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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/04/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 388/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per presene personalmente, l'avv. CRISTIANO Parte_1
MARIA CASSANMAGNAGO.
Per e nessuno è presente. Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita la parte presente a discutere oralmente la causa.
A questo punto l'avv. CRISTIANO MARIA CASSANMAGNAGO si riporta alla domanda proposta rappresentando che le spese relative all'anno 2022, stanti gli acconti versati dai conduttori, ammontano a residuai € 606,00 come riconosciuto dal proprio cliente nei messaggi “WatsApp” scambiati tra le parti. Si rimette al Tribunale per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quella relative alla fase preliminare di mediazione, chiedendo di essere autorizzato a non presenziare alla lettura della sentenza
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11:40.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti, essendo stato l'Avv. Cassamagnago autorizzato a non presenziarvi, e provvedendo all'immediato deposito telematico.
Verbale chiuso alle ore 12:34.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 388/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 388/2025 promossa
DA
, C.F. residente in [...] C.F._1
Don Minzoni 16, elettivamente domiciliato in Monza, via Felice Cavallotti n. 38 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Maria Cassanmagnago che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. e C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi residenti in [...]; CodiceFiscale_3
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: mancato pagamento canoni di locazione e spese condominiali maturati prima della risoluzione del contratto di locazione.
CONCLUSIONI PER LA PARE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione
- condannare i convenuti, e , al pagamento, in favore del Controparte_1 Controparte_2
OR , della somma di € 2.970,48, o di quella diversa somma, Parte_1
maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di legge dall'intervenuta messa in mora al saldo, a titolo di pagamento canoni locazione e spese condominiali ordinarie, come da contratto di locazione 31.10.2023 e refusione spese di mediazione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premettendo che in data 31.10.2020 aveva concesso in locazione a Parte_1
e l'immobile di sua proprietà sito in Lissone, via Cimabue Controparte_1 Controparte_2 n. 9, al canone annuo di € 6.600,00 da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate di pari importo, a cui aggiungere le spese condominiali ordinarie con versamento da effettuarsi direttamente in favore del avendo le parti consensualmente risolto in contratto di locazione nel mese di agosto CP_3
2023 ed avendogli i conduttori definitivamente riconsegnato il bene solo in data 31.8.2023, li ha convenuti in questa sede con le forme del rito locatizio chiedendone la condanna, in via solidale tra loro, alla corresponsione in proprio favore della somma di € 2.438,42 così ottenuta: € 2.200,00 a titolo di canoni di locazione relativi alle mensilità di maggio, giugno, luglio ed agosto 2023; € 1.478,42 a titolo di spese condominiali ordinarie maturate nel periodo 1.1.2022-31.8.2023, da cui avrebbero dovuto essere detratti € 1.100,00 versati a titolo di deposito cauzionale ed € 140,00 a compensazione dell'importo versato dai conduttori per la certificazione energetica relativa all'immobile.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto emesso in data 27.1.2025 alcuno dei resistenti ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio sicché all'udienza del 16.4.2025 ne
è stata dichiarata la contumacia.
Effettuato un brevissimo differimento al fine di consentire al ricorrente la produzione del consuntivo sopravvenuto relativo all'anno 2023, all'odierna udienza, stante la natura documentale del giudizio, previa discussione orale a cura della sola parte costituita ed all'esito della Camera di Consiglio, la causa può essere decisa come segue, in sostanziale conformità alla domanda proposta.
Emerge, infatti, documentalmente come in data 31.10.2020 le parti in causa avessero stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile, posto al piano secondo e di proprietà del ricorrente, posto all'interno del fabbricato sito in Lissone, via Cimabue n. 9, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuato al foglio 40, mappale 360, subalterno 16 (cfr. in tal senso il documento n. 1).
Il ricorrente ha documentato l'avvenuta registrazione del contratto di locazione (cfr. in tal senso l'ultimo foglio del documento n. 1) dalla cui lettura si evince come il canone annuo posto a carico dei conduttori fosse pari ad € 6.600,00, da corrispondersi in 12 rate anticipate di pari importo (art. 2), oltre alle spese condominiali ordinarie il cui versamento avrebbe dovuto essere effettuato direttamente in favore del Condominio (art. 4) previo diritto dei conduttori di prendere visione dei relativi giustificativi di spesa.
Altrettanto documentalmente emerge come in data 13.9.2023 il ricorrente abbia trasmesso all'Agenzia delle Entrate una comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto di locazione (cfr. in tal senso il documento n. 2), avendo rappresentato in questa sede come le parti avessero deciso di risolvere consensualmente il contratto a seguito delle mutate esigenze abitative dei conduttori.
Rilasciato l'immobile spettava, tuttavia, a questi ultimi documentare di avere definito ogni pendenza economica in essere con il locatore per effetto ed in conseguenza della stipulazione del contratto di locazione, avendo la difesa attorea allegato, in ottemperanza all'unico onere processuale posto a carico di quest'ultima, il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di maggio, giugno, luglio ed agosto 2023.
La contumacia dei resistenti ha impedito loro di fornire la necessaria prova del pagamento e, in ogni caso, anche volendosene prescindere rappresenta un indice piuttosto sintomatico dell'assenza di reali contestazioni in merito.
Spetta, pertanto, parte ricorrente la residua somma di € 2.200,00 quale residuo credito non onorato a titolo di canone, da cui detrarre l'importo corrisposto a titolo di deposito cauzionale ed ulteriori €
140,00 per la rifusione del certificato di prestazione energetica dell'immobile e, sulla somma residua di € 960,00, a cui aggiungere gli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della messa mora (cfr. in tal senso il documento n. 6) sino a quella di deposito del ricorso introduttivo e, successivamente, nella maggior misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Quanto agli oneri accessori, ovverosia alle spese condominiali ordinarie relative al periodo 1.1.2022-
31.8.2023 contrattualmente poste a carico dei conduttori, la difesa del ricorrente, integrando in parte qua la documentazione inizialmente depositata costituita unicamente dal consuntivo relativo all'anno
2022, ha prodotto anche quello, regolarmente approvato dall'assemblea condominiale, relativo all'annata successiva in tal modo suffragando appieno il proprio ulteriore diritto di credito che, in via definitiva, sarebbe costituito dalle seguenti somme:
- € 1.318,75 relativo all'anno 2022 frutto del seguente calcolo: € 1.414,67 addebitate all'unità
15 + € 143,46 addebitate all'unità 31 – 201,58 a titolo di spese generali di proprietà relative all'unità 15 – 37,80 a titolo di spese generali di proprietà relative all'unità 31;
- € 782,32 relativo all'anno 2023 frutto del seguente calcolo: € 1.277,57 addebitate all'unità 15
+ € 146,45 addebitate all'unità 31 – 210,97 a titolo di spese generali di proprietà relative all'unità 15 – 39,57 a titolo di spese generali di proprietà relative all'unità 31, con successiva divisione del totale per dodici mensilità ed addebito per i soli della somma corrispondente ai soli 8 mesi in cui si è protratta l'occupazione dell'immobile.
In definitiva, quindi, la somma che dovrebbe essere essere ancora corrisposta dagli ex conduttori a titolo di spese condominiali ordinarie per il periodo compreso tra il 1.1.2022 ed il 31.8.2023 sarebbe pari ad € 2.101,07 sennonché a verbale dell'odierna udienza la difesa attorea ha dato atto, richiamando a tal fine la messaggistica WattsApp intercorsa tra le parti, come il credito residuo sul consuntivo relativo all'anno 2022 è pari al minor importo di € 606,00.
Ne consegue che l'importo relativo agli oneri accessori va rideterminato in complessivi € 1.388,32 a cui vanno aggiunti gli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della messa mora sino a quella di deposito del ricorso introduttivo e, successivamente, nella maggior misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino alla data dell'effettivo soddisfo.
All'accoglimento della domanda proposta segue la condanna dei resistenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, ivi comprese quelle relative all'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come integrati dal D.M. n. 147/2022, per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta, condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a corrispondere in favore di la
[...] Parte_1
complessiva somma di € 2.348,32, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data del 14.2.2024 sino a quella del 21.1.2025 e, successivamente, nella misura prevista dall'art. 1224, comma 4, c.c. sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere in favore Controparte_1 Controparte_2 di le spese di lite sostenute nell'ambito del presente Parte_1 procedimento che si liquidano in € per la fase incidentale di mediazione, di cui 211,68 per spese esenti e 284,00 a titolo di compensi relativi alla fase di attivazione, e in complessivi €
1.850,10 per la fase propriamente giudiziale, di cui 149,10 per spese esenti e 1.701,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo qualora non detraibile, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura in assenza della parte ed allegazione al verbale con immediato deposito telematico.
Così deciso in Monza in data 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5892/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
+ 1 Controparte_1
RESISTENTI
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 11:00 innanzi al dott. Carlo Albanese, sono comparsi:
Per presene personalmente, l'avv. CRISTIANO Parte_1
MARIA CASSANMAGNAGO.
Per e nessuno è presente. Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita la parte presente a discutere oralmente la causa.
A questo punto l'avv. CRISTIANO MARIA CASSANMAGNAGO si riporta alla domanda proposta rappresentando che le spese relative all'anno 2022, stanti gli acconti versati dai conduttori, ammontano a residuai € 606,00 come riconosciuto dal proprio cliente nei messaggi “WatsApp” scambiati tra le parti. Si rimette al Tribunale per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quella relative alla fase preliminare di mediazione, chiedendo di essere autorizzato a non presenziare alla lettura della sentenza
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Verbale chiuso alle ore 11:40.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti, essendo stato l'Avv. Cassamagnago autorizzato a non presenziarvi, e provvedendo all'immediato deposito telematico.
Verbale chiuso alle ore 12:34.
Il Giudice
dott. Carlo Albanese N. R.G. 388/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 388/2025 promossa
DA
, C.F. residente in [...] C.F._1
Don Minzoni 16, elettivamente domiciliato in Monza, via Felice Cavallotti n. 38 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Maria Cassanmagnago che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, C.F. e C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, entrambi residenti in [...]; CodiceFiscale_3
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: mancato pagamento canoni di locazione e spese condominiali maturati prima della risoluzione del contratto di locazione.
CONCLUSIONI PER LA PARE RICORRENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione
- condannare i convenuti, e , al pagamento, in favore del Controparte_1 Controparte_2
OR , della somma di € 2.970,48, o di quella diversa somma, Parte_1
maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di legge dall'intervenuta messa in mora al saldo, a titolo di pagamento canoni locazione e spese condominiali ordinarie, come da contratto di locazione 31.10.2023 e refusione spese di mediazione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, premettendo che in data 31.10.2020 aveva concesso in locazione a Parte_1
e l'immobile di sua proprietà sito in Lissone, via Cimabue Controparte_1 Controparte_2 n. 9, al canone annuo di € 6.600,00 da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate di pari importo, a cui aggiungere le spese condominiali ordinarie con versamento da effettuarsi direttamente in favore del avendo le parti consensualmente risolto in contratto di locazione nel mese di agosto CP_3
2023 ed avendogli i conduttori definitivamente riconsegnato il bene solo in data 31.8.2023, li ha convenuti in questa sede con le forme del rito locatizio chiedendone la condanna, in via solidale tra loro, alla corresponsione in proprio favore della somma di € 2.438,42 così ottenuta: € 2.200,00 a titolo di canoni di locazione relativi alle mensilità di maggio, giugno, luglio ed agosto 2023; € 1.478,42 a titolo di spese condominiali ordinarie maturate nel periodo 1.1.2022-31.8.2023, da cui avrebbero dovuto essere detratti € 1.100,00 versati a titolo di deposito cauzionale ed € 140,00 a compensazione dell'importo versato dai conduttori per la certificazione energetica relativa all'immobile.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto emesso in data 27.1.2025 alcuno dei resistenti ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio sicché all'udienza del 16.4.2025 ne
è stata dichiarata la contumacia.
Effettuato un brevissimo differimento al fine di consentire al ricorrente la produzione del consuntivo sopravvenuto relativo all'anno 2023, all'odierna udienza, stante la natura documentale del giudizio, previa discussione orale a cura della sola parte costituita ed all'esito della Camera di Consiglio, la causa può essere decisa come segue, in sostanziale conformità alla domanda proposta.
Emerge, infatti, documentalmente come in data 31.10.2020 le parti in causa avessero stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo avente ad oggetto l'immobile, posto al piano secondo e di proprietà del ricorrente, posto all'interno del fabbricato sito in Lissone, via Cimabue n. 9, al N.C.E.U. del medesimo Comune individuato al foglio 40, mappale 360, subalterno 16 (cfr. in tal senso il documento n. 1).
Il ricorrente ha documentato l'avvenuta registrazione del contratto di locazione (cfr. in tal senso l'ultimo foglio del documento n. 1) dalla cui lettura si evince come il canone annuo posto a carico dei conduttori fosse pari ad € 6.600,00, da corrispondersi in 12 rate anticipate di pari importo (art. 2), oltre alle spese condominiali ordinarie il cui versamento avrebbe dovuto essere effettuato direttamente in favore del Condominio (art. 4) previo diritto dei conduttori di prendere visione dei relativi giustificativi di spesa.
Altrettanto documentalmente emerge come in data 13.9.2023 il ricorrente abbia trasmesso all'Agenzia delle Entrate una comunicazione di avvenuta risoluzione del contratto di locazione (cfr. in tal senso il documento n. 2), avendo rappresentato in questa sede come le parti avessero deciso di risolvere consensualmente il contratto a seguito delle mutate esigenze abitative dei conduttori.
Rilasciato l'immobile spettava, tuttavia, a questi ultimi documentare di avere definito ogni pendenza economica in essere con il locatore per effetto ed in conseguenza della stipulazione del contratto di locazione, avendo la difesa attorea allegato, in ottemperanza all'unico onere processuale posto a carico di quest'ultima, il mancato pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di maggio, giugno, luglio ed agosto 2023.
La contumacia dei resistenti ha impedito loro di fornire la necessaria prova del pagamento e, in ogni caso, anche volendosene prescindere rappresenta un indice piuttosto sintomatico dell'assenza di reali contestazioni in merito.
Spetta, pertanto, parte ricorrente la residua somma di € 2.200,00 quale residuo credito non onorato a titolo di canone, da cui detrarre l'importo corrisposto a titolo di deposito cauzionale ed ulteriori €
140,00 per la rifusione del certificato di prestazione energetica dell'immobile e, sulla somma residua di € 960,00, a cui aggiungere gli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della messa mora (cfr. in tal senso il documento n. 6) sino a quella di deposito del ricorso introduttivo e, successivamente, nella maggior misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino alla data dell'effettivo soddisfo.
Quanto agli oneri accessori, ovverosia alle spese condominiali ordinarie relative al periodo 1.1.2022-
31.8.2023 contrattualmente poste a carico dei conduttori, la difesa del ricorrente, integrando in parte qua la documentazione inizialmente depositata costituita unicamente dal consuntivo relativo all'anno
2022, ha prodotto anche quello, regolarmente approvato dall'assemblea condominiale, relativo all'annata successiva in tal modo suffragando appieno il proprio ulteriore diritto di credito che, in via definitiva, sarebbe costituito dalle seguenti somme:
- € 1.318,75 relativo all'anno 2022 frutto del seguente calcolo: € 1.414,67 addebitate all'unità
15 + € 143,46 addebitate all'unità 31 – 201,58 a titolo di spese generali di proprietà relative all'unità 15 – 37,80 a titolo di spese generali di proprietà relative all'unità 31;
- € 782,32 relativo all'anno 2023 frutto del seguente calcolo: € 1.277,57 addebitate all'unità 15
+ € 146,45 addebitate all'unità 31 – 210,97 a titolo di spese generali di proprietà relative all'unità 15 – 39,57 a titolo di spese generali di proprietà relative all'unità 31, con successiva divisione del totale per dodici mensilità ed addebito per i soli della somma corrispondente ai soli 8 mesi in cui si è protratta l'occupazione dell'immobile.
In definitiva, quindi, la somma che dovrebbe essere essere ancora corrisposta dagli ex conduttori a titolo di spese condominiali ordinarie per il periodo compreso tra il 1.1.2022 ed il 31.8.2023 sarebbe pari ad € 2.101,07 sennonché a verbale dell'odierna udienza la difesa attorea ha dato atto, richiamando a tal fine la messaggistica WattsApp intercorsa tra le parti, come il credito residuo sul consuntivo relativo all'anno 2022 è pari al minor importo di € 606,00.
Ne consegue che l'importo relativo agli oneri accessori va rideterminato in complessivi € 1.388,32 a cui vanno aggiunti gli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della messa mora sino a quella di deposito del ricorso introduttivo e, successivamente, nella maggior misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. sino alla data dell'effettivo soddisfo.
All'accoglimento della domanda proposta segue la condanna dei resistenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, ivi comprese quelle relative all'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come integrati dal D.M. n. 147/2022, per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento della domanda proposta, condanna e Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, a corrispondere in favore di la
[...] Parte_1
complessiva somma di € 2.348,32, oltre interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data del 14.2.2024 sino a quella del 21.1.2025 e, successivamente, nella misura prevista dall'art. 1224, comma 4, c.c. sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- condanna e in solido tra loro, a rifondere in favore Controparte_1 Controparte_2 di le spese di lite sostenute nell'ambito del presente Parte_1 procedimento che si liquidano in € per la fase incidentale di mediazione, di cui 211,68 per spese esenti e 284,00 a titolo di compensi relativi alla fase di attivazione, e in complessivi €
1.850,10 per la fase propriamente giudiziale, di cui 149,10 per spese esenti e 1.701,00 per compensi, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo qualora non detraibile, come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura in assenza della parte ed allegazione al verbale con immediato deposito telematico.
Così deciso in Monza in data 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Carlo Albanese