Art. 1.
Per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili vengono concessi, in base ad esami, dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) i seguenti certificati internazionali:
certificato di prima classe di radiotelegrafista;
certificato di seconda classe di radiotelegrafista;
certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista;
certificato generale di radiotele fonista;
certificato limitato di radiotelefonista.
Per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili vengono concessi, in base ad esami, dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) i seguenti certificati internazionali:
certificato di prima classe di radiotelegrafista;
certificato di seconda classe di radiotelegrafista;
certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista;
certificato generale di radiotele fonista;
certificato limitato di radiotelefonista.