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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione n.288/2024 R.G. promosso da:
con sede in Stella San Giovanni,rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv.Roberto Nasuti del Foro di Savona per mandato in atti -
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
-
contro
-
elettivamente domiciliata in Genova via Ippolito d'Aste Controparte_1
15/1 nello studio dell'Avv.Giuseppe Carretto che la rappresenta e difende per mandato in atti
RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'ATTRICE: “Piaccia alla Corte ecc.ma, quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza n. 1285/2024 resa inter partes dalla Corte di Cassazione, disattesa ogni diversa istanza in riforma della sentenza n. 1176/2014 pronunziata dal Tribunale di Savona in data 20.0
8.14 e pubblicata in data 23.08.14, respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
214/12 emanato dal giudice del tribunale di Savona in data 05.04.12 ad istanza della nei confronti della perchè infondata in Parte_2 Controparte_1
fatto ed in diritto ed in special modo respingere infondata in fatto ed in diritto ed in special modo respingere qualsivoglia domanda di risarcimento del danno in favore della CP_1
qualsivoglia domanda di risarcimento del danno in favore della e Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto e la e confermare il decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto e la condanna della al pagamento in fcondanna Controparte_1
della al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_2 somma di € 22.081,50 oltre interessi ex DM 09.10.02 dal 26.01.12 al saldo;
DM 09.10.02 dal 26.01.12 al saldo;
2) dichiarare tenuta e condannare la a dichiarare tenuta e Controparte_1
condannare la a restituire ex art. 389 cpc alla Controparte_1 Parte_1
la somma di restituire ex art. 389 cpc alla la somma
[...] Parte_1 di €38€38.500,00 assegnata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di .500,00 assegnata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Savona nel procedimento RG es. mob. n. 415/2020 alla nel procedimento RG es. mob. n. 415/2020 alla Parte_3
oltre gli interessi ex DM 09.10.2002 dal dì delle Controparte_1 Controparte_1
oltre gli interessi ex DM 09.10.2002 dal dì delle assegnazioni di dette somme alla
[...]
al salassegnazioni di dette somme alla al saldo. Controparte_1 Controparte_1
Protestate spese legali e compenso di patrocinio di tutti i gradi del giudizio ivi compresi quelli del giudizio di legittimità e del presente giudizio ivi compresi quelli del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio”. PER LA CONVENUTA: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ogni migliore e opportuna regolatoria, respinge l'appello avversario, confermando la Sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
Avvocato, oltre IVA e CPA.”
FATTO
Con ricorso al Tribunale di Savona chiedeva a Parte_1 Controparte_1 il pagamento di una fornitura di materiale per l'edilizia in esecuzione della transazione stipulata tra le parti in data 24.12.2011.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo contestava alla controparte CP_1
l'inadempimento del contratto, siccome asseriva che parte della fornitura era stata consegnata in ritardo oltre la scadenza del termine essenziale previsto dal contratto ed altra parte non era mai stata consegnata. Chiedeva la risoluzione del contratto, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo e con domanda riconvenzionale la condanna della controparte al risarcimento del danno. Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e testimonialmente, la decideva con sentenza, con la quale, accertato il ritardo della fornitrice nell'esecuzione della propria prestazione, non pronunciava la risoluzione del contratto, ma condannava comunque al risarcimento del danno che, Parte_1
operata la compensazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, quantificava nella somma di euro 41.118,50. La Corte di Appello respingeva l'impugnazione di Parte_1
e confermava la sentenza del Tribunale. La Corte di Cassazione accoglieva il
[...]
ricorso di e cassava la sentenza della Corte di Appello, alla quale Parte_1
rinviava la causa per il riesame del merito. ha promosso il giudizio di Parte_1
rinvio, nel quale, riportandosi alle conclusioni iniziali delle parti, chiede il rigetto dell'opposizione di e la conferma del decreto ingiuntivo. La convenuta resiste in CP_1
giudizio, chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte all'udienza del 19.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Il Tribunale ritenne che il termine di consegna previsto dal contratto fosse essenziale, ma che avesse rinunciato ad avvalersi della facoltà di richiedere la risoluzione del CP_1 contratto per la violazione del termine per avere accettato dalla fornitrice ed utilizzato il materiale consegnato in ritardo. Riconobbe perciò il diritto di a Parte_1
richiedere il prezzo della fornitura, che però compensò con i danni conseguiti al ritardo nella consegna della fornitura. Infatti, – oltre alla risoluzione del contratto - aveva CP_1 richiesto il risarcimento del danno per il fatto di non avere potuto locare a terzi l'immobile nel termine previsto. Il Tribunale, accertata la responsabilità della fornitrice per la ritardata consegna della merce, ha liquidato il danno a favore dell'opponente nella misura di due canoni di locazione, e lo ha compensato col credito della fornitrice. La fornitrice ha dedotto con l'atto di appello che - esistendo nel contratto una clausola che prevedeva l'applicazione di una penale di euro 750,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della merce, il danno non poteva essere liquidato in misura superiore a quella della penale. La
Corte d'appello ha ritenuto il motivo – relativo alla limitazione del danno – inammissibile, perchè la questione, non essendo mai stata trattata nel primo grado del giudizio, non poteva essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello. La Corte di Cassazione ha censurato la pronuncia di merito. Ha osservato che – come è noto – la clausola penale assolve alla funzione di liquidare preventivamente e forfettariamente il danno presunto conseguente all'inadempimento del contraente, esonerando il creditore dalla prova della sussistenza e dell'ammontare del danno medesimo. Intanto, essa ha anche l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Una volta che sia stata eccepita l'esistenza della clausola penale, il conseguente effetto limitativo del risarcimento del danno costituisce l'effetto previsto dalla norma stessa, ovvero un effetto automatico di legge, rilevabile d'ufficio dal giudice. Nella fattispecie, aveva dedotto fin dal primo grado del giudizio che il Parte_1 contratto conteneva la clausola penale ed aveva conteggiato a favore di l'importo CP_1
della penale dovuto per ogni giorno di ritardo nella consegna della merce, defalcato dal prezzo della fornitura e sottratto dal credito oggetto del decreto ingiuntivo. Il giudice del merito, dato atto dell'esistenza nel contratto della clausola penale, siccome dedotta dalla convenuta, doveva tenerne conto nella quantificazione del danno ed all'uopo doveva verificare se fosse stata o meno convenuta nel contratto, con la clausola penale, anche la risarcibilità del danno ulteriore.
Con l'atto introduttivo del giudizio di rinvio l'attrice osserva che il contratto, oltre alla clausola penale, conteneva anche una clausola di chiusura con la quale i contraenti avevano dato atto in conseguenza della transazione di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo o ragione e di rinunciare a qualsiasi altro diritto o ragione, “ivi compresi…variazioni contrattuali, danni, vizi palesi”. Intanto, essendo stata esclusa espressamente dalla volontà delle parti la risarcibilità di danni ulteriori, l'attrice contesta la possibilità di cumulare con la penale contrattuale il preteso danno derivato dalla ritardata locazione dell'immobile. Chiede quindi la limitazione del danno alla penale contrattuale, la conseguente conferma del decreto ingiuntivo, che contiene già il conteggio della penale, e la restituzione delle somme versate alla controparte a seguito di esecuzione forzata della sentenza cassata di questa Corte di Appello. La domanda è accoglibile. Questa Corte deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, relativamente al dovere del giudice del merito di rilevare d'ufficio l'effetto limitativo della clausola penale.
La convenuta osserva che ai sensi dell'art.1385 C.C. quando il contraente che non è inadempiente anziché recedere preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali. L'eccezione non è accoglibile. L'art.1385 C.C. è dettato per la caparra confirmatoria e non è applicabile per analogia alla clausola penale. La Corte di Cassazione ha affermato che la caparra confirmatoria si distingue dalla clausola penale perché non pone un limite al danno risarcibile, nel senso che il contraente non inadempiente anziché esercitare la facoltà di recesso dal contratto, che gli consente di trattenere la caparra ricevuta od esigere la restituzione del doppio di quella prestata, può chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno secondo le regole generali. Lo stesso principio non può valere per la clausola penale che ha la funzione di una liquidazione anticipata del danno vincolante anche per la parte a favore della quale è stata pattuita.
La difesa della convenuta osserva inoltre che la limitazione del danno risarcibile nella misura della clausola penale non opera a favore del debitore responsabile per dolo o colpa grave, ai sensi e per gli effetti dell'art.1229 C.C. Nella fattispecie, la gravità dell'inadempimento, imputabile alla controparte, dimostrando la sua mala fede o colpa grave, escluderebbe la limitazione della responsabilità per il risarcimento del danno derivante dall'applicazione della clausola penale, che sarebbe elusiva del divieto di cui all'articolo citato del Codice Civile.
L'assunto non è sostenibile. Il Tribunale, avendo escluso la risoluzione del contratto e riconosciuto il diritto della fornitrice ad ottenere il pagamento del prezzo della fornitura, ha escluso la gravità dell'inadempimento: infatti, ha ritenuto che nel complesso l'obbligazione di consegna sia stata eseguita, onde la fornitrice debba rispondere soltanto del ritardo nell'esecuzione della prestazione. Per questo, ha riconosciuto il diritto di CP_1 all'applicazione della penale prevista per ogni giorno di ritardo. L'attrice per escludere l'applicabilità della clausola penale avrebbe dovuto sostenerne la nullità per la violazione dell'art.1229 C.C. Quale ipotesi ricorre – secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione – quando l'importo stabilito dalla clausola penale abbia carattere irrisorio rispetto all'entità del danno, non quello in concreto verificatosi ma quello presumibile con una valutazione prognostica riferibile alla data di conclusione del contratto. Ipotesi – questa – non sostenuta dalla difesa della convenuta.
Infine, in comparsa conclusionale la difesa della convenuta osserva che quando la penale sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, essa non è operante nei confronti del secondo evento. Nella fattispecie, come si desumerebbe dal contratto, l'obbligazione principale dell' era quella di far sì che Parte_1
l'immobile nel quale dovevano essere installati i materiali oggetto della fornitura potesse essere completato e consegnato al conduttore nel termine previsto: ipotesi – questa – venuta meno a causa del ritardo nella consegna della fornitura.
L'assunto non è sostenibile. Come già detto, il Tribunale ha accertato che ha CP_1 rinunciato ad avvalersi dell'essenzialità del termine – previsto per la consegna – al fine di chiedere la risoluzione del contratto. Ha accettato la consegna tardiva: onde nel complesso l'obbligazione è stata eseguita, anche se con ritardo. Su questo punto, non essendo stato proposto appello incidentale contro la sentenza del Tribunale, è sceso il giudicato. L'unico inadempimento imputabile è quello del ritardo, al quale è stata correttamente applicata la penale contrattuale.
Accogliendo la domanda attrice, condanna al pagamento della Controparte_1 somma oggetto del decreto ingiuntivo. L'attrice ha diritto anche alla restituzione delle somme assegnate alla controparte nella procedura esecutiva promossa da
[...]
a seguito della conversione del pignoramento. Riserva invece al Giudice CP_1 dell'Esecuzione presso il Tribunale Civile di Savona i provvedimenti di sua competenza in ordine allo svincolo della somma giacente su deposito vincolato alla procedura esecutiva.
Liquida a carico dell'attrice le spese del presente e dei precedenti gradi del giudizio in applicazione del principio di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio promosso da: - ATTRICE IN Parte_1
RIASSUNZIONE
-
contro
-
– CONVENUTA IN Controparte_1
RIASSUNZIONE
così decide:
In accoglimento della domanda attrice condanna al pagamento della Controparte_1
somma di euro 22.081,50, oltre agli interessi ex D.L.vo n.231/2002 dal 26.01.2012 al saldo.
Condanna a restituire all'attrice la somma di euro 38.500,00, Controparte_1 assegnatale dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Savona, con gli interessi legali dai giorni delle assegnazioni al saldo.
Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese del presente e dei precedenti gradi del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 3.000,00 per il giudizio davanti al Tribunale, di euro 4.000,00 per il giudizio d'appello, di euro 2.000,00 per il giudizio di cassazione, di euro 3.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre a spese generali ed accessori di legge.
Genova, 8 gennaio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE