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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1431 / 2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 31/03/2025
Il giorno 31/03/2025 alle ore 10,35 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1431 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
9 Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Salvatore Graci per parte opponente e l'avv. Pietro Mirotta per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
L'avv. rappresenta di essere procuratore antistatario. Pt_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,40.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 31/03/2025, all'esito della Camera di consiglio e a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:40 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
21:10, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1431 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliato in via Fontanella n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Graci, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
Fall. n. Controparte_2
57/2021 del Tribunale di Palermo (c.f./p.iva: , in persona del Collegio dei Curatori, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Agrigento, salita Damareta n. 8, presso lo studio dell'avv. Pietro
Mirotta, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 23 aprile 2020 la ha Parte_2 ottenuto dal Tribunale di Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 291/2020 - R.G. n.
339/2020) per la somma di € 13.143,07, oltre gli interessi al saggio legale e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti del sig. per il mancato pagamento di Parte_1
n. 6 fatture – n. 211833 (scadenza 24/07/2017), n. 274265 (scadenza 18/12/2012), n. 118451
(scadenza 30/05/2012), n. 11620 (scadenza 05/03/2012), n. 89529 (scadenza 18/07/2011) e n.
3482 (scadenza 21/02/2011) – emesse per la fornitura idrica all'utenza n. 55815 (codice di servizio n. 6288731) sita in Licata in contrada Cannavecchia snc.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato in data 11 maggio 2020,
[...]
ha proposto tempestiva opposizione, notificando in data 08 giugno 2020 atto di Pt_1 citazione con il quale ha dedotto: - di non avere “mai stipulato in proprio un contratto con la
Gestione Commissariale del S.I.I. - ATI AG9” ma di avere “stipulato un contratto per l'azienda turistica … con la ; - di avere poi disdettato tale contratto “con r.a.r. del CP_2
08/10/2013”; - di avere “in data 28.12.2009, con scrittura privata notarile autenticata dal notaio
di Licata, n. atto di rep. N.27904, stipulato un contratto d'affitto di azienda con Persona_1
, comprendente l'albergo sito in Licata nella contrada Controparte_3 CP_4
Cannavecchia, servita dall'utenza idrica con codice anagrafico n. 55815 e codice servizio n.
6288731” e che, pertanto, “ai sensi e per l'effetto dell'art. 2558 c.c. nel momento dell'affitto dell'azienda si è verificato il subentro del conduttore in tutti i contratti stipulati dall'azienda stessa”; - che “dalla data del 05.10.2013 ad oggi, l'immobile servito dal contatore che indica la
, è rimasto chiuso ed inutilizzato, nonché privo di ogni tipo di utenza”; che “risulta CP_2 sproporzionato l'ammontare del credito” e che “la fattura del 2017 dimostra un malfunzionamento del sistema, dato che l'immobile dalla data del rilascio (anno 2013) da parte dei è rimasto inutilizzato e chiuso”. CP_3
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “1) revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 291/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento;
2) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con ordinanza depositata il 25 gennaio 2022 a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della Controparte_5
riassumeva il giudizio con ricorso depositato il 05 aprile 2022 che
[...]
notificava, unitamente al decreto di fissazione udienza alla curatela fallimentare.
3 In data 20 luglio 2022, si costituiva la Controparte_2
depositando comparsa di risposta con la quale ha resistito
[...] all'avversa opposizione e ha domandato al Tribunale di “in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 291/2020; nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dall'odierno ricorrente …; - rigettare … l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dal Sig. e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo … munendolo Parte_1 dell' efficacia esecutiva;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Il presente procedimento è stato istruito con la sola produzione documentale delle parti.
Fatte precisare le conclusioni alle parti, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione - sollevata dall'opponente con le note depositate per la trattazione scritta della prima udienza del 15.11.2021 e ribadita in note conclsive - di improcedibilità della domanda dell'opposta per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010.
Invero l'oggetto dell'odierno giudizio (contratto di somministrazione idrica) non rientra tra quelli per i quali detta disposizione, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva l'obbligatorietà,
a pena di improcedibilità, del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Tale obbligatorietà è stata prevista dalla modifica legislativa del procedimento di mediazione operata con l'art. 7 del D. Lgs n. 149/2022, che non trova applicazione ai giudizi instaurati precedentemente alla sua entrata in vigore, tra i quali rientra anche il presente risalente all'anno 2020.
3. Venendo al merito della controversia, l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Come evidenziato in punto di fatto, con l'atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo non contesta di aver attivato una fornitura idrica “per l'azienda turistica, avente ad oggetto l'attività di albergo, ristorante ecc., con la con Controparte_6
codice anagrafico n. 55815 e codice servizio n. 6288731 sito a Licata in via contrada
4 Cannavecchia”.
Ciò premesso, l'opponente con riguardo alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo emesse dalla negli anni 2011-2012 (e precisamente le cinque fatture nn. 3482 e Controparte_2
89529 del 2011 e nn. 11620, 118451 e 274265 del 2012), ha eccepito che i consumi e gli oneri non erano allo stesso imputabili, per avere affittato l'azienda turistica con decorrenza dal 01 gennaio 2010 alla “ di ” (c.f./p.iva: ) con Controparte_3 CP_4 P.IVA_2
“contratto di affitto di azienda” stipulato il 28 dicembre 2009, autenticato nelle firme dal Notaio
(Rep. n. 27904 - Racc. n. 12484) registrato il 13.01.2010al n. 85 serie 15, e Persona_1
regolarmente iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di Agrigento in data
28 gennaio 2010 (v. docc. nn. 2 e 3 fascicolo di parte opponente).
Il citato contratto di affitto di azienda è stato, poi, risolto con scrittura privata del 05 ottobre 2013, con cui le parti ( e ) hanno concordato, tra Parte_1 Controparte_3
l'altro, la riconsegna dell'azienda al e la rinuncia al contenzioso pendente dinanzi al Pt_1
Tribunale di Agrigento (portante R.G. 2263/2013).
Dal canto suo, la Curatela opposta, precisando che il contratto intercorso con il non Pt_1 era mai cessato, ha sostenuto che l'unico suo interlocutore e, quindi, debitore, è sempre rimasto il
, in assenza della richiesta di disdetta da parte di questo o di voltura da parte della Parte_1
. E ciò in quanto “il contratto di somministrazione idrica prescinde dal titolo di CP_3 possesso dell'immobile” ed era necessario per “l'eventuale cessazione del rapporto di utenza idrica … presentare una formale richiesta di voltura o di disdetta dall'art.
2.6.2 del Regolamento di utenza vigente (approvato con Deliberazione n. 4 del 30.11.2011 dell'assemblea dei
Rappresentanti dell' integrata con Delibera n. 20 del 29.10.2013 del Commissario Pt_3
Straordinario del , successivamente aggiornata con CP_7 Parte_4
Deliberazione n. 44 del 06.10.2017 dall'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento)”. Conclude
l'opposta che tale regolamento relativo al contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti costituisce una chiara deroga della norma generale prevista dall'art. 2558 c.c. la quale non può, quindi, trovare applicazione nel caso di specie.
Premesso che risulta documentalmente dimostrato - oltre che non oggetto di contestazione tra le parti - che i consumi e gli oneri relativi alle sopra richiamate cinque fatture emesse negli anni 2011 e 2012 si riferiscono esattamente all'attività fatta oggetto dell'affitto di ramo d'azienda
(che ha avuto validità dal 01.01.2010 al 05.10.2013), la prospettazione della Curatela opposta in merito alla riconducibilità in capo all'attore del debito per forniture idriche non può essere condivisa.
5 E invero, deve innanzi tutto rilevarsi che il Regolamento di utenza richiamato dall'opponente, contrariamente a quanto sostenuto da questa, non era quello vigente al momento dell'affitto di azienda (28.12.2009) in quanto emesso ben due anni dopo (2011) e modificato e aggiornato in seguito (2013 e 2017).
Quanto, poi, alla contestazione del sul difetto di titolarità del debito, sussistendo un Pt_1
valido contratto di affitto di azienda con la , il fenomeno è previsto e regolato Controparte_3 dall'art. 2558 c.c., che testualmente così dispone: “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario, per la durata dell'usufrutto e dell'affitto”.
Al solo fine della conoscenza dei terzi, come è noto, l'art. 2556, comma II, c.c., impone al notaio rogante - o, come nel caso in esame, autenticante la firma - dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, l'obbligo di depositare i detti contratti nel Registro delle Imprese per l'iscrizione entro 30 giorni dalla stipula.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha sancito che il meccanismo previsto dall'art. 2558 c.c.
è un effetto naturale della cessione della proprietà o del godimento dell'azienda e si verifica ipso iure per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in corso, se diversi da quelli fondati sull'intuitus personae, a prescindere dall'accettazione e/o dalla comunicazione al terzo contraente;
il terzo contraente può unicamente recedere per giusta causa, entro tre mesi dalla comunicazione (Cass.
Civ. 07.12.2005 n. 27011; Cass. Civ., 09.10.2013 n. 22918).
L'art. 2558 c.c. produce, pertanto, il subentro automatico dell'affittuario dell'azienda nel contratto inerente l'azienda (Cass. 23.01.2012 n. 840); gli effetti del trasferimento ovvero della cessione dell'azienda sono opponibili ai terzi dalla data della iscrizione nel Registro delle imprese
(Cass. 19.08.2013, n. 19155).
Nel caso in esame, certamente - o meglio: non è stata fornita prova contraria che - il contratto di fornitura in essere era inerente l'esercizio dell'azienda poi concessa in locazione, non
è fondato sull'intuitus personae ed è un contratto a prestazioni corrispettive, né consta che le parti abbiano inteso derogare all'effetto naturale dell'art. 2258 c.c. (come visto, il Regolamento richiamato dalla Curatela non è applicabile poiché successivo); il ha poi dato prova che la Pt_1 scrittura privata di cessione di ramo d'azienda è stata autenticata dal notaio e che quest'ultimo ne ha curato l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
6 Ne consegue che dalla data della cessione il contratto è opponibile ai terzi ed è dunque da tale data che si deve ritenere che si sia verificato il subentro nel contratto. Deve anche rilevarsi che la non ha esercitato il diritto di recesso neppure dopo che, nel 2013, aveva avuto CP_2 piena conoscenza dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda (v. “missiva legale aziendale del
06.06.2014” prodotta dall'opposta).
Analoghe considerazioni devono svolgersi, sempre per il periodo sino al 05 ottobre 2013, con riguardo alla ulteriore fattura n. 2017/0/00211837 del 26.06.2017 “relativa al consumo determinato nel periodo dal 22/05/2012 al 09/06/2017 – Bolletta a conguaglio”.
Con riguardo invece al periodo successivo al 05.10.2013 di cui a tale ultima fattura, giova preliminarmente rammentare che la Corte di Cassazione, con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio, somministrazione del servizio idrico, con massime consolidate ha affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Cass. 2.12.2002, n. 17041; Cass., 28.5.2004, n. 10313; Cass., 16.6.2011,
n. 13193).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, infatti, onere della parte opposta - attrice in senso sostanziale - dimostrare non solo l'esistenza del titolo posto alla base della propria domanda, ma anche l'ammontare del credito.
Il Giudice, quindi, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria;
in altri termini, non deve limitarsi soltanto a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
In particolare, deve rilevarsi che l'odierna opposta, Curatela Fall. Girgenti Acque, non ha fornito adeguata prova sul quantum debeatur in considerazione della contestazione espressa dei consumi e del funzionamento del contatore operata dall'opponente, ma si è limitata ad allegare nel presente giudizio le sole fatture (oggetto del d.i. opposto) e la certificazione delle scritture contabili, documenti già prodotti nel fascicolo monitorio.
Orbene, da tale carente documentazione non può trarsi prova, come sostenuto dall'opposta società, dell'effettiva corretta quantificazione della somministrazione idrica in favore dell'opponente.
7 E' opportuno ricordare che le fatture non possono assurgere, quando siano come nel caso in esame oggetto di contestazione, a idonea prova in un giudizio ordinario di cognizione, in quanto
“un documento proveniente dalla stessa parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. 23.06.1997 n. 5573).
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato.
L'assoluta carenza di prova della parte opposta in ordine al quantum, relativamente al quale, come detto, si è limitata alla sola produzione delle fatture, determina l'infondatezza della pretesa creditoria della fattura del 2017.
La Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio
1986 n. 847, Cassazione civile sez. III, 02/12/2002, n.17041) ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3,
28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Da quanto sopra e, in particolare, dalla assenza di idonea prova del credito da parte dell'opposta Curatela del fallimento della discende l'accoglimento Controparte_2 dell'opposizione promossa dal e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal Tribunale di Agrigento.
Gli ulteriori motivi di doglianza devono ritenersi superati o, comunque, assorbiti.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022, e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1431/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 291/2020 (R.G. n. 339/2020) emesso dal Tribunale di Agrigento il 23 aprile 2020;
8 - condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 1.818,50, di cui € 118,50 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Salvatore Graci dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 31/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
9
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 31/03/2025
Il giorno 31/03/2025 alle ore 10,35 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1431 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
9 Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Salvatore Graci per parte opponente e l'avv. Pietro Mirotta per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
L'avv. rappresenta di essere procuratore antistatario. Pt_1
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,40.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 31/03/2025, all'esito della Camera di consiglio e a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:40 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
21:10, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1431 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliato in via Fontanella n. 2, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Graci, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
Fall. n. Controparte_2
57/2021 del Tribunale di Palermo (c.f./p.iva: , in persona del Collegio dei Curatori, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Agrigento, salita Damareta n. 8, presso lo studio dell'avv. Pietro
Mirotta, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 23 aprile 2020 la ha Parte_2 ottenuto dal Tribunale di Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 291/2020 - R.G. n.
339/2020) per la somma di € 13.143,07, oltre gli interessi al saggio legale e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti del sig. per il mancato pagamento di Parte_1
n. 6 fatture – n. 211833 (scadenza 24/07/2017), n. 274265 (scadenza 18/12/2012), n. 118451
(scadenza 30/05/2012), n. 11620 (scadenza 05/03/2012), n. 89529 (scadenza 18/07/2011) e n.
3482 (scadenza 21/02/2011) – emesse per la fornitura idrica all'utenza n. 55815 (codice di servizio n. 6288731) sita in Licata in contrada Cannavecchia snc.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato in data 11 maggio 2020,
[...]
ha proposto tempestiva opposizione, notificando in data 08 giugno 2020 atto di Pt_1 citazione con il quale ha dedotto: - di non avere “mai stipulato in proprio un contratto con la
Gestione Commissariale del S.I.I. - ATI AG9” ma di avere “stipulato un contratto per l'azienda turistica … con la ; - di avere poi disdettato tale contratto “con r.a.r. del CP_2
08/10/2013”; - di avere “in data 28.12.2009, con scrittura privata notarile autenticata dal notaio
di Licata, n. atto di rep. N.27904, stipulato un contratto d'affitto di azienda con Persona_1
, comprendente l'albergo sito in Licata nella contrada Controparte_3 CP_4
Cannavecchia, servita dall'utenza idrica con codice anagrafico n. 55815 e codice servizio n.
6288731” e che, pertanto, “ai sensi e per l'effetto dell'art. 2558 c.c. nel momento dell'affitto dell'azienda si è verificato il subentro del conduttore in tutti i contratti stipulati dall'azienda stessa”; - che “dalla data del 05.10.2013 ad oggi, l'immobile servito dal contatore che indica la
, è rimasto chiuso ed inutilizzato, nonché privo di ogni tipo di utenza”; che “risulta CP_2 sproporzionato l'ammontare del credito” e che “la fattura del 2017 dimostra un malfunzionamento del sistema, dato che l'immobile dalla data del rilascio (anno 2013) da parte dei è rimasto inutilizzato e chiuso”. CP_3
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “1) revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 291/2020, emesso dal Tribunale di Agrigento;
2) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Con ordinanza depositata il 25 gennaio 2022 a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, il Tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della Controparte_5
riassumeva il giudizio con ricorso depositato il 05 aprile 2022 che
[...]
notificava, unitamente al decreto di fissazione udienza alla curatela fallimentare.
3 In data 20 luglio 2022, si costituiva la Controparte_2
depositando comparsa di risposta con la quale ha resistito
[...] all'avversa opposizione e ha domandato al Tribunale di “in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 291/2020; nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dall'odierno ricorrente …; - rigettare … l'opposizione a decreto ingiuntivo formulata dal Sig. e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo … munendolo Parte_1 dell' efficacia esecutiva;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Il presente procedimento è stato istruito con la sola produzione documentale delle parti.
Fatte precisare le conclusioni alle parti, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, in via preliminare deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione - sollevata dall'opponente con le note depositate per la trattazione scritta della prima udienza del 15.11.2021 e ribadita in note conclsive - di improcedibilità della domanda dell'opposta per mancato esperimento della procedura di mediazione prevista dall'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010.
Invero l'oggetto dell'odierno giudizio (contratto di somministrazione idrica) non rientra tra quelli per i quali detta disposizione, nel testo ratione temporis vigente, prevedeva l'obbligatorietà,
a pena di improcedibilità, del preventivo esperimento del procedimento di mediazione.
Tale obbligatorietà è stata prevista dalla modifica legislativa del procedimento di mediazione operata con l'art. 7 del D. Lgs n. 149/2022, che non trova applicazione ai giudizi instaurati precedentemente alla sua entrata in vigore, tra i quali rientra anche il presente risalente all'anno 2020.
3. Venendo al merito della controversia, l'opposizione è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Come evidenziato in punto di fatto, con l'atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo non contesta di aver attivato una fornitura idrica “per l'azienda turistica, avente ad oggetto l'attività di albergo, ristorante ecc., con la con Controparte_6
codice anagrafico n. 55815 e codice servizio n. 6288731 sito a Licata in via contrada
4 Cannavecchia”.
Ciò premesso, l'opponente con riguardo alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo emesse dalla negli anni 2011-2012 (e precisamente le cinque fatture nn. 3482 e Controparte_2
89529 del 2011 e nn. 11620, 118451 e 274265 del 2012), ha eccepito che i consumi e gli oneri non erano allo stesso imputabili, per avere affittato l'azienda turistica con decorrenza dal 01 gennaio 2010 alla “ di ” (c.f./p.iva: ) con Controparte_3 CP_4 P.IVA_2
“contratto di affitto di azienda” stipulato il 28 dicembre 2009, autenticato nelle firme dal Notaio
(Rep. n. 27904 - Racc. n. 12484) registrato il 13.01.2010al n. 85 serie 15, e Persona_1
regolarmente iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di Agrigento in data
28 gennaio 2010 (v. docc. nn. 2 e 3 fascicolo di parte opponente).
Il citato contratto di affitto di azienda è stato, poi, risolto con scrittura privata del 05 ottobre 2013, con cui le parti ( e ) hanno concordato, tra Parte_1 Controparte_3
l'altro, la riconsegna dell'azienda al e la rinuncia al contenzioso pendente dinanzi al Pt_1
Tribunale di Agrigento (portante R.G. 2263/2013).
Dal canto suo, la Curatela opposta, precisando che il contratto intercorso con il non Pt_1 era mai cessato, ha sostenuto che l'unico suo interlocutore e, quindi, debitore, è sempre rimasto il
, in assenza della richiesta di disdetta da parte di questo o di voltura da parte della Parte_1
. E ciò in quanto “il contratto di somministrazione idrica prescinde dal titolo di CP_3 possesso dell'immobile” ed era necessario per “l'eventuale cessazione del rapporto di utenza idrica … presentare una formale richiesta di voltura o di disdetta dall'art.
2.6.2 del Regolamento di utenza vigente (approvato con Deliberazione n. 4 del 30.11.2011 dell'assemblea dei
Rappresentanti dell' integrata con Delibera n. 20 del 29.10.2013 del Commissario Pt_3
Straordinario del , successivamente aggiornata con CP_7 Parte_4
Deliberazione n. 44 del 06.10.2017 dall'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento)”. Conclude
l'opposta che tale regolamento relativo al contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti costituisce una chiara deroga della norma generale prevista dall'art. 2558 c.c. la quale non può, quindi, trovare applicazione nel caso di specie.
Premesso che risulta documentalmente dimostrato - oltre che non oggetto di contestazione tra le parti - che i consumi e gli oneri relativi alle sopra richiamate cinque fatture emesse negli anni 2011 e 2012 si riferiscono esattamente all'attività fatta oggetto dell'affitto di ramo d'azienda
(che ha avuto validità dal 01.01.2010 al 05.10.2013), la prospettazione della Curatela opposta in merito alla riconducibilità in capo all'attore del debito per forniture idriche non può essere condivisa.
5 E invero, deve innanzi tutto rilevarsi che il Regolamento di utenza richiamato dall'opponente, contrariamente a quanto sostenuto da questa, non era quello vigente al momento dell'affitto di azienda (28.12.2009) in quanto emesso ben due anni dopo (2011) e modificato e aggiornato in seguito (2013 e 2017).
Quanto, poi, alla contestazione del sul difetto di titolarità del debito, sussistendo un Pt_1
valido contratto di affitto di azienda con la , il fenomeno è previsto e regolato Controparte_3 dall'art. 2558 c.c., che testualmente così dispone: “Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario, per la durata dell'usufrutto e dell'affitto”.
Al solo fine della conoscenza dei terzi, come è noto, l'art. 2556, comma II, c.c., impone al notaio rogante - o, come nel caso in esame, autenticante la firma - dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, l'obbligo di depositare i detti contratti nel Registro delle Imprese per l'iscrizione entro 30 giorni dalla stipula.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha sancito che il meccanismo previsto dall'art. 2558 c.c.
è un effetto naturale della cessione della proprietà o del godimento dell'azienda e si verifica ipso iure per tutti i contratti a prestazioni corrispettive in corso, se diversi da quelli fondati sull'intuitus personae, a prescindere dall'accettazione e/o dalla comunicazione al terzo contraente;
il terzo contraente può unicamente recedere per giusta causa, entro tre mesi dalla comunicazione (Cass.
Civ. 07.12.2005 n. 27011; Cass. Civ., 09.10.2013 n. 22918).
L'art. 2558 c.c. produce, pertanto, il subentro automatico dell'affittuario dell'azienda nel contratto inerente l'azienda (Cass. 23.01.2012 n. 840); gli effetti del trasferimento ovvero della cessione dell'azienda sono opponibili ai terzi dalla data della iscrizione nel Registro delle imprese
(Cass. 19.08.2013, n. 19155).
Nel caso in esame, certamente - o meglio: non è stata fornita prova contraria che - il contratto di fornitura in essere era inerente l'esercizio dell'azienda poi concessa in locazione, non
è fondato sull'intuitus personae ed è un contratto a prestazioni corrispettive, né consta che le parti abbiano inteso derogare all'effetto naturale dell'art. 2258 c.c. (come visto, il Regolamento richiamato dalla Curatela non è applicabile poiché successivo); il ha poi dato prova che la Pt_1 scrittura privata di cessione di ramo d'azienda è stata autenticata dal notaio e che quest'ultimo ne ha curato l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
6 Ne consegue che dalla data della cessione il contratto è opponibile ai terzi ed è dunque da tale data che si deve ritenere che si sia verificato il subentro nel contratto. Deve anche rilevarsi che la non ha esercitato il diritto di recesso neppure dopo che, nel 2013, aveva avuto CP_2 piena conoscenza dell'avvenuta cessione del ramo d'azienda (v. “missiva legale aziendale del
06.06.2014” prodotta dall'opposta).
Analoghe considerazioni devono svolgersi, sempre per il periodo sino al 05 ottobre 2013, con riguardo alla ulteriore fattura n. 2017/0/00211837 del 26.06.2017 “relativa al consumo determinato nel periodo dal 22/05/2012 al 09/06/2017 – Bolletta a conguaglio”.
Con riguardo invece al periodo successivo al 05.10.2013 di cui a tale ultima fattura, giova preliminarmente rammentare che la Corte di Cassazione, con riferimento al tipo specifico di contratto dedotto in giudizio, somministrazione del servizio idrico, con massime consolidate ha affermato, in applicazione dell'art. 2697 cc e del principio della vicinanza della prova, come la bolletta sia idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione in assenza di contestazioni da parte dell'utente mentre, in caso di contestazione dei consumi esposti nella bolletta, spetta alla somministrante provare il quantum dei beni somministrati, ovvero il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (Cass. 2.12.2002, n. 17041; Cass., 28.5.2004, n. 10313; Cass., 16.6.2011,
n. 13193).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, infatti, onere della parte opposta - attrice in senso sostanziale - dimostrare non solo l'esistenza del titolo posto alla base della propria domanda, ma anche l'ammontare del credito.
Il Giudice, quindi, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria;
in altri termini, non deve limitarsi soltanto a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
In particolare, deve rilevarsi che l'odierna opposta, Curatela Fall. Girgenti Acque, non ha fornito adeguata prova sul quantum debeatur in considerazione della contestazione espressa dei consumi e del funzionamento del contatore operata dall'opponente, ma si è limitata ad allegare nel presente giudizio le sole fatture (oggetto del d.i. opposto) e la certificazione delle scritture contabili, documenti già prodotti nel fascicolo monitorio.
Orbene, da tale carente documentazione non può trarsi prova, come sostenuto dall'opposta società, dell'effettiva corretta quantificazione della somministrazione idrica in favore dell'opponente.
7 E' opportuno ricordare che le fatture non possono assurgere, quando siano come nel caso in esame oggetto di contestazione, a idonea prova in un giudizio ordinario di cognizione, in quanto
“un documento proveniente dalla stessa parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, né determinare inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotta contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. 23.06.1997 n. 5573).
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato.
L'assoluta carenza di prova della parte opposta in ordine al quantum, relativamente al quale, come detto, si è limitata alla sola produzione delle fatture, determina l'infondatezza della pretesa creditoria della fattura del 2017.
La Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che per provare l'entità dei consumi in caso di contestazione dell'utente, il somministrante non potrà limitarsi a produrre la bolletta di fornitura, trattandosi di un mero atto unilaterale di natura meramente contabile (Cass. 17 febbraio
1986 n. 847, Cassazione civile sez. III, 02/12/2002, n.17041) ma dovrà dimostrare il corretto funzionamento del contatore nonché la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 2.12.2002, n. 17041; Cass. civ., sez. 3,
28.05.2004, n. 10313; Cass. civ. sez. 3, 16.06.2011, n. 13193).
Da quanto sopra e, in particolare, dalla assenza di idonea prova del credito da parte dell'opposta Curatela del fallimento della discende l'accoglimento Controparte_2 dell'opposizione promossa dal e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dal Tribunale di Agrigento.
Gli ulteriori motivi di doglianza devono ritenersi superati o, comunque, assorbiti.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022, e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1431/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 291/2020 (R.G. n. 339/2020) emesso dal Tribunale di Agrigento il 23 aprile 2020;
8 - condanna la al pagamento delle spese di lite Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 1.818,50, di cui € 118,50 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Salvatore Graci dichiaratosi procuratore antistatario.
Così deciso in Agrigento il 31/03/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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