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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 23/10/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 325/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Presidente dott.ssa IN CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, iscritta al n.
325 del Ruolo Generale dell'anno 2025
tra
l'Avv. MICHELUTTI Paolo del Foro di Udine (C.F.: ), C.F._1 elettivamente domiciliato a Udine, in via Codroipo n. 65, in proprio;
- ricorrente -
e
il (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste;
- resistente contumace -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Trieste;
- intervenuto -
1 OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002.
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 ai sensi degli artt.
281 undecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del decreto di
liquidazione di data 30 maggio 2025, disporre la liquidazione degli onorari secondo
l'importo richiesto da questo difensore avv. Paolo Michelutti nell'istanza di
liquidazione, giusta quantificazione formalizzata nella nota spese, somma diminuita ex
art. 106 bis D.P.R. 115/2002 o in diversa misura ritenuta di giustizia”.
Il Pubblico Ministero:
“Voglia la Corte d'Appello rigettare il ricorso”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° luglio 2025, l'avv. Paolo Michelutti del Foro di Udine proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dalla Corte d'Appello di Trieste il 30 maggio 2025, notificatogli in data 17 giugno 2025, relativo ai compensi per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale d'appello sub nn. 3768/2020
R.G.N.R. UD e 680/2024 R.G. App. nei confronti dell'imputata CP_3
Il ricorrente esponeva che, con il suddetto provvedimento di liquidazione, gli era stata riconosciuta per compensi la somma di euro 946,00, calcolata sulla base dei valori c.d. medi (euro 473 per la fase di studio;
euro 945 per la fase introduttiva;
euro 1.418 per la
2 fase decisionale), ridotti del 50% ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.M. n. 55/2014 e ulteriormente ridotti ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 per le prestazioni professionali rese in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Sosteneva il ricorrente che l'applicazione delle suddette riduzioni sui valori medi aveva condotto a una liquidazione inferiore ai valori minimi tabellari previsti dal D.M. n.
55/2014 e, comunque, incongrua;
in particolare, la riduzione del 50% di cui al citato art. 12 – a detta del ricorrente non motivata – non risultava corretta, posto che l'attività difensiva si era estrinsecata nella redazione di un atto d'appello oltremodo articolato e ben argomentato (oltre che nel tempestivo deposito delle conclusioni scritte) e che il caso oggetto dell'imputazione poteva ritenersi mediamente complicato.
Il ricorrente chiedeva quindi la liquidazione degli onorari nella misura indicata nell'istanza di liquidazione, con applicazione della sola diminuzione prevista ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
Il Pubblico Ministero chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 22 ottobre 2025 questo Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, sentite le argomentazioni e le conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso in fatto, l'opposizione svolta dall'avv. Michelutti è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto disattesa l'affermazione del ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una violazione dei minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014.
Ed invero, va ricordato che l'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, rubricato “Onorario e spese del difensore” prevede che: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale
3 in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Con riferimento, in particolare, alle prestazioni rese in regime di patrocinio a spese dello
Stato nel processo penale, l'art 106 bis del citato D.P.R. prevede poi che “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato siano ridotti ad un terzo”.
Con il D.M. n. 55/2014, il ha adottato il Regolamento recante Controparte_1
la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
In base all'art. 12 del predetto D.M., il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera; più specificamente, detta disposizione stabilisce infatti che “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,
4 che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, va ritenuto che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore dell'imputato abbia diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti e che ai detti valori medi ben può applicarsi la riduzione del 50% di cui all'art. 12, comma 1 del
D.M. n. 55/2014, cui si aggiunge l'ulteriore decurtazione prevista ex lege per le prestazioni rese in regime di patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 106 bis del
D.P.R. n. 115/2002 (cfr. sul punto da ultimo Cass. 14/2/2024, n. 4048, nello stesso senso Cass. 27/12/2023, n. 36059; Cass. 14/2/2022, n. 4759).
Va escluso, pertanto, che la liquidazione effettuata dalla Corte d'Appello con il provvedimento impugnato, costituisca violazione del minimo tariffario.
Quanto alla doglianza relativa al fatto che trattandosi di appello “oltremodo articolato e ben argomentato” non potevano comunque essere applicati i minimi di tariffa, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, richiamato dall'art. 170 del
D.P.R. n. 115/2002, il presente giudizio di opposizione è regolato dalle disposizioni previste dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c. per il rito semplificato di cognizione.
Trova quindi applicazione l'art. 281 undecies c.p.c., disposizione che richiama espressamente la norma di cui all'art. 163, comma 3 c.p.c. e, in particolare, il punto n.
5), a norma del quale che l'attore deve fornire “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali […] intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a produrre copia dell'istanza e del decreto di liquidazione dei compensi, nonché copia del decreto di citazione per il giudizio d'appello, senza tuttavia peritarsi di documentare l'attività difensiva svolta e, in
5 particolare, di depositare l'atto d'appello, del quale sottolinea il particolare pregio argomentativo nel ricorso, rimandando al fascicolo del procedimento penale che ovviamente non viene acquisito d'ufficio, essendo questo procedimento - si ripete – del tutto autonomo.
Non solo: a fronte del motivato provvedimento impugnato che dispone l'applicazione della riduzione del 50% di cui all'art. 12, comma 1 del D.M. n. 55/2014 sulla base della ritenuta “assenza di questioni particolarmente complesse in fatto e in diritto” (cfr. decreto di liquidazione, doc. 1 ricorrente), parte ricorrente si è limitato a sostenere genericamente che avrebbe confezionato un atto di appello ben articolato e argomentato, senza indicare partitamente nel ricorso quegli indici fissati dall'art. 12 del D.M. citato necessari per consentire al Giudice una valutazione oggettiva dell'attività.
In questo contesto, la generica istanza istruttoria formulata dal ricorrente volta ad acquisire l'intero fascicolo penale ovvero il solo atto di appello unitamente al verbale di udienza e alla sentenza pronunciata dalla Corte (cfr. la richiesta formulata a verbale all'udienza del 22/10/2025) si appalesa inammissibile ai sensi 281 undecies c.p.c., in quanto non spetta al Giudice civile ricercare la prova, ma al ricorrente fornirla.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla si dispone in ordine alle spese, non essendosi costituito il Controparte_1
.
[...]
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 22 ottobre 2025.
6 Il Presidente estensore
IN AR
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Presidente dott.ssa IN CAPARELLI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, iscritta al n.
325 del Ruolo Generale dell'anno 2025
tra
l'Avv. MICHELUTTI Paolo del Foro di Udine (C.F.: ), C.F._1 elettivamente domiciliato a Udine, in via Codroipo n. 65, in proprio;
- ricorrente -
e
il (P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato di Trieste;
- resistente contumace -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Trieste;
- intervenuto -
1 OGGETTO: Ricorso in opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002.
Causa discussa e rimessa in decisione all'udienza del 22 ottobre 2025 ai sensi degli artt.
281 undecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del decreto di
liquidazione di data 30 maggio 2025, disporre la liquidazione degli onorari secondo
l'importo richiesto da questo difensore avv. Paolo Michelutti nell'istanza di
liquidazione, giusta quantificazione formalizzata nella nota spese, somma diminuita ex
art. 106 bis D.P.R. 115/2002 o in diversa misura ritenuta di giustizia”.
Il Pubblico Ministero:
“Voglia la Corte d'Appello rigettare il ricorso”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1° luglio 2025, l'avv. Paolo Michelutti del Foro di Udine proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dalla Corte d'Appello di Trieste il 30 maggio 2025, notificatogli in data 17 giugno 2025, relativo ai compensi per l'attività difensiva svolta nel procedimento penale d'appello sub nn. 3768/2020
R.G.N.R. UD e 680/2024 R.G. App. nei confronti dell'imputata CP_3
Il ricorrente esponeva che, con il suddetto provvedimento di liquidazione, gli era stata riconosciuta per compensi la somma di euro 946,00, calcolata sulla base dei valori c.d. medi (euro 473 per la fase di studio;
euro 945 per la fase introduttiva;
euro 1.418 per la
2 fase decisionale), ridotti del 50% ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.M. n. 55/2014 e ulteriormente ridotti ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002 per le prestazioni professionali rese in regime di patrocinio a spese dello Stato.
Sosteneva il ricorrente che l'applicazione delle suddette riduzioni sui valori medi aveva condotto a una liquidazione inferiore ai valori minimi tabellari previsti dal D.M. n.
55/2014 e, comunque, incongrua;
in particolare, la riduzione del 50% di cui al citato art. 12 – a detta del ricorrente non motivata – non risultava corretta, posto che l'attività difensiva si era estrinsecata nella redazione di un atto d'appello oltremodo articolato e ben argomentato (oltre che nel tempestivo deposito delle conclusioni scritte) e che il caso oggetto dell'imputazione poteva ritenersi mediamente complicato.
Il ricorrente chiedeva quindi la liquidazione degli onorari nella misura indicata nell'istanza di liquidazione, con applicazione della sola diminuzione prevista ex art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, o comunque nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva. Controparte_1
Il Pubblico Ministero chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 22 ottobre 2025 questo Presidente, dichiarata la contumacia del resistente, sentite le argomentazioni e le conclusioni della parte ricorrente, si riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso in fatto, l'opposizione svolta dall'avv. Michelutti è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Va innanzitutto disattesa l'affermazione del ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una violazione dei minimi tabellari previsti dal D.M. n. 55/2014.
Ed invero, va ricordato che l'art. 82 del D.P.R. n. 115/2002, rubricato “Onorario e spese del difensore” prevede che: “L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale
3 in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Con riferimento, in particolare, alle prestazioni rese in regime di patrocinio a spese dello
Stato nel processo penale, l'art 106 bis del citato D.P.R. prevede poi che “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato siano ridotti ad un terzo”.
Con il D.M. n. 55/2014, il ha adottato il Regolamento recante Controparte_1
la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
In base all'art. 12 del predetto D.M., il compenso dell'avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera; più specificamente, detta disposizione stabilisce infatti che “ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate,
4 che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, va ritenuto che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il difensore dell'imputato abbia diritto ad un compenso che non deve essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti e che ai detti valori medi ben può applicarsi la riduzione del 50% di cui all'art. 12, comma 1 del
D.M. n. 55/2014, cui si aggiunge l'ulteriore decurtazione prevista ex lege per le prestazioni rese in regime di patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 106 bis del
D.P.R. n. 115/2002 (cfr. sul punto da ultimo Cass. 14/2/2024, n. 4048, nello stesso senso Cass. 27/12/2023, n. 36059; Cass. 14/2/2022, n. 4759).
Va escluso, pertanto, che la liquidazione effettuata dalla Corte d'Appello con il provvedimento impugnato, costituisca violazione del minimo tariffario.
Quanto alla doglianza relativa al fatto che trattandosi di appello “oltremodo articolato e ben argomentato” non potevano comunque essere applicati i minimi di tariffa, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, richiamato dall'art. 170 del
D.P.R. n. 115/2002, il presente giudizio di opposizione è regolato dalle disposizioni previste dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c. per il rito semplificato di cognizione.
Trova quindi applicazione l'art. 281 undecies c.p.c., disposizione che richiama espressamente la norma di cui all'art. 163, comma 3 c.p.c. e, in particolare, il punto n.
5), a norma del quale che l'attore deve fornire “l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali […] intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione”.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a produrre copia dell'istanza e del decreto di liquidazione dei compensi, nonché copia del decreto di citazione per il giudizio d'appello, senza tuttavia peritarsi di documentare l'attività difensiva svolta e, in
5 particolare, di depositare l'atto d'appello, del quale sottolinea il particolare pregio argomentativo nel ricorso, rimandando al fascicolo del procedimento penale che ovviamente non viene acquisito d'ufficio, essendo questo procedimento - si ripete – del tutto autonomo.
Non solo: a fronte del motivato provvedimento impugnato che dispone l'applicazione della riduzione del 50% di cui all'art. 12, comma 1 del D.M. n. 55/2014 sulla base della ritenuta “assenza di questioni particolarmente complesse in fatto e in diritto” (cfr. decreto di liquidazione, doc. 1 ricorrente), parte ricorrente si è limitato a sostenere genericamente che avrebbe confezionato un atto di appello ben articolato e argomentato, senza indicare partitamente nel ricorso quegli indici fissati dall'art. 12 del D.M. citato necessari per consentire al Giudice una valutazione oggettiva dell'attività.
In questo contesto, la generica istanza istruttoria formulata dal ricorrente volta ad acquisire l'intero fascicolo penale ovvero il solo atto di appello unitamente al verbale di udienza e alla sentenza pronunciata dalla Corte (cfr. la richiesta formulata a verbale all'udienza del 22/10/2025) si appalesa inammissibile ai sensi 281 undecies c.p.c., in quanto non spetta al Giudice civile ricercare la prova, ma al ricorrente fornirla.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve quindi essere rigettato.
Nulla si dispone in ordine alle spese, non essendosi costituito il Controparte_1
.
[...]
P. Q. M.
Il Presidente della Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis:
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trieste, il 22 ottobre 2025.
6 Il Presidente estensore
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