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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n 1830/2020 avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Napoli, Seconda
Sezione Civile, pubblicata in data 3 marzo 2020 vertente
TRA
(codice fiscale ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli (NA), al Vico Acitillo n. 93, presso lo studio dell'avv. Patrizia
Pagnacco (codice fiscale , che la rappresenta e difende in C.F._2 virtù della procura in atti
-APPELLANTE-
E
(codice fiscale elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3
in Napoli (NA), alla Via Chiatamone n.6, presso lo studio dell'avv. Sosio
Tornincasa, (codice fiscale ), che lo rappresenta e difende C.F._4
in virtù della procura in atti
APPELLATO-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Si premette in fatto che:
- il 15 giugno 2004 e acquistavano Controparte_1 Parte_1
un immobile sito in San Giorgio a Cremano alla Via Principe De Liquori n. 20, piano 1 interno 5, già oggetto del preliminare stipulato dal solo
[...]
in data 17 settembre 2003. In occasione della stipula del citato CP_1
preliminare, versa ai promittenti acquirenti la somma di euro 23.749 CP_1
tramite n.5 assegni circolari.;
- il 18 giugno 2004 la concedeva un mutuo di € Controparte_2
75.000 da restituire in 240 rate mensili a e Controparte_1 Parte_1
finalizzato all'acquisto dell'immobile;
[...]
- il 17 giugno 2006 e contraevano Controparte_1 Parte_1
matrimonio, scegliendo un regime di comunione semplice dei beni;
- nel corso dell'anno 2009, introduceva nei confronti Parte_1
del coniuge il procedimento di separazione giudiziale, Controparte_1
definito con sentenza n. 5347/2015 emessa da questo Tribunale, con la quale veniva riconosciuto in favore della un credito di natura alimentare, Parte_1
nei confronti del pari ad € 7.186,55. Questa somma è dovuta a titolo di CP_1
differenza per decurtazione arbitraria dell'assegno di mantenimento dal luglio
2016.
I.2. Con un primo giudizio, introdotto con atto di citazione, notificato nel luglio 2012, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Controparte_1 Parte_1
, e ne chiedeva la condanna, in quanto coobbligata in solido nei
[...]
confronti del mutuante, al rimborso in via di regresso ex art. 1299 c.c. della metà di € 68.030,86, ovvero € 34.015,43. In particolare, esponeva:
a. di aver versato € 21.069,00 quale caparra confirmatoria;
b. di aver pagato alla mutuante tutte le rate del mutuo scadute fino a quel momento, per un totale di € 42.475,04, di cui € 10.419,12 prelevati da conto corrente cointestato ma alimentato esclusivamente da suoi versamenti, di aver corrisposto € 32.055,92 mediante bonifici bancari a proprio carico;
c. di aver versato al del fabbricato sito in San Giorgio a Cremano, CP_3
alla Via Principe De Liguori n. 20, la somma di € 4.159,10 a titolo di spese condominiali ordinarie e straordinarie;
d. di aver corrisposto all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro la somma di
€ 327,72 per la registrazione del contratto di locazione relativo all'immobile comune;
I.3. Si costituiva in giudizio , eccependo: Parte_1 a. In via preliminare, la nullità dell'atto di citazione, ritenendo che le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda attorea fossero state esposte in maniera generica.
b. nel merito, contestava il presunto credito vantato da parte attrice, chiedendo di dichiararlo compensato con le spese da lei sostenute sia in vista del matrimonio sia durante il rapporto coniugale, nonché con la metà dei canoni di locazione relativi all'immobile comune, percepiti esclusivamente dal CP_1
c. in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del al pagamento in suo CP_1
favore della somma di € 50.000,00, ovvero di quella diversa da ritenersi di giustizia, oltre accessori ed interessi, a titolo di:
– restituzione delle maggiori somme da lei sostenute e non compensate;
– risarcimento del danno derivante dalla mancata percezione della metà dei canoni di locazione riscossi dall'attore dal 1 dicembre 2009 al 1 ottobre 2012, nonché della metà di quelli maturandi nel corso del giudizio;
– pregiudizio economico correlato al diminuito valore della sua quota dell'immobile comune.
d. infine, chiedeva la condanna ex art. 2041 c.c. dell'attore al pagamento di un indennizzo pari a tutte le spese dedotte in compensazione, nonché della metà dei canoni percepiti in via ritenuta illegittima, ovvero della diversa somma da liquidarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I.4. Con sentenza n. 5284/2015, pubblicata in data 10 aprile 2015, il
Tribunale di Napoli così decideva: A) negava a il diritto di regresso sulle somme da lui Controparte_1
anticipate dal 2004 al 2009 perché, in detto periodo, aveva pagato in via esclusiva le rate di mutuo con spirito di liberalità, realizzando una donazione indiretta, in favore della coniuge . Nello specifico il Giudice Parte_1
sosteneva che, pur non rientrando l'immobile nella comunione legale, lo stesso era destinato ad abitazione familiare, sicché il pagamento delle rate del mutuo rientrava tra gli atti suscettibili di configurare una donazione indiretta nei rapporti matrimoniali.
B) riconosceva a il diritto di regresso dal settembre Controparte_1
2009 (data in cui avviene la separazione di fatto dei due coniugi) al luglio 2012
(data della notifica della citazione del ). Controparte_1
C) operava una doppia compensazione di crediti tra le parti: per l'effetto, della compensazione tra i suddetti importi (13.841,00 – 8.203,55), il
Tribunale condannava il al pagamento in favore della della CP_1 Parte_1
somma di € 5.637,45, oltre interessi legali dal 29 ottobre 2012 al soddisfo. Si
trattava, in particolare:
– del credito vantato da verso avente Parte_1 Controparte_1
ad oggetto n. 61 canoni di locazione indebitamente percepiti dal 12/2009 al
12/2014 per € 27.682,00 (il doveva restituire la metà, pari a € CP_1
13.841,00 a ); Parte_1
– del credito vantato da verso per rate Controparte_1 Parte_1
di mutuo pagate dal 10/2009 al 07/2012 per € 16.407,10 (la convenuta doveva restituire la metà, pari ad € 8.203,55; C) riconosceva a il diritto di regresso limitatamente alla metà Controparte_1
delle rate di mutuo da lui interamente pagate, successivamente al mese di luglio
2012.
II.1. Avverso la predetta sentenza - con atto di appello notificato il 9 luglio
2015 - proponeva appello e chiedeva all'adita Corte: Controparte_1
“a) accertare che il sig. si è reso anticipatario in via esclusiva Controparte_1
delle somme relative al pagamento delle rate di mutuo ipotecario per il quale il medesimo attore è coobbligato in solido con la convenuta sig.ra Parte_1
, nonché delle spese relative agli oneri condominiali ed alle imposte
[...]
relative all'immobile, per l'importo complessivo di Euro 68.030,86; b) accertare
altresì che lo stesso sig. ha incassato in via personale ed Controparte_1
esclusiva l'indennità di occupazione (divenuta poi dal dicembre 2009 canone di locazione) versata dalla sig.ra , quale occupante dell'immobile in Parte_2
comproprietà tra le parti, pari a complessivi Euro 41.549,15 (Euro 216,91 x 65 mensilità + Euro 450,00 x 61 mensilità); c) all'esito della parziale
compensazione dei rispettivi crediti, dichiarare pertanto che il sig.
[...]
, vantando un diritto di regresso, è creditore nei confronti della sig.ra CP_1
per l'importo complessivo di Euro 13.240,86; d) per l'effetto, Parte_1
in accoglimento della domanda proposta dall'attore, condannare la sig.ra
al pagamento in favore del sig. della somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di Euro € 13.240,86, quale 50% delle spese sostenute dall'attore in
adempimento dell'obbligazione solidale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo saldo, somma già al netto della compensazione tra i rispettivi crediti;
” II.2. Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata Parte_1
il 22 ottobre 2015, chiedendo:
a. in via preliminare, il rigetto della richiesta sospensiva ex art. 283 c.p.c.
b. nel merito, dichiararsi l'inammissibilità dell'appello per difetto di motivazione e per mutamento della domanda e, in via subordinata, il rigetto dello stesso, in quanto totalmente infondato.
c. la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 13.240,86
a titolo di risarcimento del danno per somme eccedenti la compensazione e/o arricchimento senza causa.
d. la condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c. oltre alle spese, diritti ed onorari di lite.
II.3. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 1404/2021 pubblicata il
16 aprile 2021, pur ritenendo che la decisione del primo Giudice fosse viziata, oltre che per ultrapetizione, per l'erronea ricostruzione in punto di diritto e di fatto, essendo evidente l'assoluta carenza del presupposto dell'animus donandi.
a. rigettava l'appello e confermava l'impugnata sentenza;
b. rigettava la domanda proposta da ex art. 96 c.p.c.; Parte_1
c. compensava tra le parti le spese del giudizio.
III.1. Tanto considerato, definito con sentenza passata in giudicato il primo giudizio, ne introduceva un secondo: con ricorso ex art. Controparte_1 Tribunale di provvedere ad: “a) in via preliminare, accertare che il sig.
[...]
si è reso anticipatario in via esclusiva del pagamento della complessiva CP_1
somma di Euro 30.951,12, per le causali meglio indicate in premessa;
b) accertare che il sig. ha altresì percepito, in via esclusiva, la Controparte_1
somma di Euro 8.100,00, corrispondente an. 18 mensilità di canone di locazione(da gennaio 2015 a giugno 2016) relativi all'immobile sito in San
Giorgio a Cremano (NA) alla Via Principe de' Liquori n.20 dall'attuale conduttrice, sig.ra ; c) accertare altresì che il Tribunale di Napoli, con sentenza Parte_2
n. 5284/2015, ha dichiarato il diritto del sig. di vedersi Controparte_1
rimborsata la metà delle rate di mutuo da lui interamente pagate dopo il luglio
2012;d) dichiarare pertanto che la sig.ra è debitrice della Parte_1
somma di euro 11.917,60 pari alla metà derivante dalla sua condizione di coobbligata in solido nei confronti della banca mutuante, nonché di comproprietaria dell'immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via
Principe de' Liguori n.20.; e) per l'effetto, ordinare alla sig.ra Parte_1
il pagamento della somma di euro 11.425,56, come innanzi individuata”.
III.2. Con comparsa dell'11 settembre 2018, si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria di Parte_1
controparte in quanto pendente il giudizio di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli n. 5284/2015 citata dal ricorrente
In particolare, la resistente chiedeva:
a. in via preliminare, dichiarare l'improponibilità del ricorso per litispendenza, poiché il avrebbe riproposto la medesima domanda già oggetto del CP_1
procedimento pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli, R.G. n. 3446/2015, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di
Napoli n. 5284/2015;
b. in subordine, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per radicale carenza dei presupposti processuali;
c. in ulteriore subordine, rigettare il ricorso per infondatezza in fatto e in diritto;
d. in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la compensazione delle contrapposte pretese con i crediti vantati dalla resistente, già accertati:
d.
1. dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5284/2015 per l'importo di euro
5.637,45, oltre interessi legali dal novembre 2012 sino al soddisfo;
d.
2. dalla sentenza del Tribunale di Napoli, n.5347/2015 per l'importo di euro
7.068,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dovuta dal alla CP_1
resistente a titolo di differenze non pagate sull' assegno di mantenimento dall'aprile 2015 al luglio 2018;
III.3. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza ex art. 702 bis, emessa in data
3 marzo 2020 così decideva: “1)Accoglie la domanda di restituzione somme avanzata nell'interesse di e per l'effetto condanna Controparte_1 Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 11.425,56, oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna al Parte_1
pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si Controparte_1
liquidano in euro 2.425,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge.” IV.1. Avverso detta ordinanza- con citazione per l'udienza del 29 ottobre
2020, notificata il 3 giugno 2020 – proponeva appello Parte_1
articolando i seguenti motivi:
I. “Improponibilità – Eccezione di litispendenza” (cfr. pag. 3 della
citazione in appello)
II. “Inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per carenza dei presupposti” (cfr. pag. 3 della citazione in appello)
III. “Infondatezza nel merito” (cfr. pag. 3 della citazione in appello)
IV. “In via gradata: eccezione di compensazione” (cfr.pag. 4 della citazione
in appello)
V. “Motivi di illegittimità della proposta di conciliazione ex art. 185 bis
c.p.c. formulata con ordinanza del 19.12.2019”
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
“Preliminarmente, dichiarare l'improponibilità del ricorso introduttivo a cagione della litispendenza con il giudizio pendente presso la Corte di appello di Napoli
r.g. 3446/2015 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5284/2015”
“in subordine, dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per integrale carenza dei presupposti processuali;
“In ogni caso, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, non sussistendo la pretesa azionata”
“In subordine, accertare e dichiarare la compensazione della pretesa del
ricorrente odierno appellato con le somme di cui la resistente-appellante è creditrice: a- in virtù della sentenza esecutiva di primo grado del Tribunale di
Napoli n. 5284/2015, pari a complessivi € 10.854,50 (sorta capitale € 5.637,45, sommata agli interessi legali dal novembre 2012 sino al soddisfo, pari ad €
280,57, oltre € 4.936,48 a titolo di rimborso delle spese e compensi di giudizio
spettanti alla resistente); b- in virtù della sentenza passata in giudicato del
Tribunale di Napoli n.5347/2015, circa le spese di giudizio ivi liquidate in €
6.561,48, fino alla concorrenza della pretesa azionata dall'appellato già assegnate con pignoramento, ma richieste in restituzione dall'appellato sotto diverso titolo;
c- in virtù della sentenza passata in giudicato del Tribunale di
Napoli n.5347/2015 con le sole somme non corrisposte a titolo di assegno di
mantenimento spettanti all'appellante, impregiudicati i diritti dell'appellante stessa scaturenti dall'inadempimento dell'appellato per le restanti differenze non pagate;
d- in ogni caso, con la quota di tutti i canoni di locazione spettanti alla sig.ra dal luglio 2012 sino al giugno 2017 (deposito del ricorso ex art. Parte_1
702 bis c.p.c.)”. (cfr. pag. 16 atto di appello).
IV.2. Con comparsa di risposta depositata il 3 giugno 2020, si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'interposto appello Controparte_1
chiedendone l'integrale rigetto.
IV.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 19 giugno 2025, celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190, 1^ comma c.p.c. (60 + 20) per il deposito degli scritti defensionali conclusivi. Infine, depositati la comparsa conclusionale a cura della sola parte appellata, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza impugnata- dopo avere rigettato sia l'eccezione di inammissibilità dell' “azione di restituzione somme”, “stante la pendenza del giudizio di appello sulla domanda di compensazione sulle somme dovute dal ricorrente alla resistente a titolo di canoni di locazione, asseritamente inibita dalla litispendenza della domanda di entrambi i giudizi” , sia l'istanza di compensazione, ad oggetto le somme dovute a titolo di differenza per decurtazione arbitraria dell'assegno di mantenimento dal luglio 2016, in forza deli principi espressi dalla Suprema
Corte- ha accolto la domanda di “restituzione somme” avanzata nell'interesse di e per l'effetto ha condannato Controparte_1 Parte_1
al pagamento in suo favore della somma di € 11.425,56 oltre
[...]
interessi legali dalla domanda al saldo.
A fondamento della decisione ha osservato che:
- non sussiste la “litispendenza stante l'oggetto della domanda di parte ricorrente (restituzione della metà delle somme anticipate a titolo di pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile in comproprietà con la moglie come supra descritto) limitato al periodo temporale successivo al luglio
2012 e la decisione sulla domanda riconvenzionale di versamento della metà dei
canoni percepiti in corso di giudizio (terminato nell'aprile 2015)”; - l'istanza di compensazione con le somme dovute a titolo di differenza per decurtazione arbitraria dell'assegno di mantenimento dal luglio 2016, va respinta in ossequio al principio della Suprema corte per cui “il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli in
regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti” (cfr. Cass.n 11689/2018);
- la domanda di parte ricorrente di restituzione della somma complessiva di €
11.425,56 ( pari al totale: della metà delle somme versate dal luglio 2012 al deposito del ricorso (giugno 2017) e della metà della somma anticipata a titolo di oneri condominiali, con detrazione della somma pari alla metà dei canoni percepiti in conto della moglie dalla locazione dell'immobile ad Parte_2
nel periodo fino al giugno 2016) va accolta “impregiudicati i reciproci rapporti tra le parti all'esito del giudizio di impugnazione attualmente pendente e relativo
a periodi differenti da quelli oggetto del presente giudizio”.
2. Con il primo motivo di appello – rubricato “Improponibilità - Eccezione di litispendenza” (cfr. pag. 2 della sentenza) - censura Parte_1
l'ordinanza appellata, anzitutto, per avere il primo Giudice rigettato l'eccezione di litispendenza da essa proposta;
in particolare, asserisce che il petitum e la causa petendi del presente giudizio sarebbero identici a quelli del pendente giudizio di appello avverso l'invocata sentenza n. 5284/2015 del 10 aprile 2015 del Tribunale di Napoli su cui si baserebbe l'attuale pretesa del Ed CP_1
aggiunge che poiché nell'atto di appello sarebbero riportate le conclusioni e le domande riconvenzionali formulate nella comparsa di costituzione della in primo grado nel precedente giudizio e reiterate nel giudizio di Parte_1 appello, il presente giudizio sarebbe improponibile avendo esso ad oggetto le stesse somme richieste relative alle rate di mutuo dal luglio 2012 (oggetto della sentenza) in poi, ed i canoni di locazione dal dicembre 2009 a dicembre 2014.
Le deduzioni dell'appellante sono destituite di ogni fondamento per due ordini di ragioni.
In primo luogo, non sussiste litispendenza tra i due giudizi de quibus perché diverso è il petitum ed il lasso temporale delle rispettive pretese. In particolare, dagli atti di causa, emerge che: (a) il petitum della domanda proposta dal nel presente giudizio è la restituzione della metà delle CP_1
somme anticipate per le rate di mutuo per l'immobile in comproprietà con dal 07/2012 al 05/2017 e i canoni di locazione dell'immobile Parte_1
in comproprietà esclusivamente trattenuti dal dal 01/2015 al 06/2016, CP_1
(b) il petitum della domanda riconvenzionale proposta nell'altro giudizio da
, conclusosi con sentenza 5284/2015, è la restituzione della Parte_1
metà dei canoni di locazione dal 01.12.2009 al 01.10.2012. Diversa, quindi, è anche la causa petendi: in relazione alla domanda di restituzione , il contratto di mutuo stipulato in data 18 giugno 2004, dai coniugi con la Parte_3
(giusta contratto a ministero del notaio Controparte_2 Persona_1
rep. 166.772), in relazione alla domanda riconvenzionale, il contratto di locazione stipulato dalla , con tale ad oggetto Parte_1 Parte_2
l'immobile sito in San Giorgio a Cremano alla Via Principe De Liguori 20, dai coniugi in precedenza acquistato.
Dal chè, deve escludersi la litispendenza tra i due giudizi. Le Sezioni
Unite della Corte della Cassazione (cfr. sentenza n. 9040/2010), infatti, hanno chiarito che la litispendenza presuppone l'identità soggettiva e oggettiva delle due cause e comporta l'improcedibilità del giudizio iniziato per secondo;
analogo criterio è stato ribadito da altra pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. sentenza n.
27169/2007), secondo cui la pendenza della causa si individua, ai fini dell'art. 39 c.p.c., dal momento della notifica della citazione e l'identità deve riguardare parti, petitum e causa petendi.
In secondo luogo, va rilevato che il Tribunale investito del precedente giudizio, con sentenza n. 5284/2015, del 10 aprile 2015, si è espressamente pronunciato, con un'articolata motivazione, su tutte le domande ed eccezioni delle parti, ivi compresa la domanda riconvenzionale proposta dalla : Parte_1
non avendo proposto impugnazione incidentale la ( in tale senso cfr. Parte_1
Cass. n.17749/2017) la statuizione del Tribunale è ormai coperta dal giudicato interno. E poiché, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la litispendenza presuppone che le due cause pendono contemporaneamente davanti al giudice, con identità di parti, petitum e causa petendi, non sussiste la pendenza dei due giudizi in quanto la statuizione del Tribunale, coperta da giudicato, anche interno,
preclude la possibilità di riaprire la questione in altro giudizio.
