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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr. 826
/2021, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. CATALANO C.F. 1 Parte 1
C.F. 2 ), giusta delega in atti AN
Appellante
e
P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. ACAMPORA Controparte_1
C.F. 3 ), giusta delega in atti DA
Appellato
Conclusioni di parte appellante:
Riconoscere ed affermare la nullità della procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione, in 2)
quanto rilasciata dal presidente del Consiglio di Amministrazione che è soggetto privo dei poteri necessari di rappresentanza della società;
3) Riconoscere ed affermare la nullità dell'atto di cessione del credito intercorso tra la [...]
Parte 2 e la Controparte 1 in quanto atto stipulato per la cessionaria dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione che non è fornito dei poteri di amministrazione della società;
4) Riconoscere ed affermare che dalla nullità ed inefficacia della cessione del credito deriva l'inesistenza del credito azionato da parte attrice;
5) Riconoscere ed affermare che dalla nullità ed inefficacia della cessione del credito deriva l'inefficacia, ai fini della interruzione del termine della prescrizione, di qualsivoglia atto posto in essere dalla presunta cessionaria e/o da soggetti da essa incaricati (ivi inclusi avvocati,
procuratori e difensori);
6) Nel merito accertare e dichiarare che nessun contratto di deposito e/o custodia e/o rimessaggio è
mai sorto tra la sig.ra Parte 1 e la e/o la Controparte_1 Parte 2
In via gradata dichiarare, per tutti i motivi esposti in atti, che l'atto di cessione del credito è 7)
improduttivo di effetti e ciò o in quanto va postdatato fino a una data successiva all'estinzione della società cedente e alla cessazione dalla carica dei soggetti che l'avrebbero impegnata, o in quanto comunque posto in essere in data successiva alla cancellazione della partita iva della cedente o, infine, in quanto riferito a un contratto di rimessaggio sorto nel 2003 e che non risulta in nessun modo né allegato né provato dall'attore;
Ancora in via gradata accertare e dichiarare che risultano prescritti tutti i canoni dovuti fino alla 8)
data del 01/12/2011;
Ancora in via gradata accertare e dichiarare che dal 03/11/2009 nulla è dovuto dalla sig.ra 9)
in quanto essa non era più proprietaria della barca;
Pt 1
10) Ancora in via gradata accertare e dichiarare che dal 03/11/2009 nulla è dovuto per il presunto deposito in quanto la Parte_2 prima e CP 1 poi hanno illegittimamente impedito alla proprietaria di ritirare l'imbarcazione, adducendo un diritto di ritenzione giudicato poi inesistente con sentenza passata in giudicato;
11) Ancora in via gradata accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in atti che qualsivoglia vincolo contrattuale è cessato in data 30/11/2015;
12) Ancora in via gradata accertare e dichiarare che negli anni dal 2003 ad oggi nessun contratto di deposito e/o rimessaggio e/o custodia è intercorso tra la sig.ra e la Parte_2 Parte 1
[...] e/o la Controparte_1
13) Ancora in via gradata accertare e dichiarare che un eventuale contratto stipulato tra la sig.ra
è radicalmente nullo per tutti i motiviParte_2Pt 1 e la e/o la Controparte_1 esposti in atti;
14) Ancora in via gradata accertare e dichiarare che la Parte 2 e/o la Controparte_1 non potevano aumentare unilateralmente il presunto canone di deposito;
15) Ancora in via gradata accertare e dichiarare che la sig.ra Pt 1 ha versato tutto quanto dovuto a titolo di un eventuale corrispettivo per il deposito della barca e ciò fino a tutto l'anno 2009;
16) In ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Pt 1 per le operazioni di alaggio in quanto mai effettuate;
17) In ogni caso dichiarare inammissibili le domande precisate ai capi c) e d) delle avverse conclusioni in quanto indeterminate;
18) In ogni caso rigettare per tutti i motivi esposti in atti tutte le avverse domande in quanto false e infondate in fatto e in diritto;
19) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio in favore della esponente, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare l'appello e le domande tutte formulate dalla Parte 1 e confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte. 2) Condannare l'appellante Parte 1 alla refusione delle spese e competenze di causa oltre cpa, iva e rimborso spese generali." SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo di primo grado.
conveniva in giudizio dinanzi al Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte 1
Parte 1 esponendo: 1) di essere subentrata, a seguito di valida Tribunale di Napoli cessione, nel credito vantato contro la Pt 1 dalla Parte 2 2) che, dal mese di erano state legate da settembre del 2007 sino al novembre del 2015, la società cedente e la Pt 1
un contratto di deposito e custodia della imbarcazione Tornado "Lady ME" tg. 2NA1914/D,
(rapporto poi transitato in capo alla società attrice medesima), contratto a titolo oneroso, per il quale, sino alla data della vocatio in ius erano maturati compensi in suo favore.
Chiedeva pertanto, accertata la natura onerosa del rapporto, la condanna della Pt 1 al pagamento della relativa somma, da determinarsi in corso di giudizio. Costituitasi, la convenuta Pt 1 eccepiva preliminarmente la assenza di legittimazione passiva, avendo alienato la predetta imbarcazione, in data 18.11.2009, alla di lei figli Controparte_2 '
ed in via gradata, insisteva per il rigetto della domanda per la inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale. Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva della società attrice, deducendo la inefficacia della cessione del credito a lei non opponibile, nonché la prescrizione del presunto credito.
Con sentenza n. 8953 del 29.12.2020, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda e condannava la
Pt 1 al pagamento in favore della società attrice dell'importo di € 17.000,00, oltre convenuta alle spese legali.
Il Tribunale dava preliminarmente atto della valida conclusione del contratto nell'estate del 2007, allorquando l'imbarcazione in proprietà della convenuta veniva affidata a tale PEsona_1 soggetto che collaborava a titolo professionale con la società attrice, e che ne avrebbe rivestito di lì
a poco la rappresentanza legale, affinchè la depositasse in un parcheggio custodito per un breve periodo;
il giudice evidenziava altresì, a conferma della valida conclusione del contratto, che l'imbarcazione venne custodita proprio in una area di deposito di proprietà della società attrice, a cui andava pertanto senza dubbio ricondotta la prestazione oggetto del contratto di deposito ex art. 1766 c.c. Il Tribunale rigettava altresì l'eccezione circa la invalidità della cessione del credito, invero documentata anche in relazione alla sua comunicazione in favore della stessa convenuta, ed e affermava altresì la evidente natura onerosa del contratto ai sensi dell'art. 1767 c.c., attesa la attività
abituale di custodia svolta dalla società attrice, in via professionale e connessa ad una attività a natura esclusivamente economica, e la circostanza per cui la stessa Pt 1 aveva riferito nel corso del giudizio di aver corrisposto somme a tale titolo .Quanto alla cessione della imbarcazione alla figlia, il Tribunale ne valutava la inconferenza ai fini del giudizio, trattandosi di una obbligazione, quella di pagamento, legata al momento della conclusione del contratto, e non di una obbligazione propter rem che seguiva le sorti della imbarcazione. Il compenso veniva dunque determinato per il periodo dal 2007 sino al novembre del 2015, statuendo invece il Tribunale che, per il periodo successivo alla estinzione della società che aveva stipulato il contratto, non potesse esercitarsi azione. Veniva infine accolta l'eccezione di prescrizione, ed applicato il termine quinquennale a far data dalla domanda, atteso che la rata mensile aveva natura di obbligazione autonoma ed indipendente, con la conseguenza che la relativa debenza maturava ad ogni singola scadenza.
Il giudizio di appello. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 proponeva gravame avverso la predetta sentenza. Nel merito - salvo quanto si dirà in seguito più diffusamente - l'appellante denunciava la erroneità della motivazione nella parte in cui si era ritenuta la validità della stipula contrattuale tra la stessa e la Controparte_1 sia sotto l'aspetto della espressa volontà delle parti finalizzata alla
,
conclusione del contratto, che alle argomentazioni contenute nella motivazione circa la accettazione del bene da parte del depositario. La appellante contestava altresì la pronuncia nella parte in cui aveva ritenuta valida la cessione dell'asserito credito tra le due società ai danni della Pt 1
anche per la irregolarità formale dell'atto di cessione medesima. Infine, si censurava la pronuncia nella parte in cui ei era ritenuta vinta la presunzione di gratuità del contratto di deposito, e quella in cui si era ritenuta impermeabile la vicenda di causa rispetto alla alienazione del bene nelle more da lei effettuata in favore della figlia.
L'appellante concludeva per l'accoglimento dell'appello e per il rigetto delle domande attoree formulate in primo grado. ricordando come già in primoCostituitasi, la parte appellata contestava gli assunti della Pt 1 grado fosse emerso che analogo giudizio con la presenza della di lei figlia, dinanzi al Tribunale di
Torre Annunziata aveva dato analogo esito, proprio in virtù delle ammissioni delle parti circa l'esistenza di validi rapporti contrattuali con la società appellata e con la sua dante causa;
ribadiva la piena validità della cessione del credito, notificata alla Pt 1 stessa anteriormente al giudizio, e si opponeva ad ogni altra argomentazione. Concludeva pertanto per il rigetto integrale del gravame, con vittoria di spese.
Rigettata l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, il giudizio veniva assunto in decisione all'udienza del 13.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di appello, la parte appellante ha censurato la parte della motivazione con cui il
Tribunale ha ritenuto provata la esistenza di un contratto d deposito che la legava alla Controparte_1
[...] Nello specifico, il Tribunale avrebbe fondato il suo ragionamento nel ritenere incontestato il dato per cui nell'estate del 2007, la Pt 1 consegnò in custodia l'imbarcazione a tale PE 1
[...] affinchè la depositasse in un parcheggio custodito, e che tale parcheggio fosse poi stato individuato nell'area antistante la discoteca Blu Mare in località CP 1 (di proprietà della stessa società attrice), proprio dal PE 1 legato alla società attrice in primo grado da un contratto di associazione in partecipazione registrato presso la Agenzia delle Entrate, in virtù del quale la società gli aveva appunto affidato numerosi compiti tra cui quello di curare, per essa, il deposito delle imbarcazioni .
Nello specifico, la parte appellante ha denunciato l'erroneo ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto per la validità del contratto di deposito, la possibilità di ritenere provato il reciproco consenso tra le parti mediante la consegna della cosa e l'accettazione da parte di chi la ha ricevuta, e cioè del rapporto tra depositante e depositario finalizzato alla consegna e custodia della cosa. La Pt 1 afferma, infatti, di non aver mai consegnato beni alla società CP 1 , e che la imbarcazione è stata depositata e ferma nel porto di Piano di Sorrento fino a che non sarebbe stata spostata senza il suo assenso, per via di alcuni lavori in essere nel predetto porto, e su iniziativa privata di un ormeggiatore;
quanto poi al rapporto tra il PE_1 e la società attrice, la appellante ha contestato che tale circostanza potesse essere a lei opposta, trattandosi di mere questioni riguardanti tali due soggetti, a lei ignote. Infine, la appellante ha altresì censurato il ragionamento del Tribunale in relazione alla "accettazione” da parte del depositario del bene oggetto di custodia, evidenziando come la società attrice non avesse mai provveduto in via formale a tale adempimento
Le doglianze sono tutte infondate.
In primo luogo, come correttamente ricordato dalla difesa della parte appellata, la stessa difesa della Pt 1 nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dichiarava testualmente che 66
dopo l'estate del 2007, allorquando doveva avvenire la rimessa invernale, l'ormeggiatore di Piano di Sorrento informò la sig.ra Pt 1 all'epoca proprietaria della barca, che a causa di alcuni
,
lavori da tenersi presso il porto di Piano di Sorrento, la barca non sarebbe potuta restare a mare ma doveva essere tirata a secco e avrebbe depositato per un breve periodo la barca in un piazzale aperto custodito dal sig. PEsona 1 La sig.ra Pt 1 messa dinanzi al fatto compiuto, provvedeva a pagare al PE_1 la somma annuale di € 600,00 a ciò fino a tutto il 2009 incluso. Esso sig. PE 1 accettava tutte le somme come sopra imputate e mai insorgeva tra le parti alcun tipo di contestazione (cfr. pag. 3 e 4, comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Dunque, contrariamente ad una prospettazione in questa sede confusiva e contraria alle attività assertive svolte nel precedente grado di giudizio dalla medesima parte processuale, la Corte osserva invece come la consegna della imbarcazione da parte della Pt 1 al PE 1 sia circostanza certa ed inequivoca, unitamente alla causale della consegna, rinvenibile nella attività di deposito della barca, e alla natura onerosa del rapporto, attesi gli esborsi economici sostenuti dalla stessa per tale titolo ed in favore del PE 1
Tali elementi, rendono assolutamente corretta la valutazione operata dal Giudice di prime cure circa l'effettiva stipula di un contratto di deposito, atteso che la prova della consegna, unitamente a quella della durata del rapporto, della assenza di contestazioni, e del pagamento effettuato ed accettato per un limitato periodo, implica l'esistenza certa del rapporto contrattuale, la sua piena validità ed efficacia, e l'assenza di contestazioni tra le parti circa la comune volontà di darvi corso, desumibile proprio dalle dinamiche in fatto riscontrate (cfr. Cass. 08/08/1997 n 7363; Cass. 20/02/2007 n.
