la circostanza che l’amministratore della Società ricorrente -OMISSIS- è incensurato e la non certa riconducibilità dello scambio politico mafioso a condotte tipiche di un reato associativo qualificato.
Con specifico riferimento alla Società ricorrente, si afferma che non sono esplicitate le modalità con cui si presume sussistente il condizionamento mafioso, tenuto conto che l’intero capitale sociale è detenuto da -OMISSIS-, incensurato e mai coinvolto rilevanti ai fini antimafia, il quale ha la sola “colpa” di aver sposato la figlia di -OMISSIS- e di essere procuratore della -OMISSIS- a quest’ultimo riconducibile, ma della quale altro soggetto è legale rappresentante.
2.2. Con gli ulteriori motivi è affermato che difetta la motivazione in ordine alla continuità o occasionalità del pericolo di condizionamento mafioso e sono violati il principio di proporzionalità e gli artt. 92, co. 2- bis e 94- bis del d.lgs. n. 159/2011, laddove la Prefettura ha condiviso le motivazioni del GIA sull’insussistenza dei presupposti per accedere ad alcuna delle misure di prevenzione collaborativa e per l’attivazione del contraddittorio procedimentale.
Sono contestate le motivazioni che:
- da un lato, poggiano sull’affermazione secondo cui gli elementi raccolti “ non sono suscettibili di esaurirsi nel tempo e depongono per la sussistenza di un concreto pericolo di agevolazione non occasionale alla criminalità organizzata nonché di collegamenti continuativi nel tempo con i gruppi camorristici di riferimento da parte del referente delle imprese medesime, con la conseguente ragionevole esclusione di una reale possibilità di stabile riduzione in bonis delle imprese stesse ”;
- d’altro lato, rinvengono l’“ urgenza di impedire condotte volte a consentire ad esponenti della criminalità organizzata di infiltrarsi nei delicati settori economici delle imprese di riferimento, tra cui attività che si definiscono sensibili per l’alto rischio di infiltrazioni, e tenuto conto altresì della gravità dei fatti reato contestati dall’Autorità Giudiziaria ”.
Viene affermato che non è dato di comprendere quali siano le “imprese di riferimento” né le concrete modalità di condizionamento nei confronti della Società ricorrente o il ruolo che avrebbe svolto nelle contestate vicende, per condotte che difficilmente potrebbero essere reiterate, riguardanti il Comune di -OMISSIS- di cui è stato disposto lo scioglimento, coinvolgenti -OMISSIS- che non fa parte della compagine sociale.
2.3. Come detto, con i motivi aggiunti sono riproposte e ulteriormente articolate le censure, nei confronti degli atti e provvedimenti in epigrafe indicati, correlandosi alla domanda incidentale di accesso di cui s’è detto in fatto.
Da ultimo, è rappresentato che, per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato - sez. III del 28/5/2024 n. 4746 (che ha accolto la domanda di accesso) e del 4//11/2024 n. 8736 (che ha accolto l’istanza di esecuzione e ordinato alla Prefettura di Napoli di consegnare documentazione richiesta), sono state conosciute le trascrizioni delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia -OMISSIS- e le altre richiamate nel provvedimento interdittivo (ad esclusione delle dichiarazioni rese dai collaboratori -OMISSIS-), dalle quali non emerge alcun riferimento alla Società ricorrente o al suo legale rappresentante.
È quindi censurato che la Prefettura abbia emesso l’interdittiva senza la cognizione dei fatti risultanti dalle intercettazioni, limitandosi a ritenere rilevante unicamente che l’amministratore della Società ricorrente è coniugato con -OMISSIS-, figlia di -OMISSIS- (infine, assolto con sentenza del Tribunale di Napoli del -OMISSIS-, dal reato ex art. 416- ter c.p. di scambio elettorale politico-mafioso, perché il fatto non sussiste).
3.- Va dapprima vagliata la censura con cui è lamentato che la comunicazione di avvio del procedimento è stata pretermessa.
Come riportato, la motivazione del provvedimento si fonda sulla sussistenza di ragioni di urgenza, per “ impedire condotte volte a consentire ad esponenti della criminalità organizzata di infiltrarsi nei delicati settori economici delle imprese di riferimento, tra cui attività che si definiscono sensibili per l’alto rischio di infiltrazioni, e tenuto conto altresì della gravità dei fatti reato contestati dall’Autorità Giudiziaria ”.
Osserva il Collegio che l’art. 92, co. 2- bis , del d.lgs. n. 159 del 2011, nella versione originaria, così come inserito dall’art. 3, co. 1, lett. b), n. 2), del d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, prevedeva che: « L'informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all'impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ».
Sul punto il Consiglio di Stato, pur negando l’obbligatorietà del contraddittorio e della comunicazione di avvio del procedimento nell’ambito delle informative antimafia sulla base della lettera dell’art. 92, co. 2- bis , citato aveva sollecitato il legislatore a potenziare le garanzie partecipative, in quanto ciò « consentirebbe all'impresa di esercitare in sede procedimentale i propri diritti di difesa e di spiegare le ragioni alternative di determinati atti o condotte, ritenuti dalla Prefettura sintomatici di infiltrazione mafiosa, nonché di adottare, eventualmente su proposta e sotto la supervisione della stessa Prefettura, misure di self cleaning, che lo stesso legislatore potrebbe introdurre già in sede procedimentale con un'apposita rivisitazione delle misure straordinarie, ad esempio, dall'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. in l. n. 114 del 2014, da ammettersi, ove la situazione lo consenta, prima e al fine di evitare che si adotti la misura più incisiva dell'informazione antimafia » (Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979); in tale pronuncia si è prospettato de iure condendo l’opportunità di una riforma in grado di relegare l’interdittiva ad extrema ratio , solo a fronte di situazioni chiare ed inequivocabili.
Coerente con tali indicazioni della citata giurisprudenza è la successiva sostituzione dell’art. 92, co. 2- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, operata dall'articolo 48, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233: « Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. La predetta comunicazione sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all'articolo 92, comma 2. La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione ».
Alla luce di tale incisiva modifica del citato comma 2- bis , occorre che l’Amministrazione dia tempestiva comunicazione al soggetto interessato, con l’indicazione degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa; ciò non esclude comunque che la scelta circa l’ an ed il quomodo della comunicazione informativa contenga margini di discrezionalità, potendo l’amministrazione derogare alla regola della garanzia della partecipazione procedimentale in presenza di « particolari esigenze di celerità del procedimento », dovendosi inoltre precisare che « non possono formare oggetto della comunicazione … elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose ».
Quindi, alla luce di tale nuovo quadro normativo, l’Amministrazione deve valutare, dandone congrua e specifica motivazione, se ricorra un’ipotesi di motivata urgenza o di istruttoria interamente basata su elementi non rivelabili.
È evidente che la citata novella del 2021, che ha inciso sul citato comma 2- bis dell’art. 92 del d.lgs. n. 159 del 2011, ha capovolto il previgente principio generale, in forza del quale, nei procedimenti interdittivi, l’obbligo del contraddittorio partecipativo era o escluso, o confinato ad ipotesi eventuali e non obbligatorie come quella dell’art. 93, co. 7, in tema di accesso nei cantieri.
Quindi in materia di informative antimafia il contraddittorio, anche con la previa comunicazione di avvio del procedimento, diventa non più residuale e meramente facoltativo, ma regola generale, derogabile solo con congrua e specifica motivazione nelle tassative ipotesi previste dalla norma in esame.
In particolare, il contraddittorio procedimentale, come risultante dalla citata riforma del 2021, ha non solo una funzione difensiva, ma anche una funzione proattiva, in ragione dello stretto collegamento funzionale con altri strumenti ora predisposti dal legislatore, quali le misure di self - cleaning e l’istituto di prevenzione collaborativa, funzionali a prevedere strumenti alternativi all’informazione interdittiva e meno impattanti, i quali devono essere impiegati dall’Amministrazione se sufficienti ad assicurare le finalità di prevenzione (cfr. art. 92, co. 2- bis , 2- ter e 2- quater , in relazione all’art. 94- bis , co. 1 e 2, del d.lgs. n. 159/2011), sulla base dei principi, anche eurounitari, di gradualità e proporzionalità (cfr. Cons. Stato - sez. III, 27/2/2025 n. 1709: “ Il tema del contraddittorio in relazione alla materia della prevenzione antimafia è stato recentemente rivisto dalla giurisprudenza amministrativa alla luce della novella normativa summenzionata secondo cui il Prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l’adozione dell’informazione antimafia ovvero qualora debba procedere all’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, ha l’obbligo di darne comunicazione all’interessato, salvo che ricorrano “particolari esigenze di celerità del procedimento”. Come correttamente sostenuto dal giudice di prime cure, questa disposizione non è indirizzata unicamente al soggetto interessato e al suo diritto di difesa ma ha un respiro più ampio. Abbraccia una serie di valori fondamentali nella materia di che trattasi. La norma è infatti posta a presidio del principio del buon andamento della pubblica amministrazione in un’ottica ex ante e del giusto processo ex post. Come affermato correttamente dal giudice di prime cure, invero, la misura “è rivolta a produrre un effetto utile, oltre che deflattivo del contenzioso, sia per il privato, chiamato ad assumere un ruolo proattivo al fine di scongiurare l’esito esiziale del procedimento, sia per la P.A. la quale, sfruttando l’occasione di acquisire e/o di rivalutare informazioni talvolta sottovalutate o neglette, può comporre un quadro istruttorio il più possibile esaustivo e funzionale all’emissione di un provvedimento ispirato a canoni di proporzionalità e ragionevolezza ”).
