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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/06/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 827/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 827/23 R.G.AA.CC. promossa da:
Dott. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Marino e Anna R. Cazzella, Parte_1 con domicilio eletto presso il loro studio, per mandato su separato foglio in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Cataldi, con domicilio eletto presso lo studio dello Controparte_1 stesso, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato
CONVENUTA
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, davanti all'intestato Parte_1
Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la compagnia di Controparte_1 assicurazioni convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore che si quantifica nella somma di Euro 8.192,92 oltre
IVA o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di determinare, oltre ad interessi e rivalutazione;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, degli onorari ed accessori di legge sia con riferimento alla fase di mediazione obbligatoria, sia con riferimento a questo giudizio di merito”. L'attore esponeva di aver subito in data 21.08.2020 infiltrazioni nell'abitazione di sua proprietà in Gallipoli alla Via Bologna n. 16 e di aver notiziato dell'evento la compagnia di assicurazioni Controparte_1 precisando di aver fatto redigere una relazione di perizia dal geom. che aveva riscontrato i CP_2 danni e le relative opere e costi per il ripristino, quantificati in Euro 8.192,92, oltre IVA.
Sosteneva di essere stato contattato dalla compagnia convenuta solo successivamente all'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva dato esito negativo.
Lamentava che, benché il perito dell'assicurazione, dopo il sopralluogo, avesse fatto richiesta di altre foto relative alle opere di riparazione, pure trasmesse, la compagnia convenuta non aveva più dato seguito al risarcimento.
Si costituiva che, a sua volta, contestava quanto dedotto e rilevato da parte attrice e Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare, in via preliminare ed assorbente, la nullità dell'atto introduttivo per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, ossia per mancanza o genericità dei requisiti stabiliti dall'art. 163 nn.3) e 4) c.p.c., emettendo ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda proposta dal dott. perché infondata in fatto ed in diritto;
in estremo subordine, nella dengata Parte_1 ipotesi in cui l'attore dovesse fornire ampia ed inconfutabile prova del fatto costitutivo della propria domanda in tutta la sua estensione, accertare e contenere l'indennizzo eventualmente dovuto nei limiti di giustizia e, in ogni caso, nei termini delle condizioni generali e particolari della polizza sottoscritta dalle parti, con le esclusioni e le limitazioni ivi previste
e, comunque, previa decurtazione della franchigia fissa di Euro 250,00; dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione;
rigettare, per le ragioni innanzi spiegate, ogni altra avversa richiesta, ivi compresa la richiesta di condanna alle spese della procedura di mediazione;
condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, C.A. ed I.V.A. di legge. ”.
La convenuta rilevava la carenza di chiara e precisa esposizione dei fatti, senza indicare il titolo posto a fondamento della domanda, né le cause dell'evento e l'entità dei danni lamentati, per cui eccepiva la nullità ex art. 164, co.4, c.p.c..
Aggiungeva che tale genericità aveva caratterizzato anche la fase stragiudiziale, essendo rimasta priva di riscontro la richiesta di documentazione in ordine alla causa del danno ed al nesso eziologico e non essendo stata fornita una giustificazione riguardo al fatto che le operazioni di ricerca del danno avevano interessato tutta la cucina o non parti della stessa.
Produceva la polizza “Unipolsai Casa e Servizi” stipulata in data 03.05.2020 ed evidenziava che le Sezioni
2.4.5 e 2.4.6 delle condizioni generali, rispettivamente al punto denominato “Danni da Acqua” e “Ricerca del guasto”, precisando che era onere di parte attrice dimostrare non solo le cause del lamentato danno, ma soprattutto l'accidentalità dell'evento e la sua non riconducibilità alla vetustà e/o usura dell'impianto idrico, fermo restando la franchigia di Euro 250,00.
Rilevava la mancanza di prova in ordine all'asserita tubazione rotta, contestando il rifacimento dell'intera cucina, non previsto in polizza, essendo limitato il risarcimento alle sole parti danneggiate. Precisava che in assenza di prova in ordine al tubo rotto, il perito aveva quantificato il danno da bagnamento a termini di polizza in Euro 285,00.
Contestava il quantum richiesto, puntualizzando che non erano dovute le spese di mediazione, né la rivalutazione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° comma ed esperita la prova testimoniale, nonché CTU, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea risulta parzialmente fondata e, per quanto di ragione, andrà accolta per i motivi e nei soli limiti di seguito esposti.
Va premesso che effettivamente, come rilevato dalla società convenuta, l'atto di citazione é risultato privo di una chiara e completa esposizione dei fatti, atteso che l'attore non ha dato atto nella narrativa dell'atto di citazione e neppure allegato la polizza assicurativa, limitandosi a descrivere l'evento ed a formulare nelle conclusioni una richiesta di risarcimento in luogo di pagamento dell'indennizzo eventualmente dovuto secondo i termini di polizza;
tale lacuna, tuttavia, é stata superata grazie alle precisazioni della convenuta che ha pure prodotto copia della polizza assicurativa “Unipolsai Casa & Servizi” n. 1.39377.148.168232954, sanando, così, i vizi dell'atto introduttivo dal quale non emergeva il titolo su cui si fondava l'azione, costituito proprio dalla detta polizza.
Fatta questa precisazione e passando al merito, si rileva che la polizza in oggetto, nelle Condizioni Generali di Assicurazione, alla sezione 2.4.5 denominata “danni da acqua”, stabilisce che l'indennizzo é dovuto nelle ipotesi di “fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquami a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici igienici, di riscaldamento di....”, includendo, altresì, le ipotesi di “occlusione” dei medesimi impianti, fatta salva l'applicazione della franchigia di Euro 250,00 ed escludendo dall'indennizzo le ipotesi di corrosione, usura umidità e stillicidio.
Si osserva che la difesa della convenuta, soffermandosi sull'analisi di detta sezione, ha sostenuto che ai fini dell'operatività della polizza, l'attore avrebbe dovuto provare la causa della rottura del tubo, atteso che l'indennizzo risulta stabilito solo per cause accidentali e non riconducibili ad usura, aggiungendo che il rifacimento di tutta la cucina non é prevista in polizza, poiché la garanzia é limitata alle sole parti danneggiate.
Ebbene, nel caso di specie il danno, quantomeno in termini di “danno da bagnamento”, è stato oggettivamente riscontrato dalla stessa società convenuta, che tramite la società lo ha pure Controparte_3 quantificato in Euro 285,00.
Quanto alle cause di tale bagnamento, deve ragionevolmente escludersi che tale fenomeno sia riconducibile ad usura, atteso che l'immobile, in base allo stato generale emergente dalle foto in atti, risulta ben tenuto, curato e di epoca piuttosto recente, mentre non è stato possibile stabilire se tale bagnamento è stato causato da rottura del tubo o mera occlusione dello stesso. D'altronde l'attore ben avrebbe potuto ricercare il guasto mediante una video-ispezione, evitando addirittura di procedere a demolizioni, qualora si fosse trattato di mera occlusione.
Vero é che non é stato possibile visionare il tubo rotto, per cui il CTU, Ing. ha solo potuto Persona_1 constatare che dalle foto prodotte dall'attore “all'interno del vano disimpegno posto al piano terra e sottostante alla cucina, si evince chiaramente la presenza di varie chiazze sul controsoffitto in cartongesso e nella zona ad angolo con le pareti”, per cui “tenuto conto dell'ubicazione, della forma, del colore e della consistenza di dette macchie”, ha ritenuto “plausibile che le stesse siano riconducibili ad infiltrazioni localizzate dovute a perdite d'acqua derivanti dalla rottura di una condotta dell'impianto idrico installato nel vano cucina posto in corrispondenza al piano superiore”.
Al riguardo il geom. ha osservato che “seppure le fotografie fornite dall'attore (non datate) CP_4 ritraggono alcuni danni da bagnamento delle pannellature in cartongesso del corridoio sottostante il vano cucina, non é stato dimostrato né dal CTU e né dal Contraente in maniera certa ed inequivocabile se le stesse siano state provocate dalla rottura di una tubazione”, atteso che “i danni da bagnamento possono manifestarsi anche in caso di occlusione delle tubazioni di scarico con conseguente messa in pressione e fuoriuscita di acqua dagli innesti”, ritenendo che qualora “si fosse manifestata tale ultima circostanza é plausibile ipotizzare che, effettuando le consuete operazione di disocclusione, si sarebbe potuta risolvere la causa che avrebbe provocato i danni da bagnamento senza demolire la pavimentazione e sostituire la tubazione”.
L'ipotesi di mera occlusione del tubo non é stata esclusa dal CTU, il quale per tale evenienza ha pure quantificato il danno, al lordo della franchigia, nella misura di Euro 1.914,35.
Ciò posto, in assenza di prova in ordine all'effettiva rottura del tubo in oggetto, ipotizzando quantomeno che vi sia stata una occlusione della condotta della cucina, l'indennizzo viene stabilito in Euro 1.664,35, al netto della franchigia, oltre interessi dalla data della perizia fino all'effettivo soddisfo, trattandosi di una stima attualizzata a tale data.
Ogni altra domanda non espressamente affrontata viene rigettata per mancanza dei presupposti.
Le spese di causa stante la reciproca parziale soccombenza e l'esiguità delle somme accertante rispetto alla domanda, vengono compensate nella misura del 50% e liquidate come in dispositivo, cui andrà aggiunta la somma di Euro 50,11 portata dal bonifico eseguito dall'attore all'Organismo di mediazione.
Spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto
2) condanna al pagamento in favore di della somma di Euro 1.664,35, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi dalla data della perizia fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze di lite che Controparte_1 Parte_1 si liquidano, dedotta la compensazione parziale come in motivazione, in Euro 1.237,00, di cui Euro 237,00 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché Euro 50,11 per spese di mediazione.
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 27.06.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 27.06.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 827/23 R.G.AA.CC. promossa da:
Dott. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Marino e Anna R. Cazzella, Parte_1 con domicilio eletto presso il loro studio, per mandato su separato foglio in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Cataldi, con domicilio eletto presso lo studio dello Controparte_1 stesso, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato
CONVENUTA
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, davanti all'intestato Parte_1
Tribunale, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “condannare la compagnia di Controparte_1 assicurazioni convenuta al risarcimento del danno subito dall'attore che si quantifica nella somma di Euro 8.192,92 oltre
IVA o in quella maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di determinare, oltre ad interessi e rivalutazione;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese processuali, degli onorari ed accessori di legge sia con riferimento alla fase di mediazione obbligatoria, sia con riferimento a questo giudizio di merito”. L'attore esponeva di aver subito in data 21.08.2020 infiltrazioni nell'abitazione di sua proprietà in Gallipoli alla Via Bologna n. 16 e di aver notiziato dell'evento la compagnia di assicurazioni Controparte_1 precisando di aver fatto redigere una relazione di perizia dal geom. che aveva riscontrato i CP_2 danni e le relative opere e costi per il ripristino, quantificati in Euro 8.192,92, oltre IVA.
Sosteneva di essere stato contattato dalla compagnia convenuta solo successivamente all'esperimento del tentativo di mediazione, che aveva dato esito negativo.
Lamentava che, benché il perito dell'assicurazione, dopo il sopralluogo, avesse fatto richiesta di altre foto relative alle opere di riparazione, pure trasmesse, la compagnia convenuta non aveva più dato seguito al risarcimento.
Si costituiva che, a sua volta, contestava quanto dedotto e rilevato da parte attrice e Controparte_1 rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare, in via preliminare ed assorbente, la nullità dell'atto introduttivo per le ragioni esposte nella premessa del presente atto, ossia per mancanza o genericità dei requisiti stabiliti dall'art. 163 nn.3) e 4) c.p.c., emettendo ogni altro consequenziale provvedimento di legge;
in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda proposta dal dott. perché infondata in fatto ed in diritto;
in estremo subordine, nella dengata Parte_1 ipotesi in cui l'attore dovesse fornire ampia ed inconfutabile prova del fatto costitutivo della propria domanda in tutta la sua estensione, accertare e contenere l'indennizzo eventualmente dovuto nei limiti di giustizia e, in ogni caso, nei termini delle condizioni generali e particolari della polizza sottoscritta dalle parti, con le esclusioni e le limitazioni ivi previste
e, comunque, previa decurtazione della franchigia fissa di Euro 250,00; dichiarare non dovuto il cumulo di interessi e rivalutazione;
rigettare, per le ragioni innanzi spiegate, ogni altra avversa richiesta, ivi compresa la richiesta di condanna alle spese della procedura di mediazione;
condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre spese generali, C.A. ed I.V.A. di legge. ”.
La convenuta rilevava la carenza di chiara e precisa esposizione dei fatti, senza indicare il titolo posto a fondamento della domanda, né le cause dell'evento e l'entità dei danni lamentati, per cui eccepiva la nullità ex art. 164, co.4, c.p.c..
Aggiungeva che tale genericità aveva caratterizzato anche la fase stragiudiziale, essendo rimasta priva di riscontro la richiesta di documentazione in ordine alla causa del danno ed al nesso eziologico e non essendo stata fornita una giustificazione riguardo al fatto che le operazioni di ricerca del danno avevano interessato tutta la cucina o non parti della stessa.
Produceva la polizza “Unipolsai Casa e Servizi” stipulata in data 03.05.2020 ed evidenziava che le Sezioni
2.4.5 e 2.4.6 delle condizioni generali, rispettivamente al punto denominato “Danni da Acqua” e “Ricerca del guasto”, precisando che era onere di parte attrice dimostrare non solo le cause del lamentato danno, ma soprattutto l'accidentalità dell'evento e la sua non riconducibilità alla vetustà e/o usura dell'impianto idrico, fermo restando la franchigia di Euro 250,00.
Rilevava la mancanza di prova in ordine all'asserita tubazione rotta, contestando il rifacimento dell'intera cucina, non previsto in polizza, essendo limitato il risarcimento alle sole parti danneggiate. Precisava che in assenza di prova in ordine al tubo rotto, il perito aveva quantificato il danno da bagnamento a termini di polizza in Euro 285,00.
Contestava il quantum richiesto, puntualizzando che non erano dovute le spese di mediazione, né la rivalutazione.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. VI° comma ed esperita la prova testimoniale, nonché CTU, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
La domanda attorea risulta parzialmente fondata e, per quanto di ragione, andrà accolta per i motivi e nei soli limiti di seguito esposti.
Va premesso che effettivamente, come rilevato dalla società convenuta, l'atto di citazione é risultato privo di una chiara e completa esposizione dei fatti, atteso che l'attore non ha dato atto nella narrativa dell'atto di citazione e neppure allegato la polizza assicurativa, limitandosi a descrivere l'evento ed a formulare nelle conclusioni una richiesta di risarcimento in luogo di pagamento dell'indennizzo eventualmente dovuto secondo i termini di polizza;
tale lacuna, tuttavia, é stata superata grazie alle precisazioni della convenuta che ha pure prodotto copia della polizza assicurativa “Unipolsai Casa & Servizi” n. 1.39377.148.168232954, sanando, così, i vizi dell'atto introduttivo dal quale non emergeva il titolo su cui si fondava l'azione, costituito proprio dalla detta polizza.
Fatta questa precisazione e passando al merito, si rileva che la polizza in oggetto, nelle Condizioni Generali di Assicurazione, alla sezione 2.4.5 denominata “danni da acqua”, stabilisce che l'indennizzo é dovuto nelle ipotesi di “fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquami a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti idrici igienici, di riscaldamento di....”, includendo, altresì, le ipotesi di “occlusione” dei medesimi impianti, fatta salva l'applicazione della franchigia di Euro 250,00 ed escludendo dall'indennizzo le ipotesi di corrosione, usura umidità e stillicidio.
Si osserva che la difesa della convenuta, soffermandosi sull'analisi di detta sezione, ha sostenuto che ai fini dell'operatività della polizza, l'attore avrebbe dovuto provare la causa della rottura del tubo, atteso che l'indennizzo risulta stabilito solo per cause accidentali e non riconducibili ad usura, aggiungendo che il rifacimento di tutta la cucina non é prevista in polizza, poiché la garanzia é limitata alle sole parti danneggiate.
Ebbene, nel caso di specie il danno, quantomeno in termini di “danno da bagnamento”, è stato oggettivamente riscontrato dalla stessa società convenuta, che tramite la società lo ha pure Controparte_3 quantificato in Euro 285,00.
Quanto alle cause di tale bagnamento, deve ragionevolmente escludersi che tale fenomeno sia riconducibile ad usura, atteso che l'immobile, in base allo stato generale emergente dalle foto in atti, risulta ben tenuto, curato e di epoca piuttosto recente, mentre non è stato possibile stabilire se tale bagnamento è stato causato da rottura del tubo o mera occlusione dello stesso. D'altronde l'attore ben avrebbe potuto ricercare il guasto mediante una video-ispezione, evitando addirittura di procedere a demolizioni, qualora si fosse trattato di mera occlusione.
Vero é che non é stato possibile visionare il tubo rotto, per cui il CTU, Ing. ha solo potuto Persona_1 constatare che dalle foto prodotte dall'attore “all'interno del vano disimpegno posto al piano terra e sottostante alla cucina, si evince chiaramente la presenza di varie chiazze sul controsoffitto in cartongesso e nella zona ad angolo con le pareti”, per cui “tenuto conto dell'ubicazione, della forma, del colore e della consistenza di dette macchie”, ha ritenuto “plausibile che le stesse siano riconducibili ad infiltrazioni localizzate dovute a perdite d'acqua derivanti dalla rottura di una condotta dell'impianto idrico installato nel vano cucina posto in corrispondenza al piano superiore”.
Al riguardo il geom. ha osservato che “seppure le fotografie fornite dall'attore (non datate) CP_4 ritraggono alcuni danni da bagnamento delle pannellature in cartongesso del corridoio sottostante il vano cucina, non é stato dimostrato né dal CTU e né dal Contraente in maniera certa ed inequivocabile se le stesse siano state provocate dalla rottura di una tubazione”, atteso che “i danni da bagnamento possono manifestarsi anche in caso di occlusione delle tubazioni di scarico con conseguente messa in pressione e fuoriuscita di acqua dagli innesti”, ritenendo che qualora “si fosse manifestata tale ultima circostanza é plausibile ipotizzare che, effettuando le consuete operazione di disocclusione, si sarebbe potuta risolvere la causa che avrebbe provocato i danni da bagnamento senza demolire la pavimentazione e sostituire la tubazione”.
L'ipotesi di mera occlusione del tubo non é stata esclusa dal CTU, il quale per tale evenienza ha pure quantificato il danno, al lordo della franchigia, nella misura di Euro 1.914,35.
Ciò posto, in assenza di prova in ordine all'effettiva rottura del tubo in oggetto, ipotizzando quantomeno che vi sia stata una occlusione della condotta della cucina, l'indennizzo viene stabilito in Euro 1.664,35, al netto della franchigia, oltre interessi dalla data della perizia fino all'effettivo soddisfo, trattandosi di una stima attualizzata a tale data.
Ogni altra domanda non espressamente affrontata viene rigettata per mancanza dei presupposti.
Le spese di causa stante la reciproca parziale soccombenza e l'esiguità delle somme accertante rispetto alla domanda, vengono compensate nella misura del 50% e liquidate come in dispositivo, cui andrà aggiunta la somma di Euro 50,11 portata dal bonifico eseguito dall'attore all'Organismo di mediazione.
Spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto
2) condanna al pagamento in favore di della somma di Euro 1.664,35, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi dalla data della perizia fino all'effettivo soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze di lite che Controparte_1 Parte_1 si liquidano, dedotta la compensazione parziale come in motivazione, in Euro 1.237,00, di cui Euro 237,00 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge, nonché Euro 50,11 per spese di mediazione.
4) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 27.06.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 27.06.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini