TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37389/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37389/2022 promossa da:
DE IS GI (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA, 19 90046 MONREALE presso l'Avvocato NOTO FRANCESCO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
TA (C.F. 10977720969) elettivamente domiciliato in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA SPEZIA presso l'Avvocato ORNATI ANDREA
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
PE De IS ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 11012/2022 reso da questo
Tribunale in data 4.7.2022 su istanza di Itacapital s.r.l. in veste di cessionaria per il pagamento di €
26.749,12 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale e spese a titolo di residuo dovuto per un contratto di finanziamento.
pagina 1 di 3 L'opposizione attiene alla ritenuta carenza di prova sia della cessione del credito a favore della ricorrente Italcapital s.r.l. sia della fonte negoziale.
Riguardo a quest'ultimo è contestato il difetto di forma di cui all'art. 117 TUB, l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, la nullità ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Su tali rilievi l'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio Itacapital s.r.l. contestando la dedotta mancanza di titolarità del credito sul rilievo dell'intervenuta cessione a suo favore di crediti in blocco finalizzata alla cartolarizzazione.
Ha quindi domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, previa concessione della provvisoria esecuzione. In ogni caso ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma risultata dovuta all'esito del giudizio.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata.
La questione da valutare in via preliminare – attesa la sua valenza assorbente - attiene alla titolarità del credito, così correttamente qualificata l'eccezione sollevata dall'opponente.
Va premesso, a livello di principi generali, che nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione dell'ingiunto, il creditore opposto - e il suo successore a titolo particolare - conserva la qualità di attore in senso sostanziale e su di esso grava il relativo onere probatorio riguardo, in primis, alla titolarità dello stesso.
Reputa il Tribunale che tale onere non possa ritenersi assolto alla luce della documentazione allegata per quanto si espone di seguito.
L'opposta ha allegato l'esaustività della produzione effettuata costituita dal contratto di cessione, dalla lista dei crediti ceduti e dalla certificazione notarile, la cui lettura consentirebbe di riscontrare che il credito azionato è ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
Tale argomento non risulta condivisibile: i documenti indicati non riscontrano la cessione originaria che – stando alla narrativa – è intercorsa tra GO IN s.p.a. (società che secondo quanto documentato dal contratto ha erogato il finanziamento in favore dell'opponente) e BA IS s.p.a.
(cedente il credito a favore dell'opposta Itacapital s.r.l.). Né, come preteso, può ritenersi esaustiva la certificazione notarile (vd. doc. 4 comparsa) che nulla prova al riguardo risultando esclusivamente riportati nelle premesse gli estremi di tale cessione.
pagina 2 di 3 La carenza di prova della continuità delle cessioni del credito afferente il titolo azionato osta alla delibazione del merito avendo valenza assorbente.
Tale conclusione ha reso ultroneo l'espletamento della CTU contabile la cui richiesta è stata formulata in sede di memoria ex art. 183 nr. 2 c.p.c. e reiterata nelle conclusioni.
Consegue pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Non può essere accolta la domanda relativa al risarcimento del danno attesa la genericità della stessa sia a livello di allegazione che di prova.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei minimi relativamente alla fase istruttoria, considerata la natura documentale della controversia e nei medi per il resto.
Infine deve essere rigettata la domanda di distrazione delle spese per difetto dei presupposti.
Premesso che l'art. 93 c.p.c. identifica la mancata riscossione degli onorari e l'avvenuta anticipazione delle spese quali condizioni per procedere alla distrazione, rileva il Tribunale che la circostanza allegata dall'avv. Noto di antistatarietà è smentita – quanto all'avvenuta anticipazione delle spese - dall'attestazione della cancelleria relativa all'avvio della procedura di recupero delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dr.ssa Carmela
Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 11012/2022 reso da questo
Tribunale in data 4.7.2022 su istanza di Itacapital s.r.l.;
2. condanna Itacapital S.r.l. al pagamento in favore dell'opponente PE De IS delle spese processuali che liquida in € 6.713 per compensi ed € 286 per esborsi oltre al rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 18 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
Sentenza resa con la collaborazione di Tommaso Ercolani, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37389/2022 promossa da:
DE IS GI (C.F. [...]) elettivamente domiciliato in VIA DELLA REPUBBLICA, 19 90046 MONREALE presso l'Avvocato NOTO FRANCESCO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
TA (C.F. 10977720969) elettivamente domiciliato in VIA FONTEVIVO 21/N 19125 LA SPEZIA presso l'Avvocato ORNATI ANDREA
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
PE De IS ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo nr. 11012/2022 reso da questo
Tribunale in data 4.7.2022 su istanza di Itacapital s.r.l. in veste di cessionaria per il pagamento di €
26.749,12 oltre interessi legali maturandi sulla sola sorte capitale e spese a titolo di residuo dovuto per un contratto di finanziamento.
pagina 1 di 3 L'opposizione attiene alla ritenuta carenza di prova sia della cessione del credito a favore della ricorrente Italcapital s.r.l. sia della fonte negoziale.
Riguardo a quest'ultimo è contestato il difetto di forma di cui all'art. 117 TUB, l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, la nullità ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori e l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Su tali rilievi l'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio Itacapital s.r.l. contestando la dedotta mancanza di titolarità del credito sul rilievo dell'intervenuta cessione a suo favore di crediti in blocco finalizzata alla cartolarizzazione.
Ha quindi domandato il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, previa concessione della provvisoria esecuzione. In ogni caso ha chiesto la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma risultata dovuta all'esito del giudizio.
Rigettata la richiesta ex art. 648 c.p.c., senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è fondata.
La questione da valutare in via preliminare – attesa la sua valenza assorbente - attiene alla titolarità del credito, così correttamente qualificata l'eccezione sollevata dall'opponente.
Va premesso, a livello di principi generali, che nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione dell'ingiunto, il creditore opposto - e il suo successore a titolo particolare - conserva la qualità di attore in senso sostanziale e su di esso grava il relativo onere probatorio riguardo, in primis, alla titolarità dello stesso.
Reputa il Tribunale che tale onere non possa ritenersi assolto alla luce della documentazione allegata per quanto si espone di seguito.
L'opposta ha allegato l'esaustività della produzione effettuata costituita dal contratto di cessione, dalla lista dei crediti ceduti e dalla certificazione notarile, la cui lettura consentirebbe di riscontrare che il credito azionato è ricompreso tra quelli oggetto di cessione.
Tale argomento non risulta condivisibile: i documenti indicati non riscontrano la cessione originaria che – stando alla narrativa – è intercorsa tra GO IN s.p.a. (società che secondo quanto documentato dal contratto ha erogato il finanziamento in favore dell'opponente) e BA IS s.p.a.
(cedente il credito a favore dell'opposta Itacapital s.r.l.). Né, come preteso, può ritenersi esaustiva la certificazione notarile (vd. doc. 4 comparsa) che nulla prova al riguardo risultando esclusivamente riportati nelle premesse gli estremi di tale cessione.
pagina 2 di 3 La carenza di prova della continuità delle cessioni del credito afferente il titolo azionato osta alla delibazione del merito avendo valenza assorbente.
Tale conclusione ha reso ultroneo l'espletamento della CTU contabile la cui richiesta è stata formulata in sede di memoria ex art. 183 nr. 2 c.p.c. e reiterata nelle conclusioni.
Consegue pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo.
Non può essere accolta la domanda relativa al risarcimento del danno attesa la genericità della stessa sia a livello di allegazione che di prova.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei minimi relativamente alla fase istruttoria, considerata la natura documentale della controversia e nei medi per il resto.
Infine deve essere rigettata la domanda di distrazione delle spese per difetto dei presupposti.
Premesso che l'art. 93 c.p.c. identifica la mancata riscossione degli onorari e l'avvenuta anticipazione delle spese quali condizioni per procedere alla distrazione, rileva il Tribunale che la circostanza allegata dall'avv. Noto di antistatarietà è smentita – quanto all'avvenuta anticipazione delle spese - dall'attestazione della cancelleria relativa all'avvio della procedura di recupero delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dr.ssa Carmela
Gallina, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr. 11012/2022 reso da questo
Tribunale in data 4.7.2022 su istanza di Itacapital s.r.l.;
2. condanna Itacapital S.r.l. al pagamento in favore dell'opponente PE De IS delle spese processuali che liquida in € 6.713 per compensi ed € 286 per esborsi oltre al rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 18 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
Sentenza resa con la collaborazione di Tommaso Ercolani, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 3 di 3