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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 08/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 417/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Vitali, presso lo Studio della quale in Milano, Corso Venezia n. 61, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
– in persona del legale NTroparte_1 rappresentante (C.F. ) NTroparte_1 C.F._2 con l'Avv. Valdameri, presso lo studio del quale in Lodi, Corso Mazzini n. 7/A, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE –
Oggetto: Differenze retributive. All'udienza i procuratori hanno concluso come in atti.
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la NTroparte_1
– in persona del legale rappresentante
[...] NTroparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che il sig. , ha intrattenuto ab initio un Parte_1 rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo pieno con la NTroparte_1
, in persona del suo legale rapp.te p.t.;
[...]
2) accertare e dichiarare il diritto del sig. alla trasformazione Parte_1 del contratto in tempo pieno per fatti concludenti
3) per l'effetto, condannare la , in NTroparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere al sig. la Parte_1 somma di € 33.515,52oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte, o quell'altra somma maggiore o minore dovuta per giustizia;
4) condannare, infine, la , in persona NTroparte_1 del suo legale rapp.te p.t. ,al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”. Si è costituita la , contestando le NTroparte_1 avversarie pretese siccome infondate in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto integrale del ricorso, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa ogni più opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione In via principale (a) rigettare tutte le domande giudiziali proposte dal Sig. Parte_2 NT nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. In via subordinata, (b) nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, limitare l'importo delle differenze retributive alle sole somme rigorosamente provate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti e istruita la causa mediante l'espletamento delle prove orali richieste, all'udienza del 8 marzo 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento del ricorso, ha esposto di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze della convenuta, con mansioni di autista inquadrato nel livello D2 CCNL
Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, dapprima in forza di due autonomi contratti a tempo determinato, nei periodi dal 10 settembre 2018 all'11 dicembre 2018 e dal 1 febbraio 2019 al 30 aprile 2019, e, infine, con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 16 settembre 2019, sempre con rapporto part time di 20 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Ha riferito, inoltre, che in data 26 novembre 2019 le parti avevano sottoscritto un
“patto di attivazione clausole di lavoro flessibile e supplementare” e che, a decorrere dal 1 marzo 2022, il rapporto era stato trasformato a tempo pieno, per 39 ore di lavoro settimanali, fino alle dimissioni volontarie rassegnate nel successivo mese di aprile.
2 Sennonché, a dispetto del dato formale, egli avrebbe sempre lavorato a tempo pieno, conducendo i furgoni e i camion della resistente secondo l'orario e le direttive impartite direttamente dal titolare Parte_3
In particolare, avrebbe sempre iniziato la giornata lavorativa alle 07:30, caricando il camion o il furgone nel magazzino della sede o presso i clienti e cominciando immediatamente il giro delle consegne - aventi per oggetto, per lo più, materiale per infissi - in tutta la Lombardia. Avrebbe, quindi, effettuato almeno tre o quattro consegne al giorno, facendo spesso ritorno in sede o nel magazzino del cliente per provvedere al ricarico del camion e lavorando sempre fino alle 17:00 o alle 18:00.
Tanto risulterebbe, invero, dai dischi cronotachigrafici prodotti, relativi al
2021/2022, con istanza di esibizione di quelli relativi al periodo 2018/2021.
Per tali ragioni, con il presente giudizio ha domandato, con riferimento ai tre periodi contrattuali richiamati, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno per fatti concludenti, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate, quantificate in € 33.515,52.
*
1.1 Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la domanda attorea sotto plurimi profili.
In primo luogo, ha affermato che, essendo i clienti collocati in più province della
Lombardia, il lavoro avrebbe richiesto trasferte della durata contenuta di due o tre ore, senza pernottamento del lavoratore fuori sede e senza incompatibilità con l'orario parziale pattuito.
Ha rilevato, inoltre, che dal 22 marzo 2020 a maggio 2020 l'attività sarebbe stata sospesa per la pandemia da Covid-19 e che, inoltre, il ricorrente sarebbe stato in malattia per tutto il periodo dal 27 luglio 2020 al 13 luglio 2021. Ha, inoltre, disconosciuto le copie dei dischi cronotachigrafi, affermando di non essere più in possesso di quelli richiesti dal ricorrente, essendo ormai decorso il periodo di conservazione imposto dal Regolamento CE 561/2006, pari a 12 mesi.
In ogni caso, ha contestato la specificità delle allegazioni in punto di orario e la spettanza dell'indennità di trasferta, che, ex art. 79 CCNL, sarebbe pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera solo in caso di missione compresa tra le 12 e le 24 ore.
3 *
2. Al fine di esaminare correttamente la domanda, occorre osservare che il ricorrente ha chiesto direttamente ed esclusivamente l'accertamento della sussistenza ab initio di un rapporto subordinato a tempo pieno per fatti concludenti, con condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate.
Ciò posto, preme rilevare che, in termini generali, la Suprema Corte ha già chiarito
“che "una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà", atteso che la trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali, avendo "il legislatore reso palese, da un lato, l'indubbio favore verso il lavoro a tempo pieno, e, dall'altro, il rilievo determinante da riconoscere al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore"; sicché, nel rapporto di lavoro, ove sia accertato che la prestazione si è effettivamente svolta secondo determinate modalità, opera il
"principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all'effettiva consistenza del proprio impegno", allorquando si tratti "di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività, in quanto ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti" (…).
Sulla scorta di tali assunti si è sviluppata una consolidata giurisprudenza la quale ha sempre ammesso che, "in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno" (cfr. Cass. n. 5520 del 2004; v. pure: Cass. n. 3228 del
2008, Cass. n. 6226 del 2009); si è altresì precisato che "risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa della parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (...) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo" (cfr. Cass. n. 25891 del 2008; conf. Cass. n. 17774 del 2011).
4 Ancora di recente, quindi, è stato ribadito come la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno possa determinare che la trasformazione da un originario part-time ad un full-time si sia verificata "per fatti concludenti" (Cass. n. 8658 del
2019; Cass. n. 20209 del 2019; v. anche, nel vigore del D.Lgs. n. 61 del 2000, Cass. n. 31342 del 2018). (…). Una volta acclarato, secondo il convincimento espresso dai giudici del merito, che il contratto part-time si è trasformato in un rapporto di lavoro a tempo pieno per facta concludentia, non vi è più spazio per applicare la disciplina, anche sanzionatoria, prevista dalle diverse leggi che si sono succedute per regolare il contratto a tempo parziale, in quanto tale trasformazione opera non per fonte legale ma per volontà consensuale delle parti;
con la conseguenza che i diritti che derivano al prestatore sono quelli che nascono da un ordinario rapporto di lavoro oramai divenuto a tempo pieno, atteso che - per dirla con Cass. n. 8904 del 1996 - "la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà"…” (Cass. lav., n. 3293/2024; Cass. lav., n. 4350/2024).
Al contempo, tuttavia, la Cassazione ha anche precisato che “l'essere a disposizione del datore in attesa che lo stessi fissi o modifichi i turni di lavoro non equivale a prestazione di lavoro
(non essendovi alcuna equiparabilità tra disponibilità potenziale e prestazione reale di lavoro) e non rileva ai fini del riconoscimento di un rapporto full time, che potrebbe discendere (ma come si è visto il caso non ricorre nella specie) solo dalla novazione pur per facta concludentia del rapporto (in ragione dell'esecuzione di una prestazione a tempo pieno con continuità nel tempo) ovvero dalla nullità del contratto di lavoro per come stipulato” (Cass. lav., n. 4229/2016).
In conclusione, pertanto, è senz'altro ammissibile la domanda di accertamento della costituzione ab origine di un rapporto di lavoro a tempo pieno, pur a fronte della sua formalizzazione part time, secondo il modello della stipula per fatti concludenti e con conseguente rideterminazione dei diritti nascenti dal contratto in misura corrispondente all'effettivo atteggiarsi della prestazione;
a tal fine, tuttavia, occorre dimostrare che il rapporto si è svolto, in maniera costante e continuativa, con la resa dell'attività per un orario di lavoro sostanzialmente equiparabile al tempo pieno, a nulla rilevando, a tali specifici fini, la messa a disposizione del datore senza un effettivo svolgimento della mansione.
E', dunque, alla luce di tali principi che devono essere esaminate le risultanze probatorie.
*
5 3. Procedendo con ordine, all'udienza del 4 luglio 2024, il teste (ex Tes_1 dipendente della convenuta, ormai in pensione dal 2022), dopo avere riferito di avere provveduto personalmente al carico e scarico del mezzo e avere confermato che le consegne avvenivano nelle sole province della Lombardia, ha dichiarato, in relazione alla posizione del ricorrente, che questi “faceva l'autista (…), suppongo anche lui seguisse gli stessi percorsi e le stesse zone, ma non sono sicuro. Non so che orario facesse il ricorrente, non mi sono mai interessato agli accordi eventuali con il datore di lavoro, quando tornavo con il camion a volte lo vedevo e altre no, dipende da che orario facevo;
poteva capitare di vederlo verso le 17-17.30, ma lo vedevo saltuariamente. Preciso che non lo vedevo lavorare, lo vedevo lì nel cortile, perché lui abitava lì in ditta;
quindi, anche quando lo vedevo, non sapevo se stesse lavorando o meno … Ci alternavamo per caricare il camion, dipende da cosa dovevamo caricare;
a volte caricavo io, a volte il titolare, a volte . Dunque, il teste non ha saputo confermare l'orario Pt_1 concretamente osservato dal ricorrente e, anzi, ha riferito di non sapere se nelle occasioni in cui gli era capitato di vederlo nel cortile della ditta questi stesse lavorando o meno, abitando in un appartamento nel medesimo stabile. Tes_ NTr Il teste di parte resistente – dipendente della fino al pensionamento del
2020 – ha parimenti confermato la zona di competenza, dichiarando: “Non mi occupavo di caricare e scaricare il camion, lo faceva il sig. solo lui. CP_1
Conosco il ricorrente, lavorava lì con noi. Io lo vedevo al mattino, quando ci vedevamo prima di partire, poi basta. Magari lo vedevo il pomeriggio, mentre eravamo lì quando il sig. caricava i CP_1 camion e noi aspettavamo perché non era ancora ora di andare a casa;
quindi, quando tornavamo un po' prima, magari lo vedevamo perché passava e scambiava quattro chiacchiere, salutava e se ne andava, perché lui abitava lì e il pomeriggio era lì per quello, non lavorava.
Non ricordo esattamente che zone facesse, ma bene o male eravamo tutti nei dintorni, quindi immagino che anche lui consegnasse in zona. Tutti, comunque, facevamo una o più consegne e poi tornavamo ogni giorno in ditta, erano tutte consegne in giornata. Potevano esserci anche un paio di consegne a giornata, noi che eravamo a tempo pieno ne facevamo magari di più, lui penso ne facesse al massimo un paio”.
Il teste, quindi, ha chiaramente affermato che, almeno fino all'estate 2020, il ricorrente lavorava effettivamente solo durante la mattina, perché, anche quando capitava di vederlo in ditta al pomeriggio, egli non lavorava, ma si trovava nel cortile ove abitava.
6 Da ultimo, all'udienza del 25.10.2024, la teste di parte resistente – Tes_3 dipendente amministrativa part time della convenuta, con orario 8.30-12.30 – ha NT riferito che “il ricorrente, era dipendente presso la mi sembra da fine 2018 a inizio 2022; è stato circa un annetto in malattia e ha fatto un periodo di cassa integrazione.
Io stavo stabilmente in ufficio, non vedevo sempre gli autisti arrivare o andare via, perché erano già partiti. Confermo che il ricorrente lavorava al mattino. Ha lavorato pochi mesi full time, prima di dimettersi. Non so dire con precisione quanto lavorasse e quando finisse, a volte lo vedevo, ma anche perché lui abitava su, in un appartamento sopra gli uffici. (…)
Erano consegne tutte in zona, potevano essere due o tre consegne al giorno, logicamente chi aveva più ore faceva più consegne o aveva giri più lunghi.
Il furgone per le consegne lo caricava il muletto lo usava solo lui”. CP_1
Anch'ella, dunque, ha confermato che il ricorrente lavorava di mattina, pur non sapendo riferire con esattezza gli orari osservati, e che effettuava sempre consegne nelle province limitrofe della Lombardia, in numero variabile in relazione all'orario di lavoro;
a differenza delle generiche affermazioni del teste poi, ha anche Tes_1
Tes_ riscontrato la circostanza – già riferita dal teste - che era il solo titolare a CP_1 caricare i furgoni, essendo l'unico in grado di guidare il muletto.
*
4. Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea deve essere chiaramente respinta, innanzitutto, con riferimento al periodo antecedente il 2020, in quanto, anche all'esito dell'istruttoria svolta, il ricorrente - gravato del relativo onere probatorio - non è riuscito a dimostrare di avere sempre lavorato con orario sostanzialmente coincidente con il tempo pieno di 39 ore settimanali né, invero, ha offerto ulteriori spunti documentali in grado di suffragare la propria tesi.
In relazione a tale lasso temporale, infatti, ha dichiarato di Parte_1 non possedere neppure copia dei dischi cronotachigrafi che, invece, ha prodotto per il biennio 2021-2022, limitandosi a richiederne l'esibizione alla convenuta.
Sennonché, come già rilevato con ordinanza istruttoria del 25.10.2025, l'art. 10, par. 5, lett. a) – ii) del Regolamento CE n. 561/2006 e l'art. 33, par. 2, del
Regolamento CE n. 165/2014 obbligano l'impresa alla conservazione di tale documentazione per un periodo di 12 mesi dalla loro utilizzazione, di talché non vi era margine per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avendo la resistente già
7 dichiarato, con la comparsa di costituzione, di non essere più in possesso dei dischi, in quanto al momento della prima rivendicazione, avanzata a ottobre 2022 per generiche differenze retributive (cfr. “intervento”, sub doc. 11, ricorrente), era già ampiamente decorso il termine annuale, anche per l'annualità 2020 (cfr., in tal senso,
C. App. Catanzaro, n. 870/2023).
Neppure per il periodo successivo, peraltro, può dirsi utilmente raggiunta la prova dello svolgimento costante dell'attività lavorativa con orario sostanzialmente coincidente con il tempo pieno, non potendo farsi esclusivo riferimento ai soli dischi cronotachigrafi prodotti dalla ricorrente per il biennio 2021/2022.
In primo luogo, infatti, deve rammentarsi che la convenuta ha disconosciuto la conformità delle copie dei dischi prodotti sub doc. 8 e, sul punto, vale il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, per cui “in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., nè dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, nè della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori (tra le altre v. Cass. n. 10366 del 2014; Cass. n. 9006 del 2002; Cass. n. 16098 del 2001)” (Cass. lav., n. 3187/2017).
In secondo luogo, deve osservarsi che a partire dal 16.9.2019 il ricorrente era stato nuovamente assunto – questa volta a tempo indeterminato – con orario part time di
20 ore settimanali e che, com'è pacifico in giudizio, già a partire dal successivo
26.11.2019 egli aveva sottoscritto il patto di attivazione clausole di lavoro flessibile e supplementare, rendendosi disponibile allo svolgimento dell'attività lavorativa per un monte ore eccedente il part time pattuito e inferiore dell'orario a tempo pieno. È, poi, ulteriormente dimostrato che nel periodo da luglio 2020 a tutto il mese di luglio 2021
– dunque, per un anno esatto – era stato in malattia, non Parte_1 rendendo alcuna prestazione (doc. 12, resistente), di talché, ancora almeno fino al rientro al lavoro, non vi sono elementi per affermare lo svolgimento dell'orario full time. È, infine, pacifico che a decorrere dal 23 febbraio 2022 il rapporto era stato
8 anche formalmente trasformato a tempo pieno, di talché nessun elemento significativo può ricavarsi dai dischi cronotachigrafi prodotti in originale dal ricorrente per il mese di marzo e aprile 2022.
Per quanto concerne, infine, il periodo residuo da settembre 20211 a febbraio 2022, i dischi prodotti dal ricorrente – peraltro, relativi ai soli mesi da novembre 2021 a febbraio 2022 – attestano, al più, un'articolazione oraria flessibile compatibile con la pattuizione espressa del 26.11.2019, con una tendenziale compensazione tra i giorni in cui la prestazione si svolgeva nell'arco di più ore e giorni in cui, invece, essa risultava evidentemente più contenuta;
in tale contesto, dunque, emergono effettivamente alcune giornate in cui l'orario osservato risultava superiore a quello contrattuale pattuito nel periodo e, tuttavia, solo in maniera episodica la prestazione raggiungeva la durata del tempo pieno e, comunque, si avvicendava con giornate in cui le ore di lavoro risultavano anche estremamente ridotte.
Pertanto, anche a volere considerare – nonostante le contrarie dichiarazioni testimoniali - l'indicazione fornita dai dischi cronotachigrafi, la stessa sarebbe comunque inidonea a dimostrare lo svolgimento costante e continuativo, già prima della trasformazione del rapporto a tempo pieno, di un orario complessivo di 39 ore settimanali, di talché la domanda, esclusivamente fondata sulla natura full time e ab origine del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, non può trovare accoglimento.
In tal senso, infatti, non può trascurarsi che l'assenza di domanda – anche solo subordinata – di pagamento dell'eventuale lavoro supplementare prestato in eccedenza rispetto a quanto riconosciuto dalla datrice in corso di rapporto, nonché
l'assoluto difetto di allegazione delle ore eventualmente rese oltre l'orario pattuito di
20 ore settimanali e del criterio di calcolo da adottare ai fini della quantificazione dell'eventuale maggior credito derivante da tale accertamento, precludono ogni ulteriore indagine sul punto, anche per i mesi eventualmente coperti dai dischi cronotachigrafi prodotti.
Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente respinto.
*
5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle stesse in favore del convenuto, liquidate
9 in dispositivo in misura prossima ai minimi tabellari dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore e della bassa complessità della causa, nonché delle attività processuali concretamente esperite e della qualità delle parti.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, rigetta, integralmente, il ricorso.
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 4.629,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per il mese di agosto il ricorrente ha goduto integralmente delle ferie, cfr. busta paga sub doc. 10.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Vitali, presso lo Studio della quale in Milano, Corso Venezia n. 61, è elettivamente domiciliato
- RICORRENTE -
contro
– in persona del legale NTroparte_1 rappresentante (C.F. ) NTroparte_1 C.F._2 con l'Avv. Valdameri, presso lo studio del quale in Lodi, Corso Mazzini n. 7/A, è elettivamente domiciliata
- RESISTENTE –
Oggetto: Differenze retributive. All'udienza i procuratori hanno concluso come in atti.
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26 luglio 2023, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – la NTroparte_1
– in persona del legale rappresentante
[...] NTroparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che il sig. , ha intrattenuto ab initio un Parte_1 rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo pieno con la NTroparte_1
, in persona del suo legale rapp.te p.t.;
[...]
2) accertare e dichiarare il diritto del sig. alla trasformazione Parte_1 del contratto in tempo pieno per fatti concludenti
3) per l'effetto, condannare la , in NTroparte_1 persona del suo legale rapp.te p.t., a corrispondere al sig. la Parte_1 somma di € 33.515,52oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte, o quell'altra somma maggiore o minore dovuta per giustizia;
4) condannare, infine, la , in persona NTroparte_1 del suo legale rapp.te p.t. ,al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”. Si è costituita la , contestando le NTroparte_1 avversarie pretese siccome infondate in fatto e in diritto e chiedendo il rigetto integrale del ricorso, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, previa ogni più opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione In via principale (a) rigettare tutte le domande giudiziali proposte dal Sig. Parte_2 NT nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. In via subordinata, (b) nella denegata ipotesi di accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente, limitare l'importo delle differenze retributive alle sole somme rigorosamente provate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, interrogate liberamente le parti e istruita la causa mediante l'espletamento delle prove orali richieste, all'udienza del 8 marzo 2025 il Tribunale ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e, all'esito, ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A fondamento del ricorso, ha esposto di avere lavorato alle Parte_1 dipendenze della convenuta, con mansioni di autista inquadrato nel livello D2 CCNL
Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, dapprima in forza di due autonomi contratti a tempo determinato, nei periodi dal 10 settembre 2018 all'11 dicembre 2018 e dal 1 febbraio 2019 al 30 aprile 2019, e, infine, con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 16 settembre 2019, sempre con rapporto part time di 20 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
Ha riferito, inoltre, che in data 26 novembre 2019 le parti avevano sottoscritto un
“patto di attivazione clausole di lavoro flessibile e supplementare” e che, a decorrere dal 1 marzo 2022, il rapporto era stato trasformato a tempo pieno, per 39 ore di lavoro settimanali, fino alle dimissioni volontarie rassegnate nel successivo mese di aprile.
2 Sennonché, a dispetto del dato formale, egli avrebbe sempre lavorato a tempo pieno, conducendo i furgoni e i camion della resistente secondo l'orario e le direttive impartite direttamente dal titolare Parte_3
In particolare, avrebbe sempre iniziato la giornata lavorativa alle 07:30, caricando il camion o il furgone nel magazzino della sede o presso i clienti e cominciando immediatamente il giro delle consegne - aventi per oggetto, per lo più, materiale per infissi - in tutta la Lombardia. Avrebbe, quindi, effettuato almeno tre o quattro consegne al giorno, facendo spesso ritorno in sede o nel magazzino del cliente per provvedere al ricarico del camion e lavorando sempre fino alle 17:00 o alle 18:00.
Tanto risulterebbe, invero, dai dischi cronotachigrafici prodotti, relativi al
2021/2022, con istanza di esibizione di quelli relativi al periodo 2018/2021.
Per tali ragioni, con il presente giudizio ha domandato, con riferimento ai tre periodi contrattuali richiamati, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno per fatti concludenti, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate, quantificate in € 33.515,52.
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1.1 Costituendosi in giudizio, la convenuta ha contestato la domanda attorea sotto plurimi profili.
In primo luogo, ha affermato che, essendo i clienti collocati in più province della
Lombardia, il lavoro avrebbe richiesto trasferte della durata contenuta di due o tre ore, senza pernottamento del lavoratore fuori sede e senza incompatibilità con l'orario parziale pattuito.
Ha rilevato, inoltre, che dal 22 marzo 2020 a maggio 2020 l'attività sarebbe stata sospesa per la pandemia da Covid-19 e che, inoltre, il ricorrente sarebbe stato in malattia per tutto il periodo dal 27 luglio 2020 al 13 luglio 2021. Ha, inoltre, disconosciuto le copie dei dischi cronotachigrafi, affermando di non essere più in possesso di quelli richiesti dal ricorrente, essendo ormai decorso il periodo di conservazione imposto dal Regolamento CE 561/2006, pari a 12 mesi.
In ogni caso, ha contestato la specificità delle allegazioni in punto di orario e la spettanza dell'indennità di trasferta, che, ex art. 79 CCNL, sarebbe pari al 50% della retribuzione di fatto giornaliera solo in caso di missione compresa tra le 12 e le 24 ore.
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2. Al fine di esaminare correttamente la domanda, occorre osservare che il ricorrente ha chiesto direttamente ed esclusivamente l'accertamento della sussistenza ab initio di un rapporto subordinato a tempo pieno per fatti concludenti, con condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate.
