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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RB IO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2659/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10526/2023 SPESE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10526/2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti chiedono concordemente dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31 maggio 2024, Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento numero 10526/2023 notificato il 2 gennaio 2024 per Tari
Comune di Palermo anno 2018 eccependo le doglianze come in atti.
Con note del 23 dicembre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, facendo rilevare che, in accoglimento delle doglianze sollevate dal Contribuente, aveva proceduto all'annullamento ex officio dell'avviso di accertamento impugnato come da nota protocollo n. 1852446 del 23 dicembre 2025 debitamente prodotta e, concludendo, pertanto, per la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, come rileva ictu oculi, ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi scolastica di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento, in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, cui consegue l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RB IO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2659/2024 depositato il 31/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10526/2023 SPESE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10526/2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 74/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti chiedono concordemente dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Il giudice pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 31 maggio 2024, Ricorrente_1, a mezzo del proprio difensore, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento numero 10526/2023 notificato il 2 gennaio 2024 per Tari
Comune di Palermo anno 2018 eccependo le doglianze come in atti.
Con note del 23 dicembre 2025 si costituiva in giudizio il Comune di Palermo, facendo rilevare che, in accoglimento delle doglianze sollevate dal Contribuente, aveva proceduto all'annullamento ex officio dell'avviso di accertamento impugnato come da nota protocollo n. 1852446 del 23 dicembre 2025 debitamente prodotta e, concludendo, pertanto, per la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, come rileva ictu oculi, ricorre, nel caso di specie, l'ipotesi scolastica di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito dell'annullamento, in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato, cui consegue l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.