Art. 12.
Possono essere trattenuti in servizio presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali, per determinazione del Ministro delle finanze, i personali ivi addetti, contemplati alla tabella C annessa al presente decreto, entro i limiti stabiliti nella tabella medesima.
Detti personali continuano, a tutti gli effetti, a far parte dei ruoli cui appartengono e verranno restituiti ai servizi propri dei ruoli medesimi, quando cio' sia riconosciuto opportuno, previo accordo fra i Ministri interessati.
In relazione alla cessazione dal servizio presso le ragionerie centrali dei personali di cui alla suddetta tabella C potranno essere riveduti i ruoli di cui all'articolo 8 per le necessarie modificazioni, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze.
Possono essere trattenuti in servizio presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali, per determinazione del Ministro delle finanze, i personali ivi addetti, contemplati alla tabella C annessa al presente decreto, entro i limiti stabiliti nella tabella medesima.
Detti personali continuano, a tutti gli effetti, a far parte dei ruoli cui appartengono e verranno restituiti ai servizi propri dei ruoli medesimi, quando cio' sia riconosciuto opportuno, previo accordo fra i Ministri interessati.
In relazione alla cessazione dal servizio presso le ragionerie centrali dei personali di cui alla suddetta tabella C potranno essere riveduti i ruoli di cui all'articolo 8 per le necessarie modificazioni, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze.