Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai SIg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 2110 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 fesa dag lla CC e LA CC con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Via G. Berchet, n. 16 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._1 icola eletto presso lo studio del primo in Padova, Via Milazzo n. 22 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1659/2022 pubblicata in data 5 ottobre 2022 del Tribunale Ordinario di Padova. 1
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE. si chiede di disporre inaudita altera parte e/o previa anticipazione dell'udienza di comparizione – con riserva di proporre ricorso presidenziale per inibitoria ai sensi dell'art. 351 c.p.c. – la sospensione (parziale) della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti nell'odierno atto di appello. NEL MERITO. In via principale: si chiede la riforma della sentenza impugnata, per tutti i motivi esposti nell'odierno atto di appello. In via subordinata: si chiede la riforma della sentenza impugnata, in particolare: a) riducendo il quantum riconosciuto in primo grado alla parte appellata, sig.ra a titolo di vizi CP_1
e difetti delle opere (e quindi il corrispondente aumento del credito riconosciuto a CDS per la fornitura delle opere eseguite), per tutti i motivi esposti nell'odierno atto di appello;
b) riducendo il quantum riconosciuto in primo grado alla parte appellata, sig.ra a titolo di CP_1 danni relativi a vizi e ritardi nell'esecuzione delle opere, per tutti i motivi esposti nell' di appello. In ogni caso: con integrale vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA. Solo se non superfluo, qualora non si ritengano sufficientemente comprovate le tesi dell'odierna appellante, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie a prova diretta e contraria già formulate in atti ed a verbale di udienza, che di seguito si ritrascrivono. (i) Prova per testi. Fermo l'onere della prova e senza alcuna volontà di inversione, si chiede di essere ammessi alla prova per testi sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione “vero che”: 1) In data 11.04.2017, presso i locali commerciali di la sig.ra sottoscriveva CP_1
l'offerta/accettazione n. 6 del 10.03.2017 (doc. 1 che si ra a), avente a fornitura di beni e l'esecuzione di lavori e servizi, volti alla ristrutturazione dell'immobile della signora sito in Padova, Via TE Asolone, 5, senza indicazione del termine di conclusione dei lavori.
2) In data 11.04.2017, presso i locali commerciali di le condizioni generali del contratto venivano accettate dalla sig. (doc. 1 che si rammostr uale accettava anche l'art. 2 e l'art. 4 delle CP_1 predette condizioni
3) In data 11.04.2017, presso i locali commerciali di la sig.ra veniva informata del CP_1 fatto che le opere non contenute nel contratto (es. murar itura, ele ittura, ecc.) erano da questo escluse.
4) I lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Padova, Via TE Asolone, 5, della signora iniziavano come concordato tra le parti in data 3.07.2017. CP_1
2 5) In data 14.07.2017, nel corso di esecuzione dei lavori, inoltrava - a mezzo mail - alla sig.ra
(i) il preventivo n. 83 del 12.07.2017 (doc. 5 che si rammostra) e (ii) i lavori extra capitolato CP_1
idraulica (doc. 6 che si rammostra).
6) Il preventivo di cui al doc. 5 (che si rammostra) ha ad oggetto: (I) lavori necessari per l'esatta esecuzione delle opere di ristrutturazione non inclusi nel Contratto stipulato in aprile (cfr. doc. 1) e (II) opere integrative e/o di modifica richieste verbalmente dalla sig.ra nel corso dell'esecuzione dei lavori CP_1 nel luglio 2017;
7) La signora accettava i lavori oggetto del preventivo lavori extra capitolato (doc. 5 che si CP_1 rammostra) sia lla ristrutturazione (luglio 2017) sia con mail del 15.07.2017 e segnatamente: (i) rifacimento dell'impianto elettrico;
(ii) pittura, rasatura e primer;
(iii) lavori per posa di n. 4 motoriduttori;
(iv) tubo camino acciaio;
(v) addolcitore a polvero;
(vi) rubinetto per gas.
8) I lavori oggetto dei preventivi di lavori extra capitolato (doc. 5 e 6 che si rammostrano) hanno ad oggetto opere che alla data del 14.07.2017 erano già state eseguite e portate a termine.
9) La sig.ra durante i lavori di ristrutturazione, ossia dal 3.07.2017 al 25.07.2017, era CP_1 sempre prese mmobile sito in Via TE Asolone, 5.
10) Durante i lavori di ristrutturazione, ossia dal 3.07.2017 al 25.07.2017, era presente presso l'immobile sito in Via TE Asolone, 5, soltanto la committente.
11) Il sig. era presente presso l'immobile della signora, sito in Via TE Asolone, 5, solo al CP_3 momento d erazioni di spostamento mobili della committente, ossia all'inizio dei lavori in data 3.07.2017. 12) Con mail del 15.07.2017 (doc. 7 che si rammostra), la sig.ra accettava senza riserve i CP_1 lavori extra capitolato, e chiedeva se poteva procedere al relativo pagamento in due rate (1. ½ a fine lavoro;
2. ½ a fine anno 2017). 13) in data 20.07.2017, chiedeva la consegna dell'assegno in garanzia a fronte della richiesta di ratei ne proveniente dalla signora in data 15.07.2017. CP_1
14) In data 20.07.2017, la signora insisteva affinché sottoscrivesse una dichiarazione CP_1 di intenti di fine lavori entro il 25.07 sub doc. avv. 18 ammostra).
15) La sig.ra in data 20.07.2017, imponeva a la sottoscrizione dell'impegno di fine CP_1 lavori entro il (cfr. sub doc. avv. 18) e che diversa on avrebbe firmato nessun preventivo.
