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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/03/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn. 58/2019 e 5500/2023 r.g., vertenti
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Gaetano Sorbello, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv.
Anna Lisa Sorbello, per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_1 P.IVA_1
proprio e quale mandatario della , Controparte_2 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , CP_3
rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Nivola, Michela Foti e Maria Cammaroto del ruolo professionale, per procura in atti,
(c.f. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Piano Tavola – Belpasso
(CT) presso lo studio dell'avv. Marco Aiello che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposti
oggetto: opposizione ad avviso di addebito e intimazione di pagamento – contributi previdenziali. CP_1
FATTO E DIRITTO
1.- Con separati ricorsi depositati rispettivamente l'8 gennaio 2019 e il 23 ottobre 2023 Pt_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520180003535076, notificatole
[...] dall' il 2 gennaio 2019 per il pagamento della complessiva somma di 8.942,69 euro a titolo di CP_1
contributi per lavoratori domestici relativi alla dipendente per il periodo ottobre 2012 - CP_5
settembre 2016, e la successiva intimazione di pagamento n. 29520239008230274, notificatale dall' il 7 ottobre 2023, limitatamente alle somme relative a contributi Controparte_6 (IVS e somme aggiuntive e regolarizzazione lavori domestici e sanzioni civili) portate dal CP_1
medesimo avviso di addebito n. 59520180003535076 nonché dall'avviso n. 59520130002246416.
Nella resistenza dell'esattore e dell' , costituitosi in proprio e quale mandatario della CP_1 [...]
espletata la prova testimoniale e sospesa l'efficacia esecutiva dei titoli impugnati, le cause CP_2
venivano riunite per ragioni di connessione.
Quindi, sostituita l'udienza del 13 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- E', anzitutto, da escludere in questa controversia la legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, avendo essa ad oggetto contributi 2006-2016 e riguardando, invece, l'ultima CP_1
cessione i crediti dell'Istituto maturati fino al 31 dicembre 2005.
3.- Nel merito, l'opponente ha lamentato l'illegittimità dell'avviso n. 59520180003535076 per l'insussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro con la , non godendo la di pensione o di CP_5 Pt_1
redditi da lavoro e vivendo nel medesimo appartamento della sorella, sulla quale Persona_1
gravava, peraltro, l'onere di retribuire l'unica collaboratrice domestica della casa, tal Per_2
ha eccepito, inoltre, che nell'intero periodo oggetto dell'avviso opposto (2012-2016), la
[...]
lavorava, in realtà, alle dipendenze della farmacia “Fleres Pietro”, gestita dalla predetta sorella, Pt_2
con mansioni di addetta alle pulizie, fin dal marzo 1994 e sino al 16 settembre 2016.
Tali circostanze sono state confermate da tutti i testimoni escussi, i quali hanno riferito: - che la non ha mai percepito alcun reddito da lavoro né emolumenti a titolo pensionistico, occupandosi Pt_1
personalmente delle faccende domestiche e disponendo al più dell'aiuto di altra collaboratrice domestica, alle dirette dipendenze della sorella (così , figlio della ricorrente e con lei Tes_1
convivente fino all'aprile 2006); - che la , già a decorrere dal 1994 e fino al 2016, prestava attività Pt_2
lavorativa di addetta alle pulizie per conto della farmacia gestita dalla sorella della ricorrente (cfr. dichiarazioni rese dalla stessa;
- che le due sorelle, quantomeno nel periodo qui in Persona_1
discussione, coabitavano nell'appartamento di sito in via Regina Elena 95, Messina Persona_1
( , nuora della ricorrente fin dal 2000). Persona_3
Trattasi di dichiarazioni che, benché rese da familiari della ricorrente, risultano comunque pienamente attendibili, poiché tra loro coerenti e non contrastate dalle risultanze della documentazione in atti.
A fronte, infatti, delle contestazioni mosse dalla opponente, anche in ordine alla sussistenza di una presunta denuncia presentata dalla lavoratrice all'Ispettorato del Lavoro, ritenuta da sola insufficiente per fondare la pretesa creditoria dell' , questo - sul quale incombeva l'onere di CP_3
provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, quand'anche convenuto in giudizio tramite azioni di accertamento negativo del credito previdenziale (v. Cass. n. 14965/2012, conforme a Cass. nn.
22862/2010 e 12108/2010) – si è limitato ad allegare copia della comunicazione obbligatoria Unilav
2 asseritamente presentata dalla stessa in data 28 novembre 2017, ma che invece risulta Pt_1
presumibilmente effettuata d'ufficio dallo stesso , poiché inviata dall'indirizzo mail CP_1
, riportato nella Sezione 5 – Dati invio della predetta comunicazione, alla voce Email_1
“e-mail del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro)”.
Nulla ha, invece, eccepito l'ente in ordine all'eventuale richiesta di intervento presentata dalla lavoratrice all'Ispettorato del Lavoro ovvero ai successivi accertamenti effettuati dall'organo ispettivo,
i cui esiti, documentali, ben avrebbero potuto e dovuto essere forniti in questa sede.
In definitiva, mancando la prova dell'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, alcuna somma a titolo di contributi e somme aggiuntive è dovuta da nei confronti dell' ; ne Parte_1 CP_1
deriva, dunque, l'illegittimità dell'opposto avviso di addebito n. 59520180003535076 e, in parte qua, della conseguente intimazione di pagamento.
4.- Quanto, invece, all'avviso n. 59520130002246416 va anzitutto disattesa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da CP_7
L'opposizione in tal caso ha ad oggetto, infatti, non già il merito della pretesa contributiva – in relazione al quale è ormai ius receptum che la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, quale titolare della situazione contestata (v. da ultimo
Cass. S.U. n. 7514/2022) – quanto, piuttosto, il diritto dell'esattore di avviare la procedura esecutiva, in violazione del disposto di cui all'art. 10 d.l. n. 119/2018, convertito con modifiche in l. n. 136/2018.
L'istante ha eccepito invero di aver aderito alla definizione agevolata, cd. rottamazione ter, di cui al menzionato decreto, a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di adesione, ex art. 16 bis d.l. n. 34/2019, conv. con mod. in l. n. 58/2019; ha prodotto, a tal fine, copia del mod. DA-2018 del 26 luglio 2019, inviato a mezzo pec all'ente della riscossione il successivo 29 luglio, dal quale risulta l'avvenuta presentazione della richiesta di definizione agevolata per i debiti portati dagli avvisi nn. 59520120003624651, 59520130000969278 e 59520130002246416.
Va, dunque, precisato che a norma del richiamato art. 3, comma 10, d.l. n. 119/2018 “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto” – sulla quale è competente l'agente della riscossione – “c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Ne consegue nella specie la legittimazione passiva dell'esattore, quale titolare esclusivo dell'azione esecutiva.
4.1.- Ciò posto, l'opponente ha allegato copia della comunicazione del 27 settembre 2019 con cui le comunicava l'importo del debito residuo alla data del 26 settembre 2019, pari a CP_4
14.179,98 euro e quello da pagare per la definizione, pari a 7.931,82 euro, oltre interessi di dilazione,
3 per un importo complessivo di 8.172,84 euro, suddiviso in n. 17 rate, nonché copia di tutte le ricevute dei pagamenti eseguiti per le 16 rate pattuite fino al luglio 2023, fatta eccezione per l'ultima, in scadenza al 30 novembre 2023 e, dunque, successiva alla notifica dell'intimazione e al deposito del ricorso, poi saldata in corso di giudizio (cfr. ricevuta del 28 novembre 2023, in atti).
Va, però, rilevato che nell'elenco dei carichi ammessi alla definizione agevolata, contenuto nel prospetto di sintesi riportato nella predetta comunicazione, non figura l'atto opposto;
ed anzi, a fronte del considerevole importo di 13.883,60 euro, portato dal solo avviso di addebito n.
59520130002246416, l'agevolazione aveva ad oggetto la complessiva somma di 14.179,98 euro, di cui
27,32 euro relativi a crediti del Comune di Messina, Ufficio Tributi, portati dalla cartella n.
29520130011759416, 7.098,93 euro per crediti portati dall'avviso n. 59520120003624651 e CP_1
ulteriori 7.053,73 euro per crediti dell'Istituto portati dall'avviso n. 59520130000969278.
Trattasi, come eccepito da ultimo dall'agente della riscossione e non contestato dall'opponente, di errore materiale commesso dall'ente in fase di accoglimento della richiesta di adesione, il quale, per mera affinità dei numeri identificativi (59520130002246416 e 29520130011759416) ha errato nell'ammettere la definizione agevolata in relazione ad un atto diverso da quello per il quale essa era stata richiesta;
l'errore, oltre che manifesto in ragione della differente titolarità attiva dei due crediti e della sostanziale diversità degli importi, era comunque facilmente verificabile da parte della contribuente tramite semplice verifica del prospetto allegato alla comunicazione.
E nulla è stato eccepito sul punto dall'opponente.
Ne consegue che, in disparte le considerazioni sulla legittimità dell'operato dell'ente, i pagamenti effettuati dalla in esecuzione della predetta dilazione hanno estinto debiti diversi rispetto a quello Pt_1
per cui è causa, con la conseguenza che l'intimazione deve dirsi sul punto legittima.
5.- Ciò esclude, in radice, la fondatezza della richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata, solo genericamente formulata dall'opponente nei confronti di CP_7
6.- Nei rapporti con l' le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. CP_1
n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore e avuto riguardo all'epoca della riunione (fase decisionale), in complessivi euro (3.413 per il primo + 43 di contributo + 1.728 per il secondo applicando i minimi trattandosi di questioni identiche + 43 di contributo + 2.021 per la fase decisionale unica =) 7.162. euro, di cui 86 per esborsi, oltre accessori.
Le ragioni della decisione giustificano, invece, l'integrale compensazione di quelle nei rapporti con l'esattore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
4 1) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520180003535076 e l'inesistenza nei confronti dell' del debito contributivo ivi indicato a carico di CP_1 Parte_1
2) per l'effetto, dichiara l'illegittimità in parte qua della successiva intimazione di pagamento n.
29520239008230274;
3) condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese dei giudizi riuniti, liquidate in CP_1
complessivi 7.162 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Messina, 14.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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