Al riguardo, giova rammentare che il giudicato anche interno, escludendo la pendenza del rapporto processuale, impedisce la riproposizione della medesima domanda in un diverso processo, escludendo la configurabilità di una situazione di litispendenza (Cass. civ. Sez.III, 5.07.18, n. 17602; nonché Cass.
civ., Sez. II, 24.05.2013, n. 12999, secondo cui una volta formatosi il giudicato sulla domanda, non può configurarsi litispendenza, venendo meno il requisito della contemporanea pendenza del giudizio). Per quanto detto, la decisione impugnata va confermata.
3. Con il secondo motivo di appello- rubricato “inammissibilità del ricorso ex art. 702 cpp” - l'appellante lamenta l'inapplicabilità del rito sommario alla fattispecie in esame per carenza dei relativi presupposti di legge.
Anche tale doglianza - assolutamente generica nella formulazione - va respinta perché infondata.
Invero,la controversia risulta pienamente compatibile con i presupposti dell'art. 702-bis c.p.c., poiché la domanda originaria di “restituzione di somme” proposta dal è stata ab initio adeguatamente supportata da copiosa CP_1
documentazione, sufficiente a dimostrarne la fondatezza, senza necessità di ulteriori o più complessi mezzi istruttori. La pretesa ha riguardato, infatti, diritti disponibili di natura patrimoniale, tipicamente rientranti nell'ambito applicativo del rito sommario, ovvero un credito provato per tabulas mediante estratti conto attestanti le rate pagate esclusivamente dal correttamente quantificato CP_1
detraendo il controcredito della pari al 50% dei canoni di locazione. Parte_1
Ciò in linea con il dettato normativo previsto dagli artt. 702-bis – 702-
quater c.p.c., secondo cui il rito sommario di cognizione è un procedimento a cognizione piena, caratterizzato da un'istruttoria semplificata e finalizzato ad assicurare una decisione più rapida rispetto al rito ordinario. Rito esperibile per tutte le controversie rientranti nella competenza del tribunale in composizione monocratica, quando la causa sia concretamente idonea ad essere decisa senza la necessità di un'attività istruttoria complessa. Anche la dottrina è unanime nel ritenere che il rito sommario non costituisca un rito “minore”, ma una forma di processo di cognizione più celere e flessibile, da applicarsi ogniqualvolta sia possibile una decisione rapida senza sacrificare le garanzie difensive delle parti.
Ebbene, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal in conformità CP_1
alle norme che regolano il rito semplificato, recava l'indicazione dei fatti posti a fondamento, le ragioni giuridiche, i mezzi di prova e i documenti prodotti.
4. Con il terzo motivo di appello – rubricato “infondatezza nel merito” –
l'appellante deduce che il avrebbe omesso “di dichiarare che ha sempre CP_1
ritenuto per sé integralmente i canoni di locazione dello stesso immobile per il quale chiede la restituzione della quota di mutuo, pagata con la metà dei canoni di spettanza della ” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello). Ed aggiunge che Parte_1
“a far data dalla stipula del contratto di locazione, effettuata dal solo a CP_1
suo nome dal dicembre 2009, egli ha sempre percepito i canoni mensili per
l'intero, anche per la quota che spetterebbe alla comproprietaria sig.ra
, quindi, anche dal luglio 2012 al giugno 2017, e successivamente. Parte_1
Pertanto, alla spettano a titolo di metà dei soli canoni di locazione sino Parte_1
al deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la somma di 13.275,00 (€ 225,00
metà canone x 59 mesi) oltre accessori” (cfr. pag. 3 dell'atto di appello).
Le deduzioni esposte sono prive di pregio per l'assorbente ragione che ha sempre riconosciuto, in tutti i suoi scritti difensivi, di aver Controparte_1
incamerato in via esclusiva i canoni di locazione relativi all'immobile in comproprietà con la , ammettendo quindi il proprio debito nei confronti Parte_1
della ex moglie per la metà dei canoni di locazione percepiti.
Anzitutto, nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto in data 26 giugno
2017 premetteva che egli “ha incamerato in via esclusiva i canoni di locazione relativi all'immobile in comproprietà tra le parti, il cui importo complessivo, per il periodo da gennaio 2015 a giugno 2016, è pari ad Euro 8.100,00 (€450,00 x
18 mesi).” (pag. 3 ricorso ex art. 702 c.p.c.) e chiedeva al Tribunale di Napoli di accertare che egli “ha altresì percepito, in via esclusiva, la somma di euro
8.100,00, corrispondente a n. 18 mensilità di canone di locazione (da gennaio
2015 a giugno 2016) relativi all'immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Principe de' Liquori n. 20 dall'attuale conduttrice, sig.ra ”. Parte_2
(cfr. pag. 5 ricorso ex art. 702 c.p.c.)
Inoltre con riferimento al precedente giudizio, nell'atto di appello proposto il 9 luglio 2015 dal avverso la sentenza 5284/2015 del Tribunale di Napoli CP_1
contro , pubblicata in data 10 aprile 2015, egli, Parte_1
implicitamente riconoscendo la pretesa della controparte, chiedeva all'adita
Corte di “ accertare altresì che lo stesso sig. ha incassato in via Controparte_1
personale ed esclusiva l'indennità di occupazione (divenuta poi dal dicembre
2009 canone di locazione) versata dalla sig.ra , quale occupante Parte_2
dell'immobile in comproprietà tra le parti, pari a complessivi Euro 41.549,15
(Euro 216,91 x 65 mensilità + Euro 450,00 x 61 mensilità)” ( pag. 16 atto di citazione in appello ex art. 342 c.p.c.).
Insomma, anche sul punto la decisione impugnata va confermata.
5. Con il quarto motivo di appello, proposto in “in via gradata” – rubricato
“eccezione di compensazione” – asserisce di vantare un Parte_1
contro
-credito nei confronti del per l'importo complessivo di € 12.824 da CP_1
opporre in compensazione al presunto credito vantato dal in suo danno: CP_1
si tratterebbe, nello specifico, di due crediti avverso lo stesso in forza di CP_1 due sentenze del Tribunale di Napoli, sentenza n. 5284/2015 e sentenza n.
5347/2015. Conformemente invoca una riforma della decisione.
La doglianza - al limite della inammissibilità per difetto del predicato di specificità- risulta infondata nel merito perché:
- con riferimento al credito vantato dalla in forza della sentenza Parte_1
n. 5284/2015, pari ad € 5.637,45 oltre interessi legali dal 29/10/2012 al soddisfo, deve rilevarsi che tale decisione, all'epoca, era oggetto di impugnazione e, pertanto, non era passata in giudicato. Ergo, la circostanza che il credito fosse ancora sub iudice impediva, certamente, la compensazione, giacchè la compensazione, per poter operare, richiede, quanto meno, la certezza e la liquidità del credito opposto, che non ricorrono quando la decisione che lo riconosce non sia definitiva. Sul punto, la Corte di cassazione ha affermato che:
"Ai fini della compensazione legale, è necessario che il credito opposto sia certo, liquido ed esigibile;
non può ritenersi tale quando la sentenza che lo riconosce sia ancora oggetto di impugnazione, poiché la pendenza del gravame esclude la certezza del credito" (Cass. civ., sez. III, 24 gennaio 2007, n. 1586).Inoltre, va ricordato che anche la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c. è ammissibile solo quando il controcredito sia di pronta liquidazione, cioè accertabile nel medesimo giudizio senza attività istruttoria complessa (Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2013, n. 15354).
Ne consegue che, in assenza del requisito della definitività del credito, non era (è) ammissibile alcuna compensazione con eventuali controcrediti fatti valere dalla controparte, né a fortiori con riguardo alle spese di giudizio. - in merito al secondo credito, come condivisibilmente ha osservato il primo Giudice, non era possibile procedere a nessuna forma di compensazione, in quanto detto credito aveva (ha) ad oggetto la somma dovuta a titolo di differenza per decurtazione arbitraria dell'assegno di mantenimento dal luglio
2016.
In realtà, l'appellante ha eccepito la compensazione del credito di natura alimentare, sostenendo che, pur non potendo incidere sull'an dell'obbligo (cioè sull'esistenza dell'assegno di mantenimento), la compensazione sarebbe comunque ammissibile limitatamente al quantum debeatur, cioè al solo ammontare della somma dovuta.
Neanche tale tesi convince.
La compensazione del credito alimentare è, infatti, sempre inammissibile, sia con riferimento all'an che al quantum:in tal senso, si richiama l'art. 447, secondo comma, c.c. il quale prevede che l'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione come ritenuto da parte resistente.
Il divieto di compensazione si applica anche all'assegno di mantenimento dei figli, svolgendo esso funzione alimentare e ciò in ossequio al principio già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione per cui "Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti" (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018,
n.11689). In tale senso anche Cass. n. 17199/2018 e n. 13609/2016 a mente della quale: “l'obbligazione di mantenimento del figlio minore, pur non avendo natura strettamente alimentare, è finalizzata al sostentamento e allo sviluppo armonico della personalità del minore e, pertanto, non è suscettibile di compensazione con eventuali controcrediti del genitore obbligato”. E Cass. civ.
n.9686/2020 secondo cui: “Il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito
propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto al sostentamento conformato dall'ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile“.
Insomma, la giurisprudenza della nomofiliachia è costante nel ritenere che la natura sostanzialmente alimentare dell'obbligazione di mantenimento, che trova fondamento negli artt. 30 Cost., 147 e 148 c.c., impedisce qualsiasi forma di compensazione, sia essa totale o parziale, poiché essa inciderebbe comunque sul soddisfacimento dei bisogni primari del minore.
La decisione, anche sotto il profilo esaminato, va confermata.
6. Con il quinto motivo – rubricato “illegittimità proposta di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c. formulata con l'ordinanza del 19/1272019” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello)- lamenta che la proposta di conciliazione Controparte_1
ex art. 185 bis c.p.c. sia stata illegittimamente formulata dal Tribunale, in modo, cioè, da non offrire alcuna reale scelta da parte resistente, se non il rifiuto;
tra l'altro, aggiunge, non corrisponderebbe al vero che il Giudice abbia effettuato la proposta transattiva in prima udienza.
Le deduzioni dell'appellante non hanno pregio. Invero, dagli atti di causa, risulta che la proposta conciliativa veniva legittimamente avanzata dal Tribunale.
Premesso che la proposta di conciliazione ex art. 185-bis c.p.c. non richiede il consenso preventivo delle parti e non deve garantire simmetria delle offerte, essendo sufficiente che il giudice, sulla base dello stato della causa, valuti l'esistenza di margini conciliativi (Cass. civ., n. 24308/2017), osserva la
Corte che, nel caso in oggetto, detta proposta è stata dunque formulata nel pieno rispetto della norma processuale in quanto il Giudicante, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, dopo aver acquisito gli elementi necessari e valutato le posizioni delle parti, ha ritenuto di avanzare una soluzione conciliativa,
legittimamente invitando le parti alla definizione bonaria della lite, sì da effettuare una scelta ponderata durante la fase istruttoria: scelta che, però, è rimasta inoperosa.
7. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al
D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23
ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate
(nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.201,00 ad €. 26.000,00 tenuto conto del decisum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014) (cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21
[ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da - con citazione per Parte_1
l'udienza del 29 ottobre 2020, notificata il 3 giugno 2020 nei confronti di avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale Controparte_1
di Napoli, pubblicata il 3 marzo 2020, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
B) condanna a pagare a – con distrazione Parte_1 Controparte_1
all'avv. Sosio Tornincasa - le spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per i compensi professionali, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
702 bis c.p.c., depositato in data 26 giugno 2017, e pedissequo decreto,
conveniva innanzi al Tribunale di Napoli , chiedeva all'adito Parte_1