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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14863/2024 R.G. promossa da
(c.f. (avv. BURNI ELISA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
«oggetto: modifica delle condizioni di divorzio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e da verbale d'udienza del 20/5/2025: “l'Ill.mo
Tribunale di Brescia voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni del divorzio, tenuto conto delle mutate condizioni innanzi descritte, e precisamente: - 1) esonerare il signor dalla corresponsione dell'assegno per il contributo Parte_1
al mantenimento del figlio a favore della madre signora con contestuale declaratoria CP_1 di insussistenza del diritto della madre a percepire l'assegno per il mantenimento della prole con decorrenza da novembre 2024; - 2) porre a carico della madre signora l'obbligo di CP_1 versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di € 200,00= Per_1
mensile a favore del padre signor , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 così come indicate nella tabella del Tribunale di Brescia”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2024, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per richiedere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1461/2020, pubblicata il 18/7/2020
(doc. 1), con la quale è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Comune di Cividate al Piano (BG) il 31/3/2017.
Il sig. allegando che la sentenza di cui sopra, tra le altre condizioni, ha previsto a suo carico un Pt_1
contributo al mantenimento in favore del figlio (n. 18/12/2009) pari ad € 200,00/mese (§ D), Per_1
ha chiesto la revoca di tale contributo in ragione del collocamento prevalente del minore presso di sé.
Ha, in particolare, rappresentato che non frequenta più la madre da circa un anno;
nell'ultimo Per_1
periodo infatti questi ha incontrato la resistente solo in due occasioni e per poche ore.
Ha quindi concluso chiedendo: i) la revoca del contributo al mantenimento in favore della prole posto a suo carico in sede di divorzio e ii) il riconoscimento di tale onere in capo alla madre nella misura di
€ 200,00/mese, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20/5/2025 la parte istante ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c..
***
Preliminarmente si dà atto che la resistente, seppur ritualmente notiziata della pendenza del giudizio avendo ricevuto la notificazione del ricorso a mani proprie (cfr. note del 20/1/2025), non ha inteso prendere parte al presente procedimento, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
Quanto alle ulteriori questioni si osserva quanto segue.
1. Sul revoca del contributo al mantenimento del minore a carico del padre
Parte ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico in sede di divorzio, disponendo che di tale onere venga gravata la resistente.
Il sig. ha, infatti, dedotto che abita con il padre, avendo interrotto qualsiasi rapporto con Pt_1 Per_1
la madre da oltre un anno.
Parte resistente, rimasta contumace, nulla ha contestato sul punto. Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti in materia di famiglia la contumacia può essere valorizzata quale indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti, tanto più nel caso di specie in cui la sig.ra ha ricevuto CP_1
la notifica del ricorso a mani proprie.
Non appare inoltre superfluo evidenziare che già in sede di divorzio il minore era stato collocato in via prevalente presso il ricorrente (§ B) avendo le parti concordato che: “[ ] rimarrà collocato Per_1
presso la casa del padre da Lunedì a Venerdì sera, mentre dal Venerdì sera a Domenica sera con la madre con residenza presso il domicilio del padre”.
2 La circostanza che sia il ricorrente a farsi carico in misura prevalente dei fabbisogni del figlio può pertanto ritenersi comprovata.
Per tutto quanto sopra esposto va revocato il contributo al mantenimento del minore previsto a carico del sig. con decorrenza dalla data della domanda. Pt_1
2. Sulla previsione di un contributo al mantenimento del minore a carico della madre
Parte ricorrente ha chiesto inoltre che la resistente venga gravata di un contributo al mantenimento di quantificato in € 200,00/mese. Tale domanda merita accoglimento in considerazione del fatto Per_1
che secondo la prevalente giurisprudenza: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c.
- non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle
c.d. «spese straordinarie»” (cfr. Cass. Civ. n. 13664/2022).
Rispetto all'epoca del divorzio (risalente al 2020) è cresciuto e ha diradato le frequentazioni Per_1
con la madre. Ne consegue che deve essere posto a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento del figlio.
Venendo alla quantificazione di tale contributo si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico della resistente un assegno mensile pari ad € 200,00, nulla deducendo in merito alla capacità reddituale dell'onerata.
Cionondimeno, l'assenza di informazioni aggiornate circa gli introiti percepiti dalla sig.ra non CP_1
esonera quest'ultima dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio.
Tale obbligo, infatti, sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli e di consentire alla prole di condurre una vita dignitosa (cfr. Cass. Civ., n. 5652/2012).
Ciò con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi
l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una infruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017) essendo, peraltro, lo stato di bisogno insito nella condizione stessa della prole minorenne.
Tenuto conto del collocamento prevalente del minore presso il padre, dell'assenza di contribuzione in forma diretta da parte della madre, oltreché delle incrementali esigenze di correlate all'età, Per_1 si reputa congruo porre a carico della sig.ra l'onere di corrispondere la somma di € 200,00/mese CP_1
a titolo di mantenimento per il figlio, oltre rivalutazione annuale Istat.
3 Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
3. Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico della resistente come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (i.e.
Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza n. 1461/2020 (n. 16340/2019 R.G.), del 18/7/2020, così provvede:
1. revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'onere posto a carico del ricorrente di corrispondere un contributo al mantenimento in favore del figlio;
2. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda, la parte resistente contribuisca al mantenimento del figlio versando al padre, entro il giorno 15 di ogni mese, un Per_1 assegno di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat/FOI. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
3. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.356,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00, per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione), oltre al 15% per spese generali, iva, cpa e accessori di legge.
Cosi deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Andrea Marchesi Gustavo Nanni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale Ordinario di Brescia, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14863/2024 R.G. promossa da
(c.f. (avv. BURNI ELISA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
«oggetto: modifica delle condizioni di divorzio»
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo e da verbale d'udienza del 20/5/2025: “l'Ill.mo
Tribunale di Brescia voglia, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni del divorzio, tenuto conto delle mutate condizioni innanzi descritte, e precisamente: - 1) esonerare il signor dalla corresponsione dell'assegno per il contributo Parte_1
al mantenimento del figlio a favore della madre signora con contestuale declaratoria CP_1 di insussistenza del diritto della madre a percepire l'assegno per il mantenimento della prole con decorrenza da novembre 2024; - 2) porre a carico della madre signora l'obbligo di CP_1 versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma di € 200,00= Per_1
mensile a favore del padre signor , oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie Parte_1 così come indicate nella tabella del Tribunale di Brescia”.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/11/2024, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per richiedere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 1461/2020, pubblicata il 18/7/2020
(doc. 1), con la quale è stata disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Comune di Cividate al Piano (BG) il 31/3/2017.
Il sig. allegando che la sentenza di cui sopra, tra le altre condizioni, ha previsto a suo carico un Pt_1
contributo al mantenimento in favore del figlio (n. 18/12/2009) pari ad € 200,00/mese (§ D), Per_1
ha chiesto la revoca di tale contributo in ragione del collocamento prevalente del minore presso di sé.
Ha, in particolare, rappresentato che non frequenta più la madre da circa un anno;
nell'ultimo Per_1
periodo infatti questi ha incontrato la resistente solo in due occasioni e per poche ore.
Ha quindi concluso chiedendo: i) la revoca del contributo al mantenimento in favore della prole posto a suo carico in sede di divorzio e ii) il riconoscimento di tale onere in capo alla madre nella misura di
€ 200,00/mese, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 20/5/2025 la parte istante ha precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio ai fini della decisione ai sensi dell'art. 473-bis.22 ultimo comma c.p.c..
***
Preliminarmente si dà atto che la resistente, seppur ritualmente notiziata della pendenza del giudizio avendo ricevuto la notificazione del ricorso a mani proprie (cfr. note del 20/1/2025), non ha inteso prendere parte al presente procedimento, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
Quanto alle ulteriori questioni si osserva quanto segue.
1. Sul revoca del contributo al mantenimento del minore a carico del padre
Parte ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico in sede di divorzio, disponendo che di tale onere venga gravata la resistente.
Il sig. ha, infatti, dedotto che abita con il padre, avendo interrotto qualsiasi rapporto con Pt_1 Per_1
la madre da oltre un anno.
Parte resistente, rimasta contumace, nulla ha contestato sul punto. Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti in materia di famiglia la contumacia può essere valorizzata quale indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti, tanto più nel caso di specie in cui la sig.ra ha ricevuto CP_1
la notifica del ricorso a mani proprie.
Non appare inoltre superfluo evidenziare che già in sede di divorzio il minore era stato collocato in via prevalente presso il ricorrente (§ B) avendo le parti concordato che: “[ ] rimarrà collocato Per_1
presso la casa del padre da Lunedì a Venerdì sera, mentre dal Venerdì sera a Domenica sera con la madre con residenza presso il domicilio del padre”.
2 La circostanza che sia il ricorrente a farsi carico in misura prevalente dei fabbisogni del figlio può pertanto ritenersi comprovata.
Per tutto quanto sopra esposto va revocato il contributo al mantenimento del minore previsto a carico del sig. con decorrenza dalla data della domanda. Pt_1
2. Sulla previsione di un contributo al mantenimento del minore a carico della madre
Parte ricorrente ha chiesto inoltre che la resistente venga gravata di un contributo al mantenimento di quantificato in € 200,00/mese. Tale domanda merita accoglimento in considerazione del fatto Per_1
che secondo la prevalente giurisprudenza: “in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c.
- non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle
c.d. «spese straordinarie»” (cfr. Cass. Civ. n. 13664/2022).
Rispetto all'epoca del divorzio (risalente al 2020) è cresciuto e ha diradato le frequentazioni Per_1
con la madre. Ne consegue che deve essere posto a carico del genitore non collocatario un contributo al mantenimento del figlio.
Venendo alla quantificazione di tale contributo si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico della resistente un assegno mensile pari ad € 200,00, nulla deducendo in merito alla capacità reddituale dell'onerata.
Cionondimeno, l'assenza di informazioni aggiornate circa gli introiti percepiti dalla sig.ra non CP_1
esonera quest'ultima dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio.
Tale obbligo, infatti, sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli e di consentire alla prole di condurre una vita dignitosa (cfr. Cass. Civ., n. 5652/2012).
Ciò con l'ulteriore specificazione che l'eventuale condizione di disoccupazione ovvero di transeunte indisponibilità economica “non scrimina dall'obbligo di contribuzione, a meno che non si provi
l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la dimostrazione di una infruttuosa attivazione in tal senso” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017) essendo, peraltro, lo stato di bisogno insito nella condizione stessa della prole minorenne.
Tenuto conto del collocamento prevalente del minore presso il padre, dell'assenza di contribuzione in forma diretta da parte della madre, oltreché delle incrementali esigenze di correlate all'età, Per_1 si reputa congruo porre a carico della sig.ra l'onere di corrispondere la somma di € 200,00/mese CP_1
a titolo di mantenimento per il figlio, oltre rivalutazione annuale Istat.
3 Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore. Resta ferma, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante valutazione della commisurazione dell'entità della spesa stessa rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità di essa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n. 16175).
Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro quindici giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
3. Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico della resistente come in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 (i.e.
Tabella 2), per i procedimenti di valore indeterminabile (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, a parziale modifica della sentenza n. 1461/2020 (n. 16340/2019 R.G.), del 18/7/2020, così provvede:
1. revoca, con decorrenza dalla data della domanda, l'onere posto a carico del ricorrente di corrispondere un contributo al mantenimento in favore del figlio;
2. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda, la parte resistente contribuisca al mantenimento del figlio versando al padre, entro il giorno 15 di ogni mese, un Per_1 assegno di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat/FOI. Nell'assegno di mantenimento non sono ricomprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14/7/2016;
3. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.356,00 (di cui € 851,00 per la fase di studio;
€ 602,00, per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase di trattazione), oltre al 15% per spese generali, iva, cpa e accessori di legge.
Cosi deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 5/6/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
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