Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/03/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. Nr 2465/2022 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 25 ottobre 2022 con il n. 2465/2022 del ruolo Generale ( riunito a quelli iscritti sub. n 2491/2022 e n 2550/2022), avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, nullità fideiussione specifica, vertente tra
, nato a [...] il [...], residente a [...] Parte_1 cf. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Caterina LAMBOGLIA iato presso il suo studio in Prato, viale Montegrappa n. 159, in virtù di procura allegata all'atto di opposizione;
Fax: 0574/564005 C Pec: vvocati.prato. Email_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
elettivamente domiciliata in Prato, CodiceFiscale_2
Via F. Ferrucci, dell'Avv. Vito VENEROSO che la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di opposizione;
Pec: vvocati.prato.it Email_2
( ) nato a [...] [...] e Controparte_2 C.F._3
a Caiano (PO), rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parisi (c.f. –), ed elettivamente C.F._4 domiciliati presso e nello studio del suo difensore, sito in Prato, Piazza Europa n. 8, giusta procura resa ex art. 83 c.p.c., in calce al presente atto, ma su foglio separato Pec: vvocati.prato.it Email_3
Opponenti contro
con sede in Conegliano, via Alfieri n. 1, cf. in Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_4
la quale ha conferito a sua volta procura alla
[...] Controparte_5
rappresentata dall'Avv. Patrizia Zingone ed elettivamente
[...]
o il suo studio in Milano (MI) via Lamormora n. 42, in virtù di procura allegata in atti;
Fax: 02/49528699 Pec: Email_4
Opposta All'udienza del 19 settembre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Co Per : “… come da atto di citazione in opposizione a che ha Parte_1 originato il giudizio in epigrafe, ribadite nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel procedimento RG. 2550/2022, introdotto dal IG (che ha CP_2 chiamato in causa e ) e riunito al procedimento in Parte_1 Parte_2
1
e verso tutti gli altri fideiussori. Con vittoria di spese e compensi del Parte_1 presente giudizio. Inoltre si chiede che l'Ill'mo Giudice Voglia concedere i termini per comparsa conclusionale e repliche di cui all'art. 190 cpc.”.
Per “ …CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato: Parte_2
- di a clausola n° 6 della fideiussione e l'intervenuta decadenza del creditore per suoi inadempimenti agli obblighi di cui all'art. 1957 c.c. e comunque 'intervenuta prescrizione del credito vantato, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- rigettare la richiesta formulata da di pagamento di € 24.346,57 oltre interessi CP_3 dalla domanda sino al saldo ltre le spese, rivalutazione monetaria, competenze e onorari, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA di legge.”
Per : “… CONCLUSIONI Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_2 cont ne e deduzione disattesa, - in via preliminare di rito, per le ragioni come esposte in narrativa, verificata e accertata e dichiarata la carenza di legittimazione ad agire della convenuta opposta in sede monitoria, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: - In via preliminare di merito, per le ragioni come esposte in narrativa, verificata ed accertata la prescrizione del credito principale, accertare e dichiarare la conseguente prescrizione del diritto di agire nei confronti del fideiussore e, conseguentemente, accertare e dichiarare che niente è dovuto dal sig. a e/o successori e/o aventi CP_2 _7 causa, e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- In via preliminare di merito, accertata e dichiarata la carenza della produzione documentale necessaria, anche a seguito della richiesta di integrazione del Giudice, all'emissione del decreto ingiuntivo opposto così come esposto in narrativa, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, per le ragioni come esposte in narrativa, accertata e dichiarata la nullità assoluta della fideiussione per cui è causa rilasciata dal sig. a CP_2 _7 accertare e dichiarare che niente è dovuto dal sig. n virtù d ar CP_2 _7 e/o successori e/o aventi causa, e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare
[...]
/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- In via subordinata, accertata e dichiarata la nullità relativa della fideiussione per cui è causa rilasciata dal sig. CP_2
e, conseguentemente, accertata e dichiarata la decadenza del cred x _7
., accertare e dichiarare che niente è dovuto dal sig. in virtù di tale CP_2 garanzia a e/o successori e/o aventi causa, e per l'effetto revocare, _7 annullare, di e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, accertata e dichiarata la nullità del tasso Euribor applicato, per le ragioni come esposte in narrativa, determinare la maggior somma versata dalla soc. SIEI rispetto al tasso di interesse legittimamente applicabile e, conseguentemente, determinare la minor somma residua dovuta dal Sig. a e/o CP_2 _7
2 successori e/o aventi causa in virtù della garanzia prestata;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'attore opponente al pagamento della somma ingiunta o della maggiore o minor somma che dovesse essere accertata, previa autorizzazione alla chiamata in causa come sopra richiesta, accertare e dichiarare che tenuti in solido nei confronti del creditore sono anche la Sig.ra
[...] (c.f. residente in [...] int. 1 ed il Sig. Parte_2 C.F._5
) residente in [...], LO Parte_1 C.F._6 (PO); conseguentemente, in caso di condanna del sig. al pagamento Controparte_2 delle somme ingiunte con il decreto ingiuntivo n. 9 e i medesimi
e a rimborsare al sig. , ciascuno per la Parte_2 Parte_1 Parte_3
1 il medesimo sarà ten ndere in ragione ed in forza della fideiussione escussa. - In via istruttoria, si insiste, previa revoca dell'ordinanza assunta in data 07.03.2024, per l'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati in sede di seconda memoria istruttoria depositata il 27.12.2023. con vittoria di spese e competenze”.
Per la opposta: “… In via principale nel merito: - Rigettare in toto l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato in data 06.09.2022; In via di subordine nel merito: - Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, previa ogni più opportuna declaratoria, condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 24.346,57 oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo effettivo, oltre le spese, rivalutazione monetaria, competenze e onorari, o della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia nei limiti di valore. In ogni caso: - Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.;…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25 ottobre 2022 , Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo 935/2022 ( RG
1270/22), emesso da questo Tribunale il 5 settembre 2022, notificato il 17 settembre successivo, con il quale gli aveva ingiunto di pagare l'importo di €
24.346,57, in solido con e , oltre Parte_2 Controparte_2 interessi e spese di procedura,
A sostegno della opposizione esponeva:
- che con contratto di conto corrente bancario risalente al 19 aprile 2007, la aveva ottenuto da Controparte_8 [...]
, affidamento della somma di € 30.000,00, con rimborso in Controparte_9 mesi 84, oltre al periodo di preammortamento;
- che contestualmente, con contratto del 19 aprile 2007, Parte_2
e , avevano prestato fideiussione per il Controparte_2 Parte_1 credito della società fino a concorrenza dell'importo di € 30.000,00;
3 - che in data 21.12.2007 aveva richiesto alla la revoca della fideiussione _7 stipulata e, in assenza di riscontro, dopo avere effettuato accesso presso la banca d'Italia per accertare la propria posizione e constatato la insussistenza della garanzia, aveva ritenuto che la fideiussione fosse stata revocata;
- - che in data 6 agosto 2010 la era Controparte_8 stata posta in liquidazione volontaria ed era divenuta morosa;
- che in data 9.11.2011 la veniva Controparte_8 dichiarata fallita da questo Tribunale ed il fallimento era chiuso in data
14.10.2019 per insufficienza dell'attivo;
- che in data 7.11.2019 la predetta società era cancellata dal registro delle imprese e la non aveva intrapreso alcuna iniziativa, né alcun atto di _7 costituzione in mora;
- - che pertanto la banca e per essa la cessionaria era decaduta dal diritto _7 di far valere la fideiussione. ai sensi dell'art 1957 c.c., per cui è causa trovava titolo nel contratto fideiussorio ma non vi era in atto alcuna prova del credito, risultando inidonea e insufficiente la certificazione ex art 50 TUB, le cui risultanze erano contestate;
- che la fideiussione allegata era conforme allo schema ABI, in contrasto con la normativa antitrust, così che la deroga convenzionale all'art 1957 c.c. era da ritenersi invalida nei confronti di soggetto consumatore e, la banca in assenza di iniziative giudiziali, non aveva rispettato il termine semestrale prescritto a pena di decadenza.
Tanto premesso citava innanzi a questo Tribunale Controparte_3 rappresentata da , a sua volta rappresentata da Controparte_4
, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_5
e la condanna alle spese del procedimento.
Instauratosi il contraddittorio, si come sopra Controparte_3 rappresentata., rilevando l'infondatezza della eccezione di prescrizione e delle ulteriori contestazioni sollevate.
Con distinti atti di citazione, notificati rispettivamente in data 21 e 24 ottobre
2022, proponevano opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo anche gli altri fideiussori, e , Parte_2 Controparte_2 riproponendo le argomentazioni del e sollevando anche Pt_1
4 contestazioni in ordine alla legittimazione e titolarità del credito vantato dalla cessionaria e sulla validità della fideiussione in relazione alla CP_3 disciplina a tutela della concorrenza.
Anche in tali distinti giudizi, tempestivamente iscritti a ruolo, si costituiva resistendo alle argomentazioni avversarie ed insistendo per il CP_3 rigetto di tutte le opposizioni ovvero, in subordine, per la condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta, con il favore delle spese processuali.
Disposta la riunione tra le cause con provvedimento del 26 ottobre 2022 ed assegnato termine per attivare la procedura di mediazione all'udienza del 23 febbraio 2023, si procedeva ad istruttoria con le produzioni documentali.
Infine, all'udienza del 19 settembre 2024, la causa era trattenuta in decisione, con termine alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ai sensi dell'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le opposizioni riunite sono fondate e devono essere accolte per le argomentazioni che seguono.
In primo luogo, va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410;
Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361;
Cass.,5.12.87, n. 9078).
A seguito dell'attivazione della procedura di mediazione nel termine assegnato dal G.I. all'udienza del 23 febbraio 2023e della sua conclusione in data 26 luglio
2023, con esito negativo, deve ritenersi superata ogni questione relativa alla procedibilità della opposizione o della domanda monitoria.
5 L'oggetto del giudizio, nel caso in esame, rimane delimitato dalla pretesa di credito posta a fondamento dell'ingiunzione ed alla domanda di pagamento somme proposta dall'opposta.
L'asserito credito, invero, scaturisce dal conto corrente contrassegnato dal n
3377124, intercorrente con la Società Impianti Elettrici Industriali da
[...]
sul quale venne concesso affidamento di Controparte_9
30.000,00, da rimborsare in mesi 84 quale periodo di ammortamento, oltre preammortamento, garantito dalle fideiussioni specifiche concesse in pari data da , e fino a Parte_1 Parte_4 Controparte_2 concorrenza di € 30.000,00. e ceduto successivamente all'opposta.
Nel caso in esame è stato allegato che con contratto del I giugno 2020, avente efficacia economica dal I aprile 2019, si era resa cessionaria, Controparte_3
a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, di un portafoglio di crediti pecuniari acquistato
[... da ( nonché da e CP_10 Parte_5 CP_11
, dandone notizia sulla G.U. parte Seconda n. 66 del 6 Parte_6 giugno 2020. Dall'avviso si evince la tipologia dei rapporti oggetto di cessione ( finanziamenti, incluse aperture di credito, e/o crediti di firma) e si precisa che i rapporti risultano individuati in ciascun documento di identificazione allegato al
Contratto di Cessione, tutti i crediti per capitale, interessi ( anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione ( i “ Crediti”) sorti nel periodo intercorrente tra il I gennaio 1988 ed il 29 settembre 2019.
Il contratto di cessione avente ad oggetto di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., non risulta prodotto neanche in modo incompleto , in quanto ai fini della identificazione dei crediti, stabiliti i criteri per la loro identificazione nell'ambito di quelli appartenenti alla originaria società, nel medesimo viene comunque richiamato un elenco di crediti di cui ad allegati, che an ch'essi non risultano prodotti.
Tale avviso per l'identificazione dei crediti ceduti ha operato un rinvio per categoria in cui dovrebbe ritenersi confluiscano tutte le attività che la banca vantava verso soggetti debitori che si trovavano in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili. 6 Si tratta di una relatio per genus che difficilmente può valere ad individuare il credito ceduto, tanto che nell'avviso si rinvia ad un sito internet dove rinvenire i dati identificativi dei crediti ceduti.
Ne deriva che, per dimostrare la propria legittimazione, ovvero la titolarità del credito azionato, avrebbe dovuto depositare nei termini di rito o il CP_3 contratto di cessione completo o l'elenco reso pubblico contenenti le ragioni azionate.
A fronte delle contestazioni sollevate da uno degli opponenti ( con adesione degli altri) il documento prodotto non può essere considerato sufficiente.
Infatti, nonostante l'acquisizione, permane un grado di incertezza in ordine alla effettiva identificazione del credito oggetto della cessione e il dato presuntivo della lettera di cessione come privo dei caratteri della precisione e gravità e quindi, non idoneo a superare l'onere della prova a carico della società che si afferma creditrice, in quanto non conforme al parametro prescritto dall'art 2929 c.c. A riguardo occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui: “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405; Cass., 22.6.2023, n
17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020, n 5617).
Con la pubblicazione nella G.U. e l'iscrizione nel Registro delle imprese, la cessione diviene dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità: la pubblicazione e l'iscrizione sostituiscono a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art
1264 c.c. e non occorre, per l'opponibilità relativa, la successiva notifica e accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti ( Cass., 10200 del 7 2021). Secondo parte della giurisprudenza è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Ma è comunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali.
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere
«determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass, 29,12,2017, n 31188; Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385;
13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/1995, n. 6201).
Nella prospettiva interpretativa richiamata, nessuno dei documenti prodotti in giudizio risulta sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c.., poiché l'avviso pubblicato richiama il contratto e un generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità della società cedente senza ulteriori specificazioni, contratto che richiama elenco allegato anch'esso. come detto, non prodotto.
In proposito, si osserva che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a , sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi CP_3 diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore.
Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia 8 esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798;
Cass., 29.9.2020, n 20495). In presenza di esplicite contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori
– le eccezioni sollevate nella opposizione sulla titolarità dei crediti devono trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Peraltro, anche sotto il profilo dell'entità della pretesa, se anche il cessionario di crediti bancari per effetto delle operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n 130 dle 1999 può avvalersi in sede monitoria dell'estratto del conto corrente di cui all'art 50 del Dlsvo 385 del 1993, perché l'art 4 , comma 1, della legge n 130 del 1999 dispone che alle cessioni di credito si applica l'art 58 , comma 3, del dlsvo 285 del 12993, in forza del quale restano applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti(Cass. 3.12.2019, n 31577), tale efficacia probatoria rimane circoscritta alla fase monitoria.
In definitiva, poiché l'avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria.
Tali rilievi presentano carattere assorbente anche rispetto alle ulteriori questioni sollevate afferenti la invalidità delle fideiussioni rispettivamente sollevate dagli opponenti. e sulle conseguente di tale profilo sulla possibilità di fare valere la decadenza rispetto al termine prescritto dall'art 1957 c.c..
Le opposizioni proposte, pertanto, dovranno essere accolte ed il decreto ingiuntivo revocato, con condanna della società opposta al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo in linea con i criteri di cui al DM
55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività complessivamente svolta ( con i minimi per la ridotta attività svolta), ai sensi degli artt 91 e ss cpc, compensandole per un terzo in ragione dei contrasti
9 giurisprudenziali su questioni dirimenti esistenti nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle opposizioni spiegate da , e , avverso il Parte_1 Parte_7 Controparte_2 decreto ingiuntivo 935/2022 ( RG 1270/22), emesso da questo Tribunale il 5 settembre 2022, notificato il 17 settembre successivo, a favore di
[...]
, e per essa rappresentata da CP_3 Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_5 distinti atti di citazione notificati in data 21, 24 e 25 ottobre 2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna, la società opposta al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive € 2540,00 per ciascuno degli opponenti, per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica, compensandole per un terzo.
Così deciso in data 6 marzo 2025 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico. Il Giudice istr Dott. Michele Sirgiovanni
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