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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9570 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr. MARIO CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 51400/2024, e vertente
TRA con l'Avv. VACCA GIUSEPPE, Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Leasing.
CONCLUSIONI di parte attrice: «piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via principale, accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle condizioni contrattuali,
A) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, C.F. con sede in CONTRADA FONTANELLE, n.254 - 91025 P.IVA_1
MARSALA (TP), PEC: a pagare, in favore della Email_1 [...]
la somma di € 10.002,24 per le causali di cui in premessa, oltre agli Parte_1
Pagina 1 di 6 interessi convenzionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
B) nonché condannare in persona del legale rap-presentante Controparte_1
pro tempore, C.F. con sede in CONTRADA FONTANELLE, n.254 - 91025 P.IVA_1
MARSALA (TP), PEC: a restituire alla Email_1 [...]
il seguente bene mobile di sua proprietà: “SELEZIONATRICE OTTICA Parte_1
SEA NEXT 1.5 M+M COMPLETA”;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse ritenersi perfezionata la fattispecie a formazione progressiva di cui alla clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, si chiede l'emissione di un provvedimento costitutivo della risoluzione del contratto di cui in premessa per inadempimento dell'odierna resistente e, per l'effetto, comunque,
A) condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, C.F. con sede in CONTRADA FONTANELLE, n.254 - 91025 P.IVA_1
MARSALA (TP), PEC: a pagare, in favore della Email_1 [...]
la somma di € 10.002,24 per le causali di cui in premessa, oltre agli Parte_1 interessi convenzionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture sino all'effettivo soddisfo;
B) nonché condannare in persona del legale rap-presentante Controparte_1
pro tempore, C.F. con sede in CONTRADA FONTANELLE, n.254 - 91025 P.IVA_1
MARSALA (TP), PEC: a restituire alla Email_1 [...] il seguente bene mobile di sua proprietà: “SELEZIONATRICE OTTICA Parte_1
SEA NEXT 1.5 M+M COMPLETA”.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, oltre Iva e C.P.A. come per legge».
MOTIVI DELLA DECISIONE
La a agito in giudizio, con rito semplificato ex art. 281decies Parte_1
c.p.c., nei confronti di chiedendo che venisse accertata la Controparte_1
intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa concluso con il resistente – avente ad oggetto un bene strumentale acquistato dalla ricorrente su specifica indicazione dello stesso locatario – per inadempimento dell'utilizzatore nel versamento dei canoni di
Pagina 2 di 6 locazione pattuiti;
con conseguente condanna al risarcimento del danno – come da clausola penale contrattuale – nonché alla restituzione del bene.
Nessuno si è costituito per il resistente, pur ritualmente citato.
La causa è stata istruita sulla sola base della documentazione prodotta e trattenuta in decisione, secondo il rito semplificato, ai sensi dell'art. 281sexies ultimo comma, c.p.c.
(come richiamato dall'art. 281terdecies cpc).
La domanda della ricorrente è pienamente comprovata dalla documentazione versata in atti.
La già ha dato prova della conclusione del Parte_1 CP_2 contratto di locazione operativa del bene con doc. 1, proposta e Controparte_1
accettazione di contratto sottoscritte e successiva modifica, doc. 2; da ritenersi giudizialmente riconosciute ai sensi dell'art. 215 n. 1 c.p.c.) e della sua corretta esecuzione da parte del locatore (doc. 4, fattura di acquisto del bene da parte di doc. 3, CP_2
verbale di consegna del bene, anch'esso sottoscritto dal resistente).
Per quanto riguarda l'inadempimento del resistente, si ricorda che secondo il principio di cui all'art. 2697 c.c., come interpretato in maniera ormai assolutamente consolidata dalla giurisprudenza, il creditore che agisca per la risoluzione di un contratto, deve dimostrare soltanto l'esistenza della fonte dell'obbligazione e può poi limitarsi a dedurre l'inadempimento dell'altra parte, senza necessità di dimostrarlo, essendo onere del debitore provare di avere eventualmente estinto le obbligazioni a proprio carico (Cass. SU n. 13533 del 30/10/2001; conformi sez. 1, n. 15677 del 3/07/2009 e n. 15659 del 15/07/2011; sez. 2,
n. 9351 del 19/04/2007 e n. 26953 del 11/11/2008; sez. 3, n. 8615 del 12/04/2006, n. 3373 del 12/02/2010 e n. 826 del 20/01/2015).
Tale condivisibile principio, oltre che sulla regola generale dell'art. 2697 c.c. – poiché è il soggetto obbligato che deve dimostrare il fatto estintivo costituito dall'adempimento – si fonda anche sul principio della vicinanza della prova e sulla impossibilità di dimostrare un fatto negativo.
Nel caso di specie, peraltro, a supporto della allegazione della ricorrente, è stato prodotto anche l'estratto conto elaborato dal locatore, riportante il prospetto delle rate versate e di quelle non pagate dall'utilizzatore (doc. 7).
Si è dunque verificata una delle condizioni previste dalla clausola 12 delle condizioni generali di contratto;
non c'è alcun dubbio che la condizione contrattuale in questione
Pagina 3 di 6 configuri una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. (norma, del resto, espressamente citata dalla clausola stessa). La ricorrente ha documentato di essersi tempestivamente e ritualmente avvalsa di tale clausola, con le forme pattuite (invio di lettera raccomandata AR al conduttore, doc. 5); raccomandata contenente anche la richiesta di pagamento dei canoni insoluti e della penale contrattuale (e quindi valida come messa in mora ed atto interruttivo della prescrizione).
Pertanto, in questa sede, non può che accertarsi, con pronuncia meramente dichiarativa, la intervenuta risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c..
Pure fondata è la conseguente domanda risarcitoria, la cui quantificazione è parametrata sui criteri dettati dallo stesso art. 12 delle condizioni generali di contratto, che prevede, oltre al rimborso delle rate scadute e non pagate alla data della risoluzione, maggiorate degli interessi moratori, anche la facoltà per il locatore di chiedere il pagamento – a titolo di risarcimento del danno – dell'importo pari alla somma di tutti canoni con scadenza successiva alla risoluzione, attualizzati al tasso Euribor a 3 mesi vigente alla data della risoluzione;
salva la decurtazione di quanto eventualmente tratto dal locatore dall'utilizzo del bene restituito.
Si tratta, come è evidente, di una clausola configurabile come penale contrattuale ex art. 1382 c.c., contenendo una quantificazione predeterminata del danno risarcibile.
Non si ravvisa alcuna illiceità di tale clausola sotto il profilo dell'art. 1384 c.c., dal momento che, a ben vedere, il danno predeterminato consiste, in pratica, nel guadagno che la società locatrice avrebbe conseguito in caso di corretta esecuzione del contratto fino alla scadenza naturale e, quindi, è parametrato al lucro cessante;
tenuto anche conto che la
[...]
ad inizio contratto, ha sostenuto interamente il costo dell'acquisto del bene locato, CP_2 che avrebbe dovuto recuperare tramite il versamento dei canoni. La previsione, poi, della possibilità di decurtare il risarcimento in base al valore residuo del bene o all'utilità comunque conseguita dal suo riutilizzo, dopo la riconsegna, rende la pattuizione più equilibrata, impedendo che la creditrice ottenga un vantaggio eccessivo dalla risoluzione contrattuale.
Nel caso di specie, peraltro, dal momento che la ricorrente non è ancora rientrata in possesso del bene, trattenuto dall'utilizzatore nonostante la diffida alla sua restituzione, non è possibile determinare né quantificare alcun valore residuo da poter eventualmente decurtare dalla penale richiesta.
Pagina 4 di 6 Risulta quindi corretta la quantificazione operata in ricorso, di complessivi € 10.002,24, di cui € 6.302,90 a titolo di canoni scaduti e non versati, € 623,35 per interessi convenzionali di mora dalla scadenza di ogni singola fattura al 27.11.2024, oltre interessi convenzionali di mora successivi sino al saldo effettivo, € 3.075,99 a titolo di penale ex art. 12 cdc.
Quanto agli ulteriori interessi spettanti su tale somma, occorre precisare che la richiesta della ricorrente di riconoscere gli interessi al tasso convenzionale di mora, in base al principio di cui all'art. 1224 c.c., può essere accolta soltanto con riferimento alla somma dovuta a titolo di canoni già scaduti, ma non anche sulla somma dovuta a titolo di penale, dal momento che questa non è, a stretto rigore, un'obbligazione pecuniaria derivante dal contratto, bensì una predeterminazione pattizia di un risarcimento dei danni da inadempimento, sulla quale, quindi, decorrono gli interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c..
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte resistente, nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 –tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 2.500,00 (di cui € 800,00 per la fase di studio, € 750,00 per quella introduttiva ed € 950,00 per la decisionale), oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e
CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 145,50 per contributo unificato e diritti di cancelleria.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 51400/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara l'intervenuta risoluzione, ex art. 1456 c.c. e art. 12 delle condizioni generali, del contratto di locazione n. (rif. Int.), per inadempimento dell'utilizzatore Controparte_1
- condanna parte resistente lla immediata restituzione, in favore Controparte_1
della ricorrente del bene locato oggetto del contratto risolto Controparte_2
(SELEZIONATRICE OTTICA SEA NEXT 1.5 M+M COMPLETA);
- condanna altresì il resistente al pagamento, in favore della medesima ricorrente, della somma di € 10.002,24, oltre agli ulteriori interessi fino al saldo, al tasso convenzionale di
Pagina 5 di 6 mora sulla somma dovuta a titolo di canoni scaduti ed al tasso legale sulla somma dovuta a titolo di penale contrattuale (come meglio indicate in motivazione);
- condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00 per compensi ed € 145,50 per rimborso spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 25/06/2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Dr. Mario CODERONI
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