Ordinanza collegiale 23 febbraio 2018
Sentenza 30 luglio 2018
Decreto presidenziale 31 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 16 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, ordinanza collegiale 23/02/2018, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/02/2018
N. 01007/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Giorgio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Strada Tresca Vecchia, 21;
contro
Ferrovie Appulo Lucane - FAL s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Fernando Rodio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Putignani, 168;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comune di Toritto, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del decreto ministeriale n. 1044 del 20.5.1969 con cui è stato approvato il piano generale di ammodernamento della rete delle Ferrovie Calabro Lucane e con cui sono stati dichiarati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza i relativi lavori;
- del decreto prefettizio n. 1120/1-21-1 Div. AES/AE del 15.3.1979 di occupazione d’urgenza del fondo del ricorrente;
- del verbale d’immissione in possesso e dell’atto di accertamento dello stato di consistenza, entrambi del 10.7.1979;
- del decreto prefettizio prot. n. 1956/1.21.1. Div. AES/AE del 17.6.1981 di proroga dell’occupazione;
- di ogni altro atto o provvedimento, ancorché non conosciuto, relativo al procedimento di esproprio del fondo del ricorrente;
e per la condanna degli enti in epigrafe indicati a rimuovere la situazione di illegittimità/illiceità provocata dallo spossessamento del bene del ricorrente senza un valido provvedimento ablatorio;
nonché per la condanna in solido degli enti in epigrafe menzionati (unitamente a chiunque altro eventualmente si accerti avere responsabilità) al risarcimento del danno da illegittima occupazione e trasformazione del suolo del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 65 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferrovie Appulo Lucane - FAL s.r.l. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto necessario, al fine di decidere, che la Prefettura di Bari fornisca documentati chiarimenti ed ogni altro elemento utile alla decisione allo scopo di verificare se con riferimento al fondo per cui è causa sito in Toritto (foglio 10, particelle 2189, 1314 e 2188) sia stato o meno adottato un provvedimento di esproprio definitivo;
Ritenuto, pertanto, che al predetto adempimento la Prefettura di Bari dovrà provvedere entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione, ponendoli a carico della Prefettura di Bari.
Fissa l’udienza di discussione del merito alla data del 27 giugno 2018.
Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti ed alla Prefettura di Bari.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Francesco Gaudieri |
IL SEGRETARIO