Ciò posto, preme rilevare che, in termini generali, la Suprema Corte ha già chiarito
“che "una volta accertato che, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro part-time, le concrete modalità di svolgimento del rapporto sono state quelle tipiche del tempo pieno, la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà", atteso che la trasformazione da un contratto part-time ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno non è assoggettata a vincoli formali e procedimentali, avendo "il legislatore reso palese, da un lato, l'indubbio favore verso il lavoro a tempo pieno, e, dall'altro, il rilievo determinante da riconoscere al criterio dell'effettività come fonte dell'individuazione del trattamento dovuto al lavoratore"; sicché, nel rapporto di lavoro, ove sia accertato che la prestazione si è effettivamente svolta secondo determinate modalità, opera il
"principio di corrispondenza del trattamento del lavoratore all'effettiva consistenza del proprio impegno", allorquando si tratti "di riconoscere i diritti del prestatore di lavoro per la propria attività, in quanto ciò che risulta decisivo non è il negozio costitutivo del rapporto, ma il rapporto nella concreta attuazione dalla quale sorgono siffatti diritti" (…).
Sulla scorta di tali assunti si è sviluppata una consolidata giurisprudenza la quale ha sempre ammesso che, "in base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno" (cfr. Cass. n. 5520 del 2004; v. pure: Cass. n. 3228 del
2008, Cass. n. 6226 del 2009); si è altresì precisato che "risulta del tutto inutile ogni discussione in ordine alla possibilità di riscontrare o meno una volontà novativa della parti, una volta che sia stata dimostrata la costante effettuazione di un orario di lavoro prossimo (...) a quello stabilito per il lavoro a tempo pieno e del pari inconferente il richiamo alla disciplina codicistica in tema di conversione del contratto nullo" (cfr. Cass. n. 25891 del 2008; conf. Cass. n. 17774 del 2011).
4 Ancora di recente, quindi, è stato ribadito come la continuativa prestazione di un orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno possa determinare che la trasformazione da un originario part-time ad un full-time si sia verificata "per fatti concludenti" (Cass. n. 8658 del
2019; Cass. n. 20209 del 2019; v. anche, nel vigore del D.Lgs. n. 61 del 2000, Cass. n. 31342 del 2018). (…). Una volta acclarato, secondo il convincimento espresso dai giudici del merito, che il contratto part-time si è trasformato in un rapporto di lavoro a tempo pieno per facta concludentia, non vi è più spazio per applicare la disciplina, anche sanzionatoria, prevista dalle diverse leggi che si sono succedute per regolare il contratto a tempo parziale, in quanto tale trasformazione opera non per fonte legale ma per volontà consensuale delle parti;
con la conseguenza che i diritti che derivano al prestatore sono quelli che nascono da un ordinario rapporto di lavoro oramai divenuto a tempo pieno, atteso che - per dirla con Cass. n. 8904 del 1996 - "la determinazione delle spettanze del lavoratore in relazione ai vari istituti retributivi non può che risultare conforme a questa realtà"…” (Cass. lav., n. 3293/2024; Cass. lav., n. 4350/2024).
Al contempo, tuttavia, la Cassazione ha anche precisato che “l'essere a disposizione del datore in attesa che lo stessi fissi o modifichi i turni di lavoro non equivale a prestazione di lavoro
(non essendovi alcuna equiparabilità tra disponibilità potenziale e prestazione reale di lavoro) e non rileva ai fini del riconoscimento di un rapporto full time, che potrebbe discendere (ma come si è visto il caso non ricorre nella specie) solo dalla novazione pur per facta concludentia del rapporto (in ragione dell'esecuzione di una prestazione a tempo pieno con continuità nel tempo) ovvero dalla nullità del contratto di lavoro per come stipulato” (Cass. lav., n. 4229/2016).
In conclusione, pertanto, è senz'altro ammissibile la domanda di accertamento della costituzione ab origine di un rapporto di lavoro a tempo pieno, pur a fronte della sua formalizzazione part time, secondo il modello della stipula per fatti concludenti e con conseguente rideterminazione dei diritti nascenti dal contratto in misura corrispondente all'effettivo atteggiarsi della prestazione;
a tal fine, tuttavia, occorre dimostrare che il rapporto si è svolto, in maniera costante e continuativa, con la resa dell'attività per un orario di lavoro sostanzialmente equiparabile al tempo pieno, a nulla rilevando, a tali specifici fini, la messa a disposizione del datore senza un effettivo svolgimento della mansione.
E', dunque, alla luce di tali principi che devono essere esaminate le risultanze probatorie.
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5 3. Procedendo con ordine, all'udienza del 4 luglio 2024, il teste (ex Tes_1 dipendente della convenuta, ormai in pensione dal 2022), dopo avere riferito di avere provveduto personalmente al carico e scarico del mezzo e avere confermato che le consegne avvenivano nelle sole province della Lombardia, ha dichiarato, in relazione alla posizione del ricorrente, che questi “faceva l'autista (…), suppongo anche lui seguisse gli stessi percorsi e le stesse zone, ma non sono sicuro. Non so che orario facesse il ricorrente, non mi sono mai interessato agli accordi eventuali con il datore di lavoro, quando tornavo con il camion a volte lo vedevo e altre no, dipende da che orario facevo;
poteva capitare di vederlo verso le 17-17.30, ma lo vedevo saltuariamente. Preciso che non lo vedevo lavorare, lo vedevo lì nel cortile, perché lui abitava lì in ditta;
quindi, anche quando lo vedevo, non sapevo se stesse lavorando o meno … Ci alternavamo per caricare il camion, dipende da cosa dovevamo caricare;
a volte caricavo io, a volte il titolare, a volte . Dunque, il teste non ha saputo confermare l'orario Pt_1 concretamente osservato dal ricorrente e, anzi, ha riferito di non sapere se nelle occasioni in cui gli era capitato di vederlo nel cortile della ditta questi stesse lavorando o meno, abitando in un appartamento nel medesimo stabile. Tes_ NTr Il teste di parte resistente – dipendente della fino al pensionamento del
2020 – ha parimenti confermato la zona di competenza, dichiarando: “Non mi occupavo di caricare e scaricare il camion, lo faceva il sig. solo lui. CP_1
Conosco il ricorrente, lavorava lì con noi. Io lo vedevo al mattino, quando ci vedevamo prima di partire, poi basta. Magari lo vedevo il pomeriggio, mentre eravamo lì quando il sig. caricava i CP_1 camion e noi aspettavamo perché non era ancora ora di andare a casa;
quindi, quando tornavamo un po' prima, magari lo vedevamo perché passava e scambiava quattro chiacchiere, salutava e se ne andava, perché lui abitava lì e il pomeriggio era lì per quello, non lavorava.
Non ricordo esattamente che zone facesse, ma bene o male eravamo tutti nei dintorni, quindi immagino che anche lui consegnasse in zona. Tutti, comunque, facevamo una o più consegne e poi tornavamo ogni giorno in ditta, erano tutte consegne in giornata. Potevano esserci anche un paio di consegne a giornata, noi che eravamo a tempo pieno ne facevamo magari di più, lui penso ne facesse al massimo un paio”.
Il teste, quindi, ha chiaramente affermato che, almeno fino all'estate 2020, il ricorrente lavorava effettivamente solo durante la mattina, perché, anche quando capitava di vederlo in ditta al pomeriggio, egli non lavorava, ma si trovava nel cortile ove abitava.
6 Da ultimo, all'udienza del 25.10.2024, la teste di parte resistente – Tes_3 dipendente amministrativa part time della convenuta, con orario 8.30-12.30 – ha NT riferito che “il ricorrente, era dipendente presso la mi sembra da fine 2018 a inizio 2022; è stato circa un annetto in malattia e ha fatto un periodo di cassa integrazione.
Io stavo stabilmente in ufficio, non vedevo sempre gli autisti arrivare o andare via, perché erano già partiti. Confermo che il ricorrente lavorava al mattino. Ha lavorato pochi mesi full time, prima di dimettersi. Non so dire con precisione quanto lavorasse e quando finisse, a volte lo vedevo, ma anche perché lui abitava su, in un appartamento sopra gli uffici. (…)
Erano consegne tutte in zona, potevano essere due o tre consegne al giorno, logicamente chi aveva più ore faceva più consegne o aveva giri più lunghi.
Il furgone per le consegne lo caricava il muletto lo usava solo lui”. CP_1
Anch'ella, dunque, ha confermato che il ricorrente lavorava di mattina, pur non sapendo riferire con esattezza gli orari osservati, e che effettuava sempre consegne nelle province limitrofe della Lombardia, in numero variabile in relazione all'orario di lavoro;
a differenza delle generiche affermazioni del teste poi, ha anche Tes_1
Tes_ riscontrato la circostanza – già riferita dal teste - che era il solo titolare a CP_1 caricare i furgoni, essendo l'unico in grado di guidare il muletto.
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4. Alla luce di quanto sopra, la domanda attorea deve essere chiaramente respinta, innanzitutto, con riferimento al periodo antecedente il 2020, in quanto, anche all'esito dell'istruttoria svolta, il ricorrente - gravato del relativo onere probatorio - non è riuscito a dimostrare di avere sempre lavorato con orario sostanzialmente coincidente con il tempo pieno di 39 ore settimanali né, invero, ha offerto ulteriori spunti documentali in grado di suffragare la propria tesi.
In relazione a tale lasso temporale, infatti, ha dichiarato di Parte_1 non possedere neppure copia dei dischi cronotachigrafi che, invece, ha prodotto per il biennio 2021-2022, limitandosi a richiederne l'esibizione alla convenuta.
Sennonché, come già rilevato con ordinanza istruttoria del 25.10.2025, l'art. 10, par. 5, lett. a) – ii) del Regolamento CE n. 561/2006 e l'art. 33, par. 2, del
Regolamento CE n. 165/2014 obbligano l'impresa alla conservazione di tale documentazione per un periodo di 12 mesi dalla loro utilizzazione, di talché non vi era margine per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., avendo la resistente già
7 dichiarato, con la comparsa di costituzione, di non essere più in possesso dei dischi, in quanto al momento della prima rivendicazione, avanzata a ottobre 2022 per generiche differenze retributive (cfr. “intervento”, sub doc. 11, ricorrente), era già ampiamente decorso il termine annuale, anche per l'annualità 2020 (cfr., in tal senso,
C. App. Catanzaro, n. 870/2023).
Neppure per il periodo successivo, peraltro, può dirsi utilmente raggiunta la prova dello svolgimento costante dell'attività lavorativa con orario sostanzialmente coincidente con il tempo pieno, non potendo farsi esclusivo riferimento ai soli dischi cronotachigrafi prodotti dalla ricorrente per il biennio 2021/2022.
In primo luogo, infatti, deve rammentarsi che la convenuta ha disconosciuto la conformità delle copie dei dischi prodotti sub doc. 8 e, sul punto, vale il principio, ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, per cui “in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., nè dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, nè della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori (tra le altre v. Cass. n. 10366 del 2014; Cass. n. 9006 del 2002; Cass. n. 16098 del 2001)” (Cass. lav., n. 3187/2017).
In secondo luogo, deve osservarsi che a partire dal 16.9.2019 il ricorrente era stato nuovamente assunto – questa volta a tempo indeterminato – con orario part time di
20 ore settimanali e che, com'è pacifico in giudizio, già a partire dal successivo
26.11.2019 egli aveva sottoscritto il patto di attivazione clausole di lavoro flessibile e supplementare, rendendosi disponibile allo svolgimento dell'attività lavorativa per un monte ore eccedente il part time pattuito e inferiore dell'orario a tempo pieno. È, poi, ulteriormente dimostrato che nel periodo da luglio 2020 a tutto il mese di luglio 2021
– dunque, per un anno esatto – era stato in malattia, non Parte_1 rendendo alcuna prestazione (doc. 12, resistente), di talché, ancora almeno fino al rientro al lavoro, non vi sono elementi per affermare lo svolgimento dell'orario full time. È, infine, pacifico che a decorrere dal 23 febbraio 2022 il rapporto era stato
8 anche formalmente trasformato a tempo pieno, di talché nessun elemento significativo può ricavarsi dai dischi cronotachigrafi prodotti in originale dal ricorrente per il mese di marzo e aprile 2022.
Per quanto concerne, infine, il periodo residuo da settembre 20211 a febbraio 2022, i dischi prodotti dal ricorrente – peraltro, relativi ai soli mesi da novembre 2021 a febbraio 2022 – attestano, al più, un'articolazione oraria flessibile compatibile con la pattuizione espressa del 26.11.2019, con una tendenziale compensazione tra i giorni in cui la prestazione si svolgeva nell'arco di più ore e giorni in cui, invece, essa risultava evidentemente più contenuta;
in tale contesto, dunque, emergono effettivamente alcune giornate in cui l'orario osservato risultava superiore a quello contrattuale pattuito nel periodo e, tuttavia, solo in maniera episodica la prestazione raggiungeva la durata del tempo pieno e, comunque, si avvicendava con giornate in cui le ore di lavoro risultavano anche estremamente ridotte.
Pertanto, anche a volere considerare – nonostante le contrarie dichiarazioni testimoniali - l'indicazione fornita dai dischi cronotachigrafi, la stessa sarebbe comunque inidonea a dimostrare lo svolgimento costante e continuativo, già prima della trasformazione del rapporto a tempo pieno, di un orario complessivo di 39 ore settimanali, di talché la domanda, esclusivamente fondata sulla natura full time e ab origine del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, non può trovare accoglimento.
In tal senso, infatti, non può trascurarsi che l'assenza di domanda – anche solo subordinata – di pagamento dell'eventuale lavoro supplementare prestato in eccedenza rispetto a quanto riconosciuto dalla datrice in corso di rapporto, nonché
l'assoluto difetto di allegazione delle ore eventualmente rese oltre l'orario pattuito di
20 ore settimanali e del criterio di calcolo da adottare ai fini della quantificazione dell'eventuale maggior credito derivante da tale accertamento, precludono ogni ulteriore indagine sul punto, anche per i mesi eventualmente coperti dai dischi cronotachigrafi prodotti.
Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente respinto.
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5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle stesse in favore del convenuto, liquidate
9 in dispositivo in misura prossima ai minimi tabellari dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore e della bassa complessità della causa, nonché delle attività processuali concretamente esperite e della qualità delle parti.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione, rigetta, integralmente, il ricorso.
Condanna a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 4.629,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
Cremona, 8 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per il mese di agosto il ricorrente ha goduto integralmente delle ferie, cfr. busta paga sub doc. 10.