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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 716/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 716/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1
allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Cecilia Bartalini, presso il cui studio in Siena, Via della
Sapienza n. 62, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_2 C.F._2
allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Irene Margherita Gonnelli, presso il cui studio in Siena,
Via Giuseppe Garibaldi n. 29, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, per l'Avv. Cecilia Bartalini e per l'Avv. Irene Parte_1 Parte_2
Margherita Gonnelli hanno concluso chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
1. I coniugi si impegnano affinché i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, ricevendo cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori, i quali attueranno congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori;
2. I figli minori e verranno affidati a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, che ha trasferito la propria residenza in Montalcino, Via Cialdini n.
31 insieme ai figli predetti;
3. Il padre Sig. terrà con sé i figli minore e dalle ore 13.00 Parte_1 Per_1 Per_2
del giovedì alle ore 22.00 del venerdì di ogni settimana. Ove il giovedì cada in giorni non scolastici o “ponti”, il padre prenderà i figli alle ore 10.00 o in altro orario da concordare con i figli;
4. Il Sig. starà con i figli nei fine settimana, in alternanza con la madre, dalle ore Pt_1
13.00 del giovedì alle ore 22.00 della domenica;
5. Durante i “ponti” e le festività da calendario, ispirandosi al principio della flessibilità che le parti si impegnano ad attuare nei loro rapporti, i figli, tenuto conto della loro età, permarranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
6. Durante le vacanze natalizie, e trascorreranno ad anni alterni con un Per_2 Per_1
genitore il periodo che va dal 23 dicembre dall'uscita da scuola sino al 30 dicembre alle ore
22.00, e con l'altro genitore il periodo successivo delle vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori;
7. Durante le vacanze pasquali, i figli e trascorreranno ad anni alterni con Per_2 Per_1
un genitore il periodo che va dal Venerdì Santo sino alla sera del giorno di Pasqua alle ore
22.00, e con l'altro genitore il periodo successivo delle vacanze pasquali sino al rientro a scuola;
8. Durante le vacanze estive, e trascorreranno con il padre un periodo di Per_2 Per_1
15 giorni anche non consecutivo, comunicando alla madre i predetti periodi entro e non oltre il
30 maggio di ogni anno, anche la madre comunicherà, entro tale data, al padre il periodo in cui intende tenere con sé i figli in modo rendere più agevole l'organizzazione di entrambi i genitori;
9. Il Sig. verserà alla moglie un contributo per il mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1
pari ad euro 670,00 mensili (euro 335,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente Per_2
secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026, oltre al rimborso del 50% delle 3 / 4
spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in materia di diritto di famiglia del Tribunale di Siena
10. Gli assegni unici universali per i figli sarò percepito interamente dalla Sig.ra Parte_2
11. I coniugi dichiarano allo stato di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile;
12. Ogni altro rapporto di ordine economico è già stato regolato dai ricorrenti separatamente dalla sottoscrizione del presente atto;
13. Le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della emananda sentenza che riporti il contenuto degli accordi tra di essi intercorsi, nonché al deposito delle memorie conclusionali;
14. Le spese del presente procedimento saranno sopportate dalle parti ciascuno per il proprio legale con rinuncia alla solidarietà professionale;
15. Con ogni conseguenziale pronuncia disponendo le relative annotazioni di legge.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 26.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.2.2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che avevano contratto matrimonio in data 12.1.1997 in Montalcino (SI), atto trascritto nei registri del Comune di Montalcino al n.1, parte II, serie A, che dal matrimonio erano nati in Siena i figli il 9.4.1997, il 19.12.2007 e il 26.4.2010, che il Per_3 Per_1 Per_2
rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di
Siena con sentenza n. 851/2021 del 15.11.2021 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate supra indicate.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Le procuratrici delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Parte_2
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data 4 / 4
dalla sentenza 851/2021 del 15.11.2021 con cui il Tribunale di Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e C.F.: ), celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
data 12/01/1997 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Montalcino (SI) al n. 1, parte II, serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 716/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1
allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Cecilia Bartalini, presso il cui studio in Siena, Via della
Sapienza n. 62, è elettivamente domiciliato e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato Parte_2 C.F._2
allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Irene Margherita Gonnelli, presso il cui studio in Siena,
Via Giuseppe Garibaldi n. 29, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, per l'Avv. Cecilia Bartalini e per l'Avv. Irene Parte_1 Parte_2
Margherita Gonnelli hanno concluso chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte: 2 / 4
1. I coniugi si impegnano affinché i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo
con ciascuno di essi, ricevendo cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori, i quali attueranno congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dei minori;
2. I figli minori e verranno affidati a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
prevalente presso la madre, che ha trasferito la propria residenza in Montalcino, Via Cialdini n.
31 insieme ai figli predetti;
3. Il padre Sig. terrà con sé i figli minore e dalle ore 13.00 Parte_1 Per_1 Per_2
del giovedì alle ore 22.00 del venerdì di ogni settimana. Ove il giovedì cada in giorni non scolastici o “ponti”, il padre prenderà i figli alle ore 10.00 o in altro orario da concordare con i figli;
4. Il Sig. starà con i figli nei fine settimana, in alternanza con la madre, dalle ore Pt_1
13.00 del giovedì alle ore 22.00 della domenica;
5. Durante i “ponti” e le festività da calendario, ispirandosi al principio della flessibilità che le parti si impegnano ad attuare nei loro rapporti, i figli, tenuto conto della loro età, permarranno alternativamente con l'uno o con l'altro genitore;
6. Durante le vacanze natalizie, e trascorreranno ad anni alterni con un Per_2 Per_1
genitore il periodo che va dal 23 dicembre dall'uscita da scuola sino al 30 dicembre alle ore
22.00, e con l'altro genitore il periodo successivo delle vacanze natalizie, salvo diverso accordo tra i genitori;
7. Durante le vacanze pasquali, i figli e trascorreranno ad anni alterni con Per_2 Per_1
un genitore il periodo che va dal Venerdì Santo sino alla sera del giorno di Pasqua alle ore
22.00, e con l'altro genitore il periodo successivo delle vacanze pasquali sino al rientro a scuola;
8. Durante le vacanze estive, e trascorreranno con il padre un periodo di Per_2 Per_1
15 giorni anche non consecutivo, comunicando alla madre i predetti periodi entro e non oltre il
30 maggio di ogni anno, anche la madre comunicherà, entro tale data, al padre il periodo in cui intende tenere con sé i figli in modo rendere più agevole l'organizzazione di entrambi i genitori;
9. Il Sig. verserà alla moglie un contributo per il mantenimento dei figli e Pt_1 Per_1
pari ad euro 670,00 mensili (euro 335,00 per ciascuno), da rivalutarsi annualmente Per_2
secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026, oltre al rimborso del 50% delle 3 / 4
spese straordinarie secondo le indicazioni contenute nel Protocollo in materia di diritto di famiglia del Tribunale di Siena
10. Gli assegni unici universali per i figli sarò percepito interamente dalla Sig.ra Parte_2
11. I coniugi dichiarano allo stato di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile;
12. Ogni altro rapporto di ordine economico è già stato regolato dai ricorrenti separatamente dalla sottoscrizione del presente atto;
13. Le parti rinunciano sin d'ora alla impugnazione della emananda sentenza che riporti il contenuto degli accordi tra di essi intercorsi, nonché al deposito delle memorie conclusionali;
14. Le spese del presente procedimento saranno sopportate dalle parti ciascuno per il proprio legale con rinuncia alla solidarietà professionale;
15. Con ogni conseguenziale pronuncia disponendo le relative annotazioni di legge.
Pubblico Ministero: atti trasmessi in data 26.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.2.2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che avevano contratto matrimonio in data 12.1.1997 in Montalcino (SI), atto trascritto nei registri del Comune di Montalcino al n.1, parte II, serie A, che dal matrimonio erano nati in Siena i figli il 9.4.1997, il 19.12.2007 e il 26.4.2010, che il Per_3 Per_1 Per_2
rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di
Siena con sentenza n. 851/2021 del 15.11.2021 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate supra indicate.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 19.3.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Le procuratrici delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Pt_1 Parte_2
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data 4 / 4
dalla sentenza 851/2021 del 15.11.2021 con cui il Tribunale di Tribunale Ordinario di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e C.F.: ), celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
data 12/01/1997 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di Montalcino (SI) al n. 1, parte II, serie A, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 19 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott. Paolo Bernardini