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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa NI TT, all'udienza del 03/10/2025, lette le conclusioni rassegnate dalle parti, udita la discussione orale, visto l'art.281 sexies c.p.c, dopo essersi ritirato in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
) rappresentato e difeso in proprio, ex art. 86 Parte_1 C.F._1 cpc, con elezione di domicilio anche telematico come indicato in atti
Attore
E
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. NELLO VITTORELLI presso il cui studio e indirizzo telematico è domiciliata come da mandato in atti,
Convenuta
OGGETTO: Altri contratti atipici – Opposizione a ordinanza ingiunzione
1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore faceva opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 062868 del 02.09.2020 emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910 da CP_2 con la quale gli veniva ordinato il pagamento della complessiva somma di €. 5.109,82, oltre spese, di cui alle fatture insolute in atti emesse dalla convenuta quale corrispettivo del servizio idrico integrato goduto sull'utenza dell'attore n. 250000594895 ubicata in Cassino alla Via Selvotta, n. 83.
A sostegno della opposizione l'avv. deduceva la illegittima applicazione del ricorso allo Pt_1 strumento della ordinanza ingiunzione da parte della convenuta, sprovvista di potestà di imperio, e nel merito sosteneva la illegittimità dell'atto per aver egli impugnato il relativo contratto di fornitura davanti al Giudice di Pace di Cassino e la non debenza delle somme di cui alle tre fatture sottese all'ordinanza ingiunzione. L'attore precisava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda, ogni contraria eccezione, deduzione e produzione disattesa: - In via preliminare, disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
-
Sempre in via preliminare, accertare l'illegittima applicazione del RD n. 639/1910 e dichiararne
l'annullamento e/o l'inefficacia per difetto dei presupposti di legge;
- Nel merito, annullare e per
l'effetto dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato per e con i motivi di cui in narrativa In ogni caso condannare 5 al pagamento delle spese del presente giudizio CP_1 anche in considerazione dell'assoluta temerarietà del notificato atto. - Con vittoria di spese e competenze di causa”
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta chiedendo l'integrale CP_3 rigetto delle domande attore, impugnando e contestando integralmente le avversarie deduzioni, richieste e produzioni ritenute infondate e scollegate dalla realtà documentale poste alla base dell'ordinanza di cui sosteneva la piena legittimità, rassegnando le conclusioni come indicate in atti.
Dopo la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, ex art. 183, 6° comma, cpc, di cui le parti si giovavano, la causa veniva posta sul ruolo della scrivente. Dopo la comparizione delle parti, disposta e svoltasi davanti la scrivente ex art. 117 cpc, le parti chiedevano rinvio per trattative di bonario componimento, fallite le quali si perveniva all'udienza del 29 settembre 2023, tenutasi ex art. 127 bis cpc, alla quale l'avv. dapprima insisteva per la CTU diretta a Pt_1
2 quantificare gli effettivi consumi di cui alle fatture insolute e, stante la opposizione di controparte, il
Giudice, con l'accordo dell'attore e senza nessuna opposizione di disponeva che l'attore CP_1 intraprendesse, nel termine assegnato e nei modi e forme di legge, la procedura di conciliazione davanti allo sportello che avrebbe costituito, come specificamente rilevato, condizione di CP_4 procedibilità delle domande attoree. Alla successiva udienza fissata per la verifica dell'esito della predetta mediazione delegata, la parte - inottemperante all'ordine di produzione della documentazione concernete l'iter di conciliazione almeno venti giorni prima di tale udienza - confermava di non aver attivato la procedura e la parte convenuta eccepiva la improcedibilità delle avverse domande. Si perveniva cosi all'udienza del 12 aprile 2024 alla quale compariva la sola parte convenuta che cosi precisava le conclusioni: ” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contriariis rejectis – in via pregiudiziale dichiarare improcedibile le domande avanzate da parte attrice che, sebbene onerata, non ha nemmeno intentato la procedura di conciliazione presso l'Arerà come disposto con il provvedimento di questo Giudice del 22 giugno 2023; con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi tenendo in- conto del comportamento processuale della controparte e del tenore delle difese;
- in via subordinata e nel merito rigettare l'avversa domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto come evincibile sulla scorta della documentazione prodotta agli atti del giudizio da e per tutte le motivazioni dedotte in seno agli atti difensivi della CP_3 convenuta;
in ogni caso con vittoria delle spese di giudizio tenuto conto della condotta processuale della parte attrice e della pretestuosità delle difese”.
Previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, veniva disposto rinvio per la discussione finale e la decisone, ex art. 281 sexies cpc, alla odierna udienza alla quale, presente la sola parte convenuta, la causa veniva decisa.
La domanda dell'attrice va dichiarata improcedibile per l'omessa istaurazione della mediazione delegata.
Non vi è invero alcun dubbio, come è peraltro rimasto del tutto incontestato, che la mediazione delegata, al pari di quella obbligatoria, comporti la improcedibilità laddove non venga attivata, come nel caso di specie.
La mediazione demandata o d'ufficio, prevista dall'art. 5, n. 2 del d.lgs. 28\2010 nella versione pro tempore vigente, può essere disposta in base ad una valutazione discrezionale del giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti ed è condizione di procedibilità della domanda, come espressamente previsto dalla norma. La indicazione fornita da questo Giudice nel rivolgersi allo sportello di conciliazione
3 , gratuito e accessibile telematicamente, ha tenuto conto dell'interesse della parte attrice ad CP_4 evitare i costi che si debbono affrontare rivolgendosi agli organismi di mediazione ordinari. La funzione di conciliazione dello sportello è stata di recente consacrata nella Delibera CP_4
n. 233 del 30/05/2023 – in vigore dal 30.06.2023 – dinanzi al quale va esperito, prima CP_4 della istaurazione del contenzioso, il tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità. Peraltro, ove non vi sia stata eccezione di improcedibilità della domanda o rilievo officioso nella udienza di trattazione, come nella fattispecie, si ritiene che le parti possano essere inviate utilmente presso il medesimo sportello di conciliazione per l'esperimento della mediazione d'ufficio o CP_4 delegata stante l'interesse pubblicistico posta alla base della sua istituzione e funzionamento. Tale indicazione, nel caso di specie, è stata accolta dalla parte attrice, dichiaratasi disponibile ad intraprendere tale percorso nella sopra indicata udienza, sebbene, come è rimasto del tutto incontestato, abbia omesso di intraprenderlo. Non vi è peraltro dubbio che, nel caso in esame, la procedura di mediazione andasse posta a carico della parte attrice: il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 è, infatti, ritenuto un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato nel quale - a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale (Cass. 3341\2009; 1054\2016).
Va pertanto dichiarata la improcedibilità delle domande attoree. Le ulteriori questioni restano precluse stante la sentenza in rito.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, non è, nel caso di specie, irrilevante la circostanza che la parte attrice sia rimasta del tutto inerte, noncurante dell'ordine giudiziale, impegnando il Tribunale in cause che la legge stessa prevede che gli utenti cerchino - previamente - di definire davanti agli organismi preposti (come nel caso dello sportello ARERA più volte menzionato). La parte attrice va dunque condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che vengono liquidate come da dispositivo secondo il parametro, relativo allo scaglione di valore della lite come dichiarato in atti, di cui al DM 55\2014 e successivi aggiornamenti nei limiti medi per le fasi di studio, introduttiva e conclusiva mentre la fase istruttoria, svoltasi con il solo deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma cpc, è stata calcolata nei minimi. È stata inoltre applicata la riduzione prevista per la sentenza in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3458-2020 di R.G.- ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita - così
4 provvede:
• Dichiara l'improcedibilità delle domande attoree;
• Condanna la parte attrice, , a rifondere alla parte convenuta, Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite che liquida CP_3
in € 2965,90 per totale compensi, oltre al 15 per cento su detti per spese generali forfettarie nonché CPA ed IVA, ove dovuta, come per legge.
• Si eseguano le formalità di legge.
Cassino, 03/10/2025
Il Giudice Unico
NI TT
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, Dott.ssa NI TT, all'udienza del 03/10/2025, lette le conclusioni rassegnate dalle parti, udita la discussione orale, visto l'art.281 sexies c.p.c, dopo essersi ritirato in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente tra
TRA
) rappresentato e difeso in proprio, ex art. 86 Parte_1 C.F._1 cpc, con elezione di domicilio anche telematico come indicato in atti
Attore
E
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. NELLO VITTORELLI presso il cui studio e indirizzo telematico è domiciliata come da mandato in atti,
Convenuta
OGGETTO: Altri contratti atipici – Opposizione a ordinanza ingiunzione
1
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore faceva opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 062868 del 02.09.2020 emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. 639/1910 da CP_2 con la quale gli veniva ordinato il pagamento della complessiva somma di €. 5.109,82, oltre spese, di cui alle fatture insolute in atti emesse dalla convenuta quale corrispettivo del servizio idrico integrato goduto sull'utenza dell'attore n. 250000594895 ubicata in Cassino alla Via Selvotta, n. 83.
A sostegno della opposizione l'avv. deduceva la illegittima applicazione del ricorso allo Pt_1 strumento della ordinanza ingiunzione da parte della convenuta, sprovvista di potestà di imperio, e nel merito sosteneva la illegittimità dell'atto per aver egli impugnato il relativo contratto di fornitura davanti al Giudice di Pace di Cassino e la non debenza delle somme di cui alle tre fatture sottese all'ordinanza ingiunzione. L'attore precisava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda, ogni contraria eccezione, deduzione e produzione disattesa: - In via preliminare, disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
-
Sempre in via preliminare, accertare l'illegittima applicazione del RD n. 639/1910 e dichiararne
l'annullamento e/o l'inefficacia per difetto dei presupposti di legge;
- Nel merito, annullare e per
l'effetto dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza dell'atto impugnato per e con i motivi di cui in narrativa In ogni caso condannare 5 al pagamento delle spese del presente giudizio CP_1 anche in considerazione dell'assoluta temerarietà del notificato atto. - Con vittoria di spese e competenze di causa”
Si costituiva ritualmente in giudizio la società convenuta chiedendo l'integrale CP_3 rigetto delle domande attore, impugnando e contestando integralmente le avversarie deduzioni, richieste e produzioni ritenute infondate e scollegate dalla realtà documentale poste alla base dell'ordinanza di cui sosteneva la piena legittimità, rassegnando le conclusioni come indicate in atti.
Dopo la concessione dei termini per il deposito di memorie istruttorie, ex art. 183, 6° comma, cpc, di cui le parti si giovavano, la causa veniva posta sul ruolo della scrivente. Dopo la comparizione delle parti, disposta e svoltasi davanti la scrivente ex art. 117 cpc, le parti chiedevano rinvio per trattative di bonario componimento, fallite le quali si perveniva all'udienza del 29 settembre 2023, tenutasi ex art. 127 bis cpc, alla quale l'avv. dapprima insisteva per la CTU diretta a Pt_1
2 quantificare gli effettivi consumi di cui alle fatture insolute e, stante la opposizione di controparte, il
Giudice, con l'accordo dell'attore e senza nessuna opposizione di disponeva che l'attore CP_1 intraprendesse, nel termine assegnato e nei modi e forme di legge, la procedura di conciliazione davanti allo sportello che avrebbe costituito, come specificamente rilevato, condizione di CP_4 procedibilità delle domande attoree. Alla successiva udienza fissata per la verifica dell'esito della predetta mediazione delegata, la parte - inottemperante all'ordine di produzione della documentazione concernete l'iter di conciliazione almeno venti giorni prima di tale udienza - confermava di non aver attivato la procedura e la parte convenuta eccepiva la improcedibilità delle avverse domande. Si perveniva cosi all'udienza del 12 aprile 2024 alla quale compariva la sola parte convenuta che cosi precisava le conclusioni: ” Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contriariis rejectis – in via pregiudiziale dichiarare improcedibile le domande avanzate da parte attrice che, sebbene onerata, non ha nemmeno intentato la procedura di conciliazione presso l'Arerà come disposto con il provvedimento di questo Giudice del 22 giugno 2023; con vittoria delle spese di giudizio da liquidarsi tenendo in- conto del comportamento processuale della controparte e del tenore delle difese;
- in via subordinata e nel merito rigettare l'avversa domanda in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto come evincibile sulla scorta della documentazione prodotta agli atti del giudizio da e per tutte le motivazioni dedotte in seno agli atti difensivi della CP_3 convenuta;
in ogni caso con vittoria delle spese di giudizio tenuto conto della condotta processuale della parte attrice e della pretestuosità delle difese”.
Previa assegnazione di termine per il deposito di note conclusive, veniva disposto rinvio per la discussione finale e la decisone, ex art. 281 sexies cpc, alla odierna udienza alla quale, presente la sola parte convenuta, la causa veniva decisa.
La domanda dell'attrice va dichiarata improcedibile per l'omessa istaurazione della mediazione delegata.
Non vi è invero alcun dubbio, come è peraltro rimasto del tutto incontestato, che la mediazione delegata, al pari di quella obbligatoria, comporti la improcedibilità laddove non venga attivata, come nel caso di specie.
La mediazione demandata o d'ufficio, prevista dall'art. 5, n. 2 del d.lgs. 28\2010 nella versione pro tempore vigente, può essere disposta in base ad una valutazione discrezionale del giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti ed è condizione di procedibilità della domanda, come espressamente previsto dalla norma. La indicazione fornita da questo Giudice nel rivolgersi allo sportello di conciliazione
3 , gratuito e accessibile telematicamente, ha tenuto conto dell'interesse della parte attrice ad CP_4 evitare i costi che si debbono affrontare rivolgendosi agli organismi di mediazione ordinari. La funzione di conciliazione dello sportello è stata di recente consacrata nella Delibera CP_4
n. 233 del 30/05/2023 – in vigore dal 30.06.2023 – dinanzi al quale va esperito, prima CP_4 della istaurazione del contenzioso, il tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità. Peraltro, ove non vi sia stata eccezione di improcedibilità della domanda o rilievo officioso nella udienza di trattazione, come nella fattispecie, si ritiene che le parti possano essere inviate utilmente presso il medesimo sportello di conciliazione per l'esperimento della mediazione d'ufficio o CP_4 delegata stante l'interesse pubblicistico posta alla base della sua istituzione e funzionamento. Tale indicazione, nel caso di specie, è stata accolta dalla parte attrice, dichiaratasi disponibile ad intraprendere tale percorso nella sopra indicata udienza, sebbene, come è rimasto del tutto incontestato, abbia omesso di intraprenderlo. Non vi è peraltro dubbio che, nel caso in esame, la procedura di mediazione andasse posta a carico della parte attrice: il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 è, infatti, ritenuto un giudizio di accertamento negativo della pretesa manifestata con il provvedimento impugnato nel quale - a differenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - l'opponente assume la posizione dell'attore in senso formale e in senso sostanziale (Cass. 3341\2009; 1054\2016).
Va pertanto dichiarata la improcedibilità delle domande attoree. Le ulteriori questioni restano precluse stante la sentenza in rito.
Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, non è, nel caso di specie, irrilevante la circostanza che la parte attrice sia rimasta del tutto inerte, noncurante dell'ordine giudiziale, impegnando il Tribunale in cause che la legge stessa prevede che gli utenti cerchino - previamente - di definire davanti agli organismi preposti (come nel caso dello sportello ARERA più volte menzionato). La parte attrice va dunque condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta che vengono liquidate come da dispositivo secondo il parametro, relativo allo scaglione di valore della lite come dichiarato in atti, di cui al DM 55\2014 e successivi aggiornamenti nei limiti medi per le fasi di studio, introduttiva e conclusiva mentre la fase istruttoria, svoltasi con il solo deposito delle memorie ex art. 183, 6° comma cpc, è stata calcolata nei minimi. È stata inoltre applicata la riduzione prevista per la sentenza in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 3458-2020 di R.G.- ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita - così
4 provvede:
• Dichiara l'improcedibilità delle domande attoree;
• Condanna la parte attrice, , a rifondere alla parte convenuta, Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite che liquida CP_3
in € 2965,90 per totale compensi, oltre al 15 per cento su detti per spese generali forfettarie nonché CPA ed IVA, ove dovuta, come per legge.
• Si eseguano le formalità di legge.
Cassino, 03/10/2025
Il Giudice Unico
NI TT
5