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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2411/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - ConSIliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Giuseppa Abate del Foro di Messina e Realdo Filippo Frattoni del Foro di Voghera ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Broni via Dante n.2
APPELLANTE
contro pagina 1 di 8 , nata a Messina il 11.2.1966, C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Maria Gianquinto del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina via Risorgimento n. 13 APPELLATA
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1001/2024 – emessa nella causa civile n. 2712/2023 R.G. il 6.6.2024, pubblicata il 14.6.2024, notificata il 30.7.2024, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Chiede la riforma della sentenza n. 1001/2024 emessa il 6 giugno 2024 e pubblicata in data 14.6.2024 dal Tribunale di Pavia II sezione civile, nel procedimento n. 2712/23, notificata il 30 luglio 2024 per i motivi analiticamente esposti nel ricorso e conseguentemente l'accoglimento di tutti i motivi di appello.
Con il rigetto di tutte le domande avversarie per i motivi esposti”
Parte appellata:
“Si insiste nel rigetto dell'atto di appello proposto da e per l'effetto nella conferma Parte_1 della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia, con vittoria di spese e compensi di lite”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 22.8.2024 il SI. ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1 di Pavia n. 1001/2024 – emessa nella causa civile n. 2712/2023 R.G. il 6.6.2024, depositata il
14.6.2024 e notificata il 30.7.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da contro . Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente in primo grado ha chiesto di nulla pagare alla moglie in quanto economicamente autosufficiente avendo un patrimonio personale di circa € 550.000,00 frutto di prelievi effettuati sul conto cointestato nel novembre 2018 dal conto Unicredit oltrechè dalla rendita da questi prodotti, importi di sua proprietà esclusiva in quanto donatigli dai suoi genitori.
La SI.ra ha chiesto l'assegno divorzile di € 500 mensili, in quanto durante il matrimonio si è CP_1 occupata della famiglia e dei figli ed ha aiutato il marito nella gestione dei terreni di sua proprietà; è disoccupata e senza reddito e, a causa dell'età, ormai fuori dal mondo del lavoro;
non ha potuto pagina 2 di 8 diplomarsi essendosi sposata molto giovane e le sue condizioni di salute sono peggiorate rispetto al momento della separazione.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Pavia ha accolto la domanda di assegno divorzile accertando che: vi è disparità rilevante reddituale: il marito è ancora stabilmente impiegato con stipendio di circa € 1300 per 13 mensilità come dallo stesso dichiarato, ma dalle buste paga risulta un reddito mensile di €
1400 e per alcune mensilità anche superiore (luglio 2023 € 2.693,00 – agosto 2023 € 1.957,009) e dagli estratti conto si rilevano versamenti cospicui, verosimilmente riconducibili all'attività agricola (in data
4.1.2023 € 7000, in data 11.1.2023 € 1050,00); lui dispone della casa ex familiare ove vive ed è proprietario di un secondo immobile in Ortona Santa Margherita;
la moglie disoccupata è del tutto priva di reddito;
ha 57 anni senza titoli specifici e precarie condizioni di salute (verbale INPS del 12.3.2021); va esclusa la possibilità che possa lavorare e non ha maturato una posizione contributiva ai fini pensionistici;
lei è gravata dal pagamento di un canone di locazione;
il capitale di denaro della moglie, dato dal prelievo della metà delle somme presenti sul conto corrente devono essere ritenute a lei spettanti in quanto effettuato nel 2018 prima della separazione e, come confermato dal in udienza, durante la vita coniugale la moglie aveva collaborato con il marito Pt_1 alla coltivazione dei terreni e dunque nella produzione del reddito derivante dalla vendita dei relativi prodotti agricoli, terreni che ora il continua a gestire con i relativi ricavi, che lui definisce Pt_1 modesti ma che la moglie contesta in quanto nel 2018 erano stati guadagnati € 25.000 per la vendita dei limoni (verbale udienza);
il SI. è rimasto nella disponibilità della metà del conto corrente e vanta la disponibilità anche Pt_1 degli importi del libretto postale di risparmio n. 45241966 (cointestato con la SI.ra e con la CP_1 figlia da cui nel febbraio 2019 ha prelevato € 280.000,00 (doc.8), nonché delle somme Per_1 ricavate da 26 buoni postali fruttiferi, cointestati con la moglie, per un importo di oltre € 107.500,00