3982). Vi è altresì da aggiungere che, le medesime considerazioni sono state riportate nella pronuncia n. 1029/2015 del Tribunale di Torre Annunziata, passata in giudicato, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intentato dalla figlia della Pt 1 avverso la medesima società attrice, nel corso del quale, la difesa della prima riferiva analoghe circostanze circa la conclusione di contratto di deposito e custodia del bene avvenuto tra la Pt 1 ed il
Cinque, dietro pattuizione di un corrispettivo.
Appare dunque evidente, osserva la Corte, la sovrapponibilità delle difese della e della di Pt 1
lei figlia nei due giudizi aventi ad oggetto le medesime circostanze (il pagamento del servizio di deposito della imbarcazione), con la ulteriore considerazione che, essendosi concluso il primo giudizio, passato in giudicato, con la affermazione della estraneità della CP 2 al contratto stipulato dalla madre con il PE 1 in questa sede gli argomenti acquisiti al patrimonio conoscitivo con margini di certezza, sono rappresentati non solo dalla esistenza del contratto, per quanto già indicato, ma del vincolo che lega, nelle sue dinamiche anche in relazione al pagamento, la Pt 1
(e non la di lei figlia) al soggetto depositario.
Dunque, di nessun pregio appare la difesa della incentrata sul menzionare le anomale Pt 1
circostanze della genesi del rapporto, quali lo spostamento a sua insaputa della imbarcazione da un luogo all'altro, poichè ciò che in questa sede rileva è la esistenza certa ed incontrovertibile del rapporto contrattuale, per le motivazioni indicate.
Venendo all'ulteriore profilo della contestata riconducibilità del PE 1 alla società attrice, valgono le considerazioni che seguono. Pt 1Premesso che è dato incontestato quello per cui la barca fu consegnata dalla al Per 1 nel settembre del 2007, per come dalla stessa ricordato in primo grado, vi è prova documentale (docc.
24 e 25 fascicolo parte attrice in primo grado) della circostanza per cui il PE_1 a tale data, fosse un collaboratore associato alla Parte_2 in virtù di due successivi contratti di associazione in partecipazione, il primo sottoscritto il 15.10.1998 ed il secondo il 25.9.2003, che prevedevano espressamente non solo che lo stesso fornisse collaborazione alla società occupandosi della ampia attività di rimessaggio ( a cui va logicamente ascritta quella atecnica di deposito), tiro e varo, manutenzione e cantieristica, ma anche che, ai sensi dell'art. 2551 c.c., i terzi che per tali attività fossero entrati in contatto con il PE 1 avrebbero acquistato diritti e assunto obblighi soltanto verso l'associante Parte 2
Il contenuto, i termini e le dinamiche del contratto di collaborazione sono dunque di palmare, plastica ed incontrovertibile evidenza, ed hanno come conseguenza quella per cui i diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto contrattuale di custodia concluso tra la Pt 1 ed il PE 1 si dovessero intendere come esistenti tra la Pt 1 e la Ciò posto, appaiono Parte_2 incomprensibili e giuridicamente non apprezzabili le doglianze della appellante circa la presunta inopponibilità a lei delle conseguenze della piena validità ed efficacia del contratto di associazione in partecipazione;
incomprensibili, perché la Pt 1 smentendo la sua stessa prospettazione difensiva in primo grado, pone in dubbio l'esistenza di un suo rapporto diretto con il PE_1 e giuridicamente non apprezzabili poiché unico soggetto che ha legittimamente reclamato il pagamento della propria prestazione è la società attrice, e non il PE 1 proprio in esecuzione del rapporto che lega i due soggetti, rispetto al quale se è pur vero che la Pt 1 ne resti estranea ed indifferente, tale considerazione non la esonera certo dal corrispondere al titolare del credito, il corrispettivo per il servizio goduto. Del tutto non pertinenti e suggestive appaiono poi le argomentazioni circa il mancato possesso da parte della Parte 2 delle dovute autorizzazioni circa l'attività di custodia delle barche, atteso che tale elemento, oltre che indimostrato, risulta in contrasto con il medesimo contenuto della visura camerale della predetta società, prodotta dalla difesa della stessa Pt 1 in primo grado, in cui tra l'oggetto sociale si rinviene proprio la cantieristica, il rimessaggio delle barche ed ogni servizio di assistenza ad essi connesso, ivi compreso l'affitto di posti per approdo e rimessaggio ed il deposito di beni. Dunque, l'eccezione della presunta nullità del contratto per mancanza di autorizzazioni amministrative, è del tutto infondata e va rigettata anche in questa sede.
In conclusione, sotto tutti gli aspetti esaminati, le doglianze della parte appellane risultano prive di fondamento, e le relative questioni risultano essere state ben argomentate dal giudice di prime cure.
Il motivo di appello è pertanto infondato. Con il secondo motivo di appello, la Pt 1 ha inteso censurare il percorso argomentativo del
Tribunale nel ritenere infondata la propria eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice. Ed infatti, il Tribunale ha ritenuto pienamente legittimata la società attrice rispetto alla azione proposta, ritenendo valida ed efficace la cessione del credito del 25.11.2015, effettuata dalla
Polo IC s.r.l. in favore della società attrice CP 1 cessione notificata alla stessa
Pt 1 in data 11.12.2015, come da documentazione prodotta agli atti e indicata in sentenza.
L'appellante ha denunciato il vizio di omessa motivazione in cui sarebbe incorso il giudice nel ritenere legittima la cessione sulla base del solo esame della documentazione prodotta, senza tenere conto invece a suo dire – delle argomentazioni da lei effettuate circa la natura evidentemente
-
simulata di tale cessione tra le due società, ritenendo che al momento della cessione stessa, in realtà non esisteva alcun credito vantato nei suoi confronti, e che pertanto, ella non era tenuta a pagare alcunchè, sulla scorta del principio giurisprudenziale per cui “in tema di cessione di crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, mentre ove egli dimostri l'inesistenza del credito che ha formato oggetto di cessione, tale fatto è impeditivo della nascita della pretesa creditoria, ancorchè la cessione sia stata notificata al debitore ai sensi dell'art. 1264 c.c."
L'assunto è del tutto infondato.
PE quanto ampiamente esposto in precedenza, deve infatti ritenersi che alla data della cessione, la società cedente avesse un credito nei confronti della Pt 1 non solo per l'esistenza di un chiaro rapporto contrattuale che aveva avuto regolare esecuzione, ma anche in virtù di quanto nelle more accertato dal Tribunale di Torre Annunziata circa l'esistenza di un valido contratto stipulato tra la stessa ed il PE 1 (che, come già evidenziato, operava non in proprio, ma per conto della [...] Parte 2 Tali elementi rendono del tutto infondata la suggestiva prospettazione circa un collegamento tra l'inesistenza del credito (erroneamente prospettata dalla appellante) e la asserita natura simulata della cessione, al solo fine di consentire il recupero di un credito insussistente.
L'appellante ha poi censurato l'atto di cessione nei suoi requisiti formali, per l'assenza di data certa,
e perché comunque alla data della notifica al debitore ceduto, la società cedente era stata già cancellata dal registro delle imprese.
L'assunto è infondato, atteso che la cessione del 25.11.2015 risulta effettuata in epoca anteriore alla cancellazione, che ha data 7.12.2015, dunque allorquando i liquidatori conservavano intatto il potere di cedere i crediti, e la circostanza per cui la stessa è stata notificata in epoca successiva al
7.12.2015 al debitore ceduto, è irrilevante a tal fine, atteso che la notifica al debitore non incide sulla validità della cessione ma, ai sensi dell'art. 1264 c.c., ha il solo scopo di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e non al cessionario. Quanto poi alla questione della mancanza di data certa, atteso che la cessione è avvenuta a mezzo di scrittura privata non autenticata, occorre preliminarmente ricordare che la Suprema Corte con ordinanza n. 3194 del 5.2.2024 ha statuito che "Come riassuntivamente evidenziato di recente da Cass. 21/07/2021, n. 20723, se è vero che la regola di cui all'art. 2704 cod. civ. stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è opponibile ai terzi, se non dal giorno in cui essa è stata registrata, è pur vero, che, là dove manchino le situazioni tipiche di certezza contemplate dalla norma in parola, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (Cass. 03/08/2012, n. 13943). L'assenza di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente, dunque, al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo nei termini riferiti specifica attitudine a dimostrare l'anteriorità della formazione del documento -a
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dare certezza alla data della scrittura privata (Cass. 12/09/2016, n. 17926 ).
Nel caso di specie, l'appellante, ferma la notifica da lei ricevuta contenente la cessione in data
11.12.2015, contesta la possibilità di ritenere certa la sua stipulazione in data anteriore alla predetta notifica medesima, con la conseguenza che, poiché la società cedente è stata cancellata in data
7.12.2015, la stessa potrebbe essere stata stipulata anche quando tale adempimento era già stato effettuato.
L'assunto è infondato.
Ed invero, atteso che la cessione del credito non richiede alcun requisito formale per la sua validità ed efficacia, e che per la sua opponibilità al debitore è più che sufficiente la notifica della avvenuta cessione circostanza che nel caso di specie è comprovata da adeguata documentazione e non
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messa in discussione appare evidente che per contrapporsi validamente a tali granitici elementi di giudizio, l'appellane avrebbe dovuto contestare la carenza di legittimazione attiva della cessionaria ad agire nei suoi confronti, sulla base di argomentazioni certe, e non invece, come ha fatto, sulla scorta di una mera ipotesi per cui la assenza di data certa potrebbe non consentire di ritenere che la cessione fosse stata effettuata anteriormente al 7.12.2015, senza fornire elementi certi in relazione a tale prospettazione, in una sorta di ribaltamento dell'onere della prova che non può trovare ingresso nella logica delle dinamiche processuali. Deve invece rilevarsi come il cessionario abbia dato piena prova della avvenuta cessione, stipulata con scrittura privata, e della avvenuta notifica della stessa al debitore ceduto in data 11.12.205, al fine di rendergliela opponibile, mentre il debitore ceduto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del cessionario sulla base di una mera ipotesi scaturente dalla mancanza di data certa della cessione, senza assolvere all'onere probatorio di riscontrare in termini certi la propria eccezione.
Anche tale motivo di appello va dunque rigettato.
Con il terzo motivo di appello, la Pt 1 ha inteso censurare la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il contratto di deposito avesse natura onerosa, superando la presunzione di gratuità ex art. 1767 c.c., sulla base della documentazione prodotta dalla controparte, attestante, da parte sua, lo svolgimento in maniera abituale proprio della attività di custodia e deposito delle imbarcazioni.
L'appellante ha denunciato pertanto la rilevanza minima delle circostanze tenute in considerazione dal giudice (l'esistenza di fatture commerciali rilasciate ad altri soggetti per l'attività di deposito e custodia barche, l'oggetto sociale della stessa società), di per sé non idonee a vincere la presunzione di gratuità normativa.
L'assunto non ha alcun pregio.
Come ben ricordato dal giudice di prime cure, il contratto di deposito, ai sensi dell'art. 1767 c.c., ha natura presuntivamente gratuita, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti;
la giurisprudenza, quanto alla idoneità delle circostanze utili a vincere la presunzione di gratuità, ha ritenuto che non sia sufficiente da parte del depositario l'esercizio di una qualsiasi attività economica nella quale il deposito e la custodia non assumano una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma ha invece statuito che è necessario a tal fine, che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacchè solo tale abitualità e professionalità nell'esercizio della specifica attività di custodia, esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita, integrando la stessa invece l'oggetto dell'attività economica della prestazione (cfr. Cass. 23211/2010, 359/1993). La attività di interpretazione delle circostanze idonee o meno a vincere la presunzione di gratuità è ovviamente rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
Ciò posto, come esplicitato dal giudice di primo grado, va innanzitutto rilevato che l'ambito di attività svolta dalla società dante causa della appellata ( Parte_3
,come rinveniente dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale (all. 18 fascicolo parte attrice in primo grado) è proprio quella della “gestione di attività di cantieristica e rimessaggio di navi ed imbarcazioni da diporto, gestione di porti e punti di approdo, nonché tutti i servizi di assistenza connessi", attività tipica nella quale trova piena ascrivibilità la gestione del deposito e della custodia delle imbarcazioni;
a tale elemento, di per sé già identificativo della attività professionale svolta dalla società, si è poi affiancata l'ulteriore circostanza documentale offerta da una serie di ricevute di pagamento (la cui natura di fattura o ricevuta a nulla rileva ai fini della presente indagine), emesse in un rilevante arco temporale ed a favore di una pluralità di clienti, comprovanti lo svolgimento, dietro corrispettivo, di attività di alaggio e ricovero imbarcazioni, e ciò a dimostrazione non solo della natura onerosa della attività svolta a titolo professionale, ma anche della sua abitualità; infine,
è la stessa Pt 1 per quanto già ricordato in precedenza, a riferire di aver corrisposto personalmente al PE 1 - sulla cui figura, e sul cui ruolo già si è detto – somme periodiche per il deposito della medesima imbarcazione, e ciò dal 2007 al 2009.
Ogni altra questione relativa alla presenza o meno delle autorizzazioni amministrative per lo svolgimento di tale attività, oltre ad essere un argomento non riscontrato in modo certo, non rappresenta un elemento di valutazione rispetto a tale ambito di indagine, poiché non incidente sulla prestazione adempiuta e sulla sua naturale onerosità.
Il motivo di appello va dunque rigettato.
Con il quarto motivo di appello, viene invece mossa censura avverso la decisione del Tribunale di ritenere la Pt 1 legittimata passivamente rispetto all'azione proposta, nonostante ella, in data
18.11.2009, avesse ceduto a titolo oneroso la sua imbarcazione alla figlia TE . Il
Tribunale, nel superare tale eccezione, ha ricordato come la fonte dell'obbligazione gravante sulla Pt 1 non discendesse dal titolo di proprietà della imbarcazione (e dunque dalla permanenza dello stesso in capo alla donna sino al momento della vocatio in jus), bensì dal vincolo contrattuale che la legava alla società creditrice a seguito della consegna del bene oggetto di custodia, ritenendo in tal senso valido il vincolo sino al novembre 2015, epoca in cui la società contraente è stata estinta, non essendovi stato alcun subentro della società attrice nel contratto stesso, bensì essendo stato ceduto solo il credito.
A dire della appellante, la sua tesi sarebbe corroborata dalla stessa volontà della società attrice di richiedere alla figlia il pagamento del suo compenso, come testimoniato dal giudizio tenutosi dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, di cui già si è detto.
L'assunto è non solo totalmente privo di pregio, ma altresì evidentemente confusivo e contraddittorio.
Ed infatti, osserva la Corte, proprio nel giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, tra la
Parte 2 e la _3 , con pronuncia passata in giudicato, il Tribunale ha accertato che il rapporto contrattuale riguardante la custodia della imbarcazione ed il suo deposito fosse sorto proprio tra la e il PE 1 (nella qualità indicata precedentemente), accogliendo le Pt 1 doglianze della CP 3 circa la sua estraneità a tale rapporto, e revocando il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il medesimo titolo.
In secondo luogo, ferma la valida stipula del contratto, per le motivazioni già espresse in precedenza, e accertata la natura onerosa dello stesso, non vi è alcuna valida motivazione in diritto per ritenere che il vincolo contrattuale e le sue conseguenze quanto all'adempimento della prestazione del depositante, possano transitare come obbligazioni propter rem a carico dell'acquirente del bene, estraneo al rapporto contrattuale, rimanendo invece l'eventuale regolamentazione dei benefici e dei costi del contratto in essere, nei rapporti interni tra venditore ed acquirente della imbarcazione.
Anche tale motivo va dunque respinto.
Con il quinto motivo di appello, la CP 4 ha censurato il ragionamento del Tribunale nella parte in cui, dopo aver accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale ed aver limitato l'estensione temporale del rapporto sino al novembre del 2015, ha preso atto che, nonostante la natura certamente onerosa della attività prestata in favore della non vi era comunque traccia in Pt 1
atti della quantificazione del corrispettivo, che andava dunque determinato secondo equità, ed a tale fine lo ha quantificato in € 17.000,00, per il periodo marzo 2011/ novembre 2015, basandosi come criterio di riferimento sia sulle fatture emesse dalla Polo IC e dalla CP 1 , che sulla base di quanto richiesto nel procedimento monitorio a carico della CP_3 , poi conclusosi con la revoca del decreto emesso. L'appellante contesta il fondamento del ragionamento del giudice, ritenendo che non poteva esserci spazio per la determinazione equitativa del corrispettivo, poiché in ogni caso, chi agisce per il credito deve fornire la prova della esistenza del credito e ogni elemento utile per procedere, anche in via equitativa, alla sua determinazione, quando sia impossibile fornire congrui ed idonei elementi a riguardo o quando si versi nella ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione (Cass. 22836/2006).
Anche tale assunto non è condivisibile.
Nella pronuncia impugnata, il Tribunale ha rappresentato in primo luogo, in modo logico e coerente, le motivazioni per cui non ha inteso procedere a CTU al fine di quantificare i costi della prestazione, ritenendo che, per economia processuale, sulla base dei documenti ritualmente prodotti dalle parti, fosse possibile pervenire a tale risultato in via equitativa.
Ed infatti, per giurisprudenza costante, ed in corretta applicazione di un risalente e generale orientamento giurisprudenziale (sebbene in tema di contratto d'opera), ribadito con la recente pronuncia della cassazione n. 8438/2024, deve affermarsi che “ai fini della liquidazione in via equitativa del compenso dovuto ad un professionista a norma degli artt. 1709 e 2225 c.c., il giudice di merito debba far riferimento ai criteri della natura, quantità, qualità dell'attività svolta, nonché al risultato utile conseguito dal committente: con la conseguenza che, se non possa far uso dei sopraindicati criteri perché l'attore non abbia fornito sufficienti elementi in proposito, debba necessariamente rigettare la domanda, in quanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l'interessato dall'obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabili affinché possa procedervi"(Cass. 29 agosto 2003, n. 12681; Cass. 29 ottobre 2014, n. 23004; Cass. 18 maggio
2016, n. 10286).
Ciò detto, ferma la prova del rapporto, e della sua onerosità, erano presenti nel giudizio di primo grado validi elementi su cui poter formulare un giudizio equitativo, rinvenienti, come correttamente indicato dal Giudice di prime cure;
in assenza di un contratto scritto, e ritenendo sproporzionata la somma richiesta dalla parte attrice nella misura di € 600,00 mensili, il Giudice ha fatto corretto governo degli elementi di giudizio, rilevando l'assenza di un tariffario nazionale, la assenza di disciplina convenzionale, la natura della prestazione, la sua durata, la natura del bene oggetto di custodia e dei soggetti coinvolti, apprezzando l'utilità a tal fine sia dei documenti commerciali prodotti dalla società attrice in favore di altri clienti, per le medesime tipologie di prestazioni, stabilendo pertanto un compenso pari ad € 2.000,00 per il periodo estivo ed € 1.000,00 per il periodo invernale, nell'arco temporale da marzo 2011 a novembre 2015, e dunque per cinque annualità. Gli importi da liquidare sulla base di tale criterio sono dunque quelli di € 3.000,00 ad anno, per cinque annualità, e dunque € 15.000,00, apparendo una discrasia tra la parte motiva ed il dispositivo, ove tale somma viene indicata in € 17.000,00, nonostante in motivazione venga invece stimata nella misura corretta. E' invece non corretto il calcolo proposto dalla parte appellante, in via subordinata, pari ad € 14.000,00, poiché non tiene conto che per ognuno dei 5 anni, è maturato il credito sia in relazione al compenso estivo che a quello invernale, per un totale di € 3.000,00 ad anno.
Anche tale motivo di appello è dunque infondato, ferma la correzione sulla esatta debenza statuita nella pronuncia.
L'ulteriore motivo di appello sulle spese di lite, resta assorbito integralmente dal rigetto di tutti i motivi di appello esaminati.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2,
Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al
D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da € 5.200,00 sino ad €.26.000,01, in base al valore della controversia. Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 826/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. In parziale riforma della pronuncia n. 8953/2020 del 29.12.2020 emessa dal Tribunale di
Napoli, ridetermina in € 15.000,00 l'importo della statuizione di condanna a carico di
Controparte_1 condannando la prima al pagamentoParte 1 ed in favore della del predetto importo in favore della parte appellata, ferme le restanti statuizioni della pronuncia impugnata;
2. Rigetta ogni altro motivo di appello;
3. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co.
1- quater, D.P.R. n. 115 del
2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 19.2.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano