Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1736/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 23/05/2025
È presente, per il convenuto, l'avv. TEMISTOCLE MIRACCO. Fino alle ore 10.30 nessuno è comparso per l'attore. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Miracco si riporta alle conclusioni già formulate. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.25, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1736/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Marino (C.F. ; C.F._2
Attore
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Temistocle Miracco (C.F. ; C.F._3
Convenuto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. avverso Parte_1 la cartella di pagamento n. 03420090049048120000, non notificata.
1.1. L'opponente deduce che, a seguito della consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta in data 25/11/2021, è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella esattoriale n. 03420090049048120000, che sarebbe stata notificata il 02/12/2009. Assume l'esistenza del proprio interesse ad impugnare l'estratto di ruolo, facendo valere la prescrizione decennale dei crediti tributari sottesi alla cartella impugnata, già fatta valere in via di autotutela nei confronti dell' . Conclude, pertanto, chiedendo: in via Controparte_2 preliminare, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
nel merito, l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza, della nullità, dell'inammissibilità e/o dell'illegittimità della cartella esattoriale de quo.
pagina 2 di 4 1.2. , nel contestare le avverse doglianze, chiede Controparte_1 preliminarmente la riunione dell'odierno giudizio al n. 1731/2021 RG, ai sensi e per gli effetti dell'art. 274 c.p.c. In via pregiudiziale, eccepisce l'improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, perché l'efficacia esecutiva della cartella risultante dal ruolo si è esaurita dopo il decorso del termine di un anno dalla sua emissione, cui non ha ancora fatto seguito alcun atto esecutivo o cautelare da parte dell'agente della riscossione. Inoltre, il comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1973, introdotto dal D.L. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, in vigore dal 21/12/2021, ha sancito la non impugnabilità del ruolo se non negli eccezionali casi ivi previsti, non ricorrenti nella vicenda che ci occupa. Eccepisce, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione tributaria, in considerazione della natura tributaria del credito iscritto a ruolo (trattasi di IRAP), l'inammissibilità dell'opposizione per omessa impugnazione della cartella, regolarmente notificata il 02/12/2009, come da documentazione che comprova l'effettiva consegna a mani dell'opponente della raccomandata e perché il credito è stato fatto oggetto di sgravio, in quanto rientrante nella previsione dell'art. 4, co. 4, del D.L. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69 del 22 maggio 2021. Con riferimento alla prescrizione “successiva” alla notifica della cartella, invece, l'agente della riscossione ritiene di essere esonerata, in questa sede, dal dover fornire qualsiasi prova di avere interrotto i termini di prescrizione e si riserva, ove necessario, di assolvere detto onere innanzi al Giudice tributario cui la presente causa dovrà essere rimessa per le ragioni esposte e assume, in ogni caso, che la prescrizione applicabile nella vicenda che ci occupa è quella ordinaria decennale e non quella quinquennale. Conclude, pertanto, chiedendo: in via pregiudiziale e preliminare, la riunione dell'odierno giudizio al n. 1731/2021 RG, la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità della domanda ovvero, in via gradata, la declaratoria del difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della giurisdizione tributaria;
nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza in fatto ed in diritto ovvero la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
1.3. Il procedimento, dopo la prima udienza di comparizione e trattazione tenutasi in modalità cartolare, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è inammissibile.
2.1. L'art. 12, co. 4-bis, del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 3-bis del D.L. 146/2021, convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ed entrato in vigore il 21/12/2021, dispone che 4-bis. “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
pagina 3 di 4 Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
2.2. Nel caso che ci occupa, l'atto di citazione è stato notificato il 24/12/2021 e, dunque, in un momento successivo all'entrata in vigore della menzionata diposizione e l'opponente non ha dedotto né ha provato la ricorrenza di una delle condizioni previste dalla menzionata disposizione, sicché la domanda è inammissibile per carenza di interesse.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 55/2014, ai valori minimi, tenuto conto della definizione solo in rito della presente controversia.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede: Dichiara inammissibile la domanda. Condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta. Paola, 23/05/2025. Il Giudice Matteo Torretta
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