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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1424/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 21/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1424/2020, promossa da:
(P.I. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
quale cessionaria dei crediti vantati dai Sig.ri e rappresentata e difesa Pt_2 Parte_3 dall'Avv. Bruno Tassone
- appellante
contro
(P.I. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, P_ P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni, dall'Avv. Caterina Mascanzoni e dall'Avv.
Valentina Marchi
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di contratto di trasporto.
Conclusioni
per l'appellante: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024; per l'appellata: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21/10/2024.
Motivi della decisione
1. Nel giudizio di prime cure, la società (d'ora in avanti, più semplicemente Parte_1
) ha agito nei confronti della società (d'ora in avanti, più semplicemente Parte_1 P_
) per ottenere il pagamento del credito cedutole dai Sig.ri e vantato P_ Pt_2 Parte_3
1 a titolo di indennizzo ex artt. 5, 6 e 7, sez. I, del Regolamento CE n. 261/2004 per la cancellazione del volo n. da Pisa a Siviglia del 25/8/2018. Num_1
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace ha pronunciato la sentenza n. 712/2019 (emessa il
10/10/2019 e pubblicata l'11/10/2019), con la quale ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di condannando altresì parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
convenuta liquidate in € 130,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa. P_
2. Avverso la citata sentenza, ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni: “In via principale: – accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto, – accogliere la domanda spiegata in primo grado, con condanna della al pagamento della somma di Euro 800,00 oltre interessi successivi, a titolo di P_
compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2004, – con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
Segnatamente, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto la società cessionaria priva di legittimazione ad agire, motivando tale decisione sulla mancata prova dell'intervenuta cessione da parte di ha, inoltre, eccepito la validità della cessione, Parte_1
evidenziando la vessatorietà della clausola di incedibilità del credito contenuta nelle Condizioni
Generali di Trasporto (CGT), ai sensi dell'art. 33, co. 2 cod. cons., nonché dell'art. 1341 c.c., in quanto non oggetto di trattativa individuale.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, in accoglimento del proposto P_
appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui riteneva sussistente la giurisdizione del Giudice italiano;
nel merito, l'appellata ha chiesto:
- in via principale, la conferma della pronuncia di primo grado per incedibilità del credito ex art. 15.3 delle CGT, stante l'inapplicabilità a tale clausola, in considerazione del carattere transfrontaliero della vertenza, della normativa interna dettata dal Codice del Consumo, anche considerato che l'art.
2.4 delle CGT stabilisce che il contratto di trasporto stipulato dalle parti è regolato dalla legge irlandese, la quale, in materia di clausole abusive, ha recepito la Direttiva 93/2013/CEE ai sensi del cui art. 3 una clausola contrattuale non negoziata si considera abusiva solo se determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore;
- in subordine, il rigetto della domanda di pagamento formulata da nel giudizio di primo Parte_1
grado per mancanza del presunto contratto di cessione del credito per cui è causa (peraltro da qualificarsi più correttamente come mandato all'incasso) e/o per nullità dello stesso, stante la mancata
2 iscrizione dell'appellante nell'Albo degli intermediari finanziari nonché l'assenza di autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività di recupero crediti;
- in ulteriore subordine, il rigetto della domanda di pagamento formulata poiché infondata a fronte della sussistenza di una circostanza eccezionale (lo sciopero indetto dal personale di cabina) che avrebbe costretto la compagnia aerea a cancellare il volo n. FR9341 del 25/8/2018.
4. La causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 24/10/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, ha rinunciato al P_
proprio appello incidentale e il Giudice ha trattenuto la causa di decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********
5. Superata la questione relativa alla carenza di giurisdizione del Giudice italiano, poiché motivo di appello incidentale espressamente rinunciato da in sede di precisazione delle conclusioni e P_
comunque infondata alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali sul punto (su tutte, CGUE, sentenza 18/11/2020, C-519/2019), l'appello proposto da risulta fondato e meritevole di Parte_1
accoglimento.
