Art. 4. 1. L'assegno di confine di cui all'articolo 1 e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di disponibilita', sanzione disciplinare o altra posizione di stato che preveda riduzione dello stipendio, con esclusione dell'aspettativa per motivi di salute, che non importi la perdita della residenza all'estero, ed e' sospeso per tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Articolo 4 della Legge 28 dicembre 1989, n. 425
Articolo 3Articolo 5
Articolo 4 della Legge 28 dicembre 1989, n. 425
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28 gennaio 1990
28 gennaio 1990
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