(doc. 9 e 10) e questi risparmi postali sono stati prelevati per l'intero, senza dare alla moglie la metà, mentre la moglie dal conto Unicredit ha prelevato solo la sua metà;
la moglie non ha mai lavorato ad esclusione di un breve periodo da dicembre 2021 ai primi mesi del
2021 presso un vivaio a part-time e si è sempre occupata di famiglia e figli e ha sempre contribuito all'attività del marito coltivando ulivi e limoni e alla raccolta dei frutti e alla loro vendita, partecipato alla costruzione della casa familiare, ora in uso al marito e alla costruzione dell'altra casa ancora in fase di ultimazione e nella esclusiva disponibilità del marito, permettendo al marito di continuare il suo lavoro da dipendente e maturare il diritto al TFR e alla pensione a differenza della moglie;
ha riconosciuto alla SI.ra il diritto all'assegno divorzile quantificato in € 400 Controparte_1 mensili condannando il alle spese di lite. Pt_1
Con l'appello proposto dal SI. viene contestato al Tribunale di Pavia l'erroneo Parte_1 riconoscimento dell'assegno divorzile quantificato in € 400,00 mensile: pagina 3 di 8 ha un reddito di € 1300 mensili da lavoro dipendente, gli altri importi riguardano pagamenti di arretrati;
gli unici altri versamenti sul conto corrente sono 4 di cui i due citati nella sentenza e gli altri due del
2022 (€ 2500 in data 30.12.2021 e € 3369 in data 14.1.2022) e pertanto la coltivazione dei terreni non ha prodotto cospicui ricavi e il Tribunale non ha tenuto conto dei costi per la coltivazione;
la casa di abitazione gli è stata donata dai suoi genitori, mentre l'altra casa è stata ricevuta per il 50% per medesima donazione e l'altro 50% acquistato in data 13.8.1987 con proprio denaro detenuto fin da prima del matrimonio ed intestata per ½ alla moglie e sullo stesso lui ha realizzato a proprie spese un fabbricato tuttora incompleto e inutilizzabile, anche questo per ¼ intestato alla moglie;
la SI.ra non ha conseguito il titolo di studio per sua scelta e dei suoi genitori;
non ha lavorato CP_1 per sua scelta;
il marito l'ha sollecitata a conseguire la patente di guida;
le condizioni di salute le permettono di lavorare come ha già fatto;
ha un patrimonio in denaro di € 551.891,00 e quindi non è priva di mezzi oltre alla comproprietà degli immobili a lei intestati da Pt_1
il Tribunale non ha verificato se il divario reddituale è da imputarsi a scelte comune di coniugi;
al momento del matrimonio aveva smesso di andare a scuola da 4 anni (dopo la terza media) e quindi è stata una sua scelta autonoma;
nessun contributo alla formazione del patrimonio familiare immobiliare;
erronea la condanna alle spese di lite essendo stata accolta in modo parziale la domanda di assegno nel quantum.
Propone istanza di sospensiva sussistendo gravi motivi perché il pagamento di una somma mensile ridurrebbe notevolmente il suo stipendio.
Si è costituita in data 6.12.2024, per chiedere il rigetto della istanza di sospensiva e Controparte_1 dell'appello:
ha vissuto 40 anni in un matrimonio connotato da violenze fisiche e psicologiche, tanto che al marito è stato comminato l'addebito della separazione;
non è vero che non ha terminato gli studi per sua scelta: il contesto sociale dell'epoca in cui si è sposata e in cui è nata è un paesino della provincia siciliana, popolato da braccianti agricoli e proprietari terrieri;
già all'età di 14 anni era fidanzata con il e Pt_1 ha iniziato a lavorare con lui nell'attività agricola di famiglia;
prendere la patente di guida è stato utile per il marito per agevolare le attività agricole;
le sue condizioni di salute si sono aggravate (sindrome delle Apnee ostruttive nel sonno di grado severo in trattamento con C-PAP – è stata sottoposta a intervento setto nasale e turbinati e non può riposare la notte se non con ausilio degli apparecchi per la
PAP con mascherina facciale o nasale e un tubo;
le somme prelevate sono di suo diritto per tutto il contributo dato e anche per la costruzione della casa familiare e i denari sono stati ripartiti tra i figli come dagli stessi confermato all'udienza del 10.6.2021
e del 4.11.2021 avanti al giudice della separazione;
non ha lavoro, né possibilità di pensione, né fonti dirette di reddito;
è stata riconosciuta invalida al lavoro per il 46%.
pagina 4 di 8 All'udienza 7 gennaio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 2.9.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ritiene assorbita nella fase di merito la domanda di sospensiva.
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Pavia ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e ritiene che nel caso di specie si possa addivenire ad un giudizio di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di nella misura già liquidata in primo grado di € 400,00 mensili di Controparte_1 natura 1) assistenziale 2) perequativa/compensativa.
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso. Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla pagina 5 di 8 conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte, rilevando, una sostanziale rilevante disparità reddituale tra le parti, in quanto è risultato: che ad oggi non lavora ed abbia invece sempre lavorato all'interno della famiglia e Controparte_1 dell'azienda agricola familiare, senza aver maturato una posizione contributiva utile ai fini pensionistici e che ora di fatto non possa più inserirsi nel mondo del lavoro per età anagrafica, ora ha 58 anni ed è priva di qualsivoglia titolo di studio, nonché in precarie documentate condizioni di salute;
che è gravata dal pagamento di canone abitativo;
che al contrario, gode ancora di una entrata mensile lavorativa stabile e discreta Parte_1 ovvero di € 1300 mensili e della casa familiare in cui è rimasto a vivere e di un altro immobile in
Ortona Santa Margherita, intestato per ¼ alla SI.ra ; CP_1
che la disparità rilevante sussiste anche dal punto di vista del patrimonio mobiliare, considerato che, come ut supra esposto, i risparmi cointestati non sono stati equamente ripartiti in periodo antecendente la separazione coniugale, nel senso che se la moglie ha prelevato nel 2018 la metà del saldo Unicredit ovvero € 227.450,00, il marito ha prelevato l'intero saldo dei risparmi postali nel 2019 ovvero
387.500,00 oltre ad avere la disponibilità della metà del conto Unicredit di Euro 227.500,00.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie:
dopo il matrimonio contratto il 1.12.1984, è stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza n. 1307/2020 del Tribunale di Pavia e che di conseguenza il matrimonio è stato di lunga durata, 26 anni e i coniugi hanno avuto due figli;
la SI.ra ha dato un SInificato contributo alla vita famigliare, sia nella gestione della Controparte_1 famiglia e nell'accudimento dei figli che collaborando con il marito nella gestione dell'azienda agricola avente ad oggetto la coltivazione e la vendita di limoni ed ulivi, come dichiarato dallo stesso SI. Pt_1 all'udienza del 28.11.2023 e dalle dichiarazioni rese dalla SI.ra e non contestate;
CP_1
risulta verosimilmente pacifico che la SI.ra , ora di anni 58, non abbia capacità lavorativa e CP_1 non possieda posizione contributiva utile ai fini pensionistici;
il suo attuale stato di disoccupazione appare credibilmente condizionato da intervenute scelte e necessità familiari, anche considerato il vissuto ambientale agricolo in cui si è svolta la vita coniugale delle parti e tali argomentazioni possono essere considerate utili a sua giustificazione per il trovare ora una oggettiva impossibilità di inserirsi nel mercato del lavoro;
pagina 6 di 8 La Corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura 1) assistenziale, 2) compensativa/perequativa a favore di parte appellata, già equamente liquidato in € 400,00 mensili.
La sentenza del Tribunale di Pavia va, pertanto sul punto confermata, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera SInificativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
La Corte accerta, inoltre, la correttezza della decisione in punto spese di lite assunta dal Tribunale di
Pavia che ne ha disposto la soccombenza in capo al SI. avendo riconosciuto il diritto Parte_1 della SI.ra a percepire l'assegno di divorzio, seppur in misura leggermente inferiore a quanto CP_1 domandato.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza di parte appellante, le spese del grado vanno poste a carico della medesima e liquidate a favore della SI.ra nella misura Controparte_1 indicata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Pavia n. 1001/2024 – emessa nella causa civile n. 2712/2023 R.G. il
6.6.2024, depositata il 14.6.2024 e notificata il 30.7.2024, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado di giudizio Parte_1 Controparte_1 liquidate nella misura di € 3.966,00 oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott. Fabio Laurenzi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di ConSIlio nelle persone dei Signori Magistrati dott. FABIO LAURENZI - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - ConSIliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Giuseppa Abate del Foro di Messina e Realdo Filippo Frattoni del Foro di Voghera ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Broni via Dante n.2
APPELLANTE
contro pagina 1 di 8 , nata a Messina il 11.2.1966, C.F. , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Maria Gianquinto del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina via Risorgimento n. 13 APPELLATA
avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1001/2024 – emessa nella causa civile n. 2712/2023 R.G. il 6.6.2024, pubblicata il 14.6.2024, notificata il 30.7.2024, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 7.1.2025, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Chiede la riforma della sentenza n. 1001/2024 emessa il 6 giugno 2024 e pubblicata in data 14.6.2024 dal Tribunale di Pavia II sezione civile, nel procedimento n. 2712/23, notificata il 30 luglio 2024 per i motivi analiticamente esposti nel ricorso e conseguentemente l'accoglimento di tutti i motivi di appello.
Con il rigetto di tutte le domande avversarie per i motivi esposti”
Parte appellata:
“Si insiste nel rigetto dell'atto di appello proposto da e per l'effetto nella conferma Parte_1 della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia, con vittoria di spese e compensi di lite”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 22.8.2024 il SI. ha impugnato la sentenza del Tribunale Parte_1 di Pavia n. 1001/2024 – emessa nella causa civile n. 2712/2023 R.G. il 6.6.2024, depositata il
14.6.2024 e notificata il 30.7.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da contro . Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente in primo grado ha chiesto di nulla pagare alla moglie in quanto economicamente autosufficiente avendo un patrimonio personale di circa € 550.000,00 frutto di prelievi effettuati sul conto cointestato nel novembre 2018 dal conto Unicredit oltrechè dalla rendita da questi prodotti, importi di sua proprietà esclusiva in quanto donatigli dai suoi genitori.
La SI.ra ha chiesto l'assegno divorzile di € 500 mensili, in quanto durante il matrimonio si è CP_1 occupata della famiglia e dei figli ed ha aiutato il marito nella gestione dei terreni di sua proprietà; è disoccupata e senza reddito e, a causa dell'età, ormai fuori dal mondo del lavoro;
non ha potuto pagina 2 di 8 diplomarsi essendosi sposata molto giovane e le sue condizioni di salute sono peggiorate rispetto al momento della separazione.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Pavia ha accolto la domanda di assegno divorzile accertando che: vi è disparità rilevante reddituale: il marito è ancora stabilmente impiegato con stipendio di circa € 1300 per 13 mensilità come dallo stesso dichiarato, ma dalle buste paga risulta un reddito mensile di €
1400 e per alcune mensilità anche superiore (luglio 2023 € 2.693,00 – agosto 2023 € 1.957,009) e dagli estratti conto si rilevano versamenti cospicui, verosimilmente riconducibili all'attività agricola (in data
4.1.2023 € 7000, in data 11.1.2023 € 1050,00); lui dispone della casa ex familiare ove vive ed è proprietario di un secondo immobile in Ortona Santa Margherita;
la moglie disoccupata è del tutto priva di reddito;
ha 57 anni senza titoli specifici e precarie condizioni di salute (verbale INPS del 12.3.2021); va esclusa la possibilità che possa lavorare e non ha maturato una posizione contributiva ai fini pensionistici;
lei è gravata dal pagamento di un canone di locazione;
il capitale di denaro della moglie, dato dal prelievo della metà delle somme presenti sul conto corrente devono essere ritenute a lei spettanti in quanto effettuato nel 2018 prima della separazione e, come confermato dal in udienza, durante la vita coniugale la moglie aveva collaborato con il marito Pt_1 alla coltivazione dei terreni e dunque nella produzione del reddito derivante dalla vendita dei relativi prodotti agricoli, terreni che ora il continua a gestire con i relativi ricavi, che lui definisce Pt_1 modesti ma che la moglie contesta in quanto nel 2018 erano stati guadagnati € 25.000 per la vendita dei limoni (verbale udienza);
il SI. è rimasto nella disponibilità della metà del conto corrente e vanta la disponibilità anche Pt_1 degli importi del libretto postale di risparmio n. 45241966 (cointestato con la SI.ra e con la CP_1 figlia da cui nel febbraio 2019 ha prelevato € 280.000,00 (doc.8), nonché delle somme Per_1 ricavate da 26 buoni postali fruttiferi, cointestati con la moglie, per un importo di oltre € 107.500,00
(doc. 9 e 10) e questi risparmi postali sono stati prelevati per l'intero, senza dare alla moglie la metà, mentre la moglie dal conto Unicredit ha prelevato solo la sua metà;
la moglie non ha mai lavorato ad esclusione di un breve periodo da dicembre 2021 ai primi mesi del
2021 presso un vivaio a part-time e si è sempre occupata di famiglia e figli e ha sempre contribuito all'attività del marito coltivando ulivi e limoni e alla raccolta dei frutti e alla loro vendita, partecipato alla costruzione della casa familiare, ora in uso al marito e alla costruzione dell'altra casa ancora in fase di ultimazione e nella esclusiva disponibilità del marito, permettendo al marito di continuare il suo lavoro da dipendente e maturare il diritto al TFR e alla pensione a differenza della moglie;
ha riconosciuto alla SI.ra il diritto all'assegno divorzile quantificato in € 400 Controparte_1 mensili condannando il alle spese di lite. Pt_1
Con l'appello proposto dal SI. viene contestato al Tribunale di Pavia l'erroneo Parte_1 riconoscimento dell'assegno divorzile quantificato in € 400,00 mensile: pagina 3 di 8 ha un reddito di € 1300 mensili da lavoro dipendente, gli altri importi riguardano pagamenti di arretrati;
gli unici altri versamenti sul conto corrente sono 4 di cui i due citati nella sentenza e gli altri due del
2022 (€ 2500 in data 30.12.2021 e € 3369 in data 14.1.2022) e pertanto la coltivazione dei terreni non ha prodotto cospicui ricavi e il Tribunale non ha tenuto conto dei costi per la coltivazione;
la casa di abitazione gli è stata donata dai suoi genitori, mentre l'altra casa è stata ricevuta per il 50% per medesima donazione e l'altro 50% acquistato in data 13.8.1987 con proprio denaro detenuto fin da prima del matrimonio ed intestata per ½ alla moglie e sullo stesso lui ha realizzato a proprie spese un fabbricato tuttora incompleto e inutilizzabile, anche questo per ¼ intestato alla moglie;
la SI.ra non ha conseguito il titolo di studio per sua scelta e dei suoi genitori;
non ha lavorato CP_1 per sua scelta;
il marito l'ha sollecitata a conseguire la patente di guida;
le condizioni di salute le permettono di lavorare come ha già fatto;
ha un patrimonio in denaro di € 551.891,00 e quindi non è priva di mezzi oltre alla comproprietà degli immobili a lei intestati da Pt_1
il Tribunale non ha verificato se il divario reddituale è da imputarsi a scelte comune di coniugi;
al momento del matrimonio aveva smesso di andare a scuola da 4 anni (dopo la terza media) e quindi è stata una sua scelta autonoma;
nessun contributo alla formazione del patrimonio familiare immobiliare;
erronea la condanna alle spese di lite essendo stata accolta in modo parziale la domanda di assegno nel quantum.
Propone istanza di sospensiva sussistendo gravi motivi perché il pagamento di una somma mensile ridurrebbe notevolmente il suo stipendio.
Si è costituita in data 6.12.2024, per chiedere il rigetto della istanza di sospensiva e Controparte_1 dell'appello:
ha vissuto 40 anni in un matrimonio connotato da violenze fisiche e psicologiche, tanto che al marito è stato comminato l'addebito della separazione;
non è vero che non ha terminato gli studi per sua scelta: il contesto sociale dell'epoca in cui si è sposata e in cui è nata è un paesino della provincia siciliana, popolato da braccianti agricoli e proprietari terrieri;
già all'età di 14 anni era fidanzata con il e Pt_1 ha iniziato a lavorare con lui nell'attività agricola di famiglia;
prendere la patente di guida è stato utile per il marito per agevolare le attività agricole;
le sue condizioni di salute si sono aggravate (sindrome delle Apnee ostruttive nel sonno di grado severo in trattamento con C-PAP – è stata sottoposta a intervento setto nasale e turbinati e non può riposare la notte se non con ausilio degli apparecchi per la
PAP con mascherina facciale o nasale e un tubo;
le somme prelevate sono di suo diritto per tutto il contributo dato e anche per la costruzione della casa familiare e i denari sono stati ripartiti tra i figli come dagli stessi confermato all'udienza del 10.6.2021
e del 4.11.2021 avanti al giudice della separazione;
non ha lavoro, né possibilità di pensione, né fonti dirette di reddito;
è stata riconosciuta invalida al lavoro per il 46%.
pagina 4 di 8 All'udienza 7 gennaio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 2.9.2024 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ritiene assorbita nella fase di merito la domanda di sospensiva.
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Pavia ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e ritiene che nel caso di specie si possa addivenire ad un giudizio di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore di nella misura già liquidata in primo grado di € 400,00 mensili di Controparte_1 natura 1) assistenziale 2) perequativa/compensativa.
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso. Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla pagina 5 di 8 conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte, rilevando, una sostanziale rilevante disparità reddituale tra le parti, in quanto è risultato: che ad oggi non lavora ed abbia invece sempre lavorato all'interno della famiglia e Controparte_1 dell'azienda agricola familiare, senza aver maturato una posizione contributiva utile ai fini pensionistici e che ora di fatto non possa più inserirsi nel mondo del lavoro per età anagrafica, ora ha 58 anni ed è priva di qualsivoglia titolo di studio, nonché in precarie documentate condizioni di salute;
che è gravata dal pagamento di canone abitativo;
che al contrario, gode ancora di una entrata mensile lavorativa stabile e discreta Parte_1 ovvero di € 1300 mensili e della casa familiare in cui è rimasto a vivere e di un altro immobile in
Ortona Santa Margherita, intestato per ¼ alla SI.ra ; CP_1
che la disparità rilevante sussiste anche dal punto di vista del patrimonio mobiliare, considerato che, come ut supra esposto, i risparmi cointestati non sono stati equamente ripartiti in periodo antecendente la separazione coniugale, nel senso che se la moglie ha prelevato nel 2018 la metà del saldo Unicredit ovvero € 227.450,00, il marito ha prelevato l'intero saldo dei risparmi postali nel 2019 ovvero
387.500,00 oltre ad avere la disponibilità della metà del conto Unicredit di Euro 227.500,00.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie:
dopo il matrimonio contratto il 1.12.1984, è stata pronunciata la separazione dei coniugi con sentenza n. 1307/2020 del Tribunale di Pavia e che di conseguenza il matrimonio è stato di lunga durata, 26 anni e i coniugi hanno avuto due figli;
la SI.ra ha dato un SInificato contributo alla vita famigliare, sia nella gestione della Controparte_1 famiglia e nell'accudimento dei figli che collaborando con il marito nella gestione dell'azienda agricola avente ad oggetto la coltivazione e la vendita di limoni ed ulivi, come dichiarato dallo stesso SI. Pt_1 all'udienza del 28.11.2023 e dalle dichiarazioni rese dalla SI.ra e non contestate;
CP_1
risulta verosimilmente pacifico che la SI.ra , ora di anni 58, non abbia capacità lavorativa e CP_1 non possieda posizione contributiva utile ai fini pensionistici;
il suo attuale stato di disoccupazione appare credibilmente condizionato da intervenute scelte e necessità familiari, anche considerato il vissuto ambientale agricolo in cui si è svolta la vita coniugale delle parti e tali argomentazioni possono essere considerate utili a sua giustificazione per il trovare ora una oggettiva impossibilità di inserirsi nel mercato del lavoro;
pagina 6 di 8 La Corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura 1) assistenziale, 2) compensativa/perequativa a favore di parte appellata, già equamente liquidato in € 400,00 mensili.
La sentenza del Tribunale di Pavia va, pertanto sul punto confermata, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera SInificativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
La Corte accerta, inoltre, la correttezza della decisione in punto spese di lite assunta dal Tribunale di
Pavia che ne ha disposto la soccombenza in capo al SI. avendo riconosciuto il diritto Parte_1 della SI.ra a percepire l'assegno di divorzio, seppur in misura leggermente inferiore a quanto CP_1 domandato.
Considerato l'esito complessivo del giudizio e la soccombenza di parte appellante, le spese del grado vanno poste a carico della medesima e liquidate a favore della SI.ra nella misura Controparte_1 indicata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Pavia n. 1001/2024 – emessa nella causa civile n. 2712/2023 R.G. il
6.6.2024, depositata il 14.6.2024 e notificata il 30.7.2024, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado di giudizio Parte_1 Controparte_1 liquidate nella misura di € 3.966,00 oltre spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di ConSIlio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
Dr.ssa Antonella Giobellina Dott. Fabio Laurenzi
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