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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6321 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in RS (CE) Parte_1 C.F._1 alla Via Michelangelo n. 66 presso lo studio dell'avv. Loredana Rocchetti (c.f.
, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti;
C.F._2
RICORRENTE
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in RS (CE) Controparte_1 C.F._3 alla Via Salvo d'Acquisto n. 66 presso lo studio dell'avv. Luisa Cante (c.f.
), dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata in atti;
C.F._4
RESISTENTE
NONCHE' IL P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26 marzo 2025 i procuratori delle parti chiedevano decidersi la causa recependo l'accordo raggiunto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 la ricorrente epigrafata premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Giugliano in Campania (NA) il 24/05/2014 con
, dalla cui unione erano nati due figli, il 5/1/2015 e il Controparte_1 Per_1 Per_2
12/03/2016; che il resistente, a partire dal 2022, aveva iniziato a mostrare disinteresse verso il rapporto coniugale, sino ad allontanarsi definitivamente dalla casa familiare nel mese di agosto 2023 dopo aver comunicato alla moglie la volontà di porre fine al matrimonio;
che successivamente la ricorrente aveva scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale, circostanza poi ammessa dallo stesso;
che la ricorrente svolgeva l'attività di docente di scuola media con uno stipendio netto mensile pari a circa euro
1.500,00/1.600,00 e risultava titolare di beni immobili dai quali percepiva canoni di locazione mensili;
che il resistente svolgeva l'attività di ingegnere presso la società Pt_2 percependo uno stipendio netto mensile pari a circa euro 2.400,00/2.500,00 e risultando anch'egli titolare di beni immobili dai quali traeva ulteriori redditi da locazione;
tanto premesso chiedeva dichiararsi la separazione fra i coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre secondo il calendario predisposto;
l'obbligo in capo al resistente di corrispondere un assegno di mantenimento mensile a favore della prole di €
900,00 (450,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
- Con memoria difensiva depositata in data 15 novembre 2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava le circostanze affermate nel ricorso e chiedeva pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente limitatamente al subalterno 6, con esclusione delle altre unità immobiliari indicate dalla ricorrente in quanto non pertinenziali;
l'affido condiviso dei figli minori con regolamentazione del diritto di visita del padre;
la disposizione di un assegno di mantenimento per i figli a carico del resistente per l'importo mensile di euro 500,00 (250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese di giudizio.
- Depositate dalle parti le memorie ex art. 473 bis 17, alla prima udienza del 17 dicembre
2024 innanzi al Presidente relatore i coniugi dichiaravano la disponibilità ad intraprendere un percorso di mediazione familiare, e nelle more, raggiungevano un accordo in merito al diritto di visita del padre.
- All'udienza del 26 marzo 2025, i procuratori delle parti comunicavano che i coniugi erano addivenuti ad un accordo circa le condizioni di separazione e chiedevano emettersi sentenza che recepisse l'accordo; all'esito il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM in sede sull'accordo raggiunto.
Il Pubblico Ministero in data 31 marzo 2025 apponeva il visto con parere favorevole per l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
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La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo raggiunto dai coniugi ed esplicitato nel verbale dell'udienza del 26.03.2025, le cui condizioni di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separatamente con obbligo di mutuo rispetto;
2) l'abitazione già casa coniugale sita in Teverola (Ce) alla Via Viella Nuova 1 (identificata in catasto al foglio 7, particella 5183, subalterno 6, piano T-1-2, categoria A2) in uno agli arredi nella stessa contenuti resta assegnata alla NOa in ragione della Parte_1 convivenza con i figli. La NOa , in relazione al locale deposito (foglio 7, particella Parte_1 5183, subalterno 3, piano T-S1, categoria C2, classe 1) da cui si accede da cortile comune, è consapevole del fatto che in caso di problematiche agli impianti idraulici e di scarico dei fumi del locale commerciale soprastante, l'inquilino del locale commerciale e/o il NO CP_1 dovranno accedere al cortile ed eventualmente al sub 3 per manutenere correttamente gli impianti;
3) il NO , il quale ha già fissato il proprio domicilio in NO (Ce) alla Via CP_1
Guglielmo Marconi n. 18, entro e non oltre 60 giorni da oggi, ritirerà dalla già casa coniugale i propri effetti personali;
4) i figli minori e restano affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre. Essi genitori continueranno ad esercitare in maniera condivisa la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse relativamente alla loro istruzione, alla loro educazione ed alla loro salute, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascuno di essi;
5) il NO potrà stare con i figli secondo il seguente calendario: CP_1
a) il martedì (dalla uscita dalla scuola fino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola) ed il giovedì (dalla uscita dalla scuola fino alle ore 21). Il NO , nei periodi CP_1 scolari, accompagnerà i figli a scuola tutti i lunedì e mercoledì;
b) a week end alternati, dal venerdì sera (ore 20,00) fino alla domenica sera (alle ore 20,00 nel periodo invernale;
alle ore 21,00 nel periodo estivo).