Svolte tali premesse, va evidenziato che nell’interdittiva impugnata l’omissione della comunicazione prevista dal citato art. 92, co. 2- bis , motivata nei suesposti termini, si correla all’addotta ricorrenza di esigenze di celerità del procedimento, per impedire condotte che consentirebbero a esponenti della criminalità organizzata di infiltrarsi nei delicati settori economici delle imprese di riferimento.
La ricorrente ha censurato la motivazione che fa cenno a non meglio precisate “imprese di riferimento”, senza correlazione con la Società ricorrente e trascurando l’irrilevanza dei fattori di controindicazione nei suoi riguardi.
Emerge dal complesso delle censure prospettate che, se avesse avuto la possibilità di partecipare al procedimento, la Società ricorrente avrebbe potuto introdurre elementi di valutazione del quadro indiziario, al fine di escludere il suo coinvolgimento e di rappresentare l’inidoneità del solo legame parentale a far presumere il pericolo di condizionamento mafioso.
Pertanto, il Collegio rileva che nell’impugnato provvedimento interdittivo è contenuta una motivazione meramente stereotipata in ordine alla giustificazione dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non indicandosi alcuna specifica, concreta e circostanziata esigenza di celerità o di segretezza che precluda la partecipazione dell’interessato, non essendo a ciò sufficiente una non meglio precisata urgenza di « impedire condotte volte a consentire ad esponenti della criminalità organizzata di infiltrarsi nei delicati settori economici delle imprese di riferimento, tra cui attività che si definiscono sensibili per l’alto rischio di infiltrazioni ».
Qualora l’Amministrazione avessero garantito il contraddittorio procedimentale, oggi obbligatoriamente previsto dall’art. 92, co. 2- bis , del d.lgs. n. 159/2011 così come novellato nel 2021, come anticipato parte ricorrente avrebbe potuto contraddire, nei termini sopra descritti, in ordine agli elementi indiziari posti dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento interdittivo, anche nell’ottica dell’applicazione delle meno afflittive misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del d.lgs. 159/2011.
Il provvedimento interdittivo impugnato viola quindi l’art. 92, co. 2- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, così come sostituito dall’art. 48, co. 1, lett. a), n. 2), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non avendo l’Amministrazione motivato adeguatamente in ordine alle ragioni giustificative dell’omessa comunicazione di cui alla citata norma.
L’accoglimento della censura per il descritto profilo procedimentale comporta che sono assorbite le altre censure concernenti i profili sostanziali delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione nel citato provvedimento, restando impregiudicato il potere dell’Amministrazione di provvedere nuovamente, nel rispetto dell’effetto conformativo della presente sentenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dunque accolti, nei sensi di cui in motivazione, conseguendone l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Napoli prot. -OMISSIS-, agli effetti che ne discendono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione, come chiarito.
Per la natura dell’interesse pubblico sotteso all’azione amministrativa, sussistono nondimeno giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti delle altre parti evocate in giudizio e non costituitesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento della Prefettura di Napoli prot. -OMISSIS-, agli effetti che ne discendono sulla successiva attività demandata all’Amministrazione.
Compensa per intero delle spese di giudizio tra tutte le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti delle altre parti evocate in giudizio e non costituitesi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di ogni altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 26 marzo e del 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.