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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1367/2022 r.g.lav.
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TA, all'esito dell'udienza del 3.12.2025, tenuta in modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (C.F.
TE FU NT e dall'Avv. CHIMISSO PIETRO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), rappresentato e difeso dal Dottor
NE NT, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Parte_1 quale amministratore unico [...] Con ricorso del 19.11.2022,
Controparte_2 quindi obbligato in solido, proponeva formale opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 229/2022 del 22.09.2022, notificatagli in data 20.10.2022, con la quale gli era stato intimato il pagamento nei confronti dell Controparte_3
del complessivo importo di € 31.184,70 a titolo di sanzione per le seguenti
[...]
violazioni: a) aver impiegato senza regolare contratto di lavoro, per periodi di tempo diversi, le lavoratrici Parte_2 Persona_2 ; b) aver effettuato infedeli Persona_1 e registrazioni sul LUL relativamente alla posizione delle lavoratrici Per_3 [...] Parte_3 Parte_4 Persona_2 avendo esse prestato attività lavorativa per un Persona_1 e numero di ore settimanali decisamente superiore rispetto a quello di cui ai contratti di lavoro
Parte_5 con un contratto di sottoscritto;
c) aver illegittimamente impiegato la lavoratrice tirocinio formativo disconosciuto dai funzionari ispettivi in quanto dissimulante un rapporto di lavoro subordinato.
Lamentava parte opponente, da un punto di vista formale, il difetto di motivazione sia dell'ordinanza ingiunzione che del verbale unico di accertamento e notificazione emesso in data
25.6.2018 (prot. n. 27688 del 27.6.2018). Quanto al merito, sosteneva, invece, l'assoluta inconferenza degli accertamenti svolti dal personale ispettivo rispetto al reale svolgimento di tutti i rapporti di lavoro oggetto di esame, rapporti che si erano tutti svolti nel pieno rispetto della normativa in vigore e delle prescrizioni contenute nei contratti individuali di lavoro sottoscritti con le dipendenti. Contestava, infine, il Parte 1 l'entità delle sanzioni irrogate in quanto contrastanti con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Concludeva, pertanto, affinchè,
l'adito Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, volesse annullare l'Ordinanza Ingiunzione in via di mero subordine, in caso di sua conferma, ridurre la misura delle sanzioni. Il tutto con 0,
vittoria di spese ed onorari di lite.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' Controparte_3
[...] il quale contestava integralmente gli avversi assunti instando per il rigetto و
dell'opposizione in quanto pretestuosa ed infondata. Sosteneva, infatti, parte opposta la legittimità dell'operato degli ispettori in uno alla corretta determinazione delle sanzioni irrogate sicuramente proporzionate alla gravità delle violazioni accertate. Rappresentava, altresì, che la sussistenza degli illeciti era emersa chiaramente dalle varie deposizioni raccolte nel corso delle indagini sì che alcun dubbio poteva esservi circa la correttezza di quanto rilevato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, istruita la causa per mezzo delle prove orali e della documentazione prodotta, all'udienza del 3.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
All'esito dell'esame della documentazione versata in atti e delle risultanze delle prove orali raccolte, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata e non possa essere accolta. Va, preliminarmente, disattesa, l'eccezione relativa al difetto di motivazione sia del verbale unico di accertamento e notificazione che dell'ordinanza ingiunzione posto che in entrambi gli atti sono adeguatamente indicati i documenti e gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini sulla cui base si è formato il convincimento del personale ispettivo in ordine alla sussistenza delle violazioni rilevate e, dunque, alla conseguente necessità di irrogare le sanzioni oggi contestate.
In punto di diritto, va premesso che la motivazione della ordinanza ingiunzione, prevista dall'art. 18 c. 2 L. 689/1981 (oltre che, più in generale, dall' art. 3 c. 3 L. 241/1990) deve essere tale da consentire all'ingiunto di difendersi e che il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (cfr. Cass. 12503/2018; 6805/2016). In quest'ottica, si considera legittima la motivazione cd. per relationem, a condizione che, nei provvedimenti amministrativi sanzionatori, vi sia contenuto un inequivoco e puntuale richiamo al verbale di accertamento presupposto e che quest'ultimo rechi la completa indicazione degli estremi della violazione contestata. In sostanza, il contenuto dell'obbligo di motivare il provvedimento con cui viene applicata una sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto l'esercizio dei suoi diritti, che può ritenersi garantito allorquando il trasgressore, mediante il richiamo operato dal provvedimento sanzionatorio ad altri atti del procedimento già portati a conoscenza del trasgressore medesimo, possa ricavare dagli stessi, in modo sufficiente, le ragioni giustificative del provvedimento, in vista dell'esercizio, appunto, del suo diritto di difesa (in tal senso, Cass,
2959/2016). Dunque, secondo costante insegnamento della Corte di legittimità “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. n. 17104/2009).
Sempre sul punto e soltanto per completezza, si ricorda che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano comunque la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. 28 gennaio 2010, sez. un., n. 1786).
Ebbene, sulla scorta dei principi appena richiamati, si rileva che l'ordinanza ingiunzione non presenta vizi di motivazione, contenendo la compiuta indicazione della normativa violata e delle condotte contestate. Parimenti, il verbale unico di accertamento e notificazione contiene la descrizione dettagliata dell'attività di accertamento svolta dall'Ispettorato CP_3
,
l'indicazione delle fonti di prova acquisite, il riferimento alla normativa violata e la specificazione degli addebiti contestati all'odierno ricorrente, con l'indicazione precisa del periodo temporale cui le violazioni si riferiscono e dei dati anagrafici completi dei lavoratori rispetto a cui sono stati posti in essere gli illeciti.
L'eccezione, pertanto, in quanto infondata, deve essere rigettata.
Quanto al merito delle violazioni riscontrate dal personale ispettivo, si osserva quanto segue.
Come è noto, "Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente", così che
"ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito", "l'opposizione deve essere accolta" (Cass. civ., Sez. I, n. 5095/1999).
Conformi, Cass. civ., Sez. I, n. 1122/1999; Cass. civ., Sez. I, n. 1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.
3741/1999 (che, tra l'altro, precisa: "in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato").
È, dunque, principio incontestato quello in virtù del quale nei giudizi, quale quello che occupa, gravi sull' CP_3 del lavoro procedente l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate e confluite nell'ordinanza ingiunzione impugnata sì che, ove tale onere non venga correttamente adempiuto, l'opposizione dovrà essere accolta e le sanzioni irrogate annullate.
Applicando tali principi al caso che occupa, ritiene il Tribunale che la parte odierna opposta abbia correttamente ed adeguatamente ottemperato all'onus probandi su di essa gravante. Valga, preliminarmente, osservare che il giudice investito di un'opposizione ad ordinanza ingiunzione può formare il proprio convincimento anche soltanto sulle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle indagini ritenendo finanche superfluo l'espletamento dell'istruttoria orale nel corso del giudizio posto che le dichiarazioni rese al personale ispettivo nell'immediatezza dei fatti possono risultare maggiormente dettagliate e, dunque, maggiormente attendibili ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti.
Nel caso di specie, non è chi non veda che le dichiarazioni rilasciate durante le indagini dalle lavoratrici interessate descrivono in modo preciso e puntuale lo svolgimento del rapporto di lavoro indicando la data di inizio effettiva e quella formale, ricostruendo nello specifico le mansioni svolte da ciascuna di esse e l'orario di lavoro di fatto osservato, il quale è risultato essere sempre di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto.
Con particolare riguardo alla posizione delle lavoratrici Parte_5 Persona_1 Persona_2 è, infatti, emerso lo svolgimento di una parte del rapporto di lavoro in difetto di regolare assunzione, intervenuta soltanto in un secondo momento. La lavoratrice Parte_5 ha, infatti, riferito di aver iniziato a lavorare in data 15.04.2015 e di essere stata sottoposta a visita di idoneità nel mese di ottobre 2015, pur non avendo un regolare contratto. Dalla documentazione in atti risulta, invece, che la stessa sia stata assunta con contratto di tirocinio formativo soltanto il 1.11.2015 e che tale rapporto si sia concluso il
2.09.2016 per dimissioni della lavoratrice. Sul punto, in sede di indagini, ha Parte_6
riferito agli ispettori che Parte_5 aveva iniziato a lavorare, con ogni probabilità, in data
15.04.2015 ovvero qualche giorno dopo di lei che aveva iniziato il 10.04.2015, precisando che la stessa è stata sin da subito operativa ovvero inserita nei turni aziendali. Dunque, è pacifica e dimostrata la prestazione di lavoro "in nero" per il periodo corrente dal 15.04.2015 al
31.10.2015. Sempre in base alle risultanze processuali, deve ritenersi, altresì, illegittima l'assunzione della predetta lavoratrice effettuata con contratto di tirocinio formativo avendo la stessa Pt_5 dichiarato di essere OSS sin dal lontano anno 2009 dunque non è dato comprendere quale qualifica professionale essa dovesse conseguire per effetto del tirocinio – e di non aver avuto alcun tutor nel corso del suo rapporto con Controparte_2 avendo sin da subito svolto i turni di lavoro da sola prestando tutte le mansioni proprie di una OSS (si vedano dichiarazioni rese in data 16.04.2018). Peraltro, sul punto anche la lavoratrice Persona_2 ha riferito di aver affiancato nel primo giorno di lavoro, collocato alla fine del mese di giugno 2015, Parte_5 in quanto esperta del mestiere poiché lavorava già da qualche mese nella struttura nonché in quanto OSS come lei (a riprova che di alcuna formazione avesse bisogno Parte_5 È evidente, quindi, che la stessa, sin da subito, sia stata inserita nell'organizzazione aziendale, coinvolta nelle turnazioni di norma osservate dal restante personale e lasciata totalmente autonoma nello svolgimento delle proprie mansioni di OSS.
È chiaro, quindi, che, risultando del tutto assente l'attività formativa, il rapporto di lavoro sia stato considerato di natura subordinata sin dalla sua instaurazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, a tal riguardo, da sempre affermato sin dalla vigenza del Dlgs. n. 276/2003 che "in tema di contratto di formazione e lavoro,
-
l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza"
(Sez. L, Sentenza n. 1324 del 26/01/2015).
Lo scopo del contratto di apprendistato/formazione e lavoro è, infatti, quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità.
A fronte di tale ratio del contratto, se, per un verso, è consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa, tale discrezionalità (chiarisce la Corte di legittimità) non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. 08/01/2003 n. 82). Ne segue che, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza e l'inosservanza degli obblighi di formazione sia tale da non poter essere sanata in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito, si giustifica la declaratoria di trasformazione del rapporto (Cass. 14/08/2004 n. 15878; più di recente, Cass. n. n. 16595 del
03/08/2020; n. 1324 del 26/01/2015).
Parte_7Ne consegue che le violazioni accertate con riguardo alla posizione della possono ritenersi senz'altro ampiamente confermate con legittimità dell'ordinanza ingiunzione in parte qua.
è emerso che Parimenti, anche con riguardo alla posizione della lavoratrice Persona_1
,
essa abbia lavorato senza regolare assunzione per il periodo corrente dal 2.06.2017 al 18.07.2017, data in cui veniva assunta con contratto di lavoro a tempo parziale per n. 25 ore settimanali. A tal riguardo, la collega di lavoro Testimone_1 ha riferito che la Persona_1 era arrivata i primi del mese di giugno 2017 svolgendo le mansioni di OSS ed osservando sin da subito i turni del personale avente tale qualifica. Quando, poi, a metà di ottobre 2017 è andata via l'infermiera la Persona_1 l'ha sostituita svolgendo da quel momento le Persona_4
mansioni di infermiera ed osservando un turno di lavoro di sette ore giornaliere. La stessa [...] Per_1 poi, in sede di deposizione testimoniale, ha negato di essere stata retribuita a mezzo voucher contrariamente a quanto asserito dal Parte 1 nel proprio atto di opposizione. Preme, a tal proposito, rilevare che alcun valore probatorio hanno sul punto i documenti prodotti dall'opponente (doc. 5) consistendo essi in mere copie di presunte comunicazioni a mezzo PEC che sarebbero state effettuate agli organi competenti circa l'utilizzo dei voucher. Trattasi, però, di semplici stampe prive delle ricevute di accettazione dal sistema e di consegna nella casella del destinatario che, dunque, nulla provano in ordine al loro effettivo invio e alla regolarità della procedura.
Anche con riguardo alla OSS Persona_2 è emerso lo svolgimento di un periodo di lavoro ovvero dal 1°luglio 2015 al 1°settembre 2015 - senza regolare assunzione pur avendo la stessa, sin da subito, osservato i turni di lavoro delle altre OSS che si articolavano in due mattine consecutive, due pomeriggi consecutivi e due notti consecutive, al termine delle quali si fruiva di un giorno di riposo (si vedano le dichiarazioni rilasciate in data 23.04.2018). La collega di lavoro, ha confermato che la Per_2 iniziò a lavorare alla fine del mese diParte_6
giugno 2015 e che, dopo qualche ora di affiancamento, operava già in modo autonomo.
-Le suddette lavoratrici escusse in qualità di testi nel presente giudizio - hanno integralmente confermato le dichiarazioni rese nella fase delle indagini sì che le circostanze rilevate dagli ispettori possono senz'altro ritenersi provate.
Con riguardo, poi, alle infedeli registrazioni sul LUL, il Tribunale non può non rilevare che tutte le dipendenti hanno confermato di aver sempre osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello previsto dal proprio contratto. In particolare, hanno riferito di svolgere consecutivamente n. 6 turni di lavoro settimanali da otto ore ciascuno e, dunque, di prestare attività lavorativa per n. 48 ore settimanali.
Risultano, dunque, accertate tutte le violazioni alla normativa sul lavoro e la legislazione sociale riscontrate dagli ispettori nel corso delle indagini e compendiate nell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata. Il costrutto probatorio complessivamente acquisito risulta solido in ragione della omogeneità, coerenza e linearità delle deposizioni raccolte avendo tutte le lavoratrici sentite ricostruito con chiarezza e precisione il proprio rapporto di lavoro con [...]
Controparte 2 dalla sua instaurazione – come visto in molti casi informale - al suo svolgimento fino alla sua cessazione.
In ordine, poi, al valore probatorio delle dichiarazioni rese agli agenti accertatori, giova richiamare l'indirizzo consolidato in seno alla Suprema Corte, la quale ha statuito che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti eseguiti va apprezzata nella verosimile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro e nel contesto del verbale di ispezione redatto in costanza di accesso ispettivo (ex multis. Cass. civ.,
9.03.2001, n. 3527 con riferimento, nel caso di specie, ad ispezione condotta congiuntamente dagli ispettori dell' e dell' Controparte_3 ). E ciò ancor più quando, come nel caso inCP
esame, non si ravvisa alcuna plausibile ragione che avrebbe indotto le lavoratrici a fornire indicazioni inesatte in sede ispettiva.
Si richiama sul punto granitica giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale "le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova fino a querela di falso solo dei fatti che i funzionari
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attestano essere avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione " (Cassazione civile, sez. lav., 2/10/2008, n. 24416)
Valga, inoltre, osservare che "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016)". Dunque, dagli elementi di prova costituiti dagli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti e "dalle dichiarazioni direttamente risultanti dai verbali ispettivi, i quali, nel riportare le indicazioni dei lavoratori, sono assistiti come detto dalla fede privilegiata che tali atti posseggono in
-
relazione a quanto il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuto in sua presenza" (vedasi anche Cass. civ., 26.07.2000, n. 9827, e Cass. civ., 01.03.2000, n. 2275), deve ritenersi che effettivamente le suddette lavoratrici abbiano prestato attività lavorativa senza alcuna formalizzazione del rapporto quantomeno per un periodo anteriore alla sottoscrizione del relativo contratto e abbiano, di norma, osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello dallo stesso contratto previsto.
Ciò acclarato, il Tribunale non può non rilevare l'assoluta inidoneità delle deposizioni rese dai testi di parte resistente a confutare le risultanze probatorie sin qui esaminate avendo gli stessi testi reso dichiarazioni generiche (si veda testimonianza Testimone_2 o, comunque, caratterizzate da minore attendibilità in quanto rese da soggetti aventi un interesse, seppur indiretto e di mero fatto, nel giudizio ( Persona_5 fratello di Parte_1
Da ultimo, e con riguardo al rilievo formulato dalla difesa dell'opponente in sede di note conclusive autorizzate circa l'insussistenza di sedi operative de Controparte_2 a Pianella avendo essa sempre avuto la propria sede legale in SAN DEMETRIO NE'VESTINI (AQ) alla
VIA RAFFAELE CAPPELLI, si osserva quanto segue.
Come si evince dalla visura camerale prodotta dalla difesa dello stesso Parte_1 l'attività prevalente svolta da Controparte_2 era quella di prestare servizi di natura assistenziale presso residenze per anziani gestite da terzi. Di alcun rilievo, pertanto, ai fini che occupano, appare la circostanza che la stessa società non abbia mai avuto una sede operativa in Pianella posto che era il personale assunto da CP_2 a recarsi presso varie strutture per prestare servizi assistenziali e di cura dei degenti. Tale assunto è confermato dall'oggetto sociale indicato in visura ove si legge che la società ha per oggetto le seguenti attività “la gestione in proprio o mediante terzi di case di riposo per anziani, r.s.a. stabilimenti termali, cliniche private, e qualsivoglia struttura per l'assistenza e riabilitazione socio- sanitaria. potra' presso dette strutture e residenze, anche se gestite da terzi, erogare servizi di natura assistenziale, infermieristica e riabilitativa".
Pertanto, privo di pregio deve ritenersi l'assunto secondo il quale le lavoratrici, la cui posizione è stato oggetto degli accertamenti poi sfociati nell'emissione dell'O.I. in questa sede impugnata, non potrebbero mai aver prestato attività lavorativa in Pianella (PE) per la società CP_2 Tali conclusioni sono ulteriormente confermate da quanto riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione ove si legge che nell'ambito di controlli effettuati nei confronti della Parte_8 sita in Pianella, via Catania n. 16 è emerso che, fra le due società sopra indicate, ovvero fra la Parte_8 Parte_9 e la CP_2 è stato stipulato un contratto per la fornitura del servizio assistenziale e del servizio alberghiero per effetto del quale la società
CP_2 apporta, all'interno della struttura di Pianella, proprio personale dipendente che retribuisce direttamente.
Sull'entità delle sanzioni irrogate.
Parte opponente ha, altresì, domandato, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto fondate nel merito le violazioni rilevate nel provvedimento amministrativo, la riduzione delle sanzioni irrogate in quanto, a suo dire, sproporzionate.
A mente dell'art 11, legge 689/1981 "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".
È stato, in particolare, affermato il principio in forza del quale: "In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa nell'ambito delle deduzioni delle parti all'esame
-
completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici"( Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015)
Ritiene, a tal riguardo, il Tribunale che, tenuto conto dell'entità delle violazioni riscontrate concernenti più lavoratori e differenti profili di illegittimità - considerati anche i non brevi periodi di lavoro irregolare rilevati a carico delle lavoratrici Persona_1 Parte_5 e le sanzioni siano state correttamente ed adeguatamente determinate. E ciò Persona_2
anche tenuto conto della personalità del trasgressore il quale non ha manifestato alcun particolare atteggiamento collaborativo né ha rappresentato condizioni economiche di dissesto o, comunque, di rilevante difficoltà che avrebbero, se del caso, potuto contribuire ad una eventuale riduzione della sanzione.
Dunque, l'ordinanza ingiunzione va confermata anche in parte qua.
Sulla regolazione delle spese processuali.
Parte_1 va condannato alla rifusione delle spese In ragione del rigetto dell'opposizione, di lite in favore dell' CP_3
In punto di liquidazione, considerato che l'Amministrazione si è difesa a mezzo di propri funzionari ex art.417-bis c.p.c., deve essere applicata la riduzione prevista dall'art. 152-bis
(Liquidazione di spese processuali) disp. att. c.p.c. (articolo inserito dall'art.4, comma 42,
L.183/2011 e che, ai sensi dell'art.36 della medesima legge, è entrato in vigore il 1.1.2012) il quale dispone che "Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1367/2022 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, disattesa, così decide:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 229/2022 del
22.9.2022 (Prot. N. 31912);
Parte_1 alla rifusione in favore dell' Controparte_5 condanna delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.700 per onorario, oltre
[...]
accessori per legge. come
Così deciso in Pescara in data 3.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TA
RE BLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria TA, all'esito dell'udienza del 3.12.2025, tenuta in modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 (C.F.
TE FU NT e dall'Avv. CHIMISSO PIETRO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), rappresentato e difeso dal Dottor
NE NT, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Parte_1 quale amministratore unico [...] Con ricorso del 19.11.2022,
Controparte_2 quindi obbligato in solido, proponeva formale opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 229/2022 del 22.09.2022, notificatagli in data 20.10.2022, con la quale gli era stato intimato il pagamento nei confronti dell Controparte_3
del complessivo importo di € 31.184,70 a titolo di sanzione per le seguenti
[...]
violazioni: a) aver impiegato senza regolare contratto di lavoro, per periodi di tempo diversi, le lavoratrici Parte_2 Persona_2 ; b) aver effettuato infedeli Persona_1 e registrazioni sul LUL relativamente alla posizione delle lavoratrici Per_3 [...] Parte_3 Parte_4 Persona_2 avendo esse prestato attività lavorativa per un Persona_1 e numero di ore settimanali decisamente superiore rispetto a quello di cui ai contratti di lavoro
Parte_5 con un contratto di sottoscritto;
c) aver illegittimamente impiegato la lavoratrice tirocinio formativo disconosciuto dai funzionari ispettivi in quanto dissimulante un rapporto di lavoro subordinato.
Lamentava parte opponente, da un punto di vista formale, il difetto di motivazione sia dell'ordinanza ingiunzione che del verbale unico di accertamento e notificazione emesso in data
25.6.2018 (prot. n. 27688 del 27.6.2018). Quanto al merito, sosteneva, invece, l'assoluta inconferenza degli accertamenti svolti dal personale ispettivo rispetto al reale svolgimento di tutti i rapporti di lavoro oggetto di esame, rapporti che si erano tutti svolti nel pieno rispetto della normativa in vigore e delle prescrizioni contenute nei contratti individuali di lavoro sottoscritti con le dipendenti. Contestava, infine, il Parte 1 l'entità delle sanzioni irrogate in quanto contrastanti con i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Concludeva, pertanto, affinchè,
l'adito Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, volesse annullare l'Ordinanza Ingiunzione in via di mero subordine, in caso di sua conferma, ridurre la misura delle sanzioni. Il tutto con 0,
vittoria di spese ed onorari di lite.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' Controparte_3
[...] il quale contestava integralmente gli avversi assunti instando per il rigetto و
dell'opposizione in quanto pretestuosa ed infondata. Sosteneva, infatti, parte opposta la legittimità dell'operato degli ispettori in uno alla corretta determinazione delle sanzioni irrogate sicuramente proporzionate alla gravità delle violazioni accertate. Rappresentava, altresì, che la sussistenza degli illeciti era emersa chiaramente dalle varie deposizioni raccolte nel corso delle indagini sì che alcun dubbio poteva esservi circa la correttezza di quanto rilevato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, istruita la causa per mezzo delle prove orali e della documentazione prodotta, all'udienza del 3.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
All'esito dell'esame della documentazione versata in atti e delle risultanze delle prove orali raccolte, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata e non possa essere accolta. Va, preliminarmente, disattesa, l'eccezione relativa al difetto di motivazione sia del verbale unico di accertamento e notificazione che dell'ordinanza ingiunzione posto che in entrambi gli atti sono adeguatamente indicati i documenti e gli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini sulla cui base si è formato il convincimento del personale ispettivo in ordine alla sussistenza delle violazioni rilevate e, dunque, alla conseguente necessità di irrogare le sanzioni oggi contestate.
In punto di diritto, va premesso che la motivazione della ordinanza ingiunzione, prevista dall'art. 18 c. 2 L. 689/1981 (oltre che, più in generale, dall' art. 3 c. 3 L. 241/1990) deve essere tale da consentire all'ingiunto di difendersi e che il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato (cfr. Cass. 12503/2018; 6805/2016). In quest'ottica, si considera legittima la motivazione cd. per relationem, a condizione che, nei provvedimenti amministrativi sanzionatori, vi sia contenuto un inequivoco e puntuale richiamo al verbale di accertamento presupposto e che quest'ultimo rechi la completa indicazione degli estremi della violazione contestata. In sostanza, il contenuto dell'obbligo di motivare il provvedimento con cui viene applicata una sanzione amministrativa va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto l'esercizio dei suoi diritti, che può ritenersi garantito allorquando il trasgressore, mediante il richiamo operato dal provvedimento sanzionatorio ad altri atti del procedimento già portati a conoscenza del trasgressore medesimo, possa ricavare dagli stessi, in modo sufficiente, le ragioni giustificative del provvedimento, in vista dell'esercizio, appunto, del suo diritto di difesa (in tal senso, Cass,
2959/2016). Dunque, secondo costante insegnamento della Corte di legittimità “l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale. Ne consegue che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo ad altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio” (Cass. n. 17104/2009).
Sempre sul punto e soltanto per completezza, si ricorda che, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative, eventuali vizi della motivazione non comportano comunque la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. 28 gennaio 2010, sez. un., n. 1786).
Ebbene, sulla scorta dei principi appena richiamati, si rileva che l'ordinanza ingiunzione non presenta vizi di motivazione, contenendo la compiuta indicazione della normativa violata e delle condotte contestate. Parimenti, il verbale unico di accertamento e notificazione contiene la descrizione dettagliata dell'attività di accertamento svolta dall'Ispettorato CP_3
,
l'indicazione delle fonti di prova acquisite, il riferimento alla normativa violata e la specificazione degli addebiti contestati all'odierno ricorrente, con l'indicazione precisa del periodo temporale cui le violazioni si riferiscono e dei dati anagrafici completi dei lavoratori rispetto a cui sono stati posti in essere gli illeciti.
L'eccezione, pertanto, in quanto infondata, deve essere rigettata.
Quanto al merito delle violazioni riscontrate dal personale ispettivo, si osserva quanto segue.
Come è noto, "Con l'opposizione alla ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente", così che
"ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito", "l'opposizione deve essere accolta" (Cass. civ., Sez. I, n. 5095/1999).
Conformi, Cass. civ., Sez. I, n. 1122/1999; Cass. civ., Sez. I, n. 1531/1996; Cass. civ., Sez. III, n.
3741/1999 (che, tra l'altro, precisa: "in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione della sanzione amministrativa, l'art. 23, comma 12, della l. n. 689 del 1981, a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato").
È, dunque, principio incontestato quello in virtù del quale nei giudizi, quale quello che occupa, gravi sull' CP_3 del lavoro procedente l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi delle pretese azionate e confluite nell'ordinanza ingiunzione impugnata sì che, ove tale onere non venga correttamente adempiuto, l'opposizione dovrà essere accolta e le sanzioni irrogate annullate.
Applicando tali principi al caso che occupa, ritiene il Tribunale che la parte odierna opposta abbia correttamente ed adeguatamente ottemperato all'onus probandi su di essa gravante. Valga, preliminarmente, osservare che il giudice investito di un'opposizione ad ordinanza ingiunzione può formare il proprio convincimento anche soltanto sulle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle indagini ritenendo finanche superfluo l'espletamento dell'istruttoria orale nel corso del giudizio posto che le dichiarazioni rese al personale ispettivo nell'immediatezza dei fatti possono risultare maggiormente dettagliate e, dunque, maggiormente attendibili ai fini di una corretta ricostruzione dei fatti.
Nel caso di specie, non è chi non veda che le dichiarazioni rilasciate durante le indagini dalle lavoratrici interessate descrivono in modo preciso e puntuale lo svolgimento del rapporto di lavoro indicando la data di inizio effettiva e quella formale, ricostruendo nello specifico le mansioni svolte da ciascuna di esse e l'orario di lavoro di fatto osservato, il quale è risultato essere sempre di gran lunga superiore a quello contrattualmente previsto.
Con particolare riguardo alla posizione delle lavoratrici Parte_5 Persona_1 Persona_2 è, infatti, emerso lo svolgimento di una parte del rapporto di lavoro in difetto di regolare assunzione, intervenuta soltanto in un secondo momento. La lavoratrice Parte_5 ha, infatti, riferito di aver iniziato a lavorare in data 15.04.2015 e di essere stata sottoposta a visita di idoneità nel mese di ottobre 2015, pur non avendo un regolare contratto. Dalla documentazione in atti risulta, invece, che la stessa sia stata assunta con contratto di tirocinio formativo soltanto il 1.11.2015 e che tale rapporto si sia concluso il
2.09.2016 per dimissioni della lavoratrice. Sul punto, in sede di indagini, ha Parte_6
riferito agli ispettori che Parte_5 aveva iniziato a lavorare, con ogni probabilità, in data
15.04.2015 ovvero qualche giorno dopo di lei che aveva iniziato il 10.04.2015, precisando che la stessa è stata sin da subito operativa ovvero inserita nei turni aziendali. Dunque, è pacifica e dimostrata la prestazione di lavoro "in nero" per il periodo corrente dal 15.04.2015 al
31.10.2015. Sempre in base alle risultanze processuali, deve ritenersi, altresì, illegittima l'assunzione della predetta lavoratrice effettuata con contratto di tirocinio formativo avendo la stessa Pt_5 dichiarato di essere OSS sin dal lontano anno 2009 dunque non è dato comprendere quale qualifica professionale essa dovesse conseguire per effetto del tirocinio – e di non aver avuto alcun tutor nel corso del suo rapporto con Controparte_2 avendo sin da subito svolto i turni di lavoro da sola prestando tutte le mansioni proprie di una OSS (si vedano dichiarazioni rese in data 16.04.2018). Peraltro, sul punto anche la lavoratrice Persona_2 ha riferito di aver affiancato nel primo giorno di lavoro, collocato alla fine del mese di giugno 2015, Parte_5 in quanto esperta del mestiere poiché lavorava già da qualche mese nella struttura nonché in quanto OSS come lei (a riprova che di alcuna formazione avesse bisogno Parte_5 È evidente, quindi, che la stessa, sin da subito, sia stata inserita nell'organizzazione aziendale, coinvolta nelle turnazioni di norma osservate dal restante personale e lasciata totalmente autonoma nello svolgimento delle proprie mansioni di OSS.
È chiaro, quindi, che, risultando del tutto assente l'attività formativa, il rapporto di lavoro sia stato considerato di natura subordinata sin dalla sua instaurazione.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, a tal riguardo, da sempre affermato sin dalla vigenza del Dlgs. n. 276/2003 che "in tema di contratto di formazione e lavoro,
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l'inadempimento degli obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall'inizio, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ove l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi nel contratto, ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in base ai principi generali, la gravità dell'inadempimento ai fini della declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza"
(Sez. L, Sentenza n. 1324 del 26/01/2015).
Lo scopo del contratto di apprendistato/formazione e lavoro è, infatti, quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità.
A fronte di tale ratio del contratto, se, per un verso, è consentito al datore di lavoro l'uso di una circoscritta discrezionalità nel realizzare il programma di formazione, che si traduce nella possibilità di alternare la fase teorica con la fase pratica tenendo conto delle esigenze dell'impresa, tale discrezionalità (chiarisce la Corte di legittimità) non può mai spingersi fino ad espungere una delle due fasi dalla esecuzione del contratto, atteso che entrambe sono coessenziali (Cass. 08/01/2003 n. 82). Ne segue che, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza e l'inosservanza degli obblighi di formazione sia tale da non poter essere sanata in modo da consentire la formazione del giovane nel tempo stabilito, si giustifica la declaratoria di trasformazione del rapporto (Cass. 14/08/2004 n. 15878; più di recente, Cass. n. n. 16595 del
03/08/2020; n. 1324 del 26/01/2015).
Parte_7Ne consegue che le violazioni accertate con riguardo alla posizione della possono ritenersi senz'altro ampiamente confermate con legittimità dell'ordinanza ingiunzione in parte qua.
è emerso che Parimenti, anche con riguardo alla posizione della lavoratrice Persona_1
,
essa abbia lavorato senza regolare assunzione per il periodo corrente dal 2.06.2017 al 18.07.2017, data in cui veniva assunta con contratto di lavoro a tempo parziale per n. 25 ore settimanali. A tal riguardo, la collega di lavoro Testimone_1 ha riferito che la Persona_1 era arrivata i primi del mese di giugno 2017 svolgendo le mansioni di OSS ed osservando sin da subito i turni del personale avente tale qualifica. Quando, poi, a metà di ottobre 2017 è andata via l'infermiera la Persona_1 l'ha sostituita svolgendo da quel momento le Persona_4
mansioni di infermiera ed osservando un turno di lavoro di sette ore giornaliere. La stessa [...] Per_1 poi, in sede di deposizione testimoniale, ha negato di essere stata retribuita a mezzo voucher contrariamente a quanto asserito dal Parte 1 nel proprio atto di opposizione. Preme, a tal proposito, rilevare che alcun valore probatorio hanno sul punto i documenti prodotti dall'opponente (doc. 5) consistendo essi in mere copie di presunte comunicazioni a mezzo PEC che sarebbero state effettuate agli organi competenti circa l'utilizzo dei voucher. Trattasi, però, di semplici stampe prive delle ricevute di accettazione dal sistema e di consegna nella casella del destinatario che, dunque, nulla provano in ordine al loro effettivo invio e alla regolarità della procedura.
Anche con riguardo alla OSS Persona_2 è emerso lo svolgimento di un periodo di lavoro ovvero dal 1°luglio 2015 al 1°settembre 2015 - senza regolare assunzione pur avendo la stessa, sin da subito, osservato i turni di lavoro delle altre OSS che si articolavano in due mattine consecutive, due pomeriggi consecutivi e due notti consecutive, al termine delle quali si fruiva di un giorno di riposo (si vedano le dichiarazioni rilasciate in data 23.04.2018). La collega di lavoro, ha confermato che la Per_2 iniziò a lavorare alla fine del mese diParte_6
giugno 2015 e che, dopo qualche ora di affiancamento, operava già in modo autonomo.
-Le suddette lavoratrici escusse in qualità di testi nel presente giudizio - hanno integralmente confermato le dichiarazioni rese nella fase delle indagini sì che le circostanze rilevate dagli ispettori possono senz'altro ritenersi provate.
Con riguardo, poi, alle infedeli registrazioni sul LUL, il Tribunale non può non rilevare che tutte le dipendenti hanno confermato di aver sempre osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello previsto dal proprio contratto. In particolare, hanno riferito di svolgere consecutivamente n. 6 turni di lavoro settimanali da otto ore ciascuno e, dunque, di prestare attività lavorativa per n. 48 ore settimanali.
Risultano, dunque, accertate tutte le violazioni alla normativa sul lavoro e la legislazione sociale riscontrate dagli ispettori nel corso delle indagini e compendiate nell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata. Il costrutto probatorio complessivamente acquisito risulta solido in ragione della omogeneità, coerenza e linearità delle deposizioni raccolte avendo tutte le lavoratrici sentite ricostruito con chiarezza e precisione il proprio rapporto di lavoro con [...]
Controparte 2 dalla sua instaurazione – come visto in molti casi informale - al suo svolgimento fino alla sua cessazione.
In ordine, poi, al valore probatorio delle dichiarazioni rese agli agenti accertatori, giova richiamare l'indirizzo consolidato in seno alla Suprema Corte, la quale ha statuito che l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza degli accertamenti eseguiti va apprezzata nella verosimile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro e nel contesto del verbale di ispezione redatto in costanza di accesso ispettivo (ex multis. Cass. civ.,
9.03.2001, n. 3527 con riferimento, nel caso di specie, ad ispezione condotta congiuntamente dagli ispettori dell' e dell' Controparte_3 ). E ciò ancor più quando, come nel caso inCP
esame, non si ravvisa alcuna plausibile ragione che avrebbe indotto le lavoratrici a fornire indicazioni inesatte in sede ispettiva.
Si richiama sul punto granitica giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale "le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova fino a querela di falso solo dei fatti che i funzionari
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attestano essere avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione " (Cassazione civile, sez. lav., 2/10/2008, n. 24416)
Valga, inoltre, osservare che "L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016)". Dunque, dagli elementi di prova costituiti dagli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti e "dalle dichiarazioni direttamente risultanti dai verbali ispettivi, i quali, nel riportare le indicazioni dei lavoratori, sono assistiti come detto dalla fede privilegiata che tali atti posseggono in
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relazione a quanto il pubblico ufficiale abbia attestato come avvenuto in sua presenza" (vedasi anche Cass. civ., 26.07.2000, n. 9827, e Cass. civ., 01.03.2000, n. 2275), deve ritenersi che effettivamente le suddette lavoratrici abbiano prestato attività lavorativa senza alcuna formalizzazione del rapporto quantomeno per un periodo anteriore alla sottoscrizione del relativo contratto e abbiano, di norma, osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore a quello dallo stesso contratto previsto.
Ciò acclarato, il Tribunale non può non rilevare l'assoluta inidoneità delle deposizioni rese dai testi di parte resistente a confutare le risultanze probatorie sin qui esaminate avendo gli stessi testi reso dichiarazioni generiche (si veda testimonianza Testimone_2 o, comunque, caratterizzate da minore attendibilità in quanto rese da soggetti aventi un interesse, seppur indiretto e di mero fatto, nel giudizio ( Persona_5 fratello di Parte_1
Da ultimo, e con riguardo al rilievo formulato dalla difesa dell'opponente in sede di note conclusive autorizzate circa l'insussistenza di sedi operative de Controparte_2 a Pianella avendo essa sempre avuto la propria sede legale in SAN DEMETRIO NE'VESTINI (AQ) alla
VIA RAFFAELE CAPPELLI, si osserva quanto segue.
Come si evince dalla visura camerale prodotta dalla difesa dello stesso Parte_1 l'attività prevalente svolta da Controparte_2 era quella di prestare servizi di natura assistenziale presso residenze per anziani gestite da terzi. Di alcun rilievo, pertanto, ai fini che occupano, appare la circostanza che la stessa società non abbia mai avuto una sede operativa in Pianella posto che era il personale assunto da CP_2 a recarsi presso varie strutture per prestare servizi assistenziali e di cura dei degenti. Tale assunto è confermato dall'oggetto sociale indicato in visura ove si legge che la società ha per oggetto le seguenti attività “la gestione in proprio o mediante terzi di case di riposo per anziani, r.s.a. stabilimenti termali, cliniche private, e qualsivoglia struttura per l'assistenza e riabilitazione socio- sanitaria. potra' presso dette strutture e residenze, anche se gestite da terzi, erogare servizi di natura assistenziale, infermieristica e riabilitativa".
Pertanto, privo di pregio deve ritenersi l'assunto secondo il quale le lavoratrici, la cui posizione è stato oggetto degli accertamenti poi sfociati nell'emissione dell'O.I. in questa sede impugnata, non potrebbero mai aver prestato attività lavorativa in Pianella (PE) per la società CP_2 Tali conclusioni sono ulteriormente confermate da quanto riportato nel verbale unico di accertamento e notificazione ove si legge che nell'ambito di controlli effettuati nei confronti della Parte_8 sita in Pianella, via Catania n. 16 è emerso che, fra le due società sopra indicate, ovvero fra la Parte_8 Parte_9 e la CP_2 è stato stipulato un contratto per la fornitura del servizio assistenziale e del servizio alberghiero per effetto del quale la società
CP_2 apporta, all'interno della struttura di Pianella, proprio personale dipendente che retribuisce direttamente.
Sull'entità delle sanzioni irrogate.
Parte opponente ha, altresì, domandato, nel caso in cui il Tribunale avesse ritenuto fondate nel merito le violazioni rilevate nel provvedimento amministrativo, la riduzione delle sanzioni irrogate in quanto, a suo dire, sproporzionate.
A mente dell'art 11, legge 689/1981 "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".
È stato, in particolare, affermato il principio in forza del quale: "In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile "ratione temporis"), il giudice ha il potere dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa nell'ambito delle deduzioni delle parti all'esame
-
completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici"( Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015)
Ritiene, a tal riguardo, il Tribunale che, tenuto conto dell'entità delle violazioni riscontrate concernenti più lavoratori e differenti profili di illegittimità - considerati anche i non brevi periodi di lavoro irregolare rilevati a carico delle lavoratrici Persona_1 Parte_5 e le sanzioni siano state correttamente ed adeguatamente determinate. E ciò Persona_2
anche tenuto conto della personalità del trasgressore il quale non ha manifestato alcun particolare atteggiamento collaborativo né ha rappresentato condizioni economiche di dissesto o, comunque, di rilevante difficoltà che avrebbero, se del caso, potuto contribuire ad una eventuale riduzione della sanzione.
Dunque, l'ordinanza ingiunzione va confermata anche in parte qua.
Sulla regolazione delle spese processuali.
Parte_1 va condannato alla rifusione delle spese In ragione del rigetto dell'opposizione, di lite in favore dell' CP_3
In punto di liquidazione, considerato che l'Amministrazione si è difesa a mezzo di propri funzionari ex art.417-bis c.p.c., deve essere applicata la riduzione prevista dall'art. 152-bis
(Liquidazione di spese processuali) disp. att. c.p.c. (articolo inserito dall'art.4, comma 42,
L.183/2011 e che, ai sensi dell'art.36 della medesima legge, è entrato in vigore il 1.1.2012) il quale dispone che "Nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1367/2022 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, disattesa, così decide:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 229/2022 del
22.9.2022 (Prot. N. 31912);
Parte_1 alla rifusione in favore dell' Controparte_5 condanna delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.700 per onorario, oltre
[...]
accessori per legge. come
Così deciso in Pescara in data 3.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria TA