In ordine ai punti di cui alla lettera a) e b) che precedono, si conviene: nei giorni feriali/estivi in cui non è prevista l'attività scolastica, il prelievo dei bambini (ed il successivo accompagnamento il mercoledì) avverrà presso la già casa coniugale alle ore 12:30, salvo che nei periodi dei campi estivi laddove i genitori accompagneranno, nei giorni di propria competenza, i ragazzi presso le sedi a tanto deputate, all'orario previsto per le attività. I coniugi esprimono il loro consenso a delegare la nonna paterna , la zia Persona_3 paterna , le zie materne ed Parte_3 Persona_4 Persona_5
e la NOa ad accompagnare e/o prelevare i bambini da scuola, quando per Controparte_2 ragioni di lavoro essi genitori sono impegnati;
c) durante le vacanze natalizie, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore e così alternativamente ogni anno;
d) Il giorno della Santa Pasqua con uno dei genitori ed il giorno di Pasquetta con l'altro e così alternativamente negli anni;
e) durante il periodo estivo per 2 settimane, anche non continuative, nel periodo giugno-agosto, da concordarsi;
f) le altre festività (rosse calendariali) da identificarsi e da prevedere alternanza naturale.
Indipendente dall'applicazione del calendario di cui sopra, e staranno ogni Per_2 Per_1 anno: con la madre, nella ricorrenza della Festa della Mamma e del di lei compleanno ed onomastico;
con il padre, nella ricorrenza della festa del papà e del di lui compleanno ed onomastico ed il giorno del compleanno della nonna, a pranzo o a cena. In occasione delle feste dei minori (onomastici, compleanni, etc.), i genitori potranno essere presenti entrambi;
6) cadrà a carico del NO l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento dei due figli, un assegno mensile di € 600,00 (milletrecento/00), da intendersi € 300,00 mensili per ciascun figlio. Detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 del mese, per 12 mesi l'anno, mediante accredito su un conto corrente di cui è titolare la NOa e dovrà essere rivalutato annualmente sulla base delle variazioni Parte_1 dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'Istat e pubblicate sulla G.U.;
7) l'assegno “unico e universale per figli a carico” resterà attribuito per intero alla NOa
; Parte_1
8) cadranno a carico di essi genitori, nella misura del 50% ciascuno, il pagamento delle spese straordinarie necessarie ai figli, così come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Napoli
Nord di cui si consegna copia alle parti;
9) i coniugi espressamente riconoscono di essere economicamente autosufficienti;
10) le spese e competenze del presente giudizio sono compensate tra le parti ed a tal fine sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi procuratori per rinunzia alla solidarietà professionale;
11) sin da questo momento, i coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio;
12) per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia”.
Il predetto accordo può essere recepito in quanto conforme a norme imperative e all'interesse dei minori, e nulla osta alla sua ricezione tenuto conto anche del parere favorevole reso dal Pubblico Ministero. La natura della decisione e l'accordo raggiunto costituiscono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
Napoli (NA) il 30/10/1980 e , nato a [...] il [...], alle Controparte_1 condizioni tra loro concordate nell'accordo, riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Giugliano in Campania (Atto n. 29, Parte II, Serie A,
Anno 2014) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) d.p.r. n. 396/2000 (Ordinamento dello
Stato Civile);
- DICIHARA compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in RS nella Camera di Consiglio del 31 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro