Ordinanza collegiale 3 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 11 marzo 2021
Sentenza 29 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 29/10/2021, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01413/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02268/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2268 del 2010, proposto da
OL EL, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Frati e Nicola Laurito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Viareggio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Lidia Iascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
dell’amministrazione comunale intimata al risarcimento in favore del ricorrente dei danni patiti dal ricorrente per effetto del ritardo colposo nel provvedere sull’istanza d’autorizzazione paesaggistica prot. n. 66242, prot. E.P. n. 2321 e sulla d.i.a. prot. n. 66265, prot. E.P. n. 2322, entrambe presentate in data 18.10.2005.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Pierpaolo Grauso nell'udienza straordinaria del giorno 29 settembre 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., introdotto dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor OL EL è proprietario in Viareggio, alla via Mazzini 36 – 38, di un fabbricato che nel 2005 era costituito da un’unica unità a uso residenziale, distribuita su due piani fuori terra e corredata da resede sul retro, dove erano ubicate alcune superfetazioni. Sull’immobile, ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico, erano ammessi interventi di ristrutturazione edilizia con vincoli e limitazioni, ai sensi dell’art. 12.4 delle norme di attuazione del P.R.G. allora vigente.
Il ricorrente espone di aver depositato, in data 18 ottobre 2005, la denuncia di inizio di attività prot. n. 66265 per la ristrutturazione dell’immobile. Il progetto prevedeva l’aumento dei piani da due a tre e il frazionamento del medesimo in due unità, una a uso commerciale ai piani terra e primo e l’altra a uso residenziale ai piani primo e secondo.
Contestualmente alla d.i.a. edilizia, egli domandava il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004.
Con atto del 16 febbraio 2006, il Comune chiedeva documentazione integrativa, che veniva depositata dal signor EL il successivo 21 febbraio 2006. Seguiva la nota dell’11 aprile 2006, con cui l’Ufficio Edilizia privata comunicava all’interessato che il Collegio degli esperti aveva ritenuto opportuno rinviare l’espressione del proprio parere, richiedendo una soluzione progettuale che prevedesse il mantenimento della quota in facciata del primo solaio ed una integrazione sulla descrizione dei materiali.
Il 15 aprile 2006 il tecnico del ricorrente depositava un nuovo progetto. All’esito di apposita audizione le parti concordavano la soluzione progettuale definitiva, i cui elaborati venivano formalmente presentati il 9 giugno 2006.
Ricevuto il parere favorevole del Collegio degli esperti, con atto del 12 luglio 2006 il Comune trasmetteva alla competente Soprintendenza la proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza comunicava la propria intenzione di non esercitare il proprio potere di annullamento ex art. 159 co. 3 d.lgs. n. 42/2004, quindi il Comune rilasciava l’autorizzazione con provvedimento del 3 ottobre 2006.
Nel frattempo, prosegue il ricorrente, era entrato in vigore il nuovo regolamento edilizio comunale approvato con deliberazione n. 23 del 27 aprile 2006, e con esso una diversa disciplina, incidente sotto vari profili sul progetto di ristrutturazione da lui presentato. Questo avrebbe comportato la necessità di predisporre un nuovo progetto, diminuendo la consistenza delle relative opere in conformità alla disciplina regolamentare sopravvenuta.
Il nuovo progetto ha ricevuto l’assenso paesaggistico con l’autorizzazione n. 336 del 26 giugno 2007. È seguita, da parte del Comune, la quantificazione delle somme dovute a titolo di “monetizzazione” delle aree da destinare a parcheggio, mentre il signor EL ha assunto l’obbligo, attraverso la sottoscrizione di apposito atto notarile, di costituire e mantenere il numero delle unità immobiliari come individuate nell’elaborato che rappresenta lo stato di progetto nella pratica edilizia presentata.
Solo a quel punto si poteva finalmente dar corso ai lavori, che venivano effettivamente iniziati il 10 aprile 2008, con successive varianti in corso d’opera.
1.1. Tanto premesso in fatto, il ricorrente agisce per sentir condannare il Comune di Viareggio al risarcimento dei danni che assume di aver subito in conseguenza del ritardo occorso nel provvedere sull’istanza di autorizzazione paesaggistica da lui presentata il 18 ottobre 2005.
Secondo la prospettazione, il titolo avrebbe dovuto essere rilasciato o negato nel termine di sessanta giorni disciplinato dall’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004. Il ritardo nell’espletamento dell’istruttoria e nella conclusione del procedimento, imputabile al Comune, avrebbe causato la sottoposizione dell’intervento al nuovo regolamento edilizio, entrato in vigore il 13 maggio 2006 e recante disposizioni più restrittive rispetto a quelle pregresse.
In particolare, i pregiudizi cagionati dalla condotta inerte del Comune consisterebbero nelle seguenti voci di danno:
- costi sostenuti a causa della necessità di predisporre un nuovo progetto dell’intervento, conforme al R.E. sopravvenuto;
- ridimensionamento della volumetria di progetto in relazione ai criteri di calcolo imposti dal nuovo R.E., tradottosi in una minore superficie del fondo commerciale realizzato al piano terra, con corrispondente diminuzione di valore dell’immobile;
- esborso della somma di euro 34.458,90 a titolo di “monetizzazione” delle aree da destinare a parcheggio, ai sensi degli artt. 13.5 e 23.2 del nuovo regolamento edilizio;
- perdita di valore del bene correlata all’impossibilità di frazionare in due unità l’appartamento realizzato, in applicazione della determinazione dirigenziale n. 718/2007, anch’essa sopravvenuta, e per effetto della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo del 18 gennaio 2008;
- mancato sfruttamento economico del bene per un anno;
- maggiori costi di costruzione sostenuti.
Il pregiudizio economico complessivamente sofferto è quantificato dal ricorrente in euro 412.758,90.
1.2. Resiste al ricorso il Comune di Viareggio, che conclude per il rigetto della domanda.
1.3. La causa, istruita documentalmente e mediante l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti nell’udienza straordinaria del 29 settembre 2021, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato del T.A.R. CA approvato dal C.P.G.A. per l’anno in corso e tenutasi da remoto, in video conferenza, come stabilito dall’art. 87 co. 4- bis c.p.a., introdotto dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021.
2. Come riferito in narrativa, il signor OL EL agisce per il risarcimento dei danni che afferma di aver patito per effetto del ritardato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da lui chiesta, il 18 ottobre 2005, relativamente alla ristrutturazione dello stabile di sua proprietà in Viareggio, alla via Mazzini.
Il ricorrente imputa al Comune di Viareggio di avere atteso quattro mesi prima di avviare l’esame della pratica, quindi di avere sollecitato la presentazione di un progetto modificato, salvo, a fronte delle modifiche da lui predisposte, concordare una soluzione progettuale definitiva di fatto coincidente con quella originariamente respinta. Inoltre il Comune, ai fini del rilascio del titolo, avrebbe fatto erronea applicazione del procedimento disciplinato dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, anziché della norma transitoria di cui all’art. 159 del medesimo d.lgs. n. 42/2004, con ciò ritardando ulteriormente il rilascio dell’autorizzazione.
Nelle more del procedimento è entrato in vigore il nuovo regolamento edilizio comunale, circostanza che avrebbe reso necessario redigere un nuovo progetto di ristrutturazione, diminuendo la consistenza dell’intervento per adeguarlo alla disciplina sopravvenuta.
Il nuovo progetto è stato presentato dal signor EL con d.i.a. dell’11 aprile 2007, e la relativa autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata il 26 giugno successivo. Esso prevede volumetrie ridotte rispetto al progetto presentato nel 2005, per un minor valore dell’immobile stimato in oltre 130 mila euro.
A questo dovrebbero aggiungersi gli importi corrisposti al Comune a titolo di “monetizzazione” degli spazi a parcheggio richiesti dal nuovo R.E., dei quali il ricorrente non disponeva, e l’ulteriore perdita di valore dovuta all’impossibilità di frazionare in due unità l’appartamento realizzato al primo piano del fabbricato, quantificata in 180.900,00 euro.
Il quadro delle voci di danno che il ricorrente riconduce ai ritardi del Comune è completato dal mancato sfruttamento economico del bene per almeno un anno e dai maggiori costi di costruzione, oltre che dalle spese affrontate per la redazione del nuovo progetto.
2.1. Il Comune di Viareggio eccepisce l’inammissibilità del ricorso, giacché le doglianze del signor EL investirebbero la prima fase della vicenda, originata dalla d.i.a. e dall’istanza di autorizzazione paesaggistica dell’ottobre 2005, la quale si sarebbe tuttavia conclusa in virtù della presentazione di una nuova d.i.a. e di una nuova domanda di autorizzazione nell’aprile – maggio 2007, previa incondizionata rinuncia del ricorrente ai titoli già conseguiti.
Nel merito, il Comune sostiene che l’originaria domanda di autorizzazione paesaggistica, alla data di presentazione, non era completa e pertanto non poteva produrre alcun effetto in termini di decorrenza del termine per il suo perfezionamento. Anche a voler seguire, per mera ipotesi, la tesi del ricorrente, il procedimento non avrebbe potuto concludersi prima del 27 maggio 2006, con la conseguenza che il sopravvenire della nuova regolamentazione edilizia non sarebbe dipeso dai ritardi dell’amministrazione, bensì dalla stessa condotta del ricorrente.
L’amministrazione resistente aggiunge peraltro che, in ogni caso, il regolamento edilizio del 2006 non avrebbe modificato in peius il calcolo dei volumi utili da computare ai fini della ristrutturazione, così come non avrebbe introdotto alcun nuovo divieto di frazionamento, già presente nella disciplina di P.R.G. in vigore al momento della presentazione della prima istanza di autorizzazione paesaggistica, al pari dell’obbligo della dotazione minima di posti a parcheggio e della correlativa facoltà di monetizzazione, introdotta dalla delibera consiliare n. 55/2000. Le sopravvenienze normative non avrebbero, pertanto, inciso in alcun modo sulla consistenza dell’intervento realizzato dal ricorrente, il quale ben avrebbe potuto attivarsi in sede amministrativa o giurisdizionale per evitare ogni pregiudizio.
2.1.1. Il ricorso è fondato, e può essere accolto, per quanto di ragione.
All’epoca in cui venne presentata dall’odierno ricorrente la prima istanza di autorizzazione paesaggistica relativa alla ristrutturazione dello stabile di via Mazzini 36 – 38, in materia vigeva il regime transitorio dettato dall’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004 (l’autorizzazione paesaggistica “a regime”, di cui al precedente art. 146, sarebbe entrata in vigore dal 1 gennaio 2010). La norma stabiliva che l’autorizzazione venisse “ rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta ”, decorso il quale era data facoltà agli interessati di rivolgersi in via sostitutiva alla Soprintendenza.
Nella specie è pacifico che, a fronte del deposito dell’istanza di autorizzazione da parte del signor EL, il primo atto del Comune è consistito nella richiesta di integrazione della pratica trasmessa con nota del 16 febbraio 2006, cui il ricorrente ha risposto con un primo invio del 21 febbraio ed un secondo invio del 28 marzo.
È seguito il parere del Collegio degli esperti del Comune, in data 11 aprile 2006, con il quale si richiedeva una soluzione che prevedesse “ il mantenimento della quota in facciata del primo solaio, ed una integrazione sulla descrizione dei materiali ”. Il ricorrente ha quindi provveduto a modificare il progetto nel senso indicato dal Collegio, che tuttavia nella seduta del 5 maggio 2006 si è di nuovo pronunciato in senso contrario, non reputando soddisfatta “ la precedente osservazione relativa al solaio ”.
Il progetto è stato infine approvato dal Collegio nella successiva seduta del 15 giugno, previa audizione del progettista; e il 12 luglio il Comune ha formulato la propria proposta di autorizzazione paesaggistica, che ha ricevuto il nulla osta della Soprintendenza il 31 agosto ed è stata seguita dal rilascio dell’autorizzazione il 3 ottobre 2006.
Tra la presentazione dell’istanza e il rilascio del titolo è trascorso circa un anno. Per una migliore comprensione della vicenda, la sequenza procedimentale può essere scomposta in diverse fasi, la prima delle quali coincide con il periodo intercorso tra la presentazione della domanda, protocollata il 18 ottobre 2005, e la prima richiesta comunale di integrazione documentale del 16 febbraio 2006: circa quattro mesi, durante i quali nessuna attività è stata posta in essere dal Comune, senza che possa aderirsi alla tesi secondo cui le carenze della pratica avrebbero impedito il decorso del termine massimo di durata del procedimento. In contrario, basti richiamare il tenore letterale del citato art. 159 d.lgs. n. 42/2004, in forza del quale entro sessanta giorni dalla richiesta l’autorizzazione deve essere “rilasciata o negata”, vale a dire che il procedimento deve essere concluso anche negativamente per l’interessato, a conferma della decorrenza dalla richiesta dall’autorizzazione; e, del resto, il medesimo art. 159 cit. stabilisce che il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale, a ulteriore conferma del fatto che di per sé l’eventuale incompletezza della pratica non ne impedisce la decorrenza, essendo l’amministrazione comunque onerata di provvedere, se del caso avvalendosi della richiesta di integrazione e della connessa sospensione.
La seconda fase si apre con la richiesta di integrazione documentale formulata dal Comune il 16 febbraio 2006, quando oramai il termine di sessanta giorni era ampiamente scaduto, e termina con il primo parere espresso dal Collegio degli esperti l’11 aprile.
Per l’approvazione del progetto da parte del Collegio degli esperti sono quindi occorsi poco più di due mesi. Perché possa dirsi se la durata di questa terza fase sia stata giustificata, è necessario verificare in concreto il contenuto delle diverse soluzioni progettuali predisposte dal ricorrente per adeguarsi alle indicazioni del Collegio che, lo si ricorda, con il parere dell’11 aprile aveva chiesto una soluzione che garantisse il mantenimento in facciata della quota del solaio (balcone), e con il parere del 5 maggio aveva rifiutato la proposta progettuale del ricorrente giudicandola non conforme alle indicazioni impartite.
Il raffronto tra i progetti esaminati e giudicati dal Collegio degli esperti è stato demandato dal giudice a un consulente tecnico d’ufficio, il quale ha concluso che il progetto originario del 2005 e quello approvato il 15 giugno 2006 presentano, con riferimento alla quota del balcone fronte strada, differenze irrilevanti. La quota del balcone è infatti la medesima e le due soluzioni divergono quanto alla composizione del manufatto (con mensole e soletta soprastante nella prima soluzione, con soletta spessa continua nella seconda) e alla presenza, nella prima soluzione, di un marcapiano mancante nella seconda.
I rilievi del C.T.U., sul punto, non sono contestati in fatto dalle parti. La difesa comunale, anche per mezzo di osservazioni tecniche, deduce nondimeno che il Collegio degli esperti si sarebbe indotto a rivalutare la prima soluzione, approvata con modifiche prospettiche, in quanto la seconda soluzione proposta dal signor EL a seguito del parere dell’11 aprile avrebbe presentato uno squilibrio della forometria delle aperture esterne. Detto squilibrio costituirebbe il vero motivo a fondamento del parere negativo del 5 maggio, e avrebbe portato il Collegio ad approvare una soluzione vicina a quella originaria.
La tesi, puramente congetturale, non trova alcun riscontro nei pareri del Collegio degli esperti, nei quali il rifiuto del progetto originario è motivato unicamente con l’esigenza di conservare la quota in facciata del balcone (parere dell’11 aprile), e così il rifiuto della seconda soluzione (il parere del 5 maggio è contrario in quanto il progetto proposto non soddisfa la precedente osservazione relativa al solaio). Non essendovi traccia di altre ragioni ostative, che non possono essere ricostruite a posteriori , resta inspiegato perché il Collegio degli esperti abbia richiesto di modificare uno specifico elemento del progetto (la quota del balcone in facciata), per poi tornare sui propri passi ed approvare una soluzione che, per quello specifico profilo, è sostanzialmente sovrapponibile all’originaria. Il ritardo (ulteriore) causato al procedimento, e corrispondente al tempo necessario per la predisposizione e l’esame delle modifiche, fino all’approvazione del progetto, è pertanto imputabile al Comune.
L’ultima fase del procedimento si caratterizza per avere il Comune ritenuto di seguire non l’ iter delineato dall’art. 159 d.lgs. n. 42/2004, applicabile ratione temporis , ma quello di cui all’art. 146 dello stesso decreto. Ciò ha comportato che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica definitiva sia stato ritardato fino al 3 ottobre 2006, quando il Comune avrebbe potuto rilasciare il titolo sin dal 12 luglio, data della proposta di autorizzazione poi trasmessa alla Soprintendenza per il parere (anziché per l’eventuale annullamento).
Il ritardo inziale conseguito al mancato esame della pratica (dal 18 ottobre 2005 al 16 febbraio 2006), unito al ritardo nell’esame dei progetti da parte del Collegio degli esperti (dall’11 aprile al 15 giugno), certamente imputabili al Comune resistente, ha fatto sì che l’autorizzazione paesaggistica sia stata rilasciata successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento edilizio comunale, rendendo rilevante, almeno in astratto, una sopravvenienza normativa che, se il progetto fosse stato approvato nei termini di legge, non avrebbe trovato applicazione (cfr. Cons. Stato, A.P., 23 aprile 2021, n. 7). Si rende pertanto necessario verificare se, in concreto, detta sopravvenienza abbia effettivamente prodotto gli effetti pregiudizievoli lamentati dal ricorrente.
2.1.2. La difesa del Comune, lo si è visto, eccepisce che il nesso causale fra la condotta omissiva dell’amministrazione e il danno sarebbe interrotto dalla rinuncia del ricorrente alla d.i.a. dell’ottobre 2005 e all’autorizzazione paesaggistica del 2006. Il signor EL, senza formulare alcuna riserva, ne avrebbe infatti chiesto l’archiviazione, seguita dalla presentazione di una nuova d.i.a. e di una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica, di modo che dovrebbe considerarsi dimostrato il mancato interesse alla coltivazione della pratica e all’esecuzione dell’intervento.
L’eccezione non coglie nel segno, perché pretende di frazionare una vicenda che, invece, è e deve considerarsi unitaria. È sufficiente confrontare gli elaborati grafici allegati alla d.i.a. del 2005 e quelli allegati alla d.i.a. del 2007 per avvedersi che i due progetti sono concettualmente sovrapponibili, nell’uno e nell’altro caso trattandosi della ristrutturazione del fabbricato con cambio di destinazione d’uso del pianterreno, modifica dei solai interni per portare da due a tre il numero dei piani fuori terra, modifica delle tramezzature e delle aperture, formazione di due unità, una abitativa e una commerciale: l’intervento edilizio terminato nel 2008, in forza della d.i.a. del 2007, rappresenta a ben vedere il compimento del percorso avviato con la d.i.a. del 2005, fatte salve alcune deviazioni secondarie conseguenti al confronto con l’amministrazione comunale, ma fermo il risultato finale, che non è mai mutato quanto a tipologia, contenuti e finalità dell’intervento.
Il ricorrente spiega la “rinuncia” alla d.i.a. originaria con l’imminente scadenza del termine annuale di efficacia e con l’esigenza di ricalcolare i volumi recuperabili ai fini della ristrutturazione in conformità alle disposizioni del regolamento edilizio entrato in vigore nel maggio 2006; e, in disparte per il momento stabilire se effettivamente il R.E. del 2006 abbia introdotto una disciplina maggiormente restrittiva riguardo alle volumetrie utilizzabili, l’unica differenza di rilievo tra i due progetti – come chiarito anche grazie alle operazione del consulente tecnico d’ufficio – si rinviene appunto nel computo dei volumi riutilizzabili del sottotetto, con una differenza in diminuzione pari a poco più di 100,00 mc, corrispondenti a circa 38,00 mq: dunque un mero aggiustamento, e non certo una variazione tale da snaturare il progetto originario.
Tra il progetto del 2005 e quello del 2007 non vi è, in definitiva, alcuna soluzione di continuità, non rilevando a tal fine le variazioni apportate dal ricorrente nel convincimento di dover adeguare l’opera alla più restrittiva disciplina regolamentare frattanto sopravvenuta.
Tale convincimento è dunque da verificare nella sua correttezza, onde stabilire nel merito la configurabilità del pregiudizio denunciato dal signor EL.
In primo luogo, il raffronto tra il regolamento edilizio entrato in vigore nel maggio 2006 e quello previgente va operato con riguardo alla disciplina relativa all’individuazione dei volumi negli edifici esistenti.
L’art. 15.7 del R.E. 2006 include nel computo dei volumi anche i sottotetti, a condizione che “ l’altezza libera misurata dall’estradosso dell’ultimo solaio in corrispondenza dell’imposta di falda sia superiore a 15 cm e cm 230 all’intradosso del colmo ”. Le misure così stabilite debbono concorrere e riguardano i fabbricati con profondità superiore a mt 12.00 metri, come quello del ricorrente.
L’art. 35 co. 5 lett. b) del R.E. 1999 stabiliva, invece, che sono compresi nel volume i sottotetti “ quando le altezze libere misurate dall’estradosso dell’ultimo solaio in corrispondenza della imposta della falda e il suo colmo sono, congiuntamente o disgiuntamente, superiori rispettivamente a cm 15 e m 2,50 ”. Come si vede, l’altezza all’estradosso è la medesima, mentre quella all’intradosso è superiore. Nel vecchio regolamento, a differenza che nel nuovo, era peraltro sufficiente che anche una sola delle due altezze rispettasse la misura prescritta affinché il sottotetto fosse computabile; il che sembra rendere effettivamente più restrittiva la disposizione sopravvenuta.
Se, tuttavia, si esaminano le tavole allegate alla originaria d.i.a. del 2005, è agevole avvedersi del fatto che il sottotetto del fabbricato del ricorrente è suddiviso in tre porzioni. Di queste, una sola presenta altezze che, misurando rispettivamente 2,60 m e 1,00 m, soddisfano i requisiti di computabilità volumetrica ai sensi della nuova e della vecchia normativa regolamentare; e risulta infatti computata quale volume utile anche ai fini della d.i.a. presentata nel 2007.
Le due rimanenti porzioni non erano quotate nella d.i.a. del 2005. Le relative altezze, misurate e indicate dal Comune, non sono contestate dal ricorrente e non soddisfano neppure disgiuntamente i minimi stabiliti dal R.E. del 1999, né da quello del 2006 (il vano centrale esibisce un’altezza costante di 1,60 m, l’altro variabile da 10 cm a 1,70 m). Questo significa che la diminuzione di volume nel passaggio dal progetto del 2005 a quello del 2007 non è imputabile in concreto alla disciplina regolamentare sopravvenuta, bensì alla necessità di adeguare il progetto alla corretta modalità di calcolo dei sottotetti (modalità di calcolo che avrebbe dovuto essere applicata sin dall’inizio anche al progetto del 2005, con il risultato di computare nel volume utile la sola porzione di sottotetto dotata delle misure minime occorrenti).
È vero che, con nota del 26 settembre 2006, il Comune di Viareggio ha chiesto al ricorrente di presentare un nuovo conteggio della volumetria ristrutturata in applicazione dell’art. 15.7 del nuovo R.E., e di non computare a fini volumetrici il sottotetto dello “stato attuale”. Ma tale richiesta non è univoca nel senso voluto dal ricorrente, ovvero non sottintende che la necessità del ricalcolo sia dipesa dalla sopravvenienza normativa; e, in ogni caso, è dimostrato che la porzione di sottotetto utilmente computabile dal ricorrente prima e dopo l’entrata in vigore del nuovo R.E. è sempre e solo la medesima, con la conseguenza che, per questo aspetto, il ritardo del Comune nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica non ha prodotto alcun danno all’interessato.
Venendo quindi al tema della “monetizzazione” dei parcheggi, è pacifico che al momento della presentazione della d.i.a. del 2005 il regolamento edilizio comunale era stato modificato, per quanto qui interessa, mediante l’aggiunta – ad opera della deliberazione consiliare n. 55/2000 – dell’art. 108, che prevedeva la dotazione minima di parcheggi per le strutture commerciali, e dell’art. 109, relativo appunto alla possibilità di monetizzare le aree a parcheggio nelle aree in cui le stesse non fossero disponibili, il tutto in ossequio alla superiore normativa statale e regionale in materia. La circostanza – riferita dal C.T.U. – che il Comune non abbia realizzato un testo coordinato del regolamento edilizio così modificato, e che fino all’entrata in vigore del regolamento del 2006 gli importi corrispondenti alla monetizzazione dei parcheggi non siano mai stati pretesi dall’amministrazione, non esclude l’immediata operatività delle modifiche, prevista espressamente dalla menzionata delibera n. 55/2000, né esclude che la monetizzazione fosse dovuta, non essendo comunque immaginabile una desuetudine abrogativa della norma regolamentare scritta.
Neppure per tale aspetto la domanda risarcitoria può trovare accoglimento, e lo stesso vale con riguardo alla lamentata perdita della possibilità di frazionare l’unità immobiliare avente destinazione abitativa. Il divieto di frazionamento, del quale il ricorrente si duole, non è infatti sopravvenuto con il regolamento edilizio del 2006, essendo già previsto dall’art. 12.4.2.4 delle norme di attuazione del P.R.G. in vigore nel 2005, che consentiva la modifica dell’ultimo solaio per la creazione di vani sottotetto, senza aumento delle unità immobiliari; né esso è riconducibile alla determina dirigenziale n. 718/2007, la quale si limita ad approvare la modulistica da utilizzare per la redazione dell’atto unilaterale d’obbligo con cui il titolare del permesso di costruire o della d.i.a. formalizza l’impegno a non frazionare le unità immobiliari realizzate in virtù della disciplina di P.R.G. (non a caso, ai fini dell’utilizzo della modulistica la determina rinvia, fra l’altro, proprio al caso contemplato dall’art. 13.4.2.4 delle n.t.a., cit.).
2.1.3. Fra le voci di danno che il ricorrente assume di aver patito, in conseguenza del ritardato rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, vi è quella connessa al mancato sfruttamento economico dell’immobile ristrutturato per almeno un anno. Il pregiudizio è stimato in 54.000,00 euro, corrispondenti all’importo asseritamente conseguibile a titolo di canoni locativi dell’abitazione e dell’unità commerciale realizzati con l’intervento di ristrutturazione.
In parte qua , la domanda è fondata.
Il ritardo complessivamente accumulato dal Comune di Viareggio rispetto al termine massimo di sessanta giorni ha procrastinato di quasi dieci mesi (nove mesi e quindici giorni) il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in questione (si ricorda che l’istanza risale al 18 ottobre 2005 e il titolo è stato rilasciato il 3 ottobre 2006).
Premesso che l’esito positivo del procedimento dimostra di per sé la spettanza del “bene della vita” rivendicato dal ricorrente, alla luce dei rilievi svolti inizialmente il ritardo riconducibile al comportamento del Comune può essere ridotto del tempo impiegato dal signor EL per esaudire la richiesta di integrazione documentale indirizzatagli il 16 febbraio 2006. Quarantacinque giorni vanno detratti dal ritardo riferibile a comportamento del Comune, che si attesta così a circa otto mesi (la documentazione completa risulta trasmessa il 28 marzo 2006).
Sul piano dell’elemento soggettivo, è noto che la colpa dell’amministrazione può reputarsi dimostrata in via presuntiva laddove il ritardo non risulti occasionato dall’incertezza del quadro normativo di riferimento, ovvero di contrasti interpretativi o, ancora, dalla obiettiva complessità ella situazione di fatto, circostanze tali da escludere che l’azione amministrativa abbia disatteso in maniera evidente i criteri della correttezza, della proporzionalità, della diligenza (per tutte, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2021, n. 5648).
Nessuna di tali circostanze esimenti è invocabile dal Comune di Viareggio, che ha lasciato trascorrere quattro mesi dalla presentazione dell’istanza unicamente per chiedere all’interessato di integrare i documenti prodotti e, successivamente, ha chiesto e ottenuto modifiche progettuali, salvo approvare una soluzione assimilabile – quanto al profilo oggetto di modifica – a quella proposta sin dall’inizio dal signor EL, il tutto senza che dagli atti del procedimento o da altri atti dell’amministrazione resistente emergano le ragioni di tale condotta ondivaga.
Infine, l’ulteriore ritardo nel rilascio dell’autorizzazione è dipeso dalla malintesa applicazione della sequenza procedimentale disciplinata dall’art. 146 d.lgs. n. 42/2004, benché all’epoca non potesse ragionevolmente dubitarsi della vigenza del regime transitorio disciplinato dall’art. 159 del medesimo d.lgs. n. 42/2004.
Dal ritardo imputabile a colpa del Comune è causalmente dipendente il ritardato inizio dei lavori di ristrutturazione per un lasso di tempo almeno corrispondente (al Comune non possono essere cioè imputati i ritardi ulteriori, dipesi da scelte del ricorrente), e, in definitiva, la ritardata possibilità di disporre dell’immobile ristrutturato.
Si tratta di una possibilità da valutarsi, a fini risarcitori, nei termini della chance di conseguire un profitto, chance della cui serietà non pare possibile dubitare, atteso che lo sfruttamento economico del bene mediante immissione nel mercato delle locazioni rappresenta una scelta individuale del tutto plausibile alla stregua del criterio probabilistico dell’ id quod plerumque accidit (il collegio non ritiene che la chance risarcibile sia solo quella che presenta una probabilità di realizzazione elevata, o comunque superiore al 50%, condividendo l’idea che l’esistenza della chance non dipenda dalle sue probabilità di realizzazione e che la tecnica probabilistica vada impiegata unicamente per misurarne il valore patrimoniale: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2021, n. 6268).
Il danno risarcibile non può che essere determinato a partire dal valore locativo dell’immobile, che il ricorrente stima in euro 1.500,00 mensili per l’appartamento e in euro 3.000,00 per i locali commerciali, in linea con le quotazioni immobiliari riferite all’anno 2006 prodotte dal Comune.
Il reddito netto ricavabile a partire dal predetto valore locativo può essere prudenzialmente stimato in non più di 3.000,00 euro mensili complessivi, tenuto conto dei costi di gestione e della tassazione gravante sugli immobili e sui relativi redditi. La possibilità di conseguire tale reddito, a sua volta, non può che essere determinata in via equitativa, e, in mancanza di elementi di conoscenza circa le dinamiche del mercato immobiliare nell’area ove è situato l’immobile di proprietà del ricorrente, essa va contenuta nei limiti del 50% delle probabilità che le due unità sarebbero state effettivamente concesse in locazione.
L’importo risarcibile per ciascun mese di ritardo ammonta, dunque, a 1.500,00 euro.
Ai sensi dell’art. 30 co. 3 c.p.a., peraltro, nello stabilire il risarcimento il giudice è tenuto a valutare tutte le circostanze di fatto e il comportamento delle parti, e deve escludere la risarcibilità dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. La norma è ricognitiva del principio enunciato dall’art. 1227 co. 2 c.c., in forza del quale il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare attivandosi secondo correttezza per limitare le conseguenze dannose della condotta del danneggiante.
Ora, il rimedio giurisdizionale tipico nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione è costituito dall’azione contro il silenzio di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.. Allo stesso tempo, va ricordato che l’art. 159 d.lgs. n. 42/2004 prevedeva la facoltà degli interessati di chiedere l’autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza, una volta decorso il termine di sessanta giorni assegnato al Comune per provvedere sull’istanza.
Nell’uno e nell’altro caso, il tempo di reazione esigibile dall’interessato alla stregua di un criterio di normale diligenza non può essere ipotizzato in meno di un mese dalla scadenza del termine massimo di durata del procedimento, considerata anche la necessità di affidarsi a un professionista. Nella migliore delle ipotesi, può pertanto immaginarsi che il ricorso contro il silenzio serbato dal Comune non avrebbe potuto essere proposto prima della fine di gennaio 2006, e lo stesso può dirsi per la sollecitazione del potere sostitutivo della Soprintendenza.
Laddove il signor EL avesse percorso questa seconda via, la Soprintendenza avrebbe avuto sessanta giorni – fine marzo 2006 – per pronunciarsi. Non vi è, però, alcuna certezza che il termine sarebbe stato rispettato e che l’interessato non sarebbe stato costretto ad attivare ulteriori rimedi anche nei confronti della Soprintendenza.
Qualora, invece, il ricorrente avesse deciso di praticare la via giurisdizionale, i tempi processuali minimi avrebbero portato a una decisione di accoglimento della domanda non prima del mese di aprile (ipotizzando la notifica del ricorso a fine gennaio, la camera di consiglio per la trattazione della controversia sarebbe stata fissata non prima della seconda metà di marzo nel rispetto dei termini dimezzati di cui all’art. 87 c.p.a., ai quali va aggiunto il tempo occorrente per il deposito della sentenza). Il giudice non avrebbe peraltro potuto fare altro che accertare la sussistenza dell’obbligo di provvedere e ordinare al Comune di concludere il procedimento entro un termine che plausibilmente sarebbe stato fissato in trenta giorni ai sensi dell’art. 117 co. 2 c.p.a., non sussistendo le condizioni per pronunciare sulla fondatezza della pretesa.
Anche nella seconda ipotesi, non vi è certezza del momento in cui l’istanza del ricorrente sarebbe stata definita dall’amministrazione. Di contro, è assolutamente certa la consistenza del ritardo nel quale quest’ultima è incorsa.
Alla luce di tutte le circostanze di fatto e valutata la natura dei rimedi esperibili, nessuno dei quali a risultato certo in termini temporali, è da supporre che – se pure il ricorrente si fosse attivato nell’immediatezza della scadenza dell’originario termine di sessanta giorni – sarebbero stati comunque necessari almeno altri cinque mesi per vedere concluso il procedimento.
Ne discende che, degli otto mesi di ritardo computati a carico dell’amministrazione, solo tre avrebbero potuto essere evitati dal danneggiato con l’uso dell’ordinaria diligenza. Il risarcimento resta dunque dovuto per i cinque mesi residui ed è pari a euro 9.000,00.
2.1.4. Il ricorrente chiede altresì il rimborso dei costi sostenuti per la redazione di un nuovo progetto dell’intervento, poiché quello iniziale non sarebbe stato compatibile con la disciplina regolamentare sopravvenuta.
La domanda può essere accolta, ma limitatamente ai costi affrontati dal signor EL per apportare al progetto le modifiche richieste dal Collegio degli esperti e poi dallo stesso Collegio abbandonate in favore del ritorno al progetto originario, nonché per la ripresentazione della pratica edilizia nel 2007, resa necessaria dalla scadenza del termine annuale di efficacia della d.i.a. del 2005. Dal risarcimento vanno scorporati i costi per la nuova progettazione dell’intervento, non avendo trovato conferma la tesi secondo cui questa sarebbe stata imposta dalla normativa regolamentare entrata in vigore nel 2006.
La documentazione in atti conferma l’avvenuto svolgimento, da parte del professionista incaricato dal ricorrente, delle attività cui la domanda risarcitoria è connessa. La relativa quantificazione può essere operata equitativamente in euro 3.000,00, vista la notula del predetto professionista incaricato, in atti.
3. In forza delle considerazioni che precedono, e in parziale accoglimento della domanda, il Comune di Viareggio deve essere condannato a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l’importo di euro 12.000,00, determinato in via equitativa come comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi.
3.1. Stante la cospicua riduzione dell’importo richiesto, le spese di lite possono essere compensate in ragione dei due terzi. La quota residua, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza del Comune di Viareggio.
3.2. Le spese di C.T.U, comprensive dell’acconto già liquidato, sono definitivamente liquidate in euro 1.644,68 per onorari (calcolati a vacazione, vista l’eterogeneità del quesito, per duecento vacazioni oltre alla prima) e in euro 304,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Esse sono poste a carico delle parti in ragione della metà per ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, parzialmente accogliendo la domanda condanna il Comune di Viareggio a corrispondere al ricorrente, a titolo di risarcimento danni, l’importo di euro 12.000,00.
Dichiara compensate in ragione dei due terzi le spese processuali e condanna il Comune resistente al pagamento della quota residua, che liquida in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
Liquida in euro 1.644,68 per onorari e in euro 304,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, a favore del geom. OM ON, le spese di C.T.U., che pone a carico delle parti in ragione della metà per ciascuna.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., introdotto dal decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 2021, con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente FF
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO