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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/11/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello dell'Aquila composta dai seguenti Magistrati:
Presidente dr. Nicoletta Orlandi
Consigliere dr. Carla Ciofani
Giudice Ausiliario avv. Giuseppe de Falco rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. n. 1185/2023 in grado di appello avverso la sentenza n. 392/2023 del Tribunale di Teramo, pronunciata all'esito del giudizio nrg. 2902/2013, pubblicata in data 20.04.2023, promossa
DA
con sede legale in Torino, Piazza San Parte_1
Carlo n. 156, codice fiscale n. e partita IVA P.IVA_1
, in persona del procuratore avv. Cesare Vicinanza, P.IVA_2
giusta procura conferitagli con atto del 14 aprile 2021 a rogito del
Notaio di Milano, rep. 6745, racc. Persona_1
4737, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di DP II Milano il 15 aprile 2021 al n. 36535 serie IT, dal dott. a ciò Persona_2
facoltizzato in forza di procura del 14 aprile 2021 a rogito Notaio di Milano, rep. 6744, racc. 4736, Persona_1 registrato all'Agenzia delle Entrate di DP II Milano, in data 15 aprile
2021 al n. 36534 serie 1T, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
Referza del foro di Teramo con studio in Teramo Corso Cerulli n. 31 –
(sede temporanea di Teramo 64100, via Vecchia n. 15) con domicilio telematico eletto presso la pec dell'avvocato Pietro Referza:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] il [...] sia in proprio Controparte_1
che in qualità di legale rappresentante della società Caba S.n.c. di
BA RI & C., corrente in 64018 Tortoreto (TE),
Contrada Salinello n. 49, p. iva , e P.IVA_3 Controparte_2
nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cristian Giampieri ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Recanati, Via I° Luglio n. 4, giusta delega allegata al presente atto.
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Breve ricostruzione del procedimento di primo e di secondo grado.
I.1. Si riporta per esigenze di brevità descrittiva la sintesi del giudizio di primo grado che si rinviene nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2013, la AB Snc
Di BA RI & C e i soci illimitatamente responsabili
e hanno convenuto in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, la Controparte_3 per ivi sentir accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta, per complessivi euro 70.871,46, effettuati sul conto corrente n. 1110 e sul conto anticipi n. 590030, stipulati dalla debitrice principale AB snc “a far data dagli anni '90”, con conseguente rideterminazione del corretto saldo dei citati conti al 31/12/2012, e declaratoria di inesistenza del credito risultante dal saldo banca, nonché, infine, con condanna della convenuta al pagamento dell'eventuale saldo creditore risultante dal conto, oltre interessi e con vittoria di spese e competenze di lite.
Hanno dedotto, in sintesi, a fondamento della propria domanda, che la Banca convenuta, nell'ambito dei predetti rapporti: i) avrebbe illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con conseguente nullità ex art. 1284, comma 3, cod. civ;
ii) avrebbe applicato interessi ultralegali in assenza di pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 cod. civ. iii) avrebbe addebitato la C.m.s. in assenza di pattuizione, con conseguente indeterminatezza e assenza di causa;
iv) avrebbe applicato interessi usurari “con riferimento a numerosi trimestri”; v) avrebbe applicato interessi ultralegali sulla differenza tra la data di contabilizzazione delle operazioni e quella di valuta.
In data 23.10.2013 si è costituita in giudizio la convenuta, CP_3 invocando il rigetto dell'avversa domanda ed eccependo: i)
l'inammissibilità della domanda restitutoria, in ragione della permanenza in essere del conto corrente 6608, ex 1110.93; ii) la prescrizione delle annotazioni e dell'azione ripetitoria per il periodo antecedente al 18.6.2003, nonché la prescrizione “dell'azione volta ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto mediante eliminazione di annotazioni registrate più di 10 anni prima” e del diritto al rendiconto;
iii) l'infondatezza nel merito delle eccezioni sollevate, in quanto: il contratto di conto corrente conterrebbe tutte le condizioni di regolamentazione del rapporto;
la questione dell'anatocismo si porrebbe soltanto per il periodo antecedente l'entrata in vigore della delibera Cicr del 9.2.2000; la c.m.s. risulterebbe pattuita e costituirebbe un onere lecito;
l'eventuale usurarietà sopravvenuta consentirebbe la mera riconduzione degli interessi al tasso “intra soglia”; iv) la compensazione dell'eventuale credito restitutorio con il saldo “attuale” del conto, pari ad euro 45.806,04”.
I.2. Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato infondata la domanda restitutoria stante la persistenza del conto corrente, ancora
“aperto” e, per la medesima ragione, ha respinto l'eccezione di prescrizione e l'eccezione di compensazione fatte valere dalla banca.
I.3. Con riferimento all'accertamento il giudice di primo grado ha constatato e dichiarato illegittima la capitalizzazione degli interessi passivi “non soltanto antecedentemente al 1.7.2000 (prevista all'art. 7 del contratto, con cadenza trimestrale), ma anche quella successiva all'entrata in vigore della delibera Cicr e sino alla pattuizione del
9.11.2006”; per lo stesso periodo il Tribunale accertava l'indeterminatezza e quindi la nullità del tasso di interessi intra fido per la mancanza della pattuizione;
quanto alla commissione di massimo scoperto, il giudice di prime cure accertava la nullità della stessa in quanto nel contratto di conto corrente stipulato il 9.11.1994 era stata pattuita la commissione di massimo scoperto indicando l'aliquota percentuale (0.75%), ma senza specificare il criterio di calcolo o la modalità di applicazione, con conseguente indeterminatezza della clausola che rimaneva indeterminata anche dopo la contrattualizzazione intervenuta nel 2006. Per contro, il
Tribunale ha giudicato infondate le eccezioni di usurarietà degli interessi e di illecita antergazione delle valute.
I.4. Conseguentemente il Tribunale pronunciava il seguente dispositivo: “Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nella causa civile di primo grado iscritta al n.
R.G.A.C. 2802/2012 così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, in forza di quanto argomentato in parte motiva: accerta l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in ordine al rapporto di conto corrente n. 1110, sino alla pattuizione del
9.11.2006; dichiara la nullità parziale della clausola di determinazione degli interessi in relazione al contratto di conto corrente medesimo;
dichiara la nullità della clausola di previsione della commissione di massimo scoperto in ordine al rapporto di conto corrente e a quello di anticipazione del 9.11.2006;
2. Per l'effetto, accerta che il saldo del rapporto di conto corrente n.
1110, intercorso tra le parti, alla data dell'ultimo e/c in atti oggetto di domanda del 18.6.2013, è pari ad euro 16.213.92 a credito della correntista, in luogo del saldo banca risultante dall'e/c in atti, pari ad
- 45.781,14 a debito della società.
3. Rigetta la domanda di pagamento del saldo creditore risultante dal conto, per le ragioni indicate in motivazione;
4. NN (già Parte_1 [...]
), a rimborsare in favore degli attori le spese di Controparte_4
lite, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed in euro 5.600,00 per compenso professionale al difensore, oltre r.f.s.g. 5%, iva e cpa ove dovuti come per legge;
5. Pone in via definitiva le spese di ctu, già liquidate in corso di causa con separati decreti, integralmente a carico della convenuta.”
I.5. Con atto di citazione in appello la banca Parte_2
impugna la sentenza sopra indicata chiedendo quanto segue: “in riforma totale o parziale dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Teramo n. 392, resa in data 19 aprile 2023 e pubblicata in pari data, voglia l'Ecc.ma Corte:
1. Respingere la domanda attrice.
2. Accoglierla ricontabilizzando il saldo del rapporto includendo gli interessi convenzionali dal 9 novembre 1994 al 9 novembre 2006, nonché la C.M.S. al netto di ogni capitalizzazione trimestrale.
3. NNre l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
I.6. Gli appellati costituitisi hanno concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare per le ragioni esposte in premessa
l'appello promosso da siccome destituito di Parte_1
fondamento. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
I.7. L'udienza del 21.10.2025, fissata per la rimessione in decisione della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate concludevano come riportato in rubrica.
I.8. Con ordinanza del 23.10.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
II. Motivazioni della decisione.
II.1. Motivi di impugnazione.
II.2. Primo motivo di impugnazione: completezza della documentazione del conto corrente.
II.3. Con il primo motivo di gravame, la PE contesta CP_3
al giudice di aver erroneamente accolto la ricostruzione dell'andamento dei conti (corrente e anticipi) operata dal CTU in primo grado nonostante carenze documentali il cui onere probatorio era a carico degli attori, odierni appellati. Richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità la banca PE sostiene che il correntista non può arbitrariamente selezionare il saldo intermedio dal quale eseguire le operazioni contabili, ma deve sollecitare la ricognizione giudiziale – compiuta attraverso l'ausilio del perito d'ufficio – avuto riguardo all'intero arco temporale di durata del rapporto. Sarebbe dunque contraria a diritto l'affermazione del Tribunale, specificamente impugnata, secondo cui: “alla ricostruzione analitica del rapporto di conto corrente, adoperando, per i (pochi) periodi di carenza documentale, il criterio del ricongiungimento degli estratti conto relativi ai periodi disponibili: tale soluzione, infatti, è preferibile in quanto consente, sia pure mediante un'operazione “fittizia”, la ricostruzione dei reciproci rapporti di dare ed avere, facendo salvi i principi del riparto dell'onere della prova …” (par. 6 della sentenza, pp. 8-9).
II.4. La difesa della banca PE ricorda come lo stesso consulente tecnico d'ufficio nella prima perizia del 23 marzo 2015 abbia rilevato la mancanza degli estratti conto relativi al primo e al secondo trimestre del 2012 nonché il conto scalare relativo al 30 ottobre 2010 (pag. 16 CTU); sempre circa il conto corrente ordinario n. 1110, nella successiva relazione contabile del 4 ottobre 2022, abbia attestato l'assenza di ulteriori documenti e precisamente, degli estratti conto relativi al mese di ottobre e novembre 1995, mentre per il quarto trimestre 2000 mancano il riepilogo delle competenze e la prima pagina del conto scalare, per il primo trimestre 2005 risultano illeggibili le operazioni annotate sugli e/c dal 7 febbraio 2005 al 31 marzo 2005 e per il primo trimestre 2012 non sono presenti il conto scalare ed il riepilogo delle competenze. Inoltre, relativamente al conto anticipi n. 5900030, per il quale nella prima perizia aveva attestato la presenza di tutta la documentazione, sono risultati mancanti, invece, il riepilogo dele competenze relativo al terzo trimestre 2009, il IV trimestre 2009 il conto scalare del primo trimestre 20102 e il secondo trimestre 2010 (cfr pag. 19 CTU).
Sebbene le lacune dovute alla mancanza di estratti conto possano considerarsi superabili, ciò è possibile, secondo l'PE, solo nei casi in cui documenti diversi suppliscano a tali deficienze opportunamente integrandole, circostanza che non ricorre nel caso in esame. II.5. A questa censura gli appellati rispondono che il percorso logico seguito dal CTU per supplire alla limitatissima carenza di estratti conto, è coerente, motivato e correttamente validato dal giudice. Si tratta di limitati periodi per un rapporti di lunga durata (dal
9.11.1994 al 18 giugno 2013) che hanno indotto il CTU a precisare come: “lo scrivente si premura di precisare come l'elaborazione del ricalcolo sia frutto di una disamina analitica giornaliera sia del c/c ordinario n. 1110 che del c/anticipi n. 590030, e pertanto, le riprese saldo operate per i circoscritti archi temporali dianzi delineati, sono rispettivamente rintracciabili nell'Allegato 9 e nell'Allegato
9.A”.(CTU del 10.11.2022, pp. 19).
II.6. A pagina 22 e 23 della relazione peritale appena citata,
l'ausiliario ha anche indicato negli allegati da 11 a 14 della medesima relazione, i conti scalari che hanno consentito di effettuare la contestata rielaborazione grazie all'evidenza dei movimenti giornalieri sia quanto al conto corrente (allegati 11, 12 e 14 della perizia) sia quanto al conto anticipi (allegato 13 della perizia).
II.7. L'elaborazione del CTU è stata quindi ritenuta corretta dal
Tribunale che così ha motivato l'adesione al ricalcolo dei conti operato dal proprio ausiliario: “Sul punto, sia sufficiente rilevare la correttezza dell'impostazione del ctu, che ha proceduto alla ricostruzione analitica del rapporto di conto corrente, adoperando, per i (pochi) periodi di carenza documentale, il criterio di ricongiungimento degli e/c relativi ai periodi disponibili: tale soluzione, infatti, è preferibile in quanto consente, sia pur mediante una operazione “fittizia”, la ricostruzione dei reciproci rapporti di dare ed avere, facendo savi i principi del riparto dell'onere della prova (cfr., in tema, Cass. 28 novembre 2018, n. 30822).”
II.8. Il motivo di appello deve essere rigettato.
II.9. Nel motivare le ragioni del rigetto si può muovere dall'assunto della giurisprudenza nomofilattica (Cassazione civile sez. I,
03/07/2023, (ud. 12/04/2023, dep. 03/07/2023), n.18679l) secondo cui l'intervento di un CTU si rivela necessario proprio al fine di ricostruire alcuni passaggi mancanti (s'intende quando siano limitati e tali da non inficiare del tutto l'esito finale del ricalcolo) tanto più nel caso qui esaminato dove i riassunti scalari offerti in prova sono stati utilizzati dall'ausiliario per colmare le limitate lacune probatorie: “Si lamenta relativamente al conto corrente numero (Omissis) che il ricalcolo del saldo sia stato effettuato sulla base di estratti conto incompleti. Ma il giudice di merito, avvalendosi dell'ausilio del consulente tecnico d'ufficio, ha ritenuto di poter ricostruire il rapporto di conto corrente ed il suo saldo finale, al netto degli addebiti illegittimi, il che è in linea con la giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con
l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe
e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto (Cass. 2 maggio
2019, n. 11543). A fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire
i saldi attraverso altri elementi di prova (Cass. 2 maggio 2019, n.
11543; Cass. 4 aprile 2019, n. 9526). In particolare, per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, detto giudice ben può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (Cass. 1 giugno 2018, n.
14074; Cass. 15 marzo 2016, n. 5091; Cass. 3 dicembre 2018, n.
31187)”. (analogamente, Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). Anche più di recente è stato affermato: “In sintesi, questa Corte è pervenuta ad affermare che l'assenza di alcuni estratti conto (inziali o intermedi) non impedisce al giudice di valutare il fondamento della domanda del correntista laddove: (a) sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista;
(b) la mancanza di una parte degli estratti conto sia colmabile altrimenti, attraverso il ricorso ad altri elementi di prova o alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; (c) l'utilizzo di tali elementi sia coerente con la distribuzione dell'onere probatorio, e non finisca per gravare una delle parti dell'onere di dimostrare l'eventuale insussistenza di un credito o di un minor debito dell'altra.”
(Cassazione civile sez. I, 25/06/2025, (ud. 29/05/2025, dep.
25/06/2025), n.17151).
II.10. Si tratta proprio di quanto accaduto nel caso in esame sicché la combinazione degli effetti della giurisprudenza della Suprema Corte e dell'elaborato tecnico del CTU che ha ritenuto idonea la documentazione agli atti a supplire alle lacune, molto limitate, dell'andamento del conto, giustifica la soluzione adottata dal
Tribunale che sopravvive alla censura dell'PE.
II.11. Secondo motivo di appello: assenza di una pattuizione sugli interessi intra fido.
II.12. La banca impugna il paragrafo 5.2 della sentenza, che accoglie la domanda di nullità parziale della clausola di determinazione degli interessi per difetto di specifica pattuizione, in quanto nel contratto di apertura del rapporto di conto corrente risulta pattuito esclusivamente il tasso fuori fido e per sconfinamento di valuta-tasso di mora, nella misura del 20%, mancando la pattuizione del saggio di interesse corrispettivo all'interno del fido.
II.13. Secondo la banca PE, il contratto di conto corrente, da un lato sarebbe nullo per il fatto stesso di non essere stato pattuito per iscritto, dall'altro non era un conto autonomo ma un conto di corrispondenza di servizio al conto anticipi ossia una sorta di conto virtuale di appoggio per le operazioni realizzate mediante il conto anticipi.
II.14. Il motivo di appello contrasta e non supera l'accertamento del
CTU, dottor (pagina 5 dell'ultimo Persona_3
elaborato peritale depositato in data 10/11/2022) secondo cui: “Il rapporto di conto corrente ordinario è assistito da fido bancario, desunto dalla disamina dei prospetti analitici rendicontati dalla
Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, ratione temporis, relativamente al fido operativo concesso sia sul rapporto di c/c
(Rischi a revoca) che su quello anticipi (autoliquidante)”.
Conseguentemente, quello che l'PE definisce un mero conto di corrispondenza di natura cosiddetta virtuale, è in realtà un conto affidato fino a revoca. II.15. Per altro verso, il mancato rispetto della forma scritta ad substantiam (secondo il Testo Unico Bancario vigente all'epoca dell'instaurazione del contratto tra le parti) non può andare a detrimento del cliente della banca impedendo a quest'ultimo di dar prova dell'esistenza dell'affidamento, altrimenti negandosi gli effetti propri della nullità di protezione contemplata dalla normativa unionale recepita nel UB (Cass. n. 34997 del 14.12.2023).
II.16. Anche il secondo motivo di appello è dunque infondato.
II.17. Terzo motivo di impugnazione: circa la nullità della commissione di massimo scoperto.
II.18. Infine, la impugna il paragrafo 5.3 della sentenza CP_3
gravata, che accoglie la domanda di nullità della clausola diretta a disciplinare la commissione di massimo scoperto.
II.19. In particolare, il primo giudice avrebbe affermato che, pur essendo stata pattuita l'aliquota percentuale della commissione, - quanto al contratto di conto corrente stipulato il 9 novembre 1994 (e fino al 2009) – non ne risulta specificato il criterio di calcolo o la modalità di applicazione;
mentre per quanto concerne l'apertura di credito del 9 novembre 2006, pur essendo indicata l'aliquota, non sono indicate le modalità di applicazione, che il consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto rapportate al picco dell'utilizzato.
II.20. Secondo l'PE, infatti, la CMS può essere percentualmente legata al credito di cui il cliente affidato si sia concretamente avvalso (c.d. utilizzato) e quindi venga conteggiata in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta ossia sul picco più elevato della somma prelevata dal correntista nel periodo di riferimento.
II.21. Esplicita quindi l'PE che la pattuizione della CMS e' un negozio causale poiché costituisce il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto.
II.22. Il motivo di doglianza non coglie nel segno in quanto non intacca la ratio della decisione di primo grado, la quale non ha dichiarato nullo il patto sulla CMS siccome privo di causa ma in quanto non sufficientemente disciplinato e circoscritto impedendo in tal modo al cliente della banca di avere consapevolezza delle concrete modalità applicative della commissione. Si tratta non di assenza di causa ma di indeterminatezza del contenuto negoziale (1346 c.c.) della pattuizione, la quale espone il cliente all'arbitrio applicativo della banca.
II.23. Rileva quindi questa Corte che in tema di conto corrente bancario è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (v. Cass. n. 19825/22).
II.24. Il terzo motivo è quindi anch'esso infondato.
III. Regime delle spese.
III.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m.
n. 147 del 2022 per le cause di valore da € 26.001,00 €. 52.000,00 (tenuto conto del mancato svolgimento della fase istruttoria).
IV. Contributo unificato.
IV.1. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al
31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue, in linea generale, la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (da commisurarsi al valore della causa quale indicato in sede di liquidazione delle spese di lite).
PQM
La Corte di Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciandosi in contraddittorio delle parti costituite nella causa civile iscritta al R.G. n.
1013/2023 in secondo grado sull'appello proposto da , Parte_2
come rappresentata e difesa,
contro
AB s.n.c. di BA RI & C. in persona del legale rappresentante , anche in proprio Controparte_1
e . avverso la sentenza n. 392/2023 del Tribunale di Controparte_2
Teramo, pronunciata all'esito del giudizio n. r. g. 2902/2013, pubblicata in data 20.04.2023, così provvede: A. Rigetta l'appello.
B. NN l'PE , come rappresentata a Parte_2
pagare agli appellati AB s.n.c. di BA RI & C. in persona del legale rappresentante , anche in Controparte_1
proprio e , in legame di solidarietà attiva, le spese Controparte_2 del presente grado di appello, che liquida nell'importo di euro
5.810,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali.
C. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002,
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'PE , come rappresentata dell'ulteriore Parte_2
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella Camera di Consiglio svoltasi da remoto mediante mezzi telematici in data 7 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Giuseppe de Falco dr. Nicoletta Orlandi