Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RGL 8518/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 8518/24 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Boldrini e dall'avv. Parte_1
Lesca Giacomo;
parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Silvia Zecchini
parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza in data 8 aprile 2025
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con atto depositato in data 16 ottobre 2024, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento dell'importo dovuto a titolo di TFS. CP_1
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza parte ricorrente ha riconosciuto l'avvenuto pagamento, in corso di causa, dell'importo richiesto.
Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, pronuncia che va adottata qualora siano accaduti nel corso del
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giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (Cass. Civ. Sez. I, 7 maggio 2009, n. 10553). II
Quindi, essendo cessata la materia del contendere sulla domanda principale l'onere delle spese processuali, deve essere ripartito secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 1990, n. 46; Cass. civ., sez. II, 27 marzo 1999, n. 2937).
Pertanto, agli esclusivi fini di determinare la parte virtualmente soccombente, si osserva che:
➢ il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti è stato determinato dal pagamento da parte dell' dell'importo CP_1 richiesto, in un momento successivo al deposito e alla notificazione del ricorso (Cfr. nota in data 12 febbraio CP_1
2025);
➢ non è stato provato, che tale adempimento sia stato effettuato in forza di elementi precedentemente non conosciuti dall' ; CP_1
➢ alla luce delle circostanze ora illustrate si ritiene che parte convenuta sia virtualmente soccombente nel presente giudizio che è stato proposto e coltivato proprio a causa della sua condotta;
➢ quindi, in applicazione del principio di causalità posto dall'art. 91 cpc, si deve ritenere che la convenuta, con la sua condotta, abbia provocato l'inutile svolgimento dell'attività processuale che, pertanto, deve esserle addebitato.
In conclusione, accertata la soccombenza virtuale di parte convenuta, in applicazione dell'art. 91 cpc le spese vanno poste a carico dell' . CP_1
La quantificazione delle spese è disposta in base al valore della causa ma nello scaglione minimo in considerazione dell'unicità della questione trattata e della ridotta complessità della questione oggetto di decisione.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando,
2 RGL 8518/24
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dato atto dall'avvenuto pagamento dell'importo richiesto, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda formulata da parte ricorrente nei confronti dell' ; CP_1 dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente, dell'importo di €. 4.201,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, contributo unificato, IVA, se dovuta e CPA a titolo di rifusione delle spese processuali del presente giudizio.
Torino, 8 aprile 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
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