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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 61064/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione V Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 61064/2018 del ruolo generale affari contenziosi.
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Simona Di Croce, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
- attrice- nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. Patrizio Casazza, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto -
e nei confronti di
(C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_2 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Tamburello, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato -
FATTO E DIRITTO
In data 26/09/2018, a seguito del positivo esperimento del procedimento Parte_1
per ATP iscritto al numero di ruolo generale 65921/2017, proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e chiedeva di accertare la realizzazione o meno a regola d'arte del muro sito nel proprio giardino, del quale contestava l'integrità per la presenza di crepe e spanciamenti. Parte attrice chiedeva, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'obbligo del e del terzo chiamato Controparte_3 sig. di riparare e manutenere il relativo muro ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_2
Chiedeva, infine, il rimborso delle spese e degli onorari sostenuti nel procedimento per ATP, quantificate in € 6.160,00, oltre interessi legali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07/02/2019 si costituiva in giudizio il Controparte_3
che, previa richiesta di chiamata in causa del terzo sig. ,
[...] Controparte_2 condomino proprietario dell'immobile confinante con la proprietà della sig. già Parte_1
intervenuto nel procedimento per ATP, chiedeva il rigetto della domanda attorea e la condanna del terzo chiamato al pagamento di eventuali spese di riparazione e manutenzione del muro per cui è causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30/09/2020 si costituiva in giudizio il terzo chiamato signor , il quale rilevava di aver eseguito, nelle more del procedimento, Controparte_2
lavori sul muro confinante con il proprio giardino e con quello della sig. al fine di Parte_1
scongiurare il pericolo di crollo dello stesso.
Rilevata la natura non sommaria dell'istruttoria e disposto il mutamento del rito, all'udienza del
03/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per note conclusionali e repliche.
***
La domanda proposta da parte attrice è infondata e va rigettata.
In via preliminare, occorre rilevare che risulta incontestato tra le parti che il muro oggetto di causa, su iniziativa volontaria del terzo chiamato sig. è stato interessato da lavori di CP_2 rifacimento da parte della . A seguito dell'estinzione del procedimento per ATP e nelle CP_4 more del presente giudizio, infatti, il sig. nel mese di agosto 2019, provvedeva alla CP_2
parziale demolizione del muro pericolante, al ripristino ed alla rifinitura dello stesso, sostenendo una spesa di € 3600,00 documentata con fattura allegata in atti (cfr. all. 1 comparsa di costituzione del terzo chiamato).
Tale rifacimento si pone in linea con le conclusioni rassegnate dal CTU Ing. nominato nel Per_1
procedimento per ATP n. 65921/2017 il quale, nella relazione peritale del 20/6/2018, nel rilevare
“una lesione importante e uno spanciamento del muro”, riteneva necessari, per neutralizzarne i pericoli, l'eliminazione e il rifacimento a regola d'arte della parte superiore del muro (cfr. pag. 30 all.
3 ricorso introduttivo).
Pertanto, alla luce dei lavori documentati dal terzo chiamato sig. il ripristino del muro CP_2
appare pacifico.
Ciò posto, parte attrice con la memoria ex art 183 n 1 ha rappresentato di avere appreso solo con la costituzione del terzo (avvenuta in data 30.09.20) che fossero stati fatti i lavori sul muro.
Questa circostanza tuttavia appare inverosimile, giacchè seppure questi fossero stati eseguiti in sua assenza ovvero durante il periodo estivo (agosto) pur tuttavia si stratta di opere visibili e già al suo rientro a settembre la parte con media diligenza avrebbe potuto appurare comunque l'esistenza di un intervento di rifacimento sul muro in questione.
E comunque l'attrice- tra la costituzione del terzo dichiarativa dell'esecuzione dei lavori ed il deposito della sua memoria ex art 183 n 1 (2.2.21- ovvero c.a. 4 mesi)- avrebbe potuto visionare il muro anche a mezzo di un proprio perito di fiducia ed allegare precisando la domanda da quali vizi fosse ancora affetto e quale difformità esecutive ovvero di risultato rispetto alle indicazioni contenute nella perizia del Ctu di cui alla richiamata Atp.
Al contrario la sig. con la prima memoria, si lè limitata a dichiarare di apprendere Parte_1
“l'esecuzione medio tempore dei lavori eseguiti dallo stesso sul muro, del proprio giardino al fine di scongiurare il pericolo di crollo” e mutava il contenuto della propria domanda, chiedendo di
“accertare e dichiarare sulla scorta della chiara lettera e dei calcoli strutturali dei CTU, nonchè a causa e all'esito dell'intervento emergenziale eseguito dal terzo chiamato Sig. la CP_2 realizzazione o meno a regola d'arte per la funzione di contenimento strutturale del muro sito nella parte alta, così come fu accertato, descritto e quantificato nell'ambito del procedimento per A.T.P.
n. r. g. 65921/2017”.
Con riferimento a tale emendatio libelli, va rilevata l'assoluta carenza probatoria da cui è affetta la domanda proposta, in relazione all'assolvimento del proprio onere di allegazione e prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Come noto, in ambito civilistico il principio dell'onere della prova trova la sua disciplina nell'art. 2697 c.c. il quale distribuisce l'onere della prova fra le parti distinguendo, da un lato, i fatti costitutivi e, dall'altro, i fatti estintivi, modificativi e impeditivi. In particolare, la disposizione in parola dispone che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. In linea generale, la ripartizione dell'onere della prova tra le parti delineata dal codice civile risponde a principi di opportunità e razionalità, oltre che a concrete esigenze di giustizia. Infatti, è possibile affermare che la regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c. risponde all'esigenza di assicurare l'equa realizzazione degli interessi sostanziali che vengono in rilievo nell'ambito del processo. In particolare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi di una determinata fattispecie si distinguono in fatti costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi;
pertanto, mentre la prova dei fatti costitutivi spetta all'attore (art. 2697, comma 1), la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi spetta al convenuto (art. 2697, comma 2).
Nel caso di specie, la sig. lungi dall'indicare specificamente i vizi che il muro presenta a Parte_1
seguito del suo rifacimento e a contestare in modo puntuale eventuali omissioni imputabili al terzo chiamato che si è occupato dei relativi lavori, si è limitata a contestarne la regolarità formale, senza però chiarire nel dettaglio quali fossero le difformità e le carenze strutturali dello stesso.
Ciò ha determinato la impossibilità per il Tribunale di ammettere una ctu volta alla verifica della sussistenza attuale di specifici vizi (ad es permanenza di fessurazioni, crepe etc) per difformità alle indicazioni della ctu in Atp, poiché la richiesta della istante così formulata deve ritenersi assolutamente esplorativa.
Dovendosi pertanto ritenere che il terzo chiamato- seppure in base alla analitica ed esaustiva ctu espletata nel procedimento ex art 696 bis cpc sia stato ritenuto estraneo da profili di responsabilità- si sia comunque accollato spontaneamente gli oneri di rifacimento ed abbia eseguito opere (cfr. causali in fattura) sostanzialmente sovrapponibili a quelle della ctu, opere non contestate nell'an e nel quomodo come sopra motivato,
per questi motivi
la domanda deve essere respinta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa:
- rigetta la domanda di Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Parte_1
che liquida in €2.000,00 per compensi ed €120,00 per spese oltre Controparte_3 accessori come per legge ed in favore di che liquida in €2000,00 per Controparte_2
compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 10/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della sentenza è stata redatta in collaborazione con la MOT dott.ssa Livia Peronaci.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica
Sezione V Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 61064/2018 del ruolo generale affari contenziosi.
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Simona Di Croce, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso;
- attrice- nei confronti di
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 P.IVA_1 studio dell'Avv. Patrizio Casazza, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto -
e nei confronti di
(C.F. , elettivamente domiciliato Controparte_2 CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Tamburello, che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato -
FATTO E DIRITTO
In data 26/09/2018, a seguito del positivo esperimento del procedimento Parte_1
per ATP iscritto al numero di ruolo generale 65921/2017, proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e chiedeva di accertare la realizzazione o meno a regola d'arte del muro sito nel proprio giardino, del quale contestava l'integrità per la presenza di crepe e spanciamenti. Parte attrice chiedeva, per l'effetto, di accertare e dichiarare l'obbligo del e del terzo chiamato Controparte_3 sig. di riparare e manutenere il relativo muro ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_2
Chiedeva, infine, il rimborso delle spese e degli onorari sostenuti nel procedimento per ATP, quantificate in € 6.160,00, oltre interessi legali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 07/02/2019 si costituiva in giudizio il Controparte_3
che, previa richiesta di chiamata in causa del terzo sig. ,
[...] Controparte_2 condomino proprietario dell'immobile confinante con la proprietà della sig. già Parte_1
intervenuto nel procedimento per ATP, chiedeva il rigetto della domanda attorea e la condanna del terzo chiamato al pagamento di eventuali spese di riparazione e manutenzione del muro per cui è causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30/09/2020 si costituiva in giudizio il terzo chiamato signor , il quale rilevava di aver eseguito, nelle more del procedimento, Controparte_2
lavori sul muro confinante con il proprio giardino e con quello della sig. al fine di Parte_1
scongiurare il pericolo di crollo dello stesso.
Rilevata la natura non sommaria dell'istruttoria e disposto il mutamento del rito, all'udienza del
03/10/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per note conclusionali e repliche.
***
La domanda proposta da parte attrice è infondata e va rigettata.
In via preliminare, occorre rilevare che risulta incontestato tra le parti che il muro oggetto di causa, su iniziativa volontaria del terzo chiamato sig. è stato interessato da lavori di CP_2 rifacimento da parte della . A seguito dell'estinzione del procedimento per ATP e nelle CP_4 more del presente giudizio, infatti, il sig. nel mese di agosto 2019, provvedeva alla CP_2
parziale demolizione del muro pericolante, al ripristino ed alla rifinitura dello stesso, sostenendo una spesa di € 3600,00 documentata con fattura allegata in atti (cfr. all. 1 comparsa di costituzione del terzo chiamato).
Tale rifacimento si pone in linea con le conclusioni rassegnate dal CTU Ing. nominato nel Per_1
procedimento per ATP n. 65921/2017 il quale, nella relazione peritale del 20/6/2018, nel rilevare
“una lesione importante e uno spanciamento del muro”, riteneva necessari, per neutralizzarne i pericoli, l'eliminazione e il rifacimento a regola d'arte della parte superiore del muro (cfr. pag. 30 all.
3 ricorso introduttivo).
Pertanto, alla luce dei lavori documentati dal terzo chiamato sig. il ripristino del muro CP_2
appare pacifico.
Ciò posto, parte attrice con la memoria ex art 183 n 1 ha rappresentato di avere appreso solo con la costituzione del terzo (avvenuta in data 30.09.20) che fossero stati fatti i lavori sul muro.
Questa circostanza tuttavia appare inverosimile, giacchè seppure questi fossero stati eseguiti in sua assenza ovvero durante il periodo estivo (agosto) pur tuttavia si stratta di opere visibili e già al suo rientro a settembre la parte con media diligenza avrebbe potuto appurare comunque l'esistenza di un intervento di rifacimento sul muro in questione.
E comunque l'attrice- tra la costituzione del terzo dichiarativa dell'esecuzione dei lavori ed il deposito della sua memoria ex art 183 n 1 (2.2.21- ovvero c.a. 4 mesi)- avrebbe potuto visionare il muro anche a mezzo di un proprio perito di fiducia ed allegare precisando la domanda da quali vizi fosse ancora affetto e quale difformità esecutive ovvero di risultato rispetto alle indicazioni contenute nella perizia del Ctu di cui alla richiamata Atp.
Al contrario la sig. con la prima memoria, si lè limitata a dichiarare di apprendere Parte_1
“l'esecuzione medio tempore dei lavori eseguiti dallo stesso sul muro, del proprio giardino al fine di scongiurare il pericolo di crollo” e mutava il contenuto della propria domanda, chiedendo di
“accertare e dichiarare sulla scorta della chiara lettera e dei calcoli strutturali dei CTU, nonchè a causa e all'esito dell'intervento emergenziale eseguito dal terzo chiamato Sig. la CP_2 realizzazione o meno a regola d'arte per la funzione di contenimento strutturale del muro sito nella parte alta, così come fu accertato, descritto e quantificato nell'ambito del procedimento per A.T.P.
n. r. g. 65921/2017”.
Con riferimento a tale emendatio libelli, va rilevata l'assoluta carenza probatoria da cui è affetta la domanda proposta, in relazione all'assolvimento del proprio onere di allegazione e prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. Come noto, in ambito civilistico il principio dell'onere della prova trova la sua disciplina nell'art. 2697 c.c. il quale distribuisce l'onere della prova fra le parti distinguendo, da un lato, i fatti costitutivi e, dall'altro, i fatti estintivi, modificativi e impeditivi. In particolare, la disposizione in parola dispone che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. In linea generale, la ripartizione dell'onere della prova tra le parti delineata dal codice civile risponde a principi di opportunità e razionalità, oltre che a concrete esigenze di giustizia. Infatti, è possibile affermare che la regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c. risponde all'esigenza di assicurare l'equa realizzazione degli interessi sostanziali che vengono in rilievo nell'ambito del processo. In particolare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi di una determinata fattispecie si distinguono in fatti costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi;
pertanto, mentre la prova dei fatti costitutivi spetta all'attore (art. 2697, comma 1), la prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi spetta al convenuto (art. 2697, comma 2).
Nel caso di specie, la sig. lungi dall'indicare specificamente i vizi che il muro presenta a Parte_1
seguito del suo rifacimento e a contestare in modo puntuale eventuali omissioni imputabili al terzo chiamato che si è occupato dei relativi lavori, si è limitata a contestarne la regolarità formale, senza però chiarire nel dettaglio quali fossero le difformità e le carenze strutturali dello stesso.
Ciò ha determinato la impossibilità per il Tribunale di ammettere una ctu volta alla verifica della sussistenza attuale di specifici vizi (ad es permanenza di fessurazioni, crepe etc) per difformità alle indicazioni della ctu in Atp, poiché la richiesta della istante così formulata deve ritenersi assolutamente esplorativa.
Dovendosi pertanto ritenere che il terzo chiamato- seppure in base alla analitica ed esaustiva ctu espletata nel procedimento ex art 696 bis cpc sia stato ritenuto estraneo da profili di responsabilità- si sia comunque accollato spontaneamente gli oneri di rifacimento ed abbia eseguito opere (cfr. causali in fattura) sostanzialmente sovrapponibili a quelle della ctu, opere non contestate nell'an e nel quomodo come sopra motivato,
per questi motivi
la domanda deve essere respinta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda o eccezione disattesa:
- rigetta la domanda di Parte_1
- condanna al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Parte_1
che liquida in €2.000,00 per compensi ed €120,00 per spese oltre Controparte_3 accessori come per legge ed in favore di che liquida in €2000,00 per Controparte_2
compensi, oltre accessori di legge.
Roma, 10/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
La minuta della sentenza è stata redatta in collaborazione con la MOT dott.ssa Livia Peronaci.