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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10897 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 18241/2024 del Ruolo Generale, avente ad oggetto appello avverso ordinanza di estinzione n. 435 del 2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento R.G. n. 29358/2023
TRA
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Errico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate p.t., assistita e difesa dall'Avv. Maurizio D'Ago;
C.F. ), in persona del Sindaco p.t, rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore;
-APPELLATE-
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“riformare per le ragioni sin qui esposte l'ordinanza n. 435/2024 emessa dal Giudice di Pace di nella persona del Dott. Magarelli, depositata e comunicata a mezzo pec in data 6 Pt_2 febbraio 2024, in definizione del giudizio recante rg. 29358/2023, promosso da Parte_1
impugnata per l'unica motivazione di estinzione illegittima dovuta alla mancata
[...] notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alle controparti e conseguente mancata concessione del termine di rinnovazione della vocatio in ius, correttamente richiesto dal ricorrente in prima udienza;
accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n. 07120230047270207 perché inesistente o nulla la notifica per vizi formali e sostanziali e dei rispettivi ruoli esattoriali;
dichiarare per i motivi innanzi menzionati, uno su tutti la mancata notifica dei titoli prodromici, nulla la cartella di pagamento n. 07120230047270207 e i rispettivi ruoli esattoriali in essa contenuti;
per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio nella somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà opportuna anche in relazione al D.M. 147/2022, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, oltre spese generali e accessori di legge”.
Per parte appellata CP_2
“1) rigettare la domanda ex adverso proposta perché inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
2) vittoria di spese, diritti, onorari oltre spese generali”.
Per parte appellata Parte_2
“respingere l'appello in quanto inammissibile, improponibile e infondato e, conseguentemente, confermare la legittimità della pretesa creditoria vantata dal Parte_2 in virtù della cartella di pagamento opposta, per l'effetto condannando il sig.
[...]
a pagare l'importo dovuto all'amministrazione creditrice. Con vittoria Parte_1 delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, ha proposto gravame avverso Parte_1
l'ordinanza di estinzione del processo n. 453/2024, emessa dal Giudice di pace di definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 29358/23. Pt_2
Giova premettere che innanzi al primo giudice l'odierna parte appellante impugnava la cartella di pagamento n. 07120230047270207000 dell'importo complessivo di € 272,28 avente titolo in violazioni del CdS elevate dal A Parte_2 fondamento dell'opposizione il ricorrente deduceva: la mancata indicazione in cartella del responsabile del procedimento e del soggetto deputato alla formazione del ruolo esattoriale, l'illegittimità e decadenza dal credito, l'omessa notifica del verbale sottostante, la prescrizione della pretesa, la nullità della notifica della cartella, la decadenza dal potere impositivo.
A seguito della mancata comparizione delle parti, alla successiva udienza fissata ex art. 181 c.p.c. compariva il ricorrente e chiedeva termine per rinnovare la notifica della domanda introduttiva e del decreto di fissazione dell'udienza in favore delle parti resistenti. Tuttavia il Giudice di pace, con l'ordinanza appellata, denegava la richiesta ed estingueva il giudizio.
A mezzo dell'impugnazione, l'appellante si duole innanzitutto dell'erronea declaratoria di estinzione del processo. Evidenzia in proposito come si imponesse la
- 2 - concessione del richiesto termine per la rinnovazione della notifica in favore delle parti resistenti.
Nel merito, la parte ripropone dinnanzi alla presente Autorità Giudiziaria le censure già avanzate innanzi al giudice di prime cure limitatamente all'addotto vizio di notifica del verbale presupposto alla cartella, oltre che della notifica della cartella medesima. Quanto al profilo da ultimo richiamato, contesta la difformità all'originale della relata di notifica della cartella, prodotta in copia, chiedendo l'esibizione dell'originale.
Si è costituito l chiedendo preliminarmente dichiararsi Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello formulato per non essere stato rispettato il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinnanzi all'Ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento di estinzione.
In ordine al merito, sostiene la legittimità del proprio operato e, a tal proposito, deposita la raccomandata n. 69536743633-8 del 30.05.2023, ricevuta il 12.06.2023, come prova della avvenuta notifica cartella di pagamento n. 07120230047270207000 opposta.
Del pari, si è costituito il che chiede dichiararsi l'inammissibilità Parte_2 dell'appello nella parte in cui è domandata al Tribunale la pronuncia sul merito della pretesa, assumendo la domanda di competenza, quanto al valore, del Giudice di pace ex art. 7 c.p.c.
Come prova della regolarità della contestazione dell'infrazione, invece, produce il verbale di accertamento della violazione al CDS sotteso alla cartella opposta. Specifica che l'infrazione era stata contestata all'odierno appellante nell'immediatezza dell'accertamento dell'illecito, così da rendere superflua la notifica successiva.
All'udienza del 22 gennaio 2025, rilevata la natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., con i termini ex art. 189 c.p.c., al 5 novembre 2025, allorquando la causa è stata trattenuta in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato limitatamente alla declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado;
ciononostante, la domanda oppositoria è infondata e va rigettata nel merito per i motivi di seguito esplicati.
- 3 - Questioni di ordine logico inducono a scrutinare preliminarmente le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'appello sollevate dalle parti appellate.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità prospettata da che CP_2 ha ritenuto unicamente esperibile avverso l'ordinanza di estinzione il rimedio della riassunzione del giudizio entro tre mesi.
Come è noto, i giudizi instaurati – come quello in esame – dopo il 25 giugno 2008 ricadono nella disciplina del nuovo art. 181 c.p.c., a mente del quale in caso di mancata comparizione alla prima udienza delle parti costituite, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti;
se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Invero, esigenze di economia processuale impongono che a fronte della carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, questo si estingua.
Ebbene, contro l'eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio ex artt. 181 e 309 c.p.c. sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. n. 4989/2019, secondo la quale “ha errato il Tribunale di Roma, quale giudice dell'appello, che ha ritenuto non impugnabile l'ordinanza con cui il Giudice di pace ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio ritenendo che l'unico rimedio esperibile fosse quello della riassunzione. Essa non era possibile stante il carattere definitivo del giudizio da assegnarsi alla ordinanza”).
Pertanto, il rimedio azionato ad iniziativa dell'appellante risulta appropriato, nonché tempestivo quanto al termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dal secondo cui il Parte_2
Tribunale, qualora annullasse l'ordinanza di estinzione, dovrebbe rimandare al giudice di pace territorialmente competente per valore per la decisione nel merito.
A tal proposito, giova evidenziare la tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Ne consegue che, una volta correttamente incardinato l'appello dinnanzi al giudice competente, lo stesso è chiamato a pronunciarsi anche sulla domanda originaria.
L'obiettivo è evitare che i processi si allunghino inutilmente con continui passaggi tra un grado e l'altro, garantendo che si arrivi a una decisione di merito nel minor tempo possibile. Del resto, è ricorrente il principio secondo il quale il doppio grado di merito non è un dogma assoluto e può essere derogato per ragioni di economia processuale (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 21102/2025).
- 4 - Le eccezioni preliminari formulate dalle parti appellate, in definitiva, sono infondate e non consentono la chiusura anticipata del gravame.
Si impone, pertanto, la delibazione dei profili di censura prospettati dall'appellante a mezzo dell'impugnazione.
Innanzitutto, la parte si duole dell'erroneità dell'ordinanza di estinzione del giudizio, nonostante la comparizione all'udienza fissata ex art. 181 c.p.c. e la richiesta di rinnovazione della notifica del ricorso in favore delle resistenti.
In parte qua, l'appello è fondato, atteso che l'estinzione del giudizio di primo grado risulta erroneamente dichiarata.
L'operato del giudice di prime cure non ha rispettato quanto è stato da tempo ribadito dalla giurisprudenza, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, ove “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”(cfr. Cass., n. 7790/2007).
L'erroneità del provvedimento impugnato emerge dalla disamina della documentazione prodotta. L'appellante invero ha depositato i verbali di udienza dai quali si evince che in data 15 gennaio 2024 nessuna delle parti compariva e, pertanto, il giudice di pace rinviava l'udienza ai sensi del 181 c.p.c. Alla successiva udienza del 5 febbraio 2024 compariva il ricorrente, che chiedeva concedersi un termine per notificare nuovamente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza. Il giudice di prime cure, all'esito della riserva assunta, dichiarava estinto il giudizio con provvedimento qui appellato.
La non conformità a legge dell'ordinanza che ha chiuso anticipatamente il giudizio impone il suo annullamento e la delibazione del merito della domanda originariamente proposta, nei limiti dei soli motivi di opposizione che l'appellante ha inteso riproporre in questa sede.
Segnatamente, l'appellante ha insistito per l'omessa notifica del verbale presupposto alla cartella, oltre che per la nullità della notifica della cartella stessa;
a tale ultimo proposito ha disconosciuto la copia della relata di notifica della raccomandata prodotta da chiedendo l'esibizione dell'originale. CP_2
Ebbene, la prima doglianza è manifestamente infondata.
- 5 - Dalla documentazione in atti si evince come la violazione al CdS di cui alla sanzione comminata sia stata contestata contemporaneamente alla commissione dell'illecito in data 15 novembre 2019 mediante verbale n. cc/16150442387.
Come noto, ai sensi dell'art. 201 Cds, la notifica del verbale è necessaria quando non è possibile la contestazione immediata, di modo da garantire la conoscenza al trasgressore della sanzione emessa a suo carico, esigenza che nella specie non si impone.
Del resto, il verbale elevato nei confronti dell'appellante dagli operanti richiamato in cartella coincide con quello versato in atti. Pertanto, l'attività demandata all'Ente impositore non è passibile di censure.
Parimenti è a dirsi per l'attività di riscossione devoluta all'Agente.
L'appellante ha contestato la conformità all'originale della copia versata in atti della relazione di notifica della cartella, istando per l'esibizione – per l'appunto - dell'originale.
Tuttavia, la censura prospettata nell'atto introduttivo risulta formulata in termini preventivi e generici, limitandosi l'appellante a richiedere l'originale della notifica, senza dedurre alcun elemento a sostegno della richiesta, come diversamente sostenuto dall'interpretazione giurisprudenziale.
A tal proposito va data continuità all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita' delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, non puo' limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”(cfr. Cass. n. 23426 2020 e Cass. n.23902/2017).
E' noto, altresì, come “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”(cfr. in tal senso Cass. n.14713/2025).
- 6 - Infine, con riguardo a quest'ultimo punto, si deve ribadire quanto già graniticamente affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9246
/2015, Cass n. 24235 /2015 Cass. n. 21803 /2016).
La notifica della cartella di pagamento deve ritenersi perfezionata in data 12 giugno 2023 mediante consegna a persona di famiglia, così come si evince dalla copia prodotta.
Pertanto, l'opposizione proposta è infondata.
Sulla scorta di tutto quanto precede, in conclusione, nonostante la fondatezza del primo motivo di appello in rito, la domanda oppositoria formulata innanzi al primo giudice è infondata e va rigettata.
Quanto al governo delle spese del grado di appello, la valutazione complessiva dell'esito del giudizio induce a non applicare il principio della soccombenza tout court, bensì a compensare parzialmente le spese, con la conseguente condanna dell'appellante, soccombente quanto al prevalente profilo del merito dell'opposizione, al pagamento della sola metà dei compensi sostenuti dalle parti appellate costituite.
Le spese sono calcolate e liquidate come in dispositivo secondo quanto previsto dai parametri del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese inerenti al giudizio di primo grado in quanto le parti resistenti non hanno espletato alcuna attività in quella sede, posto che la dichiarazione di estinzione del giudizio è avvenuta prima della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
P.Q.M.
- 7 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso nei confronti di e del
[...] Controparte_4
iscritto al n. 18241/2024, così provvede: Parte_2
1. accoglie l'appello nei limiti esposti in parte motiva;
per l'effetto,
2. annulla l'ordinanza di estinzione del giudizio n. R.G. 29358/2023 del Giudice di Pace di Pt_2
3. rigetta l'opposizione formulata dal ricorrente;
4. compensa tra le parti costituite le spese per la metà nel presente grado di giudizio e condanna al pagamento della restante metà, Parte_1 che liquida per compenso in tale entità in € 116,00 in favore di ciascuna parte appellata, e , oltre spese Parte_2 Controparte_5 generali;
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5. nulla per le spese del primo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice
(Dr Mario Ciccarelli)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione della Dottoressa Giulia Varriale, MOT mirato nominato con D.M. 22.10.2024.
- 8 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 18241/2024 del Ruolo Generale, avente ad oggetto appello avverso ordinanza di estinzione n. 435 del 2024, emessa dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento R.G. n. 29358/2023
TRA
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Errico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentate p.t., assistita e difesa dall'Avv. Maurizio D'Ago;
C.F. ), in persona del Sindaco p.t, rappresentato Parte_2 P.IVA_2
e difeso a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore;
-APPELLATE-
CONCLUSIONI:
Per parte appellante:
“riformare per le ragioni sin qui esposte l'ordinanza n. 435/2024 emessa dal Giudice di Pace di nella persona del Dott. Magarelli, depositata e comunicata a mezzo pec in data 6 Pt_2 febbraio 2024, in definizione del giudizio recante rg. 29358/2023, promosso da Parte_1
impugnata per l'unica motivazione di estinzione illegittima dovuta alla mancata
[...] notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alle controparti e conseguente mancata concessione del termine di rinnovazione della vocatio in ius, correttamente richiesto dal ricorrente in prima udienza;
accertare e dichiarare la nullità della cartella esattoriale n. 07120230047270207 perché inesistente o nulla la notifica per vizi formali e sostanziali e dei rispettivi ruoli esattoriali;
dichiarare per i motivi innanzi menzionati, uno su tutti la mancata notifica dei titoli prodromici, nulla la cartella di pagamento n. 07120230047270207 e i rispettivi ruoli esattoriali in essa contenuti;
per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio nella somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà opportuna anche in relazione al D.M. 147/2022, con attribuzione in favore del procuratore antistatario, oltre spese generali e accessori di legge”.
Per parte appellata CP_2
“1) rigettare la domanda ex adverso proposta perché inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
2) vittoria di spese, diritti, onorari oltre spese generali”.
Per parte appellata Parte_2
“respingere l'appello in quanto inammissibile, improponibile e infondato e, conseguentemente, confermare la legittimità della pretesa creditoria vantata dal Parte_2 in virtù della cartella di pagamento opposta, per l'effetto condannando il sig.
[...]
a pagare l'importo dovuto all'amministrazione creditrice. Con vittoria Parte_1 delle spese e competenze di giudizio, oltre oneri riflessi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, ha proposto gravame avverso Parte_1
l'ordinanza di estinzione del processo n. 453/2024, emessa dal Giudice di pace di definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 29358/23. Pt_2
Giova premettere che innanzi al primo giudice l'odierna parte appellante impugnava la cartella di pagamento n. 07120230047270207000 dell'importo complessivo di € 272,28 avente titolo in violazioni del CdS elevate dal A Parte_2 fondamento dell'opposizione il ricorrente deduceva: la mancata indicazione in cartella del responsabile del procedimento e del soggetto deputato alla formazione del ruolo esattoriale, l'illegittimità e decadenza dal credito, l'omessa notifica del verbale sottostante, la prescrizione della pretesa, la nullità della notifica della cartella, la decadenza dal potere impositivo.
A seguito della mancata comparizione delle parti, alla successiva udienza fissata ex art. 181 c.p.c. compariva il ricorrente e chiedeva termine per rinnovare la notifica della domanda introduttiva e del decreto di fissazione dell'udienza in favore delle parti resistenti. Tuttavia il Giudice di pace, con l'ordinanza appellata, denegava la richiesta ed estingueva il giudizio.
A mezzo dell'impugnazione, l'appellante si duole innanzitutto dell'erronea declaratoria di estinzione del processo. Evidenzia in proposito come si imponesse la
- 2 - concessione del richiesto termine per la rinnovazione della notifica in favore delle parti resistenti.
Nel merito, la parte ripropone dinnanzi alla presente Autorità Giudiziaria le censure già avanzate innanzi al giudice di prime cure limitatamente all'addotto vizio di notifica del verbale presupposto alla cartella, oltre che della notifica della cartella medesima. Quanto al profilo da ultimo richiamato, contesta la difformità all'originale della relata di notifica della cartella, prodotta in copia, chiedendo l'esibizione dell'originale.
Si è costituito l chiedendo preliminarmente dichiararsi Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello formulato per non essere stato rispettato il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinnanzi all'Ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento di estinzione.
In ordine al merito, sostiene la legittimità del proprio operato e, a tal proposito, deposita la raccomandata n. 69536743633-8 del 30.05.2023, ricevuta il 12.06.2023, come prova della avvenuta notifica cartella di pagamento n. 07120230047270207000 opposta.
Del pari, si è costituito il che chiede dichiararsi l'inammissibilità Parte_2 dell'appello nella parte in cui è domandata al Tribunale la pronuncia sul merito della pretesa, assumendo la domanda di competenza, quanto al valore, del Giudice di pace ex art. 7 c.p.c.
Come prova della regolarità della contestazione dell'infrazione, invece, produce il verbale di accertamento della violazione al CDS sotteso alla cartella opposta. Specifica che l'infrazione era stata contestata all'odierno appellante nell'immediatezza dell'accertamento dell'illecito, così da rendere superflua la notifica successiva.
All'udienza del 22 gennaio 2025, rilevata la natura documentale della controversia, è stata fissata l'udienza ex art. 281 quinquies c.p.c., con i termini ex art. 189 c.p.c., al 5 novembre 2025, allorquando la causa è stata trattenuta in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato limitatamente alla declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado;
ciononostante, la domanda oppositoria è infondata e va rigettata nel merito per i motivi di seguito esplicati.
- 3 - Questioni di ordine logico inducono a scrutinare preliminarmente le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità dell'appello sollevate dalle parti appellate.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di inammissibilità prospettata da che CP_2 ha ritenuto unicamente esperibile avverso l'ordinanza di estinzione il rimedio della riassunzione del giudizio entro tre mesi.
Come è noto, i giudizi instaurati – come quello in esame – dopo il 25 giugno 2008 ricadono nella disciplina del nuovo art. 181 c.p.c., a mente del quale in caso di mancata comparizione alla prima udienza delle parti costituite, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti;
se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Invero, esigenze di economia processuale impongono che a fronte della carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, questo si estingua.
Ebbene, contro l'eventuale provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio ex artt. 181 e 309 c.p.c. sono ammissibili gli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass. n. 4989/2019, secondo la quale “ha errato il Tribunale di Roma, quale giudice dell'appello, che ha ritenuto non impugnabile l'ordinanza con cui il Giudice di pace ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio ritenendo che l'unico rimedio esperibile fosse quello della riassunzione. Essa non era possibile stante il carattere definitivo del giudizio da assegnarsi alla ordinanza”).
Pertanto, il rimedio azionato ad iniziativa dell'appellante risulta appropriato, nonché tempestivo quanto al termine di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento impugnato.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dal secondo cui il Parte_2
Tribunale, qualora annullasse l'ordinanza di estinzione, dovrebbe rimandare al giudice di pace territorialmente competente per valore per la decisione nel merito.
A tal proposito, giova evidenziare la tassatività delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Ne consegue che, una volta correttamente incardinato l'appello dinnanzi al giudice competente, lo stesso è chiamato a pronunciarsi anche sulla domanda originaria.
L'obiettivo è evitare che i processi si allunghino inutilmente con continui passaggi tra un grado e l'altro, garantendo che si arrivi a una decisione di merito nel minor tempo possibile. Del resto, è ricorrente il principio secondo il quale il doppio grado di merito non è un dogma assoluto e può essere derogato per ragioni di economia processuale (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 21102/2025).
- 4 - Le eccezioni preliminari formulate dalle parti appellate, in definitiva, sono infondate e non consentono la chiusura anticipata del gravame.
Si impone, pertanto, la delibazione dei profili di censura prospettati dall'appellante a mezzo dell'impugnazione.
Innanzitutto, la parte si duole dell'erroneità dell'ordinanza di estinzione del giudizio, nonostante la comparizione all'udienza fissata ex art. 181 c.p.c. e la richiesta di rinnovazione della notifica del ricorso in favore delle resistenti.
In parte qua, l'appello è fondato, atteso che l'estinzione del giudizio di primo grado risulta erroneamente dichiarata.
L'operato del giudice di prime cure non ha rispettato quanto è stato da tempo ribadito dalla giurisprudenza, in materia di controversie soggette al rito del lavoro, ove “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”(cfr. Cass., n. 7790/2007).
L'erroneità del provvedimento impugnato emerge dalla disamina della documentazione prodotta. L'appellante invero ha depositato i verbali di udienza dai quali si evince che in data 15 gennaio 2024 nessuna delle parti compariva e, pertanto, il giudice di pace rinviava l'udienza ai sensi del 181 c.p.c. Alla successiva udienza del 5 febbraio 2024 compariva il ricorrente, che chiedeva concedersi un termine per notificare nuovamente il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza. Il giudice di prime cure, all'esito della riserva assunta, dichiarava estinto il giudizio con provvedimento qui appellato.
La non conformità a legge dell'ordinanza che ha chiuso anticipatamente il giudizio impone il suo annullamento e la delibazione del merito della domanda originariamente proposta, nei limiti dei soli motivi di opposizione che l'appellante ha inteso riproporre in questa sede.
Segnatamente, l'appellante ha insistito per l'omessa notifica del verbale presupposto alla cartella, oltre che per la nullità della notifica della cartella stessa;
a tale ultimo proposito ha disconosciuto la copia della relata di notifica della raccomandata prodotta da chiedendo l'esibizione dell'originale. CP_2
Ebbene, la prima doglianza è manifestamente infondata.
- 5 - Dalla documentazione in atti si evince come la violazione al CdS di cui alla sanzione comminata sia stata contestata contemporaneamente alla commissione dell'illecito in data 15 novembre 2019 mediante verbale n. cc/16150442387.
Come noto, ai sensi dell'art. 201 Cds, la notifica del verbale è necessaria quando non è possibile la contestazione immediata, di modo da garantire la conoscenza al trasgressore della sanzione emessa a suo carico, esigenza che nella specie non si impone.
Del resto, il verbale elevato nei confronti dell'appellante dagli operanti richiamato in cartella coincide con quello versato in atti. Pertanto, l'attività demandata all'Ente impositore non è passibile di censure.
Parimenti è a dirsi per l'attività di riscossione devoluta all'Agente.
L'appellante ha contestato la conformità all'originale della copia versata in atti della relazione di notifica della cartella, istando per l'esibizione – per l'appunto - dell'originale.
Tuttavia, la censura prospettata nell'atto introduttivo risulta formulata in termini preventivi e generici, limitandosi l'appellante a richiedere l'originale della notifica, senza dedurre alcun elemento a sostegno della richiesta, come diversamente sostenuto dall'interpretazione giurisprudenziale.
A tal proposito va data continuità all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita' delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, non puo' limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”(cfr. Cass. n. 23426 2020 e Cass. n.23902/2017).
E' noto, altresì, come “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive”(cfr. in tal senso Cass. n.14713/2025).
- 6 - Infine, con riguardo a quest'ultimo punto, si deve ribadire quanto già graniticamente affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale “in tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. ex plurimis, Cass. n. 9246
/2015, Cass n. 24235 /2015 Cass. n. 21803 /2016).
La notifica della cartella di pagamento deve ritenersi perfezionata in data 12 giugno 2023 mediante consegna a persona di famiglia, così come si evince dalla copia prodotta.
Pertanto, l'opposizione proposta è infondata.
Sulla scorta di tutto quanto precede, in conclusione, nonostante la fondatezza del primo motivo di appello in rito, la domanda oppositoria formulata innanzi al primo giudice è infondata e va rigettata.
Quanto al governo delle spese del grado di appello, la valutazione complessiva dell'esito del giudizio induce a non applicare il principio della soccombenza tout court, bensì a compensare parzialmente le spese, con la conseguente condanna dell'appellante, soccombente quanto al prevalente profilo del merito dell'opposizione, al pagamento della sola metà dei compensi sostenuti dalle parti appellate costituite.
Le spese sono calcolate e liquidate come in dispositivo secondo quanto previsto dai parametri del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (fino a € 1.100) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese inerenti al giudizio di primo grado in quanto le parti resistenti non hanno espletato alcuna attività in quella sede, posto che la dichiarazione di estinzione del giudizio è avvenuta prima della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
P.Q.M.
- 7 - il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso nei confronti di e del
[...] Controparte_4
iscritto al n. 18241/2024, così provvede: Parte_2
1. accoglie l'appello nei limiti esposti in parte motiva;
per l'effetto,
2. annulla l'ordinanza di estinzione del giudizio n. R.G. 29358/2023 del Giudice di Pace di Pt_2
3. rigetta l'opposizione formulata dal ricorrente;
4. compensa tra le parti costituite le spese per la metà nel presente grado di giudizio e condanna al pagamento della restante metà, Parte_1 che liquida per compenso in tale entità in € 116,00 in favore di ciascuna parte appellata, e , oltre spese Parte_2 Controparte_5 generali;
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
5. nulla per le spese del primo grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice
(Dr Mario Ciccarelli)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione della Dottoressa Giulia Varriale, MOT mirato nominato con D.M. 22.10.2024.
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