16) In data 20.07.2017, la signora – ottenuto l'impegno di a finire i lavori entro il CP_1
25.07.2017– si recava presso il negoz sottoscrivere i preventivi ri extra capitolato (doc. 5 e 6 che si rammostrano) e per consegn segno a garanzia del pagamento dei lavori (doc. 10 che si rammostra). 17) CDS, ad oggi, è in possesso l'assegno dato a garanzia da parte della sig.ra in data CP_1
20.07.2017. 18) I lavori presso l'immobile della committente, sito in Via TE Asolone, 5, riprendevano il 21. 07.2017 e terminavano entro il 25.07.2017.
19) Dopo la conclusione dei lavori in data 25.07.2017, la signora inoltrava plurime richieste CP_1 di intervento a CDS per lavori di rifinitura che erano già stati eseg ati al 25.07.2017 (come da doc. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 avv. che si rammostrano).
20) Ad ogni richiesta della signora di intervento per non meglio precisate rifiniture di lavori già CP_1 eseguiti (come documentati dalle mail dimesse da controparte - docc. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 – che si rammostrano), CDS interveniva.
3 21) Ogni qualvolta che chiedeva il pagamento dei lavori eseguiti (a seguito degli interventi richiesti dalla committente con doc. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34), la committente rispondeva che si sarebbe fatta sentire lei non appena avesse avuto disponibilità finanziaria sufficiente per il pagamento dei lavori commissionati e già eseguiti da 22) La signora nel luglio 2019, dopo una serie di CP_1 incontri (tra il 2017 e il 201 poneva di fissare ta di intervento per la mattina del 3.09.2019 (come da doc. 28 avv. che si rammostra). 23) Il 2.09.2019, ossia il giorno prima dell'intervento programmato dalle parti di cui al capitolo che precede, avvisava la signora che l'intervento dell'indomani sarebbe slittato nel pomeriggio CP_1
(dello st orno), a causa di ibile contrattempo avuto in un altro cantiere, garantendo comunque di terminare i lavori nella giornata del 3.09.2019.
24) La sig.ra a fronte di ogni intervento avvenuto successivamente al 25.07.2017 e fino al CP_1 luglio 2019, d sarebbe fatta sentire lei e che era in difficoltà finanziare.
25) Nel corso dei lavori (luglio 2017), la signora prima della posa di alcuni beni (ad es. rosette) CP_1 riferiva che il colore (o il materiale) ordinato a suo tempo non le piaceva più e chiedeva che fosse sostituito con altro.
26) Nel corso dei lavori (luglio 2017), a fronte delle richieste di sostituzione del materiale conforme e funzionante, ma non di gradimento della signora, adempiva a tali richieste.
27) L'adempimento delle richieste di sostituzione determinava dei 'cambi di programma' e i nuovi ordini causavano a CDS disguidi di vario genere, primo fra tutti il dover lasciare a metà un lavoro e riprenderlo non appena il bene in sostituzione fosse arrivato.
28) In sede di stipulazione del contratto (10.03.2017-11.04.2017), la signora ordinava un CP_1
“sopraluce”.
29) Nel luglio 2017, seguito della posa del sopraluce ordinato, la signora chiedeva che fosse installata – in aggiunta – una “porticina” (non preventivata), della medesima fattura di quelle già presenti nel locale bagno.
30) Nella soglia del portoncino dell'immobile della committente manca la cornicetta di finitura posto che si tratta di un materiale non preventivato e non richiesto dalla committente.
31) La porta d'ingresso dell'immobile presenta il foro della serratura realizzato come da preventivo e da indicazioni della signora e non presenta invece la cornicetta coprifilo in quanto non preventivata. CP_1
32) La signora al momento della posa della porta scorrevole (luglio 2017) riferiva che la fossetta CP_1 si sarebbe fatta
33) La porta scorrevole installata da veniva montata nel luglio 2017 sulla cassa della porta precedente, come da indicazioni della sig
34) Nel corso dei lavori (luglio 2017), il controsoffitto in cartongesso dell'immobile dove passa il tubo di scarico della caldaietta veniva lasciato senza cornicetta di chiusura da parte di posto che tale cornicetta non era stata preventivata. 35) Al momento della posa del parquet da pa (luglio 2017) il colore e le caratteristiche di questo erano uniformi e regolari.
36) Al momento della conclusione dei lavori (luglio 2017) la presa elettrica era aderente al muro.
37) Al momento della conclusione dei lavori (luglio 2017) l'intonaco in corrispondenza al muro divisorio era uniforme.
38) I riquadri sulla faccia interna della porta dell'immobile rimanevano delle stesse condizioni anche dopo la conclusione dei lavori da parte di
39) La nota di credito n. 34 de .2020 (doc. 16) ha ad oggetto un'errata fatturazione circa l'ammontare iva. 4 40) La signora nel luglio 2017, richiedeva la colorazione di n. 2 pareti con pittura, in aggiunta CP_1 alla colorazione delle pareti già oggetto del Contratto.
41) Nel corso della ristrutturazione dell'immobile della committente, nel luglio 2017, nel demolire un muro, riscontrava - in mezzo al muro - la presenza di fili elettrici.
42) Il ento di parte dell'impianto elettrico a seguito del ritrovamento di fili in mezzo al muro demolito è stato necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
43) CDS nel corso dei lavori di pittura delle pareti - nel luglio 2017 - rilevava che l'intonaco preesistente si staccava a pezzi.
44) Nel luglio 2017, il rifacimento dei lavori di pittura con rasatura e primer nelle parti dove si era staccato l'intonaco preesistete erano necessarie per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
45) I nuovi motoriduttori installati da - nel luglio 2017 - erano incompatibili con le vecchie staffe della signora.
46) CDS, nel luglio 2017, per far funzionare i motoriduttori ordinati dalla signora doveva cambiare anche le staffe. Si chiede l'ammissione a testimoni su tutti i capitoli sopra indicati, nonché a prova contraria su tutti i capitoli avversari in denegata ipotesi ammessi, dei signori che hanno lavorato presso il cantiere della committente e/o che hanno gestito la pratica: , via Cesare Battisti, 24 – Este;
Testimone_1 CP_4
residente in [...]; Via Giardinetto, 34 - Padova;
[...] CP_5
Via fornaci, 82 – Padova;
do Moro, 2 – Campolongo (PD); Controparte_6 Tes_2
FB Beria Costruzioni srl, ro, 2 – Campolongo (PD); Testimone_3 Testimone_4
21 – Padova”.
Per la parte appellata:
"In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1659/2022, pronunciata dal Tribunale di Padova, in quanto infondata in fatto e in diritto, essendo totalmente assente tanto il fumus boni iuris quanto il periculum in mora, per tutti i motivi sopra esposti;
Nel merito:
- rigettare l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 1659/2022 in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in d essi e, per l'effetto, confermare in toto la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite della fase di Appello anche ai sensi dell'art. 96 co.3 c.p.c., posta la statuizione di compensazione delle spese per la fase monitoria e di primo grado disposta nella sentenza in oggetto, non impugnata da nessuna delle parti (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione in appello); Nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte di Appello dovesse riformare, anche in parte, la sentenza n. 1659/2022 del Tribunale di Padova, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado con note conclusive datate 08.06.2022 ovvero:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria eccezione e istanza respinta, IN MERITO In via principale
5 - Accertare e dichiarare la responsabilità di per la mancata ultimazione Parte_1 delle opere, per il ritardo nell'esecuzione, nonché per tutti i vizi, difetti e imperfezioni sopra esposti, con la conseguenza che nulla è più dovuto alla stessa dalla Dott.ssa in relazione al rapporto CP_1 contrattuale intercorso (docc. 1, 12 e 13) e per l'effetto revocare il de tivo n. 1753/2020, e con conseguente restituzione da parte di dell'assegno n. 0906560206-06 datato Parte_1
31.12.2017 emesso da CA TE PAchi di Siena, all'Attrice Opponente;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in narrativa, la risoluzione del rapporto contrattuale concluso tra la SInora e per grave inadempimento di Controparte_1 Parte_1 quest'ultima, per tutti i i, mperfezioni sopra esposti, e per l'effetto accertare che nulla a più a che pretendere dall'Attrice Opponente Parte_1
e per l'effetto, anche pe reto ingiuntivo n. 1753/2020; e con conseguente restituzione da parte di dell'assegno n. 0906560206-06 datato Parte_1
31.12.2017 emesso da Ba trice Opponente;
- dichiarare l'annullamento dei preventivi per opere extracapitolato datati 12.07.2017 e 18.07.2017 (doc. 12 e doc. 13), sottoscritti per accettazione dalla Dott.ssa nonché dell'assegno n. CP_1
0906560206-06 datato 31.12.2017 emesso da CA TE PA , ai sensi e per gli effetti degli artt. 1434 e ss. c.c. e dell'art. 1324 c.c., per tutti i motivi sopra esposti, con conseguente restituzione da parte di del menzionato assegno all'Attrice Opponente;
Parte_1
- in ogni ca onsabilità di per tutti i vizi, Parte_1 difetti e imperfezioni sopra esposti, condannare la stessa atiti e patiendi, da determinarsi altresì in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dall'odierna Attrice Opponente, per tutte le ragioni in fatto e in diritto, così come sopra descritte e come meglio precisate in corso di causa;
In via subordinata
- Nella denegata e non ritenuta ipotesi in cui fosse riconosciuto a Parte_1 anche solo parte del credito di cui al Decreto Ingiuntivo n. 1753/2020, compensare tale eventuale credito con la somma dovuta dalla Convenuta Opposta alla Dott.ssa per i titoli contrattuali Controparte_1
e/o extracontrattuali indicati in atto, ivi inclusa per la riduzi l prezzo, tenuto altresì conto che l'ultimazione dei lavori dovrà essere affidata a ditte terze, nonché per tutti i danni patiti e patiendi, da determinarsi altresì in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria” In via istruttoria: in ipotesi di trattazione si richiamano e si confermano espressamente e in ogni loro parte tutte le deduzioni ed istanze formulate in primo grado, qui per comodità riportate:
“I) Ci si oppone ad ogni contestazione e/o asserito disconoscimento1 mosso dalla Convenuta Opposta in punto di inammissibilità dei documenti depositati dallo scrivente patrocinio in quanto infondata in fatto ed in diritto;
II) ammettersi l'audizione dei testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, in qualità di responsabile vendite di nell'ambito dei lavori di Parte_1 ristrutturazione da effettuarsi presso l'abitazione 5, Padova, nonostante le tempistiche di pagamento previste nell'offerta contrattuale datata 10.03.2017, si accordò con la SInora per un pagamento secondo le seguenti modalità: “7.000 anticipo 5.000 inizio lavori 5.000 CP_1 fine lavori 4500 ass dicembre” come da accordo sub doc. 3 che Le si rammostra?
2) Vero che la firma in calce a detto accordo è la Sua?
6 3) Vero che nel luglio 2017, a causa di lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, dove risiedeva la SInora unitamente alle figlie e queste CP_1 Per_2 ultime hanno dovuto trasferirsi dal padre?
4) Vero che la durata dei lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, doveva essere di 15 giorni?
5) Vero che i lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, si sono prolungati oltre 15 giorni e che le figlie dell'Attrice Opponente, e sono rimaste presso il padre Per_2 fino a metà ottobre 2017?
6) Vero che Lei si è offerta di ospitare la SInora a cena da luglio a metà ottobre 2017? CP_1
7) Vero che Lei, nel luglio 2017, ha aiutato la SInora a liberare l'abitazione di Via TE CP_1
Asolone, 5, per consentire i lavori di ristrutturazione, tra mobili dall'appartamento alle cantine della stessa abitazione? 8) Vero che, nel luglio 2017, Lei si è recato almeno una volta al giorno presso nell'abitazione di Via TE Asolone, 5, potendo osservare l'andamento dei lavori di ristrutturazione condotti da Parte_1
[...]
, dopo aver inviato dei preventivi per lavori extracapitolato, la richiedeva Parte_1 la sottoscrizione dei preventivi per accettazione ed il rilascio di un assegn ranzia del saldo di tutti i lavori che dovevano ancora essere effettuati nell'appartamento? 10) Vero che nel richiedere quanto sopra, comunicava “il blocco cantiere”? Parte_1
11) Vero ch e riferì di essere preoccupata dall'invio dei preventivi per opere CP_1 extracapitolato e di essere m in relazione alla e-mail con cui l'Appaltatrice comunicava il blocco cantiere?
12) Vero che la SInora dopo la ricezione della comunicazione di blocco cantiere da parte CP_1 dell'Appaltatrice, era visib ata?
13) Vero che Lei suggerì alla SInora di accettare quanto richiesto da CP_1 Parte_1 con e-mail del 20.07.2017 che Le si rammostra (sub doc. 16), in quanto La Casa aveva Parte_1 comunicato il blocco cantiere dei lavori di ristrutturazione?
14) Vero che i lavori proseguirono anche dopo la data del 25.07.2017 fissata dalla Casa del Parte_1 come termine finale delle opere?
15) Vero che la SInora già nel luglio 2017 e nei mesi successivi comunicò ripetutamente alla CP_1
Casa del Serramento che sentavano numerosi vizi e difetti e mancavano numerose lavorazioni?
16) Vero che Lei, in qualità di responsabile vendite di dopo il luglio 2017 Parte_1 riconobbe che le opere realizzate, presentavano vizi e umerose lavorazioni, impegnandosi, per conto dell'Appaltatrice, ad ultimare le opere ed a sistemare i vizi e difetti denunziati?
17) Vero che la porticina da inserire nel sopraluce sopra la porta del bagno nell'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, era già compresa nell'offerta originaria delle opere, come risulta dalla email da Lei inviata in data 10.10.2017, sub doc. 21, che Le si rammostra?
18) Vero che alla data del 20 luglio 2017 la SInora aveva pagato tutte le fatture richieste da CP_1 ed era in pari con tutti i pag esti, salvo che per i preventivi presentati Parte_1 atrice rispetto ai quali mancava ancora l'emissione della relativa fattura?
19) Vero che ad oggi nell'ambito dei lavori di ristrutturazione effettuati da Parte_1 nell'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, risultano ancora lavorazioni da fare, nonché vizi e difetti, mai sistemati dall'Appaltatrice nonostante le molteplici richieste della SInora CP_1
7 20) Vero che la situazione venutasi a creare tra e la SInora ha Parte_1 CP_1 costretto quest'ultima a rivolgersi a Lei in qualità di psicoterapeuta?
21) Vero che le terapie sono ancor oggi in corso? 22) Vero che Lei ha accertato che la suddetta situazione ha causato e continua a causare “difficoltà a gestire l'attività lavorativa” alla SInora come CP_1 precisato nella Sua relazione datata 02.04.2021? 23) Vero che la SInora Le ha riferito del blocco cantiere comunicato da CP_1 Parte_1 nel luglio del 2 le evento ha indotto la SInora a rivolgersi a Lei p
[...]
i vista psicologico? Si indicano a testi:
- la SI.na , presso Via TE Asolone 5, Padova, affinché venga interrogata sui seguenti Tes_5 capitoli di p , 12;
- la SI.na , presso Via TE Asolone 5, Padova, affinché venga interrogata sui seguenti Tes_6 capitoli di p 12;
- SI.ra , presso Via Tripoli, 11, Padova, affinché venga interrogata sui seguenti capitoli Testimone_7 di prova ,11, 12, 14, 15, 19;
- SInor , presso ER ON (VR), Contrada Porcara, 6, affinché venga Testimone_8 interrogat li di prova 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19;
- SInor presso Via Ciriaco Anconitano 12, Padova, affinché venga interrogato sui Testimone_9 seguenti c , 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
- Dottor presso lo studio sito in Via Falcone, 21, Padova, affinché venga interrogato Testimone_10 sui segue 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23; III) Nella denegata ipotesi in cui dovessero essere accolte le prove per testi richieste dalla difesa di il presente patrocinio richiede vengano sentiti a prova contraria sulle stesse i testi indicati a prova e, come di seguito esposto, fa propri alcuni dei testi indicati da controparte su alcuni capitoli formulati a prova contraria. IV) Si chiede ammettersi tali capitoli a prova contraria con i medesimi testi già indicati nella memoria ex 183 VI comma n. 2 dallo scrivente patrocinio:
1. In relazione al capitolo n. 4 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesto dal patrocinio di si chiamano a testi i SInori , e , , Testimone_8 Tes_6 Testimone_7 Testimone_9
Vero che la SInora dopo la sottoscrizione del preventivo dei lavori di ristrutturazione in data CP_1
11.04.2017, chiam e e si recava più volte presso la sede di per sollecitare l'inizio dei lavori? 2. In relazione ai capitoli nn. 10-11 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si chiama a teste : Vero che Lei, nel luglio 2017, si recava almeno una volta al Testimone_8 in Via TE a, presso l'abitazione della Dott.ssa per controllare CP_1
l'andamento dei lavori, entrando direttamente nell'abitazione dato che la porta ra aperta?
3. In relazione ai capitoli nn. 13-14-15 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si chiamano a testi i SInori , : Vero che la SInora Testimone_8 Testimone_9 CP_1 ch che il pagamento dei lavori i oc. 12 che si ramm corrisposto metà a fine lavoro e metà con la fattura di fine anno (2017), in concomitanza con il saldo lavori come da accordo sub doc. 3 che Le si rammostra?
4. In relazione ai capitoli nn. 13-14-15 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si chiamano a testi i SInori , : Vero che ha dichiarato Testimone_8 Testimone_9
8 di bloccare i lavori (cfr. doc. 15 e 16 che si rammostrano) ed ha preteso la sottoscrizione di un assegno a garanzia di tutte le opere che dovevano ancora essere ultimate pari ad € 5.350,00?
5. In relazione ai capitoli nn. 13-14-15 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si chiamano a testi i SInori , Vero che oltre a Testimone_8 Testimone_9 pr la sottoscrizione dell'assegno t e la SIn CP_1 sottoscrivesse per accettazione i preventivi delle opere sub docc. 12 e 13 che si rammostrano?
6. In relazione ai capitoli nn. 13-14-15 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si chiamano a testi i SInori , Vero che la SInora Testimone_8 Testimone_9
a fronte delle sopra menzionate e se un termine essenziale CP_1 di fine lavori?
7. In relazione ai capitoli nn. 13-14-15 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si intende chiedere ai testi di parte Convenuta, e Vero che in Testimone_1 CP_5 da uglio 2017 vi siete recati presso l'abitazione di V ne u indicazione di dichiarando che, affinché i lavori venissero ripresi, la SInora avrebbe dovuto CP_1 sot re un assegno a garanzia dell'ultimazione di tutte le opere?
8. In relazione ai capitoli nn. 13-14-15 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si intende chiedere ai testi di parte Convenuta, e nonché al SInor Testimone_1 CP_5
Vero alla data del 20 luglio 2017, i lavori presso l'abitazione di Via TE Asolone, Testimone_9 ospesi da alcuni giorni? 9. In relazione ai capitoli nn. 13-14-15 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si intende chiedere ai testi di parte Convenuta, e nonché al SInor Testimone_1 CP_5
Vero che ha riferito per telefono alla SInora alla presenza Testimone_9 Testimone_9 CP_1
che la proprietà aveva deciso che i la ro ripresi solo Testimone_1 CP_5 dopo la con o 'ultimazione di tutte le opere? 10. In relazione ai capitoli nn. 13-14-15 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si intende chiedere ai testi di parte Convenuta, e nonché al SInor Testimone_1 CP_5
Vero che i SInori e 7 andavano via Testimone_9 Testimone_1 CP_5
i lavori? 11. In relazione ai capitoli nn. 13-14-15 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesto dal patrocinio di si si intende chiedere ai testi di parte Convenuta, e nonché al Testimone_1 CP_5
Si : Vero che in quell'occasione avevate p a cui Testimone_9 fissava iale di fine lavori per il 25.07.2017, ma che vi aveva dato indicazi consegnarla solo dopo che la SInora avesse rilasciato l'assegno in garan i lavori ancora da ultimare? 12. In relazione ai capitoli nn. 13-14-15 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si intende chiedere ai testi di parte Convenuta, e nonché al SInor Testimone_1 CP_5
Vero che, nonostante l'indicazione f omunicazione di Testimone_9 lle mani della SInora e che il SIno di si arrabbiò CP_1 Controparte_4 con Voi per tale motivo? 13. In relazione al capitolo n. 25 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesto dal patrocinio di si chiamano a teste i SInori , e , : Vero che Testimone_8 Tes_6 Testimone_7 ora dopo che le ve pi zzare una CP_1 parete della cucina ed una parete della camera della figlia della SInora di colore grigio anziché CP_1 bianco?
9 14. In relazione al capitolo n. 25 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesto dal patrocinio di si chiamano a testi i SInori , e , : Vero che Testimone_8 Tes_6 Testimone_7 ora poteva sceglier c v s da CP_1
15. In rel pitoli n. 38 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesto dal patroc si chiama a teste : Vero che durante il corso delle opere di ristrutturazione in Testimone_8
Via TE Asolone, 5, uno degli operai di ha fissato un pannello di legno sopra la faccia interna della porta di ingresso, arrecando un danno? 16. In relazione ai capitoli n. 38 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesto dal patrocinio di si chiama a teste : Vero che la foto che Le si rammostra sub doc. 19 ritrae tale Testimone_8 episodio e che la persona nella foto, che aveva applicato il pannello, è il SInor , all'epoca Testimone_1 operaio di 17. In rel ai capitoli nn. 41-42 della memoria ex 183 VI comma, n. 2, richiesti dal patrocinio di si chiamano a teste i SInori , e , : Vero che Testimone_8 Tes_6 Testimone_7 nella parete della cucina che è stata demolita da era presente un interruttore per l'accensione della luce? Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ammesso a testimoniare il SInor , Controparte_4 nonché i SInori e si chiama a teste il SInor Testimone_4 Controparte_6 Testimone_9
18. Vero che, secondo quanto di sua conoscenza, il SInor era all'epoca dei fatti ed anche Controparte_4 oggi, il titolare della ditta e che si occupa della part
19. Vero che, secondo q i sua conoscenza, i SInori e hanno Controparte_6 Testimone_4 iniziato a collaborare con solo dal 2019?
20. Vero che, secondo quanto di sua conoscenza, i SInori e hanno Controparte_6 Testimone_4 iniziato ad essere coinvolti nella ristrutturazione di Via M o issioni rese a CDS nel febbraio 2019?”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario Controparte_1 reto ingiuntivo di pagamento n. 1753/2020 emesso, per l'importo di € 11.800,74 oltre interessi e spese di procedura monitoria, in favore della
[...]
a fronte di lavori di ristrutturazione eseguiti da Parte_1
e sito in Padova, Via TE Asolone n. 5.
A sostegno dell'atto oppositivo, in particolare, l'ingiunta deduceva la mancata ultimazione delle opere nei termini che assumeva essere stati concordati, nonché la sussistenza di asseriti vizi e difetti delle stesse lavorazioni.
In via di riconvenzione detta opponente chiedeva quindi accertarsi l'inadempimento della appaltatrice, la risoluzione del contratto di appalto generatore del credito azionato monitoriamente per violazione del termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c. e comunque per inadempimento di non scarsa importanza, l'annullamento per ritenuta violenza morale del preventivo dei lavori extra capitolato e dell'assegno fornito a garanzia del proprio adempimento ex artt. 1434 e 1324 c.c., il risarcimento di asseriti danni subiti.
10 In subordine invocava, in ogni caso, la compensazione del credito opposto con quanto dalla stessa rivendicato per le suddette causali.
Ritualmente costituitasi in giudizio l'ingiungente resisteva alle avverse domande instando per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e comunque per il riconoscimento del proprio credito.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza n. 1659/2022 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Padova, definitivamente decidendo, così statuiva:
“… Visto quanto emerso e accertato in merito alle posizioni delle parti e alle pretese, si revoca il decreto ingiuntivo. Si condanna parte opponente a versare a parte opposta l'importa di euro 5.900,00 oltre iva corrispondente al credito di parte opposta per le forniture e le opere eseguite. Si condanna parte opposta a versare a favore di parte opponente la somma di euro 3.000,00 oltre interessi per danni relativi a vizi e ritardi nell'esecuzione delle opere. Non si accolgono diverse ed ulteriori domande non fondate e provate. Considerato quanto accertato in ordine alle rispettive posizioni delle parti si compensano le spese di lite”.
Il Tribunale, recepite le risultanze della CTU, riscontrava la sussistenza di vizi e ritardi nella esecuzione delle opere provvedendo pertanto a ridimensionare la pretesa creditoria azionata monitoriamente. Contestualmente, veniva riconosciuto in favore della opponente il diritto al risarcimento di pretesi danni dalla stessa lamentati.
Ha interposto gravame avverso detta statuizione la Parte_1 sostanzialmente denunciando:
• L'omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi. Erronea ricostruzione in fatto e violazione dell'art. 1667 c.c. (primo motivo);
• L'erronea e/o contraddittoria valutazione delle risultanze della disposta CTU. Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (secondo motivo);
• Erroneo riconoscimento del risarcimento del danno relativo a vizi e ritardi nella esecuzione delle opere;
erronea applicazione e/o violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c.. Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla liquidazione in via equitativa. Errata quantificazione del danno (terzo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio per Controparte_1 resistere all'avverso appello, concludendo per la conferma del .
11 La causa, tenutasi mediante trattazione scritta, dichiarata con ordinanza del 23 febbraio / 3 marzo 2023 l'inammissibilità della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata avendo le parti dato esecuzione alla stessa, all'udienza del 16 maggio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è meritevole di un parziale accoglimento.
Richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale, in particolare attinenti all'esecuzione di lavori di ristrutturazione, con relativa fornitura di materiali, eseguiti dall'appellante presso l'immobile di proprietà di sito in Padova Via TE solone n. 5, Controparte_1 indipendentemente dalla adottata dal Giudice di primo grado, infondato è il primo motivo di gravame mediante il quale la Parte_1
convenuta in primo grado nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso
[...] re della stessa, adduce, preliminarmente, l'intempestività della denuncia dei vizi delle opere da parte di detta committente.
Dagli atti e dai documenti di causa emerge invero come le opere oggetto di contratto di appalto inter partes, alla data del 25 luglio 2017 contrattualmente prevista per la fine lavori, non fossero ultimate e la consegna di esse dunque non avvenuta (cfr. in particolare mail subb docc. 15 e 16 fascicolo di primo grado di parte appellata), risultando, le stesse opere presentare vizi e difetti (cfr. doc. 34 fascicolo di primo grado di parte appellata).
I termini di prescrizione e decadenza normativamente previsti iniziano invero a decorrere solo dopo la consegna dell'opera laddove gli oneri di allegazione e della prova a fondamento dell'eccezione che i lavori fossero effettivamente terminati, incombeva sull'impresa appaltatrice, odierna appellante.
La rilettura della produzione documentale dimessa in atti dalle parti contendenti, a nulla rilevando le contrarie argomentazioni proposte nella impugnazione, consente di riscontrare come la con mail del 20 luglio 2017, Parte_1 avesse autonomame e delle opere atteso, peraltro, che con precedente corrispondenza del 14 luglio 2017 a firma di tal , suo Testimone_9 referente, la stessa impresa appaltatrice (cfr. doc. 11 fascicolo di primo grado di parte appellata) rappresentava l'esigenza che la committente sottoscrivesse per accettazione i preventivi afferenti ad opere extracapitolato che si riconoscevano come non eseguite.
Milita in senso dirimente, in ogni caso, la CTU a firma del Geom. dalla quale Per_3 emerge il mancato completamento delle opere (cfr. pag. 14), cabilmente confermato dal teste il quale ha avuto modo di precisare che il 25 luglio i lavori non CP_3
12 erano ancora terminati. Mancavano serramenti, battiscopa, cornici attorno alle porte, finitura dei pavimenti, prese posate male e tanto atro…
Detta deposizione risulta avvalorata, così da superare un ulteriore vaglio di credibilità soggettiva ed oggettiva di quest'ultimo attuato dal Collegio, dai documenti dimessi in atti di primo grado dalla odierna appellata, attestanti l'inesecuzione delle opere (cfr. in particolare docc. 20, 21, 22 e 24). Tale circostanza è in effetti riconosciuta dalla stessa appaltatrice, per il tramite del proprio responsabile delle vendite (cfr. doc. 36 fascicolo di primo grado di parte appellata) e dalla manifestazione di impegno alla ultimazione delle opere attestata da tal sempre per conto della Testimone_4 Parte_1
la quale ha es chiarato di voler … inter
[...]
c. 27 fascicolo di primo grado di parte appellata).
Quanto alla doglianza di parte appellante circa l'insussistenza dei vizi delle opere, passando alla disamina del secondo motivo di gravame, essa trova espressa confutazione nella già citata relazione di consulenza tecnica a firma del geom. che è dunque pervenuta Per_3 convincentemente a rideterminare la pretesa credito ata monitoriamente in funzione delle problematiche riscontrate.
Detto elaborato, ad una sua ripercorsa lettura, appare saldamente ancorato allo stato di fatto analizzato fornendo un'esaustiva argomentazione dei vizi riscontrati, della non conformità alle regole dell'arte e delle consequenziali opere di risanamento di essi, altresì tenendo peraltro adeguato conto delle osservazioni dei rispettivi consulenti tecnici di parte, così da poter essere anche in questa sede recepita, fermo restando quanto sarà oggetto di approfondimento in relazione al terzo ed ultimo motivo di appello.
In particolare l'ausiliare del Giudice ha avuto modo di riscontrare in modo coerente e logico, in quanto tale da non potersi discostare da esso, come la quantificazione economica degli interventi emendativi non potesse recepire i diversi e minori importi proposti dal consulente di parte convenuta opposta, in quanto non inclusivi dei costi della manodopera.
Per altro verso, l'indagine tecnica esperita risulta conformemente incentrata sulla produzione documentale versata in atti laddove il riferimento attuato da parte appellante a diversi accordi sulla individuazione delle opere oggetto di appalto non ha trovato alcun riscontro istruttorio.
Non è del resto rinvenibile nella sentenza appellata alcuna insufficienza motivazionale posto peraltro che, per quanto concerne la CTU, costituisce ormai un consolidato orientamento quello secondo il quale, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del proprio ausiliare, (a) non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo di motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate, (b) non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non 13 espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cass. n. 21504 del 31 agosto 2018).
Deve dunque confermarsi la pretesa creditoria di parte opposta, odierna appellata, per le forniture e le opere seguite, nella misura di € 5.900,00 oltre iva come quantificata dal Giudice di prime cure.
Ciò posto, passando allo scrutinio dell'ultimo motivo di appello si ha modo di apprezzarne la fondatezza nella parte in cui censura l'argomentazione decisoria di primo grado per essere pervenuta al riconoscimento di danni da ritardo (attuati secondo parametri equitativi in € 3.000,00).
Sul punto è dato in effetti riscontrare l'assoluto difetto di un adeguato supporto probatorio ed ancor prima allegatorio di danni non patrimoniali imputabile all'odierna appellata.
Il danno non patrimoniale, appare del resto significativo sottolineare risulta, come noto, risarcibile a mente dell'art. 2059 c.c. solo nei casi determinati dalla legge.
Esso appare dunque meritevole di riconoscimento, come non ricorre nella fattispecie, quando:
• derivi da fatto illecito integrante gli estremi di reato, prevedendo, l'art. 185 c.p. che
“ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
• sia contemplato in espresse previsioni normative come nell'ipotesi in cui sia determinato dall'uso di espressioni offensive contenute negli scritti difensivi (art. 89 c.p.c.), ovvero derivi da lesioni personali conseguenti ad un sinistro stradale causato da un veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione della responsabilità civile (artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005), o sia conseguente a violazioni del diritto di autore (art. 158 comma 3 L. 633/1941) etc.;
• quando sia stato leso un diritto della persona costituzionalmente garantito.
Come costantemente affermato dai Giudici di legittimità (ex multis Ordinanza 17 novembre 2020 n. 26051), inoltre, la liquidazione equitativa del danno non ha natura sostitutiva, non potendo farsi ricorso ad essa per sopperire a carenze o decadenze istruttorie (tanto colpevoli quanto incolpevoli, sopperendo in tal caso il rimedio della rimessione in termini), dovendo l'impossibilità (o la rilevante difficoltà) nella stima esatta del danno, come non è tuttavia dato rinvenire nel caso che occupa, risultare oggettiva (cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta) nonché incolpevole (non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova).
Consegue, nella fattispecie, una inadeguatezza motivazionale che induce dunque ad una riforma del decisum di primo grado sullo specifico punto.
14 Difetta del tutto, a ben considerare, indipendentemente dal protrarsi dei lavori in un tempo superiore a quello (pari ad una settimana) stimato per essi dal CTU, la prova della effettiva concretezza di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali la deduzione dei quali proposta dalla committente risulta invero tradursi in una mera ed unilaterale affermazione di parte.
Sussiste del resto l'impossibilità di configurare l'essenzialità di un termine per l'adempimento nel senso preteso dall'appellata, non emergendo essa dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti, ovvero che queste hanno inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi.
L'essenzialità del termine, sott'altro profilo, deve essere nella fattispecie negata in applicazione degli insegnamenti giurisprudenziali di legittimità radicatisi in materia (cfr. Cass. n.14426/16), dovendosi altresì aggiungere che in caso di dubbio l'essenzialità è comunque da escludere, dato il carattere eccezionale di essa.
Né, per altro verso, la reiterazione delle istanze di prova testimoniale anche in questa sede proposta dall'appellata, in quanto sostanzialmente protesa, ancorché inammissibile, a comprovare che la stessa ebbe ad essere ospitata da un'amica durante la prosecuzione delle opere ovvero che le figlie ebbero a recarsi dal padre, suo ex coniuge, può affermarsi essere indice rivelatore di un pregiudizio economico, per il quale non è stata in effetti richiesta alcuna specifica prova (cfr. capp. da 3 a 7 : 3) Vero che nel luglio 2017, a causa di lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, dove risiedeva la SInora
unitamente alle figlie e queste ultime hanno dovuto trasferirsi dal padre? CP_1 Per_2
e la durata dei lavori u one presso l'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, doveva essere di 15 giorni?
5) Vero che i lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, si sono prolungati oltre 15 giorni e che le figlie dell'Attrice Opponente, e sono rimaste presso il padre Per_2 fino a metà ottobre 2017?
6) Vero che Lei si è offerta di ospitare la SInora a cena da luglio a metà ottobre 2017? CP_1
7) Vero che Lei, nel luglio 2017, ha aiutato la S a liberare l'abitazione di Via TE CP_1
Asolone, 5, per consentire i lavori di ristrutturazione, tra mobili dall'appartamento alle cantine della stessa abitazione?).
Nondimeno nessun apporto probatorio, per quanto concerne i pretesi danni non patrimoniali, può essere offerto dalla relazione medica di parte del 2 aprile 2021 a firma del Dott. (cfr. doc. 44 fasc. di primo grado di parte appellata), meramente Tes_10 descrittiva della sintomatologia psicologica riferita dalla paziente e non suffragata da ulteriore certificazione medica proveniente da strutture sanitarie pubbliche in grado di rilevarne la riconducibilità causale ai lavori che si assumono eseguiti in ritardo e viziati.
A nulla dunque rilevando le richieste capitolazioni di prova testimoniale su detta relazione medica e su circostanze non demandabili al teste o comunque espressive di inammissibili valutazioni e giudizi (cfr. capitoli: 3) Vero che nel luglio 2017, a causa di lavori di ristrutturazione
15 presso l'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, dove risiedeva la SInora unitamente CP_1 alle figlie e queste ultime hanno dovuto trasferirsi dal padre? Per_2
4) Vero d ei lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, doveva essere di 15 giorni?
5) Vero che i lavori di ristrutturazione presso l'abitazione di Via TE Asolone, 5, Padova, si sono prolungati oltre 15 giorni e che le figlie dell'Attrice Opponente, e sono rimaste presso il padre Per_2 fino a metà ottobre 2017?, nonché i capitoli : 20) Vero c si ne venutasi a creare tra
[...]
e la SInora ha costretto quest'ultima a rivolgersi a Lei in qualit Parte_1 CP_1
21) Vero che le terapie sono ancor oggi in corso? 22) Vero che Lei ha accertato che la suddetta situazione ha causato e continua a causare “difficoltà a gestire l'attività lavorativa” alla SInora come CP_1 precisato nella Sua relazione datata 02.04.2021? 23) Vero che la SInora Le ha riferito del blocco cantiere comunicato da CP_1 Parte_1 nel luglio del 2017 e che tale evento ha indotto la SInora a rivolgersi a Lei per un supporto
[...]
i vista psicologico?).
La sentenza impugnata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo appare in definitiva suscettibile di riforma per quanto sin qui argomentato limitatamente al rigetto della sola condanna della opposta, odierna appellante, alla corresponsione dell'importo di € 3.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo per vizi e ritardi delle opere.
Avuto riguardo all'esito complessivo della lite che ha comunque visto comprimere la pretesa creditoria della appellante convenuta Parte_1 opposta in primo grado ed altresì re r in via di riconvenzione dalla opponente induce ad una compensazione Controparte_1 degli oneri processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/4 con condanna di quest'ultima alla rifusione del residuo ¼ in favore di detta appellante.
Le spese di CTU, come già liquidate in primo grado, vengono invece poste a definitivo a carico solidale tra gli odierni contendenti, in quanto rese nel generale interesse della giustizia e correlativamente di quello comune delle parti.
Essi pertanto si liquidano, rispettivamente per l'intero in € 5.077,00 per compensi quanto al primo grado ed in € 3.966,00 per compensi quanto al presente grado di giudizio esclusa per quest'ultimo la fase istruttoria che non ha avuto luogo, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, nonché € 382,50 per esborsi, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2110/2022 di Ruolo Generale promossa da
[...]
[...]
[...]
[...] ontro avverso la sentenza n. 1659/2022 Parte_2 Controparte_1 pubblicata in data 5 ottobre 2022 del Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
In parziale accoglimento del proposto appello ed in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, fermo il resto:
1. Rigetta, per quanto in parte motiva, la richiesta di condanna di
[...]
l risarcimento degli ulteriori danni richiesti i Parte_1 secuzione delle opere;
2. COMPENSA per ¾ le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e NA
, alla rifusione del residuo ¼ in favore di Controparte_1 [...] he liquida, per l'intero, in € 5.077,00 per com Parte_1
66,00 per compensi quanto al presente grado di giudizio,
€ 382,50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. Pone spese di CTU di primo grado, come già liquidate, a definitivo a carico solidale delle parti.
Così deciso in Venezia il 2 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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