6. L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto la società cessionaria priva di legittimazione ad agire, motivando tale decisione sulla mancata prova dell'intervenuta cessione da parte di e sull'esistenza di un patto di incedibilità del Parte_1
credito, contenuto all'art. 15.3 delle CGT accettate dai passeggeri all'atto della stipula del contratto.
6.1. Con riferimento al primo profilo, mette conto rammentare l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “non sono inutilizzabili le prove documentali redatte in lingua straniera, senza disporne d'ufficio la traduzione: infatti il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio
e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Se in un giudizio civile le prove documentali offerte dalle parti risultino redatte in lingua straniera, il giudice ha due possibilità: (a) o ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento e valutarne la rilevanza e l'attendibilità; (b) oppure nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c. Deve, invece, recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta” (cfr. Cass. civ. n. 10125/2005).
Applicando il principio richiamato al caso di specie, le dichiarazioni di cessione prodotte da nel giudizio di primo grado, espressamente intitolate “Declaración de cesión de derechos” Parte_1
e debitamente sottoscritte dai passeggeri cedenti (doc. 4, fascicolo di primo grado), non possono essere considerate inutilizzabili, non avendo il Giudice di prime cure né richiesto né disposto alcuna
3 traduzione. Al contrario, dalla loro lettura emerge in maniera chiara e univoca l'intervenuta cessione del credito da parte dei passeggeri alla società appellante, costituendo prova idonea della titolarità del credito in capo a quest'ultima.
6.2. Il secondo profilo di censura attiene, invece, al patto di incedibilità del credito contenuto all'art. 15.3, secondo cui “la cessione dei diritti alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso
è valida nei nostri confronti soltanto se effettuata a favore di persone fisiche che siano indicate nella prenotazione del passeggero come ulteriori passeggeri e/o, se il passeggero è parte di un gruppo di viaggio, a favore di altri passeggeri di tale gruppo e/o, nel caso in cui il passeggero sia un minore o altrimenti giuridicamente incapace, a favore dei propri tutori. In tutti gli altri casi, è vietata la cessione a terzi di qualunque diritto alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso. Il divieto di cessione non si applica qualora la cessione o la surrogazione nella pretesa siano imposte dalla legge”.
Coglie nel segno il rilievo dell'appellante per la quale la clausola in esame deve ritenersi vessatoria alla stregua dell'art. 33, co. 2, lett. t) cod. cons. e come tale, per essere valida, avrebbe dovuto essere oggetto di una trattativa individuale tra e i passeggeri consumatori con l'onere di fornire tale P_
dimostrazione a carico della compagnia professionista. Ciò che, di evidenza, non è avvenuto nel caso in esame.
Tra l'altro, anche a voler seguire l'argomentazione dell'appellata sulla legge applicabile, si osserva che il giudizio di disvalore rispetto alla predetta clausola non muta anche alla stregua della stessa normativa irlandese. La clausola risulta infatti vessatoria, e pertanto invalida, sia alla stregua della
Direttiva CE n. 93/2013, sia della stessa normativa irlandese (art. 53, para. 3, lett. d) del Consumer
Protection Act del 2007) che, in forza della relativa clausola delle CGT, si applicherebbe al caso di specie.
Del resto, la clausola si risolve in una impropria limitazione dei “diritti legali del consumatore nei confronti del professionista” (v. allegato alla Direttiva CE n. 93/2013, punto 1b) e costituisce, alla stregua della normativa irlandese, una “imposition of onerous or disproportionate non-contractual barriers by trader when the consumer wishes (…) to exercise a contractual right” (cfr. Trib. Milano
n. 3415/2022; Trib. Milano n. 1734/2022; Trib. Pisa n. 712/2023). Una diversa interpretazione non è ragionevolmente sostenibile, in considerazione, tra l'altro, della tipologia, estremamente tecnica, del contenzioso e dell'entità degli indennizzi conseguibili, elementi deterrenti rispetto all'esercizio effettivo del diritto dei consumatori.
6.3. Le ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante in via incidentale non meritano condivisione.
Va esclusa l'incedibilità dei crediti oggetto del contratto di cessione, trattandosi di compensazione pecuniaria scaturente dall'inadempimento al contratto di trasporto aereo, analogicamente
4 riconducibile ad un credito risarcitorio derivante da illecito civile (quale che ne sia la fonte), come tale cedibile, non potendo discorrersi di credito di natura strettamente personale.
Non si pone, peraltro, questione di legittimazione della cessionaria rispetto all'eccezione di nullità relativa della clausola relativa alla incedibilità del credito, vertendosi in ipotesi diversa rispetto alle domande derivanti dal contratto di trasporto in sé, riservate al cedente (Trib. Busto Arsizio n.
232/2022).
Le contestazioni legate al perfezionamento della cessione sono confutate dall'impianto documentale e argomentativo della Che si tratti di cessione di credito e non di mandato all'incasso si Parte_1 evince chiaramente dal contenuto dell'atto prodotto (doc. 4), la cui mancata sottoscrizione da parte dell'odierna appellante è irrilevante, attesa l'intenzione inequivoca della società cessionaria di avvalersene mediante l'instaurazione del giudizio.
Non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 106 T.U.B., non essendo iscritta all'albo degli Parte_1 intermediari finanziari per l'evidente ragione che la cessionaria, in uno con l'attività di acquisto dei crediti professionalmente svolta, non eroga finanziamenti in favore dei cedenti.
Del pari, non sussiste violazione dell'art. 115 T.U.L.P.: contrariamente a quanto sostenuto da P_
l'attività svolta da non consiste nel recupero forzoso di crediti altrui – attività per cui è Parte_1
prevista l'autorizzazione di P.S. –, bensì nella prestazione di servizi legali volti al riconoscimento dei diritti risarcitori e/o indennitari spettanti ai passeggeri.
7. Appurata la validità del titolo di cui si è avvalso il cessionario del credito e quindi della legittimazione ad agire dell'appellante, occorre vagliare nel merito la vicenda per cui è causa e la ricorrenza o meno di “circostanze eccezionali”, che secondo la prospettazione dell'appellata escluderebbero l'operatività della compensazione pecuniaria.
7.1. La cessionaria agisce in giudizio per ottenere il ristoro dei danni patiti dai passeggeri cedenti in ragione della cancellazione del volo n. da Pisa a Siviglia del giorno 25/8/2018. Num_2
In materia di trasporto aereo l'art. 3, co. 2 Regolamento CE 261/2004, che istituisce regole comuni in ambito europeo in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si applica a condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata e si presentino all'accettazione secondo le modalità e agli orari stabiliti dal vettore.
Dal punto di vista fattuale la circostanza dell'avvenuta cancellazione del volo non è contestata ed è comunque documentato in atti che i passeggeri avevano regolare carta d'imbarco relativa al volo in oggetto.
7.2. Ciò detto, in punto di onere della prova la Suprema Corte ha affermato che “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione
5 (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento CE n.
261/2004” (Cass. civ. n. 1584/2018).
Andando quindi ad esaminare l'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellata, si premette un richiamo a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
Europea che, a tale specifico riguardo, ha rilevato come “ai sensi dei considerando 14 e 15 nonché dell'art. 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo
1 dello stesso articolo, è liberato (...) dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell'art. 7 del regolamento n. 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a "circostanze eccezionali" che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato” (cfr. CGUE, sentenza del 4/4/2019, Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
Secondo la giurisprudenza costante di stampo europeo possono dunque essere considerati
“circostanze eccezionali”, ai sensi dell'art. 5, para. 3, del regolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo (ibid., punto 20; v. anche CGUE, sentenza 26/6/2019, C-159/18).
Con specifico riferimento all'indizione di scioperi di personale interferenti sulla regolarità dei voli, la Corte di Giustizia ha, inoltre, rilevato come “uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo non può essere qualificato come “circostanza eccezionale”, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, “qualora tale sciopero sia legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore e il suo personale le quali possano essere trattate nell'ambito del dialogo sociale interno all'impresa”, benché occorra che “gli eventi di origine interna” rimangano distinti da quelli di origine “esterna” al vettore aereo, quali ad esempio una collisione con altro velivolo transitante sulla pista, la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto che abbia comportato la chiusura di tale pista ma anche un vizio occulto di fabbricazione, o ancora degli atti
6 di sabotaggio o di terrorismo” (cfr. CGUE, sentenze del 22/12/2008, C-549/07, EU:C:2008:771, punto 26, e del 17/9/2015, C-257/14, EU:C:2015:618, punto 38).
Mutuando il distinguo operato dalla Corte di Cassazione, che ha recepito gli enunciati orientamenti di stampo comunitario, “sono idonei a costituire "circostanze eccezionali", ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 i movimenti di sciopero seguiti dai controllori di volo o dal personale di un aeroporto. Per contro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale dell'impresa di trasporto aereo interessata costituisce un evento "interno" a tale impresa, anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati, dato che questi intervengono nell'interesse dei lavoratori di detta impresa. Se, tuttavia, uno sciopero del genere trae origine da rivendicazioni che solo i poteri pubblici possono soddisfare e che, pertanto, sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo interessato, esso è idoneo a costituire una "circostanza eccezionale" ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 23 della presente sentenza (Corte giustizia Unione Europea
Grande Sez., 23/03/2021, causa C-28/20)” (Cass. civ. n. 4261/2023).
7.3. Appare quindi infondata l'eccezione, sollevata dall'appellata, relativa alla sussistenza di una circostanza eccezionale che avrebbe impedito al vettore aereo di effettuare il servizio di trasporto richiesto.
Invero, la compagnia aerea, pur avendo indicato lo sciopero quale “circostanza eccezionale”, non ha fornito concreti elementi atti a dimostrare l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare.
Deve pertanto ritenersi che la mera allegazione circa il verificarsi di un evento eccezionale, non corredato ad una concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente, et similia) non sia tale da mandare esente il vettore aereo dall'obbligo di compensare la cancellazione del volo nei termini di cui agli artt. 5 e 7 citati.
A ciò si aggiunga che, alla luce del distinguo operato, l'evento deve essere indubbiamente qualificato come “interno”, poiché – per stessa ammissione del vettore – si trattava di un'agitazione del personale di volo nell'ambito di una contrattazione collettiva aziendale condotta attraverso i sindacati coinvolti nel dialogo.
7.4. In conseguenza di ciò, come previsto dal Regolamento europeo, non sussistendo il carattere di eccezionalità, richiesto dalla normativa di settore, qualora un volo venga cancellato il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto aereo oltre ad una compensazione pecuniaria che varia da € 250 a €
600, a seconda della distanza coperta dal volo.
7 Il vettore irlandese, dunque, non potrà ritenersi liberato dall'onere di elargire un ristoro, per il solo fatto di aver provveduto al rimborso ai passeggeri di quanto versato per l'acquisto del biglietto aereo.
L'appello interposto deve, quindi, essere accolto, riconoscendo all'appellante il diritto alla compensazione pecuniaria quantificato ex artt. 5 e 7 Regolamento CE n. 261/2004, nella misura richiesta e corrispondente alla tipologia di pregiudizio subito dai cedenti in € 800,00 complessivi (€
400,00 per ciascun passeggero).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento da € 00,01 a € 1.100,00, tenuto conto della complessità della materia, e dell'attività concretamente svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza n. 712/2019 del Giudice di Pace di Pisa, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 800,00, Parte_1
oltre interessi dalla data di maturazione al saldo, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7 Regolamento CE n. 261/2004;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare in favore P_
di , in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite per Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate rispettivamente in € 130,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, ed € 43,00 per anticipazioni, per il giudizio di primo grado, e in € 400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, ed € 64,50 per anticipazioni, per l'appello.
Pisa, 12/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, assegnataria del fascicolo con provvedimento del 21/5/2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 1424/2020, promossa da:
(P.I. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
quale cessionaria dei crediti vantati dai Sig.ri e rappresentata e difesa Pt_2 Parte_3 dall'Avv. Bruno Tassone
- appellante
contro
(P.I. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, P_ P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni, dall'Avv. Caterina Mascanzoni e dall'Avv.
Valentina Marchi
- appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace in materia di contratto di trasporto.
Conclusioni
per l'appellante: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 23/10/2024; per l'appellata: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21/10/2024.
Motivi della decisione
1. Nel giudizio di prime cure, la società (d'ora in avanti, più semplicemente Parte_1
) ha agito nei confronti della società (d'ora in avanti, più semplicemente Parte_1 P_
) per ottenere il pagamento del credito cedutole dai Sig.ri e vantato P_ Pt_2 Parte_3
1 a titolo di indennizzo ex artt. 5, 6 e 7, sez. I, del Regolamento CE n. 261/2004 per la cancellazione del volo n. da Pisa a Siviglia del 25/8/2018. Num_1
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace ha pronunciato la sentenza n. 712/2019 (emessa il
10/10/2019 e pubblicata l'11/10/2019), con la quale ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di condannando altresì parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
convenuta liquidate in € 130,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cpa. P_
2. Avverso la citata sentenza, ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1
seguenti conclusioni: “In via principale: – accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto, – accogliere la domanda spiegata in primo grado, con condanna della al pagamento della somma di Euro 800,00 oltre interessi successivi, a titolo di P_
compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2004, – con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”.
Segnatamente, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per aver erroneamente ritenuto la società cessionaria priva di legittimazione ad agire, motivando tale decisione sulla mancata prova dell'intervenuta cessione da parte di ha, inoltre, eccepito la validità della cessione, Parte_1
evidenziando la vessatorietà della clausola di incedibilità del credito contenuta nelle Condizioni
Generali di Trasporto (CGT), ai sensi dell'art. 33, co. 2 cod. cons., nonché dell'art. 1341 c.c., in quanto non oggetto di trattativa individuale.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo, in via pregiudiziale, in accoglimento del proposto P_
appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui riteneva sussistente la giurisdizione del Giudice italiano;
nel merito, l'appellata ha chiesto:
- in via principale, la conferma della pronuncia di primo grado per incedibilità del credito ex art. 15.3 delle CGT, stante l'inapplicabilità a tale clausola, in considerazione del carattere transfrontaliero della vertenza, della normativa interna dettata dal Codice del Consumo, anche considerato che l'art.
2.4 delle CGT stabilisce che il contratto di trasporto stipulato dalle parti è regolato dalla legge irlandese, la quale, in materia di clausole abusive, ha recepito la Direttiva 93/2013/CEE ai sensi del cui art. 3 una clausola contrattuale non negoziata si considera abusiva solo se determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore;
- in subordine, il rigetto della domanda di pagamento formulata da nel giudizio di primo Parte_1
grado per mancanza del presunto contratto di cessione del credito per cui è causa (peraltro da qualificarsi più correttamente come mandato all'incasso) e/o per nullità dello stesso, stante la mancata
2 iscrizione dell'appellante nell'Albo degli intermediari finanziari nonché l'assenza di autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di attività di recupero crediti;
- in ulteriore subordine, il rigetto della domanda di pagamento formulata poiché infondata a fronte della sussistenza di una circostanza eccezionale (lo sciopero indetto dal personale di cabina) che avrebbe costretto la compagnia aerea a cancellare il volo n. FR9341 del 25/8/2018.
4. La causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza del 24/10/2024, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, ha rinunciato al P_
proprio appello incidentale e il Giudice ha trattenuto la causa di decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********
5. Superata la questione relativa alla carenza di giurisdizione del Giudice italiano, poiché motivo di appello incidentale espressamente rinunciato da in sede di precisazione delle conclusioni e P_
comunque infondata alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali sul punto (su tutte, CGUE, sentenza 18/11/2020, C-519/2019), l'appello proposto da risulta fondato e meritevole di Parte_1
accoglimento.
6. L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto la società cessionaria priva di legittimazione ad agire, motivando tale decisione sulla mancata prova dell'intervenuta cessione da parte di e sull'esistenza di un patto di incedibilità del Parte_1
credito, contenuto all'art. 15.3 delle CGT accettate dai passeggeri all'atto della stipula del contratto.
6.1. Con riferimento al primo profilo, mette conto rammentare l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “non sono inutilizzabili le prove documentali redatte in lingua straniera, senza disporne d'ufficio la traduzione: infatti il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio
e non anche ai documenti esibiti dalle parti. Se in un giudizio civile le prove documentali offerte dalle parti risultino redatte in lingua straniera, il giudice ha due possibilità: (a) o ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento e valutarne la rilevanza e l'attendibilità; (b) oppure nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c. Deve, invece, recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta” (cfr. Cass. civ. n. 10125/2005).
Applicando il principio richiamato al caso di specie, le dichiarazioni di cessione prodotte da nel giudizio di primo grado, espressamente intitolate “Declaración de cesión de derechos” Parte_1
e debitamente sottoscritte dai passeggeri cedenti (doc. 4, fascicolo di primo grado), non possono essere considerate inutilizzabili, non avendo il Giudice di prime cure né richiesto né disposto alcuna
3 traduzione. Al contrario, dalla loro lettura emerge in maniera chiara e univoca l'intervenuta cessione del credito da parte dei passeggeri alla società appellante, costituendo prova idonea della titolarità del credito in capo a quest'ultima.
6.2. Il secondo profilo di censura attiene, invece, al patto di incedibilità del credito contenuto all'art. 15.3, secondo cui “la cessione dei diritti alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso
è valida nei nostri confronti soltanto se effettuata a favore di persone fisiche che siano indicate nella prenotazione del passeggero come ulteriori passeggeri e/o, se il passeggero è parte di un gruppo di viaggio, a favore di altri passeggeri di tale gruppo e/o, nel caso in cui il passeggero sia un minore o altrimenti giuridicamente incapace, a favore dei propri tutori. In tutti gli altri casi, è vietata la cessione a terzi di qualunque diritto alla compensazione, al risarcimento dei danni o al rimborso. Il divieto di cessione non si applica qualora la cessione o la surrogazione nella pretesa siano imposte dalla legge”.
Coglie nel segno il rilievo dell'appellante per la quale la clausola in esame deve ritenersi vessatoria alla stregua dell'art. 33, co. 2, lett. t) cod. cons. e come tale, per essere valida, avrebbe dovuto essere oggetto di una trattativa individuale tra e i passeggeri consumatori con l'onere di fornire tale P_
dimostrazione a carico della compagnia professionista. Ciò che, di evidenza, non è avvenuto nel caso in esame.
Tra l'altro, anche a voler seguire l'argomentazione dell'appellata sulla legge applicabile, si osserva che il giudizio di disvalore rispetto alla predetta clausola non muta anche alla stregua della stessa normativa irlandese. La clausola risulta infatti vessatoria, e pertanto invalida, sia alla stregua della
Direttiva CE n. 93/2013, sia della stessa normativa irlandese (art. 53, para. 3, lett. d) del Consumer
Protection Act del 2007) che, in forza della relativa clausola delle CGT, si applicherebbe al caso di specie.
Del resto, la clausola si risolve in una impropria limitazione dei “diritti legali del consumatore nei confronti del professionista” (v. allegato alla Direttiva CE n. 93/2013, punto 1b) e costituisce, alla stregua della normativa irlandese, una “imposition of onerous or disproportionate non-contractual barriers by trader when the consumer wishes (…) to exercise a contractual right” (cfr. Trib. Milano
n. 3415/2022; Trib. Milano n. 1734/2022; Trib. Pisa n. 712/2023). Una diversa interpretazione non è ragionevolmente sostenibile, in considerazione, tra l'altro, della tipologia, estremamente tecnica, del contenzioso e dell'entità degli indennizzi conseguibili, elementi deterrenti rispetto all'esercizio effettivo del diritto dei consumatori.
6.3. Le ulteriori eccezioni sollevate dall'appellante in via incidentale non meritano condivisione.
Va esclusa l'incedibilità dei crediti oggetto del contratto di cessione, trattandosi di compensazione pecuniaria scaturente dall'inadempimento al contratto di trasporto aereo, analogicamente
4 riconducibile ad un credito risarcitorio derivante da illecito civile (quale che ne sia la fonte), come tale cedibile, non potendo discorrersi di credito di natura strettamente personale.
Non si pone, peraltro, questione di legittimazione della cessionaria rispetto all'eccezione di nullità relativa della clausola relativa alla incedibilità del credito, vertendosi in ipotesi diversa rispetto alle domande derivanti dal contratto di trasporto in sé, riservate al cedente (Trib. Busto Arsizio n.
232/2022).
Le contestazioni legate al perfezionamento della cessione sono confutate dall'impianto documentale e argomentativo della Che si tratti di cessione di credito e non di mandato all'incasso si Parte_1 evince chiaramente dal contenuto dell'atto prodotto (doc. 4), la cui mancata sottoscrizione da parte dell'odierna appellante è irrilevante, attesa l'intenzione inequivoca della società cessionaria di avvalersene mediante l'instaurazione del giudizio.
Non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 106 T.U.B., non essendo iscritta all'albo degli Parte_1 intermediari finanziari per l'evidente ragione che la cessionaria, in uno con l'attività di acquisto dei crediti professionalmente svolta, non eroga finanziamenti in favore dei cedenti.
Del pari, non sussiste violazione dell'art. 115 T.U.L.P.: contrariamente a quanto sostenuto da P_
l'attività svolta da non consiste nel recupero forzoso di crediti altrui – attività per cui è Parte_1
prevista l'autorizzazione di P.S. –, bensì nella prestazione di servizi legali volti al riconoscimento dei diritti risarcitori e/o indennitari spettanti ai passeggeri.
7. Appurata la validità del titolo di cui si è avvalso il cessionario del credito e quindi della legittimazione ad agire dell'appellante, occorre vagliare nel merito la vicenda per cui è causa e la ricorrenza o meno di “circostanze eccezionali”, che secondo la prospettazione dell'appellata escluderebbero l'operatività della compensazione pecuniaria.
7.1. La cessionaria agisce in giudizio per ottenere il ristoro dei danni patiti dai passeggeri cedenti in ragione della cancellazione del volo n. da Pisa a Siviglia del giorno 25/8/2018. Num_2
In materia di trasporto aereo l'art. 3, co. 2 Regolamento CE 261/2004, che istituisce regole comuni in ambito europeo in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si applica a condizione che i passeggeri dispongano di una prenotazione confermata e si presentino all'accettazione secondo le modalità e agli orari stabiliti dal vettore.
Dal punto di vista fattuale la circostanza dell'avvenuta cancellazione del volo non è contestata ed è comunque documentato in atti che i passeggeri avevano regolare carta d'imbarco relativa al volo in oggetto.
7.2. Ciò detto, in punto di onere della prova la Suprema Corte ha affermato che “il passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione
5 (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore. Spetta a quest'ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall'articolo 6, comma 1, del Regolamento CE n.
261/2004” (Cass. civ. n. 1584/2018).
Andando quindi ad esaminare l'assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellata, si premette un richiamo a quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione
Europea che, a tale specifico riguardo, ha rilevato come “ai sensi dei considerando 14 e 15 nonché dell'art. 5, paragrafo 3, di tale regolamento, il vettore aereo, in deroga alle disposizioni del paragrafo
1 dello stesso articolo, è liberato (...) dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri a norma dell'art. 7 del regolamento n. 261/2004 se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a "circostanze eccezionali" che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato” (cfr. CGUE, sentenza del 4/4/2019, Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
Secondo la giurisprudenza costante di stampo europeo possono dunque essere considerati
“circostanze eccezionali”, ai sensi dell'art. 5, para. 3, del regolamento n. 261/2004, gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo (ibid., punto 20; v. anche CGUE, sentenza 26/6/2019, C-159/18).
Con specifico riferimento all'indizione di scioperi di personale interferenti sulla regolarità dei voli, la Corte di Giustizia ha, inoltre, rilevato come “uno sciopero del personale di un vettore aereo operativo non può essere qualificato come “circostanza eccezionale”, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, “qualora tale sciopero sia legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore e il suo personale le quali possano essere trattate nell'ambito del dialogo sociale interno all'impresa”, benché occorra che “gli eventi di origine interna” rimangano distinti da quelli di origine “esterna” al vettore aereo, quali ad esempio una collisione con altro velivolo transitante sulla pista, la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto che abbia comportato la chiusura di tale pista ma anche un vizio occulto di fabbricazione, o ancora degli atti
6 di sabotaggio o di terrorismo” (cfr. CGUE, sentenze del 22/12/2008, C-549/07, EU:C:2008:771, punto 26, e del 17/9/2015, C-257/14, EU:C:2015:618, punto 38).
Mutuando il distinguo operato dalla Corte di Cassazione, che ha recepito gli enunciati orientamenti di stampo comunitario, “sono idonei a costituire "circostanze eccezionali", ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 i movimenti di sciopero seguiti dai controllori di volo o dal personale di un aeroporto. Per contro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale dell'impresa di trasporto aereo interessata costituisce un evento "interno" a tale impresa, anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati, dato che questi intervengono nell'interesse dei lavoratori di detta impresa. Se, tuttavia, uno sciopero del genere trae origine da rivendicazioni che solo i poteri pubblici possono soddisfare e che, pertanto, sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo interessato, esso è idoneo a costituire una "circostanza eccezionale" ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 23 della presente sentenza (Corte giustizia Unione Europea
Grande Sez., 23/03/2021, causa C-28/20)” (Cass. civ. n. 4261/2023).
7.3. Appare quindi infondata l'eccezione, sollevata dall'appellata, relativa alla sussistenza di una circostanza eccezionale che avrebbe impedito al vettore aereo di effettuare il servizio di trasporto richiesto.
Invero, la compagnia aerea, pur avendo indicato lo sciopero quale “circostanza eccezionale”, non ha fornito concreti elementi atti a dimostrare l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare.
Deve pertanto ritenersi che la mera allegazione circa il verificarsi di un evento eccezionale, non corredato ad una concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente, et similia) non sia tale da mandare esente il vettore aereo dall'obbligo di compensare la cancellazione del volo nei termini di cui agli artt. 5 e 7 citati.
A ciò si aggiunga che, alla luce del distinguo operato, l'evento deve essere indubbiamente qualificato come “interno”, poiché – per stessa ammissione del vettore – si trattava di un'agitazione del personale di volo nell'ambito di una contrattazione collettiva aziendale condotta attraverso i sindacati coinvolti nel dialogo.
7.4. In conseguenza di ciò, come previsto dal Regolamento europeo, non sussistendo il carattere di eccezionalità, richiesto dalla normativa di settore, qualora un volo venga cancellato il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto aereo oltre ad una compensazione pecuniaria che varia da € 250 a €
600, a seconda della distanza coperta dal volo.
7 Il vettore irlandese, dunque, non potrà ritenersi liberato dall'onere di elargire un ristoro, per il solo fatto di aver provveduto al rimborso ai passeggeri di quanto versato per l'acquisto del biglietto aereo.
L'appello interposto deve, quindi, essere accolto, riconoscendo all'appellante il diritto alla compensazione pecuniaria quantificato ex artt. 5 e 7 Regolamento CE n. 261/2004, nella misura richiesta e corrispondente alla tipologia di pregiudizio subito dai cedenti in € 800,00 complessivi (€
400,00 per ciascun passeggero).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento da € 00,01 a € 1.100,00, tenuto conto della complessità della materia, e dell'attività concretamente svolta.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza n. 712/2019 del Giudice di Pace di Pisa, condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di € 800,00, Parte_1
oltre interessi dalla data di maturazione al saldo, a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 5 e 7 Regolamento CE n. 261/2004;
- condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare in favore P_
di , in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese di lite per Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, liquidate rispettivamente in € 130,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, ed € 43,00 per anticipazioni, per il giudizio di primo grado, e in € 400,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, ed € 64,50 per anticipazioni, per l'appello.
Pisa, 12/2/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella
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