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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/05/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati:
dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Lorena CASIRAGHI Giudice dott. Edmondo TOTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 8070/2021 promossa da
( ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( nata in [...] il [...], rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'Avv. Alessandra Calabrese del Foro di Lucca;
- opponenti - contro
società con socio unico, con sede legale in Conegliano, Via v. Vittorio Controparte_1
Alfieri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno n. , con il P.IVA_1
medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa, giusta procura speciale in autentica Notaio di Milano del 06.08.2018 (rep.70501, racc. 9608), registrata Persona_1
a Milano 6 in data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T (doc. n. 1), Controparte_2
con sede in 20159 Milano, Via Valtellina 15/17, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione
[...]
al Registro delle Imprese di Milano al n. e per essa, giusta procura speciale in P.IVA_2
autentica Notaio Dott. di Milano del 09.05.2019 (rep. 140487, racc. 35375), Persona_2
registrata a Milano 2 in data 20.05.2019 al n. 25338 serie 1T (doc. n. 2),
[...]
con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, Codice Fiscale, Partita Controparte_3
Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. , P.IVA_3
in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, in virtù dei poteri ad esso conferiti giusta procura del Dott. C.F._3 [...]
nella sua qualità di Consigliere della in forza di CP_5 Controparte_3
1 delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, con firma autenticata dal Notaio
Dott. in data 31.07.2019 (rep. 141139, racc. 35696) registrata in Milano DP Persona_2
II il 05/08/2019 al n. 22856 serie 1t (doc. n. 3), che ha conferito procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio all'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard del Foro di Cuneo,
- opposta -
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: per la parte opposta come rassegnate nelle note depositate telematicamente;
per la parte opponente come precisate nella memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c. dell'1.9.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.
19494/2020 del 10.12.2020 gli attori e hanno Parte_1 Parte_2
agito in giudizio nei confronti di chiedendo di: “a) accertare e dichiarare la CP
nullità del ricorso monitorio perché reso ultrapetitum;
b) accertare e dichiarare la nullità del ricorso monitorio per difetto di rappresentanza della ricorrente-opposta; b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di;
c) accertare e dichiarare la CP
nullità del mutuo fondiario a rogito del Notaio;
c) accertare e dichiarare la nullità Per_3
della fideiussione asseritamente rilasciata dall'opponente o l'intervenuta estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; c) accertare e dichiarare la nullità della fidejussione per difetto di causa, per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex artt. 1325, 1418 e 1322 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per contrasto a norme imperative in quanto attuative di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. 287/90 (Cass. 12.12.2017 n. 29810); e per
l'effetto in ogni caso revocare il D.I. opposto”.
L'8.6.2021 si costituì a mezzo del procuratore speciale CP [...] chiedendo in via pregiudiziale “- [di] dichiarare l'improcedibilità delle Controparte_3 domande tutte formulate da parte opponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1
D. Lgs. 28/2010 ss.mm.ii stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, per
l'effetto, [di] confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
- [di] respingere la domanda avanzata da parte opponente di declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo n. 19494/2020, in quanto infondata per le ragioni [….] esposte e respingere la domanda volta alla declaratoria di nullità degli obblighi fideiussori nei confronti della società opposta;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 19494/2020, [di] emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti degli odierni opponenti, per somma
2 complessiva di euro 44.650,34 quale esposizione debitoria residua del contratto di mutuo fondiario n. 94925 del 16.10.2002, n. rep. 11660 – n. racc. 1510, oltre ad interessi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal 20.07.2018 al saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege
108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche”; “nel merito - [di] respingere tutte le domande avversarie proposte perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, [di] confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 19494/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data
20.11.2020, previa correzione degli errori materiale indicati e condannare gli opponenti al pagamento delle somme ivi indicate, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio;
- [di] dichiarare tenuti e conseguentemente condannare gli attori in opposizione al pagamento in favore di della somma di euro 44.650,34 quale esposizione debitoria CP
residua del contratto di mutuo fondiario n. 94925 del 16.10.2002, n. rep. 11660 – n. racc. 1510, oltre ad interessi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal 20.07.2018 al saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche, oltre ancora alle spese del presente procedimento che saranno liquidate”.
Depositate le memorie istruttorie, a seguito del tempestivo disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione apposta sulla fideiussione del Parte_2
16.10.2002 azionata da , quest'ultima formulò istanza di verificazione e, CP all'udienza dell'11.1.2022, il Giudice istruttore dispose una consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Dica il C.T.U., esaminati gli atti di causa e compiuti gli opportuni accertamenti, sentite le parti ed i rispettivi C.T.P., se la firma apposta in calce all'originale del documento n. 7 di parte convenuta (fideiussione) sia la firma autentica di Parte_2
. Il Giudice istruttore nominò C.T.U. la dott.ssa Paola Rosa Romanello,
[...]
autorizzandola ad utilizzare come scritture di comparazione la procura rilasciata dall'attrice al proprio difensore, la sottoscrizione in calce alla carta di identità, le altre firme eventualmente apposte su altri documenti prodotti in causa, nonché i saggi grafici rilasciati da Parte_2
[...]
Il C.T.U. depositò la propria relazione finale l'11.1.2023 concludendo che, “per le numerose e significative analogie e somiglianze di natura sostanziale, morfologica e dinamica con le firme comparative, le firme in verificazione in calce alla fideiussione con data 16.10.2002
(documento n. 7 di parte convenuta) risultano autografe”.
3 All'udienza dell'1.3.2023, presente il creditore opposto e in assenza dei debitori ingiunti, il
Giudice si riservò sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti. A scioglimento della riserva, ritenuta la superfluità dei mezzi di prova richiesti, il Giudice fissò udienza di precisazione delle conclusioni il giorno 11.12.2024.
All'udienza così fissata la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Gli opponenti non sono comparsi all'udienza di precisazione delle conclusioni e non hanno depositato le memorie conclusionali. Parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio inserito nel fascicolo telematico il 3.12.2024 e ha depositato gli scritti difensivi finali rispettivamente il 10 e il 26.2.2025.
Le domande degli opponenti, rivolte a contestare il debito residuo di Euro 44.650,34 derivante dal mutuo fondiario, n. rep. 11660 – n. racc. 1510 del 16.10.2002 a rogito del Notaio
[...]
, erogato a favore di la validità dello stesso mutuo fondiario, Per_4 Parte_1
nonché la validità della fideiussione rilasciata in pari data da a Parte_2
garanzia del suo rimborso, sono infondate per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
2. – Deve preliminarmente osservarsi, a fronte del rilievo avanzato sul punto dalla difesa degli attori, che l'erronea indicazione nel decreto ingiuntivo opposto del codice fiscale degli ingiunti
( ” anziché ”) e Parte_1 C.F._4 C.F._1
( ” anziché ) non Parte_2 C.F._5 C.F._2
configura una causa di nullità del decreto ingiuntivo, atteso che, nonostante l'errore contenuto nel provvedimento monitorio, non si è determinata alcuna incertezza sull'identità dei debitori ingiunti e che questi hanno potuto difendersi nel processo senza alcun nocumento.
Lo stesso deve dirsi, a fronte dell'eccezione degli opponenti, riguardo alla divergenza tra l'importo per cui fu fatta l'ingiunzione di pagamento (Euro 46.650,34) e l'importo del credito indicato nel ricorso da (44.650,34); divergenza prodotta ancora una volta da un CP
evidente errore materiale del giudice della fase monitoria, come osserva anche la parte opposta, suscettibile di correzione e inidoneo a inficiare la complessiva validità del decreto.
3.- Vanno parimenti disattese le eccezioni di difetto di rappresentanza e di carenza di titolarità in capo a del credito azionato in via monitoria. CP
Con l'atto di opposizione gli attori hanno contestato “la sussistenza di valide procure legittimanti il conferimento di procura speciale all'Avv. Richard per la presentazione del ricorso
4 per ingiunzione”, “la sussistenza di valida procura speciale di , sottoscritta dal suo CP
legale rappresentante pro tempore munito di idonei poteri, per il mandato a Controparte_2
”; “la sussistenza di valida procura speciale di quest'ultima, sottoscritta dal suo
[...]
legale rappresentante pro tempo munito di idonei poteri, per il mandato a Controparte_3
nonché la sussistenza e validità di idonea procura di quest'ultima al Dott. per il
[...] CP_5
conferimento del suddetto mandato all'Avv. Richard”.
Senonché, come dedotto dalla difesa della convenuta, la rappresentanza del creditore, CP
, risulta dalla procura speciale autenticata dal Notaio di Milano del
[...] Persona_1
06.08.2018 (rep.70501, racc. 9608) in favore di doc. Controparte_2
n. 1 parte opposta) e dalla procura speciale autenticata dal Notaio di Milano Persona_2
del 09.05.2019 (rep. 140487, racc. 35375) da quest'ultima conferita a
[...]
(doc. n. 2 parte opposta), nonché dalla procura speciale conferita da Controparte_3
l Dott. (doc. n. 3 parte opposta) Controparte_3 Controparte_4
che ha conferito all'Avv. Giulini Richard procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione con il potere di rappresentare nella CP procedura monitoria promossa nei confronti degli attori “in ogni sua fase e grado, anche esecutiva e di opposizione”.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo gli attori hanno poi contestato che CP
“sia legittima cessionaria del credito di cui al mutuo per atti Notaio , Rep. 11660 – Per_3
Racc. 1510 [erogato a favore di e garantito da Parte_1 Parte_2
in veste di fideiussore]; […] che detto mutuo sia stato oggetto di cessione e nello specifico della cessione indicata dall'opposto”.
La titolarità in capo a del credito azionato in via monitoria è tuttavia CP
adeguatamente dimostrata, come rilevato nelle difese dell'opposta, dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26.7.2018 dalla cedente (Unione di Banche Italiane
S.p.A.) e dalla cessionaria ( ), ai sensi degli artt. 4 e 7 della l. 130/1999 (cfr. Cass. CP
4277/2023). E' attestata inoltre dalla scrittura del 18.10.2021 con cui Intesa San Paolo S.p.A., medio tempore incorporante l'originaria titolare della pretesa creditoria (Unione di Banche
Italiane S.p.A.), ha confermato la cessione del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 16.10.2002 rep. 11660 racc. 1510 a rogito del Notaio (doc. 14 parte Persona_4
opposta).
Tanto è sufficiente a ritenere pienamente provato il trasferimento dei crediti tra le parti interessate e ad affermare l'opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto agli effetti degli artt. 1264 e 1265 cod. civ..
5 4.- Gli opponenti hanno poi dedotto la nullità del mutuo fondiario n. rep. 11660 – n. racc. 1510 del 16.10.2002, a rogito del Notaio , erogato a favore di “per Per_3 Parte_1 superamento del limite di finanziabilità” di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, in quanto il mutuo “è stato emesso nella misura del 100% del prezzo di acquisto dell'immobile senza le necessarie garanzia accessorie”.
L'eccezione di nullità del mutuo fondiario non merita accoglimento.
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dal quale non vi è ragione di discostarsi, infatti, “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”
(Cass. Sez. Un. 33719/2022).
Ne discende la validità del contratto di finanziamento azionato dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Parimenti priva di pregio è la generica doglianza avanzata dagli opponenti in ordine all'ammontare del credito fatto valere da (“gli opponenti comunque contestano il CP quantum indicato dall'opposto” pag. 5 della citazione), atteso che quando il creditore agisce per l'adempimento del contratto deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Gli opponenti non hanno tuttavia né dedotto né tanto meno provato l'integrale o il parziale rimborso del prestito di 72.000 euro ricevuto dalla banca finanziatrice di tal ché la contestazione relativa all'entità del credito azionato da con il ricorso per decreto ingiuntivo non CP
può essere accolta.
6 5.- Con l'atto di citazione, l'opponente ha disconosciuto l'autenticità Parte_2
della firma apposta sulla fideiussione del 16.10.2002, rilasciata per l'importo di Euro 72.000 a garanzia del rimborso del mutuo fondiario erogato in favore di ed ha in Parte_1 subordine contestato la validità dell'impegno fideiussorio.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta in fase istruttoria, le cui conclusioni il
Tribunale ritiene di condividere, giacché formulate sulla base di una valutazione approfondita, esaustiva ed immune da vizi logici delle scritture di comparazione, risulta che la sottoscrizione apposta sulla fideiussione, è autografa ed appartiene effettivamente all'opponente.
La relazione del C.T.U. dà atto inoltre che le parti, tempestivamente informate dei risultati delle operazioni peritali, non hanno formulato osservazioni (pag. 29).
L'autenticità della sottoscrizione di impone dunque di esaminare le Parte_2
eccezioni di nullità avanzate dalla medesima per ottenere la Parte_2 liberazione dall'obbligazione fideiussoria.
Il garante ha dedotto anzitutto la nullità della fideiussione “per difetto di causa, per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex artt. 1325, 1418 e 1322 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.” (pag. 5 dell'atto di citazione). Tale nullità deriverebbe, secondo quanto si trova scritto nell'atto di citazione (pag. 5), dal rilievo che “non risulta alcun collegamento [della fideiussione] con il mutuo fondiario per atto Notaio ”. Per_3
Senonché, in disparte il rilievo che la fideiussione può essere validamente prestata anche per una pluralità di obbligazioni future con la previsione dell'importo massimo garantito (art. 1938
c.c.), nel caso in esame è agevole constatare che la fideiussione fu espressamente rilasciata da a favore di sino alla concorrenza dell'importo Parte_2 Parte_1
massimo di Euro 72.000 per l'adempimento del “ di Euro 72.000 Parte_3
della durata di anni 25 – Rate mensili”, vale a dire proprio a garanzia del rimborso del mutuo fondiario, appunto denominato “ ” del 16.10.2002 n. rep. 11660 – n. Parte_4
racc. 1510 del 16.10.2002, a rogito del Notaio . Per_3
L'opposizione va dunque, per tale aspetto, senz'altro disattesa.
6.- Gli attori hanno, infine, chiesto di dichiarare la nullità, totale o parziale, della fideiussione specifica sottoscritta il 16.10.2002 da con l'argomento che in essa si Parte_2
trovano riprodotte le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello di fideiussione omnibus predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana. Osservano gli attori che tale modello costituisce il prodotto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto
7 con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 adottato dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, e che la fideiussione rilasciata da si configura come un contratto attuativo dell'intesa Parte_2
anticoncorrenziale illecita.
L'azione di nullità totale non merita accoglimento.
E' noto, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994/2021 pronunciata a Sezioni
Unite, ha affermato il principio secondo cui la tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
In particolare, la Corte ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
La stessa Corte ha peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore
[…] - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e,
8 quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario […]. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un.
n. 41994/2021, p. 12-13).
Gli opponenti non si sono confrontati con il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitati a prospettare genericamente nei loro scritti difensivi “la nullità della fideiussione in toto poiché senza le suddette dette clausole [conformi al modello ABI] la banca non avrebbe avuto interesse e non avrebbe accettato la fideiussione” (pag. 2 della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.). Tanto basta, ad avviso del Tribunale, a respingere la domanda di nullità integrale della fideiussione.
Gli attori hanno, infine, dedotto che “anche qualora si ritengano nulle solo le suddette clausole
[nn. 2, 7 e 9 della fideiussione, riproduttive delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI] e non
l'intera fideiussione, essa è in ogni caso estinta per intervenuta decadenza di controparte ex art. 1957 c.c.”.
Ammessa per ipotesi la nullità parziale degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 7 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 9 (clausola di sopravvivenza) della fideiussione sottoscritta da secondo il richiamato orientamento della Parte_2
giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 e Cass. n. 26957/2023), risulta, tuttavia, dagli atti del procedimento che l'opposta aveva tempestivamente proposto le sue istanze contro il debitore principale (e contro lo stesso fideiussore) nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 cod. civ.. Non è dunque ravvisabile un interesse degli opponenti alla declaratoria di nullità parziale della fideiussione, dato che nessuna concreta utilità deriverebbe loro dall'accoglimento dell'azione sotto il profilo della invocata liberazione del garante dall'obbligazione fideiussoria.
Risulta, infatti, che, ancor prima della scadenza del mutuo, con atto di intervento del 1.9.2014 la Banca titolare originaria del credito era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare
RGE 226/2014, promossa da terzi avanti il Tribunale di Bergamo contro il mutuatario Pt_1
e il fideiussore per il recupero del credito residuo da mutuo
[...] Parte_2
fondiario del 16.10.2002 n. rep. 11660 – n. racc. 1510 del 16.10.2002, a rogito del Notaio
(doc. 9 parte opposta). Gli attori non hanno contestato la tempestività di tale Per_3
iniziativa ma hanno dedotto che la procedura esecutiva intrapresa nei loro confronti fu definita con l'approvazione del progetto di distribuzione il 13.5.2019 (doc. 10 parte opposta), “mentre
9 la notifica del decreto ingiuntivo […] è avvenuta solo a dicembre 2020 e quindi ben oltre il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.”.
Osserva tuttavia il Tribunale che, alla stregua del tenore letterale dell'art. 1957 cod. civ., il termine semestrale di decadenza indicato dalla legge è applicabile esclusivamente all'avvio delle iniziative recuperatorie del creditore nei confronti del debitore principale, là dove per le attività successive è sufficiente che il creditore “le abbia con diligenza continuate”.
Nel caso in esame non vi è ragione di ritenere, in mancanza di più specifiche allegazioni di parte, che l'azione monitoria intrapresa con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(30.6.2020), dopo la conclusione del processo per espropriazione immobiliare (13.5.2019), sia connotata da un censurabile difetto di diligenza e abbia in qualche modo pregiudicato la posizione del fideiussore, atteso, tra l'altro, che sia il debitore principale sia il fideiussore erano parti del processo esecutivo ed entrambi erano edotti della circostanza che l'esecuzione forzata aveva prodotto il soddisfacimento soltanto parziale del creditore ipotecario . CP
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 19494/2020 del
10.12.2020 deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto va confermato con la correzione degli errori materiali ivi contenuti come richiesto dal creditore.
Le spese del processo seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.55/2014 ss.mm., tenendo conto, dato il valore della causa
(compreso nello scaglione tra €26.001 e €52.000), dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 19494/2020 del
10.12.2020 proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel suddetto decreto ingiuntivo del
Tribunale di Milano n. 19494/2020 del 10.12.2020 e in particolare: (i) dispone la correzione del codice fiscale degli ingiunti ( ” in sostituzione di Parte_1 C.F._1
”) e ( in C.F._4 Parte_2 C.F._2 sostituzione di ”); (ii) dispone la correzione dell'importo C.F._5
dell'ingiunzione di pagamento cosicché là dove nel decreto ingiuntivo si legge “Euro
46.650,34” deve invece correttamente leggersi “Euro 44.650,34”;
10 - condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida CP in €4.700 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
-pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di CTU già liquidate in €1.636,53 oltre oneri di legge (4% INPS, 22% IVA).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA - A
composto dai signori magistrati:
dott.ssa Silvia GIANI Presidente dott. Lorena CASIRAGHI Giudice dott. Edmondo TOTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 8070/2021 promossa da
( ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( nata in [...] il [...], rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'Avv. Alessandra Calabrese del Foro di Lucca;
- opponenti - contro
società con socio unico, con sede legale in Conegliano, Via v. Vittorio Controparte_1
Alfieri n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno n. , con il P.IVA_1
medesimo numero di Codice Fiscale e di Partita Iva, e per essa, giusta procura speciale in autentica Notaio di Milano del 06.08.2018 (rep.70501, racc. 9608), registrata Persona_1
a Milano 6 in data 07.08.2018 al n. 35675 serie 1T (doc. n. 1), Controparte_2
con sede in 20159 Milano, Via Valtellina 15/17, Codice Fiscale, Partita Iva e iscrizione
[...]
al Registro delle Imprese di Milano al n. e per essa, giusta procura speciale in P.IVA_2
autentica Notaio Dott. di Milano del 09.05.2019 (rep. 140487, racc. 35375), Persona_2
registrata a Milano 2 in data 20.05.2019 al n. 25338 serie 1T (doc. n. 2),
[...]
con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, Codice Fiscale, Partita Controparte_3
Iva e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. , P.IVA_3
in persona del procuratore speciale Dott. nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4
, in virtù dei poteri ad esso conferiti giusta procura del Dott. C.F._3 [...]
nella sua qualità di Consigliere della in forza di CP_5 Controparte_3
1 delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.07.2019, con firma autenticata dal Notaio
Dott. in data 31.07.2019 (rep. 141139, racc. 35696) registrata in Milano DP Persona_2
II il 05/08/2019 al n. 22856 serie 1t (doc. n. 3), che ha conferito procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, a rappresentarla e difenderla nel presente giudizio all'Avv. Luigi Giulio Giulini Richard del Foro di Cuneo,
- opposta -
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: per la parte opposta come rassegnate nelle note depositate telematicamente;
per la parte opponente come precisate nella memoria ex art. 183, comma 1, c.p.c. dell'1.9.2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n.
19494/2020 del 10.12.2020 gli attori e hanno Parte_1 Parte_2
agito in giudizio nei confronti di chiedendo di: “a) accertare e dichiarare la CP
nullità del ricorso monitorio perché reso ultrapetitum;
b) accertare e dichiarare la nullità del ricorso monitorio per difetto di rappresentanza della ricorrente-opposta; b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di;
c) accertare e dichiarare la CP
nullità del mutuo fondiario a rogito del Notaio;
c) accertare e dichiarare la nullità Per_3
della fideiussione asseritamente rilasciata dall'opponente o l'intervenuta estinzione ai sensi dell'art. 1957 c.c.; c) accertare e dichiarare la nullità della fidejussione per difetto di causa, per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex artt. 1325, 1418 e 1322 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c. e per contrasto a norme imperative in quanto attuative di intese anticoncorrenziali vietate dalla L. 287/90 (Cass. 12.12.2017 n. 29810); e per
l'effetto in ogni caso revocare il D.I. opposto”.
L'8.6.2021 si costituì a mezzo del procuratore speciale CP [...] chiedendo in via pregiudiziale “- [di] dichiarare l'improcedibilità delle Controparte_3 domande tutte formulate da parte opponente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 1
D. Lgs. 28/2010 ss.mm.ii stante il mancato esperimento del procedimento di mediazione e, per
l'effetto, [di] confermare il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite del presente giudizio;
- [di] respingere la domanda avanzata da parte opponente di declaratoria della nullità del decreto ingiuntivo n. 19494/2020, in quanto infondata per le ragioni [….] esposte e respingere la domanda volta alla declaratoria di nullità degli obblighi fideiussori nei confronti della società opposta;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 19494/2020, [di] emettere ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti degli odierni opponenti, per somma
2 complessiva di euro 44.650,34 quale esposizione debitoria residua del contratto di mutuo fondiario n. 94925 del 16.10.2002, n. rep. 11660 – n. racc. 1510, oltre ad interessi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal 20.07.2018 al saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege
108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche”; “nel merito - [di] respingere tutte le domande avversarie proposte perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, [di] confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 19494/2020 emesso dall'intestato Tribunale in data
20.11.2020, previa correzione degli errori materiale indicati e condannare gli opponenti al pagamento delle somme ivi indicate, con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio;
- [di] dichiarare tenuti e conseguentemente condannare gli attori in opposizione al pagamento in favore di della somma di euro 44.650,34 quale esposizione debitoria CP
residua del contratto di mutuo fondiario n. 94925 del 16.10.2002, n. rep. 11660 – n. racc. 1510, oltre ad interessi convenzionali e/o, in subordine, legali maturati e maturandi dal 20.07.2018 al saldo e comunque in misura non superiore a quello risultante dalle rilevazioni trimestrali ex lege 108/96 s.m.i. e DD.MM. applicativi per la specifica categoria di operazioni e successive modifiche, oltre ancora alle spese del presente procedimento che saranno liquidate”.
Depositate le memorie istruttorie, a seguito del tempestivo disconoscimento da parte dell'opponente della sottoscrizione apposta sulla fideiussione del Parte_2
16.10.2002 azionata da , quest'ultima formulò istanza di verificazione e, CP all'udienza dell'11.1.2022, il Giudice istruttore dispose una consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Dica il C.T.U., esaminati gli atti di causa e compiuti gli opportuni accertamenti, sentite le parti ed i rispettivi C.T.P., se la firma apposta in calce all'originale del documento n. 7 di parte convenuta (fideiussione) sia la firma autentica di Parte_2
. Il Giudice istruttore nominò C.T.U. la dott.ssa Paola Rosa Romanello,
[...]
autorizzandola ad utilizzare come scritture di comparazione la procura rilasciata dall'attrice al proprio difensore, la sottoscrizione in calce alla carta di identità, le altre firme eventualmente apposte su altri documenti prodotti in causa, nonché i saggi grafici rilasciati da Parte_2
[...]
Il C.T.U. depositò la propria relazione finale l'11.1.2023 concludendo che, “per le numerose e significative analogie e somiglianze di natura sostanziale, morfologica e dinamica con le firme comparative, le firme in verificazione in calce alla fideiussione con data 16.10.2002
(documento n. 7 di parte convenuta) risultano autografe”.
3 All'udienza dell'1.3.2023, presente il creditore opposto e in assenza dei debitori ingiunti, il
Giudice si riservò sulle ulteriori istanze istruttorie delle parti. A scioglimento della riserva, ritenuta la superfluità dei mezzi di prova richiesti, il Giudice fissò udienza di precisazione delle conclusioni il giorno 11.12.2024.
All'udienza così fissata la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Gli opponenti non sono comparsi all'udienza di precisazione delle conclusioni e non hanno depositato le memorie conclusionali. Parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio inserito nel fascicolo telematico il 3.12.2024 e ha depositato gli scritti difensivi finali rispettivamente il 10 e il 26.2.2025.
Le domande degli opponenti, rivolte a contestare il debito residuo di Euro 44.650,34 derivante dal mutuo fondiario, n. rep. 11660 – n. racc. 1510 del 16.10.2002 a rogito del Notaio
[...]
, erogato a favore di la validità dello stesso mutuo fondiario, Per_4 Parte_1
nonché la validità della fideiussione rilasciata in pari data da a Parte_2
garanzia del suo rimborso, sono infondate per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
2. – Deve preliminarmente osservarsi, a fronte del rilievo avanzato sul punto dalla difesa degli attori, che l'erronea indicazione nel decreto ingiuntivo opposto del codice fiscale degli ingiunti
( ” anziché ”) e Parte_1 C.F._4 C.F._1
( ” anziché ) non Parte_2 C.F._5 C.F._2
configura una causa di nullità del decreto ingiuntivo, atteso che, nonostante l'errore contenuto nel provvedimento monitorio, non si è determinata alcuna incertezza sull'identità dei debitori ingiunti e che questi hanno potuto difendersi nel processo senza alcun nocumento.
Lo stesso deve dirsi, a fronte dell'eccezione degli opponenti, riguardo alla divergenza tra l'importo per cui fu fatta l'ingiunzione di pagamento (Euro 46.650,34) e l'importo del credito indicato nel ricorso da (44.650,34); divergenza prodotta ancora una volta da un CP
evidente errore materiale del giudice della fase monitoria, come osserva anche la parte opposta, suscettibile di correzione e inidoneo a inficiare la complessiva validità del decreto.
3.- Vanno parimenti disattese le eccezioni di difetto di rappresentanza e di carenza di titolarità in capo a del credito azionato in via monitoria. CP
Con l'atto di opposizione gli attori hanno contestato “la sussistenza di valide procure legittimanti il conferimento di procura speciale all'Avv. Richard per la presentazione del ricorso
4 per ingiunzione”, “la sussistenza di valida procura speciale di , sottoscritta dal suo CP
legale rappresentante pro tempore munito di idonei poteri, per il mandato a Controparte_2
”; “la sussistenza di valida procura speciale di quest'ultima, sottoscritta dal suo
[...]
legale rappresentante pro tempo munito di idonei poteri, per il mandato a Controparte_3
nonché la sussistenza e validità di idonea procura di quest'ultima al Dott. per il
[...] CP_5
conferimento del suddetto mandato all'Avv. Richard”.
Senonché, come dedotto dalla difesa della convenuta, la rappresentanza del creditore, CP
, risulta dalla procura speciale autenticata dal Notaio di Milano del
[...] Persona_1
06.08.2018 (rep.70501, racc. 9608) in favore di doc. Controparte_2
n. 1 parte opposta) e dalla procura speciale autenticata dal Notaio di Milano Persona_2
del 09.05.2019 (rep. 140487, racc. 35375) da quest'ultima conferita a
[...]
(doc. n. 2 parte opposta), nonché dalla procura speciale conferita da Controparte_3
l Dott. (doc. n. 3 parte opposta) Controparte_3 Controparte_4
che ha conferito all'Avv. Giulini Richard procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione con il potere di rappresentare nella CP procedura monitoria promossa nei confronti degli attori “in ogni sua fase e grado, anche esecutiva e di opposizione”.
Con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo gli attori hanno poi contestato che CP
“sia legittima cessionaria del credito di cui al mutuo per atti Notaio , Rep. 11660 – Per_3
Racc. 1510 [erogato a favore di e garantito da Parte_1 Parte_2
in veste di fideiussore]; […] che detto mutuo sia stato oggetto di cessione e nello specifico della cessione indicata dall'opposto”.
La titolarità in capo a del credito azionato in via monitoria è tuttavia CP
adeguatamente dimostrata, come rilevato nelle difese dell'opposta, dall'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26.7.2018 dalla cedente (Unione di Banche Italiane
S.p.A.) e dalla cessionaria ( ), ai sensi degli artt. 4 e 7 della l. 130/1999 (cfr. Cass. CP
4277/2023). E' attestata inoltre dalla scrittura del 18.10.2021 con cui Intesa San Paolo S.p.A., medio tempore incorporante l'originaria titolare della pretesa creditoria (Unione di Banche
Italiane S.p.A.), ha confermato la cessione del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario del 16.10.2002 rep. 11660 racc. 1510 a rogito del Notaio (doc. 14 parte Persona_4
opposta).
Tanto è sufficiente a ritenere pienamente provato il trasferimento dei crediti tra le parti interessate e ad affermare l'opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto agli effetti degli artt. 1264 e 1265 cod. civ..
5 4.- Gli opponenti hanno poi dedotto la nullità del mutuo fondiario n. rep. 11660 – n. racc. 1510 del 16.10.2002, a rogito del Notaio , erogato a favore di “per Per_3 Parte_1 superamento del limite di finanziabilità” di cui all'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, in quanto il mutuo “è stato emesso nella misura del 100% del prezzo di acquisto dell'immobile senza le necessarie garanzia accessorie”.
L'eccezione di nullità del mutuo fondiario non merita accoglimento.
Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, dal quale non vi è ragione di discostarsi, infatti, “il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”
(Cass. Sez. Un. 33719/2022).
Ne discende la validità del contratto di finanziamento azionato dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Parimenti priva di pregio è la generica doglianza avanzata dagli opponenti in ordine all'ammontare del credito fatto valere da (“gli opponenti comunque contestano il CP quantum indicato dall'opposto” pag. 5 della citazione), atteso che quando il creditore agisce per l'adempimento del contratto deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Gli opponenti non hanno tuttavia né dedotto né tanto meno provato l'integrale o il parziale rimborso del prestito di 72.000 euro ricevuto dalla banca finanziatrice di tal ché la contestazione relativa all'entità del credito azionato da con il ricorso per decreto ingiuntivo non CP
può essere accolta.
6 5.- Con l'atto di citazione, l'opponente ha disconosciuto l'autenticità Parte_2
della firma apposta sulla fideiussione del 16.10.2002, rilasciata per l'importo di Euro 72.000 a garanzia del rimborso del mutuo fondiario erogato in favore di ed ha in Parte_1 subordine contestato la validità dell'impegno fideiussorio.
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta in fase istruttoria, le cui conclusioni il
Tribunale ritiene di condividere, giacché formulate sulla base di una valutazione approfondita, esaustiva ed immune da vizi logici delle scritture di comparazione, risulta che la sottoscrizione apposta sulla fideiussione, è autografa ed appartiene effettivamente all'opponente.
La relazione del C.T.U. dà atto inoltre che le parti, tempestivamente informate dei risultati delle operazioni peritali, non hanno formulato osservazioni (pag. 29).
L'autenticità della sottoscrizione di impone dunque di esaminare le Parte_2
eccezioni di nullità avanzate dalla medesima per ottenere la Parte_2 liberazione dall'obbligazione fideiussoria.
Il garante ha dedotto anzitutto la nullità della fideiussione “per difetto di causa, per la non meritevolezza degli interessi perseguiti ex artt. 1325, 1418 e 1322 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.” (pag. 5 dell'atto di citazione). Tale nullità deriverebbe, secondo quanto si trova scritto nell'atto di citazione (pag. 5), dal rilievo che “non risulta alcun collegamento [della fideiussione] con il mutuo fondiario per atto Notaio ”. Per_3
Senonché, in disparte il rilievo che la fideiussione può essere validamente prestata anche per una pluralità di obbligazioni future con la previsione dell'importo massimo garantito (art. 1938
c.c.), nel caso in esame è agevole constatare che la fideiussione fu espressamente rilasciata da a favore di sino alla concorrenza dell'importo Parte_2 Parte_1
massimo di Euro 72.000 per l'adempimento del “ di Euro 72.000 Parte_3
della durata di anni 25 – Rate mensili”, vale a dire proprio a garanzia del rimborso del mutuo fondiario, appunto denominato “ ” del 16.10.2002 n. rep. 11660 – n. Parte_4
racc. 1510 del 16.10.2002, a rogito del Notaio . Per_3
L'opposizione va dunque, per tale aspetto, senz'altro disattesa.
6.- Gli attori hanno, infine, chiesto di dichiarare la nullità, totale o parziale, della fideiussione specifica sottoscritta il 16.10.2002 da con l'argomento che in essa si Parte_2
trovano riprodotte le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello di fideiussione omnibus predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana. Osservano gli attori che tale modello costituisce il prodotto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto
7 con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 adottato dalla Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di
Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, e che la fideiussione rilasciata da si configura come un contratto attuativo dell'intesa Parte_2
anticoncorrenziale illecita.
L'azione di nullità totale non merita accoglimento.
E' noto, infatti, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41994/2021 pronunciata a Sezioni
Unite, ha affermato il principio secondo cui la tutela riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico.
In particolare, la Corte ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt. 1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
La stessa Corte ha peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore
[…] - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e,
8 quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario […]. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un.
n. 41994/2021, p. 12-13).
Gli opponenti non si sono confrontati con il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi limitati a prospettare genericamente nei loro scritti difensivi “la nullità della fideiussione in toto poiché senza le suddette dette clausole [conformi al modello ABI] la banca non avrebbe avuto interesse e non avrebbe accettato la fideiussione” (pag. 2 della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.). Tanto basta, ad avviso del Tribunale, a respingere la domanda di nullità integrale della fideiussione.
Gli attori hanno, infine, dedotto che “anche qualora si ritengano nulle solo le suddette clausole
[nn. 2, 7 e 9 della fideiussione, riproduttive delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI] e non
l'intera fideiussione, essa è in ogni caso estinta per intervenuta decadenza di controparte ex art. 1957 c.c.”.
Ammessa per ipotesi la nullità parziale degli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 7 (clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 9 (clausola di sopravvivenza) della fideiussione sottoscritta da secondo il richiamato orientamento della Parte_2
giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021 e Cass. n. 26957/2023), risulta, tuttavia, dagli atti del procedimento che l'opposta aveva tempestivamente proposto le sue istanze contro il debitore principale (e contro lo stesso fideiussore) nel rispetto del termine semestrale stabilito dall'art. 1957 cod. civ.. Non è dunque ravvisabile un interesse degli opponenti alla declaratoria di nullità parziale della fideiussione, dato che nessuna concreta utilità deriverebbe loro dall'accoglimento dell'azione sotto il profilo della invocata liberazione del garante dall'obbligazione fideiussoria.
Risulta, infatti, che, ancor prima della scadenza del mutuo, con atto di intervento del 1.9.2014 la Banca titolare originaria del credito era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare
RGE 226/2014, promossa da terzi avanti il Tribunale di Bergamo contro il mutuatario Pt_1
e il fideiussore per il recupero del credito residuo da mutuo
[...] Parte_2
fondiario del 16.10.2002 n. rep. 11660 – n. racc. 1510 del 16.10.2002, a rogito del Notaio
(doc. 9 parte opposta). Gli attori non hanno contestato la tempestività di tale Per_3
iniziativa ma hanno dedotto che la procedura esecutiva intrapresa nei loro confronti fu definita con l'approvazione del progetto di distribuzione il 13.5.2019 (doc. 10 parte opposta), “mentre
9 la notifica del decreto ingiuntivo […] è avvenuta solo a dicembre 2020 e quindi ben oltre il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.”.
Osserva tuttavia il Tribunale che, alla stregua del tenore letterale dell'art. 1957 cod. civ., il termine semestrale di decadenza indicato dalla legge è applicabile esclusivamente all'avvio delle iniziative recuperatorie del creditore nei confronti del debitore principale, là dove per le attività successive è sufficiente che il creditore “le abbia con diligenza continuate”.
Nel caso in esame non vi è ragione di ritenere, in mancanza di più specifiche allegazioni di parte, che l'azione monitoria intrapresa con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(30.6.2020), dopo la conclusione del processo per espropriazione immobiliare (13.5.2019), sia connotata da un censurabile difetto di diligenza e abbia in qualche modo pregiudicato la posizione del fideiussore, atteso, tra l'altro, che sia il debitore principale sia il fideiussore erano parti del processo esecutivo ed entrambi erano edotti della circostanza che l'esecuzione forzata aveva prodotto il soddisfacimento soltanto parziale del creditore ipotecario . CP
In conclusione, l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 19494/2020 del
10.12.2020 deve essere respinta e il decreto ingiuntivo opposto va confermato con la correzione degli errori materiali ivi contenuti come richiesto dal creditore.
Le spese del processo seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.55/2014 ss.mm., tenendo conto, dato il valore della causa
(compreso nello scaglione tra €26.001 e €52.000), dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 19494/2020 del
10.12.2020 proposta da e e per l'effetto Parte_1 Parte_2
conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel suddetto decreto ingiuntivo del
Tribunale di Milano n. 19494/2020 del 10.12.2020 e in particolare: (i) dispone la correzione del codice fiscale degli ingiunti ( ” in sostituzione di Parte_1 C.F._1
”) e ( in C.F._4 Parte_2 C.F._2 sostituzione di ”); (ii) dispone la correzione dell'importo C.F._5
dell'ingiunzione di pagamento cosicché là dove nel decreto ingiuntivo si legge “Euro
46.650,34” deve invece correttamente leggersi “Euro 44.650,34”;
10 - condanna gli attori al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida CP in €4.700 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A.;
-pone definitivamente a carico degli opponenti le spese di CTU già liquidate in €1.636,53 oltre oneri di legge (4% INPS, 22% IVA).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
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