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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2025, n. 2427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2427 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1501/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito della udienza cartolare ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n.
1501/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da: in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Bari alla via G. De Ruggiero n.9, presso lo studio CP_2
dell'avv. Riccardo Colucci che la rappresenta e difende, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione;
- ATTRICE OPPONENTE– contro
, elettivamente domiciliato in Monopoli (BA) alla Piazza Vittorio Emanuele Controparte_3
n.43, presso lo studio dell'avv. Christian Vito Montanaro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO OPPOSTA -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione ( artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 21.01.2019, la ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4593/2018 del 23.11.2018, con cui il
Tribunale di Bari le ingiungeva il pagamento, in favore del dott. della somma di Controparte_3
€. 7.587,77, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compenso per l'attività di consulenza e gestione amministrativa svolta in favore dell'ingiunta per gli anni 2016/2017.
In particolare, l'attrice asseriva che le attività di consulenza contabile, già contestate in fase stragiudiziale, non erano state svolte dal dott. ma da altro consulente, tale sig. CP_3 [...]
Evidenziava altresì che, con pec del 16.05.2017, il dott. aveva Persona_1 CP_3
pagina 1 di 5 comunicato l'impossibilità ad assicurare il servizio di consulenza già dal 1°.01.2017 tant'è che la società aveva conferito incarico ad altro professionista, dott. . Persona_2
Contestava poi il valore probatorio delle fatture pro-forma allegate al ricorso monitorio concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
I.2.- Costituendosi in giudizio, il dott. contestava le avverse argomentazioni Controparte_3
deducendo che:
1. in data 26.04.2016, l' aveva conferito al dott. Controparte_1 [...]
l'incarico di consulenza contabile dell'azienda riconoscendogli un compenso annuale CP_3 forfettario di €. 3.600,00 (tremilaseicento/00), al netto dell'I.V.A., ed un contributo integrativo previdenziale, oltre alle spese annuali “da sostenere in nome e per conto del cliente” (€.
120,00) e alle spese generali di studio annuali (€. 50,00)
2. le parti avevano inoltre concordato che l'importo del compenso poteva variare, “in relazione all'aumentare o diminuire dei documenti da registrare”, alle condizioni indicate alla clausola sub “3” della lettera di incarico professionale (all. n.1 fasc. monitorio);
3. già in epoca antecedente alla sottoscrizione della “lettera di incarico professionale” del
26.04.2016, il dott. aveva redatto, in favore della opponente, una “perizia di scissione CP_3 neutra”, propedeutica alla stipula dell'Atto di scissione dell'8.03.2016 con cui la
[...]
aveva deliberato la scissione con assegnazione di una parte del proprio Controparte_4
patrimonio ad una società di nuova costituzione, la Controparte_1
costituita dai medesimi soci della società scissa;
4. il dott. sempre prima della formalizzazione dell'incarico professionale, aveva Controparte_3
curato la pratica amministrativa di inizio attività della Controparte_1
presso la C.C.I.A.A. di Bari e quella di attribuzione della Partita I.V.A.;
5. da ultimo, in conseguenza dei contrasti professionali insorti con l'azienda e del reiterato mancato pagamento dei compensi maturati, aveva comunicato, con nota pec del 16.05.2017, la risoluzione del rapporto consulenziale a far data dal 01.07.2017.
6. a fronte dell'incarico di consulenza contabile del 26.04.2016 e delle ulteriori attività professionali espletate, come innanzi descritte, il dott. risultava creditore nei Controparte_3
confronti della della complessiva somma di €. 7.587,77 al Controparte_1
netto dell'I.V.A., come da fatture pro forma allegate nel fascicolo del monitorio.
Sulla base di tale assunto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
pagina 2 di 5 I.3.- Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita sulla scorta della sola produzione documentale versata in atti dalle parti, perviene all'odierna udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
II.- Venendo al merito della controversia, preliminarmente e in via generale - quanto all'onere della prova - pare opportuno richiamare i principi affermati dal tradizionale orientamento della giurisprudenza, secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (così Cass. SS.
UU., sent. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vanno altresì tenute a mente le peculiarità inerenti alla ripartizione degli oneri probatori alla luce delle quali l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, che deve provare il fatto costitutivo del credito, mentre l'opponente, il quale assume posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti da controparte che, se non specificamente contestati, devono ritenersi non controversi (in questo senso, Cass., sent. n. 13240 del 16/05/2019; Cass., sent. n. 2421 del
03/02/2006).
II.1. Ciò detto, nel caso in esame risulta pacificamente riconosciuto, oltre che documentato, il conferimento dell'incarico professionale al dott. per i servizi di consulenza contabile;
il CP_3
convenuto ha infatti prodotto in giudizio, sin dalla fase monitoria, copia del contratto debitamente sottoscritto dalle parti in causa (cfr. doc. n. 9 fascicolo convenuta), in uno al libro giornale della società attrice da maggio a dicembre 2016, alla dichiarazione I.V.A. 2017 ed alla certificazione
Unica 2017 (docc. da n.12-13-14 fasc. convenuto).
Quanto alle attività extra contratto (perizia di scissione e pratica amministrativa di inizio attività) esse trovano riscontro nel tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, nell'atto di scissione prodotto in copia dal professionista e nelle richieste di inizio attività I.V.A. e di iscrizione impresa presso la C.C.I.I.A.A. inviate dal professionista per conto della Controparte_1
(cfr. docc. da n.3 a n.11).
Va rilevato che, nell'atto pubblico di scissione, la società scissa, Controparte_4
dà atto che la nuova società, ovvero la “assume tutti i diritti e gli Controparte_1
obblighi della società scissa, subentrando in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione e azione, contratto, accordo, convenzione, impegno, deposito, domanda, concessione, autorizzazione, licenza e
pagina 3 di 5 in ogni altro titolo o ragione in essere o in fieri, nulla escluso o eccettuato, anche connesso a situazioni di fatto comunque riguardanti quanto trasferito, proseguendo i relativi rapporti, anche processuali, anteriori alla scissione (omissis). Ogni persona, ente o ufficio sia pubblico che privato, resta fin d'ora autorizzato, senza ulteriori atti e con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla nuova società tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi
e passivi attualmente intestati o intitolati alla società scissa.”
Ne deriva che ogni attività espletata dal dott. in favore della società scissa è da intendersi CP_3
riferita alla società attrice con conseguente obbligo in capo a quest'ultima a corrispondere il relativo compenso.
II.2. Le doglianze che parte opponente ha genericamente dedotto a sostegno dell'inadempimento di controparte, tali da giustificare il mancato pagamento del compenso risultano infondate.
L'assunto secondo cui la contabilità dell'anno 2016 sia stata seguita dal sig. non trova Per_1
riscontro in alcun documento né nella corrispondenza intervenuta tra le parti.
Il contratto di conferimento di incarico al dott. per l'anno 2017, ovvero (all.n. 8 fasc. Per_2
attoreo) oltre che privo di data certa, si riferisce in ogni caso all'attività contabile e fiscale relativa appunto all'anno 2017, per la quale il dott. nulla ha reclamato all'attrice avendole CP_3
comunicato, con pec del 16.05.2017, la rinuncia all'incarico conferitogli (ed espletato) per l'anno precedente.
Quanto alle mail di contestazione della fattura pro forma n.36 del 23.06. 2017 (doc. n.6 fasc. attoreo), non risulta alcuna fattura con tali riferimenti azionata in via monitoria dall'opposto.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
III.- Quanto alle spese processuali si richiama l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono parte di un unico processo di modo che la regolamentazione delle spese segua l'esito finale del giudizio ( Cass., ord.
n. 27234/2017).
Alla soccombenza di parte attrice opponente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, con riduzione della metà per la fase di istruttoria (non svolta), tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione di parte attrice e per l'effetto; Controparte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 4593/2018 emesso dal Tribunale di Bari il 23.11.2018, pubblicato il 28.11.2018, e lo dichiara esecutivo;
- condanna altresì a rimborsare al dott. le spese Controparte_1 Controparte_3 di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi della fase di opposizione, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore costituito avv. Christian Vito Montanaro, dichiaratosi anticipatario.
Bari, 20.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dr.ssa Rosalba Campanaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari Seconda Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del Giudice
Onorario, dr.ssa Rosalba Campanaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
All'esito della udienza cartolare ex art.281 sexies c.p.c., nella causa civile, in primo grado, iscritta al n.
1501/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa da: in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Bari alla via G. De Ruggiero n.9, presso lo studio CP_2
dell'avv. Riccardo Colucci che la rappresenta e difende, in forza di procura a margine dell'atto di citazione in opposizione;
- ATTRICE OPPONENTE– contro
, elettivamente domiciliato in Monopoli (BA) alla Piazza Vittorio Emanuele Controparte_3
n.43, presso lo studio dell'avv. Christian Vito Montanaro che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTO OPPOSTA -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione ( artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 21.01.2019, la ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4593/2018 del 23.11.2018, con cui il
Tribunale di Bari le ingiungeva il pagamento, in favore del dott. della somma di Controparte_3
€. 7.587,77, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di compenso per l'attività di consulenza e gestione amministrativa svolta in favore dell'ingiunta per gli anni 2016/2017.
In particolare, l'attrice asseriva che le attività di consulenza contabile, già contestate in fase stragiudiziale, non erano state svolte dal dott. ma da altro consulente, tale sig. CP_3 [...]
Evidenziava altresì che, con pec del 16.05.2017, il dott. aveva Persona_1 CP_3
pagina 1 di 5 comunicato l'impossibilità ad assicurare il servizio di consulenza già dal 1°.01.2017 tant'è che la società aveva conferito incarico ad altro professionista, dott. . Persona_2
Contestava poi il valore probatorio delle fatture pro-forma allegate al ricorso monitorio concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo, vinte le spese.
I.2.- Costituendosi in giudizio, il dott. contestava le avverse argomentazioni Controparte_3
deducendo che:
1. in data 26.04.2016, l' aveva conferito al dott. Controparte_1 [...]
l'incarico di consulenza contabile dell'azienda riconoscendogli un compenso annuale CP_3 forfettario di €. 3.600,00 (tremilaseicento/00), al netto dell'I.V.A., ed un contributo integrativo previdenziale, oltre alle spese annuali “da sostenere in nome e per conto del cliente” (€.
120,00) e alle spese generali di studio annuali (€. 50,00)
2. le parti avevano inoltre concordato che l'importo del compenso poteva variare, “in relazione all'aumentare o diminuire dei documenti da registrare”, alle condizioni indicate alla clausola sub “3” della lettera di incarico professionale (all. n.1 fasc. monitorio);
3. già in epoca antecedente alla sottoscrizione della “lettera di incarico professionale” del
26.04.2016, il dott. aveva redatto, in favore della opponente, una “perizia di scissione CP_3 neutra”, propedeutica alla stipula dell'Atto di scissione dell'8.03.2016 con cui la
[...]
aveva deliberato la scissione con assegnazione di una parte del proprio Controparte_4
patrimonio ad una società di nuova costituzione, la Controparte_1
costituita dai medesimi soci della società scissa;
4. il dott. sempre prima della formalizzazione dell'incarico professionale, aveva Controparte_3
curato la pratica amministrativa di inizio attività della Controparte_1
presso la C.C.I.A.A. di Bari e quella di attribuzione della Partita I.V.A.;
5. da ultimo, in conseguenza dei contrasti professionali insorti con l'azienda e del reiterato mancato pagamento dei compensi maturati, aveva comunicato, con nota pec del 16.05.2017, la risoluzione del rapporto consulenziale a far data dal 01.07.2017.
6. a fronte dell'incarico di consulenza contabile del 26.04.2016 e delle ulteriori attività professionali espletate, come innanzi descritte, il dott. risultava creditore nei Controparte_3
confronti della della complessiva somma di €. 7.587,77 al Controparte_1
netto dell'I.V.A., come da fatture pro forma allegate nel fascicolo del monitorio.
Sulla base di tale assunto, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
pagina 2 di 5 I.3.- Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita sulla scorta della sola produzione documentale versata in atti dalle parti, perviene all'odierna udienza ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
II.- Venendo al merito della controversia, preliminarmente e in via generale - quanto all'onere della prova - pare opportuno richiamare i principi affermati dal tradizionale orientamento della giurisprudenza, secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (così Cass. SS.
UU., sent. n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie, trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vanno altresì tenute a mente le peculiarità inerenti alla ripartizione degli oneri probatori alla luce delle quali l'opposto assume la posizione sostanziale di attore, che deve provare il fatto costitutivo del credito, mentre l'opponente, il quale assume posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di prendere posizione sui fatti dedotti da controparte che, se non specificamente contestati, devono ritenersi non controversi (in questo senso, Cass., sent. n. 13240 del 16/05/2019; Cass., sent. n. 2421 del
03/02/2006).
II.1. Ciò detto, nel caso in esame risulta pacificamente riconosciuto, oltre che documentato, il conferimento dell'incarico professionale al dott. per i servizi di consulenza contabile;
il CP_3
convenuto ha infatti prodotto in giudizio, sin dalla fase monitoria, copia del contratto debitamente sottoscritto dalle parti in causa (cfr. doc. n. 9 fascicolo convenuta), in uno al libro giornale della società attrice da maggio a dicembre 2016, alla dichiarazione I.V.A. 2017 ed alla certificazione
Unica 2017 (docc. da n.12-13-14 fasc. convenuto).
Quanto alle attività extra contratto (perizia di scissione e pratica amministrativa di inizio attività) esse trovano riscontro nel tenore della corrispondenza intercorsa tra le parti, nell'atto di scissione prodotto in copia dal professionista e nelle richieste di inizio attività I.V.A. e di iscrizione impresa presso la C.C.I.I.A.A. inviate dal professionista per conto della Controparte_1
(cfr. docc. da n.3 a n.11).
Va rilevato che, nell'atto pubblico di scissione, la società scissa, Controparte_4
dà atto che la nuova società, ovvero la “assume tutti i diritti e gli Controparte_1
obblighi della società scissa, subentrando in ogni rapporto attivo e passivo, in ogni ragione e azione, contratto, accordo, convenzione, impegno, deposito, domanda, concessione, autorizzazione, licenza e
pagina 3 di 5 in ogni altro titolo o ragione in essere o in fieri, nulla escluso o eccettuato, anche connesso a situazioni di fatto comunque riguardanti quanto trasferito, proseguendo i relativi rapporti, anche processuali, anteriori alla scissione (omissis). Ogni persona, ente o ufficio sia pubblico che privato, resta fin d'ora autorizzato, senza ulteriori atti e con esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla nuova società tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali o ad altro titolo, polizze, contratti, conti attivi
e passivi attualmente intestati o intitolati alla società scissa.”
Ne deriva che ogni attività espletata dal dott. in favore della società scissa è da intendersi CP_3
riferita alla società attrice con conseguente obbligo in capo a quest'ultima a corrispondere il relativo compenso.
II.2. Le doglianze che parte opponente ha genericamente dedotto a sostegno dell'inadempimento di controparte, tali da giustificare il mancato pagamento del compenso risultano infondate.
L'assunto secondo cui la contabilità dell'anno 2016 sia stata seguita dal sig. non trova Per_1
riscontro in alcun documento né nella corrispondenza intervenuta tra le parti.
Il contratto di conferimento di incarico al dott. per l'anno 2017, ovvero (all.n. 8 fasc. Per_2
attoreo) oltre che privo di data certa, si riferisce in ogni caso all'attività contabile e fiscale relativa appunto all'anno 2017, per la quale il dott. nulla ha reclamato all'attrice avendole CP_3
comunicato, con pec del 16.05.2017, la rinuncia all'incarico conferitogli (ed espletato) per l'anno precedente.
Quanto alle mail di contestazione della fattura pro forma n.36 del 23.06. 2017 (doc. n.6 fasc. attoreo), non risulta alcuna fattura con tali riferimenti azionata in via monitoria dall'opposto.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e conseguentemente confermato il decreto ingiuntivo opposto.
III.- Quanto alle spese processuali si richiama l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui la fase monitoria e quella di opposizione costituiscono parte di un unico processo di modo che la regolamentazione delle spese segua l'esito finale del giudizio ( Cass., ord.
n. 27234/2017).
Alla soccombenza di parte attrice opponente segue la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta le quali vengono liquidate nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, con riduzione della metà per la fase di istruttoria (non svolta), tenuto conto di quanto previsto per le cause aventi un valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
pagina 4 di 5 - rigetta l'opposizione di parte attrice e per l'effetto; Controparte_1
- conferma il decreto ingiuntivo n. 4593/2018 emesso dal Tribunale di Bari il 23.11.2018, pubblicato il 28.11.2018, e lo dichiara esecutivo;
- condanna altresì a rimborsare al dott. le spese Controparte_1 Controparte_3 di lite, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi della fase di opposizione, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore costituito avv. Christian Vito Montanaro, dichiaratosi anticipatario.
Bari, 20.06.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dr.ssa Rosalba Campanaro
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